Termini e condizioni per l’utilizzo della firma elettronica avanzata
Termini e condizioni per l’utilizzo della firma elettronica avanzata
Il presente contratto che regola l'utilizzo della firma elettronica avanzata (di seguito il "Contratto") viene stipulato tra:
(1) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – Filiale italiana (di seguito la "Banca" o "BBVA"), con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxx, iscritta nel registro tenuto dalla Banca d'Italia con il n. 3576 e nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con il n. 06862150155;
da una parte e
(2) il cliente che desidera stipulare il contratto quadro per la fornitura dei servizi bancari e di pagamento con BBVA (di seguito l’"Accordo Quadro") e/o stabilire qualsiasi altro rapporto contrattuale con quest'ultima che richieda l'uso della firma elettronica avanzata (di seguito il "Cliente");
dall'altra, BBVA e il Cliente sono di seguito denominati come una "Parte" e collettivamente come le "Parti".
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
1. Ambito di applicazione del contratto
Il presente contratto è volto a regolare la fornitura da parte di BBVA al cliente di una soluzione di firma elettronica avanzata (di seguito "FEA"), che il medesimo potrà utilizzare nell'ambito del rapporto con la Banca in conformità con l’art. 55 par. 2 lettera a) delle norme tecniche relative alla generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche digitali, avanzate e qualificate previste dal Decreto del 22 febbraio 2013 (di seguito le "Norme Tecniche").
2. Attivazione della FEA
L'attivazione della FEA è soggetta (i) al completamento da parte del cliente della procedura di autenticazione prevista nel contesto del processo di on-boarding, e (ii) all'associazione (c.d. pairing) del numero di telefono cellulare del Cliente al Cliente stesso, che avviene mediante inserimento, nel processo di on-boarding, di un codice che viene inviato via SMS al numero indicato dal Cliente e quindi noto solo al titolare della relativa utenza. Le informazioni raccolte dal sistema durante questa fase collegano in modo univoco la firma elettronica avanzata al firmatario.
La soluzione FEA viene disattivata e il presente accordo è automaticamente risolto qualora il processo di adeguata verifica svolto da BBVA in relazione al Cliente ai sensi della normativa anti-riciclaggio abbia esito negativo.
3. Uso della FEA
A seguito dell'attivazione della FEA, il Cliente potrà firmare documenti online.
Conformemente all'articolo 60 delle Norme Tecniche, la FEA può essere impiegata esclusivamente nell'ambito del rapporto tra BBVA e il Cliente. Di conseguenza, il Cliente può usare la FEA solo per firmare accordi contrattuali con BBVA, nonché qualsiasi altro documento correlato per cui sia richiesta la forma scritta come requisito di validità.
Le caratteristiche delle tecnologie impiegate per fornire la FEA sono descritte nell'Allegato, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.
4. Effetti giuridici della FEA
Le parti riconoscono che, ai sensi del Decreto-legge n. 82/2005 ("Codice di amministrazione digitale" di seguito "CAD"), i documenti firmati mediante la FEA sono documenti elettronici che hanno la stessa efficacia, dal punto di vista giuridico, dei documenti cartacei firmati con sottoscrizione autografa. Di conseguenza, i documenti elettronici firmati in tal modo integrano il requisito della forma scritta, laddove tale requisito è richiesto ai sensi della legge italiana.
5. Diritti e obblighi del Cliente
Il Cliente ha facoltà di ottenere, in qualsiasi momento e gratuitamente, una copia del presente contratto accompagnata dal relativo Allegato, nonché tutte le informazioni volte a dimostrare la conformità della soluzione FEA ai requisiti stabiliti nelle Norme tecniche.
Firmando il presente contratto, il Cliente dichiara:
(a) di aver letto attentamente il contratto e il relativo Allegato e di averne compreso il contenuto;
(b) di essere consapevole degli e etti giuridici derivanti dalla sottoscrizione di documenti mediante la FEA e indicati nell'articolo 4 del presente contratto, nonché delle limitazioni di utilizzo indicate nell'articolo 3;
(c) che sarà pienamente responsabile per qualsiasi danno, spesa o costo sostenuti da BBVA o altre terze parti derivati dall'uso improprio o fraudolento della FEA da parte del medesimo o dalla trasmissione a BBVA di documenti o dati di identificazione falsi o errati.
