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Luogo di emissione: | Numero: 331/DIRERDIS |
Data: 21/06/2019 |
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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ | |||
ERDIS | |||
N. | 331/DIRERDIS | DEL | 21/06/2019 |
Oggetto: Determina di aggiudicazione Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori edili di man ordinaria e piccoli interventi di man straordinaria degli immobili gestiti da ERDIS MARCHE – Presidio di Ancona – Cig 7774797D70. | |||
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ ERDIS |
- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente Xxxxxxxxx dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente Determina;
VERIFICATA la disponibilità del budget assegnato, voce di costo C330.001.005 “manutenzione immobili” budget ERDIS Marche;
VISTA la Determina a contrarre n. 26 del 25.01.2019, con la quale si è determinato di procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, di n. 3 (tre) Accordi Quadro con Unico Operatore Economico ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per i lavori edili di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria, per la durata massima prevista di mesi 36, riguardanti gli immobili gestiti da questo Ente nei Presidi di Ancona, Macerata ed Urbino, suddivisi in tre lotti in base alla loro ubicazione ( un A.Q. per ciascun lotto);
VISTO il Verbale di Gara dell’11.03.2019, all’esito del quale, in relazione al lotto n. 1 (Ancona), si è determinata l’aggiudicazione della procedura alla ditta CONS.AR.T Soc. Coop arl di Ancona (AN);
VISTO Lo schema di contratto, allegato alla presente Xxxxxxxxx, predisposto dall’Ufficio Tecnico di questo Ente;
- D E T E R M I N A -
• Di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e piccoli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture del Presidio di Ancona – Cig 7774797D70 - alla ditta CONS.AR.T Soc. Coop arl, xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, xx 00, 00000 Xxxxxx (XX), C.F. 00351650429, per un importo pari ad euro 147.000,00, iva esclusa, e così per un totale lordo di Euro 179.340,00;
• Di approvare lo Schema di Contratto, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
• Di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nel suddetto
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contratto e, per quanto non richiamato, alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di Gara;
• Di prevedere la copertura della spesa prevista, pari ad € 147.000,00, iva esclusa, nel Budget ERDIS Marche alla Voce di costo C330.001.005, “manutenzioni immobili”;
• Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell'Area Tecnico LLPP Manut. Straord. Di ERDIS Marche;
• Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo on line dell’Ente per almeno 60 giorni e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente.
IL DIRETTORE DELL’ERDIS
(Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• L.R. Marche n. 4 del 20.2.2017;
• X.X. Xxxxxx x. 00 xxx 00.0.0000;
• X.X.X. Xxxxxx x. 000 dell'8.6.2004;
• X.X.X. Xxxxxx x. 0000 xxx 00.0.0000 xxxxxxxxxxx: “Art. 12 L.R. 4/2017 – Designazione direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio”;
• Delibera dell’ERDIS n. 1 del 04/01/2018, ad oggetto: “Nomina Direttore Generale ERDIS, art 12 LR 4/2017. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.”;
• Delibera dell’ERDIS n. 3 del 11/01/2018, ad oggetto: “Approvazione organizzazione provvisoria ERDIS”;
• Determina del Direttore Generale dell’ERDIS n. 644/DIRERIS del 21/12/2018 ad oggetto: “Alte Professionalità e funzionari dell’ERDIS-proroga fino al 31/12/2019”;
• Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187;
• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
• Delibera n. 31 del 11/05/2018, con la quale si approva il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria;
• Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
• D.P.R. 207/2010;
• Delibera CDA n. 126 dell’11.12.2018 e Determina n. 26 del 25.01.2019.
MOTIVAZIONE
Visto:
Che gli immobili gestiti dall’ERDIS Marche nei Presidi di Urbino, Ancona e Macerata hanno bisogno di costanti opere edili di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria;
Che, tuttavia, mancando le risorse interne necessarie all’effettuazione dei suddetti lavori, si rende necessario l’affidamento degli stessi, al fine di garantire l’efficienza del servizio offerto agli studenti;
Che, con Xxxxxxxx n. 126 dell’11.12.2018, il CDA dell’ERDIS Marche ha autorizzato il Direttore Generale all’espletamento delle procedure ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di Accordi Quadro con unico Operatore Economico, come previsto dall’art. 54, comma 3, del medesimo D.LGS. n. 50/2016, per i lavori edili di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria, per la durata massima prevista di mesi 36, riguardanti gli immobili gestiti da questo Ente nei presidi di Macerata, Ancona ed Urbino, suddivisi in n.3 (tre) lotti in base alla loro ubicazione (un Accordo Quadro per ogni lotto);
Che la suddivisione in lotti, e l’accorpamento dei fabbricati in base alla loro ubicazione, si è resa necessaria, tenuto conto del fatto che trattasi di riparazioni da effettuare su chiamata, per le quali l’intervento dev’essere immediato, proprio al fine di garantire l’efficacia del servizio offerto;
Che il valore di ciascuno dei n 3 lotti oggetto di procedura di gara ammonta ad Euro 147.000,00 (oltre IVA – per un totale di euro 179.340,00 per ogni presidio), compresi oneri di sicurezza esclusi dal ribasso d’asta, per un totale complessivo di Euro 441.000,00, e così per un totale lordo pari ad euro 538.020,00;
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Che, con Xxxxxxxxx a contrarre n. 26 del 25.01.2019 il Direttore Generale dell’ Ente ha determinato di procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del Bando, ex art, 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, di n. 3 Accordi Quadro, con unico Operatore Economico ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l’effettuazione di lavori edili di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria degli immobili gestiti dall’ERDIS Marche nei Presidi di Ancona, Macerata e Urbino, suddivisi in n. 3 Lotti in base alla loro ubicazione ( un Accordo Quadro per ciascun Lotto);
Che il presente Xxxx ha predisposto un’Indagine di Mercato al fine di individuare gli Operatori Economici da invitare alla successiva fase di negoziazione;
Che, in data 11.03.2019, alle ore 10:00 presso l’Ufficio LLPP dell’ERDIS Marche del Presidio di Ancona, la Commissione nominata con Determina del Direttore Generale dell’ERDIS Marche n° 120 del 06.03.2019, nelle persone dell’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, quale Presidente, dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxx quale Segretario e del P.I. Xxxxxx Xxxxxxxx quale terzo membro, hanno proceduto alla verifica delle Manifestazioni di interesse giunte all’Ente;
Che, quindi, gli Operatori Economici che hanno manifestato interesse alla gara e da invitare a presentare direttamente la loro migliore offerta per il Presidio di Ancona – Lotto 1 sono i seguenti:
• XX.XX.XX. Srls Costruzioni Generali Marche, Xxx. Xxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxxx (XX)
• Talletti Costruzioni Srl, xxx Xxxxxxx xx 0, Xxxxxxx (XX)
• CREA Costruzioni srl, xxx xxxxx Xxxxxxxx xx 00, Xxxxxx (XX)
• GM Costruzioni srl, xxx xxx Xxxxxxxxx xx 0/X, Xxxx (XX)
• CONS.AR.T Soc. Coop arl, xxx Xxxxxx xxx xxxxxx xx 00, Xxxxxx (XX)
• Global srl, xxx Xxxxxxx xx 00, Xxxx (XX)
• Impresa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxxx X.X. Xxxxxx xx 00, Xxxxx (XX)
• Tecnodorica di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx 000, Xxxxxxxxxxxxx (XX)
• C.A.R. Soc. Coop., xxx X. Xxxxxxxxxx xx 00, Xxxxxx (XX)
• M.N: Service di Xxxxxx Xxxxx & X. xxx, via X. Xxxxxxx xx 0, Xxxxxxxxx xx X. (XX)
• G.L.S. Costruzioni in edilizia Soc. Cop. , xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx 00, Xxxxx Xxxxxxxx (XX)
• Xxxxxxx xxx , xxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx 00, Castel del Giudice – Isernia
