DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XIX LEGISL ATURA
N. 937
DISEGNO DI LEGGE
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro dell’economia e delle finanze (XXXXXXXXX)
e dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (URSO)
con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (XXXXXXXXX)
con il Ministro della salute (XXXXXXXXX)
con il Ministro dell’istruzione e del merito (VALDITARA)
e con il Ministro dell’università e della ricerca (XXXXXXX)
(V. Stampato Camera n. 1437)
approvato dalla Camera dei deputati il 15 novembre 2023
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 2023
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
I N D I C E
Disegno di legge Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati ..................... . » 9
DISEGNO DI LEGGE
1. Il decreto-legge 29 settembre 2023,
n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, è conver- xxxx in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 131
All’articolo 1:
al comma 1, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti » e dopo le parole: « 29 dicembre 2016 » sono inserite le seguenti: « , di cui all’avviso pubblicato nella Gaz- zetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017 »;
al comma 2, le parole: « l’Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « l’ARERA »;
al comma 3, la parola: « ARERA » è sostituita dalle seguenti:
« l’ARERA »;
al comma 7, le parole: « delle risorse derivanti » sono sosti- tuite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti »;
al comma 8:
all’alinea, dopo le parole: « 30 marzo 2023 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al capoverso Art. 3, comma 2, le parole: « energia reti »
sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;
al comma 9, dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « milioni di euro mediante » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, me- diante », le parole: « delle risorse derivanti » sono sostituite dalle seguenti: « di quota parte delle risorse derivanti », le parole: « (CSEA) e » sono sostituite dalle seguenti: « (CSEA), e, » e le parole: « mi- lioni di euro a valere » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro, a valere ».
Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
« Art. 1-bis. – (Modifica all’articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pia- nificazione energetica comunale) – 1. Dopo il comma 2 dell’articolo
33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comu- nale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A.
la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico
S.p.A. assicura l’anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adem- pimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente” ».
All’articolo 2:
al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: « da 450 a 451-bis » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « n. 197 », ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel li- mite »;
alla lettera b), le parole: « abbonamenti per i mezzi del trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « abbonamenti ai servizi di trasporto »;
al comma 2, lettera b), le parole: « della carta qualora » sono sostituite dalle seguenti: « della carta, qualora »;
al comma 4, dopo le parole: « legge 10 marzo 2023, n. 23 »
è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 5, le parole: « è incrementato per l’anno 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « , è incrementato, per l’anno 2023, ».
All’articolo 3:
al comma 1:
all’alinea, le parole: « di cui al comma 4, le imprese » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 del presente articolo le imprese »;
alla lettera c), dopo le parole: « 21 dicembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 »;
al comma 3, dopo le parole: « lettere a), b) e c) » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « di difficolta » sono sostituite dalle seguenti: « di difficoltà »;
al comma 4, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: « valore lordo aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « valore aggiunto lordo »;
ai commi 5 e 6, le parole: « con energia da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;
al comma 8:
alla lettera b), le parole: « da fonti » sono sostituite dalle seguenti: « con energia prodotta da fonti »;
alla lettera c), dopo le parole: « al fine di determinare » sono inserite le seguenti: « , ai sensi del punto 415 della comuni- cazione della Commissione europea 2022/C 80/01, » e le parole:
« della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione »;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: « l’adempimento all’obbligo »
sono sostituite dalle seguenti: « l’adempimento dell’obbligo »;
al secondo periodo, le parole: « dal secondo periodo del comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 8, lettere a),
b) e c) »;
al quarto periodo, le parole: « energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti »;
al quinto periodo, le parole: « inadempimento agli obbli- ghi » sono sostituite dalle seguenti: « inadempimento degli obblighi » e le parole: « adempimento agli obblighi » sono sostituite dalle se- guenti: « adempimento degli obblighi »;
al comma 10:
alla lettera a), le parole: « le tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi »;
alla lettera e), le parole: « da ENEA, ISPRA e GSE » sono sostituite dalle seguenti: « dall’ENEA, dall’ISPRA e dal GSE »;
alla lettera g), le parole: « controllo ex-post » sono sostituite dalle seguenti: « controllo ex post » e dopo le parole: « della comu- nicazione » sono inserite le seguenti: « della Commissione europea »;
al comma 11, le parole: « l’assolvimento agli obblighi » sono sostituite dalle seguenti: « l’assolvimento degli obblighi » e sono ag- giunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni »;
al comma 12, dopo le parole: « Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica » sono inserite le seguenti: « , alle Ca- mere » e dopo le parole: « sull’andamento » sono inserite le seguenti:
« dell’applicazione »;
al comma 13, al primo periodo, le parole: « valutazione ex- post » sono sostituite dalle seguenti: « valutazione ex post » e, al secondo periodo, le parole: « a valere sulla componente » sono so- stituite dalle seguenti: « a carico della componente ».