6. Obblighi e responsabilità di BBVA
BBVA è responsabile verso il Cliente del rispetto di tutti gli obblighi derivati dalla fornitura della FEA.
In particolare, BBVA si impegna a garantire che la soluzione FEA sia conforme, in qualsiasi momento, ai requisiti tecnici, procedurali e organizzativi disposti dal CAD e dalle Norme tecniche.
In conformità agli obblighi sopra menzionati, BBVA:
A. ha adottato una polizza assicurativa con una compagnia assicurativa abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali;
B. conserverà una copia del presente contratto e una copia del documento d'identità del Cliente per 20 anni, garantendone la disponibilità, l'integrità, la leggibilità e l’autenticità;
C. adotterà tutte le misure di sicurezza, incluse quelle descritte nell'Allegato, che siano adeguate a proteggere i dati del Cliente dal rischio di perdita, anche accidentale, e dall'accesso non autorizzato.
BBVA sarà responsabile del mancato o errato adempimento dei propri obblighi di protezione dei dati del Cliente, eccetto laddove tale mancato o errato adempimento sia dovuto a cause non imputabili alla Banca, quali forza maggiore o azioni od omissioni non ascrivibili a una sua decisione volontaria o a una negligenza grave. BBVA non assume alcuna responsabilità, ad esempio, per:
(I) danni derivanti dalla non veridicità dei documenti di identità o dei dati personali comunicati dal Cliente, nonché dalla mancata comunicazione da parte di quest’ultimo di eventuali modifiche alle informazioni comunicate in fase di on-boarding;
(II) danni derivanti dal malfunzionamento delle linee elettriche e delle linee telefoniche nazionali e/o internazionali.
BBVA non assumerà inoltre alcuna responsabilità in caso di uso improprio o non autorizzato della FEA da parte del Cliente.
7. Costi del servizio
L'uso del servizio da parte del Cliente ai sensi del presente contratto è gratuito.
8. Durata e recesso
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato. Il Cliente e BBVA hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento.
Il Cliente può notificare la propria intenzione di recedere dal contratto mediante il servizio clienti o mediante il servizio di home banking di BBVA.
9. Modifiche
BBVA ha diritto di modificare unilateralmente il presente contratto, incluso il relativo Allegato, al fine di garantirne la conformità alla legge applicabile e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti. In tali casi, BBVA informerà il Cliente delle modifiche apportate attraverso l'App BBVA o mediante qualsiasi altro mezzo concordato con il Cliente su un supporto duraturo.
10. Interpretazione del contratto
Per qualsiasi materia non espressamente regolata dal presente contratto, troveranno applicazione le definizioni e le disposizioni del CAD, delle Norme tecniche e delle altre leggi e normative applicabili.
11. Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è soggetto al diritto italiano.
Per qualsiasi controversia derivante da o altrimenti correlata all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, l'unico foro competente sarà il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del Cliente.
ALLEGATO - Dettagli tecnici della FEA
(documento redatto ai sensi delle Norme tecniche)
1. Informazioni generali
Le firma elettronica avanzata consente di firmare in formato elettronico contratti, accordi modificativi o integrativi di tali contratti, nonché altri atti e documenti connessi al rapporto tra il Cliente e BBVA.
Ai sensi delle disposizioni del CAD, i documenti firmati mediante la FEA sono documenti elettronici che hanno la stessa efficacia giuridica dei documenti cartacei firmati con sottoscrizione autografa. Il presente Xxxxxxxx descrive il modo in cui BBVA ottempera agli obblighi descritti nel titolo V delle Norme tecniche, in quanto fornitore del servizio di FEA ai sensi di e per gli e etti di cui all’art. 55, par. 2, lettera a) delle Norme tecniche.
2. Attivazione dell'FEA
L’attivazione del servizio FEA è subordinata (i) all'accettazione, da parte del Cliente, del presente contratto; e (ii) al completamento del processo di autenticazione previsto nel processo di
on-boarding, volto all'associazione (c.d. pairing) del numero di telefono cellulare del Cliente al Cliente stesso.