• C.L.E.A. Società Cooperativa, xxx xxxxx Xxxxxxx xx 00, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX)
Che in seguito alla gara la commissione ha proposto l’aggiudicazione, per un importo pari ad
€ 147.000,00, oltre IVA, alla ditta CONS.AR.T Soc. Coop arl, xxx Xxxxxx xxx xxxxxx xx 00, Xxxxxx (XX), C.F. 00351650429;
Considerato:
Che, con Protocollo n. Prot. 8126|11/03/2019|ERDIS|Tecnica|P, questo Ente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di Ancona se, qualora risultino carichi pendenti in capo al suddetto operatore economico, se abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi eventuali interessi o multe. L’Agenzia delle Entrate, con nota accolta ha dichiarato che non risultano violazioni definitivamente accertate riguardo l’operatore economico Xxxxxx Xxxxxxxxx Ristrutturazioni e Tinteggiature;
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Che con pec di cui al protocollo 8104|11/03/2019|ERDIS|Tecnica|P, questo Ente a richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino il certificato del Casellario Giudiziale a carico dei Sig.ri Fatticcio Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx e che il Tribunale di Urbino con certificato numero 1292689/2019/R - 1292688/2019/R - 1292687/2019/R
- 1292686/2019/R - 1292685/2019/R ha attestato che per le persone di cui al suddetto accertamento non risultano Nulla;
Con protocollo n. INAIL_15489847 del 09/03/2019 è stato acquisito il DURC On Line dal quale risulta la regolarità nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. – CNCE.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
• Di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e piccoli interventi di manutenzione straordinaria presso le strutture del Presidio di Ancona – Cig 7774797D70 - alla ditta CONS.AR.T Soc. Coop arl, xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx, xx 00, 00000 Xxxxxx (XX), C.F. 00351650429, per un importo pari ad euro 147.000,00, iva esclusa, e così per un totale lordo di Euro 179.340,00;
• Di approvare lo Schema di Contratto, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
• Di dare atto che tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nel suddetto contratto e, per quanto non richiamato, alle condizioni tutte di cui al Disciplinare di Gara;
• Di prevedere la copertura della spesa prevista, pari ad € 147.000,00, iva esclusa, nel Budget ERDIS Marche alla Voce di costo C330.001.005, “manutenzioni immobili”;
• Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile dell'Area Tecnico LLPP Manut. Straord. Di ERDIS Marche;
• Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo on line dell’Ente per almeno 60 giorni e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Ente.
COPERTURA BUDGET
Il costo di € 147.000,00, oltre IVA, trova copertura nel budget Presidio di Ancona alla Voce di costo C330.001.005 “manutenzione immobili”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)
- ALLEGATI -
Schema di Contratto
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REP. N…………………
ERDIS MARCHE
ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI GESTITI DA ERDIS MARCHE NEL PRESIDIO DI ANCONA, CIG 7774797D70.
Tra:
l’ERDIS MARCHE (Cod. Fisc. 02770710420), con sede ad Ancona, Xxx Xxxxxxx x. 00, nel seguito individuata come “Amministrazione Committente”, qui rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a APECCHIO il 09/03/1965 C.F. BRNNGL59C09A327U domiciliato ai fini del presente atto presso la sede ERDIS MARCHE, Via Tiziano n. 44 - ANCONA,
e
la Ditta CONS.AR.T. SOC. COOP, P.IVA 00351650429 con sede in XXXXXX (XX), XXX
XXXXXX XXX XXXXXX x. 00/X, di seguito individuata come “Società Affidataria”, rappresentata dal suo titolare omonimo, Sig. XXXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a OSIMO il 17/04/1966, C.F. CSVRLA66D17G157Y
PREMESSO:
- che gli immobili gestiti dall’ERDIS MARCHE nei Presidi di Ancona, Macerata ed Urbino hanno bisogno di costanti opere di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria per l’effettuazione delle quali, in assenza di adeguate risorse interne, è necessario ricorrere ad affidamento esterno ad Operatori Eccomici adeguatamente specializzati;
