ARTICOLO 1. - OGGETTO 6
ARTICOLO 1. - OGGETTO 6
ARTICOLO 2. - AMMONTARE DELL’APPALTO, CATEGORIE DEI LAVORI E DESCRIZIONE DEI LAVORI 6
ARTICOLO 3. - OBBLIGHI DELL’IMPRESA IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 9
3.1. - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI E LORO TUTELA 9
3.2. - OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI 10
ARTICOLO 4. - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 10
4.1. - CAUZIONE DEFINITIVA 10
4.2. - POLIZZA “TUTTI I RISCHI” (C.A.R.) 10
ARTICOLO 5. - VALUTAZIONE DEL COMPENSO 11
ARTICOLO 6. - DOCUMENTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI 11
6.1. - STIPULA DEL CONTRATTO - GENERALITÀ 11
6.2. - SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE 13
6.3. - RUMORE 13
6.4. - SOCCORSO PER INFORTUNI SUL LAVORO 14
6.5. - SOCCORSO ANTINCENDIO 14
6.6. - PIANO DELLE EMERGENZE 14
6.7. - INSTALLAZIONE E VIGILANZA DELLA SEGNALETICA 14
6.8. - INTERFERENZE E SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI 14
6.9. - PIANO DEI RIFIUTI – TUTELA AMBIENTALE 14
6.10. - NORME AMBIENTALI 14
ARTICOLO 7. - MATERIALI 16
7.1. - RISPETTO DELLE NORME E MARCATURA CE 16
7.2. - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 17
7.3. - PROVE, ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 18
7.4. - PROVVISTA DEI MATERIALI 18
7.5. - VALUTAZIONE DEI LAVORI E DEI MATERIALI 18
7.6. - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI 18
7.7. - DIFETTI DI COSTRUZIONE 19
ARTICOLO 8. - ORDINE DA SEGUIRE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 19
ARTICOLO 9. - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 19
ARTICOLO 10. - LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI 19
ARTICOLO 11. - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 21
ARTICOLO 12. - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 21
ARTICOLO 13. - INSTALLAZIONE CANTIERI E VIABILITÀ DI CANTIERE 22
ARTICOLO 14. - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE 22
14.1. - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 22
14.2. - PROROGHE 23
ARTICOLO 15. - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITÀ PER RITARDI 24
15.1. - TEMPO UTILE 24
15.2. - PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 24
15.2. - A) PENALI ORDINATIVO DI LAVORO ORDINARIO 24
15.2. - B) PENALI ORDINATIVO DI LAVORO URGENTE 25
15.2. - C) PENALI CONCEDENTE 25
ARTICOLO 16. - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 26
ARTICOLO 17. - PERSONALE DELL’IMPRESA – DISCIPLINA DEL CANTIERE 26
ARTICOLO 18. - RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI 26
ARTICOLO 19. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA 27 19.1. - NORME GENERALI 27
19.2. - FORMAZIONE DEL CANTIERE 27
19.3. - SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 28
19.4. - LOCALI USO UFFICIO DELL’AREA LOGISTICA 28
19.5. - TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI 29
19.6. - ONERI PER LAVORI IN CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI 29
19.7. - LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE 29
19.8. - TOPOGRAFI, CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI, ECC.29 19.9. - CARTELLI INDICATORI 30
19.10. - CARTELLI DI AVVISO E LUMI 30
19.11. - MODELLI E CAMPIONI 30
19.12. - ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI, VERIFICHE 30
19.13. - INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI E DI TERZI 31
19.14. - INDENNITÀ PER PASSAGGI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI AREE NON CONSEGNATE 31
19.15. - ONERI IN MATERIA AMBIENTALE E DI MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ DEI RETICOLI IRRIGUI INTERESSATI 31
19.16. - INDENNITÀ PER CAVE E DISCARICHE 32
19.17. - TERRE E ROCCE DA SCAVO 33
19.18. - REALIZZAZIONE, MANTENIMENTO E RIPRISTINO DI STRADE, PIAZZALI, SITI DI DEPOSITO E PISTE DI SERVIZIO 33
19.19. - PROTEZIONE DELLE OPERE APPALTATE E DELLE PROPRIETÀ CONFINANTI 33
19.20. - PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI 34
19.21. - PROVE 34
19.22. - BONIFICA BELLICA DEI TERRENI 34
19.23. - INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E VARIE 34
19.24. - PULIZIA DELLE OPERE 35
19.25. - USO ANTICIPATO DELLE OPERE 35
19.26. - SGOMBERO DEL CANTIERE 36
19.27. - NORME DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI TRAFFICO36
19.28. - ONERI CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO 37
19.29. - SOGGEZIONI DELL’IMPRESA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI CON IL CONTROLLO SCAVI DA PARTE DI ARCHEOLOGI 37
19.30. - ONERI AFFERENTI LE INTERFERENZE E LO SPOSTAMENTO DEI SERVIZI INTERFERENTI 37
19.31. - COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE 38
19.32. - AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE IN TEMA DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 38
19.33. - SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI/USCITA DALL’XXXXXXXXXX 00
00.00. - XXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX E PERMESSI 39
19.35. - ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE 39
ARTICOLO 20. - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE 39
ARTICOLO 21. - SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI 40
ARTICOLO 22. - DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE E DISEGNI AS-BUILT 41
ARTICOLO 23. - PREZZI DI ELENCO A MISURA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 42
23.1. - PREZZI DI ELENCO A MISURA 42
23.2. - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 42
ARTICOLO 24. - PIANI DI SICUREZZA 42
ARTICOLO 25. - ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI IN ACCONTO 44
25.1. - ANTICIPAZIONI 44
25.2. - PAGAMENTI IN ACCONTO 44
ARTICOLO 26. - CESSIONE DEL CREDITO 45
ARTICOLO 27. - CONTO FINALE 45
ARTICOLO 28. - COLLAUDI - PAGAMENTO RATA DI SALDO 46
28.1. - COLLAUDI 46
28.2. - PAGAMENTO RATA DI SALDO 46
ARTICOLO 29. - ANTICIPAZIONI DELL’IMPRESA 46
ARTICOLO 30. - VARIANTI IN CORSO D’OPERA 46
ARTICOLO 31. - DANNI 47
31.1. - DANNI ALLE OPERE 47
31.2. - RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTI 47
31.3. - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE – COMPENSI ALL’IMPRESA 47
31.4. - DANNI A TERZI 48
ARTICOLO 32. - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO 48
ARTICOLO 33. - RISERVE - ACCORDO BONARIO 48
33.1. - CONTESTAZIONI TRA LA DIREZIONE LAVORI E L’IMPRESA 48
33.2. - RISERVE DELL’IMPRESA 49
33.3. - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 49
ARTICOLO 34. - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI 50
ALLEGATO 1 52
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, è da considerarsi parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro stipulato dalla Società Autostrada Ligure Toscana p.A. di seguito denominata “Committente”, con l’Impresa esecutrice (o raggruppamento temporaneo o consorzio, etc), di seguito denominata “Impresa” oppure Appaltatore.
L’Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali e forniture da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.
I funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti M.I.T. – D.G.V.C.A. incaricati della vigilanza dei lavori di costruzione dell’opera appaltata avranno la facoltà di visitare ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni e saggi, a norma della vigente Convenzione di Concessione regolante i rapporti fra il Concedente M.I.T. – D.G.V.C.A. e la Committente.
Xxxxx inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell’Autorità concedente o dell’Autorità controllante o dell’Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente Accordo Quadro e suoi Contratti Applicativi, l’Impresa non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.
La Committente e l’Impresa riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato, non comporterà la nullità totale del Capitolato.
Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali si intende:
- per “Codice” il D.Lgs. 50/2016 e ss..mm.ii.;
- per “Regolamento” il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora applicabile;
- per “D.Lgs. n. 81/2008” il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per “Concedente” Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (subentrato ad A.N.A.S. S.p.A.
ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell’art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011).
CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEI LAVORI
Articolo 1. - Oggetto
Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinarie di opere d’arte e giunti dell’Xxxxxxxxxx X00 Xxxxxx Xxxxxxx – Livorno con diramazioni A11 Viareggio – Lucca e A15 Fornola – La Spezia e relative pertinenze.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Accordo Quadro comprende le seguenti tipologie di intervento:
- Giunti:
manutenzione o sostituzione giunti di dilatazione.
- Opere d’arte:
manutenzione o sostituzione di condotte, caditoie e griglie, asportazione di cls ammalorato e ripristino, manutenzione o sostituizione di apparecchi di appoggio e ripristono baggioli.
Nel prosieguo, le prestazioni suddette, sono indicate nel loro complesso come “Lavori”.
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Applicativi da parte della Committente durante il periodo di validità stabilito al successivo art.11.
In considerazione della peculiarità del contesto autostradale di riferimento all’interno del quale tale Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi si esplicheranno, e delle tipicità proprie dell’attività, interferente con la gestione del traffico e dell’infrastruttura nel suo complesso, i singoli Contratti Applicativi potranno attuarsi attraverso Ordinativi di Lavoro Ordinari e/o Urgenti, contenenti le modalità di avvio, gestione e durata dei singoli lavori, in coerenza con le caratteristiche sopra descritte.
La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli Contratti Applicativi né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre obbliga l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente gli specifici interventi che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nel suo periodo di vigenza.
L’Appaltatore altresì si obbliga a sottoscrivere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Applicativi ed i relativi Ordinativi di Lavoro che la Committente, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà eventualmente di affidargli. L’Appaltatore deve disporre di organizzazione e numero di attrezzature efficienti ed idonee per l’esercizio contemporaneo di più cantieri e per eseguire, nei tempi previsti da ogni Contratto Applicativo e relativi Ordinativi di Lavoro, i vari interventi richiesti.
L’Accordo Quadro non conferisce all’Appaltatore alcun diritto di esclusiva, per quanto forma oggetto dello stesso Accordo Quadro. Pertanto la Committente si riserva per proprie esigenze e a suo insindacabile giudizio, di far eseguire analoghi lavori di manutenzione ad altre Imprese, diverse da quella affidataria dell’Accordo Quadro, senza che quest’ultima possa avanzare alcuna pretesa.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Applicativi le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. .
Articolo 2. - Ammontare dell’appalto, categorie dei lavori e descrizione dei lavori
L’importo complessivo lordo dell’Accordo Quadro ammonta ad € 3.500.000,00 (Euro tremilionicin- quecentomila/00), al netto dell’IVA, di cui € 100.000,00 (Euro centomila/00) per oneri per la sicurez-
za non soggetti a ribasso d’asta.
Gli importi suindicati per lavori ed oneri della sicurezza servono esclusivamente ad individuare il tet- to massimo stabilito per l’Accordo Quadro.
Non essendo infatti esattamente predeterminabili né il numero, né la tipologia degli interventi di manutenzione che potranno essere realmente ordinati ed eseguiti, in quanto questi varieranno in funzione delle specifiche necessità della Committente, l’ammontare complessivo delle prestazioni rese nonché dei relativi oneri della sicurezza, potrà risultare anche sensibilmente inferiore a quanto indicato. L’Impresa affidataria non potrà pretendere nulla in tale evenienza, ad eccezione del pa- gamento delle lavorazioni effettivamente eseguite.
I lavori saranno contabilizzati “a misura”, sulla base dello specifico Elenco Prezzi allegato al contrat- to, al netto del ribasso offerto.
Gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati “a misura” sulla base dello specifico “Elenco Prezzi della Sicurezza” allegato al contratto e l’importo suindicato ha il solo scopo di fornire un’incidenza di massima basata su pregresse analoghe tipologie di attività. Per ciascun Contratto Applicativo, verranno contabilizzati gli specifici oneri della sicurezza derivanti dalle prescrizioni generali contenu- te nel PSC allegato al contratto e da quelle derivanti dalle condizioni particolari di esecuzione di ciascun Ordinativo di Lavoro come prescritte dal CSE.
I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie con i rispettivi importi lordi (comprensivi di oneri per la sicurezza), come esplicitato nella seguente tabella:
Categoria | Descrizione | Importo lordo (comprensivo di oneri per la sicurezza) |
OG3 classifica IV | Strade, autostrade, ponti, viadotti | € 2.600.000,00 |
OS11 classifica III | Giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari | € 900.000,00 |
TOTALE | € 3.500.000,00 |
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Ap- palto Nome Generali e Xxxxx Xxxxxxxx.
Gli interventi puntuali da eseguirsi saranno affidati previa sottoscrizione di singoli “Ordinativi di Lavo- ro”.
Ciascun “Ordinativo di Lavoro” specificherà la descrizione dei lavori, il luogo oggetto dell’intervento da eseguire, il relativo importo presunto, le modalità tecniche, la data d’avvio delle attività, il tempo di realizzazione, la data di ultimazione e quant’altro necessario per una compiuta definizione della specifica attività da svolgere, incluso eventuali allegati progettuali.
In base alle tempistiche di avvio dell’intervento, gli Ordinativi di Lavoro si dividono nelle seguenti ti- pologie:
Ordinativi di Lavoro Ordinari.
Gli interventi ordinari comporteranno l’intervento da parte dell’Impresa al massimo entro 5 (cin- que) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di notifica di ciascun Ordinativo di Lavoro Ordinario.
Ordinativi di Lavoro Urgenti.
Gli interventi urgenti, definiti tali a giudizio insindacabile della Committente, sono relativi ai ripristini a seguito di eventi meteorici avversi, ammaloramenti ed altre casistiche non prevedibili. Compor- teranno l’intervento da parte dell’impresa al massimo entro 24 ore dalla notifica dell’Ordinativo di Lavoro Urgente o della comunicazione, anche verbale, della specifica necessità.
In caso di necessità ed urgenza possono essere anticipati a tutti gli effetti anche da disposizioni verbali.
L’Impresa si impegna a sottoscrivere gli Ordinativi di Xxxxxx e restituirli alla Committente entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della notifica, fermo restando le modalità partico- lari previste per gli interventi urgenti (Ordinativi di Lavoro urgenti).
Ogni Ordinativo di Xxxxxx sarà redatto in duplice copia, una delle quali dovrà essere ritornata alla Committente, firmata dall’Impresa per ricevuta ed accettazione. Può essere indifferentemente no- tificato via fax, via PEC o per e-mail all’Impresa o a mano o verbalmente al rappresentante indica- to dalla stessa.
