ACCORDO
ACCORDO
TRA AUSL DELLA ROMAGNA E OSPEDALE PRIVATO PRIVATO ACCREDITATO XXXXX XXXXXXX HOSPITAL DI COTIGNOLA (RA) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA PER PAZIENTI AUSL ROMAGNA
PERIODO ANNI 2019-2021
Tra le Parti :
- AUSL della Romagna (di seguito Azienda-Committente), con sede legale in Ravenna in via De’ Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, Direttore
U.O. Acquisizione Prestazioni Sanitarie da Erogatori Esterni, ai sensi della deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna n. 342 del 20/09/2018; PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
e
- Ospedale privato accreditato Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Cotignola (RA) (di seguito MCH-Fornitore) con sede legale e sede operativa accreditata in Xxx Xxxxxxxx x. 0 – Xxxxxxxxx (XX) C.F/P.IVA 00178460390, rappresentato legalmente dal Xxxx. Xxxxx Xxxxx PEC: xxxxxx-xxx@xxxxxxxxx.xx
Richiamati, in particolare:
- il D.lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare gli artt. 8 bis “autorizzazione,
accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “accreditamento istituzionale”, 8 quinquies “accordi contrattuali”, 8 sexies
“remunerazione” e 8 octies “controlli”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la DGR Xxxxxx Xxxxxxx n° 426/2000 “Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula dei contratti ai sensi D.Lgs n° 502/92, così come modificato dal D.Lgs n° 229/ 99 e della Legge regionale n° 37/98: “Primi adempimenti” che ha attr ibuito alle Aziende Sanitarie la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore di assistiti nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- l’Accordo quadro tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Ospedali privati accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018, approvato con DGR n. 2329 del 21.12.2016;
- il Protocollo d’intesa tra Regione Xxxxxx-Romagna e l’Associazione italiana di Ospedalità privata (AIOP) .Sezione Xxxxxx-Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere sottoscritto in data 20.11.2019 con il quale si è prorogato sino al 31.12.2019 l’Accordo di cui alla DGR 2329/2016 sia per la parte normativa che per la parte economica;
- la DGR n. 1943 del 04/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”, la quale conferma l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda,
nelle more dell’adozione del provvedimento di xxxxxxx. Tali strutture
possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi;
- il D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materie di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “ Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, cosi’ come modificato e integrato dal d.lgs 2018/2012 e dal d.lgs 153/2014 e s.m.i.;
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lett. L che modifica l’art. 53 del d.lgs 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Xxxxxx-Romagna. Aggiornamento”;
- la Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche
Sociali della regione Xxxxxx Xxxxxxx 29 maggio 2018, n. 8104 “Piano annuale dei controlli (PAC) ex delibera di giunta regionale n.
354/2012 – anno 2018”;
- il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario, di cui alla DGR 410/1997 e successive modifiche ed integrazioni (DGR 262/2003; DGR n° 1108/2011; DGR 1906/2011; DGR 145 /2013; DGR 253/2015);
PREMESSO CHE:
relativamente all'assistenza complessiva dei cittadini romagnoli l'Azienda USL della Romagna, per mandato istituzionale, è l'unico soggetto responsabile di individuare il fabbisogno prestazionale delle attività da erogare attraverso le proprie strutture sanitarie e quelle accreditate con il SSN.
Nell’esercizio del suddetto ruolo istituzionale e per lo specifico ambito di attività oggetto del presente Accordo, la Direzione Generale dell’AUSL della Romagna ha istituito un Tavolo tecnico specifico composto da professionisti AUSL Romagna, IRST Meldola (FC) e Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Cotignola-RA (MCH) a cui attribuire alcuni obiettivi tra i quali quello di definire il ruolo di MCH nell’ambito della rete radioterapica della Romagna.
Il Tavolo sopra richiamato ha concluso il suo percorso di lavoro producendo una specifica relazione tecnica (prot. n. 2019/0092641/P del 10 Aprile 2019) nella quale si definisce il ruolo di Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Cotignola (RA) nella rete radioterapica della Romagna, in quanto sede in grado di esprimere storicamente una significativa
capacità produttiva in favore di pazienti residenti in ambito aziendale.
Richiamate la nota prot. n. 0179665/P del 10.07.2019, rettificata ed integrata con nota prot. n.0311795 del 4.12.2019, con nota prot. 2020/0029773/P del 05/02/2020 e da ultimo con nota prot. 0048480/P del 25.2.2020 con la quale il Responsabile pianificazione fabbisogno sanitario aziendale prestazioni di ricovero per committenza esterna Ausl Romagna, su mandato della Direzione sanitaria aziendale, esprime il fabbisogno di prestazioni di radioterapia per pazienti ambito territoriale aziendale per committenza rivolta all’Ospedale privato accreditato Alta Specialità Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Cotignola ( RA).
QUANTO PREMESSO,
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE :
La premessa costituisce parte essenziale ed integrante del presente Accordo.