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- che lo strumento migliore per affidare i lavori in oggetto è quello della stipula di Accordi Quadro con unico Operatore Economico, la cui utilizzazione consente di far fronte con tempestività a tutti quegli interventi non suscettibili di esatta quantificazione e che, per condizioni circostanziali, possono assumere anche carattere d’urgenza ed indifferibilità;
- che, quindi, con Delibera n. 126 dell.11.12.2018, il CDA di ERDIS MARCHE ha autorizzato il Direttore Generale all’espletamento delle procedure per l’affidamento di n. 3 Accordi Quadro, con unico Operatore Economico ex art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori edili di manutenzione ordinaria e piccola manutenzione straordinaria, della durata massima di mesi 36, riguardanti gli immobili gestiti dall’Ente nei Presidi di Ancona, Macerata ed Urbino, suddivisi in n. 3 Lotti in ragione dell’ubicazione dei fabbricati (un Accordo Quadro per ciascun Lotto);
- che il Lotto relativo agli immobili in gestione al Presidio di Ancona, oggetto del presente Accordo Quadro, è il Lotto n. 1;
- che il valore di ciascuno dei n. 3 Lotti in gara è pari ad € 147.000,00, oltre IVA, compresi oneri di sicurezza esclusi dal ribasso d’asta, per un totale di Euro 179.340,00 lordi a Lotto;
- che, con Determina n. 26 del 25.01.2019, il Direttore Generale di ERDIS MARCHE ha quindi deciso di procedere all’affidamento degli Accordi Quadro relativi ai lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 10, del Codice Appalti, senza pubblicazione del bando di gara, e previo espletamento di un’indagine di mercato volta all’individuazione degli Operatori Economici cui affidare i lavori;
- che, all’esito della gara e dei controlli di legge positivamente effettuati dalla Commissione di Gara, nominata con Determina del D.G. n. 120 del 06.03.2019, il Direttore Generale dell’Ente, giusta Determinazione n._del , ha aggiudicato definitivamente il Lotto n. 1, relativo al Presidio di Ancona, alla Ditta CONS.AR.T. SOC. COOP, P.IVA 00351650429 con sede in ANCONA, VIA CADUTI DEL LAVORO n. 24/F.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue:
PARTE PRIMA
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI
1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL LOTTO 1
1. L’Accordo Quadro, in funzione del Lotto individuato nella fattispecie (LOTTO 1 - Presidio di Ancona), ha per oggetto l’esecuzione di interventi edili di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione straordinaria, di cui agli all’art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i., per la sicurezza e l’integrità degli immobili gestiti da ERDIS MARCHE nel Presidio di Ancona, come da elenco analitico dei fabbricati- riportato anche nel Disciplinare di Xxxx e negli atti tutti della procedura di affidamento - che di seguito si trascrive:
1. Mensa universitaria di Xxx Xxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxx;
2. Mensa universitaria di Xxx Xxxxx x. 00 xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx;
3. Sede Amministrativa di Vicolo della Serpe n. 1 di Ancona;
4. Studentato universitario di Xxx Xxxxx x. 00 xx Xxxxxx;
5. Studentato universitario di Via Scosciacavalli nn. 8 – 10 – 12 – 21 di Ancona;
6. Studentato universitario di Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x. 0 xx Xxxxxx;
7. Studentato universitario di Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 xx Xxxxxx;
8. Studentato universitario e mensa di X.xx Xxxxxxxxx x. 00 di Ancona;
9. Studentato universitario di Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 xx Xxxxxx;
10. Studentato universitario di Xxx Xxxxxx x. 0 xx Xxxxxx;
11. Studentato universitario di Xxx Xxxxxxxx x.00/X;
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12. Studentato universitario Buon Pastore di Via Xxxx di Xxxxxx e Via Scosciacavalli di Ancona.
2. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti nel Disciplinare di Gara, che qui si richiama integralmente, costituendo parte integrante del presente Accordo.
3. Oggetto, durata, compenso e modalità di esecuzione dell’appalto sono regolati dal presente
contratto, e per tutto quanto quivi non previsto, dal Disciplinare di Gara, cui si rimanda.
4. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte immediata di obbligazione tra l’Amministrazione Committente e la Società Affidataria, e pertanto demanda a successivi contratti attuativi (posti in essere a mezzo di buoni d’ordine) l’esecuzione e conclusione dei lavori affidati.
5. La Società affidataria dichiara che il presente Accordo Quadro, e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l’oggetto della prestazione da eseguire.
ART. 3 – DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI.
1. Con il presente Accordo Quadro l’ERDIS MARCHE affida alla Ditta CONS.AR.T. SOC. COOP, P.IVA 00351650429 con sede in ANCONA, VIA CADUTI DEL LAVORO n. 24/F, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente Accordo, in funzione del Lotto aggiudicato (Lotto 1) e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l’esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti, sulla base di appositi contratti applicativi.
2. L’Amministrazione Committente si riserva la piena facoltà di affidare separatamente l’esecuzione di particolari opere, nonché la facoltà di escludere dal presente appalto servizi particolari, affidandone l’esecuzione a ditte specializzate, senza alcun obbligo di corrispondere compensi e/o indennizzi alla Società Affidataria.
3. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi, che saranno sottoscritti con scrittura privata.
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4. Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti applicativi occorrerà indicare: l’oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l’importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento, i termini utili per l’esecuzione degli stessi e le penalità, i massimali delle garanzie assicurative prestate per la stipula di ciascun contratto applicativo nonché i documenti previsti in materia di sicurezza.
5. La Società Affidataria, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi, si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente Accordo Quadro e degli atti ad esso allegati.
ART. 4 – DURATA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo Quadro avrà durata massima di mesi 36, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero potrà avere durata effettiva anche inferiore a quella massima prevista, qualora l'importo contrattuale massimo stimato arrivi ad esaurimento in un tempo più breve, come previsto nell’Avviso di Indagine di Mercato
2. Il termine di validità contrattuale massima viene stabilito in mesi 36, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente Xxxxx, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e sempre fatto salvo che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente Xxxxx, non venga raggiunto in un termine inferiore.
3. L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente Accordo Quadro ammonta ad un massimo di € 147.000,00, IVA esclusa, compresi oneri di sicurezza stimati al 2% esclusi dal ribasso d’asta pari del 31%.
4. La Società affidataria dovrà eseguire quanto gli verrà ordinato dall’Amministrazione Committente a soddisfazione delle necessità che si presentano di volta in volta. Pertanto, il corrispettivo dovuto sarà quello risultante dalla somma degli importi dei singoli interventi richiesti, senza che l’appaltatore possa pretendere ulteriori compensi, fino alla somma posta a base di gara, ivi compreso quello per la lesione dell’utile per il mancato raggiungimento dei 4/5
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dell’importo contrattuale. L’Amministrazione non contrae impegno alcuno verso l’appaltatore
circa il predetto importo minimo.
5. L’affidamento dei singoli contratti attuativi alla Società Affidataria, trattandosi di Accordo Quadro concluso con singolo Operatore Economico, avverrà direttamente, mediante l’emissione di buoni d’ordine.
Ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice Appalti, l’Amministrazione Committente potrà
consultare per iscritto la Società Affidataria, chiedendole di completare la sua offerta.
6. In caso di mancato esaurimento dell’importo presuntivamente stimato alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, in relazione al budget residuo eventualmente non utilizzato.
PARTE SECONDA
ART. 5 - SICUREZZA
1. La Società Affidataria depositerà presso l’Amministrazione Committente tutta la documentazione necessaria a stabilire l’idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Allegato XVII del medesimo Decreto.
2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando necessari ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dall’Amministrazione Affidataria e redatti e consegnati comunque prima della consegna dei lavori.
3. Nei casi in cui il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non preveda il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), la Società Affidataria dovrà predisporre e consegnare, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.), integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
4. Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e saranno depositati agli atti dell’Amministrazione e messi a disposizione, da parte dell’Appaltatore, per le verifiche ispettive di controllo nei cantieri alle Autorità competenti.
