Accordo quadro di collaborazione
Accordo quadro di collaborazione
tra
l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito denominata "AGID"), rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
ANORC, Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale, rappresentata dal Presidente, avv. Xxxxxx Xxxx
denominate, d’ora in poi “Parti”,
VISTI
− il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
− il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
- gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e Statuto) e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall’art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
PREMESSO CHE AGID:
istituita con DL 83/2012 convertito, con modificazioni, con legge 134/2012, ha tra le proprie funzioni, definite dall’art. 20, comma 1, la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, tra i quali è incluso il tema delle competenze digitali e delle conseguenti azioni di alfabetizzazione e di formazione finalizzate al rafforzamento di tali competenze per lo sviluppo economico e sociale del Paese, e ha altresì le seguenti funzioni, definite dall’art. 20 comma 3 dello stesso DL 83/2012:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica;
b) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;
c) assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i
processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale;
e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative;
g) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi;
PREMESSO CHE ANORC:
a) rappresenta a livello nazionale gli operatori e i responsabili della conservazione digitale;
b) a norma dell’art. 3 del suo Statuto, è apartitica, aconfessionale, senza fine di lucro ed ha come scopo:
🟃 la promozione e la diffusione di studi, iniziative e ricerche in materia di archiviazione e conservazione digitale di documenti analogici e informatici e, più in generale, di tutte le materie in qualche modo correlate con la gestione elettronica documentale, l’organizzazione di corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, convegni, seminari e incontri di approfondimento sulle materie sopra evidenziate;
🟃 la promozione e sviluppo di attività editoriali, informative e di comunicazione in genere;
🟃 la presentazione di istanze agli organi competenti in caso di evidenti situazioni di comportamento scorretto sul mercato da parte di alcuni operatori del settore della gestione informatica dei documenti;
🟃 la promozione del dibattito in materia di conservazione e gestione informatica dei documenti anche attraverso la presentazione di circolari interpretative;
c) contribuisce all'avvio di quella importante sinergia auspicata dall'art. 44 del CAD tra le due figure cruciali nella corretta gestione dei documenti in ogni organizzazione: il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile della conservazione digitale;
d) crea sinergie con soggetti pubblici e privati per promuovere lo sviluppo del trattamento dei dati e della gestione e conservazione digitale dei documenti;
CONSIDERATO
che AGID e ANORC realizzano, in una logica pre-competitiva, forme di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni su tematiche e progetti relativi allo sviluppo di prodotti e servizi di informatica nella pubblica amministrazione nonché di progetti intersettoriali;
RITENUTO OPPORTUNO
a) avviare una collaborazione tra XXXX ed ANORC, nella massima trasparenza dei rapporti tra le diverse parti, al fine anche di realizzare, nell’interesse generale, una utile conoscenza dei temi oggetti della collaborazione, finalizzata a sviluppare azioni per la promozione dei servizi della società dell'informazione ed iniziative che possano incrementare l'innovazione digitale del Paese;
b) sviluppare professionalità in materia di digitalizzazione documentale;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ART. 1
Oggetto del presente Accordo quadro
Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra AGID e ANORC sui temi di reciproco interesse riguardanti la diffusione e lo sviluppo della cultura e delle tecnologie digitali nel Paese, con particolare riferimento ad un settore innovativo e in costante evoluzione quale quello della Digitalizzazione e della Conservazione Digitale dei documenti. Nello specifico e con riferimento all’Information and Communication Technology, la collaborazione riguarda principalmente, ma non esclusivamente, attività finalizzate alla realizzazione di studi, osservatori, azioni di comunicazione sui temi della digitalizzazione documentale e sui relativi aspetti formativi ed occupazionali.
A tal fine AGID e ANORC si impegnano in attività di collaborazione e supporto informativo, secondo gli indirizzi che verranno congiuntamente definiti, mettendo a disposizione il proprio patrimonio conoscitivo sulla materia.
AGID a ANORC collaborano alla individuazione degli skill professionali più adeguati all'evoluzione dell'Information technology, alla migliore definizione e attuazione dei relativi programmi di divulgazione, formazione e aggiornamento per le pubbliche amministrazioni, e per le imprese; svolgono azioni congiunte di stimolo alla formazione ed al consolidamento di nuove professionalità nel settore.
A tal fine, qualora le attività operative e progettuali lo richiedano, ciascuna delle Parti si impegna fin da ora ad ospitare a titolo gratuito, presso le proprie sedi, il personale dell’altra Parte che sarà impegnato nelle azioni congiunte: le spese assicurative e le eventuali spese di trasferta saranno a carico della Parte con la quale il personale coinvolto ha istituito il proprio rapporto di lavoro. Sarà a carico della Parte ospitante la messa a disposizione di una postazione di lavoro.