ART. 1 OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente Accordo regola i rapporti tra L’Azienda Usl della Romagna (Azienda e/o Committente) e L’Ospedale privato accreditato Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Cotignola (RA) (MCH/Fornitore) per la fornitura di prestazioni di radioterapia oggetto di accreditamento e individuate al successivo art. 4, da rendersi a favore di assistiti residenti nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda Usl della Romagna con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale erogate presso la seguente sede: -Via Corriera n. 1 – Cotignola (RA).
ART. 2 REQUISITI OGGETTIVI, SOGGETTIVI E
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
L’Ospedale privato accreditato Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Cotignola (RA) è accreditato con determinazioni della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Xxxxxxx Xxxxxx- Xxxxxxx x. 00000 del 31/12/2010 e 1840 del 21/02/2011.
Si dà atto che il Fornitore ha autocertificato di aver presentato valida domanda per il rinnovo dell’accreditamento e che, pertanto, ai sensi della DGR n. 1943 del 04.12.2017, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, la struttura può continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi.
Il possesso dei requisiti soggettivi è autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva, agli atti dell’Azienda, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
L’Azienda Committente procede ai controlli in merito al possesso dei requisiti autocertificati.
Il Fornitore è soggetto informazione Antimafia ai sensi degli artt. 82 e ss. D. Lgs. n. 159/2011 e ha provveduto a trasmettere documentazione per i controlli relativi.
L’Azienda USL si riserva il diritto di recesso dal presente contratto
nell’ipotesi in cui, nelle more dell’esecuzione del contratto, venga
accertata l’esistenza di infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura o la struttura sia soggetta a qualsiasi provvedimento (anche interdittivo o cautelare) derivante dall’applicazione della normativa antimafia.
ART. 3 DURATA E VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha durata dal 1.1.2019 al 31.12.2021. L’Accordo potrà essere prorogato in relazione ad ulteriore specifica valutazione di fabbisogno da parte dell’Azienda Usl per la fornitura ordinaria di prestazioni di radioterapia agli assistiti AUSL Romagna.
L’Accordo valida, inoltre, la fornitura straordinaria e temporanea di prestazioni di radioterapia erogate dal mese di Aprile al mese di Ottobre 2019 necessarie a pazienti ambito territoriale di Rimini presi in carico prevalentemente e non esclusivamente per patologia neoplastica alla mammella per un totale a consuntivo di € 153.721,82.
L’Accordo potrà essere concordemente modificato ed integrato in ogni momento, qualora intervengano elementi di valutazione nuovi, sia in ordine agli aspetti sanitari, sia in ordine agli aspetti economici in esito alle verifiche periodiche e/o in conseguenza di nuove e diverse disposizioni programmatiche, tariffarie, normative (nazionali, regionali e/o locali).
Tutte le eventuali modificazioni e le integrazioni concordate tra le parti e/o che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni Aziendali, dovranno essere formalizzate per iscritto,
mentre saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative
nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
Il possesso dei requisiti di accreditamento e dei requisiti soggettivi è condizione legittimante la stipula del presente contratto. La validità dell’Accordo è condizionata alla permanenza, per tutta la sua durata, dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura, nonché dei requisiti soggettivi. Pertanto, anche al fine di consentire all’Azienda Committente la verifica del possesso continuativo dei suddetti requisiti, è onere del Fornitore, il quale si obbliga a tal fine, a comunicare tempestivamente all’Azienda Committente:
a) ogni eventuale sopravvenuta variazione dei dati e/o informazioni indicate nelle dichiarazioni sostitutive rese ed attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi fornite all’Azienda Committente ai fini della stipula del presente accordo contrattuale, nonché per la valutazione della congruità dei servizi offerti agli assistiti;
b) ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
ART. 4 PRESTAZIONI COMMISSIONATE, TARIFFE E BUDGET
L’Azienda commissiona al Fornitore un volume di prestazioni di radioterapia per gli assistiti AUSL Romagna pari ad un budget annuo di € 900.000,00 per pazienti ambulatoriali e degenti inviati in regime ordinario (al netto dello sconto pattuito ed eventuale ticket riscosso per i pazienti ambulatoriali). In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero di produzione, al Fornitore non
verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo, salvo quanto
previsto in eventuali integrative formalmente commissionate, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa per l’accesso ai trattamenti radioterapici nell’ambito della rete della Romagna di cui al successivo art. 5.
Da tale budget sono escluse le prestazioni di radioterapia erogate a pazienti inviati in “urgenza” dai Presidi ospedalieri di Lugo e di Faenza. Tali prestazioni verranno riconosciute con risorse aggiuntive aziendali, a fronte del superamento del budget concordato, previa valutazione della documentazione sanitaria di accompagnamento attestante i quadri clinici/patologie ed i relativi tempi di inizio del trattamento, di cui al successivo art. 5 del presente Accordo.
Alle prestazioni commissionate sono applicate le tariffe riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili a carico del Servizio sanitario (al netto dello sconto pattuito ed eventuale ticket riscosso).
In caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di Budget annuali, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato, come previsto dall’art.8 quinquies del D.Lgs.502/1992. Inoltre, per la fornitura straordinaria e temporanea di prestazioni di
radioterapia erogate dal mese di Aprile al mese di Ottobre 2019
necessarie a pazienti residenti nell’ ambito territoriale di Rimini presi in carico prevalentemente e non esclusivamente per patologia neoplastica alla mammella sono state previste prestazioni di radioterapia incluse nel Nomenclatore Tariffario Regionale di Specialistica Ambulatoriale per un totale erogato pari a € 153.721,82. In particolare, le pazienti suddette, destinate al trattamento per patologia mammaria, sono state individuate nell'ambito della Breast Unit di Rimini e sono state proposte dalla U.O. Radioterapia dell’Ausl della Romagna-sede di Rimini, mentre i pazienti destinati al trattamento per altra patologia neoplastica, sono stati inviati direttamente dall’U.O. Radioterapia dell’AUSL della Romagna – sede di Rimini all’U.O. di Radioterapia di Xxxxx Xxxxxxx Hospital, previa prenotazione di cui si è fatta carico la UO Radioterapia dell’AUSL della Romagna-sede di Rimini, con predisposizione della necessaria prescrizione SSN per “prima visita radioterapica”. La UO Radioterapia dell’AUSL della Romagna-sede di Rimini si è fatta carico anche del monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa.
L’organizzazione del servizio di trasporto dei pazienti dall’Ospedale di Rimini all’Ospedale Privato Accreditato “Xxxxx Xxxxxxx Hospital” ed i relativi costi sono stati garantiti dall’AUSL della Romagna.
La riscossione della eventuale quota di partecipazione dell’assistito alla spesa sanitaria (ticket) deve avvenire direttamente presso il Fornitore o secondo le modalità comunicate dall’Azienda al fine di semplificare ulteriormente l’accesso ai pazienti.
Il Budget complessivo è al netto dello sconto convenzionalmente
pattuito e non inferiore al 2% delle tariffe del nomenclatore tariffario regionale relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e del ticket eventualmente riscosso.
ART. 5 CRITERI DI ACCESSO ALLE CURE
In esito al lavoro del Tavolo tecnico istituito dalla Direzione Generale dell’AUSL Romagna, come in premessa richiamato (relazione tecnica prot. n. 2019/0092641/P del 10 Aprile 2019), si conferma il ruolo di Xxxxx Xxxxxxx Hospital (FORNITORE) nella “Rete Radioterapica” della Romagna, in quanto sede in grado di esprimere storicamente una significativa capacità produttiva in favore di pazienti residenti in ambito aziendale, principalmente per alcune motivazioni che rappresentano altrettanti specifici criteri di accesso alla Radioterapia di Xxxxx Xxxxxxx Hospital:
- Preferenza/richiesta dei pazienti ad effettuare la radioterapia presso il Fornitore;
- Prossimità geografica (Distretti Lugo, Faenza e limitrofi aziendali);
- Pazienti già precedentemente presi in carico da MCH(continuità assistenziale);
- Pazienti con indicazione di trattamento di radiochirurgia cerebrale con Gamma Knife;
- Contenimento tempi di attesa.
In virtù dei suddetti criteri, i pazienti saranno inviati a Xxxxx Xxxxxxx Hospital previa valutazione multidisciplinare, effettuata nell’ambito dei meeting multidisciplinari aziendali dell’ambito di Ravenna, nei
quali sarà di conseguenza prevista la partecipazione di n. 1
professionista della UO di Radioterapia di Xxxxx Xxxxxxx Hospital in quanto nodo della “Rete Radioterapica” della Romagna, il cui referto, recante espressamente l’indicazione al trattamento radioterapico, rappresenta titolo per l’accesso alle prestazioni di Radioterapia presso il suddetto Ospedale Privato Accreditato. Resta in ogni caso necessaria la prescrizione di “prima visita radioterapica” , redatta e sottoscritta dallo specialista aziendale che ha in carico il paziente.
A tale percorso e’ ammessa una deroga rispetto ai criteri sopra rappresentati per i pazienti residenti in ambito aziendale che, per libera scelta, si rivolgono all’Azienda USL di IMOLA, non dotata del servizio di radioterapia. Per tali casi il paziente dovrà essere preso in carico dal Servizio di Radioterapia di MCH con prescrizione SSN per “prima visita radioterapica” e di “ciclo di Radioterapia”, sottoscritta da Medico specialista dell’AUSL di Imola quale Azienda inviante.
I casi inviati in urgenza relativi a pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri di Faenza e Lugo saranno corredati da specifico modulo di accompagnamento del paziente da parte della Unità operative dell’ Azienda USL Romagna inviante.