La FEA viene disattivata automaticamente qualora il processo di adeguata verifica svolto da BBVA in relazione al cliente ai fini della normativa antiriciclaggio abbia esito negativo.
3. Caratteristiche della FEA
3.1 Associazione univoca della FEA al firmatario
L’associazione univoca della FEA al firmatario è garantita dal seguente processo:
A. autenticazione da parte del Cliente al fine di accedere all'App BBVA;
B. associazione del numero di cellulare del Cliente al Cliente stesso mediante l'immissione da parte del medesimo, nel processo di on-boarding, di un codice che viene inviato via SMS da BBVA al numero indicato dal Cliente e quindi noto solo al titolare della relativa utenza;
C. accettazione, da parte del Cliente, del documento da firmare, mediante le modalità identificate di volta in volta (ad es. mediante checkbox) e inserimento della
one-time-password (OTP) inviata da BBVA sul numero di cellulare associato al Cliente in un apposito campo;
D. archiviazione digitale di una serie di informazioni (metadati), assieme al documento digitale elettronicamente firmato, al fine di garantire al Cliente la tracciabilità della firma.
3.2 Controllo esclusivo del Cliente sulla FEA
Durante il processo di on-boarding, l'autenticazione del firmatario viene convalidata dal firmatario stesso immettendo un codice di sicurezza univoco (OTP). Il codice viene inviato al numero di cellulare associato al Cliente.
In seguito all'on-boarding del Cliente, il controllo esclusivo sulla FEA potrà essere garantito anche richiedendo che la firma possa essere apposta dal Cliente solo nell'area riservata dell’App BBVA, cui il Cliente può accedere solo mediante l’immissione di credenziali di accesso note solo al medesimo.
3.3 Integrità dei documenti firmati elettronicamente
Al fine di garantire l'integrità dei documenti elettronici, dopo che il Cliente li ha firmati questi vengono conservati in un sistema di archiviazione che garantisce che i loro contenuti non possano essere modificati.
Le tecnologie impiegate a tal fine includono le impronte informatiche (hash) del contenuto soggetto a sottoscrizione.
Il controllo della corrispondenza tra l'impronta del documento e l’impronta "sigillata" all'interno della firma permette di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma.
Nel caso in cui un documento venga modificato, anche solo in misura minima, all'apertura dello stesso verrà visualizzato un messaggio che indica che il documento è stato modificato in data posteriore all'apposizione della firma stessa.
Tale processo garantisce, dal punto di vista tecnico, l'integrità del documento e soddisfa pertanto, dal punto di vista giuridico, il requisito di integrità disposto dalle leggi applicabili.
3.4 Possibilità del firmatario di ottenere evidenza del documento firmato
Al momento della firma, il Cliente ha la possibilità di:
(a) leggere il documento da firmare nella sua interezza; e
(b) salvare il documento sul proprio dispositivo.
Dopo la firma, il Cliente può trovare una copia del documento firmato nell'area riservata della app.
BBVA fornisce gratuitamente una copia cartacea del medesimo documento al firmatario che ne faccia richiesta attraverso il Supporto Clienti. Ad ogni modo, i documenti firmati sono reperibili, consultabili e stampabili durante l'intero periodo di conservazione.
3.3 Integrità dei documenti firmati elettronicamente
Al fine di garantire l'integrità dei documenti elettronici, dopo che il Cliente li ha firmati questi vengono conservati in un sistema di archiviazione che garantisce che i loro contenuti non possano essere modificati.
4. Copertura assicurativa
Al fine di proteggere il Cliente e terze parti da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche per la fornitura e gestione della FEA, BBVA ha sottoscritto una polizza assicurativa in conformità alle leggi applicabili.
5. Recesso
Il Cliente ha il diritto di recedere dal presente contratto e di revocare il proprio consenso a ricevere il servizio di FEA mediante il servizio clienti o il servizio di home banking di BBVA.
Il recesso del contratto impedirà al Cliente di firmare elettronicamente nuovi documenti con BBVA.