All’articolo 4:
al comma 1, le parole: « e fino » sono soppresse.
All’articolo 5:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo » sono sostituite dalle se- guenti: « del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo »;
al secondo periodo, le parole: « ai fini IRES » sono sosti- tuite dalle seguenti: « ai fini dell’imposta sul reddito delle società » e le parole: « ai fini IRAP » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive »;
al terzo periodo, le parole: « cessione di rami » sono so- stituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repubblica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « che entro » sono sostituite dalle seguenti: « che, entro », le parole: « al comma 1 possono » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, possono » e le parole:
« di trasferimento come » sono sostituite dalle seguenti: « di trasferi- mento, come »;
al secondo periodo, le parole: « cessione di xxxx » sono sostituite dalle seguenti: « cessioni di ramo » e le parole: « repub- blica del » sono sostituite dalla seguente: « Repubblica »;
al comma 3:
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
alla lettera c), capoverso 3-duodecies, dopo le parole: « al comma 3-octies » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e la parola: « Decreto » è sostituita dalla seguente: « decreto ».
All’articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: « dei beni del cedente » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».
All’articolo 7:
al comma 1, le parole: « con le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dalla seguente: »;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « n. 100 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « delle opere in- differibili » sono sostituite dalle seguenti: « di opere indifferibili, » e, al terzo periodo, le parole: « del decreto-legge, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge n. 50 »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « gli interventi relativi » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi relativi » e le parole: « considerano » sono sostituite dalle seguenti: « si consi- dera » e, al quarto periodo, dopo le parole: « del 12 settembre 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 5, le parole: « si provvede, nel limite » sono so- stituite dalle seguenti: « si provvede nel limite »;
alla rubrica, la parola: « fondo » è sostituita dalla seguente:
« Fondo ».
Nel capo IV, all’articolo 8 è premesso il seguente:
« Art. 7-bis. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Il Ministro dell’e- conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de- creti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 29 settembre 2023.