Sono da considerarsi trattamenti in urgenza, a seguito di invio dai Presidi suddetti, quelli da iniziarsi entro le 72 ore dalla prescrizione in favore di pazienti portatori delle seguenti patologie o quadri clinici:
• Sindrome della Vena Cava Superiore o sindrome mediastinica
• Compressione del midollo spinale
• Emorragie o ostruzione dei visceri cavi non controllabile con altro trattamento
I suddetti criteri e modalità operative che regolano l’accesso dei pazienti alle prestazioni di Radioterapia presso Xxxxx Xxxxxxx Hospital sono ulteriormente specificati nella procedura aziendale (PA) 107 “Criteri di accesso al Servizio di Radioterapia Oncologica di Xxxxx Xxxxxxx Hospital”, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).
Le prestazioni erogate che risulteranno non corredate della documentazione sopraindicata, così come le prestazioni erogate su semplice prescrizione del MMG, in quanto trattasi di prestazioni di 2° livello, saranno contestate e non oggetto di pagamento.
I referti dei meeting multidisciplinari aziendali dell’ambito di Ravenna recanti l’indicazione al trattamento radioterapico o in alternativa referti di consulenza radioterapica dell’AUSL inviante, che rappresentano titolo per l’accesso alle prestazioni di Radioterapia erogate da Xxxxx Xxxxxxx Hospital, ad esclusione che si tratti di pazienti inviati dall’ Azienda USL di Imola in base alla deroga sopra rappresentata, e i moduli di accompagnamento del paziente per i casi inviati in urgenza dall’Azienda USL Romagna dovranno essere conservati a cura del Fornitore (MCH) in cartella sanitaria del paziente e resi disponibili in caso di controlli da parte dell’Azienda Usl Romagna, pena il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente accordo si impegna
formalmente al necessario adeguamento tecnologico entro il 31 maggio 2020, al fine di garantire la piena operatività a partire da
Lunedì 1 giugno 2020, con particolare riferimento alla sostituzione e piena operatività di un apparecchio attualmente in dotazione con altro di nuova generazione, tale da allinearsi al livello qualitativo di performance degli apparecchi operanti nelle altre sedi della rete della Romagna.
L’intervento di adeguamento tecnologico sopra descritto si articola nelle fasi previste nello specifico crono programma che si allega al presente Accordo (Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale, e sarà oggetto di monitoraggio congiunto finalizzato a valutare il regolare sviluppo dell’intervento tecnico suddetto.
Per quanto riguarda l’obiettivo aziendale di garantire adeguati tempi di attesa per l’accesso dei pazienti alla “prima visita radioterapica” e al successivo trattamento, l’Ospedale Privato Accreditato “Xxxxx Xxxxxxx Hospital”, in quanto nodo della rete radioterapica della Romagna, si impegna a garantire il contenimento dei tempi di attesa allineandosi alle migliori performance a livello aziendale come di seguito meglio specificato.
Il tempo di attesa per la prima visita radioterapica, calcolato dal momento della richiesta alla esecuzione, dovrà rispondere a quanto previsto nei requisiti specifici di accreditamento regionale per le strutture di radioterapia ed i relativi indicatori costruiti su specifici standard di seguito elencati:
• Prima visita radioterapica URGENTE: entro 24 h. dalla richiesta;
• Prima visita radioterapica PRIORITARIA: entro 7 gg. dalla
richiesta;
• Prima visita radioterapica DIFFERIBILE: tra gli 8 ed i 14 gg. dalla richiesta;
Per quanto riguarda il tempo di attesa per l’inizio del trattamento a partire dal momento della indicazione/prescrizione posta al termine della prima visita, si rimanda a quanto previsto dalla UO di Radioterapia di Rimini per priorità e tipologia di patologia da sottoporre al trattamento radioterapico.
In particolare:
• Trattamenti con carattere di URGENZA:
Pazienti inviati dai Presidi aziendali, portatori delle patologie o dei quadri clinici già sopra dettagliati e per i quali l’inizio del trattamento deve avviarsi entro le 72 h. dalla richiesta.
• Trattamenti aventi carattere PRIORITARIO:
- Trattamenti palliativi per neoplasia primitiva o secondaria causa di sindrome dolorosa refrattaria agli oppiacei o causa di disturbi funzionali severi.
Inizio del trattamento entro 20-30 gg. dalla prescrizione.
- Trattamenti per neoplasie in sede in cui la radioterapia radicale o preoperatoria, associata o meno a CT concomitante, rappresenta una indicazione prioritaria, ad eccezione del tumore della prostata.
Inizio del trattamento entro 30 gg. dalla prescrizione.
- Trattamenti adiuvanti di neoplasie a rapida crescita (neoplasie epiteliali di testacollo,polmone, cervice uterina; glioblastomi; linfomi).
Inizio del trattamento entro 30-40 gg. dalla prescrizione.
• Trattamenti DIFFERIBILI:
- Trattamenti radicali di neoplasie della prostata e trattamenti adiuvanti di neoplasie a lenta crescita.
