REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI
RIVISTA DI ISSN 1825-6678
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. V, Fasc. 2, 2009
REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E SUL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI
20091
Sulla base dell’Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 Ottobre 2003, il Comitato Esecutivo ha adottato il presente Regolamento e i suoi allegati che ne formano parte integrale.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, i termini elencati qui di seguito sono definiti come segue:
1. Federazione di provenienza: la Federazione alla quale la Società di provenienza è affiliata.
2. Società di provenienza: la società che il calciatore sta per lasciare.
3. Nuova Federazione: la Federazione alla quale la Nuova Società è affiliata.
4. Nuova Società: la società presso la quale il calciatore si sta trasferendo.
5. Partite Ufficiali: le partite giocate nell’ambito del Calcio Organizzato, come i campionati nazionali di Lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, ma senza includere le gare amichevoli e quelle di “prova”.
6. Calcio Organizzato: Calcio organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni, o da loro autorizzato.
7. Periodo Protetto: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l’entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista.
8. Periodo di tesseramento: un periodo stabilito dalla Federazione interessata ai sensi dell’Articolo 6.
1 Il Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori è stato redatto originalmente in lingua inglese. Solo le versioni ufficiali in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, redatte a cura della FIFA fanno testo. La presente versione in lingua italiana è stata tradotta dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx (e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx) al solo scopo di agevolare la lettura e la comprensione di questo importante documento.
9. Stagione: il periodo che comincia con la Prima Gara ufficiale del campionato di Lega nazionale e che si conclude con l’ultima gara ufficiale dello stesso campionato.
10. Indennità di formazione: i pagamenti fatti ai sensi dell’allegato 4 per sostenere la formazione sviluppo dei giovani calciatori.
11. Xxxxxx: un calciatore che non abbia ancora compiuto i suoi 18 anni di età.
12. Accademia: organizzazione o struttura giuridica indipendente il cui obiettivo primario è la formazione dei calciatori, mettendo a loro disposizione in maniera stabile strutture pedagogiche appropriate.
13. Sistema di trasferimento elettronico (Transfer Matching System – TMS): il sistema di informazioni e dati su Internet (TMS) avente come obiettivo principale la semplificazione del processo di trasferimento internazionale dei calciatori, il miglioramento della trasparenza e l’ottimizzazione del flusso di informazioni.
Sono tali i centri di formazioni, campi di calcio, scuole di calcio, ecc. Riferimento è anche fatto alla sezione “Definizioni”dello Statuto FIFA
NB. I termini che fanno riferimento alle persone fisiche sono applicabili ad entrambi i sessi. Ogni termine al singolare si applica anche al plurale e viceversa.
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all’idoneità dei calciatori a partecipare nel “Calcio Organizzato”, e il loro trasferimento fra società appartenenti ad Federazioni differenti.
2. Il trasferimento di calciatori fra Società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai Regolamenti specifici emanati dalla Federazione interessata, ai sensi dell’Art. 1, par. 3, seguente, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti conterranno norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. I regolamenti delle Federazioni dovrebbero anche prevedere un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell’educazione dei giovani calciatori.
3. a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse – senza alcuna modifica – nei regolamenti delle Federazioni: Art. 2, 8, 10, 11, 18, 18 bis, 19 e 19 bis.
b) Ogni Federazione includerà nei propri regolamenti strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale
e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, i principi seguenti dovrebbero essere presi in considerazione:
Art. 13: Il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati.
Art. 14: Il contratto può essere risolto da entrambi le parti senza conseguenza nel caso di giusta causa.
Art. 15: Il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai Professionisti per giusta causa sportiva.
Art. 16: Il principio secondo cui il contratto non può essere risolto nel corso della Stagione Sportiva.
Art. 17 par. 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, un’indennità dovrà essere pagata ed il suo ammontare potrà essere stabilito nel contratto.
Art. 17 par. 3 e 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, sanzioni sportive saranno comminate nei confronti della parte inadempiente.
4. Il presente regolamento disciplina la messa a disposizione dei giocatori per le squadre nazionali e la loro idoneità a giocare per esse ai sensi delle disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le Società.
II. LO STATUS DEI CALCIATORI
Articolo 2 – Lo Status dei calciatori: Dilettanti e Professionisti
1. I calciatori che giocano nel “Calcio Organizzato” si suddividono in Dilettanti e Professionisti.
2. Professionista è colui che ha un contratto scritto con un società e che in cambio della propria prestazione riceva un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri giocatori sono considerati Dilettanti.
Articolo 3 – Riacquisto dello status di Dilettante
1. Un calciatore tesserato come Professionista non può essere tesserato di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita da Professionista.
2. Nessuna indennità è dovuta a seguito del riacquisto dello status di Dilettante. Se un calciatore è registrato di nuovo come Professionista entro 30 mesi da quando è divenuto Dilettante la sua nuova società pagherà un’indennità di Formazione secondo quanto stabilito dall’art. 20.
Articolo 4 – Cessazione dell’attività
1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato per l’ultima volta in una Partita Ufficiale per la sua società.
III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI Articolo 5 – Il Tesseramento
1. Un calciatore deve essere tesserato ad una Federazione per giocare per un Società sia come Professionista sia come Dilettate secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del presente regolamento. Solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare al Calcio Organizzato. Per mezzo del tesseramento, un giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società per stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali per solo due società.
4. In ogni caso, dovuta considerazione deve essere data all’integrità sportiva della competizione. In particolare un calciatore non può disputare partite ufficiali per più di due società che competono nello stesso campionato nazionale, o coppa, durante la stessa stagione, in osservanza delle specifiche regole individuali di competizione delle Federazioni membre.
Articolo 6 – Periodi di tesseramento
1. I calciatori possono essere tesserati per giocare durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un Professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Federazioni sono autorizzate a tesserare i Professionisti in questione a condizione che sia preservata l’integrità sportiva del campionato interessato. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa ovvero sia terminato, la FIFA può adottare misure provvisorie ai sensi dell’Art. 22 al fine di evitare abusi.
2. Il primo Periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell’inizio della nuova stagione. Il periodo in questione non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le 4 settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione saranno comunicati alla FIFA almeno 12 mesi in anticipo. La FIFA stabilirà le date nel momento in cui le Federazioni vengano meno a questo obbligo.
3. I calciatori possono essere tesserati – fatta salva l’eccezione contenuta nell’Art. 6, paragrafo 1, solo se la richiesta della società in tal senso sia presentata validamente alla Federazione interessata nel corso del Periodo di Tesseramento.
4. Le disposizioni relative ai Periodi di Tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipino esclusivamente i dilettanti. Per tali competizioni, la Federazione interessata specificherà i periodi quando i calciatori possono essere tesserati, assicurando l’integrità sportiva della competizione.
Articolo 7 – Passaporto del calciatore
La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla Società per la quale è tesserato il “Passaporto del Calciatore” contenente tutte le informazioni rilevanti sul calciatore. Il passaporto del Calciatore deve indicare tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12° compleanno. Se il giorno del compleanno cade fra due Stagioni, nel passaporto il nome del calciatore verrà indicato per la società per la quale è stato registrato nella Stagione che segue il suo compleanno.
Articolo 8 – Richiesta di tesseramento
La richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore. L’organo decisionale competente potrà prendere in considerazione – a sua discrezione - eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati invece presentati nel modo dovuto.