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
Misure urgenti in materia di energia, in- terventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
« Istituzione e disciplina dell’imposta sul va- lore aggiunto »;
Visto il decreto del Presidente della Re- pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
« Approvazione del testo unico delle impo- ste sui redditi »;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, re- cante « Norme sulla promozione della parte- cipazione a società ed imprese miste all’e- stero »;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante « Testo unico delle di- sposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative »;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante « Riforma delle san- zioni tributarie non penali in materia di im- poste dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’ar- ticolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;
(Segue: Testo del decreto-legge)
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante « Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma del- l’articolo 3, comma 133, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662 »;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante « Attuazione della diret- tiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica »;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, recante « Nuova disciplina dell’am- ministrazione straordinaria delle grandi im- prese in stato di insolvenza, a norma dell’ar- ticolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
« Disposizioni urgenti per favorire lo svi- luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici »;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante « Codice delle assicu- razioni private »;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante « Attuazione della di- rettiva 2006/32/CE relativa all’efficienza de- gli usi finali dell’energia e i servizi energe- tici e abrogazione della direttiva 93/76/ CEE »;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante « Mi- sure urgenti per il sostegno a famiglie, la- voro, occupazione e impresa e per ridise- gnare in funzione anti-crisi il quadro strate- gico nazionale »;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante « Misure
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di pro- duzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario »;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante « Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e po- tenziamento dell’attività di analisi e valuta- zione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante « Revisione della nor- mativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universi- tari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 »;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102, recante « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/ 30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE »;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante « Attuazione della di- rettiva (UE) 2018/2001 del Parlamento euro- peo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili »;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’e- nergia elettrica e del gas naturale, per lo svi- luppo delle energie rinnovabili e per il rilan- cio delle politiche industriali »;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
legge 4 agosto 2022, n. 122, recante « Mi- sure urgenti in materia di semplificazioni fi- scali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali »;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio plu- riennale per il triennio 2023-2025 »;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante « Di- sposizioni urgenti in materia di termini legi- slativi »;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante « Di- sposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico »;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Mi- sure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali »;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023,
n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, recante « Mi- sure urgenti per il settore energetico »;
Ritenuta la straordinaria necessità e ur- genza di introdurre misure di sostegno in fa- vore delle imprese e delle famiglie per l’ac- quisto di energia elettrica e gas naturale;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di consentire la tempestiva rego-
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
larizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, dispo- sizioni in materia di potenziamento dell’atti- vità di analisi e valutazione della spesa, nonché misure in materia di finanza pub- blica e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 set- tembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consi- glio dei ministri e dei Ministri dell’econo- mia e delle finanze e dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Mini- stri delle imprese e del made in Italy, del- l’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche so- ciali, della salute, dell’istruzione e del me- rito e dell’università e della ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL PO- TERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INTERVENTI PER SOSTENERE IL PO- TERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE
Articolo 1.
(Misure urgenti per il contenimento degli ef- fetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet- trico e del gas naturale)
1. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad ag- giornare i valori delle compensazioni appli-
Articolo 1.
(Misure urgenti per il contenimento degli ef- fetti degli aumenti dei prezzi nel settore elet- trico e del gas naturale)
1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad ag- giornare i valori delle compensazioni appli-
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
cabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disa- giato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica dal de- creto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all’anno 2023, l’Auto- xxxx predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all’arti- colo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto tri- mestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il mede- simo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di si- stema per il settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, va- lutati in 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di- sponibili nel bilancio della Cassa per i ser- vizi energetici e ambientali per l’anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas me- tano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro- duzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto le- gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabiliz- zate nelle fatture emesse per i consumi sti- mati o effettivi dei mesi di ottobre, novem- bre e dicembre 2023, sono assoggettate al- l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
cabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disa- giato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica dal de- creto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui all’avviso pubbli- cato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, e per il gas dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all’anno 2023, l’A- RERA predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all’ar- ticolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto tri- mestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a mantenere azzerate, per il mede- simo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di si- stema per il settore del gas.
4. Identico.
5. Identico.
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
(IVA) del 5 per cento. Qualora le sommini- strazioni di cui al primo periodo siano con- tabilizzate sulla base di consumi stimati, l’a- liquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi ef- fettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l’anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di te- leriscaldamento nonché alle somministra- zioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di ser- vizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l’anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle ri- sorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L’articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sosti- tuito dal seguente:
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
6. Identico.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle mo- difiche di cui al comma 8.
8. L’articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è sosti- tuito dal seguente:
« Art. 3 – (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trime- stre 2023). – 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo fa- miliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
2. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la mi- sura del contributo ripartendo nei 3 mesi
« Art. 3 – (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trime- stre 2023). – 1. Identico.
2. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce la mi- sura del contributo ripartendo nei 3 mesi
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
l’onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2023. ».
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
l’onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Identico. ».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede quanto a 203,22 milioni di euro mediante corrispondente uti- lizzo delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l’anno 2023.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 milioni di euro, mediante corrispondente uti- lizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l’anno 2023.