Inizio del trattamento entro 60 gg. dalla prescrizione per le neoplasie mammarie e rettali ed entro 120 gg. per le neoplasie prostatiche
• Trattamenti PROGRAMMABILI:
- Tutte le tipologie non urgenti e non espressamente definite nelle priorità di cui a i punti precedenti.
L’inizio del trattamento viene definito dallo specialista Radioterapista in funzione della particolarità del caso clinico.
Le pazienti prese in carico dell’ambito territoriale di Rimini, destinate al trattamento, sono state individuate nell'ambito della Breast Unit di Rimini e sono state proposte dalla U.O. Radioterapia dell’Ausl della Romagna-sede di Rimini e da quest’ultima inviate alla UO di Radioterapia di Xxxxx Xxxxxxx Hospital, previa prenotazione di cui si è fatta carico la UO Radioterapia dell’AUSL della Romagna-sede di Rimini, con predisposizione della necessaria prescrizione SSN per prima visita radioterapica. La UO Radioterapia dell’AUSL della Romagna-sede di Rimini si è fatta carico anche del monitoraggio del
rispetto dei tempi di attesa.
ART. 6 DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA COMMITTENTE
Il Fornitore è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo per il monitoraggio degli accordi contrattuali, fornendo mensilmente all’Azienda il flusso ASA, secondo le modalità stabilite dalla Circolare n. 2 del 16/02/2011 e s.m.i.,( da ultimo integrata con nota RER PG/2019/0908562 del 13.12.2019) ivi comprese quelle concernenti l’applicazione della DGR n. 2075/2018 e 2076/2018.
In particolare, il Fornitore è tenuto a trasmettere all’Azienda committente fatture, allegati e file relativi alle prestazioni di radioterapia, distinguendo fra quelle erogate a favore dei cittadini residenti nell’ambito territoriale aziendale (con separata evidenza per prestazioni a pazienti degenti e prestazioni a pazienti ambulatoriali) e quelle erogate a pazienti residenti negli ambiti territoriali extra rer, come da nostra nota prot. 14068/P del 17/01/19 avente ad oggetto “ modalita’ di fatturazione e trasmissione dati-indicazioni per l’anno 2019”.
Le prestazioni erogate a pazienti in regime di “urgenza”, erogate in conformità ai criteri previsti all’art. 5, dovranno essere fatturate separatamente con allegata documentazione sanitaria e modulo di accompagnamento rilasciato dall’U.O. Ospedale di Lugo e Faenza inviante.
Il Fornitore deve inserire nel flusso ASA i dati di fatturato al lordo
(importo Nomenclatore Tariffario Regionale) e al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria, inserendo gli eventuali ticket
riscossi in nome e per conto dell’AUSL.
L’inadempimento a tale obbligo informativo comporterà la restituzione, da parte del Fornitore, delle corrispondenti somme di ticket versate dall’assistito e incassate in nome e per conto di questa AUSL.
L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza oltre la debita documentazione giustificativa prevista all’art. 5, costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei budget negoziati, in quanto solo le prestazioni accettate nelle banche dati regionali possono giustificare le transazioni economiche ed essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
L’Azienda si riserva di richiedere altri dati che ritenga necessari e che il Fornitore è tenuto a fornire.
Il Fornitore è in ogni caso tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale) nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (N.S.I.S.).
ART. 7 FATTURAZIONE
Il Fornitore ha l’obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213 , Legge 24 dicembre 2007 n.244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013,
n. 55.
In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA
:02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “
Riferimento Amministrazione “ COMRA.
Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza, come da nostra nota prot. 14068/P del 17/01/19. A ciascuna fattura vanno allegati i due file in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA, ove previsto, di cui all’articolo 8 e per le prestazioni erogate “ in urgenza” anche il modulo di accompagnamento dell’U.O. del Presidio Ospedaliero di Lugo e Faenza inviante.
Le fatture ed i relativi allegati dovranno evidenziare le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto.
Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta
erogazione della prestazione.
Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0014068/P del 17.01.2019.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarer) sono fatturate alla Azienda Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria.
Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della regione e/o Stato estero di residenza. L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i tetti indicati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale.
Le eventuali prestazioni erogate in favore di stranieri dovranno essere fatturate all’Azienda AUSL della Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per gli altri assistiti.
ART. 8 PAGAMENTI/PENALITA’
Le prestazioni rese saranno saldate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura entro il limite del budget complessivo indicato nel presente Contratto e soltanto nella misura validata mensilmente nella banca dati regionale ASA in quanto il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento
delle stesse. Pertanto tutti i pagamenti avranno valore di acconto
salvo conguaglio a consuntivo (validato ASA) ed espletamento dei controlli di coerenza con la produzione commissionata e validata dalla banca regionale.