Articolo 9 – Certificato di Trasferimento Internazionale
1. I calciatori tesserati con una Federazione possono essere tesserati per una nuova Federazione solo quando quest’ultima abbia ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) dalla prima. Il CTI sarà rilasciato a titolo gratuito e non sarà soggetto a condizioni di sorta né a limiti di tempo.
Sono nulle le disposizioni contrarie. La Federazione che rilascia il certificato dovrà depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa al rilascio del certificato è contenuta nell’Allegato 3 del presente regolamento.
2. Il CTI non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.
Articolo 10 – Prestito dei Professionisti
1. Un Professionista può essere ceduto in prestito ad un altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, incluse quelle relative all’indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.
2. Salvo quanto stabilito dall’Art. 5, par. 3, il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente fra due Periodi di tesseramento.
3. La società che ha preso un giocatore in prestito non può trasferirlo ad una terza società senza l’autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.
Articolo 11 – Calciatori non tesserati
Se un calciatore non è stato tesserato dalla Federazione ma partecipa ad una Gara Ufficiale con una società, tale partecipazione verrà considerata illegittima.
Senza pregiudizio delle misure richieste per rettificare le conseguenze sportive della condotta in questione, possono essere irrogate anche delle sanzioni a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di irrogare tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori degli eventi in questione.
Articolo 12 – Applicazione delle sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari irrogate ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla nuova Federazione per la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare per iscritto alla Nuova Federazione tutte le sanzioni per iscritto.
IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITÀ CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETÀ
Articolo 13 – Rispetto del Contratto
Il contratto fra un Professionista ed una Società può terminare solo alla sua scadenza o per mutuo accordo tra le parti.
Articolo 14 – Risoluzione del Contratto per Xxxxxx Xxxxx
Entrambi le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (pagamento di un’indennità o irrogazione di sanzioni sportive) se sussiste una giusta causa.
Articolo 15 – Risoluzione del Contratto per Giusta Causa Sportiva
Un professionista affermato (“established”) che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10 % delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva.Nella valutazione di tali casi, verrà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. L’esistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Non saranno irrogate sanzioni sportive anche se può essere richiesta un’indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all’ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la Società per la quale è tesserato.
Articolo 16 – Divieto di porre fine al contratto nel corso di una Stagione
Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione.
Articolo 17 – Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa
Le disposizioni seguenti si applicano nel caso di risoluzione di contratto senza giusta causa:
1) In tutti i casi, la parte che risolve il contratto dovrà pagare un’indennità. Fatte salve le disposizioni contenute negli art. 20 e nell’allegato 4 sull’indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l’indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai
sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l’importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un periodo protetto”.
2) L’indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l’indennità ne risponderà in solido con la nuova società. L’ammontare dell’indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.
3) In aggiunta al pagamento di una indennità, possono essere imposte sanzioni sportive ad ogni calciatore che risolva il contratto durante il periodo protetto. Questa sanzione potrà consistere nel divieto di giocare in partite ufficiali per quattro mesi. In caso di circostanze aggravate, la restrizione durerà sei mesi. Tali sanzioni sportive avranno sempre effetto dall’inizio della stagione successiva nella nuova squadra. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva, dopo il periodo protetto, non comporterà l’irrogazione di sanzioni sportive. Misure disciplinari, possono, tuttavia, essere imposte al di fuori del periodo protetto, per mancata comunicazione della notizia di recesso entro 15 giorni dall’ultima partita ufficiale della stagione della società (inclusa la coppa nazionale) in cui il calciatore è tesserato. Il periodo protetto, inizia nuovamente quando, durante il rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è prolungata.
4) Oltre al pagamento di un’indennità, sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società che abbia risolto il contratto o abbia indotto a tale risoluzione. Fino a prova contraria, si presume che la società
– che conclude un contratto con un Professionista che abbia risolto il suo contratto senza giusta causa – abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale, per due Periodi di tesseramento.
5) Le persone soggette agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un Professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate.
Articolo 18 – Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società
1) Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nello stesso contratto.
2) I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione e per un periodo massimo di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata sono autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono firmare un contratto da professionista per un periodo superiore ai tre anni; ogni clausola facente riferimento ad un periodo più esteso si darà per non apposta.
3) Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un Professionista deve informare la società attuale del Professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con quel Professionista. Un Professionista sarà libero di concludere un contratto con un’altra società se il suo contratto con la sua società attuale sia scaduto ovvero scada entro 6 mesi. Ogni violazione di questa disposizione sarà punita con sanzioni appropriate.
4) La validità di un contratto non può essere soggetta ad un esame medico e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
5) Se un Professionista sottoscrive uno o più contratti relativi allo stesso periodo di tempo, si applicheranno le disposizioni del CAP IV.
V. INFLUENZA DI TERZI SULLE SOCIETÀ Articolo 18bis – Influenza di terzi sulle società
1. Nessuna società potrà stipulare un contratto che permetta a qualsiasi altra parte del contratto, o a terzi, di poter interferire sui rapporti di lavoro e di trasferimento, le sue scelte politiche, o l’attività della sua squadra.
2. La FIFA può imporre misure disciplinari alle società che non osservano le obbligazioni contenute in questo articolo.
VI. TRAFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI Articolo 19 – Protezione dei Minori
1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono ammessi solo se il calciatore abbia più di 18 anni.
2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
a) I genitori del calciatore si trasferiscono per motivi indipendenti dal calcio nel Paese della nuova Società, o
b) il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) e il giocatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime:
i) deve fornire al calciatore un’adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati.
ii) deve garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione calcistica, che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare tale attività.
iii) deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile (ottime condizioni di vita in una famiglia ospite o in una struttura della società, nomina di un tutor all’interno della società, ecc.).
iv) deve, all’atto del tesseramento del calciatore, fornire alla Federazione di appartenenza la prova che ha soddisfatto tutte le obbligazioni sopra menzionate;
c) Il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la Società affiliata alla Federazione limitrofa per la quale il calciatore desidera tesserarsi, ha la propria sede a non più di 50 km dal confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società è di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del Paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.
4. Ogni trasferimento internazionale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 è sottoposto all’approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere fatta dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla
Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. L’approvazione da parte della sotto-commissione viene data prima della richiesta di rilascio del Certificato internazionale di Trasferimento da parte di una Federazione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione Disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA. Oltre che alla Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, sanzioni possono anche essere imposte alla Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato Internazionale di Trasferimento senza l’approvazione della sotto- commissione, così come alle società cha abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore.
Art. 19 bis – Tesseramento e dichiarazione dei minori presso le accademie
1. I clubs che gestiscono un’Accademia con la quale abbiano un rapporto giuridico, finanziario e/o di fatto, hanno l’obbligo di dichiarare i calciatori minori di età, che frequentano l’Accademia, alla Federazione sul cui territorio l’Accademia esercita la propria attività.
2. Ogni Federazione deve accertarsi che le accademie che non abbiano alcun rapporto giuridico, finanziario o di fatto con il club:
a) gestiscano un club che partecipi al campionato nazionale; tutti calciatori siano dichiarati presso la Federazione sul cui territorio l’Accademia esercita le proprie attività, ovvero saranno tesserati presso lo stesso club, o
b) dichiarano alla Federazione sul cui territorio l’Accademia esercita le proprie attività, tutti i minori che frequentano l’Accademia per allenarsi.