L’Impresa viene edotta che, trattandosi di lavori di manutenzione, si avranno i seguenti vincoli e li- mitazioni:
- i cantieri saranno suddivisi temporalmente e spazialmente per ragioni tecniche e/o di esercizio secondo insindacabili indicazioni della Committente e secondo gli ulteriori vincoli contenuti nel presente CSA;
- la combinazione di necessità tecniche e/o di esercizio comporterà necessariamente periodi senza specifiche lavorazioni, salvo le casistiche di interventi urgenti sempre possibili in qualsiasi momento in orario diurno/notturno/festivo;
- le casistiche di urgenza, per loro natura, potranno eventualmente anche essere richieste e/o necessarie contemporaneamente alle attività ordinarie anche in siti diversi. In tal caso l’Impresa è tenuta ad eseguire entrambe le attività contemporaneamente;
- l’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del Di- rettore dei Lavori, sia che riguardino xxxx e tempi d’esecuzione degli interventi stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in ba- se alle norme di legge richiamate nel contratto;
- l’Impresa dovrà essere dotata dei mezzi idonei per l’esecuzione delle opere nei tempi che ver- ranno indicati dalla Committente nei singoli Ordinativi di Lavoro;
- qualora risulti che i lavori e le forniture non siano effettuati a termini di contratto o come previ- sto dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o dalle Norme Tecniche, il Direttore dei Lavori ordinerà all’Impresa i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconosci- mento alla Committente dei danni eventuali;
- nessuna aggiunta o variazione nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o rico- nosciuta, se non ordinata dal Direttore dei Lavori;
- la Committente si riserva di comunicare ulteriori limitazioni temporali alla posa e rimozione delle deviazioni del traffico, in aggiunta a quanto già specificato nel presente capitolato Speciale d’ Appalto.
Articolo 3. - Obblighi dell’Impresa in relazione ai lavoratori adibiti all’esecuzione dell’appalto
3.1. - Retribuzione dei dipendenti e loro tutela
L’Impresa è tenuta, nell’esecuzione dei lavori, ad avvalersi, direttamente ed indirettamente, esclu- sivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto all’attività da svolgere.
L’Impresa dovrà comunicare alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori, o nel minor tempo fosse richiesto per ragioni di urgenza, i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato direttamente ed indirettamente. Tale elenco conterrà l’indicazione del nominativo, del- la qualifica, della data di assunzione e della posizione previdenziale ed assicurativa di ogni lavora- tore considerato e verrà corredato da adeguata documentazione probatoria. L’ingresso in cantie- re e l’impiego del personale sarà consentito solo previo esperimento di tale comunicazione. L’ingresso in cantiere dei lavoratori sarà da intendersi, in ogni caso, subordinato all’espressa auto- rizzazione da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione previa verifica positiva del POS (Piano operativo di sicurezza) e della documentazione inerente l’addestramento, la for- mazione e l’informazione.
Nel caso si rendessero necessarie variazioni del suddetto personale, l’Impresa si impegna a comu- nicare le sostituzioni con adeguato preavviso non inferiore a 2 (due) giorni e comunque prima del suo impiego. Rimane comunque facoltà della Committente chiedere l’avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che dovranno essere sostituiti entro e non oltre 4 (quattro) ore lavorati- ve.
L’Impresa si impegna ad assicurare che al proprio personale, a quello del socio cooperatore, ed a quello degli eventuali subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed af- fini, nel contratto di categoria e negli accordi locali integrativi in cui opera l’Impresa, con l’obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzio- ne e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o re- ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappal- tatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine ed ove non sia stata contestata for- malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui all’art. 105 comma 11 del Codice, il Respon-
sabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Terri- toriale del Lavoro per i necessari accertamenti.
A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione ap- paltante ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, anche a valere sulle ritenute pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell’importo netto dei lavori, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.
3.2. - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi, osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali.
L’Impresa dovrà, prima del concreto inizio dei lavori, effettuare la denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l’Impresa dovrà effettuare la de- nunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici.
L’eventuale irregolarità dei relativi DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del contratto comporterà, da parte della Committente, la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza per il suc- cessivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile. L’Impresa è obbligata all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all’aperto che in sotterraneo, all’igiene del lavoro, alle as- sicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al paga- mento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai ri- chiamati alle armi, addestramento professionale e quant’altro previsto in materia.
L’Impresa è responsabile, rispetto alla Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da par- te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
Articolo 4. - Cauzione definitiva e coperture assicurative
4.1. - Cauzione definitiva
L’Impresa è obbligata a costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall’art. 103, commi 1 e 4 del Codice e del disciplinare di gara sull’intero importo dell’Accordo Quadro.
4.2. - Polizza “tutti i rischi” (C.A.R.)
L’Impresa dovrà costituire prima della stipula di ciascun Contratto Applicativo la polizza assicurati- va “tutti rischi” (C.A.R.). In particolare, le suddette polizze “C.A.R.” dovranno tenere indenne la Committente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da tutti i rischi di esecuzione e coprire i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed ope- re anche preesistenti ai lavori, da qualsiasi causa determinati durante l’esecuzione degli stessi, compresa una copertura per le spese di demolizione e sgombero e con i massimali indicati in con- tratto nonché tutti i danni a terzi.
Tale garanzia dovrà essere conforme all’art. 103 comma 7 del Codice ed a quanto previsto dal Contratto di appalto.
Una copia della polizza “tutti i rischi”, dovrà essere presentata entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del singolo Contratto Applicativo.
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di stipula di ciascun Contratto Applicativo e cesse- rà alla data del relativo certificato di ultimazione.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
In alternativa alla stipula della suddetta polizza l’Impresa potrà aderire alla polizza quadro “C.A.R. Convenzione Concessionarie Autostradali”, contratta dalla Committente, mediante la sottoscrizio- ne della relativa polizza applicativa.
Articolo 5. - Valutazione del compenso
L’Impresa, con la semplice sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi di Lavoro, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Norme tecniche, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui l’Accordo Quadro ed il presente Capitolato fanno riferimento, che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori nessuno escluso od eccettuato.
L’Impresa dovrà, inoltre, considerare compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dagli impedi- menti connaturati con la complessa ed articolata natura dei lavori e con i problemi di viabilità, che incidono sulla normale pianificazione del cantiere e dei lavori, nonché la regolarità del loro svilup- po e che comportano, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tut- to particolari.
Articolo 6. - Documenti preliminari all’inizio dei lavori
6.1. - Stipula del Contratto - Generalità
L’Impresa dovrà trasmettere entro i termini fissati nella lettera di aggiudicazione definitiva tutti i do- cumenti e le certificazioni richiesti.
La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione della documentazione e delle certifica- zioni a comprova dei requisiti, nonché all’acquisizione della documentazione prevista dalla legisla- zione antimafia e dall’accertamento della regolarità del DURC.
Qualora la comprova dei requisiti dia esito negativo o l’Impresa non dovesse presentarsi per il gior- no fissato per la stipulazione del contratto, sarà in facoltà della Committente procedere alla revo- ca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria, fatta salva la richiesta di mag- giori danni.
Qualora la stipulazione del contratto non dovesse aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva a seguito della gara esperita per fatto o volontà della Committente, salvo diverso termine indicato nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero in caso di differimento espressamente concordato con l’Impresa, l’Impresa potrà, mediante atto notificato, comunicare di sciogliersi da ogni impegno; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indenniz- zo, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le opere provvisionali, per l’esecuzione dei lavori consegnati in via d’urgenza e ordinati dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice
In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se la Committente e l’Impresa non ab- biano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle con- dizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Prima della stipulazione dell’Accordo Quadro, ovvero prima dell’inizio dei lavori, qualora avvenga
la consegna sotto riserve di legge, l’Impresa, qualora non già fornita in altre fasi del procedimento di affidamento, dovrà trasmettere alla Committente ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione prima dell’inizio dei lavori, senza che ciò comporti per quest’ultima alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo alla stessa a termini di legge, i seguenti documenti:
1. la dichiarazione attestante:
1.1 la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandi- ta per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);
1.2 il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l’organico medio annuo, distin- to per qualifica;
1.3 il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti col- lettivi e copia delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Cassa Edile);
1.4 l’avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Piano del- la Sicurezza redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappre- sentanti i tutti chiarimenti necessari ed eventuali osservazioni vanno elencate in calce al- la dichiarazione;
1.5 l’avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità sanitaria dei la- voratori presenti in cantiere;
1.6 l’impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell’elenco nominativo dei dipen- denti presenti in cantiere;
1.7 l’avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed espres- samente dell’avvenuta formazione e informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, comprese le figure di cui al punto 2.1;
1.8 l’avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Piano di Si- curezza e l’avvenuto addestramento al loro impiego;
1.9 le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere;
1.10 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
2. la documentazione contenente:
2.1. i nominativi del Direttore Tecnico, del Direttore di Cantiere, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del Medico competente, del Rappresentante per la sicurezza dei lavo- ratori, dell’Assistente di cantiere e del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori;
2.2. l’elenco dei propri dipendenti di cui è previsto l’impiego nelle lavorazioni, con indicazio- ne delle relative qualifiche, e l’attestazione di regolare assunzione di ognuno degli stessi;
2.3. l’elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, la documentazione attestante la loro conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti norma- tive, della idoneità all’impiego previsto, dell’avvenuta regolare manutenzione, con par- ticolare riferimento ai dispositivi di sicurezza. Per ciascuna macchina deve essere, altresì, presente in cantiere il libretto d’uso e manutenzione e l’eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari nonché l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza utilizzate in cantiere;
3. un Piano della Qualità in relazione a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2008, redatto secondo gli schemi previsti dal proprio sistema di gestione aziendale, nonché in conformità ai principi di cui alla norma UNI ISO 10005 che evidenzi le fasi di monitoraggio e controllo di tutte le forniture e lavorazioni previste dal Contratto. Il Piano di cui sopra dovrà essere approvato in linea tecnica dalla Direzione Lavori la quale, nel caso in cui non lo ritenga adeguato, ha titolo per chiedere e ottenere dall’Impresa tutte le modifiche e integrazioni necessarie, entro un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. La Committente, attraverso i pro- pri competenti Uffici, avrà, altresì, titolo per verificare la rispondenza del Piano della Qualità presentato dall’Impresa ai principi dettati dalle norme UNI di riferimento. Qualora la Commit- tente ritenesse non conforme il piano ai suddetti principi avrà titolo per chiedere e ottenere dall’Impresa tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, concedendole, a tal fine, un termi- ne non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;
4. i Piani di Sicurezza di cui al successivo art. 24 “Piani di sicurezza”;
5. le polizze di cui all’ art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali;
6. prima di accedere in cantiere, tutte le imprese presenti devono essere in possesso delle auto- rizzazioni rilasciate dalla Committente e custodite in cantiere. Nel dettaglio:
- l’Impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso delle au- torizzazioni per l’apertura del cantiere e per le manovre del personale;
- le imprese subcontraenti (ad es. nolo a caldo, fornitura in opera, consulenza, ecc.) do- vranno essere in possesso solo delle autorizzazioni a manovra per il personale previste dall'art. 176, commi 12/B, 13 e 15 del Codice della Strada.
L’Impresa dovrà inoltre fornire alla Committente, in congruo anticipo rispetto alla data di consegna dei Lavori, al fine di permettere alla stessa la comunicazione di inizio lavori alle amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, comma 9 lettera c):
- la “dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica”, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati- vamente rappresentate, applicato ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 90, comma 9, lettera “b” del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione circa l’esistenza o meno di soci lavoratori.
6.2. - Sostanze nocive o pericolose
Nel caso di impiego di sostanze nocive o pericolose (resine, disarmanti, additivi, ecc.), l’Impresa deve presentare una scheda contenente:
- le caratteristiche delle sostanze;
- le modalità di conservazione e di manipolazione;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- le contromisure da adottare;
- i nominativi delle persone autorizzate a maneggiare e ad impiegare le sostanze pericolose.
6.3. - Rumore
L’Impresa deve effettuare una valutazione preventiva del rumore ai sensi delle norme vigenti e applicabili, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo.
L’Impresa deve trasmettere evidenza scritta del fatto che i lavoratori sono stati informati in merito al rischio-rumore ed ai risultati del rapporto contenente l’indagine fonometrica.
6.4. - Soccorso per infortuni sul lavoro
L’Impresa deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente in cantiere, addestrato a prestare i primi soccorsi.
6.5. - Soccorso antincendio
L’Impresa deve fornire evidenza scritta dell’avvenuta formazione del personale in materia di pre- venzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni.
6.6. - Piano delle emergenze
L’Impresa deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:
- procedura per l’attivazione dei soccorsi esterni;
- estintori;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;
- individuazione e formazione della squadra di emergenza.
6.7. - Installazione e vigilanza della segnaletica
L’Impresa deve comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del personale addetto alla vigi- xxxxx della segnaletica.
6.8. - Interferenze e spostamento di sottoservizi
L’Impresa deve prendere preventivamente visione in loco dei servizi interferenti con i lavori, ed atti- vare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi. Conse- guentemente, ogni danneggiamento dei predetti servizi che venisse posto in essere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori oggetto d’appalto sarà imputabile esclusivamente all’Impresa.
6.9. - Piano dei rifiuti – Tutela ambientale
L’Impresa deve presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire confor- memente a quanto disposto dalla normativa vigente ogni fase di produzione, di trasporto, di recu- pero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni oggetto dell’appalto, allegando a tal fine copia di idonea iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .
In caso di sub-affidamento di una o più fasi del processo di gestione dei rifiuti, l’idonea iscrizione all’Albo dovrà essere comprovata per il sub-affidatario.
L’Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adot- tati per evitare fenomeni di inquinamento durante l’intervento.
6.10. - Norme ambientali
La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni, che sono di proprietà dell’Impresa, deve essere effettuata dalla stessa a sua cura, spese e responsabilità esclusiva, rispondendo dell’operato dei propri subaffidatari conformandosi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate od ema- nande dalle competenti autorità.
L’Impresa, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavo- razione prodotti nell’osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprie- tà dell’Appaltatore. Verrà riconosciuto solo quanto esplicitamente previsto nell’Elenco Xxxxxx.
Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subap- paltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. .
I materiali recuperabili – ove non diversamente disposto - rimangono di proprietà dell’Appaltatore, che provvederà a sua cura e spese ad allontanarli dalle pertinenze autostradali.
A richiesta della Committente, ovvero delle Autorità, l’Appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.
Qualora l’Appaltatore istituisca un luogo di concentramento ai sensi dell’art. 230 D.Lgs 152/2006 e
s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento. Ciò senza pregiudizio per gli adem- pimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produtto- re del rifiuto.
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CAPO II
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE
MODALITA’ DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Articolo 7. - Materiali
7.1. - Rispetto delle norme e marcatura CE
I materiali, le attrezzature e le metodologie da impiegare per i lavori appaltati devono corrisponde- re, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dal Capitolato. In mancanza di una loro precisa specificazione devono essere rappresentativi dello “stato dell’arte”, ovvero i migliori reperibili sul mercato.
Tutti i materiali approvvigionati in cantiere devono rispettare i principi generali secondo cui devono essere:
- identificati;
- qualificati;
- accettati.