Nelle more della piena operatività del percorso multidisciplinare interaziendale, con la prevista partecipazione di operatori della UO di Radioterapia di Xxxxx Xxxxxxx Hospital, eventuali prestazioni senza prescrizione medica specialistica su ricettario SSN e sprovvisti di referto di consulenza radioterapica, come precisato all’art. 5, ad esclusione dei pazienti inviati da AUSL Imola, non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
All’avvio del percorso sopracitato, il titolo al riconoscimento economico a carico del SSN sarà rappresentato dal referto compilato al termine della valutazione multidisciplinare recante l’indicazione di ciclo di radioterapia.
La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi e di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate previsti al successivo art. 12, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte.
Resta salva la possibilità per l’Azienda di avvalersi della compensazione di cui all’art. 1241 c.c.
Il mancato pagamento entro i termini previsti non autorizza il fornitore a sospendere l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Stante la rilevanza attribuita dall’Azienda Committente all’obbligo di
adeguamento tecnologico dell’apparecchio attualmente in dotazione per l’allineamento qualitativo delle performance da parte del Fornitore ( Xxxxx Xxxxxxx Hospital), come meglio precisato all’art. 5, in caso di ritardo nella sostituzione dell’apparecchio stesso rispetto al termine previsto allo stesso art. 5, il Fornitore (Xxxxx Xxxxxxx Hospital) è tenuto a corrispondere all’Azienda Committente una penale pari ad
€ 2.270,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione e comunque nella piena efficienza operativa del nuovo apparecchio, salvo maggiori danni subiti dal Committente in ragione dell’adempimento tardivo.
Il pagamento della penale, di cui al presente articolo, non esonera in alcun caso il Fornitore (MCH) dall’adempimento dell’obbligazione di erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto nei termini e modalità ivi disciplinate.
Resta inteso che l’Azienda committente non potrà subire conseguenze direttamente e/o indirettamente dipendenti da disguidi e/o ritardi da parte di terzi a cui il Fornitore si sia rivolto per adempiere all’obbligo di sostituzione dell’apparecchio e fin da ora il Fornitore (MCH) rinuncia ad eccepire sul punto.
ART. 9 OBIETTIVI DI APPROPRIATEZZA E QUALITA’ DEL SERVIZIO RESO
Il Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a:
- porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all’utenza
in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia
compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi;
- a fornire le attività programmate nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale. L’attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano precludere la sicurezza degli assistiti. A tale scopo l’Azienda invierà contestazione formale motivata e circostanziata con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse o il ripristino delle condizioni carenti, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configurino fattispecie previste esplicitamente dalla normativa vigente e dal presente Accordo come cause di risoluzione dell’Accordo stesso;
- a concordare ed attuare protocolli operativi in cui siano poste in atto indicazioni e linee guida approvate in sede regionale e/o aziendale;
- garantire la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. In caso di reclamo di un utente, il Fornitore si impegna a fornire tempestivamente adeguata risposta all’Azienda entro i termini richiesti;
- rispettare la normativa vigente in materia di consenso informato.
ART. 10 MONITORAGGIO DEL CONTRATTO LOCALE,
CONTROLLI AMMINISTRATIVI, SANITARI E DI
APPROPRIATEZZA
Il contratto sarà sottoposto al monitoraggio delle tipologie e volumi contrattati con cadenza periodica. Il controllo della produzione riguarderà:
- la corrispondenza tra budget oggetto del presente contratto e quanto effettivamente erogato dal fornitore nell’arco temporale oggetto di monitoraggio. In ipotesi di scostamento saranno effettuati rilievi per l’analisi delle cause e le azioni correttive funzionali al soddisfacimento del fabbisogno sanitario dell’Azienda USL e alla rispondenza agli obiettivi di programmazione previo accordo con la Direzione aziendale;
Il Fornitore è tenuto in ogni caso al governo della propria produzione al fine di renderla coerente ai livelli quali-quantitativi negoziati. L’Azienda Committente, inoltre, effettua controlli finalizzati a verificare l’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e il corretto utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare sono previsti:
1) Controlli amministrativi ovvero:
A) Controlli anagrafici (residenza del cittadino): L’Azienda effettuerà opportune verifiche atte ad accertare l’effettiva residenza dell’assistito e il conseguente corretto addebito della prestazione alla Committente;
B) Controlli volti a verificare la congruenza tra importo fatturato e importo validato dalla RER;
C) Controlli finalizzati a monitorare il rispetto dei tetti economici;
D) Controlli di coerenza tra la tipologia di prestazioni erogate e la
configurazione di accreditamento, volti a verificare se le prestazioni fatturate corrispondano a quelle rientranti nel provvedimento di accreditamento.
Qualora in esito ai suddetti controlli amministrativi emerga che talune prestazioni siano state indebitamente fatturate dal Fornitore e/o indebitamente remunerate da parte dell’Azienda quest’ultima procederà alla relativa contestazione scritta e a richiedere al Fornitore l’emissione di nota di credito contestualmente al blocco del pagamento fino all’ammontare dell’importo contestato.
Il Fornitore è tenuto ad emettere nota di credito nel termine massimo di 60 gg dal ricevimento della richiesta.