Articolo 1-bis.
(Modifica all’articolo 33 del decreto legi- slativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi in- formativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipula- zione di appositi protocolli di intesa, pre- vio parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo pe- riodo, la società Acquirente Unico S.p.A.
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(Segue: Testo del decreto-legge)
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
assicura l’anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggre- gata. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente ».
Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)
Articolo 2.
(Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio)
1. Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carbu- rante, ai beneficiari della social card di cui all’articolo 1, commi da 450 a 451-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è ricono- sciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente arti- colo. A tal fine, all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2023 »;
b) dopo le parole: « beni alimentari di prima necessità » sono aggiunte le seguenti:
« e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale, ».
1. Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carbu- rante, ai beneficiari della social card di cui all’articolo 1, commi da 450 a 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ricono- sciuto un ulteriore contributo nel limite pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente arti- colo. A tal fine, all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) identica;
b) dopo le parole: « beni alimentari di prima necessità » sono aggiunte le seguenti:
« e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, ».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’econo- mia e delle finanze e con il Ministro dell’a-
2. Identico:
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(Segue: Testo del decreto-legge)
gricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti:
a) l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
b) le modalità di raccordo con le pre- visioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, al fine di preservare l’unicità del si- stema di gestione e del titolo abilitante, non- ché la facoltà per le amministrazioni di as- segnare un nuovo termine per l’attivazione della carta qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
c) le prescrizioni necessarie ad assicu- rare che l’acquisto di carburante o di abbo- namenti per il trasporto pubblico locale av- venga nei limiti dell’ulteriore contributo as- segnato;
d) le modalità e le condizioni di accre- ditamento delle imprese autorizzate alla ven- dita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
a) identica;
b) le modalità di raccordo con le pre- visioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, al fine di preservare l’unicità del si- stema di gestione e del titolo abilitante, non- ché la facoltà per le amministrazioni di as- segnare un nuovo termine per l’attivazione della carta, qualora non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
c) identica;
d) identica.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri- spondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all’erario.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno, il fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 è incre- mentato di 12 milioni di euro per l’anno 2023.
3. Identico.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno, il fondo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è incre- mentato di 12 milioni di euro per l’anno 2023.
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(Segue: Testo del decreto-legge)
5. Il fondo integrativo statale per la con- cessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legisla- tivo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non benefi- ciari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno ac- cademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di poli- tica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
5. Il fondo integrativo statale per la con- cessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legisla- tivo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l’anno 2023, dell’importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non benefi- ciari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno ac- cademico 2022/2023.
6. Identico.
Articolo 3.
(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)
Articolo 3.
(Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica)
1. Al fine di adeguare la normativa nazio- nale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 », a decorrere dal 1° gen- naio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell’anno pre- cedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di ener- gia elettrica non inferiore a 1 GWh e che ri- spettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto ri- schio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1
1. Al fine di adeguare la normativa nazio- nale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 », a decorrere dal 1° gen- naio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le im- prese che, nell’anno precedente alla presen- tazione dell’istanza di concessione delle age- volazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non in- feriore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) identica;
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(Segue: Testo del decreto-legge)
alla comunicazione della Commissione euro- pea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei set- tori di cui alle lettere a) e b), hanno bene- ficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante « Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ov- vero b), del medesimo decreto.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
b) identica;
c) pur non operando in alcuno dei set- tori di cui alle lettere a) e b), hanno bene- ficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 di- cembre 2017, recante « Disposizioni in ma- teria di riduzioni delle tariffe a copertura de- gli oneri generali di sistema per imprese energivore », avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ov- vero b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevola- zioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevola- zioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-set- tore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comuni- cazione medesima. Con decreto del Mini- stero dell’ambiente e della sicurezza energe- tica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati ne- cessari a dimostrare il soddisfacimento dei