3. Ogni Federazione ha l’obbligo di tenere un registro che riporti i nomi e le date di nascita dei minori che sono stati dichiarati dai clubs o dalle accademie.
4. Attraverso la dichiarazione, le Accademie e i calciatori si impegnano a praticare il calco ai sensi dello Statuto FIFA, a rispettare e a promuovere i principi etici del Calcio Organizzato.
5. Qualsiasi violazione della presente disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA.
6. L’art. 19 si applica anche alle dichiarazioni dei calciatori minori che non siano cittadini del paese in sui essi desiderino essere dichiarati.
VII. INDENNITÀ DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ Articolo 20 – Indennità di formazione
Un’indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo 23° compleanno. L’obbligo di pagare un’indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni sull’indennità di formazione sono contenute nell’Allegato 4 del presente Regolamento.
Articolo 21 – Meccanismo di solidarietà
Se un Professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell’indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono stabilite nell’Allegato 5 del presente Regolamento.
VII. GIURISDIZIONE
Articolo 22 – Competenza della FIFA
Senza pregiudizio per il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, la FIFA è competente per:
a) le controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13 - 18), se è stata avanzata una richiesta di CIT e se c’è un reclamo di una parte interessata in relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento alla sua emissione, alle sanzioni sportive o all’indennità per la rottura del contratto;
b) le controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto ed il rispetto del principio dell’eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell’ambito della Federazione e/o di un accordo collettivo;
c) le controversie tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto;
d) le controversie relative all’Indennità di Formazione (Art. 20) e al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a Federazioni differenti;
e) le controversie relative ai meccanismi di solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti alla stessa Federazione, sempre che il trasferimento di un calciatore alla base della disputa, avvenga fra società appartenenti a diverse Federazioni
f) le controversie relative a società appartenenti a Federazioni differenti che non rientrino nei casi sub a), d), ed e).
Articolo 23 – Commissione per lo Status dei calciatori
1. La Commissione per lo Status dei Calciatori ha giurisdizione su tutte le questioni di cui ai punti c) ed f) dell’art. 22, cosi come su tutte le altre controversie derivanti dall’applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 24.
2. Nel caso di incertezza sulla giurisdizione della Commissione per lo Status dei Calciatori o della Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Presidente della Commissione per lo Status dei Calciatori stabilisce qual’è l’organo competente a decidere sulla controversia.
3. La Commissione per lo Status dei Calciatori giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia tale da potere essere deciso da un Giudice Unico. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni che riguardano il rilascio del CTI provvisorio ai sensi delle disposizioni contenute nell’Allegato 3, il Presidente o una persona da lui designata, che deve essere anch’essa membro della Commissione, può giudicare in qualità di Giudice Unico. Ciascuna parte deve essere ascoltata una volta nel corso del procedimento. Contro le decisioni prese dal Giudice Unico o dalla Commissione si può ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).
Articolo 24 – Camera per la Risoluzione delle Controversie
1. La CRC decide sulle controversie di cui ai punti a), b). d) ed e) dell’art. 22, ad eccezione di quelle relative al rilascio del CTI.
2. La CRC decide in presenza di almeno tre membri, inclusi il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia di tale natura da potere essere deciso da un Giudice della CRC. I membri della CRC devono designare un giudice della CRC per le società e uno per i calciatori, entrambi scelti
fra i propri membri. Il Giudice della CRC può decidere nei seguenti casi:
i) le vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri;
ii) le vertenze relative al calcolo dell’Indennità di Formazione;
iii) le vertenze relative al calcolo del Contributo di Solidarietà.
Il Giudice Unico è tenuto a sottoporre le principali controversie/questioni alla Camera. La Camera deve essere composta da un numero uguale di rappresentanti delle società e dei calciatori, ad eccezione di quei casi che possono essere giudicati da un Giudice della CRC. Le parti devono essere ascoltate una volta durante il procedimento. Contro le decisioni della Camera di Risoluzione delle Controversie o del Giudice della CRC può essere proposto ricorso in appello davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Articolo 25 – Linee Guida procedurali
1. Di regola, il Giudice Unico ed il Giudice della CRC devono giudicare entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida e la Commissione per lo Status dei Calciatori o la Camera per la Risoluzione delle Controversie devono giudicare entro 60 giorni. La procedura è disciplinata dalle Regole Procedurali Generali della FIFA.
2. L’ammontare massimo delle spese procedurali per le controversie giudicate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori, incluse quelle giudicate dal Giudice Unico, quelle dinanzi alla CRC e quelle dinanzi ala giudice unico della CRC, per le controversie relative all’indennità di formazione o al meccanismo di solidarietà, è fissato in 25.000 franchi svizzeri. Tali spese sono di regola sostenute dalla parte soccombente. L’allocazione delle spese è spiegata nella decisione. I procedimenti davanti alla CRC e al Giudice della CRC in merito alla stabilità contrattuale cosi come le controversie internazionali relative al diritto del lavoro fra società e calciatori sono gratuiti
3. La procedura disciplinare per la violazione del presente Regolamento, a meno che non sia stabilito diversamente nel Regolamento stesso, è conforme a quanto previsto dal Codice Disciplinare della FIFA.
4. Se c’è motivo di ritenere che un caso possa sollevare un problema di natura disciplinare, la Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della CRC (a seconda del caso) devono sottoporre il caso alla Commissione Disciplinare, accompagnandolo con la richiesta di avviare un procedimento disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA.
5. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della CRC (a seconda del caso) non giudicano i casi soggetti alle disposizioni del presente Regolamento se sono trascorsi più di due anni dall’evento che ha dato luogo alla controversia. La decorrenza di questo periodo è valutata ex officio in ogni singolo caso.
6. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della CRC (a seconda del caso), nel prendere le proprie decisioni, applicano il presente Regolamento prendendo in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o gli accordi collettivi esistenti a livello nazionale, cosi come la specificità dello sport.
7. La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente Regolamento è ulteriormente delineata nelle Regole Procedurali Generali della FIFA.
IX. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26 – Misure Transitorie
1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell’entrata in vigore del presente regolamento saranno giudicati a norma del Regolamento precedentemente in vigore.
2. Come regola generale tutti gli altri casi saranno giudicati secondo il presente regolamento ad eccezione delle:
a) controversie riguardanti compensi di allenamento;
b) controversie relative al meccanismo di solidarietà;
c) controversie di lavoro relative ai contratti stipulati prima del 1 settembre 2001.
Ogni caso non soggetto a questa regola generale sarà giudicato ai sensi del Regolamento in vigore quando il contratto oggetto della controversia è stato stipulato, o quando i fatti oggetto della controversia si sono verificati.
3. Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri regolamenti secondo quanto previsto dall’art. 1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 giugno 2007. In ogni caso, tutte le Federazioni applicheranno l’art. 1 par. 3 (a) a partire dal 1° luglio 2005.
Articolo 27 – Materie non regolamentate
Le materie non disciplinate dal presente Regolamento ed i casi di forza maggiore saranno decisi dal Comitato Esecutivo FIFA, le cui decisioni sono inappellabili.
Articolo 28 – Lingue Ufficiali
Nel caso di qualsiasi divergenza nell’interpretazione dei testi in Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco del presente Regolamento, prevale la versione Inglese.