2) Controlli di appropriatezza:
l’Azienda potrà effettuare, in qualunque momento controlli e/o ispezioni tendenti a verificare sia l’appropriatezza delle prestazioni rese, sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe, ai sensi normativa vigente, sia il rispetto dei percorsi organizzativi e criteri di accesso oggetto del presente Accordo.
Nel caso di riscontrate incongruenze l’Azienda procederà alla relativa contestazione scritta. Le eventuali controdeduzioni del Fornitore dovranno pervenire nel termine di 30 giorni, corredate di adeguati ed oggettivi riscontri giustificativi che in ogni caso l’Azienda si riserva di valutare.
La mancata controdeduzione alla contestazione implica accettazione
della contestazione stessa ed in tal caso il Fornitore è obbligato ad emettere note di credito per un importo corrispondente a quello
contestato.
Le parti convengono che la conservazione della totalità delle ricette mediche relativa alle prestazioni erogate in esecuzione del presente contratto, resterà in carico al Fornitore il quale, a tal fine, dovrà adottare ogni accorgimento per garantire la tutela della Privacy, anche in occasione della trasmissione di documentazione, come previsto nel presente Accordo, in relazione ai dati personali, anche sensibili, contenuti nelle ricette medesime e garantirne la conservazione e l’integrità per la durata temporale di almeno cinque anni, secondo il massimario di scarto dell’Azienda Committente anche ai fini dei controlli ed ispezioni sopra elencati.
A tal fine il Fornitore dovra’ conformarsi alle specifiche istruzioni, che verranno impartite dall’Azienda Committente, relativamente a tempi e modalita’ di scarto della documentazione cartacea prevista nel presente Accordo.
Le verifiche relative alla corretta esecuzione del contratto, in merito alla committenza, i criteri di accesso e piano per l’erogazione dei trattamenti, sono garantite dal Responsabile Aziendale della Pianificazione del fabbisogno sanitario di prestazioni di ricovero per la committenza esterna dell’Ausl Romagna, il quale procederà alle stesse avvalendosi della collaborazione delle Direzioni Mediche dei Presidi di Ravenna, Lugo e Faenza.
ART. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO, INCOMPATIBILITÁ E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale
preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013, dal Codice di comportamento dell’Azienda USL della Romagna come da ultimo adottato con deliberazione n. 209/2018 e s.m.i., scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-
condotta, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022, come da ultimo aggiornato con Deliberazione del Direttore n. 34 del 31.01.2020 e scaricabile dal link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione della-corruzione-e-della-trasparenza che il Fornitore dichiara di accettare e di aver già visionato con la sottoscrizione del presente accordo. L’Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.
Il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento (nazionale e aziendale) e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità e le eventuali conseguenze negative nonché a prevenire la reiterazione delle violazioni del Codice.
La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la
risoluzione dell’Accordo, previa istruttoria e conclusione del
procedimento in contraddittorio con l’Azienda ed applicazione della procedura prevista dall’art. 15 a garanzia del diritto di difesa.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall’art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l’incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore. Pertanto è vietato per il Fornitore avere nel proprio organico, in qualità di consulente o prestatore d’opera , personale che intrattenga un rapporto di dipendenza/convenzionale con il SSN.
Il Fornitore assicura gli adempimenti finalizzati a prevenire conflitti di interesse anche potenziali; in ogni caso il Fornitore che dimostri buona fede non risponde in ordine a false dichiarazioni rilasciate dai professionisti.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Il Fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione
di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto e il divieto del fornitore di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. L’onere di verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo al Fornitore.
ART. 12 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY
Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e delle linee guida aziendali reperibili e applicabili in materia di Privacy, nonché conformemente al Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR).
Si dà atto che l’Azienda USL, con riguardo ai ruoli che assumono gli operatori pubblici e privati, ha inoltrato, da tempo, specifica richiesta di chiarimento al DPO aziendale e Regionale finalizzata, nello specifico, a chiarire la qualificazione giuridica (titolare o responsabile esterno) del soggetto privato accreditato parte del presente rapporto contrattuale ex art. 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, ai fini Privacy.
Si dà atto che il DPO regionale ha sottoposto al competente Tavolo regionale Privacy il quesito.
Tenuto conto delle indicazioni da ultimo comunicate dal Gruppo
aziendale privacy, nonché della posizione a suo tempo espressa da AIOP, le parti concordemente, salvo diverse/o nuove disposizioni
sopravvenute, a cui le parti firmatarie dovranno conseguentemente conformarsi con modifica dei contenuti del presente articolo, dichiarano di riconoscere in capo all’Ospedale privato accreditato Xxxxx Xxxxxxx Hospital di Cotignola (RA) il ruolo di “titolare del trattamento” ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo con conseguente assunzione del Fornitore di tutti gli obblighi e adempimenti da ciò derivanti dandosi atto che lo stesso Fornitore ha comunicato con nota Prot. N. 0141550/A del 05/06/2018 le misure e le azioni poste in essere per il rispetto delle norme vigenti. Il Fornitore in particolare fin da ora assicura il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, di tutte le disposizioni contenute nelle normative di seguito richiamate, nonché ogni attenzione relativa alla sicurezza.