Ulteriori aree di attività e di collaborazione potranno essere definite di comune accordo nel corso del periodo di validità del presente Accordo.
Resta inteso che il contributo di XXXX e di ANORC, in relazione ai propri fini istituzionali, riguarda gli aspetti pre-competitivi delle azioni che saranno messe in atto e che la collaborazione riguarderà iniziative di interesse e di profilo generale.
ART. 2
Attuazione dell'Accordo quadro – Convenzioni operative
Le attività oggetto della collaborazione verranno definite, nel rispetto della normativa vigente, attraverso apposite intese attuative, nella forma di Convenzioni operative, nell'ambito delle aree e degli argomenti di comune interesse di cui all'articolo l, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni di ciascuna delle Parti.
Il presente Accordo si intende senza alcun obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.
In tali Convenzioni operative verranno precisati, di comune accordo:
a) l’oggetto specifico della collaborazione;
b) obiettivi e risultati attesi;
c) l'apporto di ciascuna delle parti;
d) le modalità organizzative;
e) le strutture e le risorse, anche di natura economica, ritenute necessarie per il conseguimento dei programmati obiettivi;
f) gli eventuali oneri economici gravanti sulle parti, tenuto conto degli specifici progetti da realizzare e delle attività a tal fine previste.
Le Parti si avvarranno delle proprie strutture per l'attuazione del presente Accordo quadro e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative.
ART. 3
Comitato di indirizzo e verifica
Per l'attuazione del presente Accordo quadro viene costituito un Comitato di indirizzo e verifica (CIVE), costituito da due rappresentanti di AGID e da due rappresentanti di ANORC.
Il CIVE ha il compito di concordare, coerentemente con i contenuti e gli indirizzi del presente accordo quadro, la strategia d'azione e i programmi specifici monitorandone la realizzazione.
A tali fini ha la facoltà di sentire singoli rappresentanti di pubbliche amministrazioni o delle categorie produttive.
Il CIVE si riunisce con periodicità almeno bimestrale.
ART. 4
Modifiche dell’Accordo
Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al medesimo dovranno essere concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.
ART. 5
Durata e validità dell’Accordo
Il presente Accordo quadro è valido dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di tre anni.
Il presente Accordo quadro sarà tacitamente rinnovato, di triennio in triennio, sino a quando non venga disdetto da una delle Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data di scadenza.
ART. 6
Recesso di una delle Parti
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano altrimenti.
ART. 7
Riservatezza
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità. Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti, know-how e notizie di carattere riservato che le stesse si scambieranno, riguardanti l’altra Parte o di cui dovessero venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
Restano esclusi le informazioni, i dati, le notizie e le decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengono.
Ciascuna delle Parti si impegna altresì a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti le altre Parti, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
L’eventuale diffusione verso terzi o le eventuali iniziative di comunicazione o pubblicitarie del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordati dalle Parti.
ART. 8
Pubblicità e comunicazione
Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo quadro, le Parti concordano di realizzare un costante scambio informativo sugli aspetti di maggiore reciproco interesse.
Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Accordo quadro sia nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, che nell'ambito delle imprese e dei professionisti che rappresentano.
Inoltre verrà concordata tra le Parti una opportuna attività di comunicazione verso l'esterno ed i media.
Le Parti si danno reciproco atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni oggetto del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni operative.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 1 del presente atto richiederà il consenso delle Parti interessate.
A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
ART. 9
Proprietà intellettuale
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà di piena titolarità della stessa.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dall’altra Parte per attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative di cui all’art. 2 del presente Accordo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo e delle Convenzioni operative specifiche da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.
ART. 10
Trattamento dei dati personali
Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 32 e segg. del decreto legislativo 196/2013 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o accessi da parte di soggetti non autorizzati.
ART. 11
Spese ed oneri
Fermo restando quanto sarà previsto dalle Convenzioni operative specifiche di cui all’art. 2 del presente Accordo, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti.
Eventuali oneri o spese afferenti ad eventuali collaboratori o consulenti di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l’attuazione del presente Accordo saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute nelle singole Convenzioni operative.
Resteranno a carico di ciascuna Parte le spese e gli oneri eventualmente sostenuti per l’attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.
ART. 12
Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro e agli atti convenzionali specifici derivati dal medesimo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Agenzia per l’Italia Digitale Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
ANORC
Firmato digitalmente da
xxxxxx xxxx
SerialNumber = IT:LSINDR72E22D862Q
e-mail = xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx C = IT
Il Presidente