2. Identico.
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(Segue: Testo del decreto-legge)
criteri di ammissibilità di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Mini- stero dell’ambiente e della sicurezza energe- tica che, verificatane la regolarità e la com- pletezza, le trasmette alla Commissione eu- ropea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, let- tere a), b) e c) e al comma 2, primo pe- riodo, si trovino in stato di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione eu- ropea 2014/C 249/01, recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ri- strutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elet- trico di cui all’articolo 3, comma 11, del de- creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rela- tivi al sostegno delle energie rinnovabili:
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, let- tere a), b) e c), e al comma 2, primo pe- riodo, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commis- sione europea 2014/C 249/01, recante
« Orientamenti sugli aiuti di Stato per il sal- vataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ».
4. Identico:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del mi- nor valore tra il 15 per cento della compo- nente degli oneri generali afferenti al si- stema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
a) identica;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del mi- nor valore tra il 25 per cento della compo- nente degli oneri generali afferenti al si- stema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
b) identica;
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(Segue: Testo del decreto-legge)
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
c) identico:
1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elet- trico destinata al sostegno delle fonti rinno- vabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
2) per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al so- stegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto del- l’impresa;
3) per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali affe- renti al sistema elettrico destinata al soste- gno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’im- presa.
1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elet- trico destinata al sostegno delle fonti rinno- vabili di energia e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
2) per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al so- stegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore aggiunto lordo del- l’impresa;
3) per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali affe- renti al sistema elettrico destinata al soste- gno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’im- presa.
5. Qualora l’impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato me- diante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garan- tito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.
6. Qualora l’impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del
5. Qualora l’impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento as- sicurato mediante un contratto di approvvi- gionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia pro- dotta in sito o in sua prossimità ai sensi del- l’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), è pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri ge- nerali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.
6. Qualora l’impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del
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(Segue: Testo del decreto-legge)
proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato me- diante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garan- tito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor va- lore tra il 35 per cento della componente de- gli oneri generali afferenti al sistema elet- trico destinata al sostegno delle fonti rinno- vabili di energia e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non pos- sono, in ogni caso, essere inferiori al pro- dotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevola- zioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui al- l’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo pe- riodo sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento as- sicurato mediante un contratto di approvvi- gionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia pro- dotta in sito o in sua prossimità ai sensi del- l’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), è pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali affe- renti al sistema elettrico destinata al soste- gno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’im- presa medesima.
7. Identico.
8. Identico:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’age- volazione percepita;
b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbiso- gno da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in
a) identica;
b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbiso- gno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in
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(Segue: Testo del decreto-legge)
progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione euro- pea 2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utiliz- zato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’U- nione europea di cui al regolamento di ese- cuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021.
9. L’Agenzia nazionale per le nuove tec- nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l’adempimento all’obbligo di effet- tuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l’impresa soggetta all’obbligo mede- simo abbia adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. L’ENEA effettua altresì i controlli per accertare l’attuazione delle misure previ- ste dal secondo periodo del comma 8, col- laborando, anche mediante lo scambio di in- formazioni, con il Gestore dei servizi ener- getici – GSE S.p.A. (GSE) e con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- bientale (ISPRA), rispettivamente in rela- zione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sus- sistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l’impresa inte- ressata è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi mede- simi e può beneficiare di ulteriori agevola-
9. L’Agenzia nazionale per le nuove tec- nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare l’adempimento dell’obbligo di ef- fettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l’impresa soggetta all’obbligo medesimo abbia adottato un sistema di ge- stione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. L’ENEA effettua altresì i controlli per accertare l’attuazione delle misure previ- ste dal comma 8, lettere a), b) e c), colla- borando, anche mediante lo scambio di in- formazioni, con il Gestore dei servizi ener- getici – GSE S.p.A. (GSE) e con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- bientale (ISPRA), rispettivamente in rela- zione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sus- sistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l’impresa inte- ressata è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi mede- simi e può beneficiare di ulteriori agevola-
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(Segue: Testo del decreto-legge)
zioni ai sensi del presente articolo esclusiva- mente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso. Dall’attuazione delle dispo- sizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono al- l’attuazione del presente comma con le ri- sorse umane, strumentali e finanziarie dispo- nibili a legislazione vigente.