In ogni caso, con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore medesimo dichiara e garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, funzionali all’adozione e all’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR), del Codice della Privacy, come aggiornato dal X.X.xx. 101/2018 e del provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 del Garante per la protezione dei dati personali e, in generale, la normativa vigente in materia di Privacy. Il Fornitore si
impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione
del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi. ART. 13 RISOLUZIONE CONTRATTO
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi di :
- sospensione dell’esecuzione del servizio;
- violazione di patti di integrità e/o legalità adottati dall’Azienda Usl e sottoscritti dal Fornitore;
- violazione dell’obbligo di applicare ai pazienti residenti in Regioni diverse dall’Xxxxxx-Romagna le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti, rispettando in entrambi i casi i budget di riferimento;
- violazione delle prescrizioni in materia di incompatibilità e anticorruzione;
- sopravvenuta revoca/sospensione del requisito oggettivo dell’accreditamento;
- sopravvenuta perdita del requisito soggettivo auto-dichiarato;
- reiterata mancata emissione della nota credito richiesta dall’Azienda a storno di importi indebitamente pagati e/o fatturati.
In tali casi l’Azienda procede con la contestazione scritta al Fornitore, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
Dalla ricezione della predetta comunicazione è fatto divieto al
Fornitore di accettare nuovi pazienti, salvo che l’Azienda, su sua espressa indicazione, ritenga necessario evadere le prenotazioni ambulatoriali già fissate, limitatamente al tempo sufficiente affinché la Ausl della Romagna prenda in carico i pazienti prenotati, e/o appronti soluzioni allocative alternative del fabbisogno sanitario, al solo fine di scongiurare l’interruzione di servizio sanitario essenziale.
Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile e, in generale, dalla normativa vigente.
ART . 14 ASSICURAZIONE
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico di del Fornitore il quale assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato, o comunque, di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa RCT a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’AUSL della Romagna e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui
si tratta, il contratto si risolve di diritto.
ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Sono rimesse ad un Collegio Arbitrale che agira’ in modo rituale eventuali controversie che dovessero sorgere nell’interpretazione e/o nell’esecuzione del presente Accordo, ovvero connesse ai relativi pagamenti, o le controversie in merito agli esiti dell’attivita’ di controllo qualora emergano contestazioni suscettibili di concretizzare un danno economico per l’una o l’altra parte, e non fosse possibile pervenire ad una composizione pacifica delle medesime. Le parti rimandano sul punto alle disposizioni previste nell’ultimo Accordo RER AIOP 2016-2018 e smi prorogato per l’anno 2019 con Protocollo d’intesa tra AIOP e Regione Xxxxxx-Romagna in data 20.11.2019.
Sono fatti salvi gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di diverse disposizioni regionali in merito alla gestione del contenzioso.
ART. 16 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.
Le spese di bollo sono a carico del Fornitore; le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. ART. 17 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle
disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e le Associazioni rappresentative.
Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l’assetto negoziale regionale.
Deve intendersi applicata, senza necessità di ulteriore modifica al presente contratto, ogni altra disposizione normativa non derogabile ad opera delle parti che incida direttamente ed indirettamente sul presente Accordo.
ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO
Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge, segnatamente per l’esecuzione del presente Accordo, presso le rispettive sedi legali e dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel presente Accordo.
ART. 19 CLAUSOLE ai sensi DELL’ART- 1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 x.x. xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx preso visione e di accettare espressamente anche mediante la sottoscrizione di apposito file, le clausole di cui agli artt. 3 ”Durata e Validita’ Accordo”, 4 “Prestazioni commissionate, Tariffe e Budget”, 5 “Criteri di accesso alle cure”, 6 “Debito informativo nei confronti dell’Azienda committente”, 7 “Fatturazione”, 8 “Pagamenti/Penalità”, 9 “Obiettivi di appropriatezza
e qualità del servizio reso”, 10 “Monitoraggio del contratto locale,
controlli amministrativi, sanitari e di appropriatezza”, 11 “Codice di comportamento, incompatibilità e normativa anticorruzione”, 13 “Risoluzione contratto”, 14 “Assicurazione”, 15 “Clausola Compromissoria”, 17 “Norma di rinvio.
Allegati :
1) Procedura aziendale (PA) 107 “Criteri di accesso al Servizio di Radioterapia Oncologica di Xxxxx Xxxxxxx Hospital”;
2) Crono programma intervento adeguamento tecnologico Ravenna,
Per Per
Azienda Usl Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Hospital Direttore
U.O. Acquisizione (Il Legale rappresentante) Prestazioni Sanitarie da Xxxxx Xxxxx *
Erogatori Esterni Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx*
*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i. “Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018” per un importo pari a 176,00 Euro.