Comune di Mignanego Relazione illustrativa tecnica
Comune di Mignanego Relazione illustrativa tecnica
c.c.d.i. 2021
Relazione illustrativa tecnica
Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | 10/12/2021 (data del pre-accordo con la parte sindacale) 17/12/2021 (data sottoscrizione definitiva) |
Periodo temporale di vigenza | 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021 |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta): Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx– Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx- Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. FP CGIL SIND. CISL FP SIND. UIL FPL SIND. CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI R.S.U.: Signor Xxxxxxx Xxxxxxxx Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. FP CGIL Xxxxx Xxxxxxx Xxxx SIND. FP CGIL Xxxxxxx Xxxxxxx SIND. CISL FP Xxxxx Xxxxxxxx SIND. UIL FPL Xxxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx destinatari | Personale non dirigente del Comune di Mignanego |
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto. |
Rispetto dell’ iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di | Non è previsto un intervento dell’Organo di controllo interno. |
controllo interno. | ||
Allegazione della | ||
Certificazione | ||
dell’Organo di | L’unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è | |
controllo interno | indirizzata tale relazione. | |
alla Relazione | ||
illustrativa. | ||
È stato adottato il Peg congiuntamente al Piano della performance | ||
2021 previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera del | ||
Giunta Comunale n. 29 del 04.05.2021 | ||
Attestazione del | E’ stato adottato il Programma triennale per Prevenzione della Corruzione con delibere della Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2018 e n. 7 del 23/03/2021 e l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all’interno della sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” ai sensi del D.lgs 33/2013. È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell’Ente. | |
rispetto degli | ||
obblighi di legge | ||
che in caso di | ||
inadempimento | ||
comportano la | ||
sanzione del | ||
divieto di | ||
erogazione della | ||
retribuzione | ||
accessoria | ||
L’organo di valutazione ha validato la relazione sulla performance | ||
relativa all’anno precedente ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del | ||
d.lgs. n. 150/2009. La Relazione della Performance relativa all’anno | ||
corrente verrà validata in fase di consuntivazione. | ||
Eventuali osservazioni: |
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi
- altre informazioni utili)
a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;
Per l’anno 2021 già con la determina di costituzione del Fondo n. 131 del 10/12/2021, il Responsabile del Servizio Personale ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell’art. 68 comma 1 del CCNL 21.5.2018 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc.) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 45.059,26, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.
Per quanto riguarda il contratto decentrato per la ripartizione delle risorse dell’anno 2021 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando, inoltre, per l’anno:
1.Progressioni economiche orizzontali specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno (art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018) € 4.300,00
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri per l’attribuzione delle progressioni.
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018
Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti.
Art. 16 CCNL 21.5.2018
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
Art. 23 D.lgs 150/2009 Progressioni economiche
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
Articolo 52 Disciplina delle mansioni D.lgs 165/2001
1 bis. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica
2. Indennità condizioni di lavoro (Art. 67 comma 2 lett. c CCNL 2018) (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi) 3.335,00
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione delle seguenti indennità.
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:
Art. 70 bis CCNL 21.5.2018
1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio di valori.
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.
3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.
3. Indennità Specifiche Responsabilità (art. 68, c. 2, lett. e CCNL 21.5.2018 ex art. 17, c. 2, lett. f. CCNL 01/04/99) € 6.000,00
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell’indennità di Specifiche responsabilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:
Art. 70-quinquies CCNL 21.5.2018
1. Per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.
4. Specifiche responsabilità (art. 68, c. 2, lett. e CCNL 21.5.2018 ex art. 17, c. 2, lett. i CCNL 01/04/99) € 350,00
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell’indennità di Specifiche responsabilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:
Art. 70-quinquies comma 2 CCNL 21.5.2018
2. Un’indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti, per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.
5. Indennità di servizio esterno (art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018) (Vigilanza) € 1.080,00;
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri di attribuzione dell’indennità di Specifiche responsabilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:
Art. 68 comma 2 lett. f CCNL 21.5.2018
f) indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater; Art. 56 quinquies CCNL 21.5.2018
1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 10,00.
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L’indennità di cui al presenta articolo: a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5;
b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis.
6. Premi collegati alla performance individuale (art. 68, c. 2, lett b. CCNL 22.5.2018) € 21.113,77
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri per la distribuzione della performance individuale
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:
Art. 68 comma 2 lett. B CCNL 22.5.2018
B) premi correlati alla performance individuale Art. 69 CCNL 21.5.2018
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
Art.18 D.lgs 150/2009 “Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance”
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
Parere Aran 499-18A8.