10. L’ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
zioni ai sensi del presente articolo esclusiva- mente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso. Dall’attuazione delle dispo- sizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono al- l’attuazione del presente comma con le ri- sorse umane, strumentali e finanziarie dispo- nibili a legislazione vigente.
10. Identico:
a) le modalità e le tempistiche con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalità con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall’anno 2024, verifica il possesso, da parte delle im- prese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l’aggiornamento;
c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);
d) le modalità di calcolo del valore ag- giunto lordo dell’impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali affe- renti al sistema elettrico destinata al soste- gno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti da ENEA, ISPRA e GSE per
a) le modalità e i tempi con cui le im- prese interessate presentano istanza di con- cessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) identica;
c) identica;
d) identica;
e) le modalità per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali affe- renti al sistema elettrico destinata al soste- gno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti dall’ENEA, dall’ISPRA e
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(Segue: Testo del decreto-legge)
lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) identica;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo ex-post ai sensi del punto 413 della comunicazione 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell’anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la tran- sizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalità per il controllo ex post ai sensi del punto 413 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni ri- conosciute in eccesso entro il 1° luglio del- l’anno successivo;
h) identica.
11. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condi- zioni e l’assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA una relazione sul- l’andamento del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell’ambiente e della si- curezza energetica provvede all’individua- zione dell’esperto indipendente per l’adem- pimento all’obbligo di valutazione ex-post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunica- zione della Commissione europea 2022/C
11. Con decreto del Ministro dell’am- biente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, sono individuati le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condi- zioni e l’assolvimento degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonché per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, com- prese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle Camere e all’ARERA una relazione sull’andamento dell’applicazione del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell’ambiente e della si- curezza energetica provvede all’individua- zione dell’esperto indipendente per l’adem- pimento all’obbligo di valutazione ex post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunica- zione della Commissione europea 2022/C
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
13 è subordinata alla preventiva autorizza- zione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di age- volazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al de- creto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’11 marzo 2021, è incrementata di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub- blica e nei limiti delle disponibilità di bilan- cio della Cassa medesima.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti a carico della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. Identico.
15. Identico.
Capo II
MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI
Capo II
MISURE IN MATERIA DI VERSAMENTI FISCALI
Articolo 4.
(Violazioni degli obblighi in materia di cer- tificazione dei corrispettivi)
Articolo 4.
(Violazioni degli obblighi in materia di cer- tificazione dei corrispettivi)
1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certifica- zione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, anche se le predette violazioni siano
1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicem- bre 1997, n. 471, possono avvalersi del rav- vedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Resta fermo che le violazioni regolariz- zate ai sensi del presente articolo non rile- vano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’xxxx- xxxx 00, xxxxx 0, xxx xxxxxxx legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
già constatate non oltre la data del 31 otto- bre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Identico.
Capo III
MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo III
MISURE A TUTELA DEL RISPARMIO E DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE, NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di cessioni di com- pendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di cessioni di com- pendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
1. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, codice delle assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente de- creto, acquisiscono un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in li- quidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono regi- strare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferi- mento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le
1. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni pri- vate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente de- creto, acquisiscono un compendio aziendale da un’impresa di assicurazione posta in li- quidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono regi- strare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferi- mento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
differenze tra i due importi imputabili a per- dite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP in capo al sog- getto cedente e ai soggetti cessionari, indi- pendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l’acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Pre- sidente della repubblica del 26 ottobre 1972,
n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo pe- riodo le imposte di registro, ipotecaria e ca- tastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell’e- sercizio in corso alla data di entrata in vi- gore del presente decreto e in quello succes- sivo, gli attivi finanziari di cui al primo pe- riodo non destinati a permanere durevol- mente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al mi- nore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’anda- mento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non pos- sono esercitare l’opzione per la trasparenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legi- slativo n. 209 del 2005, che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1 possono registrare in sede di rile-
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
differenze tra i due importi imputabili a per- dite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ai fini del- l’imposta sul reddito delle società quanto ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l’acquisi- zione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si consi- derano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di regi- stro, ipotecaria e catastale si applicano, qua- lora dovute, nella misura fissa normativa- mente prevista. Le imprese cessionarie pos- sono valutare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a perma- nere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumi- bile dall’andamento del mercato, fatta ecce- zione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l’opzione per la tra- sparenza di cui all’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 22 di- cembre 1986, n. 917, né per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legi- slativo n. 209 del 2005, che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui al comma 1, possono registrare in sede di rile-
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
vazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acqui- sito in base al valore di carico alla data di trasferimento come risultante dal libro ma- stro delle gestioni separate della cedente, an- ziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Pre- sidente della repubblica del 26 ottobre 1972,
n. 633. Le imprese cessionarie possono valu- tare, nell’esercizio in corso alla data di en- trata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’an- damento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3. All’articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con xxxxxx- xxxxxxx, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-octies, il secondo pe- riodo è soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: « e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bi- lancio e fino a cinque esercizi successivi » sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo, è ag- giunto il seguente: « Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legi-
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
vazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acqui- sito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro ma- stro delle gestioni separate della cedente, an- ziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano cessioni di ramo di azienda ai fini del decreto del Pre- sidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Le imprese cessionarie possono valu- tare, nell’esercizio in corso alla data di en- trata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall’an- damento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3. Identico:
a) identica;
b) identico:
1) identico;
2) dopo il secondo periodo, è ag- giunto il seguente: « Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legi-
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
slativo 7 settembre 2005, n. 209, che si av- valgono della facoltà di cui al comma 3-oc- ties la determinazione della riserva indispo- nibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell’effetto su- gli impegni esistenti verso gli assicurati ri- feriti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. ».
c) dopo il comma 3-decies, sono ag- giunti i seguenti:
« 3-undecies. Per i soggetti che non adot- tano i princìpi contabili internazionali, l’ap- plicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati fi- nanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' ar- ticolo 91, comma 2, del codice delle assicu- razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies, l’ap- plicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione al- l’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. ».
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
slativo 7 settembre 2005, n. 209, che si av- valgono della facoltà di cui al comma 3-oc- ties del presente articolo la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo è effettuata tenuto conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bi- lancio e fino a cinque esercizi successivi. ».
c) identico:
« 3-undecies. Identico.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' ar- ticolo 91, comma 2, del codice delle assicu- razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies del presente articolo, l’applicazione delle di- sposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all’evoluzione della si- tuazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Mini- stro dell’economia e delle finanze. ».
Articolo 6.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)
Articolo 6.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)
1. In coerenza con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l’articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, si interpreta nel senso che si inten- dono in ogni caso operazioni effettuate in
1. In coerenza con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l’articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, si interpreta nel senso che si inten- dono in ogni caso operazioni effettuate in
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecu- zione del programma di cui all’articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità econo- mica fra cedente e cessionario.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecu- zione del programma di cui all’articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità econo- mica fra cedente e cessionario.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di ac- cesso al fondo per l’avvio di opere indiffe- ribili)
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di ac- cesso al Fondo per l’avvio di opere indiffe- ribili)
1. All’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole
« all’articolo 25 del » sono sostituite con le parole « al ».
2. Al fine di assicurare il pieno ed effi- cace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e di cui all’ar- ticolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l’autonomia finanziaria e operativa delle predette società, alle stesse non si ap- plicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti in- clusi nel provvedimento dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 di- cembre 2009, n.196. Restano fermi, ove ap- plicabili, i vincoli di spesa in materia di per- sonale previsti dalla normativa vigente. Si
1. All’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole
« all’articolo 25 del » sono sostituite dalla seguente: « al ».