Tuttavia, anche quando gli stessi siano previsti e disciplinati dal Capitolato, fatto salvo il rispetto del- le norme ad esso sovraordinate, possono essere utilizzati materiali, attrezzature e metodologie di- versi da quelli previsti, alle seguenti tassative condizioni, che devono essere tutte verificate:
- siano il frutto di un consolidato progresso tecnologico o siano previsti da aggiornamenti delle norme ufficiali (nazionali, ISO, CEN, CENELEC, ETSI, UNI, CEI, ecc.) citate nel Capitolato o co- munque da esso sottintese, per le quali, ove non si tratti di norme cogenti, si possa dimostrare la compatibilità con le norme vigenti ai sensi del Regolamento CE n. 764/2008 del 09/07/2008;
- siano equivalenti o migliori rispetto a quelli originariamente previsti;
- siano dotati, nel caso sia presente una norma armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE, di marcatura CE.
La marcatura CE è prevista dalla Direttiva 89/106/CEE, denominata anche CPD: Construction Pro- ducts Directive, recepita in Italia dal D.P.R. 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal D.P.R. 10/12/1997, n. 499, nonché prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 del 09/03/2011 (CPR: Con- struction Products Regulation) che la abroga, per quanto attualmente applicabile.
L’elenco aggiornato delle norme armonizzate ai sensi della citata Direttiva 89/106/CEE è sempre reperibile sui siti internet di riferimento del Ministero.
Gli identificativi ed i documenti che accompagnano la marcatura CE (e che devono obbligato- riamente essere forniti con congruo anticipo alla Direzione Lavori) sono stabiliti dalle specificazioni tecniche. Di norma essi consistono in:
- “marchio CE” e relative indicazioni sintetiche (identificativi dell’organismo di controllo, del pro- dotto e del produttore, anno, numero certificato CE se prescritto, eventuali caratteristiche tec- niche del prodotto);
- “attestazione di conformità”, rilasciata dal Produttore o dal suo mandatario nell’UE secondo va- rie tipologie e modalità, che di solito prevedono l’intervento di organismi terzi imparziali (organi- smi di certificazione, organismi di ispezione, laboratori di prova) Sarà cura del DL verificare il cer- tificato ovvero la dichiarazione di Conformità del prodotto
- siano stati sottoposti con sufficiente anticipo alla Direzione Lavori rispetto al momento teorico del loro primo utilizzo;
- abbiano ottenuto l’approvazione preventiva della Direzione Lavori.
La Direzione Lavori vigila affinché non vi siano difformità tra i materiali, attrezzature e metodologie effettivamente impiegati e quelli attesi, dichiarati dall’Appaltatore, con particolare riferimento alle possibili frodi nell’utilizzo della marcatura CE. Qualora sussistano dubbi circa tali eventualità, il Diret- tore dei Lavori dispone i controlli ed eventualmente prende le decisioni del caso, segnalando le difformità e le frodi riscontrate alla Committente ed all’Organo di Xxxxxxxx.
7.2. - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa deve trasmettere, ai fini della prequalifica dei materiali, copia dei certificati di laboratorio e delle schede tecniche attestanti la conformità dei materiali che in- tende utilizzare al Capitolato speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto
– Xxxxx Xxxxxxxx ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
In particolare dovrà essere consegnata al Direttore dei Lavori, prima della sua posa in opera tutta la documentazione necessaria per poter effettuare le verifiche di rito secondo la normativa e co- munque:
- Certificato di conformità;
- originale o copia autenticata dei certificati di laboratorio;
- copia del documento di trasporto con dichiarazione del Direttore Tecnico dell’Impresa fornitrice che il materiale di cui al documento di trasporto coincide con quello dei certificati di laborato- rio di cui sopra.
La Direzione Lavori, ricevuti i materiali in cantiere eseguirà i controlli visivi dei materiali, la verifica della corrispondenza con la documentazione prevista in fase di accettazione, l’esecuzione delle necessarie prove di laboratorio secondo tipologia di materiali.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Diret- tore Xxxxxx può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Impresa deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Impresa stessa, a carico della quale resta anche qual- siasi onere o danno che possa derivarle per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Impre- sa, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.
L’Impresa che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori o a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi né ad indennizzi e/o riconoscimenti di qualsivo- glia genere e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile sen- za pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'Organo di Collaudo.
7.3. - Prove, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vi- genti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'Organo di Collaudo e sono a carico della Committente, fatta eccezione quanto di specificato all’art.19.21 “Prove” che è a carico dell’Impresa. Queste ultime saranno eseguite presso un laboratorio di gradimento della Direzione Lavori.
La Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito ver- bale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferi- mento a tale verbale.
7.4. - Provvista dei materiali
L'Impresa è libera di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, necessari alla realizzazione del lavo- ro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
Le eventuali modifiche della scelta dei luoghi di approvvigionamento, non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Impresa dalla loro fornitura a piè d'opera.
7.5. - Valutazione dei lavori e dei materiali
Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corri- spettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, il loro accreditamento in contabilità potrà essere effettuato prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
All'importo dei lavori eseguiti sarà in facoltà della Committente aggiungere la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in mancanza, ai prezzi di stima.
Il rischio connesso al perimento o al degrado dei materiali e/o dei manufatti portati in contabilità è a carico dell'Impresa. Qualora, prima della loro messa in opera, dovessero subire danni o degrado nelle caratteristiche intrinseche del materiale, è facoltà del Direttore dei Lavori, ancorché ne abbia ammesso la contabilizzazione, rifiutarli; in tal caso l’Impresa dovrà approvvigionarne di nuovi senza che per questo gli vengano riconosciuto alcunché.
7.6. - Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di escavazioni e demolizioni
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeo- logia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Impresa ha diritto al rimborso delle spe- se sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Impresa non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza l’autorizzazione della Committente.
7.7. - Difetti di costruzione
L'Impresa deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta siano sta- te eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmen- te o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora il Direttore Xxxxxx presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessa- rie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Impresa.
Articolo 8. - Ordine da seguire nell’esecuzione dei lavori
L’Impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli perfetta- mente compiuti nei termini prescritti in ogni singolo Ordinativo di Lavoro, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d’arte e seguendo quanto prescritto negli allegati al contratto, nelle Specifiche Tecniche e nell’Elenco Prezzi.
Qualora particolari circostanze richiedessero di imprimere all’andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire mediante ordini di servizio disposizioni diverse nell’interesse della buona riuscita dei lavori o della compatibilità con esigenze di servizio, senza che l’Impresa possa sollevare eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.
Articolo 9. - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
La Direzione Lavori, con il procedere delle opere, provvederà a redigere la contabilità al fine di consentire l’emissione dei certificati di acconto.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e rettifica, anche in occasione delle ope- razioni di collaudo.
Per i lavori da remunerare “a misura” le misure, rilevate in contraddittorio mano a mano che si pro- cede nell’esecuzione dei lavori, saranno riportate nei libretti delle misure o brogliacci su supporto informatico e cartaceo e dovranno essere firmate dall’Impresa e dalla Direzione Lavori. Le misure rilevate ed elaborate consentiranno di dedurre direttamente le quantità effettivamente eseguite cui applicare i prezzi unitari ed il ribasso offerto ovvero i prezzi contrattuali.
Ciascuno stato di avanzamento dei lavori verrà, quindi, calcolato mediante la somma degli importi relativi alle quantità come sopra specificato.
Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, così come precisati nel contratto ed all’art. 2 del pre- sente Capitolato, non soggetti a ribasso, in occasione dell’emissione dei singoli stati di avanzamen- to lavori, saranno quantificati a misura ed indicati sul relativo certificato di pagamento.
Articolo 10. - Lavori non previsti nell’elenco prezzi
Per l'esecuzione di lavori non previsti nell’appalto o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nei Prezzi di Elenco allegato al contratto, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi in con- traddittorio tra il Direttore Lavori e l’Impresa ed approvati dal Responsabile del Procedimento, de- sumendoli dal prezziario A.N.A.S. in vigore alla data di stipula dell’Accordo Quadro.
I prezzi lordi ricavati dal suddetto prezziario dovranno essere, quindi, ridotti del ribasso indicato nel contratto.
Qualora, per la formazione dei nuovi prezzi, non vi fosse riscontro nel prezziario A.N.A.S. succitato, si dovrà far riferimento ad altri prezziari ufficiali (Provveditorato Regionale per territorio con riferimento alla sede della Committente).
Quando sia impossibile procedere come sopra, i nuovi prezzi vanno ricavati totalmente o parzial- mente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi ele-
mentari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di stipula del contratto desunti dal prezzario A.N.A.S. succitato o in via residuale dal prezzario del Provveditorato Regionale compe- tente.
Solo nel caso in cui non vi fosse corrispondenza all’interno di tali prezziari, si potrà ricorrere a prezzi di mercato con produzione di almeno tre offerte delle quali si utilizzerà quella di importo più conte- nuto. L’importo indicato nell’offerta da considerare ai fini della formulazione del nuovo prezzo do- vrà essere ricondotto alla data di stipula dell’Accordo Quadro per mezzo dell’applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, saranno assoggettati al ribasso indicato nell’Accordo Quadro. Se l’Impresa non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Committente può ingiun- gergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei mo- di previsti dagli articoli 190 e 191 del Regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
L’esecuzione di tali lavori non previsti dovrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente au- torizzata dalla Direzione Lavori, sentita la Committente.
Per i lavori in economia le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare fun- zionamento.
Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l’installazione, gli spostamenti ed il suc- cessivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d’opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l’uso delle mac- chine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto. Gli operai da impiegare nei lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari.
I lavori in economia verranno valutati come stabilito nell’Elenco Xxxxxx allegato al contratto dell’Accordo Quadro.
L’Impresa, qualora esegua lavori in economia, ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione Lavori le liste relative agli operai e relative qualifiche, mezzi d’opera e provviste sommini- strate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, verrà predisposto dalla Direzione Lavori.
Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall’Impresa nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
La Committente potrà anche richiedere all'Impresa delle anticipazioni in denaro per pagamenti di fatture attinenti a forniture di materiali od opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, e ciò ai sensi e con le norme dell'art. 186 del Regolamento. L’esecuzione di tali lavori non previsti do- vrà essere esplicitamente richiesta e preventivamente autorizzata dalla Direzione Lavori, sentita la Committente.
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CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Articolo 11. - Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sot- toscrizione dello stesso.
Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale la Committente può affidare gli interventi che si renderanno necessari.
Non potranno essere affidati Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità del pre- sente Accordo Quadro.
Ove vi siano ragioni d’urgenza, subito dopo l’affidamento definitivo dello stesso anche prima della stipula dei Contratti Applicativi, la Committente si riserva la facoltà di procedere all’emissione di Ordinativi di Lavoro.
In caso di avvio in “via di urgenza”, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o som- ministrato dall’Impresa, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula dei Contratti Applicativi.
Qualora l’importo massimo previsto nell’Accordo Quadro venga raggiunto in un termine minore, il termine di durata dell’Accordo Quadro si intenderà anticipatamente raggiunto e l’Accordo Qua- dro stesso cesserà ogni proprio effetto.
Articolo 12. - Programma esecutivo dei lavori
In relazione a ciascun Ordinativo di Xxxxxx, entro e non oltre 3 (tre) giorni dal suo ricevimento, l’Impresa, ove richiesto dalla Committente, dovrà presentare alla stessa il programma dettagliato dei lavori per l’esecuzione delle opere con un eventuale allegato grafico, che metta in evidenza l'inizio, le fasi di avanzamento ed il termine di ultimazione degli stessi.
Qualora il programma sottoposto dall’Impresa non riportasse l'approvazione del Direttore Xxxxxx, l'Impresa avrà ancora 2 (due) giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.
Il programma di esecuzione delle opere deve essere variato e/o aggiornato tra l’altro per:
- esecuzione di opere aggiuntive;
- disposizioni della Direzione Lavori;
- interruzioni temporanee e/o ritardi.
L’Impresa, nel termine di 2 (due) giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, deve consegnare il nuovo programma aggiornato, senza che da ciò ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso. In mancanza del programma dettagliato dei lavori approvato e/o dei suoi aggiornamenti pari- menti approvati l’Impresa non può iniziare o proseguire i lavori.
L’Impresa non può avanzare, in relazione alle prescrizioni della Committente, nessuna richiesta di compensi o indennizzi, né accampare alcun particolare pretesa con riferimento alla tempistica realizzativa.
Qualora la Committente lo richieda nell’Ordinativo di Xxxxxx, l’Impresa è tenuta ad eseguire i lavo- ri anche in orario notturno o festivo, come compensato dai Prezzi di Elenco, impiegando adeguate risorse in termini di mezzi e personale.
Il programma dettagliato dei lavori per ciascun ordinativo, mentre non vincola la Committente che può ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committente di risol-
vere il contratto per colpa dell'Impresa, come contrattualmente previsto.
L’Impresa deve tempestivamente sottoporre all’attenzione della Committente, per le necessarie e preventive approvazioni, le richieste di deviazioni di traffico necessarie per la sicurezza del cantiere e dell’utenza autostradale.
Articolo 13. - Installazione cantieri e viabilità di cantiere
L’Impresa dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le prescrizioni e/o richieste, nessuna esclusa, previste nel Piano di sicurezza o che verranno impartite dalle competenti Autorità territoriali per il rilascio delle previste autorizzazioni.
L’Impresa, prima dell’inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione La- vori, per la preventiva autorizzazione, gli elaborati illustranti l’area da adibire a cantiere, le disposi- zioni e la tipologia dei baraccamenti e dei servizi, degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature ovvero il cd “Progetto di cantierizzazione”, completo delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità territoriali competenti, ove richieste.
L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà altresì presentare alla Direzione Lavori il piano della via- bilità di cantiere/piste di servizio che intende adottare.
L’Impresa dovrà organizzare e mantenere in perfetta efficienza il/i cantiere/i assumendo tutti gli oneri a suo carico, sollevando la Committente da ogni richiesta risarcitoria avanzata da terzi.
L'Impresa dovrà richiedere ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.92
n. 285 e s.m.i., a questa Società per sé e per gli eventuali subappaltatori, la preventiva autorizza- zione ad eseguire opere, depositare materiali o ad aprire cantieri stradali nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. L'Impresa affidataria dovrà inoltre richiedere - per sé e per gli eventuali su- bappaltatori - apposita autorizzazione a questa Società, prima di effettuare le manovre previste dall'art. 176 commi 12/B, 13 e 15 del Codice stesso e successive modifiche e integrazioni (sosta in emergenza, circolazione dei pedoni).
L’Impresa si rende inoltre edotta con la sottoscrizione del contratto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dall’Ufficio Esercizio della Committente.
Articolo 14. - Sospensione e ripresa dei lavori – proroghe
14.1. - Sospensione e ripresa dei lavori
È ammessa la sospensione dei lavori di ciascun Ordinativo di Lavoro, ordinata dal Direttore dei La- vori, ai sensi dell'art. 107 del Codice nei casi di avverse condizioni climatiche che vadano oltre le previsioni effettuate dalla Committente in sede di programma dei lavori, di forza maggiore, o di al- tre circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipula del contratto.
Fuori dei casi sopra previsti il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori con le modalità e gli effetti di cui all’art. 107, comma 2 del Codice.
Si applica quanto previsto dall’art. 107, comma 3 del Codice.
Si conviene espressamente che sono altresì da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Co- dice quelle che potranno essere disposte dalla Committente nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi durante i quali l’esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico. Le predette sospensioni, da formalizzare da parte della Direzione Lavori, non potranno dare adito ad
alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga della durata complessiva dell’Accordo Quadro, ed avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione della Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni naturali e consecutivi:
- ferie estive gg 45
- ricorrenze di inizio novembre .................................................................................................. gg 5
- festività dell’8 dicembre........................................................................................................... gg 5
- festività natalizie e capodanno............................................................................................. gg 20
- festività pasquali ....................................................................................................................... gg 10
- festività dal 25 aprile al 1° maggio........................................................................................ gg 10
- festività del 2 giugno................................................................................................................ gg 5
La Committente, inoltre, potrà disporre di non eseguire attività richiedenti parzializzazioni viarie dal- le ore 12.00 del venerdì alle ore 12.00 del lunedì successivo (in particolare nei mesi da aprile a set- tembre inclusi).
Di detti periodi di sospensione, l’Impresa ne dovrà tener conto in fase di redazione del programma esecutivo dei lavori di cui all’art.12, sviluppando le fasi di lavoro in modo da garantire rigorosamen- te e con congruo margine di sicurezza il rispetto dei relativi tempi, incluso quanto necessario per ridare la viabilità in condizioni di completa sicurezza, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori. L’Impresa è comunque tenuta a proseguire regolarmente le attività che non comportano parzializ- zazioni viarie/deviazioni di traffico.
Con apposite comunicazioni, il Direttore dei Lavori renderà noto all’Impresa le limitazioni all’installazione di cantieri interferenti con la viabilità autostradale, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.
La Committente si riserva altresì la facoltà di disporre, per particolari esigenze connesse alla viabili- tà e all’esercizio autostradale, ulteriori sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei lavori.
Rientrano tra i casi di sospensione legittima le eventuali sospensioni dei lavori in caso di mancato rispetto di:
- disposizioni ambientali;
- misure di tutela ambientale predisposte dall’Impresa stessa;
- prescrizioni impartite dagli Enti territoriali competenti, dall’Osservatorio Ambientale e dalla Dire- zione Lavori, anche attraverso le strutture preposte al monitoraggio ambientale e dalla Commit- tente.
- misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Eventuali sospensioni dei lavori o delle singole lavorazioni, disposte ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. da parte del Responsabile dei lavori o del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga della durata complessiva dell’Accordo Quadro, dei Contratti Applicativi e dei singoli Ordi- nativi di Lavoro.
Resta impregiudicato ogni danno subito dalla Committente ad esito degli inadempimenti sopra ci- tati e/o delle sospensioni eventualmente ordinate.
14.2. - Proroghe
Non sono ammesse proroghe alla durata dell’Accordo Quadro di cui all’art. 11 fatto salvo i se- guenti casi:
a) ove, alla data di scadenza del termine di validità dell’Accordo Quadro, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti nell’ambito di Contratti Applicativi, l’Accordo Quadro si intenderà automaticamente prorogato del tempo previsto per l’ultimazione di tali Contratti Applicativi. Detta protrazione dei termini di scadenza dell’Accordo Quadro, non darà all’Impresa alcun titolo per pretendere compensi o inden- xxxxx di qualsiasi genere, né per avanzare richieste a qualsivoglia titolo.
b) l’eventuale proroga è disposta per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo Ap- paltatore, a richiesta della Società, che l’Impresa dichiara ora per allora di accettare, ogni eccezione fin d’ora rimossa e senza pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Articolo 15. - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori - penalità per ritardi
15.1. - Tempo utile
Il tempo utile per dare ultimati i lavori stabilito in ciascun Ordinativo di Lavoro tiene conto dei se- guenti fattori:
- dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nella misura delle nor- mali previsioni;
- della frammentarietà organizzativa e logistica derivante dal rispetto dei vincoli per le parzializzazioni viarie di cui al precedente art. 14.1.
Per i motivi suindicati, pertanto, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallenta- menti e le soste.
L’Impresa comunicherà per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori di ciascun Ordinativo di Lavoro. La Direzione Lavori, nel caso di non condivisione di quanto comunicato o di ritardo nell’ultimazione, procederà subito, in contraddittorio con l’Impresa, alle necessarie verifiche redigendo apposito atto di constatazione.
15.2. - Penali per ritardata ultimazione dei lavori Generalità
La penale sarà quantificata dal Responsabile del Procedimento su segnalazione del Direttore dei Lavori, laddove ricorrano i presupposti e come di seguito precisato.
In ogni momento, sia per Ordinativi di Lavoro Ordinari sia per Ordinativi di Lavoro Urgenti, ove il ri- tardo pregiudichi l’andamento dell’esercizio, la Committente, a sua discrezione, può intervenire in danno con altra Impresa, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcunché, anche se si è mobi- litato o si sta mobilitando per intervenire.
Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di materiali, mezzi d’opera o quant’altro che non consenta il regolare svolgimento del lavoro, motivi imputabili all’Impresa, ca- renza di attrezzature, personale ed organizzazione anche della reperibilità.
In dettaglio le penali verranno applicate come di seguito precisato.
15.2. - A) Penali Ordinativo di Lavoro Ordinario
Penale, per ciascun giorno o frazione di ritardo nell’avvio delle attività dell’Ordinativo di Lavoro Ordinario, pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00).
Si ricorda che per avvio dell’Ordinativo di Lavoro Ordinario, s’intende la presenza fisica della squa- dra in cantiere, pronta ad operare e non l’installazione completa della specifica deviazione di traf- fico, che deve avvenire prima dell’arrivo della squadra operativa.
Penale per ciascun giorno o frazione di ritardo nell’ultimazione dell’Ordinativo di Lavoro Ordinario, pari all’uno per mille dell’importo contrattuale dell’ordinativo.
In caso di ritardo non verrà riconosciuto il costo della segnaletica per il periodo eccedente il tem- po assegnato.
15.2. - B) Penali Ordinativo di Lavoro Urgente
Penale minima di € 500,00 (euro cinquecento/00) in caso di ritardo nell’avvio delle attività dell’Ordinativo di Lavoro Urgente, alla quale si somma, per ciascuna ora o frazione di ritardo nell’avvio delle attività, una penale ulteriore pari ad € 200,00 (euro duecento/00).
Si ricorda che per avvio dell’Ordinativo di Lavoro Urgente, s’intende la presenza fisica della squa- dra in cantiere, pronta ad operare e non l’installazione completa della specifica deviazione di traf- fico, che deve avvenire prima dell’arrivo della squadra operativa.
Penale, per ciascun giorno o frazione di ritardo nell’ultimazione dell’Ordinativo di Lavoro Urgente, pari all’uno per mille dell’importo contrattuale dell’ordinativo.
In caso di ritardo non verrà riconosciuto il costo della segnaletica per il periodo eccedente il tem- po assegnato.
15.2. - C) Penali Concedente
I lavori di manutenzione effettuati dall’impresa dovranno rispondere a livelli e standard qualitativi prefissati dalla Committente nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
Qualora da parte del Concedente, a seguito di visite ispettive periodiche, siano comminate penali alla Committente per le carenze riscontrate in relazione agli standard prefissati, quest’ultima, con- seguentemente, addebiterà all’Impresa tali penali nello stato di avanzamento successivo, fermo restando che codesta Impresa dovrà attivarsi immediatamente per ripristinare i suddetti standard senza avanzare nei confronti della Committente, a qualsiasi titolo, pretese di risarcimento o di in- dennizzo o di rimborso e/o rivalsa.
In caso di successiva disapplicazione della penale da parte del Concedente alla Committente, quest’ultima si impegna a rimborsare all’Impresa quanto addebitato allo stesso titolo.
Analogamente verranno addebitate le eventuali penali comminate su interventi già ordinati e non ancora sistemati per ritardo dell’Impresa.
Oltre alle penali di cui ai punti 15.2.A); 15.2.B); 15.2.C), la Committente addebiterà comunque all'Impresa gli eventuali maggiori danni per i mancati introiti o per qualsiasi altro titolo, qualora risul- tassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita.
La Committente, oltre alle penali suddette, addebiterà comunque all’Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e Direzione Lavori.
Gli importi di cui sopra dovuti dall’Impresa alla Committente a titolo di penali anche intermedie e il ristoro dei danni di cui sopra saranno addebitati sull’ultimo documento contabile utile di ciascun Contratto Applicativo e, qualora tali somme risultino incapienti, la Committente emetterà fattura per l’addebito delle penali che dovrà essere pagata entro 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese.
Qualora nel corso dell’esecuzione di ogni Contratto Applicativo la somma delle penali superasse il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale dello stesso, la Committente avrà la facoltà di risol- vere il Contratto Applicativo stesso ai sensi dell’Art. 108 comma 3 del Codice.
Articolo 16. - Ordini della Direzione Lavori
Le prestazioni che non fossero esattamente determinate nei Contratti Applicativi e negli Ordinativi di Xxxxxx, nonché gli interventi di dettaglio, dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impar- tite di volta in volta, dal Direttore Xxxxxx.
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, siano difformi rispetto alle regole dell’arte e/o al Capitolato Speciale d’Appalto e alle Norme Tecniche, la Dire- zione Lavori provvederà ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie per l’eliminazione, a carico dell’Impresa, delle difformità ed irregolarità riscontrate, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti.
L’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Lavori, sia che riguardino le modalità di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardi- no la sostituzione di materiali, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve con le mo- dalità stabilite dall’art. 190 del Regolamento.
L’Impresa ha la facoltà di iscrivere le proprie riserve o eccezioni discendenti da un ordine di servizio direttamente sull’ordine di servizio stesso. In ogni caso e ciò a pena di decadenza, l’Impresa deve comunque iscrivere le proprie riserve nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
L’Impresa non può introdurre nessun mutamento di tracciato, di forma, di dimensione, di qualità di lavori, interventi di dettaglio o addizione se non è ordinato per iscritto dal Direttore dei Lavori.
Articolo 17. - Personale dell’Impresa – disciplina del cantiere
L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamentari.
L’Impresa, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la condu- zione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formal- mente incaricato, mediante procura notarile, dall'Impresa stessa ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del successivo articolo.
In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo d’imprese o a consorzio, l'incarico del- la direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il Direttore dei Lavori, il Responsabile dei lavori e/o il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecu- zione hanno il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisci- plina, incapacità o grave negligenza.
L’Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
L'eventuale custodia dei cantieri dell'Impresa dovrà essere affidata a persone provviste della quali- fica di guardia particolare giurata (art. 22 della Legge 13.09.1982 n. 646).
Articolo 18. - Rappresentante dell’Impresa durante l’esecuzione dei lavori
L'Impresa è tenuta a mantenere in cantiere un proprio rappresentante, il cui nominativo e recapiti dovranno essere preventivamente e formalmente comunicati alla Direzione Lavori ed al Coordina- tore della sicurezza in fase di esecuzione, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli or- dini verbali o scritti e notificati gli Ordinativi di Xxxxxx.
L’Impresa rimane unico ed esclusivo responsabile dell’operato del suo rappresentante. La Commit- tente si riserva il diritto di esigere dall’Impresa il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l’Impresa o il suo rappresentante possa- no esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento.
Articolo 19. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa – responsabilità dell’Impresa
19.1. - Norme generali
Sono a carico dell’Impresa gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti e dei quali la stes- sa Impresa ha tenuto conto nell’accettazione dell’Accordo Quadro; nessun compenso aggiuntivo verrà corrisposto all’Impresa in relazione ai medesimi che devono intendersi integralmente com- presi e compensati con l’Elenco Prezzi e l’Elenco Prezzi della Sicurezza.
Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell’Impresa nel Piano di sicurezza e di coordinamento e con le eventuali ulteriori indicazioni pre- scritte dalla Direzione Lavori, dal Responsabile dei lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.
19.2. - Formazione del cantiere
L’Impresa dovrà formare il cantiere ed attrezzarlo in relazione all’entità ed alla tipologia degli inter- venti da eseguire nonché all’opera oggetto dei lavori di manutenzione, con gli impianti nel nume- ro e potenzialità tali da assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione delle attività ordinate, provvedendo a tutte le sistemazioni generali occorrenti per l’installazione degli impianti suddetti.
Per cantiere si intende:
area operativa – cantiere operativo zona nella quale si eseguono le opere ogget-
to dell’appalto;
area logistica – cantiere logistico………………………..zona nella quale vengono ubicati gli edifici
che costituiscono il campo base, i parcheggi, i magazzini, le officine, i depositi, e dislocati gli impianti e le infrastruttu- re asserviti alla realizzazione dell’opera;
piattaforma autostradale/stradale cantierizzata parte di piattaforma autostradale/stradale sulla quale ven
Tutte le attività e i costi necessari per l’installazione del cantiere operativo e di quello logistico sono a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese:
a) a recintare le aree del cantiere logistico ed operativo, con recinzioni e sbarramenti idonei ad impedire il facile accesso di estranei e garantire la corretta circolazione e l’incolumità di per- sone e mezzi, nonché assicurare il mantenimento in efficienza delle stesse;
b) a garantire l’adeguata illuminazione delle aree del cantiere logistico ed operativo qualora si debbano effettuare lavori notturni, la pulizia del cantiere (area operativa, area logistica, piat- taforma autostradale/stradale) e la manutenzione di ogni approntamento in modo da rende- re sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comun- que siano autorizzate ad accedervi.
Nel caso in cui si renda necessario lo smontaggio della rete di recinzione autostradale esistente,
l’Impresa dovrà garantirne comunque la continuità, anche con diverso andamento, per tutta la durata dei lavori.
19.3. - Sorveglianza del cantiere
Sono a carico dell’Impresa gli oneri per effettuare la sorveglianza diurna e notturna del cantiere logistico e del cantiere operativo. L’Impresa deve affidare il servizio di sorveglianza a personale specializzato e, prima dell’inizio dei lavori, deve comunicare al Direttore dei Lavori il nominativo del personale di vigilanza di cui sopra e/o l’Istituto di vigilanza incaricato.
L’Impresa si assume ogni responsabilità ed onere di sostituzione/riparazione per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ed anche a seguito di incidenti stradali che avvenissero su aree di piattaforma autostradale can- tierizzata, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Impresa.
Pertanto, fino all’approvazione del collaudo da parte della Committente, l’Impresa è obbligata, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le ripa- razioni conseguenti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 31.2 e 31.3 per le opere preesistenti o pre- se in consegna anticipata dalla Committente.
Per quanto invece attiene alla sorveglianza della segnaletica stradale provvisoria nella piattaforma autostradale/stradale cantierizzata, (diurna e notturna), si rinvia ai contenuti dei successivi art. 19.27 e 19.28.
19.4. - Locali uso ufficio dell’area logistica
Sono a carico dell’Impresa gli oneri derivanti dalla costruzione, la manutenzione e l’esercizio, nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio destinati sia all’Impresa che alla Direzione dei Lavori, che dovranno essere adeguatamente dimensionati in relazione al personale impiegato. I locali ad uso uffici dovranno essere illuminati, riscaldati e condizionati e provvisti di linee telefoniche, collegamento internet ADSL ed attrezzatura informatica con le carat- teristiche indicate dal Direttore dei Lavori, illuminati, riscaldati e condizionati.
Tali locali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) buon isolamento termico e acustico;
b) ininfiammabilità delle strutture, della copertura, delle pannellature e delle altre singole parti;
c) stabilità e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici.
Il Direttore dei Lavori stabilirà la consistenza dell’impianto elettrico, sia di illuminazione che di ener- gia industriale e di forza motrice; il tipo e la consistenza dell’impianto di riscaldamento e condizio- namento; il mobilio occorrente per arredare sobriamente e decorosamente gli uffici in modo da rendere possibile il loro funzionamento.
I locali saranno dotati di telefoni, telefax e linee di trasmissione dati, l’ubicazione dei telefoni verrà stabilita dal Direttore dei Lavori.
I locali saranno inoltre muniti, secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori, di spogliatoi, docce e di uno o più servizi igienici completi di ogni arredo e/o accessori.
In relazione a tali locali, sono inoltre a carico dell’Impresa le spese, i contributi, i lavori, le forniture e prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessarie per il funzionamen- to degli uffici, nonché i costi per l’utenza del telefono, per ogni consumo di energia elettrica, per acqua sia potabile che di lavaggio, le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il personale di custodia diurna e not-
turna di cui al precedente punto.
Gli obblighi suddetti fanno carico all’Impresa fino alla liquidazione finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione, e si intendono applicabili anche ai locali previsti per il personale addetto al- la sorveglianza.
19.5. - Tettoie, ricoveri e servizi igienici per gli operai
Non vanno considerati negli oneri della sicurezza dell’appalto e, pertanto, sono a carico dell’Impresa;
a) la costruzione e la manutenzione delle tettoie per il ricovero dei mezzi della Direzione Lavori e dell’Impresa;
b) la costruzione e la manutenzione dei ricoveri per lo stoccaggio di materiali e attrezzature dell’Impresa;
c) la costruzione, la pulizia e la manutenzione dei servizi igienici a servizio degli uffici di cui al pun- to 19.4.
Le acque reflue e i liquami provenienti dai servizi igienici dovranno essere recapitati, con ido- neo allacciamento, alle fognature pubbliche, ovvero, in loro assenza, in adeguate fosse bio- logiche prefabbricate, nel rispetto della normativa vigente.
Vanno invece considerati negli oneri per la sicurezza, l’approntamento dei baraccamenti per spo- gliatoi, servizi igienici e docce, dislocati sia nelle aree logistiche che in quelle operative, a disposi- zione degli operai.
19.6. - Oneri per lavori in condizioni climatiche sfavorevoli
L’Impresa dovrà provvedere all’esecuzione dei lavori anche in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, neve, temperature al di sotto di 0°C, ecc.), rispettando le tempistiche realizzative previste da ciascun Ordinativo di Xxxxxx, predisponendo tutti gli accorgimenti e dotazioni necessarie per rendere il più possibile agevole e sicuro il lavoro al personale, sia per garantire la buona riuscita del- le opere.
L’Impresa è tenuta ad informarsi costantemente, presso fonti attendibili e riconosciute, circa le previsioni meteorologiche, onde prevenire, (e quindi ridurre per quanto possibile gli eventuali effetti negativi), i fenomeni principali, con particolare riferimento a nubifragi, nevicate, freddo o caldo in- tensi, possibilità di piene improvvise o straordinarie dei corsi d’acqua interferiti dal cantiere.
19.7. - Lavoro contemporaneo con le altre imprese
L’Impresa accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risul- tare dall’obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o de- rivanti da lavori che vengano eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.
Nel caso in cui specifiche lavorazioni del presente Accordo Quadro debbano svolgersi nell’area di lavoro od in prossimità di cantierizzazioni esistenti ed oggetto di altri appalti, l’Impresa accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall’obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente alle imprese già presenti.
19.8. - Topografi, canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc.
L’Impresa dovrà fornire topografi, canneggiatori, operai, macchinari, mezzi d’opera, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazio- ni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi e loro conservazione, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo misurazioni, verifiche, saggi, prove che possano
occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo, che la Direzione Lavori, i funzionari del M.I.T., l’Organo di Collaudo, gli incaricati della vigilanza, ritengano di effettuare.
19.9. - Cartelli indicatori
L’Impresa dovrà installare ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 15 del Codice, all’atto dell’avvio dell’Accordo Quadro, un adeguato numero di appositi cartelli la cui bozza di riferimento dovrà essere sottoposta all’approvazione della Direzione Lavori. L’informativa e le dimensioni sono quelle previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729 del 1 giugno 1990 e indicanti di massima:
- denominazione dell’Amministrazione concedente, della Committente e dell’Impresa;
- oggetto dell’Accordo Quadro;
- importo netto dei lavori dell’Accordo Quadro;
- data di avvio dell’Accordo Quadro;
- data di conclusione dell’Accordo Quadro;
- le generalità del f.f. Responsabile dei Lavori;
- le generalità del Coordinatore della Sicurezza, in fase di progettazione ed in fase di esecuzio- ne;
- le generalità del Direttore dei Lavori e dell’Assistente;
- le generalità del Direttore di Cantiere e del Capocantiere (nominativo, recapito, numero di te- lefono);
- estremi delle eventuali ordinanze relative alle limitazioni o deviazioni di traffico per lavori esterni all’autostrada.
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari ai sensi dell'art. 105, comma 15 del Codice, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi al- la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di quant’altro sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L’Impresa provvederà, altresì, all’aggiornamento costante dei dati per l’informativa al pubblico dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.
19.10. - Cartelli di avviso e lumi
L’Impresa dovrà curare la fornitura, l’installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e di idonei mezzi di illuminazione per i segnali notturni nei punti ovunque necessari e, comunque, adottare ogni altra precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
19.11. - Modelli e campioni
L’Impresa dovrà eseguire tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori.
L’approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successi- vo ragionevole tempo per l’approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori.
19.12. - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche
Salvo quanto a carico dell’Impresa come disposto dall’art. 19.21 ”Prove”, la Direzione Lavori farà eseguire, a propria cura ed a spese della Committente tutte le esperienze, prove, saggi, analisi e verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti
dal presente Capitolato Speciale d’ Appalto, che verranno in ogni tempo ordinati dalla stessa Di- rezione dei Lavori e/o dai funzionari del M.I.T. e/o dall’Organo di Xxxxxxxx sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l’accettazione dei ma- teriali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.
È onere dell’Impresa prestare la necessaria assistenza per l’esecuzione delle prove, dei saggi e del- le verifiche.
La Direzione Lavori dovrà curare la conservazione, fino all’approvazione del collaudo, in appositi locali dei campioni muniti di sigilli e firma sia del Direttore dei Lavori o di un suo incaricato che dell’Impresa, nei modi più idonei per garantirne l’autenticità fino all’approvazione del collaudo; i suddetti locali sono messi a disposizione dall’Impresa a propria cura e spese.
19.13. - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi
L’Impresa dovrà adottare nell’esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimen- ti necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi co- munque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, rica- dranno, pertanto, esclusivamente sull’Impresa, restandone completamente esonerati sia la Com- mittente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori, in ogni caso manlevando la Committente da ogni onere o pretesa risarcitoria.
L’Impresa dovrà rispondere dell’operato dei propri dipendenti, dei subappaltatori e dei subcon- traenti a qualunque titolo anche nei confronti di terzi così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
19.14. - Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee di aree non consegnate
Ove non espressamente valutati nel corrispettivo dell’Accordo Quadro, sono ad esclusivo carico dell’Impresa tutte le pratiche e gli oneri che essa stessa dovrà corrispondere agli aventi titolo per le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari), even- tualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l’impianto di cantieri, per opere provvisionali e per strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.
L’Impresa è inoltre obbligata a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul- le zone interessate dai lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell’Impresa stessa.
La suddetta elencazione ha valore indicativo ma non esaustivo.
Qualora l’Impresa ritenga di dover utilizzare, per propria autonoma scelta, ulteriori aree, sia pubbli- che che private, rispetto a quelle consegnate, per adibirle a deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l’impianto di cantiere e per strade di servizio, dovrà corrispondere agli aventi titolo tutte le indennità per i passaggi e le occupazioni temporanee richieste.
19.15. - Oneri in materia ambientale e di mantenimento della continuità dei reticoli irrigui interessati
L’Impresa viene messa a conoscenza dei contenuti degli accordi con i Consorzi Irrigui in qualità di enti gestori dei canali interferenti dei lavori relativamente al mantenimento della continuità di eser- cizio del reticolo irriguo durante l’esecuzione dei lavori e, pertanto, è tenuta ad assumere l’impegno di uniformarvisi ed a darne pronta attuazione.
L’Impresa si obbliga a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in particolare alla raccol-
ta, al trasporto, allo smaltimento/recupero a propria cura e responsabilità del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori appaltati che sono di proprietà della stessa. I relativi oneri saranno disciplinati secondo quanto previsto nell’Elenco Prezzi e nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali e Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
L’Impresa ha l’obbligo di chiedere alle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per la for- mazione di depositi temporanei rispondendone in via esclusiva, previa notifica/autorizzazione.
L’Impresa deve rispettare in maniera puntuale la legislazione nazionale e regionale, le indicazioni provinciali ed i regolamenti comunali in materia di tutela dell’ambiente da qualsiasi forma di pre- giudizio, deturpamento, inquinamento e di smaltimento dei rifiuti e sottomettersi immediatamente a qualunque nuova normativa emanata in campo di tutela ambientale nel corso dello svolgimen- to dei lavori.
L’Impresa è l’unica ed esclusiva responsabile degli adempimenti e del rispetto delle norme descritti ai commi che precedono e, pertanto, la Committente è manlevata da qualsiasi responsabilità in tal senso.
In relazione a quanto sopra l’impresa, pertanto, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela dell’ambiente, dovrà aderire a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale, dalla Direzio- ne Lavori e dalla Committente.
In particolare l’Impresa è tenuta a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati atti a di- mostrare l’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modi- fiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli Enti di Controllo, dalla Committente e dalla Direzione Lavori.
In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte Terza al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. .
In relazione a quanto sopra esposto l’Impresa accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti preposti alla sorveglianza ambientale, della Committente e della Direzioni Lavori, dovranno essere scrupolosamente eseguite dall’Impresa stessa ovvero dai suoi subappaltatori e fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.
19.16. - Indennità per cave e discariche
Ove non espressamente valutati nel corrispettivo dell’Accordo Quadro, sono ad esclusivo carico dell’Impresa tutte le spese e gli oneri connessi all’individuazione di apposito sito di estrazione auto- rizzato per il prelievo e trasporto dei materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori.
L’Impresa ha l’obbligo di richiedere alle competenti Autorità le necessarie autorizzazioni per l’allestimento dei depositi temporanei e definitivi.
Con riguardo alla gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, l’Impresa dovrà attenersi scrupolosa- mente a tutte le norme vigenti in materia, rispondendo direttamente ed in via esclusiva per qual- siasi violazione commessa e manlevando in tal senso la Committente.
Nel caso in cui l’Impresa si rendesse inadempiente nella gestione e smaltimento dei rifiuti, o sempli- cemente ritardasse nel compiere le necessarie operazioni, la Committente, e per suo tramite il Di- rettore dei Lavori, qualora ravvisasse nel comportamento dell’Impresa una condotta che configuri un grave inadempimento tale da arrecare danno all’ambiente e/o a terzi, avrà titolo per eseguire direttamente le operazioni necessarie al ripristino dei luoghi, addebitando gli oneri sostenuti per l’esecuzione dell’attività in danno all’Impresa.
L’Impresa non avrà titolo per contestare il suddetto addebito, il quale verrà effettuato sul primo SAL
utile o, se del caso, sul conto finale.
19.17. - Terre e rocce da scavo
Per quanto riguarda le cosiddette “terre e rocce da scavo”, l’Impresa deve attenersi a quanto previsto dal Regolamento di disciplina dell’utilizzo delle “terre e rocce da scavo” di cui al D.M. 161 del 10 Agosto 2012, mentre si applica quanto contenuto nell’art. 41xxx xxx Xxxxxxx Xegge 69/2013 convertito con modificazioni nella Legge 98/2013 per i materiali da scavo provenienti da tutti gli al- tri cantieri.
19.18. - Realizzazione, mantenimento e ripristino di strade, piazzali, siti di deposito e piste di servizio
Ove non espressamente valutati nel corrispettivo di ciascun Ordinativo di Lavoro, sono a totale ca- rico ed onere dell'Impresa la realizzazione, il mantenimento in efficienza, la demolizione della viabi- lità provvisionale ed il successivo ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mez- zi di cantiere alla fine delle lavorazioni, di strade di qualsiasi tipo comprese Strade Statali, Provincia- li, Comunali e privata, di piazzali, di viabilità di cantiere/piste di servizio, di deviazioni di strade ed acque pubbliche (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e private, di cave di prestito, di discariche, siti di deposito e di tutto quanto utilizzato per l’esecuzione dei lavori.
Qualora richiesto dalla Committente, l’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con partico- lare attenzione ai seguenti impatti:
- produzione di polvere o fango;
- manutenzione e pulizia della sede stradale e della segnaletica;
- rumorosità dei mezzi circolanti.
19.19. - Protezione delle opere appaltate e delle proprietà confinanti
L’Impresa deve adottare tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (indebite intrusioni in aree diverse da quelle oggetto di occupazione temporanea o di esproprio consegnate all’Impresa, franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l’Impresa stessa completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
In particolare, l’Impresa risponde del pregiudizio subito dai fabbricati e dalle proprietà di terzi siti sopra le gallerie, sotto i viadotti o nelle adiacenze delle opere autostradali e in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.
L’Impresa deve provvedere all’aggottamento delle acque meteoriche e non con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di sbancamento, siano esse meteoriche che di falda, che si raccogliessero negli scavi di fondazione, allo sgombero della neve, all’innaffiamento delle demoli- zioni e degli scarichi di materiali per evitare il sollevamento della polvere ed, inoltre, a realizzare le opere occorrenti per la protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.
Nel caso di sospensione dei lavori, l’Impresa deve adottare ogni provvedimento necessario per evi- tare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di materie ecc., restando a carico dell’Impresa l’obbligo del risarcimento degli eventuali danni con- seguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
19.20. - Progettazioni e calcolazioni
L’Appaltatore si assume piena e totale responsabilità dell’esecuzione dei lavori di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro.
L’Impresa dovrà eseguire, a sue cure e spese, le verifiche dei calcoli su qualsiasi tipo di struttura, ivi compresi i calcoli geotecnici; detta verifica non potrà in nessun modo alterare e/o modificare quanto previsto nelle Norme Tecniche allegate all’appalto.
L’Impresa rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti nonostante la redazione di eventuali progettazioni, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo da parte della Commit- tente.
19.21. - Prove
Sono a carico della Committente tutte le prove e le verifiche tecniche obbligatorie sulla base delle normative vigenti, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tec- niche, che dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture.
Sono invece a carico dell’Impresa:
a) la ripetizione di prove che si rendessero necessarie nel caso in cui quelle precedentemente eseguite ed a carico della Committente abbiano dato esito negativo per difetto di esecuzio- ne dei lavori da parte dell’Impresa con conseguente intervento correttivo da parte della stes- sa Impresa per dare le opere e i lavori con le caratteristiche e con i requisiti stabiliti in contratto o in Capitolato Speciale d’Appalto – Xxxxx Xxxxxxxx;
b) le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, per le ulteriori pro- ve ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche o dalla normativa vigente ma ritenute necessarie, dalla Direzione Lavori, dai funzionari del M.I.T. o dall’Organo di Xxxxxxxx, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti;
c) gli oneri e le spese per il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme vigenti ov- vero dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, per la conservazione degli stessi e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dalla Dire- zione dei Lavori. È, altresì, onere a carico dell’Impresa la predisposizione tecnica dei siti anche con la realizzazione delle opere provvisionali, ove occorrano, ed ogni altra forma di collabora- zione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, persona- le e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, per cui tali prove sono richieste dalla normativa vigente o dal Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.
19.22. - Bonifica bellica dei terreni
Le attività oggetto dell’Accordo Quadro non sono tali da richiedere a priori la bonifica bellica dei siti. Per casistiche particolari, nelle quali si verifichi tale necessità, tale attività sarà svolta a cura e spese della Committente, salvo diversa determinazione.
19.23. - Informazioni, documentazione fotografica e varie
L’Impresa dovrà fornire alla Committente, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, tutte le informazioni, relative all’appalto, utili per il monitoraggio dell’andamento dei lavori.
Sono a carico dell’Impresa le spese per la fornitura, alla Committente, di un adeguato numero di fotografie, su supporto digitale atte ad illustrare l’andamento dei lavori nelle varie fasi dell’esecuzione, almeno in corrispondenza con la redazione di ogni stato d’avanzamento a dimo- strazione del progredire dei lavori.
La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il costo all’Impresa, qualora la stessa non abbia provveduto secondo la procedura sopra indicata.
L'Impresa si impegna a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, dise- gni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Com- mittente o di cui l'Impresa venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Impresa per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Impresa è venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L'Impresa è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei pro- pri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Impresa è tenuta a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
È fatto divieto all'Impresa, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici sulle opere che l'Impresa medesima debba eseguire o avrà compiute.
È, inoltre, fatto divieto all'Impresa di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla Committente senza prima aver ottenuto il suo benesta- re scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi della Committente, fatta eccezio- ne per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.
L'Impresa dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di copia e stampa degli elaborati rela- tivi al presente Accordo Quadro e dei suoi Contratti Applicativi, dei suoi allegati, nonché delle spe- se di bollo degli atti di contabilità lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione/esecuzione del contratto.
19.24. - Pulizia delle opere
Sono a carico dell’Impresa la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite, fino alla pre- sa in consegna dell’opera o di parte di essa da parte della Committente.
E’ altresì a suo carico il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di rifiuto di qualsiasi gene- re che ne conseguono.
19.25. - Uso anticipato delle opere
Data la natura dei lavori, consistenti nella manutenzione ordinaria tramite l’emissione di specifici Ordinativi di Lavoro, la Committente accederà sistematicamente all’utilizzo anticipato delle opere a conclusione dei singoli interventi dell’Impresa. Tuttavia la Direzione Lavori tramite sopralluoghi, misurazioni, campioni, saggi, ove necessario, e sempre a suo insindacabile giudizio, si riserva la fa- coltà di verificare che quanto realizzato in sito sia conforme alla regola d’arte, nonché alle Xxxxx Xxxxxxxx, affinché le opere siano ritornate idonee all’uso a cui sono destinate.
L’Impresa non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o de- rivante dall’esercizio di tale facoltà da parte della Committente, fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.
Se durante l’uso anticipato delle opere la Committente dovesse riscontrare vizi, carenze o degradi imputabili alla non perfetta esecuzione dei lavori, l’Impresa è tenuta a farsi carico di tutti gli oneri di ripristino necessari.
19.26. - Sgombero del cantiere
L’Impresa dovrà eseguire, entro il termine di ultimazione dei lavori di ciascun ordinativo, lo sgombe- ro dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà esistenti in cantiere e la messa in pristino dei luoghi; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi potrà provvedere diret- tamente, addebitando all’Impresa ogni spesa conseguente. L’Impresa non avrà titolo per conte- stare il suddetto addebito che verrà effettuato nel primo stato di avanzamento utile.
19.27. - Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico
L’Impresa è tenuta ad osservare, con oneri a proprio carico fatto salvo quanto previsto al successi- vo art.19.28 e negli articoli dell’Elenco Prezzi dell’Accordo Quadro a cui è applicato il ribasso con- trattuale, il Codice della Strada e le Norme di sicurezza per l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico edizione vigente ed eventuali aggiornamenti che avvenissero anche in corso d’opera. Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione sentito l’ufficio esercizio privilegiando in ogni caso la le esigenze del traffico rispetto a quelle dei lavori.
L’Impresa, inoltre, è tenuta ad ottemperare tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che la Committente, anche per il tramite della Direzione Lavori o del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. La Committente, anche per il tramite della Direzione Lavori, darà corso alle verifiche in ordine alle conformità della segnaletica rispetto a quanto autorizzato prescrivendo l’immediata risoluzione delle eventuali non conformità riscontrate ed in difetto di tempestiva esecuzione, potrà provveder- vi direttamente a spese dell’Impresa detraendo le somme da quanto alla stessa dovuta.
L’Impresa è l’unica responsabile, sotto ogni profilo giuridico, nei confronti della Committente e dei terzi - utenti compresi - del mantenimento delle segnaletiche di deviazione o riduzione del traffico nelle condizioni prescritte, ( ad esempio: la immediata sostituzione e/o corretto riposizionamento di ogni cartello od altra parte del complesso della segnaletica approntata che risulti mancante, de- teriorato e/o spostato anche per eventi riconducibili a soggetti non appartenenti alla propria or- ganizzazione o per cause di forza maggiore), nonché alla tempestiva segnalazione alla Commit- tente (Sala Operativa) di quanto occorso.
L’Impresa con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tali soggezioni e gli oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d’opera, salvo quanto previsto nell’Elenco Prezzi e nell’Elenco Prezzi della Sicurezza.
Resta infine l’obbligo per l’Impresa di comunicare alla Direzione Lavori, al Coordinatore della Sicu- rezza in fase di esecuzione ed alla Sala Operativa della Committente i seguenti dati:
- preavviso di installazione del cantiere, al fine di procedere alla preventiva verifica di compati- bilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di al- tri fattori inibenti, nonché per la più adeguata informazione dell’utenza;
- comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
- comunicazione della rimozione del cantiere.
Si richiama l'attenzione dell'Impresa sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i
rischi specifici attinenti all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). L’Impresa si obbliga altresì a dotare ed a far dotare tutto il personale occupato nel cantiere dell’Impresa me- desima o dai soggetti titolari di subappalti/subaffidamenti di cui all’art. 105, comma 18, ultimo pe- riodo del Codice, di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere continuamente esposto dai lavoratori. Il tesserino, corredato da fotografia, deve contenere le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto/subaffidamento, la relativa autorizzazione.
19.28. - Oneri conseguenti all’esecuzione dei lavori in presenza di traffico
Ove non espressamente remunerati nell’Elenco Prezzi, sono a carico dell’Impresa gli oneri conse- guenti all’esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico, comportanti anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conse- guono anche dalla presenza di altri cantieri.
In particolare, ove non espressamente valutati nel corrispettivo d’appalto, sono inoltre a carico dell’Impresa:
- riduzione della produzione derivante dalle necessità di esecuzione dei lavori mediante fasi con possibile utilizzo di mezzi di trasporto di limitato ingombro e potenza, in più riprese, anche par- zializzate (a campione);
- eventuali maggiori distanze conseguenti all'impossibilità di inversione della direzione di marcia. L’Impresa con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tali soggezioni e gli oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d’opera.
19.29. - Soggezioni dell’Impresa durante l’esecuzione dei lavori con il controllo scavi da parte di ar- cheologi
Qualora l’esecuzione delle attività previste dall’appalto ricadano in aree di interesse archeologico, tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto che implicano la realizzazione di scavi e/o per- forazioni, dovranno essere realizzate sotto il controllo di archeologi specializzati di fiducia della So- printendenza per i beni culturali ed archeologici competente, incaricati - a cura e spese dalla Committente, - di identificare e salvaguardare eventuali reperti di interesse archeologico attraver- so il costante monitoraggio dei lavori.
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle richieste e alle eventuali legittime sospensioni di- sposte a seguito del ritrovamento di reperti archeologici e/o simili.
La Committente e l’Impresa dovranno garantire il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e delle Autorità competenti.
L’Impresa con la sottoscrizione del contratto accetta senza riserve tale soggezione e gli oneri a suo carico che ne derivano, rinunciando a richiedere maggiori oneri e/o compensi o indennizzi in corso d’opera.
19.30. - Oneri afferenti le interferenze e lo spostamento dei servizi interferenti
L’Impresa, senza che ciò le dia diritto a compenso aggiuntivo, ha l’obbligo di provvedere alla pre- ventiva ricognizione dei servizi (sopraservizi e sottoservizi) puntuali od a rete interferiti delle opere appaltate o dal cantiere, prendere in visione e tenere in considerazione gli allegati contrattuali che riportano l’elenco dei sopracitati servizi, impegnarsi ad attivare tutte le cautele e gli accorgi- menti necessari ad evitare qualsiasi danno agli stessi ed, in caso di danneggiamento, risarcire i
danni procurati ed in ogni caso ad operare con accortezza onde evitare pregiudizi anche in rela- zione ad eventuali interferenze non segnalate.
L’Impresa inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del contratto ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze attualmente non previste né prevedibili, e fermo restando che alla rela- tiva rimozione provvederà la Committente, sarà discrezione della Direzione Lavori concedere una proroga dei termini dell’Ordinativo di Xxxxxx interessato, senza che per questo l’Impresa abbia a pretendere alcun compenso.
19.31. - Coordinamento fra le imprese
L’Impresa affidataria dovrà ottemperare in maniera puntuale e scrupolosa agli obblighi previsti in capo ad essa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In particolare avrà l’obbligo di effettuare il coordinamento e la cooperazione di tutte le imprese operanti nel cantiere, di verificare l’adozione da parte delle stesse di tutte le misure di prevenzione protezione previste dal PSC e di verificare la congruità dei Piani operativi di sicurezza delle singole imprese subappaltatrici rispetto al proprio. L’Impresa dovrà altresì custodire presso le aree di lavoro la documentazione in materia di sicurezza e salute a disposizione del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e degli Organi di vigilanza competenti. Prima dell’avvio dei lavori, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale da parte del Responsabile dei lavori, l’Impresa dovrà nominare il soggetto o più sog- getti incaricati dell’assolvimento dei compiti di cui al succitato art. 97 indicandone le mansioni.
19.32. - Autorizzazione per attività temporanee in tema di esposizione al rumore
L’Impresa è tenuta all’ottenimento dell’autorizzazione per l’attività temporanea di cui all’art. 6, comma 2 lettera h) della Legge n. 447/1995 e s.m.i.
A tale scopo dovranno essere predisposte, a carico dell’Impresa, idonee valutazioni dell’impatto acustico dei cantieri in relazione alle varie attività, in particolare alle fasi di scavo a cielo aperto o in sotterraneo, ed ai lavori notturni ove previsti.
Resta a carico dell’Impresa l’ottenimento dell’autorizzazione, anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore, di cui al D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e s.m.i. e al D.P.C.M 14 Novembre 1997.
19.33. - Spese di pedaggio autostradale - Regolamentazione degli accessi/uscita dall’autostrada
È a carico dell’Impresa il pagamento delle spese di pedaggio autostradale per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l’esecuzione dei lavori.
Il transito degli automezzi in autostrada deve avere origine e destinazione soltanto attraverso i ca- selli autostradali.
Deve essere interdetto in ogni fase lavorativa il libero collegamento fra l’autostrada e la viabilità ordinaria e fra l’autostrada e le piste di servizio del cantiere, mediante interdizioni fisiche aventi ca- ratteristiche equivalenti alla rete di recinzione autostradale, ed in continuità alla stessa ove non venga prescritta altra forma di separazione dalla Committente.
È tassativamente vietata la realizzazione di varchi, anche temporanei, nella recinzione autostrada- le. Ove per la natura del lavoro, la Committente autorizzasse l’apertura di varchi nella recinzione, questi dovranno essere presidiati permanentemente da personale dell’Impresa che provvederà al ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimos- se o danneggiate per effetto dei lavori realizzati dall’Impresa.
19.34. - Autorizzazioni, nulla osta e permessi
Costituiscono competenza esclusiva dell’Impresa tutti gli oneri relativi all’espletamento delle prati- che necessarie presso gli Enti competenti per l’ottenimento di tutte le ulteriori autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni ecc. quant’altro si rendesse necessario per poter eseguire i lavori.
A tale scopo, l’Impresa dovrà predisporre tempestivamente tutta la necessaria documentazione in modo da ottenere a sua cura, spese e responsabilità le suddette autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, nulla osta ecc. nei termini utili previsti.
19.35. - Allacciamenti - Opere temporanee
L’Impresa dovrà assumere a propria carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le pre- stazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, non- ché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
Inoltre dovrà costruire, a sua cura e spese, le opere temporanee necessarie per assicurare la fun- zionalità delle aree di cantiere, quali per esempio:
- reti secondarie di distribuzione d’acqua e di energia elettrica;
- strade interne provvisorie e zone pavimentate;
- passaggi;
- accessi carrai;
- reti di fognatura;
e quant’altro necessario per poter operare nell’ambito del cantiere.
Articolo 20. - Espropri ed occupazioni temporanee
La Committente provvederà, direttamente, agli espropri ed alle occupazioni temporanee neces- sarie.
Sono a carico dell’Impresa tutte le attività ed i relativi oneri economici, compresi gli indennizzi ai proprietari, volti all’acquisizione a titolo temporaneo, mediante accordi bonari con i proprietari o ricorrendo all’apposita legislazione vigente, relativi alle aree dei campi, dei cantieri, ivi compresa la richiesta e l’ottenimento delle specifiche autorizzazioni da parte di enti preposti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’autorizzazione agli scarichi, il nulla osta idraulico, lo svincolo idro- geologico, le autorizzazioni comunali, autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze, ecc.
Sono, altresì, a carico dell’Impresa le attività sopra elencate ed i relativi oneri economici, relativi al- le aree di deposito provvisorio, alle aree per la caratterizzazione delle terre, alle deviazioni o con- servazione provvisoria di strade ed acque pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli Enti proprietari) e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.
Sono, altresì, a carico dell’Impresa tutte le attività e gli oneri economici relativi alle ulteriori aree che l’Impresa ritenga utile occupare ai fini dell’esecuzione dei lavori.
Qualora la Committente non metta a disposizione dell’Impresa le aree necessarie per il cantiere logistico, l’Impresa provvederà a sua cura e spese e responsabilità, a tutte le occupazioni tempo- ranee che si rendessero necessarie per l’installazione del cantiere logistico, per gli accessi, le viabili- tà e pertinenze dei cantieri, per depositi di materiali di qualsiasi genere ed entità, per opere provvi- sorie, per strade di servizio, per cave, per deviazioni provvisorie e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.
Resta comunque precisato che l’Impresa risponderà sempre direttamente nei confronti di terzi, per le occupazioni menzionate, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Commit-
tente che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad esse del tutto estranea; al riguardo si fa espresso richiamo all’art. 218 del Regolamento.
Articolo 21. - Subappalti e contratti similari
É assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e del risarcimento di ogni danno e spe- sa, il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.
I subappalti ed i sub-contratti saranno soggetti ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, sull’importo complessivo progressivo dei Contratti Applicativi stipulati, con l’osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.
L’Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, manlevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle lavorazioni subappaltate.
La richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sub-contratti, nei limiti previsti dall’art. 105, comma 2 del Codice, deve contenere l’indicazione delle prestazioni oggetto di subappalto, nolo a caldo o contratto similare, dell’importo, degli oneri della sicurezza e della percentuale di incidenza della manodopera. La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione del subcontraente:
1. bozza del contratto di subappalto non ancora sottoscritto tra le parti o con condizione che l’esecuzione dello stesso è subordinato all’autorizzazione della Committente. Tale contratto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale i subappaltatori si as- sumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. La copia auten- tica del contratto di subappalto dovrà essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 105 del Codice;
2. documentazione necessaria per la verifica antimafia (se del caso);
3. dichiarazione dati per richiedere il DURC;
4. modello DGUE compilato dal subappaltatore nella Parte II Sezioni A-B-D, nella Parte III e nella Parte VI;
5. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
6. dichiarazione circa la composizione societaria D.P.C.M. 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);
7. una dichiarazione attestante:
7.1. il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l’organico medio annuo, distinto per qualifica;
7.2. il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collet- tivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
7.2.1. comunicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell’Impresa nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;
7.2.2. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
7.2.3. evidenza della situazione dei subappalti già autorizzati e relativi alla categoria og-
getto di richiesta.
L’autorizzazione al subappalto sarà comunque subordinata al positivo esito delle procedure previ- ste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al rispetto delle norme sulla regolarità contributiva.
È facoltà della Committente richiedere e ottenere l’allontanamento del subappaltatore ritenuto, dalla stessa o dal Direttore dei Lavori, negligente e/o inadeguato ad eseguire perfettamente gli in- terventi oggetto del contratto di subappalto.
Nel caso in cui l’Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti all’art. 105, comma 2 quar- to periodo del Codice, rimane comunque obbligata a comunicare i dati del destinatario dell’affidamento, l’importo, gli oneri della sicurezza, l’oggetto dell’affidamento specificando se le prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori unitamente ai seguenti documen- ti:
1. il modello di autocertificazione dei dati della CCIAA;
2. documentazione necessaria per la verifica antimafia (se del caso);
3. dichiarazione dati per richiedere il DURC;
4. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
5. indicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell’Impresa nonché gli altri dati pre- visto dal comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;
6. il Piano Operativo di Sicurezza;
7. idonea documentazione che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria con cui gli affidatari si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi- nanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Committente - fer- mo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere so- spensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risar- cimenti e/o maggiori compensi.
Articolo 22. - Disegni costruttivi, rilievi e verifiche e disegni as-built
L’impresa provvede a tutti i tracciamenti necessari per ottenere una esatta geometria delle attività che saranno eseguite per ciascun Ordinativo di Lavoro.
L’Impresa dovrà fornire ove occorrente entro 1 (un) mese dalla conclusione di ciascun Ordi- nativo di Lavoro, su supporto digitale più triplice copia cartacea, tutti i disegni civili, strutturali, ecc. di quanto realizzato.
Detti elaborati dovranno essere prodotti con sistema CAD e redatti in modo da definire ine- quivocabilmente in ogni sua parte l’opera, nelle modalità e nei formati indicati dalla Direzio- ne Lavori e secondo le seguenti minimali prescrizioni tecniche:
- i disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto digitale; il sup- porto cartaceo dovrà essere realizzato tramite plotter;
- la simbologia standard degli “oggetti” da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri, ecc., nonché i tipi linea da utilizzare nella realizzazione degli ela- borati grafici, saranno quelli concordati con la Direzione Lavori nell’ambito dei simboli, carattere e tipi linea esistenti e secondo gli standard della Committente; facendosi ob- bligo all’Impresa richiedere formalmente la definizione di tali elementi, in quanto non sa- ranno validate versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti;
- i disegni dovranno essere realizzati esclusivamente su formati UNI, fino al formato massi- mo A0.
Articolo 23. - Prezzi di elenco a misura - Invariabilità dei prezzi
23.1. - Prezzi di elenco a misura
I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli dell’Elenco prezzi allegato all’Accordo Quadro.
Tali prezzi unitari sono comprensivi, oltre che degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti nei vari arti- coli del contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) e negli altri documenti allegati al contratto, anche delle seguenti prestazioni:
1 per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto di lavoro;
2 per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese acces- sorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
3 per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrifi- canti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Impresa al luogo d’impiego, nonché ove previsto nei prezzi, gli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento;
4 per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le fornitu- re occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche d’Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attra- verso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.
I lavori e le somministrazioni appaltati a misura sono liquidati in base ai prezzi unitari dell’Elenco Prezzi, al netto del ribasso contrattuale, che sono comprensivi anche degli oneri di cui ai preceden- ti punti 1, 2, 3 e 4.
Gli oneri della sicurezza saranno liquidati a misura sulla base dello specifico Elenco Prezzi.
Pertanto, i corrispettivi a misura s’intendono accettati dall’Impresa in base a calcoli di sua conve- nienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata dei lavori e delle forniture, indipendenti da qualsiasi eventualità.
Per le lavorazioni non previste nell’appalto si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 10.
23.2. - Invariabilità dei prezzi
L’Importo del presente Accordo Quadro è fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso Ac- cordo Quadro e della durata dei lavori.
Non verrà riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi d’appalto e non trove- rà applicazione l’art. 1664, del Codice Civile.
Articolo 24. - Piani di sicurezza
L'Impresa è obbligata a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dalle norme generali in materia di sicurezza fisica dei lavoratori e, ove applicabile, dall’art. 105 del Codice. Come previsto dall’art. 16 dello Schema di contratto dell’Accordo Quadro, l’Impresa dovrà consegnare alla Committente, in sede
di stipula di ciascun Contratto Applicativo, la seguente documentazione, in quanto ricadenti nell’ambito oggettivo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.:
a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
b) un Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna Impresa esecutrice per quanto attiene alle scelte autonome dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piani complementari di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, previsto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le eventuali proposte integrative ed il piano operativo formano parte integrante del con- tratto, pertanto l’Impresa non avrà null’altro a pretendere.
Gli oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nel contratto e nel presente Ca- pitolato Speciale d’appalto – Norme Generali, non sono soggetti a ribasso.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni od integrazioni al Pia- no di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dalla Committente, sia per adeguarne i conte- xxxx alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza generali e speciali da parte dell'Impresa, costi- tuiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d’appalto.
La vigilanza dell'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore di cantiere ed al Coordina- tore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
L'Impresa è altresì obbligata:
a) a portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori e fornitori;
b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto da D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ove previsto, in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
f) ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.
La Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori hanno ogni fa- coltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Impre- sa circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.
In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, vio- lazioni da parte dell’Impresa o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimen- to dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà rimosso il cantiere.
Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che,
laddove abbiano riflessi sul tempo di avvio e di ultimazione dello specifico Ordinativo di Lavoro, comporteranno l’applicazione delle penali previste all’art. 15 del presente Capitolato.
Articolo 25. - Anticipazioni - Pagamenti in acconto
25.1. - Anticipazioni
La Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori oggetto di ciascun Contratto Applicativo, accertata dal Responsabile del Procedimento, erogherà all’Impresa, ai sen- si dell’art. 35 comma 18 del Codice, un’anticipazione del prezzo pari al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale del Contratto Applicativo stesso. L’erogazione dell’anticipazione è su- bordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base della durata di ogni singolo Contratto Applicativo.
25.2. - Pagamenti in acconto
Per ciascun Contratto Applicativo, la Direzione Lavori redigerà alla scadenza di ogni bimestre di calendario, entro 45 (quarantacinque) giorni, lo stato di avanzamento lavori. Entro tale termine ver- ranno altresì emessi i relativi certificati di pagamento, al netto del ribasso offerto, della ritenuta del- lo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, delle penali e dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l’Impresa si sia resa inadempiente.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o degli eventuali subappal- tatori/subaffidatari accertati mediante DURC, sarà disposto direttamente agli Enti Competenti, se- condo quanto previsto dal Codice.
Il pagamento degli oneri sostenuti dall’Impresa in adempimento alle prescrizioni relative alla sicu- xxxxx xxxx effettuato a misura in occasione dell’emissione dello stato di avanzamento lavori.
Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture, oltre a quanto previsto dall’art. 105 del Codice:
a) la trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato all’Impresa, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari con l’indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l’indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata.
b) l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al momento del pagamento dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari. che hanno eseguito delle lavorazioni/prestazioni nel SAL in fase di liquidazione da parte della Committente. Al fine di consentire l’acquisizione da parte della Committente del DURC, l’Appaltatore dovrà fornire entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei lavori l’elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo.
In particolare, in assenza della documentazione di cui ai punti a) e/o b) la Committente può so- spendere i pagamenti.
Il pagamento dei certificati d’acconto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla medesima Impresa ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell’autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti van- tati dalla Committente nei confronti dell’Impresa.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. e il codice C.U.P., solo ove obbligatorio, indicato nei do- cumenti contrattuali. L’Impresa deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito, per causa imputabile alla Committente, spettano all’Impresa gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato e se il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla Committente spettano all’Impresa gli interessi corrispettivi al tas- so legale sulle somme dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra- sporti di concerto con il Ministero dell’economia o finanze è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
I materiali approvvigionati in cantiere, ove siano stati accettati dalla Direzione Lavori, verranno ac- creditati negli stati di avanzamento dei lavori.
Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali e i manufatti rimangono a totale rischio e pericolo dell'Impresa, responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo scritto.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, la Committente provvede- rà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all’Impresa per ot- temperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. . Gli interessi di cui al presente arti- colo sono corrisposti all’Impresa ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni ese- guite da ciascuno di essi.
La Committente provvederà ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico ban- cario / postale sulle coordinate indicate all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, re- stando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come an- zidetto.
Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i paga- menti stessi, dovranno essere indicate all’atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.
Articolo 26. - Cessione del credito
La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
Articolo 27. - Conto finale
Entro novanta giorni dalla data del certificato d’ultimazione dell’Accordo Quadro, il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori, con le modalità di cui all’art. 200, comma 2, del Regola- mento, e lo trasmette al Responsabile del Procedimento. Questo, ai sensi dell’art. 201, comma 1,
del Regolamento, invita l’Impresa a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 (trenta) gior- ni.
Il Responsabile del Procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta sottoscrizione o, qualora non sia avvenuta, dalla data entro cui sarebbe dovuta avvenire, redige una relazione riservata per l’Organo di Collaudo, qualora previsto, con le modalità di cui all’art. 202 del Regola- mento.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio da parte della Committente, e previo rilascio con esito po- sitivo del DURC.
Articolo 28. - Collaudi - pagamento rata di saldo
28.1. - Collaudi
Il collaudo dell'opera dovrà aver luogo non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dell’Accordo Quadro in conformità con quanto disposto dall’art. 102 del Codice e con le modalità e i criteri dell’art. 229 del Regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Durante tale periodo l'Impresa è tenuta alle garanzie per le difformità e vizi d'opera, ferma restan- do la responsabilità decennale dell'Impresa ai sensi dell'art. 1669 del Codice civile.
28.2. - Pagamento rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, deve essere corrisposto non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice Civile ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell’autorità giudiziaria, detratte eventuali penali e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell’Impresa.
Il saggio di interessi di mora per mancato pagamento, oltre il suddetto termine per colpe imputabili alla Committente, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spe- se di visita del personale della Committente per accertare la intervenuta eliminazione delle man- canze riscontrate dall'Organo di Collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa neces- saria dai difetti o dalle stesse mancanze.
Articolo 29. - Anticipazioni dell’Impresa
La Committente si riserva di fare eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, come previsto dall’art. 178 del Regolamento, chiedendo all'Im- presa l'anticipazione delle somme necessarie.
In tal caso, l'Impresa dovrà corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone la quietanza, le somme che il Direttore dei Lavori, previa superiore autorizzazione, gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note e fatture delle relative prestazioni. Le quietanze saranno riportate sugli stati di avanzamento.
Nell'ordine dato all'Impresa sarà fatta espressa menzione dell'autorizzazione della Committente.
Articolo 30. - Varianti in corso d’opera
Data la natura dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, consistenti nella manutenzione ordinaria, non sono previste varianti in corso d’opera.
Articolo 31. - Danni
31.1. - Danni alle opere
Sono a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’ esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
31.2. - Ripristino a seguito di incidenti
Nel caso di danni alle opere preesistenti presenti all’interno del cantiere in aree soggette a traffico la Committente provvederà a sua cura e spese al ripristino informando l’Ufficio della Direzione La- vori che provvederà a darne atto sul giornale lavori.
Nel caso di danni alle opere provvisionali o definitive realizzate dall’Impresa quest’ultima dovrà provvedere ai ripristini a propria cura e spese salvo il caso in cui le opere definitive siano già state consegnate alla Committente. Il ripristino di norma dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni.
Qualora l’Impresa non provveda al ripristino di sua competenza nel termine di 3 (tre) giorni ovvero qualora sia necessario il ripristino urgente delle opere provvisorie o definitive poste in essere dall’Impresa lungo l’autostrada e danneggiate a seguito del verificarsi di incidenti sulla piattaforma autostradale, stante l’esigenza di mantenere la viabilità autostradale in adeguate condizioni di si- curezza e di ridurre al minimo i tempi di ripristino di ogni anomalia che potrebbe pregiudicare tali condizioni, la Committente provvederà a propria cura e con oneri a carico dell’Impresa senza ne- cessità di ulteriori comunicazioni all’Impresa stante l’urgenza e le correlate ragioni di tutela della pubblica incolumità. L’Impresa, in tali circostanze, sarà tenuta alla massima collaborazione per evi- tare qualsiasi intralcio al ripristino delle condizioni di massima sicurezza.
L’Impresa concorda e accetta che - effettuato il ripristino direttamente dalla Committente - inter- venga a vantaggio della stessa Committente la surrogazione nei diritti vantati dall’Impresa nei con- fronti delle assicurazioni per il risarcimento dei danni provocati dall’autore del sinistro.
31.3. - Danni causati da forza maggiore – Compensi all’Impresa
Qualora si verifichino danni alle opere e/o provviste causati da forza maggiore, questi devono es- sere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verba- le.
L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valu- tati ai prezzi ed alle condizioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.
L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancan- do la misurazione, l'Impresa può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensi- tà.
L’Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.
31.4. - Danni a terzi
L’Impresa è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza dell’esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, pertanto, manleva espressamente la Committente in tal senso.
Articolo 32. - Manutenzione delle opere sino al collaudo
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio dell’Accordo Quadro, la manutenzione delle opere, anche di carattere provvisorio, deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.
Le attività di manutenzione dovranno essere eseguite senza recare in alcun modo turbamento alla circolazione, comunque rispettando le norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
L'Impresa sarà tenuta all'osservanza anche delle ulteriori prescrizioni che dovesse fissare la Commit- tente, senza che, per gli oneri eventualmente derivanti, abbia nulla a pretendere.
Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo prov- visorio, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall' art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa sarà garante dei lavori e delle prestazioni eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, le sosti- tuzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni caute- la, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie.
Per ogni riparazione di tipo provvisorio l'Impresa dovrà sempre richiedere la preventiva autorizza- zione della Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei modi prescritti dal contratto. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori o dalla Committen- te con invito scritto, vi provvederà la Committente e la spesa verrà addebitata all'Impresa dedu- cendola direttamente dalle somme dovute all’Impresa.
Articolo 33. - Riserve - Accordo bonario
33.1. - Contestazioni tra la Direzione Lavori e l’Impresa
Il Direttore dei Lavori o l’Impresa comunicheranno al Responsabile del Procedimento le contesta- zioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convocherà le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’Impresa, la quale ha l’obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Impresa per le sue osservazioni, da presen- tarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di os- servazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Re- sponsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’Impresa.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
33.2. - Riserve dell’Impresa
L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter so- spendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a rice- verle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni ca- so, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la preci- sa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3, del Regolamento.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integra- zioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Le riserve e le pretese dell'Impresa, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice, sono esaminate e valutate dalla Committente entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo ef- fettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 102 del Codice senza che la Committente abbia ef- fettuato il collaudo, l'Impresa può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e xxxxxx- ste notificando apposita istanza.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Committente deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Impresa dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per im- porti maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
33.3. - Accordo bonario e transazione
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare nei modi e con i termini di cui al comma 1 dell’art. 205 del Codice, il Responsabile del Procedimento promuoverà, nei modi e con i termini di cui al comma 1 dell’art. 205 del Codice, la procedura prevista al fine di pervenire ad un accordo bonario.
Anche al di fuori dei casi in cui è prevista la procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del
Xxxxxx, le controversie relative ai diritti derivanti dall’esecuzione dell’appalto possono sempre es- sere risolte mediante transazione.
Articolo 34. - Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi
Nei casi previsti dall’Accordo Quadro, dai Contratti Applicativi e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l’applicazione della procedura prevista dall’art. 108 del Codice, si riserva, previa messa in mora, la facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Applicativi ed alla conseguente richiesta di risarcimen- to del danno. Qualora l’Impresa sia inadempiente alle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o con i singoli Contratti Applicativi, la Committente si riserva la facoltà di procedere d’ufficio in danno dell’Appaltatore.
Oltre a quanto previsto dall’art.21 dello Schema di contratto, l’Accordo Quadro verrà nei seguenti casi:
a) per grave inadempimento da parte dell’Impresa alle obbligazioni di contratto tale da com- promettere la buona riuscita dei lavori;
b) qualora non sia presentato tempestivamente il programma dei lavori ai sensi dell’art. 12 del presente Capitolato e/o i successivi aggiornamenti proposti;
c) qualora l’esecuzione dei lavori di ogni Contratto Applicativo e/o di ciascun Ordinativo di Lavo- ro ritardi per negligenza dell’Impresa rispetto alle previsioni del programma;
d) per gravi e reiterate violazione delle norme di sicurezza speciali e generali in materia da parte dell’Impresa;
e) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
f) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
g) qualora l’Impresa o l’Impresa subappaltatrice non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
h) quando l’Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;
i) in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del corrispettivo dell’appalto.
Nei casi di cui alla lettera a), il Direttore dei Lavori, accertato il grave inadempimento alle obbliga- zioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti rego- larmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa, formulando, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa e assegnandole un termine non inferiore a quindici giorni per la presenta- zione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate nega- tivamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia rispo- sto, la Committente dichiara risolto il contratto.
Qualora, come previsto alla lettera c), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Im- presa rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le pre- stazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, la Committente risolve il contratto, fermo restando il paga-
mento delle penali. La Committente, disposta la risoluzione del contratto, assumerà i necessari provvedimenti così come previsto dall’art. 108 del Codice.
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ALLEGATO 1
Documenti necessari per ottenere il nulla osta all’inizio dei lavori e/o l’autorizzazione al subappalto da presentare alla Committente presso gli uffici del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore del- la Sicurezza in fase di esecuzione.
Elenco dei documenti per la verifica dell’idoneità tecnico professionale
1. Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
(allegato al modello A)
2. Dichiarazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. 90, comma 9, lett. b), dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori ef- fettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicura- zione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al con- tratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresenta- tive, applicato ai lavoratori dipendenti (modello A)
3. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. (modello A)
4. Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) (allegato al mo- dello A)
5. SOLO IMPRESA AFFIDATARIA - indicazione del nominativo del soggetto o dei nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 (modello A)
MODELLO A
Da stampare su carta intestata dell’impresa
Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e residente a (inse- rire luogo) in (inserire indirizzo), in qualità di Legale Rappresentate e/o Datore di lavoro dell’impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA), avente sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
1. che l’organico medio annuo distinto per qualifica degli ultimi tre anni è il seguente:
Xxxx | Operaio specializzato | Operaio qualificato | Operaio manovale | Impiegati | Quadri | Dirigenti | |
2. che il contratto nazionale collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente:
3. che gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza so- ciale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili sono i seguenti:
INPS | |
INAIL | |
CASSA EDILE |
4. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del De- creto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i.
5. di aver effettuato la valutazione dei rischi e aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di cui si allega copia
6. (solo per impresa affidataria) di avere individuato, nel personale di seguito indicato, l’incaricato/gli incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.e che gli stessi sono in possesso di adeguata formazione a tal scopo come previsto dal medesimo art. 97 al comma 3-ter):
Personale incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:
Nome e Cognome Recapito telefonico | Mansioni | Mansioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro |
Direttore tecnico di cantie- re* | (specificare)* se Datore di lavoro o Dirigente o Preposto ai sensi del D.Lgs 81-2008 e s.m.i. | |
Assistente Direttore tecnico di cantiere* | (specificare)* se Datore di lavoro o Dirigente o Preposto ai sensi del D.Lgs 81-2008 e s.m.i. | |
Capo cantiere o Capo Squadra* | (specificare)* se Datore di lavoro o Dirigente o Preposto ai sensi del D.Lgs 81-2008 e s.m.i. |
* La tabella è da ritenersi puramente indicativa.. L’impresa deve indicare i dati in base alla propria effettiva organizzazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
In caso di variazioni si provvederà immediatamente a darne comunicazione al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Luogo e data
Allegati:
Timbro dell’impresa e firma del datore di lavoro
- Fotocopia del documento di identità del Datore di Lavoro
- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto
- Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (il DVR anche solo su supporto informatico - cd-rom)
- Attestato di partecipazione ai corsi da Dirigente e/o preposto dei soggetti indicati al punto 6 del Mod. A
Elenco dei documenti che le imprese (affidatarie ed esecutrici) devono trasmettere prima dell’inizio dei lavori
Prima dell’inizio dei lavori, con almeno 15 giorni di anticipo, tutte le imprese dovranno trasmettere al Responsabile dei lavori presso l’UAS, ad integrazione della documentazione già trasmessa per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, la seguente ulteriore documentazione:
Documenti per il Responsabile dei lavori e per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
• SOLO PER IMPRESE AFFIDATARIE - Dichiarazione di cui al (modello B), in merito a:
a) avvenuta trasmissione del PSC alle imprese subappaltatrici
b) alla ricezione del POS dell’impresa subappaltatrice
c) alla valutazione della congruità dei POS da queste redatti rispetto al proprio
d) alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici ai sensi dell’ art. 97 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
• Elenco dei lavoratori dipendenti risultanti dal libro unico del lavoro corredato di dichiarazio- ne del Datore di lavoro relativamente al possesso dell’idoneità sanitaria e della formazione e informazione previste dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e necessarie per eseguire la- vori in presenza di traffico (modello C)
Documenti per il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
• Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma1, lettera h) del Decreto Legisla- tivo n° 81/2008 e s.m.i. redatto in conformità all’allegato XV del medesimo decreto
• Per i cantieri in cui vengono usati ponteggi Piano di montaggio, uso e smontaggio (P.I.M.U.S.) di cui all’art. 134, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. redatto in conformità all’allegato XXII del medesimo decreto
• Dichiarazione di cui al (modello D) allegato al presente elenco contenente:
a) L’avvenuto recepimento del piano di sicurezza e di coordinamento (di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) redatto per l’esecuzione dei lavori in oggetto
b) Eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento
c) La messa a disposizione del/i proprio/i Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del Piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare i chiarimenti necessari agli stessi
d) Di avere/non avere ricevuto dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) os- servazioni in merito al Piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Committen- te (le eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione)
MODELLO B
Da stampare su carta intestata dell’impresa
SOLO PER IMPRESA AFFIDATARIA
Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e residente a (inse- rire luogo) in (inserire indirizzo), in qualità di Legale Rappresentate e/o Datore di lavoro dell’impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA), avente sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
1. Di avere provveduto a trasmettere all’impresa subappaltatrice il Piano di Sicurezza e Coordinamento rev. del relativo ai lavori di
2. Di avere ricevuto il Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS), rev. del redatto dall’impresa subappaltatrice in merito ai lavori di
3. Di ritenere il POS di cui al precedente punto 2 congruo con il proprio Piano operativo di si- curezza
4. Di avere valutato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con le modalità previste dall’allegato XVII del medesimo decreto
Luogo e data
Timbro dell’impresa e
Allegati:
firma del datore di lavoro
• Fotocopia del documento di identità del Datore di Lavoro
• Piano operativo di sicurezza dell’impresa subappaltatrice
MODELLO C
Da stampare su carta intestata dell’impresa
Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e residente a (inse- rire luogo) in (inserire indirizzo), in qualità di Legale Rappresentate e/o Datore di lavoro dell’impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA), avente sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) Che in relazione al cantiere di
A. L’elenco dei lavoratori dipendenti risultante dal libro unico del lavoro è il seguente:
Nome e Cogno- me | Qualifica | N° libro uni- co lavoro | Data as- sunzione | Elenco D.P.I. in dotazione |
Esempio: • Elmetto per la protezione del capo • Calzature antinfortunisti- che • ……. • ……. | ||||
B. Che il personale indicato nel presente elenco è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (nei casi previsti dalla vigente normativa in materia) e risulta es- sere idoneo alla mansione
C. Che il personale che accederà in cantiere ha partecipato ai corsi di formazione ed informazio- ne di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed è in possesso di specifica formazione, infor- mazione ed addestramento per lo svolgimento di lavorazioni in ambito autostradale ovvero in am- bienti con presenza di traffico.
D. Che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali che verranno utilizzate nel corso dei la- vori risultano conformi alla disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e che la do- cumentazione attestante la conformità sarà custodita in cantiere durante l’esecuzione dei lavori.
In caso di variazioni si provvederà immediatamente a darne comunicazione al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione presso l’ufficio ambiente e sicurezza di AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A. p.a.
Luogo e data
Timbro dell’impresa e firma del datore di lavoro
Allegati:
• Fotocopia del documento di identità del Datore di Lavoro
MODELLO D
Da stampare su carta intestata dell’impresa
Il sottoscritto (inserire nome e cognome) nato a (inserire luogo) il (inserire data) e residente a (inse- rire luogo) in (inserire indirizzo), in qualità di Legale Rappresentate e/o Datore di lavoro dell’impresa (inserire nominativo, ragione sociale e C.F.-P.IVA), avente sede in (inserire luogo), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
1. Di avere recepito il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08
e s.m.i.) rev. del redatto per l’esecuzione dei lavori
di
2. Di avere / non avere da sottoporre proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordi- namento di cui al punto precedente (in caso di proposte integrative elencarle di seguito)
3. Di avere messo a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), Sig.
, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei lavori, il Piano di si- curezza e di coordinamento di cui al punto 1 precedente, il proprio Piano operativo di sicu- rezza e di avere provveduto a fornirgli i chiarimenti necessari
4. Di avere / non avere ricevuto dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) osser- vazioni in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 1 precedente ed in merito al proprio Piano operativo di sicurezza (in caso di osservazioni sollevate dal RLS elen- carle di seguito)
Luogo e data
Timbro dell’impresa e firma del datore di lavoro
Allegati:
• Fotocopia del documento di identità del Datore di Lavoro