Articolo 29 – Abrogazione – Entrata in Vigore
1. Il presente Regolamento sostituisce le norme speciali relative alle modalità di selezione dei calciatori per le squadre nazionali, datate 4 Dicembre 2003, ed il Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori del 5 Luglio 2001, così come tutte le modifiche successive, incluse tutte le circolari in argomento emanate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 18 Dicembre 2004 ed entra in vigore il 1 Luglio 2005. L’art. 1, para. 3 a, l’articolo 5, para. 3 e 4, l’articolo 17, para. 3, l’articolo 18 bis, l’articolo 22 e ed f, l’allegato 1, art. 1; para. 4d e 4e, l’allegato 1, articolo 3, para. 2, l’allegato 3, articolo, 1, para. 2,3 e 4 e l’allegato 3, articolo 2, para. 2; sono stati completati, ovvero modificati in occasione della seduta del Comitato Esecutivo della FIFA del 29 Ottobre 2007 entrano in vigore il 1 Gennaio 2008. L’articolo 1, para. 3a, l’articolo 19, para. 4, l’articolo 19 bis, l’articolo 25, para. 2 e l’allegato 4, l’art. 5, para. 3, sono stati completati, ovvero modificati in occasione della seduta del Comitato Esecutivo della FIFA del 18 Dicembre 2008 e del 19 Marzo 2009 e entrano in vigore il 1 Ottobre 2009
Zurigo, Dicembre 2004/Ottobre 2007/March 2009 PER IL COMITATO ESECUTIVO FIFA
Xxxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Presidente Segretario Generale
Allegato 1: Messa a disposizione dei calciatori per le Squadre nazionali
Articolo 1 – Principi
1. Le società sono obbligate a mettere a disposizione i loro tesserati alle squadre rappresentative nazionali del Paese per il quale il calciatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, nel caso in cui egli sia selezionato dalla Federazione interessata. Ogni accordo in senso contrario fra la società e il calciatore è proibito.
2. La messa a disposizione dei calciatori ai sensi del paragrafo precedente è obbligatoria per le partite nelle date elencate nel Calendario Internazionale Coordinato e per tutte le partite per le quali esiste un obbligo di rilascio a seguito di una decisione speciale del Comitato Esecutivo della FIFA.
3. Non è obbligatorio il rilascio dei calciatori per le gare programmate in date non previste dal Calendario Internazionale Coordinato.
4. I calciatori devono anche essere rilasciati per il periodo di preparazione precedente alla partita, in base alle seguenti norme:
a) per partite amichevoli: 48 ore;
b) per partite di qualificazione a tornei internazionali: 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo di rilascio sarà prolungato a cinque giorni se la partita in questione si svolge in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società;
c) per partite di qualificazione ad una competizione internazionale programmate in una data prevista per gare amichevoli: 48 ore;
d) per partite amichevoli che sono programmate in una data riservata per partite di qualifica a tornei internazionali: 48 ore.
I calciatori hanno l’obbligo di raggiungere la squadra nazionale almeno 48 ore prima del calcio d’inizio.
5. I calciatori delle Federazioni che sono automaticamente qualificate per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA o di un campionato continentale per squadre nazionali “A” devono essere rilasciati per le gare amichevoli fissate nei giorni di partite ufficiali di qualificazione secondo le direttive che si applicherebbero per le Gare Ufficiali programmate in queste date.
6. Le Società e le Federazioni interessate possono concordare un periodo di rilascio più lungo.
7. I calciatori che rispondono a una convocazione della loro nazionale in base al presente articolo sono tenuti a rientrare presso la società entro le 24 ore che seguono la disputa della gara internazionale per cui sono stati convocati. Il ritorno avrà luogo invece entro 48 ore se la gara è stata giocata in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società per cui sono tesserati. Le società interessate devono essere informate per iscritto sul programma di viaggio e di rientro dei calciatori convocati 10 giorni prima della gara. Le Federazioni devono assicurare che i calciatori convocati possano tornare in sede, dopo la gara, nei termini previsti.
8. Nel caso in cui un calciatore non rientri presso la propria società entro i termini stabiliti in questo articolo, il periodo di rilascio, per le successive convocazioni della propria Federazione, sarà ridotto come segue:
a) per una partita amichevole: a 24 ore;
b) per una partita di qualificazione: a 3 giorni;
c) per la fase finale di un torneo internazionale: a 10 giorni.
9. Nel caso in cui si verifichino ricorrenti violazioni di queste disposizioni da parte di una Federazione, la Commissione per lo Status dei Calciatori potrà applicare adeguate sanzioni che potranno includere, ma non essere limitate a:
- multe;
- riduzione del periodo di rilascio;
- sospensione della possibilità di convocare il/i calciatore/i per la/le partita/ e successiva/e.
Articolo 2 – Disposizioni Finanziarie e Assicurazione
1. Le società che mettono a disposizione un calciatore secondo quanto è previsto nel presente Allegato non hanno diritto ad alcun compenso economico.
2. Le spese effettive di viaggio che il calciatore ha dovuto affrontare in seguito alla convocazione sono a carico della Federazione che lo ha convocato.
3. La società per la quale il calciatore è tesserato è responsabile della sua copertura assicurativa per malattia e incidenti per l’intero periodo del rilascio. L’assicurazione deve anche coprire gli infortuni subiti dal calciatore durante l’incontro o gli incontri internazionali per i quali è stato messo a disposizione.
Articolo 3 – Convocazione dei Calciatori
1. Come regola generale, qualsiasi calciatore tesserato per una società ha l’obbligo di rispondere affermativamente ad una convocazione della Federazione che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, per una qualsiasi delle sue squadre nazionali.
2. Le Federazioni che intendono convocare un calciatore che sta giocando all’estero devono notificare per iscritto il calciatore stesso al massimo 15 giorni prima del giorno della partita per la quale è convocato. Le Federazioni che vogliono convocare un calciatore per la competizione finale di un torneo internazionale devono notificarlo per iscritto al calciatore medesimo al massimo 15 giorni prima del quattordicesimo giorno del periodo di preparazione (cf. Allegato 1, articolo 1, paragrafo 4e). Contemporaneamente la società del calciatore dovrà altresì essere informata per iscritto. La società deve confermare la richiesta del calciatore nei 6 giorni successivi.
3. Le Federazioni possono richiedere assistenza alla FIFA per ottenere il rilascio di un calciatore che gioca all’estero a condizione che:
a) sia stato chiesto, senza successo, l’intervento della Federazione presso la quale il calciatore è tesserato, e
b) il caso sia stato sottoposto alla FIFA almeno cinque giorni prima del giorno dell’incontro per il quale il calciatore è convocato.
Articolo 4 – Calciatori infortunati
Un calciatore che non può rispondere ad una convocazione della Federazione nazionale che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, a causa di un infortunio o di una malattia, deve, se la Federazione lo richiede, sottoporsi ad un esame medico da parte di un medico scelto dalla Federazione stessa. Se il calciatore lo preferisce, la visita medica può avere luogo nel territorio della Federazione dove egli è tesserato.
Articolo 5 – Restrizioni imposte ai calciatori
Un calciatore che è stato convocato dalla propria Federazione per una delle sue squadre nazionali, non può giocare per la sua società per tutto il periodo di rilascio effettivo o per il periodo per il quale avrebbe dovuto essere rilasciato ai sensi del presente Allegato, a meno che non sia stato concordato diversamente con la Federazione interessata. Tale sospensione della possibilità di giocare per la propria società deve, inoltre, essere prolungata di 5 giorni
se il calciatore, per un motivo qualsiasi, non ha voluto o potuto rispondere alla convocazione.
Articolo 6 – Misure Disciplinari
1. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato è sanzionata con misure disciplinari.
2. Se una società si rifiuta o trascura di rilasciare un calciatore, nonostante le disposizioni contenute nel presente Allegato, la Commissione per lo Status dei Calciatori deve richiedere alla Federazione di appartenenza della società di dichiarare persa/e la/le partita/e alla/e quale/i il calciatore ha partecipato per la società stessa. Tutti i punti ottenuti dalla società in questione devono essere annullati. Ogni partita giocata con il meccanismo delle coppe (eliminazione diretta) deve essere considerata come vinta dalla squadra avversaria, qualunque sia stato il punteggio.
3. Se un calciatore convocato rientra in ritardo presso la propria società per più di una volta, la Commissione per lo Status dei Calciatori può, a richiesta della società del calciatore, xxxxxxxx xxxxxxxx aggiuntive a carico del calciatore e/o della sua Federazione.
Allegato 2: Procedura sulla richiesta di primo tesseramento e di trasferimento internazionale dei minori (di cui all’art. 19 paragrafo 4)
Articolo 1 – Principi
1. La procedura di richiesta di un primo tesseramento di un minore ai sensi dell’Art. 19 paragrafo 3, o di un trasferimento internazionale di un minore, ai sensi dell’Art. 19 paragrafo 2 viene gestita dal TMS.
2. Salvo diversa disposizione contenuta nei paragrafi successivi, le Norme che disciplinano la Commissione per lo Status dei Calciatori e la Camera per la Risoluzione delle Controversie si applicano alla procedura di richiesta, tenendo conto delle piccole modifiche risultanti dal processo informatico.
Articolo 2 – Responsabilità delle Federazioni affiliate
1. Tutte le federazioni affiliate sono tenute a verificare la tabella “Minore” del TMS ad intervalli regolari di almeno tre giorni, prestando particolare attenzione ad eventuali richieste di informazioni e dichiarazioni.
2. Le federazioni affiliate sono pienamente responsabili degli eventuali svantaggi procedurali derivanti dal mancato rispetto del paragrafo 1.
Articolo 3 – Composizione della sotto-commissione
1. La sotto-commissione designata dalla Commissione per lo status dei calciatori è composta dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione per lo status dei calciatori e da nove membri.
2. Di norma, la sotto-commissione è tenuta a prendere le proprie decisioni in presenza di almeno tre membri. Nei casi urgenti, il presidente, o un membro da questi designato, potrà decidere in qualità di giudice unico.
Articolo 4 – Condotta durante il procedimento
1. Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono agire in buona fede.
2. Esse hanno l’obbligo di dire la verità alla sotto-commissione.
3. La sotto-commisisone può impiegare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire che tale regola di condotta venga rispettata. Eventuali violazioni, come ad esempio documenti contraffatti, saranno sanzionati dalla Commissione Disciplinare in conformità al Regolamento Disciplinare FIFA.
Articolo 5 – Avvio del procedimento, presentazione dei documenti
1. La richiesta di approvazione di un primo tesseramento (Art. 19 paragrafo 3) o di un trasferimento internazionale (Art. 19 paragrafo 2) deve essere inserita nel TMS dalla Federazione interessata. Eventuali altre richieste non saranno prese in considerazione. I richiedenti riceveranno la conferma dell’avvenuto ricevimento dal TMS.
2. In base ai dati del caso in questione, la Federazione che presenta una richiesta dovrà inviare obbligatoriamente la documentazione specifica seguendo l’elenco contenuto nel TMS:
- Prova dell’identità e della nazionalità – giocatore,
- Prova dell’identità e della nazionalità – genitori del giocatore,
- Prova della data di nascita (certificato di nascita) – giocatore,
- Contratto di lavoro – giocatore,
- Contratto di lavoro – genitori del giocatore,
- Permesso di lavoro – giocatore,
- Permesso di lavoro – genitori del giocatore,
- Prova della residenza – giocatore,
- Prova della residenza – genitori del giocatore,
- Documentazione sulla formazione accademica,
- Documentazione sulla formazione calcistica,
- Documentazione sull’alloggio,
- Autorizzazione dei genitori,
- Prova della distanza: regola dei 50 km,
- Prova del consenso della Federazione controparte.
3. Qualora uno dei documenti obbligatori non venga presentato, o qualora non pervengano la traduzione o la conferma ufficiale, conformemente ai disposti dell’Articolo 7 in prosieguo, il richiedente verrà informato in merito attraverso il TMS. La richiesta verrà elaborata soltanto ove tutta la documentazione obbligatoria sia stata presentata, unitamente all’eventuale traduzione ed alle conferme ufficiali correttamente inoltrate secondo l’Articolo 7 di seguito.
4. Il richiedente può inoltre corredare la propria richiesta con altri documenti qualora lo ritenga necessario. La sotto-commisisone potrà richiedere in qualsiasi momento altra documentazione al richiedente.
Articolo 6 – Dichiarazione, mancata presentazione della dichiarazione
1. In caso di richiesta di approvazione di un trasferimento internazionale, la Federazione di provenienza avrà accesso a tutta la documentazione non riservata contenuta nel TMS e sarà invitata, attraverso il TMS, a presentare
una dichiarazione entro sette giorni.
2. La Federazione di provenienza potrà presentare tutti i documenti che riterrà opportuni attraverso il TMS.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sotto-commissione deciderà sulla base dei documenti a disposizione.
Articolo 7 – Lingua utilizzata nei documenti
1. Qualora un documento non fosse disponibile in una delle quattro lingue ufficiali FIFA, la federazione sarà tenuta altresì a provvedere alla traduzione del documento in una delle quattro lingue ufficiali FIFA o a fornire un documento di conferma ufficiale che sintetizzi i fatti salienti in una delle quattro lingue ufficiali FIFA. Eventuali inadempienze in tal senso daranno luogo all’applicazione dei disposti di cui dell’Art. 5 paragrafo 3 e la sotto- commissione non terrà conto della documentazione in questione.
Articolo 8 – Scadenze
1. Le scadenze saranno fissate legalmente attraverso il TMS.
2. Tutto il materiale inoltrato dovrà essere inserito nel TMS entro la scadenza fissata nel fuso orario dell’associazione interessata.
Articolo 9 – Notifica delle decisioni, procedure legali
1. Le parti verranno debitamente notificate in merito alla decisione della sottocommissione tramite il TMS. Il processo di notifica sarà considerato completo una volta che la decisione sarà stata inserita nel TMS. La notifica della decisione resa in tal modo è valida e legalmente vincolante.
2. Le parti verranno debitamente notificate in merito all’esito della decisione. Allo stesso tempo le parti verranno informate del fatto che hanno a disposizione dieci giorni, a partire dalla data della notifica per richiedere per iscritto le motivazioni della decisione.
La mancata richiesta in tal senso determinerà l’entrata in vigore della decisione. Qualora una parte richieda le motivazioni della decisione, queste le verranno comunicate in modo dettagliato e per iscritto.
La scadenza per l’inoltro di un eventuale appello inizia a partire dalla data della notifica della decisione corredata dalle motivazioni.
Allegato 3: Procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori fra Federazioni.
Articolo 1 – Principio
1. Un calciatore tesserato per una Società affiliata ad una Federazione non può giocare per una società affiliata ad un’altra Federazione, a meno che la Precedente Federazione non abbia rilasciato un Certificato di Trasferimento Internazionale e la Nuova Federazione l’abbia ricevuto, ai sensi delle disposizioni contenute in questo Allegato. A tal fine, devono essere utilizzati moduli speciali forniti dalla FIFA o moduli che utilizzino le stesse formule.
2. Al più tardi, il Certificato di Trasferimento Internazionale deve essere richiesto all’ultimo giorno del periodo di tesseramento della nuova Federazione.
3. La Federazione che ha emesso il Certificato di Trasferimento Internazionale dovrà inoltre allegare una copia del passaporto del calciatore.
4. La nuova Federazione informerà per iscritto la/le Federazione/i della/e società che hanno formato il calciatore fra i suoi 12 e 23 anni di età (cf. Art. 7 – Passaporto del calciatore) del tesseramento del calciatore come professionista dopo aver ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale.
Articolo 2 – Rilascio di un CIT per un Professionista
1. Tutte le domande relative al tesseramento di un Professionista devono essere presentate dalla Nuova Società alla Nuova Federazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa. Tutte le domande devono essere corredate da una copia del contratto fra la Nuova Società ed il Professionista. Un Professionista non può partecipare a Gare Ufficiali per la Nuova Società fino a quando il CTI non sia stato rilasciato dalla Precedente Federazione e ricevuto dalla Nuova Federazione.
2. Dopo avere ricevuto la domanda, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Precedente Federazione il rilascio di un CTI per il Professionista (“Domanda di CTI). Una Federazione che riceve un CTI non richiesto da parte di un’altra Federazione non ha il diritto di tesserare il calciatore in questione per una delle sue società.
3. Dopo avere ricevuto la Domanda di CTI, la Federazione di provenienza deve immediatamente richiedere alla Società di provenienza ed al Professionista di confermare se il contratto è scaduto, se è stata concordata di comune accordo una risoluzione anticipata del contratto oppure se esiste una controversia contrattuale.
4. La Federazione di provenienza, entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la Domanda di CTI, deve:
a) rilasciare il CTI alla Nuova Federazione; o
b) informare la Nuova Federazione che il CTI non può essere rilasciato perché il contratto fra la Società di provenienza ed il Professionista non si è concluso o non è stato raggiunto un comune accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.
5. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CTI, la stessa provvede immediatamente a tesserare in via provvisoria il Professionista per la Nuova Società (“Tesseramento Provvisorio”). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la Domanda di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione di provenienza presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto al rilascio del CTI.
6. La Federazione di provenienza non deve rilasciare un CTI nel caso in cui sia sorta una vertenza contrattuale tra la Società di provenienza ed il Professionista. In questo caso, il Professionista, la Società di provenienza e/ o la Nuova Società possono inoltrare un ricorso alla FIFA ai sensi dell’Art.
22. La FIFA deve decidere sul rilascio del CTI e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive deve essere presa prima del rilascio del CTI. Il rilascio del CTI non pregiudica il diritto all’indennità per la risoluzione contrattuale. La FIFA può prendere misure provvisorie in circostanze eccezionali.
7. La Nuova Federazione può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare, sulla base di un CTI inviato via fax, fino alla fine della Stagione in corso. Se il CTI ufficiale non viene ricevuto entro questo termine, l’idoneità del calciatore a giocare deve essere considerata definitiva.
8. Alle Federazioni è fatto divieto di richiedere un CTI al fine di permettere al calciatore di prendere parte a gare di allenamento.
9. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Professionisti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Dilettante.
Articolo 3 – Rilascio del CTI per un dilettante
1. La domanda relativa al tesseramento di un Dilettante deve essere presentata
da parte della Nuova Società alla Nuova Federazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa.
2. Dopo avere ricevuto la richiesta di CTI, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Federazione di provenienza il rilascio di un CTI per il Calciatore (Domanda di “CTI”).
3. La Federazione di provenienza, entro 7 giorni dal ricevimento della Domanda di CTI, deve rilasciare il CTI alla Nuova Federazione.
4. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CTI, la stessa deve tesserare immediatamente in via provvisoria il calciatore Dilettante con la Nuova Società (“Tesseramento Provvisorio”). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la richiesta di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione di provenienza presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto alla Domanda di CTI.
5. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Dilettanti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Professionista.
Articolo 4 – Prestito dei Calciatori
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al prestito di un Professionista proveniente da una società affiliata ad una Federazione ad una società affiliata ad un’altra Federazione.
2. I termini che regolano il prestito sono inclusi nella richiesta del CTI
3. Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI sarà riconsegnato, su richiesta, alla Federazione di appartenenza della società che ha ceduto il calciatore in prestito.
Allegato 4: Indennità di formazione
Articolo 1 – Obiettivo
1. La formazione e l’educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni. L’indennità di formazione deve essere pagata, come regola generale, fino all’età di 23 anni per la formazione ricevuta fino all’età di 21 anni, a meno che risulti evidente che un calciatore ha già concluso il suo periodo di formazione prima dell’età di 21 anni. In quest’ultimo caso, l’indennità di formazione è dovuta fino al termine della Stagione durante la quale il calciatore raggiunge l’età di 23 anni, ma il calcolo dell’ammontare dell’indennità si baserà sugli anni compresi tra l’età di 12 anni e l’età nella quale si stabilisce che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.
2. L’obbligo di pagare l’indennità di formazione non pregiudica alcun altro obbligo di pagare un’indennità per la rottura di un contratto.
Articolo 2 – Pagamento dell’indennità di formazione L’indennità di formazione è dovuta:
i) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come Professionista; o
ii) quando un Professionista è trasferito fra società appartenenti a due differenti Federazioni (sia nel corso sia al termine del suo contratto) prima della fine della stagione del suo 23° compleanno.
L’indennità di formazione non è dovuta:
i) se la Società di provenienza risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa (impregiudicati i diritti dei club precedenti); o
ii) se il calciatore è trasferito ad una società della categoria 4; o
iii) se il Professionista con il trasferimento riacquista lo status di dilettante.
Articolo 3 – Obbligo di pagamento dell’indennità di formazione
1. Quando un calciatore viene tesserato come Professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve pagare l’indennità di formazione, entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è
stato tesserato (in base alla carriera del calciatore così come la stessa risulta dal passaporto del Calciatore) e che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla Stagione del suo 12° compleanno. La somma da pagare è calcolata pro-rata tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore Professionista, l’indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla Società di provenienza del calciatore, per il periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.
2. In entrambi i casi sopra menzionati, la scadenza per il pagamento dell’Indennità di Formazione è fissata in 30 giorni a partire dalla data di tesseramento del Professionista presso la nuova Federazione.
3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato, o se dette società non si palesano entro 18 mesi dal primo tesseramento del calciatore come Professionista, l’indennità di formazione è corrisposta alla Federazione (alle Federazioni) del Paese (o Paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Tale indennità sarà vincolata a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.
Articolo 4 – Costi di formazione
1. Al fine di calcolare l’indennità dovuta per i costi di formazione ed educazione, le Federazioni devono classificare le loro società in un massimo di 4 categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno moltiplicata per un “fattore calciatore” medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per avere un calciatore professionista.
2. I costi di formazione, che sono stabiliti per ogni confederazione per ciascuna categoria di società, cosi come la classificazione in categorie delle società di ogni Federazione, sono pubblicate sul sito della FIFA (xxx.xxxx.xxx). Esse saranno aggiornate alla fine di ogni anno solare.
Articolo 5 – Calcolo dell’ indennità di formazione
1. Come regola generale per calcolare l’indennità di formazione dovuta alla/ alle Società di provenienza, è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla nuova Società se avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore.
2. Di conseguenza, la prima volta che il calciatore si tessera come Professionista, l’indennità di formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del 12° compleanno del calciatore fino alla stagione del suo 21° compleanno. In caso di trasferimenti successivi, l’indennità di formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la Società di provenienza.
3. Per garantire che l’indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le Stagioni tra il 12° e il 15° compleanno (ovvero 4 stagioni) sono calcolati inbase ai costi di formazione e di educazione stabiliti per la categoria 4. Tuttavia,questa eccezione non si applica nel caso in cui l’evento che dà Diritto all’indennità di formazione (Vedi allegato 4, art. 2, para. 1) si verifichi prima della stagione in cui il calciatore compia il suo diciottesimo anno di età.
4. La CRC può esaminare le controversie relative all’ammontare dell’indennità di formazione ed ha il potere discrezionale di rideterminarne l’ammontare se questo risultasse chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame.
Articolo 6 - Disposizioni Speciali per i paesi UE/SEE
1. Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione ad un’altra all’interno del territorio UE/SEE, il valore dell’indennità di formazione sarà stabilito secondo quanto segue:
a) Se il calciatore si trasferisce da una società di categoria più bassa ad una di categoria più alta, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due Società.
b) Se il calciatore si trasferisce da una Società di categoria più alta a una di categoria più bassa, il calcolo è fondato sui costi di formazione della Società appartenente alla categoria più bassa.
2. All’interno del territorio dell’UE/SEE, l’ultima stagione di formazione può essere prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni, se viene stabilito che il calciatore abbia completato la sua formazione prima di quella data.
3. Se la Società di provenienza non offre al calciatore un contratto, non sarà dovuta alcuna indennità di formazione, a meno che la Società di provenienza non dimostri
che ha titolo per ottenere tale indennità. La Società di provenienza deve offrire al calciatore un contratto per iscritto ed inviarlo per posta raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del suo contratto attuale. Tale offerta deve, inoltre, essere di valore almeno equivalente all’attuale contratto. Questa disposizione non pregiudica i diritti della/e Società di provenienza a ricevere l’indennità di formazione.
Articolo 7 – Misure disciplinari
La Commissione Disciplinare della FIFA può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente allegato.
Allegato 5: Meccanismo di Solidarietà
Articolo 1 – Contributo di solidarietà
Se un Calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, pagato alla Società di provenienza deve essere dedotto dal totale di tali compensi e distribuito dalla nuova Società come contributo di solidarietà al/alle società che hanno formato ed educato il calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà rifletterà il numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il suo 12° e 23° compleanno, nel seguente modo:
- Stagione del 12° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale)
- Stagione del 13° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale)
- Stagione del 14° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale)
- Stagione del 15° compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale)
- Stagione del 16° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
- Stagione del 17° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
- Stagione del 18° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
- Stagione del 19° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
- Stagione del 20° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
- Stagione del 21° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
- Stagione del 22° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
- Stagione del 23° compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale)
Articolo 2 – Procedura relativa al pagamento
1. La nuova Società deve pagare il contributo di solidarietà alla/alle società che si è/sono occupata/e della formazione del calciatore in conformità alle previsioni di cui al presente Allegato al più tardi entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore o, nel caso di pagamenti rateali, entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti.
2. Spetta alla nuova Società il calcolo dell’ammontare del contributo di solidarietà e la distribuzione dello stesso secondo la carriera del calciatore, così come la stessa è definita nel passaporto del Calciatore. All’occorrenza, il calciatore deve offrire alla nuova Società la propria collaborazione nello svolgimento di questo compito.
3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le
società che lo hanno formato entro 18 mesi dal trasferimento, il contributo di solidarietà deve essere corrisposto alla Federazione (alle Federazioni) del paese (o paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Detto contributo sarà vincolato a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.
4. La Commissione Disciplinare può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente Allegato.
Allegato 6: Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori di calcio a 5
Per l’interpretazione del presente allegato, i termini usati si definiscono come segue:
1. Il calcio a cinque è il calcio disputato in base al Regolamento Tecnico del calcio a cinque della FIFA, elaborato dalla stessa FIFA con la collaborazione della Sottocommissione dell’International Football Association Board.
2. Il calcio a undici è il calcio disputato secondo le regole tecniche di giuoco della FIFA, approvate dall’International Football Association Board.
3. Il Regolamento per lo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori è il Regolamento pubblicato dalla FIFA in base all’art. 5 dello Statuto FIFA del 19.10.2003.
4. Precedente Federazione: è la federazione alla quale la vecchia società è affiliata.
5. Precedente Società: è quella che il giocatore sta lasciando.
6. Nuova Federazione: la Federazione a cui è affiliata la nuova società.
7. Nuova Società: la società per la quale il giocatore intende tesserarsi;
8. Gare ufficiali: gare disputate in seno al calcio organizzato, ovvero quelle dei campionati nazionali, delle coppe nazionali, nonchè i campionati internazionali tra società, ad eccezione delle partite amichevoli o di prova.
9. Calcio organizzato: si tratta del calcio e del calcio a cinque organizzato sotto l’egida della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni o da Enti da esse autorizzati.
10. Periodo protetto: un periodo di tre stagioni sportive intere o di tre anni, qualunque venga prima, che seguono l’entrata in vigore di un contratto, se tale contratto è stato concluso prima del 28° anno di età del calciatore professionista, o di due stagioni intere o due anni, qualunque venga prima, che seguono l’entrata in vigore di un contratto, quando tale contratto è stato stipulato dopo il compimento del 28° anno di età del professionista.
11. Periodo di tesseramento: periodo fissato dalla Federazione in conformità all’Art. 6 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
12. Stagione: il periodo che comincia con la prima partita ufficiale di campionato nazionale e termina con l’ultima.
Si fa anche riferimento alla sezione “definizioni” dello Statuto FIFA.
N.B. – I termini usati per le persone fisiche, si intendono universali e valgono per ambedue i sessi. Come pure i termini al singolare possono essere validi per il plurale e viceversa.
Articolo 1 – Principi
Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori pubblicato dalla FIFA, di cui costituiscono l’allegato 6.
Articolo 2 – Campo di applicazione
1. Il Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori di Calcio a cinque della FIFA stabilisce regole universali vincolanti che concernono lo Status e l’idoneità dei Calciatori di calcio a cinque per partecipare al calcio organizzato, come pure i loro trasferimenti fra Società appartenenti a Federazioni diverse.
2. Il Regolamento per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori si applica senza modifiche ai calciatori di calcio a cinque, a meno che il presente allegato 6 non imponga una regola diversa che debba applicarsi al calcio a cinque.
3. Il trasferimento dei calciatori di calcio a cinque fra Società appartenenti alla stessa Federazione è sottoposto alle regole specifiche emesse dalla Federazione interessata in conformità all’art. 1 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
4. Le seguenti disposizioni, contenute nel Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, sono vincolanti per il calcio a 5 a livello nazionale e debbono essere incluse senza modifiche nel Regolamento della Federazione: artt. 2–8, 10, 11 e 18.
5. Ogni Federazione deve includere nel suo Regolamento norme che proteggano la stabilità contrattuale nel rispetto della legge nazionale vigente e dei contratti collettivi nazionali. In particolare dovranno essere tenuti in considerazione i principi enunciati nell’art. 1 par. 3 b) del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
Articolo 3 – Rilascio e idoneità dei giocatori per le squadre di Federazione
1. Le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del Regolamento per lo Status
ed il Trasferimento dei Calciatori che regolano il rilascio dei calciatori per le squadre di Federazione e la loro idoneità a giocare nelle squadre di Federazione sono vincolanti.
2. Un giocatore può rappresentare solo una Federazione di calcio a cinque o di calcio a undici. Xxxxxxxxx calciatore che abbia già rappresentato una Federazione (per intero o in parte) in una competizione ufficiale di calcio a undici o di calcio a cinque di qualsiasi categoria, non può giocare gare internazionali con una squadra di un’altra Federazione. Questa disposizione è soggetta ad eccezione in base all’art. 15, par. 3-5, del Regolamento di attuazione dello Statuto FIFA.
Articolo 4 – Tesseramento
1. Un giocatore di calcio a cinque deve essere tesserato per una Federazione per giocare in una società o come professionista o come dilettante in conformità alle disposizioni dell’art. 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Soltanto i giocatori tesserati possono prendere parte al calcio organizzato. Il giocatore tesserato si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della FIFA, nonchè quelli delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore potrà tesserarsi soltanto per una società di calcio a cinque alla volta. Tuttavia un calciatore può anche essere tesserato nello stesso periodo per una Società di calcio a undici. Non è necessario che le due Società (calcio a cinque e calcio a undici) appartengano alla stessa Federazione.
3. Nel periodo che comincia il 1° luglio e che termina il 30 giugno dell’anno successivo, un giocatore potrà essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5. Durante tale periodo, il giocatore è idoneo a giocare in gare ufficiali solo in due società. Il numero delle Società di calcio a undici per le quali lo stesso giocatore può anche essere tesserato durante il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, è specificato nell’art. 5, par. 3 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
Articolo 5 – Certificato internazionale di trasferimento per il calcio a cinque
1. Un calciatore di calcio a cinque tesserato per una Federazione, può essere tesserato per una società di calcio a cinque di una nuova Federazione soltanto dopo che quest’ultima abbia ricevuto il certificato internazionale di trasferimento per il calcio a cinque (di seguito indicato con l’abbreviazione IFCT – dal termine inglese International Futsal Transfer Certificate) rilasciato dalla Federazione di provenienza. L’IFCT deve essere
incondizionato, gratuito e senza limiti di tempo. Qualsiasi disposizione contraria sarà considerata nulla e come non avvenuta. La Federazione che rilascia l’IFCT deve inviarne copia alla FIFA. Per l’emissione di un IFCT si applica la stessa procedura amministrativa necessaria per l’emissione di un Certificato Internazionale di Trasferimento per il calcio a undici. Tali procedure sono illustrate nell’allegato 3 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. L’IFTC deve essere distinguibile dal Certificato Internazionale di Trasferimento utilizzato nel calcio a undici.
2. Per un calciatore al di sotto dei 12 anni di età non è richiesto il IFTC. Articolo 6 – Provvedimenti disciplinari
1. Una sospensione imposta in termini di gare (art. 20 par. 1 e 2 del Codice Disciplinare della FIFA) nei confronti di un giocatore, per un’infrazione commessa durante il gioco di calcio a cinque o in relazione ad una gara di calcio a cinque, impedirà soltanto la partecipazione del giocatore a gare di calcio a cinque nella sua Società. Allo stesso modo, una sospensione imposta in termini di gare a carico di un giocatore di calcio a undici, impedirà soltanto la sua partecipazione a partite di calcio a undici nella Società.
2. Una sospensione imposta in termini di giornate o mesi riguarderà la partecipazione del giocatore all’attività sia in seno alla Società di calcio a 5 sia in quella di calcio a undici, indipendentemente dal fatto che l’infrazione sia stata commessa nell’uno o nell’altro campo.
3. La Federazione per la quale un giocatore è tesserato ha l’obbligo di notificare la sospensione imposta in termini di giorni e di mesi all’altra Federazione con la quale il giocatore stesso è tesserato, nel caso in cui il giocatore sia tesserato per una Società di calcio a cinque e una di calcio a undici appartenenti a due diverse Federazioni.
4. Qualsiasi sospensione di carattere disciplinare irrogata ad un giocatore prima di un trasferimento deve essere imposta e applicata dalla Federazione con la quale il giocatore è tesserato. Al momento di emettere il IFTC quindi, la Federazione di provenienza è tenuta a notificare per iscritto qualsiasi sanzione in corso alla nuova Federazione.
Articolo 7 – Rispetto dei contratti
1. Un giocatore professionista sotto contratto con una Società di calcio a undici può firmare un secondo contratto da professionista con una società di calcio a cinque diversa dalla prima soltanto se ottiene l’approvazione scritta della
società di calcio a undici presso la quale gioca. Un professionista sotto contratto con una società di calcio a cinque può firmare un secondo contratto da professionista con una Società di calcio a undici solo se ottiene l’approvazione scritta della società di calcio a cinque presso la quale gioca.
2. Le norme previste per la garanzia della stabilità contrattuale sono quelle contenute negli artt. da 13 a 18 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
Articolo 8 – Protezione dei minori
Il trasferimento internazionale di un giocatore è autorizzato solo se l’interessato ha compiuto il 18° anno di età, salvo le eccezioni previste dall’art. 19 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
Articolo 9 – Indennità di formazione
Le disposizioni riguardanti le indennità di formazione di cui all’articolo 20 ed all’allegato 4 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, non sono applicabili per i trasferimenti nelle società di calcio a cinque.
Articolo 10 – Meccanismo di solidarietà
Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà di cui all’art. 21 e all’allegato n. 5 del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori, non sono applicabili per i trasferimenti nelle Società di calcio a cinque.
Articolo 11 – Competenze della FIFA
1. Senza pregiudicare il diritto di ogni calciatore o di ogni società di calcio a 5 ad ottenere davanti ad un Tribunale Civile il risarcimento per vertenze nel campo del lavoro, la competenza della FIFA riguarda le controversie previste nell’art. 22 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
2. La Commissione per lo Status del Giocatore o il Giudice Unico sono abilitati a decidere qualsiasi controversia in conformità a quanto indicato all’art. 23 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
3. La Camera delle Risoluzioni delle controversie o il Giudice Unico decidono qualsiasi controversia così come indicato dall’art. 24 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
4. Le decisioni prese dai suddetti Organi possono essere appellate presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Articolo 12 – Casi non previsti
Per i casi non previsti dal presente regolamento si deve fare riferimento al Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori.
Articolo 13 – Lingue ufficiali
In caso di contestazioni relative all’interpretazione dei testi inglese, francese, spagnolo e tedesco, farà fede il testo inglese.
Articolo 14 – Entrata in vigore
Il presente allegato, adottato dal Comitato esecutivo della FIFA in data 29 giugno 2005, entra in vigore il 1° settembre 2005.
Per il Comitato Esecutivo della FIFA Il Presidente
Xxxxxx X. Xxxxxxx
Il Segretario Generale Xxx Xxxxx