2. Al fine di assicurare il pieno ed effi- cace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle società di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e di cui all’ar- ticolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l’autonomia finanziaria e operativa delle predette società, alle stesse non si ap- plicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti in- clusi nel provvedimento dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 di- cembre 2009, n.196. Restano fermi, ove ap- plicabili, i vincoli di spesa in materia di per- sonale previsti dalla normativa vigente. Si
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibi- lità del debito delle amministrazioni pubbli- che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di co- municazione dei dati e delle informazioni ri- levanti in materia di finanza pubblica.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli in- terventi finanziati con le risorse del Piano na- zionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso me- diante l’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria ge- nerale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministra- zioni titolari o dell’inosservanza delle disposi- zioni procedurali, purché in possesso dei rela- tivi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalità di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto, le Amministrazioni titolari co- municano al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria gene- rale dello Stato, gli elenchi degli interventi be- neficiari sulla base delle modalità indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del pre- sente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l’avvio di opere in- differibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022.
4. Ferme restando le condizioni per l’ac- cesso al Fondo per l’avvio di opere indiffe-
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibi- lità del debito delle amministrazioni pubbli- che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di co- municazione dei dati e delle informazioni ri- levanti in materia di finanza pubblica.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli in- terventi finanziati con le risorse del Piano na- zionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso me- diante l’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria ge- nerale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell’inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalità di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Mi- nistero dell’economia e delle finanze, Dipar- timento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalità indicate dalla me- desima Ragioneria. In attuazione del pre- sente comma, il Dipartimento della Ragione- ria generale dello Stato è autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.
4. Ferme restando le condizioni per l’ac- cesso al Fondo per l’avvio di opere indiffe-
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
ribili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento me- diante accordi quadro ai sensi dell’articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con xxxxxx- xxxxxxx, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preasse- gnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di as- segnazione, l’ammontare di risorse pari al 10 per cento dell’importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non ab- biano beneficiato a nessun titolo di incre- menti delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell’attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell’istruzione e del merito co- municano, entro il 20 ottobre 2023, al Mi- nistero dell’economia e delle finanze – Di- partimento della Ragioneria generale dello Stato l’elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell’indi- cazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adot- tare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi indivi- duati nell’elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 e dall’articolo 11 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
ribili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, per gli inter- venti relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della sa- lute e del Ministero dell’istruzione e del me- rito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell’arti- colo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, si considera come importo preassegnato a ciascun intervento, in ag- giunta a quello attribuito con il provvedi- mento di assegnazione, l’ammontare di ri- sorse pari al 10 per cento dell’importo già assegnato dal predetto provvedimento, qua- lora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteg- giare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell’attua- zione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell’istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell’indi- cazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adot- tare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi indivi- duati nell’elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, e dall’articolo 11 del de- creto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
5. All’attuazione dei commi 3 e 4 si prov- vede, nel limite delle risorse residue dispo- nibili a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’arti- colo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
5. All’attuazione dei commi 3 e 4 si prov- vede nel limite delle risorse residue disponi- bili a valere sulle risorse del Fondo per l’av- vio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica italiana e sarà presentato alle Ca- mere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi- ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 2023
XXXXXXXXXX
Xxxxxx, Presidente del Consiglio dei ministri
Xxxxxxxxx, Ministro dell’economia e delle finanze
XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
(Segue: Testo del decreto-legge)
Xxxxxxxx Xxxxxx, Ministro dell’am- biente e della sicurezza energe- tica
XXXX, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Lollobrigida, Ministro dell’agri- coltura, della sovranità alimen- tare e delle foreste
Xxxxxxxxx, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Xxxxxxxxx, Ministro della salute
Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito
Xxxxxxx, Ministro dell’università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
(Segue: Testo del decreto-legge compren- dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)
€ 4,00