5. La Società Affidataria medesima deve fornire tempestivamente al RUP o al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, quando nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di
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cui sopra, ogni volta che mutino i processi lavorativi utilizzati. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato, e la Società Affidataria, anche attraverso il proprio Direttore di Cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Società Affidataria, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverrà dopo che il contratto applicativo è divenuto efficace, salva la possibilità da parte dell’Amministrazione Committente di ordinare l’inizio dei lavori all’Appaltatore, che deve dare immediato corso allo stesso, in ipotesi di interventi urgenti e non rinviabili.
ART. 7 – CONDOTTA DEI LAVORI, RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE
1. Per ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore tecnico. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
2. Per tutta la durata dei lavori, l’Appaltatore, anche attraverso il suo rappresentante, deve
garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi.
3. In presenza di gravi e giustificati motivi l’Amministrazione, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dalla Società Affidataria la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.
4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori la Società Affidataria deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.
5. La Società Affidataria è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma
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autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.
6. Previa motivata comunicazione alla Società Affidataria, l’Amministrazione o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
7. La Società Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.
8. La Società Affidataria è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare al proprio personale le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
9. Il D.L. ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione del personale dell’Affidataria a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L’Affidataria è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell’Amministrazione per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO
1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dall’Amministrazione, che deriveranno dal presente Accordo Quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente Accordo Quadro e nel Disciplinare di Xxxx e relativi allegati che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Affidataria non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza dei documenti di cui sopra.
ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
1. Nell’esecuzione di ciascun contratto applicativo l’Affidataria si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla
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tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché nel contratto CCNL, nazionale e territoriale, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’Affidataria o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile; sull’importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% come disposto all’art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, che si richiama. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio, previo rilascio del DURC.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni secondo le modalità previste all’art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di crediti dell’Appaltatore insufficienti allo scopo, l’Amministrazione procederà a incamerare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Per quanto non espressamente previsto. si richiama la relativa normativa vigente.
ART. 10 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.
1. La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante, dai suoi rappresentanti e dal D.L., non sollevano in alcun caso l’Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell’Appaltatore verso la Stazione appaltante e verso i terzi.
2. È inoltre a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale
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esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l’esecuzione dei lavori affidati con i singoli contratti applicativi.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l’Appaltatore ha presentato (All. n.1), in conformità all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la cauzione definitiva per la perfetta e integrale esecuzione del presente Accordo Quadro e dell’osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, pari ad Euro 147.000,00, e così per Euro 1.470,00 (10% di Euro 147.000,00), con un massimale assicurativo di Euro 500.000,00, rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa e/o Bancaria.
2. La cauzione sta a garanzia altresì dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’Appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero Accordo Quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
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5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’ultimo contratto applicativo stipulato.
6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell’ultimo contratto applicativo stipulato.
7. Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente xxxxx non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
8. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore l’integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
dell’ultimo contratto applicativo stipulato.
10. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell’art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell’Appaltatore.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito
all’art. 12.1.2. [garanzia definitiva] e 12.1.3. [Riduzione delle garanzie] del C.S.A.
ART. 12 – ASSICURAZIONI
1. Per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente lotto, l’Appaltatore è obbligato a stipulare:
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- una polizzari assicurazione a norma dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed oper, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. La somma assicurata, da stipularsi a nome dell’Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all’importo del singolo contratto qualora non sussistano motivate particolari esigenze che impongano un importo da assicurare superiore.
3. La durata e l’efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto del singolo contratto applicativo sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.
4. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari al 5% dell’importo del singolo contratto applicativo e con un minimo di € 500.000,00.
5. La polizza di cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave all’Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve essere esibita al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.
Dovrà altresì essere conforme ai contenuti di schema polizza tipo definiti dalla normativa in essere e in caso omesso e ritardato pagamento le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell’Appaltatore.
6. Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 12.2 [ coperture assicurative] del C.S.A.
ART. 13 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
13.1 Il pagamento del corrispettivo del contratto applicativo sarà effettuato a 30 giorni dall’invio della fattura elettronica da parte della Società Affidataria.
13.2 La Società Affidataria nei contratti applicativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.
13.3 Per ciascun contratto applicativo, la Società Affidataria deve comunicare
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all’Amministrazione gli estremi identificativi del/dei conto/conti corrente/correnti dedicati, di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto.
13.4 In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega l’Appaltatore deve comunicarle entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’ Appaltatore a riscuotere.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione
sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione Committente non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
13.5 La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.
13.6 L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
13.7 L'Impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-
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ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
ART. 14 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE
1. In ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.
2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.
3. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali.
ART. 15 - PENALI PER IL RITARDO
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsti nei singoli contratti applicativi che si richiama integralmente, salvo il caso di ritardo ad esso non imputabile, l’appaltatore deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e di direzione lavori e sottostare ad una penale giornaliera pari allo 0,5 per cento (zero virgola cinque per cento) dell’importo del relativo contratto applicativo.
2. Qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
3. L’applicazione della penale non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale stessa.
4. L’ammontare delle spese di assistenza di direzione lavori sarà dedotto dal conto finale; le penali intermedie verranno dedotte in occasione dello Stato di Avanzamento Lavori successivo.
ART. 16 – SUBAPPALTO.
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L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e dev’essere autorizzato dall’Amministrazione Committente.
Il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non potrà superare il valore massimo previsto dalla normativa vigente.
L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l’Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
A pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione, i contratti di subappalto dovranno rispettare la disciplina di cui al D.lgs. n 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 0000 x 000".
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art 3 della L 13/08/2010 n 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell’art 105 del D.lgs. 50/2016, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 02/08/2010 n 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 13/08/2010 n 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.
L’amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del medesimo art.105.
PARTE TERZA
ART. 17 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. I lavori previsti nell’accordo quadro relativo al presente lotto sono contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a basa di gara. Tale elenco è costituito dal Prezziario Regionale vigente in sede di gara.
2. Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà ai sensi dell’art. 32
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comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. Per le modalità di misurazione si richiama la normativa vigente.
3. Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell’esecutore.
ART. 18 – CONTO FINALE DEI LAVORI, VERIFICHE, COLLAUDO E REGOLARE
ESECUZIONE 1. Si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.
ART. 19 – AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione, salvi ogni diritto a tutela dei propri interessi, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo Accordo Quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente Xxxxx, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'Accordo Quadro in sede di offerta.
2. L’ Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto applicativo nei casi e con le modalità previsti dall'art 108 del D.lgs. 50/2016, nonché in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della legge 3 agosto 2010 n 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art 7 del D.L. 12 novembre 2010 n 187, convertito con modifiche con legge 17 dicembre 2010 n 217.
La risoluzione anche di un solo contratto applicativo del presente Accordo Quadro
determinerà la risoluzione dell’intero accordo quadro.
3. L’ Amministrazione può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso si applica l’art. 109 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
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ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’ Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente Accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., così come integrato dal Regolamento U.E. n. 679 del 2013 (GDPR).
ART. 21 – PATTO DI INTEGRITA’.
L’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal Patto di Integrità individuato dall’art. 1 della Legge 190/2012.
ART. 22- CONTROVERSIE.
Per le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del contratto di appalto, che non si siano potute risolvere ai sensi dell’art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., o che comunque non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Ancona.
Qualora le controversie dovessero insorgere durante l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni, salvo autorizzazione espressa della Stazione Appaltante alla sospensione dei lavori.
ART. 23 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI.
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, le norme e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 25 – SPESE DI CONTRATTO.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc…) sono a totale carico dell’appaltatore. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, punto n.2, del DPR 26/04/1986, n. 131.
ALLEGATI E CLAUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO
Sono allegati alla presente scrittura:
1- Disciplinare di Gara;
2- La Cauzione Definitiva.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 C.C. l’Appaltatore approva espressamente tutti gli
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articoli del presente atto e nello specifico gli artt. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19-20-21-22-23-24-25.
Letto confermato e sottoscritto.
Ancona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ERDIS MARCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma digitale)
L’APPALTATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma digitale)