La produttività individuale potrebbe essere individuata come momento di verifica e di valutazione di ogni singolo lavoratore, da parte del competente dirigente, con riferimento agli impegni di lavoro specifici derivanti dall'affidamento dei compiti da parte del competente dirigente.
Suggeriamo, in ogni caso, di non attribuire troppo rilievo all'una o all'altra forma di incentivazione; nella sostanza occorre sempre assicurare un corretto percorso di valutazione che ogni ente è tenuto ad adottare, previa concertazione, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 31.3.99.
7. Incentivazione funzioni tecniche (art. 68, c. 2, lett. g CCNL 21.5.2018) € 10.000,00
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri per la distribuzione dello specifico incentivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:
Art. 68 comma 2 lett. g CCNL 21.5.2018
G) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art.70-ter;
Art. 67 comma 3 lett. c
C) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non é previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui é nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 é ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo é disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;
UTILIZZO FONDO | |
Totale utilizzo fondo progressioni | 40.298,26 |
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo | 9.061,00 |
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI | 49.359,26 |
Indennità condizioni di lavoro | 3.335,00 |
Indennità specifiche responsabilità art 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex lett. f art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999) | 6.000,00 |
Indennità specifiche responsabilità art 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex lett. i art. 17 comma 2 CCNL 1.4.1999) | 350,00 |
Indennità di servizio esterno – art. 56 quinquies CCNL 2018 (Vigilanza) | 1.080,00 |
Premi collegati alla performance individuale - art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 2018 | 21.113,77 |
TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA’ | 31.878,77 |
Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 2018 FUNZIONI TECNICHE RIF Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 | 10.000,00 |
TOTALE UTILIZZO RISORSE VINCOLATE | 10.000,00 |
TOTALE UTILIZZO FONDO | 91.238,03 |
c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;
Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI:
CCDI relativo all’anno 2019/2021 siglati il 21/12/2018 e il 20/03/2019.
d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;
E’ stata adottata una nuova metodologia di valutazione adeguata alle disposizioni del D.lgs 150/2009.
Nell’anno 2017 la Giunta Comunale con Delibera n. 56 del 16/10/2017 ha approvato una nuova metodologia coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 e con le modifiche apportate al Regolamento degli Uffici e dei Servizi e con il presente c.c.d.i.
L’organo di valutazione ha Verificato la coerenza del “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” con i criteri espressi dall’art. 7 comma del 3 del Dlgs. 150/09. In particolare sono contenute previsioni di valutazione di merito e sono esclusi elementi automatici come l’anzianità di servizio.
Con il CCDI dell’anno 2019-2020 sono stati introdotti nuovi criteri di distribuzione della produttività così come risulta illustrato al punto a) e b) poco sopra.
e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio);
Per l’anno 2021 sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali.
Si rimanda al testo del contratto siglato per l’anno 2019/2021 con il quale sono stati definiti i criteri per l’attribuzione delle progressioni.
In particolare sono contenute previsione di valutazioni di merito e sono esclusi elementi automatici come l’anzianità di servizio.
f) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
E’ stato approvato il Piano della Performance per l’anno 2021. Ai sensi dell’attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l’Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere gli obiettivi dell’Ente riferiti ai servizi gestiti.
Con la Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 04.05.2021 è stato approvato il Peg congiuntamente al Piano della Performance per l’anno 2021. Tale piano è stato successivamente validato dall’organo di valutazione.
Ai sensi dell’attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l’Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell’Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta Comunale.
Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il crono programma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità, tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi di performance.
La Giunta Comunale in particolare, con Delibera n. 60 del 07/12/2021 con oggetto “PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANN0 2021. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA” ha stabilito
di incrementare le risorse variabili con le seguenti voci:
- ai sensi dell’art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018 è stata autorizzata l’iscrizione, fra le risorse variabili, della quota fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, nel rispetto del limite dell’anno 2016 finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall’Ente nel Piano esecutivo di Gestione 2021 unitamente al Piano della Performance approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 04.05.2021;
L’importo previsto è pari a € 2.683,53 che verrà erogato solo successivamente alla verifica dell’effettivo conseguimento dei risultati attesi.
Si precisa che gli importi, qualora non dovessero essere interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie del fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell’Ente.
- ai sensi dell’art. 1 comma comma 870 Legge 178/2020 Legge di Bilancio 2021, è stata autorizzata all'iscrizione fra le risorse variabili la quota relativa ad eventuali risparmi per
mancato utilizzo Buoni pasto 2020 o Fondo Straordinario personale civile per un importo pari a
€ 1.952,16 (L’Ente si impegna a modificare gli importi in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità applicative di tale integrazione).
g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.
Nessun'altra informazione.
Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Per la parte relativa allo schema di relazione tecnica
Il Responsabile dell’Area Finanziaria/Affari Generali Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx