Contract
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (CGA) regolano le modalità e i termini per la fornitura a In.Te.S.A. S.p.A. (INTESA), da parte del Fornitore di beni e servizi. Dettagli inerenti i Beni e Servizi vengono forniti nell’Ordine, come definito di seguito nella Sezione 2. Le presenti CGA, l’Ordine al Fornitore (Ordine), inclusi eventuali Allegati, nonché la quantità, le condizioni di pagamento e consegna specificati nell'Ordine, costituiscono l'accordo completo (“Accordo”). La data di entrata in vigore delle presenti CGA, corrisponderà alla data dell’ordine.
1. Beni e Servizi
1.1 Beni consistenti di Programmi e Prodotti
Per Programma si intende un programma software e il materiale correlato, di cui il Fornitore mette a disposizione la licenza. I Programmi sono coperti da copyright e concessi in licenza (non venduti) e un Prodotto è un bene tangibile (diverso da un Programma) che il Fornitore prepara per o fornisce a INTESA. I dettagli applicabili al Programma e al Prodotto vengono definiti nell’Ordine o in un suo Allegato.
1.2 Servizi consistenti di Servizi Cloud e Altri servizi.
Un Servizio Cloud è un'offerta in hosting o gestita dal Fornitore e resa disponibile tramite rete network. Altri Servizi, oltre i Servizi Cloud, possono includere consulenza, installazione, personalizzazione e configurazione, manutenzione, aumento di personale (staff augmentation), nonché servizi di business, tecnici o di altra natura (ognuno, definito Servizio). I dettagli applicabili al Servizio vengono definiti nell’Ordine o in un suo Allegato.
I Beni e/o i Servizi saranno consegnati secondo quanto specificato nell’Ordine. Se il Fornitore non è in grado di ottemperare ad un impegno di consegna, dovrà tempestivamente informare INTESA e INTESA avrà la facoltà di annullare, senza incorrere in alcuna spesa, Beni o Servizi non ancora consegnati ed esercitare tutte le azioni disponibili a propria tutela.
Fatto salvo quanto diversamente specificato nell’Ordine o in un suo Allegato, il Fornitore si limiterà ad utilizzare le informazioni, i materiali, gli asset, i dati (inclusi dati che identificano o localizzano un individuo (Dati personali)) e i documenti messi a disposizione del Fornitore oppure caricati o archiviati in un Servizio Cloud da INTESA o dai suoi utenti (collettivamente, Materiali INTESA) secondo quanto necessario per eseguire le prestazioni previste nell'Accordo. Il Fornitore non divulgherà Materiali INTESA a terze parti e restituirà o altrimenti distruggerà i Materiali INTESA (e certificherà ad INTESA l'effettuazione dell'operazione) alla scadenza dell’Ordine ovvero su semplice richiesta di INTESA.
2. Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi
Se non diversamente specificato dall’Ordine stesso, Il Fornitore inizierà a lavorare solo dopo aver ricevuto un Ordine da parte di INTESA. Un Ordine è un'autorizzazione di INTESA, in formato elettronico o in formato tangibile, inviata al Fornitore perché conduca transazioni regolate dalle presenti CGA, in conformità con l’Ordine applicabile (ad es., un ordine di acquisto, una polizza di carico o altro documento indicato da INTESA). L'accordo sui prezzi fissati e sulla valuta per i Beni e i Servizi, al netto delle imposte ma inclusi tutti gli oneri e i pagamenti di canoni applicabili (Prezzi), sarà sancito nell’Ordine. I Prezzi per i Beni e i Servizi specificati in un Ordine, compresi delle Imposte applicabili, rappresenteranno l'unico importo dovuto da INTESA al Fornitore. Il pagamento di fatture non costituisce accettazione di Beni o Servizi. Beni e Servizi sono soggetti ad ispezione, verifica, accettazione o rifiuto in base all’Ordine. Il Fornitore deve inoltrare fatture e richieste di rimborso di altro tipo ad INTESA entro un anno dalla data di accettazione da parte di INTESA dei Beni o Servizi.
Il Fornitore si assume tutte le responsabilità e/o le spese connesse con i Prodotti e i Servizi forniti a INTESA in altre Sezioni delle CGA.
Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 “Disciplina della Subfornitura nelle attività produttive”, il termine di pagamento non sarà superiore a 60 giorni dalla data di consegna o dalla comunicazione del Fornitore che la prestazione è stata completata. Tuttavia, il Fornitore sarà tenuto a consegnare, insieme al bene o alla comunicazione di avvenuta esecuzione del servizio, la relativa fattura.
3. Garanzie
3.1. Garanzie Generali
Il Fornitore si impegna a garantire su base continua che i) le proprie prestazioni fornite in base all'Accordo saranno conformi con tutte le normative in vigore e con le condizioni di eventuali contratti applicabili a tali prestazioni (inclusi contratti di licenza); ii) i Beni e i Servizi non sono tali da violare diritti relativi alla privacy, alla proprietà intellettuale o altri diritti di terze parti; iii) l'utilizzo dei Beni è sicuro e tali prodotti sono conformi alle garanzie e ai requisiti previsti dalle presenti CGA; iv) ha informato INTESA per iscritto dell'esistenza di codice di terzi o open source nei Beni o fornito congiuntamente ad essi; v) i Beni non contengono codice dannoso; vi) rispetterà normative e regolamenti
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Condizioni Generali di Acquisto INTESA Edizione Novembre 2018 Revisione: 07_17
relativi al controllo di operazioni di importazione ed esportazione ed alle sanzioni economiche, inclusi quelli vigenti negli Stati Uniti, che vietano o limitano l'esportazione, la ri-esportazione o il trasferimento di prodotti, tecnologia, servizi o dati, direttamente o indirettamente, in o per determinati paesi, utilizzi finali o utenti finali. Il Fornitore si impegna a non esportare, direttamente o indirettamente, tecnologia, software o merci fornite da INTESA ai sensi dell’Accordo in alcuna delle destinazioni vietate o per alcuno degli utilizzi proibiti. Il Fornitore invierà ad INTESA le informazioni sui Beni e i Servizi necessarie per la conformità alle normative per l'esportazione.; vii) Programmi e Servizi sono conformi alle relative specifiche ufficiali pubblicate e il Fornitore si impegna a non disabilitare per via elettronica o in altro modo, rimuovere o altrimenti impedire l'uso di un Programma o Servizio; viii) utilizzerà tutti i Materiali INTESA e le Opere Sviluppate (come definiti nella successiva sezione Proprietà intellettuale) ai sensi dell’Accordo unicamente per le prestazioni in esso previste; ix) ha implementato e manterrà misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i Materiali INTESA da perdita, alterazione, divulgazione, accesso non autorizzato o altre forme illecite di elaborazione, quali ad esempio il caricamento dei Materiali INTESA a disposizione del Fornitore su computer laptop o supporti di storage portatili, a meno che tali materiali (o il dispositivo stesso) non siano stati protetti mediante crittografia;
x) si impegna a segnalare a INTESA violazioni della sicurezza dei Materiali INTESA, effettive o sospettate, immediatamente dopo la scoperta di tali violazioni, se i Materiali INTESA fossero o potessero essere visualizzati, utilizzati o acquisiti da una persona o un'entità non autorizzata o in altro modo compromessi; xi) i Servizi vengono forniti applicando ragionevole attenzione e competenza, in ottemperanza all’Accordo.
LE GARANZIE SPECIFICATE NEL PRESENTE ACCORDO SOSTITUISCONO TUTTE LE ALTRE GARANZIE E CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE.
Ai sensi di quanto indicato nella sezione “Indennizzo e Manleva”, se i Beni o i Servizi non risultano conformi alle garanzie specificate nel presente Accordo o ai criteri di accettazione o completamento, INTESA si riserva il diritto di rifiutare i Beni o i Servizi e il Fornitore sarà tenuto a riparare, sostituire o erogare nuovamente i Beni o i Servizi senza costi aggiuntivi e tempestivamente. Se il Fornitore non è in grado di farlo entro dieci (10) giorni lavorativi o entro il periodo di tempo reciprocamente concordato (per iscritto), il Fornitore si impegna a rimborsare tutti gli importi pagati da INTESA per tali Beni e/o Servizi.
3.2. Conformità con la legge
Il Fornitore dichiara di avere i requisiti obbligatori stabiliti nelle seguenti norme:
1. Legge n. 646 del 13 settembre 1982; e
2. Legge n. 55 del 19 marzo 1990; ed
3. eventuali ulteriori modifiche.
Il Fornitore si impegna, a richiesta di INTESA, a fornire la documentazione comprovante il possesso di tali requisiti nonché la prova documentale dell'avvenuto rinnovo, da parte delle competenti autorità, delle autorizzazioni previste dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore riconosce che l’affidamento di prestazioni e commesse a favore di società controllate, anche in via integrale dal Fornitore, così pure l’affidamento a consulenti è da considerarsi subappalto e pertanto soggetto a divieto assoluto.
In caso di inosservanza della presente disposizione e in caso di rifiuto del Fornitore da parte del Cliente, dovuto a:
1. mancanza da parte del Fornitore dei requisiti soggettivi obbligatori secondo le leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; o
2. rilascio da parte del Fornitore di dichiarazioni contenenti dati e informazioni non corrispondenti al vero,
INTESA avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell’articolo 1456 c.c., mediante una semplice comunicazione scritta.
4. Impegni di Etica commerciale
Il Fornitore dovrà conoscere e rispettare interamente tutte le normative ed i regolamenti sull'abuso di ufficio, sulla corruzione e sulle procedure commerciali proibite. Il Fornitore e le sue Consociate, allo scopo di non influenzare o indurre altri ad influenzare decisioni in favore di INTESA o delle sue Consociate, si impegnano a non offrire, promettere, effettuare o accettare di effettuare, in modo diretto o indiretto, (a) contributi a partiti politici di alcun tipo o pagamenti a oppure a vantaggio di funzionari pubblici, eletti o designati, (b) pagamenti per regali, pasti, viaggi o altri valori per un funzionario pubblico o i membri della sua famiglia o (c) pagamenti o regali (in denaro o oggetti di valore) a chiunque. INTESA non rimborserà al Fornitore tali contributi a politici, pagamenti o regali. Per Consociate si intendono entità che controllano, sono controllate da o si trovano sotto un controllo comune con una parte delle presenti CGA.
5. Oneri fiscali
Le fatture del Fornitore dovranno indicare tutte le imposte applicabili, se previste dalla normativa fiscale in vigore, con specifica distinzione tra prestazioni di servizi e cessioni di beni imponibili, non imponibili o esenti. Il Fornitore si assume la responsabilità di provvedere tempestivamente al pagamento delle imposte dovute alle autorità fiscali di ciascuna giurisdizione. Il Fornitore e INTESA accettano di cooperare per ridurre al minimo, ove possibile, l’impatto delle imposte, fornendo ragionevole preavviso e garantendo cooperazione in caso di verifiche e controlli. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le imposte e di ogni tributo applicato sul reddito, sugli immobili, sulle attrezzature e software acquistati o locati.
Se INTESA fornisce una certificazione che dia titolo ad una esenzione d’imposta o ad una applicazione di imposta ridotta da parte delle autorità fiscali, il Fornitore accetta di non fatturare o pagare alcuna imposta, a meno che l’autorità fiscale accerti detta imposta. In questo caso, il Fornitore dovrà fatturare e INTESA accetterà di pagare qualsiasi imposta che sia legalmente dovuta.
INTESA tratterrà le imposte come previsto dalla legge applicabile sui pagamenti effettuati al Fornitore e sarà tenuta a trasferire al Fornitore solo i proventi al netto di dette imposte. INTESA si impegna a versare tempestivamente alle autorità competenti di ogni giurisdizione tutte le imposte trattenute. Su richiesta di INTESA, il Fornitore fornirà la documentazione necessaria, prevista dalla normativa fiscale di propria competenza, entro 15 giorni lavorativi da tale richiesta.
Il Fornitore rimborserà il cliente (INTESA) per eventuali pretese da parte di qualsiasi giurisdizione relativa alle imposte versate da INTESA al Fornitore, nonché per eventuali sanzioni, multe, integrazioni d’Imposta o interessi applicati a causa del mancato versamento tempestivo dell’Imposta alle autorità fiscali di ciascuna giurisdizione. Il Fornitore dovrà inoltre rimborsare il cliente (INTESA) per eventuali richieste da parte delle autorità fiscali per sanzioni, multe, integrazioni d’imposta e interessi applicati a seguito del fatto che il Fornitore non abbia fatturato al cliente (INTESA) il corretto importo dell’Imposta.
6. Proprietà intellettuale
INTESA sarà proprietaria del copyright per le opere che il Fornitore sviluppi per INTESA ai sensi dell’Ordine (Opere Sviluppate) e tutte queste opere sono da considerarsi opere su commissione. Ove le Opere Sviluppate non vengano considerate opere su commissione di proprietà di INTESA per effetto di legge, il Fornitore assegnerà il copyright di tali opere a INTESA.
Le Opere Sviluppate non comprendono i Materiali Preesistenti ed i Tool. I Materiali Preesistenti includono materiali forniti ad INTESA di cui è autore il Fornitore, ma non elaborati specificamente per INTESA in base all’Ordine, nonché eventuali modifiche o miglioramenti a tali materiali, effettuati in base all’Ordine stesso.
Per Tool si intende un software non disponibile in commercio ed i suoi Esterni, richiesti per lo sviluppo, la manutenzione o l'implementazione di un Bene diverso da un Programma. Per Esterni si intendono lavori, report o dati illustrativi, grafici, audiovisivi, generati dall'esecuzione di un codice ed eventuali interfacce, linguaggi o protocolli di programmazione, implementati nel codice per consentire l'interazione con altri programmi del computer o utenti finali. Gli Esterni non includono il codice necessario per la loro implementazione.
Le presenti CGA non concedono alle parti il diritto di utilizzare i marchi, le denominazioni commerciali o i marchi di servizio o altre designazioni dell'altra parte o di sue Consociate, in eventuali promozioni o pubblicazioni, senza un preventivo consenso scritto.
Il Fornitore dichiara di adempiere a quanto previsto dall’Articolo 181bis della Legge 633/1941 sulla protezione del copyright, come introdotto dall’Articolo 10 della Legge 248/2000, che contiene nuove dichiarazioni sulla protezione del diritto d’autore di tutti i prodotti software distribuiti in Italia. Il Fornitore indennizzerà e tutelerà INTESA da qualsiasi danno, costo e/o spesa derivante dalla violazione della precedente dichiarazione e garanzia. Questa sottosezione resterà in vigore anche dopo la cessazione o la scadenza dell’Accordo resterà in vigore fino alla sua esecuzione.
7. Responsabilità
Nessuna delle due parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per danni speciali, incidentali, punitivi, indiretti o qualsiasi danno economico conseguente, lucro cessante, mancati profitti, perdita di affari, di valori, di guadagni, di avviamento o di risparmi anticipati. I seguenti importi, se una parte viene giudicata legalmente responsabile per essi, non sono soggetti alle suddette limitazioni: i) importi che derivano da richieste di risarcimento di terze parti per cui INTESA è manlevata (ai sensi della successiva Sezione Indennizzo); ii) danni per lesioni fisiche (incluso il decesso); iii) danni a immobili e mobili di proprietà; e iv) danni che non possono essere limitati in base alla legge applicabile.
8. Indennizzo e Manleva
Il Fornitore difenderà, manleverà ed indennizzerà, incluse le spese legali, INTESA nel caso di richieste di risarcimento da parte di terzi che sorgano o sostengano di sorgere e/o in caso di multe o penali governative inflitte, come conseguenza di atti o omissioni colpose o dolose del Fornitore o del Personale del Fornitore o di violazioni da parte del Fornitore di qualsiasi termine dell’Accordo. Per Personale si intendono le persone che sono i) dipendenti di una delle parti, ii) agenti nominati da una delle parti, iii) appaltatori autonomi ingaggiati da una delle parti oppure iv) forniti ad una delle parti da un Subappaltatore. Per Subappaltatore si intende un individuo (appaltatore autonomo), una società, una partnership, una società a responsabilità limitata o altro ente o organismo, a cui la prestazione da fornire ai sensi dell’Accordo è stata subappaltata dal Fornitore, nei limiti consentiti dall’Accordo.
Il Fornitore difenderà, manleverà ed indennizzerà, incluse le spese legali, INTESA nel caso di richieste di risarcimento di terzi per il fatto che i Beni o i Servizi del Fornitore violino diritti di proprietà intellettuale di una terza parte. Inoltre, il Fornitore, a sue spese: i) otterrà per INTESA il diritto di continuare ad utilizzare, vendere e concedere in licenza i Beni o i Servizi; ii) modificherà i Beni o i Servizi in modo da garantire la non violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi; o iii) sostituirà i Beni o i Servizi con altri che non rappresentino violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi e che siano conformi all’Accordo. In alternativa, su richiesta di INTESA, il Fornitore accetterà l'annullamento dell’Ordine relativo ai Beni o Servizi cui la richiesta risarcitoria si riferisce, senza alcuna responsabilità per l'annullamento, ed il Fornitore rimborserà tutti gli importi precedentemente pagati da INTESA. INTESA invierà al Fornitore una tempestiva notifica delle richieste di risarcimento di terzi nei confronti di XXXXXX e coopererà nell'indagine, nella eventuale definizione di un accordo transattivo e nella difesa contro tali richieste di risarcimento.
9. Durata e Cessazione
Le presenti CGA rimarranno in vigore fino alla cessazione dell’Ordine. Ciascuna delle parti può, secondo le circostanze, risolvere o recedere dall’Accordo senza alcuna penale o corrispettivo per il recesso, in caso di inadempimento sostanziale dell’Accordo dell’altra parte o, nella misura consentita dalla legge, se l'altra parte si rende insolvente, se presenta o viene presentata nei confronti di essa un'istanza di fallimento, sempre che la parte non inadempiente fornisca preavviso scritto (indicando la data di efficacia della cessazione dell’Accordo) nonché, nel caso in cui a giudizio di INTESA si possa porre rimedio all’inadempimento sostanziale, una ragionevole opportunità per farlo.
Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente alle obbligazioni assunte, INTESA può intimare l'adempimento mediante comunicazione scritta. Ove il Fornitore non riesca a rimediare a tale inadempimento entro il periodo indicato nella comunicazione, l’Accordo si considererà risolto di diritto. In tale caso, non sarà tenuto al riconoscimento di alcun corrispettivo per le attività svolte. INTESA si riserva altresì il diritto di restituire al Fornitore tutti i componenti consegnati nell’ambito dell’Ordine e di ottenere il rimborso di quanto corrisposto al Fornitore in base all’Ordine, oppure di trattenere tali componenti corrispondendo per essi al Fornitore un importo che sarà pattuito nel rispetto del corrispettivo indicato nell’Ordine.
Oltre ad eventuali penali previste nell’Ordine, INTESA si riserva comunque di richiedere il risarcimento integrale degli eventuali danni subiti.
La violazione da parte del Fornitore (o la ragionevole convinzione di INTESA che il Fornitore abbia commesso una violazione o è probabile che la commetta) delle disposizioni relative agli Impegni di Etica commerciale di cui alle presenti CGA, costituisce inadempimento sostanziale dell’Accorod e, in tal caso, INTESA potrà risolvere l’Accordo immediatamente, inviando notifica scritta al Fornitore, senza alcuna responsabilità a carico di INTESA. Qualsiasi termine delle presenti CGA che, per propria natura, si estenda oltre la cessazione dell’Accordo, resterà in vigore tra le parti fino all'adempimento e rimarrà valido per successori ed eventuali cessionari.
INTESA può, inviando preavviso scritto al Fornitore, risolvere o recedere da, secondo le circostanze, un Ordine i) per giusta causa, in caso di inadempimento sostanziale da parte del Fornitore o ii) senza giusta causa, in ogni caso con cessazione a partire dalla data specificata nell'avviso di recesso. A partire dalla data di efficacia della cessazione, secondo indicazioni scritte da parte di INTESA, il Fornitore interromperà la prestazione di cui all’Ordine e consegnerà a INTESA, tra le altre cose, tutti i Beni completati alla data di cessazione nonché tutti i lavori in corso.
In deroga all’art. 1671 del Codice Civile, in caso di recesso INTESA compenserà il Fornitore solo per le spese effettive e ragionevoli sostenute dal Fornitore per le attività eseguite alla data di efficacia del recesso.
10. Assicurazione
Il Fornitore manterrà a proprie spese (e fornirà certificati di assicurazione su richiesta di INTESA) i) tutte le assicurazioni obbligatorie per legge,
ii) una polizza assicurativa commerciale generale (“general liability”, polizza responsabilità civile terzi/prodotti), comprese le assicurazioni per responsabilità derivante da prodotti con un limite minimo per evento di 5.000.000 dollari (o l’equivalente in valuta locale) e iii) l’assicurazione automobilistica (se un veicolo deve essere utilizzato in esecuzione dell’Ordine) con massimale non inferiore a 5.000.000 dollari (o l’equivalente in valuta locale). Gli obblighi di assicurazione della responsabilità commerciale generale e i limiti della polizza di assicurazione automobilistica
possono essere soddisfatti attraverso una combinazione di assicurazione primaria ed una assicurazione ombrello per la copertura delle responsabilità in eccesso, oltre a indicare INTESA come assicurato aggiuntivo. L’assicurazione richiesta in base a un Ordine o ad un allegato specifico, deve essere acquistata dagli assicuratori con un AM Best Rating di A- o superiore, oppure con un rating di Standard & Poor di BBB ed un’eccedenza di 50 milioni di dollari o superiore per il contraente della polizza.
11. Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA
Il Fornitore conserverà (e, nel rispetto della normativa applicabile, fornirà a INTESA su richiesta) tutti i registri commerciali, tecnici e contabili pertinenti i) per giustificare le fatture del Fornitore; ii) per dare prova del possesso o dell’ottenimento delle licenze professionali e dei permessi richiesti e iii) per dimostrare l’adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi sanciti dall’Accordo, per non meno di sei (6) anni dopo il completamento o la cessazione dei Servizi di pertinenza. Tutti i registri contabili saranno conservati in conformità con i principi contabili generalmente accettati.
Previa notifica, INTESA potrà, senza spese a suo carico, verificare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi sanciti dall’Accordo e questo include la verifica del rispetto delle normative in vigore e della protezione e integrità dei Materiali INTESA. Nell’ambito di una verifica, il Fornitore garantirà a INTESA (inclusi i revisori di cui INTESA si avvalga e qualsiasi autorità di controllo) accesso in orari ragionevoli (o, in caso di autorità di controllo, in qualsiasi momento stabilito da tale autorità), a qualsiasi struttura presso la quale il Fornitore o un eventuale Subappaltatore stia fornendo o abbia fornito Servizi o Beni regolati dall’Accordo e a tutti i sistemi, i dati ed i registri commerciali, tecnici e contabili relativi al rispetto da parte del Fornitore (e dell'eventuale Subappaltatore) dei propri obblighi. Il Fornitore offrirà piena collaborazione durante tale verifica, inclusa la designazione di un focal point di supporto delle verifiche e, su richiesta di INTESA, il Fornitore garantirà ad INTESA il diritto di richiedere direttamente a qualsiasi Subappaltatore accesso a sistemi, dati e documenti relativi alle prestazioni svolte da tale Subappaltatore, garantendo inoltre che quest’ultimo fornisca tempestivamente tale accesso.
12. Legge Applicabile
Fatto salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine le parti concordano: di applicare la legge Italiana indipendentemente dai principi di conflitto in materia di leggi applicabili. Ove una o più disposizioni dell'Accordo vengano dichiarate non valide o non applicabili, le disposizioni restanti rimarranno completamente valide ed in vigore. L’Accordo non ha effetto su eventuali diritti inderogabili, che non possano essere esclusi o limitati attraverso un contratto. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci non si applica alle transazioni regolamentate dalle presenti CGA. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge locale e senza possibilità di rinuncia o limitazione contrattuale, qualsiasi azione legale o di altro tipo correlata all’Accordo, dovrà essere iniziata non oltre due (2) anni a decorrere dalla data in cui si sia originata la causa dell'azione. Nessun diritto o causa di azione in favore di terze parti scaturisce dalle presenti CGA o da una qualsiasi transazione da esso regolamentata.
Tutte le controversie che sorgano da o in connessione con l’interpretazione o l’esecuzione dell’Accordo saranno devolute esclusivamente al Tribunale di Milano e le parti rinunciano al diritto di ricorrere a qualunque altra sede.
13. Business Continuity
Il Fornitore conferma di avere e gestire un piano per garantire la continuità operativa (business continuity) e procedure per il test della continuità operativa, che includono, a titolo meramente esemplificativo, le aree della pianificazione per il disaster recovery, della pianificazione per fare fronte ad una pandemia e della sicurezza cibernetica. I programmi per la sicurezza cibernetica devono includere, come minimo, disposizioni per prevenire, rilevare e affrontare incidenti di sicurezza cibernetica. Il Fornitore accetta di rivedere, aggiornare e sottoporre a test il piano per la continuità operativa annualmente e, su richiesta di INTESA, il Fornitore consegnerà un riepilogo del piano per la continuità operativa e dei risultati dei test. INTESA potrà, di tanto in tanto, fornire un feedback per quanto riguarda il piano e richiedere che il Fornitore prenda in considerazione i commenti di INTESA in fase di aggiornamento del piano. Tuttavia, il Fornitore rimane l'unico responsabile per l'adempimento degli obblighi sanciti dall’Accordo e per l'adeguatezza del piano per la continuità operativa, indipendentemente dal fatto che INTESA abbia rivisto e commentato il piano.
14. Fornitore e Personale del Fornitore
Il Fornitore:
(a) dovrà, su richiesta di INTESA e nella misura consentita dalla legge in vigore, fornire a INTESA (I) a scopo di valutazione dell'esportazione, la nazionalità, il paese di residenza permanente e lo stato del proprio Personale per quanto riguarda le leggi sull'immigrazione, (II) conferma scritta (i) che il Personale del Fornitore è autorizzato a lavorare nel paese dove vengono forniti i Servizi e (ii) nei limiti di quanto richiesto dalla legge, che i dati sul Fornitore sono inseriti in eVerify in forza di Provvedimenti legislativi in vigore e presso il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti e, (III) se INTESA richiede requisiti di istruzione specifici, attestati di studio e istruzione per il Personale del Fornitore;
(b) dovrà spiegare al proprio Personale che eventuali problematiche relative al rapporto di lavoro andranno discusse con il Fornitore (e non con INTESA) e che dovrà informare tempestivamente INTESA nel caso in cui tali problematiche siano correlate ad azioni che si suppone avrebbero dovuto essere intraprese da INTESA o dal suo Personale, per consentire ad INTESA di svolgere le necessarie indagini;
(c) è e rimarrà responsabile della supervisione quotidiana, del controllo, delle condizioni del rapporto di lavoro, dell'assunzione, della verifica dell'idoneità al lavoro, della disciplina, della gestione delle prestazioni, della cessazione, della consulenza, della programmazione, dei compensi, dei benefit e di altre attività, delle ritenute fiscali, della salute e sicurezza del Personale del Fornitore e dovrà assicurarsi che il Personale del Fornitore non cerchi di ottenere le stesse da INTESA;
(d) è consapevole che INTESA non è in alcun modo responsabile dell'esame o dell'approvazione di cartellini di presenza; comunque, INTESA si riserva il diritto di esaminare tali cartellini di presenza solo ai fini della verifica della fatturazione;
(e) è responsabile delle azioni e dell'inattività del Personale del Fornitore e del rispetto da parte del Personale dei requisiti delle presenti CGA;
(f) concorda sul fatto che INTESA abbia il diritto di rifiutare di accettare il Personale che il Fornitore mette a disposizione per lo svolgimento dei Servizi in virtù del presente atto e che potrà richiedere la rimozione del Personale del Fornitore dall'incarico oggetto dell’Accordo, per qualsiasi motivo, ad esclusiva e ragionevole discrezione di INTESA.
14.1 Asset INTESA
Il Fornitore istruirà il proprio Personale a:
(a) utilizzare Asset INTESA solo per gli scopi previsti dall’Ordine e a rimborsare INTESA per eventuali utilizzi non autorizzati;
(b) limitare la connessione, l'interazione e l'utilizzo solo ai programmi, agli strumenti o alle routine che anche INTESA ritiene necessari per lo svolgimento dei Servizi;
(c) non copiare, divulgare o lasciare incustoditi Asset INTESA;
(d) informare tempestivamente INTESA di incidenti o eventi relativi alla sicurezza (ad esempio, quelli che comportano la perdita, l'utilizzo improprio o il danneggiamento di Asset INTESA, come definiti di seguito). Il Fornitore consegnerà a INTESA una copia dei rapporti sugli eventi accidentali o incidenti relativi alla sicurezza che riguardano i suddetti Asset.
INTESA può sottoporre periodicamente a verifica l'utilizzo che il Fornitore fa degli Asset INTESA. Per “Asset INTESA” si intendono i sistemi di computer e/o le reti di INTESA o del Cliente, la proprietà di INTESA o del Cliente a cui il Personale del Fornitore accede o che utilizza, oppure materiali, dati, documenti o informazioni fornite al Personale del Fornitore da (o per conto di) INTESA.
14.2 Accesso del Fornitore alla sede di INTESA o del Cliente
1. Se il Personale del Fornitore avrà accesso alla sede di INTESA o del Cliente, il Fornitore dovrà condurre sessioni di orientamento con il proprio Personale, prima di assegnare un incarico presso INTESA o il Cliente, nonché reperire e fornire informazioni sul contatto (che il Fornitore dovrà aggiornare secondo necessità) per tutti i supervisori del Personale del Fornitore.
2. Il Fornitore trasmetterà al proprio Personale le seguenti istruzioni:
(a) il Personale del Fornitore assegnato ad una sede di INTESA o del Cliente non può (i) introdurre armi di alcun tipo in tale sede; (ii) possedere, fare uso o essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche; (iii) essere in possesso di materiali pericolosi di alcun genere senza autorizzazione di INTESA; (iv) inviare o ricevere e-mail non relative ad INTESA o al Cliente tramite i sistemi di posta di INTESA o del Cliente; (v) vendere, pubblicizzare o commercializzare prodotti o distribuire materiali stampati, con testo o grafica senza autorizzazione scritta di INTESA; o (vi) condurre attività commerciali non relative a INTESA o al Cliente mentre svolge l'incarico oggetto dell’Ordine.
(b) il Personale del Fornitore assegnato ad una sede di INTESA o del Cliente deve (i) ottenere un badge di identificazione valido da INTESA o dal Cliente e restituire i badge di identificazione al completamento o alla cessazione delle assegnazioni; (ii) rimanere solo nelle aree autorizzate (limitate agli ambienti di lavoro, alle mense aziendali, alle toilette e ai parcheggi); (iii) visualizzare e utilizzare per lavoro solo i materiali, i
documenti, le informazioni e i dati necessari allo svolgimento della mansione e (iv) segnalare immediatamente al Fornitore qualsiasi incidente (ad esempio alterazioni fisiche, aggressioni, molestie e/o comportamenti inappropriati, effettivi o presunti), in modo che il Fornitore possa tempestivamente informare INTESA e fornire ad INTESA una copia del rapporto sull'incidente.
14.3 Controllo dei precedenti penali ed altri controlli
(a) Il Fornitore si impegna ad informare INTESA del fatto che un membro del Personale del Fornitore da assegnare allo svolgimento dei Servizi in virtù dell’Accordo, sia stato precedentemente dipendente di INTESA, per cui l'assegnazione è soggetta all'approvazione di INTESA.
(b) Nella misura consentita dalla legislazione locale, il Fornitore otterrà dal proprio Personale un documento di identità con fotografia, rilasciato da un ente governativo ufficiale (inclusi, a titolo di esempio, una patente di guida valida o un passaporto).
(c) Nella misura consentita dalla legislazione locale, il Fornitore condurrà indagini sui precedenti penali del proprio Personale, secondo quanto indicato nella successiva lettera (d), nei luoghi in cui i membri del Personale del Fornitore hanno stabilito la propria residenza nei sette anni precedenti. Se non risultano condanne penali negli ultimi sette anni, il Personale del Fornitore può essere assegnato allo svolgimento dei Servizi. Nel caso in cui siano state riscontrate condanne penali, il Fornitore non potrà procedere all'assegnazione del proprio Personale, ove tale Personale sia giudicato idoneo allo svolgimento dei Servizi in base ad una valutazione individualizzata della condanna, effettuata dal Fornitore, tenendo conto dei Servizi da svolgere, in conformità con la legislazione e gli orientamenti in vigore, che possono includere, a titolo esemplificativo, le linee guida promulgate dalla Commissione per le pari opportunità di impiego negli Stati Uniti, enunciati simili o altre linee guida promulgate dalle pubbliche autorità, per quanto applicabili.
Se, a seguito di tale valutazione, il Fornitore continua a raccomandare l'assegnazione di un membro del proprio Personale con precedenti penali per lo svolgimento dei Servizi, INTESA deve prima essere informata di tale decisione. In seguito, INTESA esaminerà i precedenti penali e i Servizi che verranno svolti e/o l'accesso consentito al Personale del Fornitore. A meno che non sia strettamente necessario ai fini di tale esame, INTESA non riceverà alcun dato personale (ad esempio, nome o numero di codice fiscale del membro del Personale del Fornitore ecc.).
(d) Per i dipendenti del Fornitore residenti negli Stati Uniti, deve essere condotto un controllo a livello federale, oltre ad un controllo a livello di contea o stato, a seconda di quale delle due risulti più completa. In altri paesi, i controlli di cui alla presente disposizione potranno essere effettuati a livello di contea, stato, provincia e/o a livello nazionale, a seconda di quale risulti più completo.
(e) Su richiesta di INTESA e in base alla normativa vigente, il Fornitore consegnerà a INTESA la documentazione attestante la sua conformità alle specifiche di questa sezione.
14.4 Personale
Il personale del Fornitore addetto alla realizzazione dei Beni e/o Servizi, è regolarmente assunto alle dipendenze del Fornitore, che si impegna a:
1. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri;
2. supervisionare, controllare la corretta attuazione degli obblighi di legge in materia di trattamenti retributivi, assistenziali, previdenziali e fiscali del personale del fornitore e dei propri subfornitori e manleverà INTESA per ogni danno e responsabilità che possa derivare a quest’ultimo per la violazione dei suddetti obblighi ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 276/2003 e da ogni sua successiva modifica;
3. attuare, nei confronti di tale personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell’Ordine, alla categoria e nella località in cui vengono svolte le attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località;
4. continuare ad applicare i citati contratti collettivi dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto o parte del periodo di validità del rapporto contrattuale. Il Fornitore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento, qualora INTESA lo richieda;
5. conservare per tutta la durata dell’Accordo la documentazione comprovante l’esecuzione dei pagamenti a mezzo bonifico bancario delle retribuzioni spettanti al proprio personale e a quello dei subappaltatori durante l’esecuzione dell’Accordo. Il Fornitore si impegna a documentare quanto sopra, in qualsiasi momento, qualora INTESA lo richieda;
6. porre in essere con i propri dipendenti opportuni accordi che gli permettano di adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dall’Accordo;
7. essere responsabile per la supervisione, il controllo, la salute e la sicurezza del personale del fornitore ai sensi del D. Lgs n. 81/08;
8. garantire inoltre di collaborare con INTESA per la supervisione, il controllo, ed il coordinamento del proprio personale e quello dei propri subfornitori per l’attuazione delle misure di sicurezza indicate nel Documento Unico;
9. garantire, tra l’altro, che in ottemperanza alle previsioni dell’art. 26 del D. Lgs 81/08, il personale dallo stesso impiegato a qualunque titolo, sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il Fornitore, inoltre, garantisce che tale tessera sarà esposta dai lavoratori durante l’espletamento delle proprie mansioni;
10. su richiesta di INTESA, fornire la documentazione per verificare la conformità della presente sezione intitolata "Fornitore e personale del fornitore".
INTESA ha il diritto di risolvere l’Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. ove il Fornitore non rispetti la presente Sezione.
14.5 Lavoratori Distaccati
Qualora il Fornitore intenda utilizzare il personale del fornitore e/o subappaltatori che sono considerati lavoratori distaccati (come definiti nella Direttiva CE 96/71/CE e/o qualsiasi legislazione comunitaria o nazionale connessa o derivata) o lavoratori di agenzia interinale (come definiti nella Direttiva CE 08/104/CE e/o qualsiasi legislazione comunitaria o nazionale connessa o derivata) (di seguito “Lavoratori Distaccati”) per la fornitura di servizi ad INTESA e/o al/ai Cliente/i di INTESA, il Fornitore dovrà, prima che ogni Lavoratore Distaccato inizi il lavoro nel paese in cui viene inviato, informare INTESA e fornire ad INTESA tutte le informazioni richieste dalla legge, nonché prove di conformità alla suddetta normativa. Il Fornitore garantisce che le informazioni fornite siano sempre corrette, accurate e aggiornate e che il Fornitore accetta di fornire immediatamente informazioni ad INTESA in qualsiasi momento su richiesta di INTESA. Se la violazione di questa disposizione da parte del Fornitore o del subappaltatore del Fornitore dovesse fare in modo che INTESA o il proprio personale sia ritenuto responsabile o che sia inflitta una multa, il Fornitore dovrà indennizzare INTESA e il suo personale contro tutte le rivendicazioni e/o multe che sorgono o si suppongono essere sorte a causa di tale violazione. Nonostante qualsiasi altro elemento contrario alle presenti CGA, INTESA può interrompere immediatamente le presenti CGA e qualsiasi Ordine per giusta causa in caso di violazione di questa disposizione o qualora INTESA ragionevolmente ritenga che una tale violazione sia avvenuta o sia probabile. Oltre a ciò, INTESA può richiedere l’immediata rimozione dei Lavoratori Distaccati dall’incarico, ai sensi delle CGA.
15. Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore si impegna al pieno rispetto delle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n.136 (con particolare ma non esclusivo riferimento all’articolo 3 di tale Legge) in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari relativi a commesse pubbliche.
In caso di violazione da parte del Fornitore della predetta normativa, le presenti CGA e qualsiasi Ordine, si intendono risolti ai sensi dell’art. 1456 c.c. ferma restando la responsabilità del Fornitore per i danni causati con tale violazione.
16. Applicazione delle leggi in materia di Sicurezza e tutala del lavoratore
Le parti delle presenti CGA si impegnano e garantiscono, ciascuna per la parte di sua competenza, il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del lavoratore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.
A tal riguardo ed al fine di consentire ad INTESA e/o al Cliente di INTESA la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 26, comma 3 del citato D. Lgs. 81/08 e successive modifiche (di seguito il “Documento Unico”), è fatto obbligo per il Fornitore di consegnare ad INTESA un apposito documento contenente la propria valutazione dei rischi e dei costi associati, nonché quello redatto dai propri subfornitori, che indichi le misure necessarie per eliminare le interferenze delle rispettive attività.
Il Fornitore si farà obbligo di allegare la propria valutazione dei rischi con dei costi associati di cui sopra e quella dei propri subfornitori all’offerta che presenterà ad INTESA essendo espressamente stabilito che la documentazione di valutazione dei rischi ed i relativi costi rappresenta condizione essenziale per la validità dell’offerta stessa.
In caso di violazione da parte del Fornitore della presente Sezione, le presenti CGA e qualsiasi Ordine si intendono risolti ai sensi dell’art. 1456
x.x. xxxxx restando la responsabilità del Fornitore per i danni causati con tale violazione.
17. Emendamenti
Le parti convengono che ogni eventuale futura modifica o integrazione delle CGA deve essere intesa come parte integrante delle CGA e che qualsiasi riferimento alle CGA menzionate nell’Ordine o in questo documento, se del caso, include tali modifiche e/o integrazioni.
18. Trattamento dei dati personali
Nel caso in cui, ai sensi delle presenti CGA, INTESA comunichi al Fornitore le informazioni relative ad un individuo, una persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili ("Dati Personali") il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le misure di sicurezza del caso per proteggere i Dati Personali da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso e da qualsiasi altra forma di trattamento illecito dei medesimi Dati Personali (incluso, e non limitato ad assicurare l'affidabilità del personale che accede ai Dati Personali). Il Fornitore dichiara e garantisce: (i) che agirà in conformità alle leggi e regolamenti in materia di protezione dei dati personali (inclusa qualsiasi richiesta di notifica a, o registrazione con, le autorità competenti in materia di protezione dei dati), e (ii) che accederà, utilizzerà, gestirà comunicherà a terze parti, trasferirà all'estero o in altro modo tratterà Dati Personali in conformità alle istruzioni di INTESA. A tal proposito, in generale, INTESA istruirà il Fornitore al trattamento dei Dati Personali per quanto necessario all'esecuzione dell’Accordo.
Il Fornitore assisterà prontamente INTESA nel rispondere a richieste di accesso, correzione, blocco, eliminazione o cancellazione dei Dati Personali, incluso l'obbligo di fornire ad INTESA una copia di tutti i Dati Personali rilevanti in forma tangibile. Il Fornitore non trasferirà alcun Dato Personale al di fuori di uno Stato con una legge e/o provvedimenti in materia di protezione dei Dati Personali restrittivi in merito al trasferimento dei Dati Personali a meno che tale trasferimento sia inevitabile per l'esecuzione da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi dell’Accordo, o laddove INTESA acconsenta al trasferimento per iscritto. INTESA può, previa opportuna richiesta, verificare e appurare la conformità del Fornitore a quanto previsto nella presente Sezione. Alla data di cessazione dell’Accordo, il Fornitore dovrà, su richiesta dell'INTESA, restituire o cancellare prontamente tutti i Dati Personali ricevuti.
19. Disposizioni generali
i) Una parte non divulgherà informazioni riservate all'altra, senza la sottoscrizione di un accordo di riservatezza separato volto a regolare tali divulgazioni.
ii) Le licenze correlate ai Programmi, i contratti di licenza inclusi nei Programmi, eventuali condizioni di licenza da accettare online, servizi cloud o clausole online per i Servizi sono da considerarsi nulli ed invalidi, e termini e condizioni dell’Accordo prevalgono sugli stessi.
iii) Le parti non pubblicizzeranno la loro relazione commerciale attraverso materiali pubblicitari; di marketing o promozionali di alcun tipo, senza previo consenso scritto dell'altra parte, fatto salvo quanto richiesto dalla legge.
iv) INTESA può trattare ed archiviare le informazioni di contatto del Personale del Fornitore, in relazione alle prestazioni regolatedall’Accordo, ovunque INTESA conduca operazioni commerciali.
v) L'Accordo non garantisce alcuna esclusiva alle parti, ed entrambe le parti possono progettare, sviluppare, produrre, acquistare o commercializzare prodotti o servizi in concorrenza. Ciascuna parte è responsabile di determinare le assegnazioni del proprio Personale.
vi) Qualsiasi modifica all'Accordo deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente: A) qualsiasi modifica accettata a prezzi, modalità di pagamento, quantità o termini di consegna contenuti in un Ordine; B) le presenti CGA (inclusi gli Allegati ad esso).
vii) Il Fornitore è un contraente indipendente e il presente Accordo non crea una relazione di agenzia, partnership o joint venture tra INTESA e il Fornitore o il Personale del Fornitore. INTESA non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il Personale del Fornitore.
viii) Le parti saranno considerate responsabili per danni, distruzione, perdite o furti ("Perdita") dei rispettivi beni materiali (di proprietà o in leasing). Le parti dovranno fare riferimento ai propri accordi assicurativi, stipulati a copertura di tale Xxxxxxx.
ix) Nessuna delle due parti può cedere i diritti ottenuti in virtù dell’Accordo a terzi o Consociate, senza previo consenso scritto dell'altra parte, ma tale consenso non dovrà essere negato ingiustificatamente; è fatto salvo il caso in cui ciascuna delle parti ceda l’Accordo in seguito alla vendita di parte sostanziale della sua azienda che utilizza l’Accordo. Qualsiasi cessione non autorizzata dell’Accordo deve essere considerata nulla. Il Fornitore non delegherà né subappalterà le prestazioni e gli obblighi regolati dall’Accordo a terzi, Subappaltatori o Consociate, salvo che ciò sia espressamente consentito dall’Ordine stesso.
Nel caso in cui al rapporto tra le parti si applichi la legge 192/98 relativa alla disciplina sulla subfornitura, il Fornitore può cedere fino al 50% di tale lavoro a terze parti o a consociate senza il preventivo consenso verbale o scritto di INTESA. Comunque, se il Fornitore assegna più del 50% del lavoro, il Fornitore deve procurarsi il preventivo consenso scritto di INTESA. Qualsiasi cessione non autorizzata dall’Accordo è inefficace e nulla.
Qualora INTESA consideri beni e servizi oggetto del rapporto confidenziali, i subappaltatori dovranno avere il preventivo gradimento scritto di INTESA e sottoscrivere un accordo di confidenzialità su modello proposto da quest’ultimo.
x) Una qualsiasi rinuncia ai diritti contenuti nelle presenti CGA, per essere valida, dovrà essere effettuata per iscritto e firmata per accettazione dalla parte che rinuncia ai propri diritti. Una rinuncia di una delle parti a qualsiasi pretesa basata sull’inadempimento dell’altra parte, non potrà essere ritenuta una rinuncia a successive pretese in caso di futuri episodi di inadempimento.
xi) Tutti gli avvisi relativi all'Accordo devono essere in forma scritta e inviati all'indirizzo indicato di seguito, a meno che una parte non specifichi per iscritto un indirizzo differente.
xii) Le parti acconsentono all'utilizzo di mezzi elettronici e trasmissioni via fax per le comunicazioni tra di loro, e tali comunicazioni avranno lo stesso valore di un documento scritto firmato. Le presenti CGA e qualsiasi Ordine e Allegato, possono essere firmati in una o più parti. Qualsiasi riproduzione delle presenti CGA, effettuata mediante mezzi affidabili, verrà considerata equivalente all'originale. Il presente Accordo sostituisce eventuali accordi, discussioni o dichiarazioni intercorsi precedentemente tra le parti in relazione a quanto qui dichiarato
xiii) Nessuna delle due parti sarà considerata inadempiente o responsabile per eventuali ritardi o violazioni dell’Accordo a causa di fatti al di fuori del controllo della parte interessata, ad esclusione di controversie di lavoro, sempre che tale parte informi immediatamente l'altra della causa di forza maggiore.
xiv) Le Presenti CGA si applicano ad INTESA e al Fornitore (di seguito, i firmatari).
xv) Nei casi in cui il Fornitore fornisca Servizi o Beni ad un Cliente di INTESA (direttamente o indirettamente tramite INTESA), i riferimenti ad INTESA contenuti nelle seguenti sezioni delle presenti CGA dovranno considerarsi comprendere anche il Cliente: Beni e Servizi; Emissione di un Ordine e determinazione dei prezzi (per quanto attiene a consegna e accettazione); Xxxxxxxx, Proprietà intellettuale; Indennizzo e Manleva; Fornitore e Personale del Fornitore; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA.
xvi) Le seguenti disposizioni resteranno valide dopo la cessazione dell’Accordo e produrranno effetti fino all'adempimento: Garanzie; Oneri fiscali; Proprietà intellettuale; Responsabilità; Indennizzo e Manleva; Conservazione dei registri e diritti di verifica di INTESA; Legge Applicabile; Fornitore e Personale del Fornitore; Disposizioni generali. Senza limitare quanto precede, tutte le licenze regolate dall’Accordo avranno durata tale da permettere ad INTESA di continuare a fornire servizi ai Clienti che siano licenziatari del Fornitore, della eventuale cessazione delle presenti CGA.
Allegato A: Vulnerabilità della Sicurezza
Definizioni
Per "Correzioni di Errore" si intendono le revisioni che correggono errori e carenze, incluse le Vulnerabilità della Sicurezza (collettivamente "errori") nei Prodotti.
Per "Attenuazione" si intende qualsiasi mezzo conosciuto per attenuare o evitare i rischi di una Vulnerabilità della sicurezza.
Per "Vulnerabilità della sicurezza" si intende uno stato nella progettazione, nella codifica, nell'implementazione, nel funzionamento o nella gestione di un Bene che consente un attacco proveniente da una parte che possa provocare accesso o sfruttamento non autorizzati, inclusi, a titolo esemplificativo, (1) l'accesso, il controllo o l'interruzione del funzionamento di un sistema; (2) l'accesso, l'eliminazione, l'alterazione o l'estrazione di dati o (3) modifiche di identità, autorizzazioni o permessi di utenti o amministratori. Una Vulnerabilità della Sicurezza può esistere a prescindere dal fatto che ad essa sia stato assegnato o meno un ID CVE (Common Vulnerabilities or Exposures) o qualsiasi altro punteggio o classificazione ufficiale.
Vulnerabilità della sicurezza
Se il Fornitore è a conoscenza di una Vulnerabilità della Sicurezza in un Bene, salvo diversamente concordato tra Fornitore e INTESA per iscritto, il Fornitore (i) fornirà all'INTESA una Correzione e un'Attenuazione dell'Errore entro i tempi necessari per tutte le versioni e i rilasci del Bene e (ii) fornirà al Coordinatore Tecnico dell'INTESA (come specificato nell’Ordine) un rapporto scritto con: A) una descrizione della Vulnerabilità della Sicurezza, comprese le versioni e i rilasci del Prodotto interessato, nonché i suoi potenziali effetti, utilizzi e rischi; e B) il Punteggio Base CVSS (Sistema di Punteggio della Vulnerabilità Comune) per la Vulnerabilità della Sicurezza. La correzione e l'attenuazione degli errori sono fornite in conformità a quanto previsto nell’Ordine.
Per una Vulnerabilità della Sicurezza che è stata resa pubblica e per la quale non è stata fornita a INTESA alcuna correzione o mitigazione degli errori, il Fornitore fornirà ad INTESA, non appena possibile, una data di correzione prevista, che dovrà tenere conto delle esigenze di INTESA.
Garanzie supplementari
Il Fornitore utilizzerà le migliori pratiche del settore, tra cui la scansione delle vulnerabilità della sicurezza, per prevenire, individuare e correggere le Vulnerabilità della Sicurezza nei Prodotti (ad esempio, pratiche di progettazione sicure e gestione delle vulnerabilità) e fornirà informazioni su tali pratiche su richiesta dell'INTESA.
Allegato B: Privacy dei dati
I dati personali, come definiti dalla legislazione vigente (nel prosieguo, “Informazioni Personali”), che rappresentano un sottoinsieme di Materiali INTESA (e quindi i riferimenti ai Materiali INTESA contenuti nell’Ordine o in qualsiasi altro allegato incluse anche le Informazioni Personali), comprendono qualsiasi informazione concernente un individuo identificato o identificabile.
Il Fornitore effettua le seguenti dichiarazioni e garanzie in materia di Informazioni Personali:
1) Se le responsabilità del Fornitore comprendono la raccolta di Informazioni Personali per conto di INTESA, il Fornitore raccoglierà solo i dati che devono essere raccolti nell'ambito dell'Accordo.
2) Il Fornitore non utilizzerà alcuna Informazione Personale, raccolta per conto di INTESA, ricevuta da INTESA o dal relativo Personale o altrimenti elaborata per conto di INTESA per scopi diversi da quelli necessari per l'utilizzo in virtù del presente Accordo.
3) Il Fornitore non divulgherà alcuna Informazione Personale a terze parti oltre ad eventuali subappaltatori e subfornitori ingaggiati dal Fornitore per agire in supporto del presente Accordo, nella misura in cui l'utilizzo di tali subappaltatori e subfornitori sia consentito nell'ambito dell'Accordo.
Il Fornitore deve mettere in atto con qualsiasi subappaltatore o subfornitore un accordo sufficiente a garantire che tale terza parte a) tratti le Informazioni Personali in conformità alle disposizioni dell'Accordo e del presente Allegato, b) sia soggetta agli obblighi del Fornitore in materia di dati personali e c) abbia implementato un processo di segnalazione di incidenti relativi alla privacy dei dati per la segnalazione immediata a INTESA di qualsiasi violazione della sicurezza.
Ai fini del presente Allegato, si verifica una "violazione della sicurezza" quando le Informazioni Personali sono esposte, o si sospetta ragionevolmente che siano esposte, a persone o entità non autorizzate o ad accesso, utilizzo, divulgazione o modifica non autorizzati, indipendentemente dalla causa (inclusi, senza limitazione, negligenza o negligenza grave del Fornitore, atti illegali di terze parti, perdita o furto di dati o apparecchiature su cui vengono memorizzati dati, guasti di apparecchiature, applicazioni o sistema, errore umano o circostanze impreviste).
Il Fornitore dovrà effettuare una valutazione della privacy e una convalida della sicurezza dei subappaltatori e subfornitori ai quali trasferisca Informazioni Personali o che autorizzi a raccogliere Informazioni Personali per conto di INTESA e, in base a una situazione in corso (annuale o quando si verifica una modifica), confermare che la posizione della privacy e della sicurezza di tali Subappaltatori siano soddisfacenti.
4) Il Fornitore non trasferirà o divulgherà all’estero (anche attraverso la messa a disposizione di accesso remoto) le Informazioni Personali raccolte per conto di INTESA, ricevute da INTESA o dal relativo Personale o altrimenti elaborate per conto di INTESA, senza ottenere il previo consenso scritto di INTESA.
5) Il Fornitore metterà a disposizione di INTESA, su richiesta di INTESA, le proprie pratiche interne, i registri e le registrazioni relativi ad uso, elaborazione, divulgazione, copia, modifica, smaltimento e distruzione delle Informazioni Personali. INTESA o terze parti autorizzate che agiscano per conto di INTESA (e che hanno un accordo di riservatezza con INTESA) possono, con ragionevole preavviso, verificare (incluse, senza limitazioni, visite in loco presso le località del Fornitore da parte di INTESA) e controllare il rispetto da parte del Fornitore del presente Allegato e dell’Accordo.
6) Il Fornitore dovrà eliminare tutte le Informazioni Personali, e assicurarsi che lo facciano i subappaltatori e subfornitori che hanno ricevuto Informazioni Personali (mediante distruzione dei documenti cartacei o utilizzando altri mezzi che rendano le Informazioni Personali illeggibili e impossibili da riassemblare o ricostruire) al completamento dei Servizi forniti dal Fornitore stesso, al termine o alla scadenza dell'Accordo o come richiesto da INTESA per iscritto, a seconda di quale di queste condizioni si verifichi per prima. Il fornitore dovrà certificare a INTESA per iscritto, su richiesta di INTESA, che le Informazioni Personali siano state eliminate.
7) Il Fornitore fornirà istruzione e formazione al proprio Personale per quanto riguarda l'uso corretto, la gestione e la sicurezza delle Informazioni Personali e del programma di sicurezza dei dati del Fornitore.
8) Il Fornitore instraderà tutte le richieste riguardanti le Informazioni Personali ricevute dai singoli a INTESA. Il Fornitore non risponderà a tali indagini senza il previo consenso scritto di INTESA.
9) Il Fornitore ed INTESA collaboreranno come necessario per consentire a INTESA di rispondere alle richieste e alle domande degli individui riguardanti l'elaborazione delle proprie Informazioni Personali, senza alcuna limitazione, fornendo a INTESA, su richiesta, una copia delle Informazioni Personali in forma tangibile. Il Fornitore garantirà che INTESA possa fornire agli individui gli stessi diritti di accesso, correzione, blocco, soppressione o eliminazione a loro disposizione in base alle leggi nazionali del paese da cui le informazioni in questione sono state originariamente raccolte.
10) Il Fornitore riferirà a INTESA qualsiasi violazione di sicurezza che riguardi le Informazioni Personali subito dopo averle individuate. Il Fornitore non farà alcuna dichiarazione pubblica o divulgazione in merito a qualsiasi violazione della sicurezza senza il consenso scritto di INTESA.
a) Il Fornitore fornirà una collaborazione completa, rapida e in buona fede, come ragionevolmente richiesto da INTESA, per indagare su eventuali violazione della sicurezza, soddisfacendo i requisiti legali relativi e rimediando a tale violazione.
b) Non appena ragionevolmente possibile dopo una tale violazione della sicurezza, INTESA e il Fornitore si consulteranno in buona fede per quanto riguarda l'analisi della causa principale e gli sforzi previsti per porre rimedio a tale violazione.
c) Il Fornitore è responsabile di eventuali costi che potrebbero presentarsi, nonché dei costi effettivi sostenuti da INTESA, in relazione a eventuali indagini forensi necessarie per determinare la causa principale della violazione.
Qualora siano coinvolte Informazioni Personali Sensibili:
d) INTESA determina, a sua unica discrezione, se la notifica della violazione della sicurezza deve essere inviata alle agenzie governative e ai pertinenti organi di autoregolamentazione del settore, ai mezzi di informazione (se richiesto dalla legge applicabile) e agli individui interessati
e) Il Fornitore è responsabile di eventuali costi che potrebbero presentarsi, nonché dei costi effettivi sostenuti da INTESA, nel fornire notifica della violazione della sicurezza alle autorità governative e alle agenzie di autoregolamentazione del settore interessate, ai media (se richiesto dalla legge applicabile) e agli individui le cui Informazioni Personali sono state oggetto di accesso o acquisizione.
f) Il Fornitore deve stabilire e gestire a proprie spese un call center per rispondere alle domande degli individui le cui Informazioni Personali sono state coinvolte nella violazione della sicurezza per un periodo di due anni dopo la data in cui tali persone sono state informate della violazione della sicurezza. INTESA ed il Fornitore collaboreranno per creare gli script e altri materiali che il personale del call center dovrà utilizzare quando risponde alle domande degli individui interessati. In alternativa, previo avviso scritto al Fornitore, INTESA può stabilire e gestire un proprio call center, anziché servirsi di un call center stabilito dal Fornitore. Il Fornitore dovrà rimborsare a INTESA i costi effettivi sostenuti da INTESA in relazione all'istituzione e al mantenimento di tale call center.
g) Il Fornitore dovrà rimborsare a INTESA i costi effettivi per i servizi di monitoraggio del credito e/o di ripristino del credito per due (2) anni a decorrere dalla data di notifica della violazione della sicurezza a tutti gli individui interessati dalla violazione di sicurezza che scelgono di registrarsi per tali servizi di monitoraggio del credito.
Gli importi dovuti dal Fornitore ai sensi della presente sezione secondaria 10 sono considerati danni diretti. L'obbligo del Fornitore di rimborsare INTESA o di pagare per rimediare alla violazione, come previsto nel presente documento, non dipende dal fatto che l'assicurazione del Fornitore copra tali costi. Nonostante quanto stabilito in questo Accordo o in un eventuale Ordine, la responsabilità del Fornitore in base alla sezione secondaria 10 è senza limiti.
Indipendentemente da quanto stabilito in questo Accordo, la responsabilità del Fornitore ai sensi della presente sottosezione 10 è pari dieci volte gli importi pagati da INTESA (in caso di canoni ricorrenti, fino a 12 mesi di oneri pagati) o di $ 10 milioni (dollari dieci milioni/00) o equivalente in valuta locale, a seconda dell'importo maggiore.
A seguito di una violazione della sicurezza e non appena iniziano gli sforzi per porre rimedio alla violazione da parte del Fornitore, il Fornitore fornirà periodicamente rapporti a INTESA riguardo agli sforzi effettuati.
11) Gli obblighi di risarcimento ed indennizzo del Fornitore nell'Accordo si estendono anche alle richieste di terze parti derivanti o relative a violazioni di sicurezza. La reciproca limitazione di responsabilità stabilita nella sezione sulle responsabilità delle CGA non si applica alle perdite o alle richieste derivanti o relative a violazioni di sicurezza.
12) Il Fornitore dovrà mantenere in vigore, a sue spese, una polizza assicurativa (con copertura fino ad un massimale di $ 10.000.000,00 (dollari dieci milioni/00) o equivalente in valuta locale per ogni occorrenza e che copra, almeno, i costi coperti associati a eventuali violazioni di sicurezza. I "Costi Coperti" comprendono, a titolo esemplificativo, i seguenti costi: a) i costi per notificare i soggetti le cui Informazioni Personali sono state perse o compromesse; b) i costi per stabilire e gestire un call center per ricevere chiamate da parte dei soggetti interessati; c) i costi per il monitoraggio del credito (o servizi di protezione dei dati simili) e i servizi di recupero crediti per soggetti le cui Informazioni Personali sono state perse o compromesse; d) i costi associati a richieste di terze parti derivanti dalla violazione della sicurezza o dalla perdita di Informazioni Personali, compresi i danni, i costi del contenzioso e i costi di liquidazione; e) i costi di qualsiasi indagine, applicazione o altri costi vari.
Allegato C: Conferimento di Servizi Tecnici
Definizioni
Per "Beni" si intendono Opere Sviluppate e, nella misura indicata nel relativo Ordine, Materiali Preesistenti e Tool.
Per "Invenzioni" si intendono idee, disegni, concetti, tecniche, invenzioni, scoperte o miglioramenti, brevettabili o meno, concepiti o ridotti alla pratica da parte del Personale del Fornitore nell'esecuzione del presente Accordo.
Per "Invenzioni Comuni" si intendono le invenzioni effettuate dal Personale del Fornitore con il Personale INTESA.
Materiali Preesistenti
Il Fornitore non includerà alcun Materiale Preesistente in nessun Bene, a meno che non venga elencato nel relativo Ordine di acquisto. Se il Fornitore include eventuali Materiali Preesistenti in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel relativo Ordine, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Materiali Preesistenti e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire, svolgere, trasferire, distribuire e sublicenziare tali Materiali Preesistenti o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.
Tool
Il Fornitore non includerà Tool nei Beni, a meno che non siano elencati nel relativo Ordine. Ove il Fornitore includa eventuali Tool in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel relativo Ordine, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Tool e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire e svolgere tali Tool o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.
Diritti sulle Invenzioni
Il Fornitore fornirà tempestivamente a INTESA e al Cliente una comunicazione scritta completa per ciascuna invenzione che identifica le caratteristiche o i concetti che il Fornitore ritiene siano nuovi o diversi. Il Fornitore assegna tutto il diritto, il titolo e l'interesse nelle Invenzioni (incluse eventuali domande di brevetto presentate o brevetti rilasciati in base a Invenzioni) a INTESA.
Diritti sulle Invenzioni Comuni
Il Fornitore assegna tutti i diritti, titoli ed interessi nelle Invenzioni Comuni (incluse eventuali domande di brevetto presentate o brevetti rilasciati in base a Invenzioni Comuni) a INTESA.
Brevetti
Al fine di supportare il Cliente come specificato nei relativi Ordini, il Fornitore concede a IBM una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, in base a brevetti e domande di brevetto autorizzabili dal Fornitore, per preparare, far preparare, utilizzare, far utilizzare, importare, esportare, vendere e altrimenti trasferire i Beni e utilizzare i Servizi nella misura consentita dagli Ordini applicabili.
Protezione dei diritti di invenzione
Il Fornitore identificherà tutti i paesi in cui viene richiesta la protezione del brevetto per ciascuna invenzione. Il Fornitore autorizza INTESA ad agire come suo agente per ottenere la protezione del brevetto per le invenzioni nei paesi in cui il Fornitore non richiede la protezione del brevetto. Il Fornitore, a spese di INTESA, fornirà assistenza nella presentazione delle domande di brevetto per le Invenzioni e farà in modo che i documenti richiesti siano firmati.
Perfezionamento del copyright
Su richiesta, il Fornitore fornirà a INTESA un "Certificato di Originalità" o una documentazione equivalente per verificare l'autore delle Opere Sviluppate. Il Fornitore confermerà l'assegnazione del copyright per le Opere Sviluppate usando la forma "Conferma dell'assegnazione del copyright" e aiuterà INTESA a perfezionare tale copyright.
Allegato D: Licenza del Programma
Definizioni
Per "Compatibile" si intende la possibilità di interagire con Programmi, Tools o altri software compatibili tramite interfacce di programmazione.
Per "Beni" si intendono i Programmi ed i Tool ed eventuali correzioni di errore e aggiornamenti effettuati dal Fornitore durante il Termine dell’Ordine.
Per "Correzione di errore" si intendono le revisioni che correggono errori e carenze, incluse le Vulnerabilità della Sicurezza (collettivamente "errori"), nei Programmi.
"Diritti di Proprietà Intellettuale" o "IPR" sono i copyright, i brevetti, i segreti commerciali, i marchi commerciali e tutti i diritti intangibili incorporati nei Programmi o Strumenti, il cui utilizzo è ragionevolmente associato alle attività INTESA autorizzate in questo Allegato.
"Manutenzione" indica il supporto telefonico o il supporto tecnico basato sul web, le correzioni di errore, le correzioni, gli aggiornamenti, gli upgrade, le nuove versioni, le modifiche, i perfezionamenti, i cambiamenti e i miglioramenti ai Programmi.
"Codice oggetto" indica i Beni nel formato normalmente distribuito ai Clienti per l'utilizzo.
Per "Guadagno netto" si intendono le entrate riconosciute da INTESA o da un Affiliato di INTESA calcolate utilizzando sconti, rimborsi, restituzioni, compensazioni e altri adeguamenti applicabili in conformità con le politiche correnti di riconoscimento dei ricavi da INTESA e dei suoi Affiliati e dei principi contabili di controllo.
Per "Offerta" si indica un prodotto, un servizio di programma o una loro combinazione per i Clienti, indipendentemente dal fatto che siano o meno marchio di INTESA o dei suoi affiliati e che includano il Programma o un'opera derivata di un Programma.
“Programmi” sono i Programmi del Fornitore elencati nell’Ordine applicabile, le cui specifiche possono essere fornite in un'Appendice dell’Ordine e includere il codice computer, qualsiasi documentazione utente, istruzioni di installazione e altra documentazione per quel codice, eventuali istruzioni di integrazione necessarie per integrare il codice con il software INTESA compatibile e qualsiasi interfaccia utente o di programmazione, i formati di file specifici per quel codice e tutti i miglioramenti e le correzioni degli errori.
"Codice sorgente" è il Bene nel formato utilizzato dagli scrittori o dagli sviluppatori per creare o modificare il Bene, inclusa la documentazione dettagliata di progettazione.
"Tool" sono i programmi del Fornitore elencati nell’Ordine applicabile, le cui specifiche possono essere fornite in un'Appendice di questo Allegato e includere il codice del computer associato, qualsiasi documentazione utente, istruzioni di installazione e altra documentazione per il software, eventuali istruzioni di integrazione necessarie per integrare il codice con il software INTESA compatibile e qualsiasi interfaccia utente o di programmazione e formati di file specifici per il codice.
Licenza del programma
Il fornitore concede a INTESA una licenza sugli IPR non esclusiva, mondiale, irrevocabile, per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, modificare, trasmettere, visualizzare, eseguire, preparare e far preparare opere derivate e visualizzare i Beni per eseguire le attività e intraprendere le azioni descritte nel relativo Oridne. I Beni comprendono eventuali correzioni di bug o di errori create dal Fornitore e tutte le nuove versioni dei Beni rilasciate dal Fornitore durante il Termine dell’Ordine.
Test di accettazione
Test di accettazione dei Beni
Alla ricezione dei Beni e in base a qualsiasi proroga del periodo definito nell’Ordine, INTESA può iniziare i test di accettazione per un periodo di tempo indicato nell’Ordine, eseguendo tali test come INTESA ritiene opportuno per determinare se:
a. i Beni soddisfano le specifiche descritte nell'Accordo;
b. i Beni vengono eseguiti ripetutamente nell'ambiente di sistema descritto nell'Accordo; e
c. INTESA può eseguire correttamente tutti gli scenari di test funzionali e di sistema condotti da INTESA.
Correzione degli errori e accettazione
Se INTESA avvisa il Fornitore di eventuali errori nei Beni durante il test di accettazione, il Fornitore dovrà correggere tali errori e inviare nuovamente i Beni a INTESA. INTESA quindi riavvia il test di accettazione dei Beni. Al completamento del test di accettazione da parte di
INTESA, INTESA fornirà notifica al Fornitore della sua accettazione dei Beni forniti. L'accettazione dei Beni da parte di INTESA non solleva il Fornitore da alcuna delle sue responsabilità ai sensi dell'Accordo, compresa ma senza limitazione, la responsabilità della garanzia, i requisiti di qualità applicabili, la violazione o la responsabilità del prodotto.
Periodo di Mantenimento
Il Fornitore fornirà a INTESA l'accesso all'eventuale manutenzione dei Programmi che rende disponibile agli altri clienti senza alcun costo aggiuntivo, a partire dal momento in cui INTESA accetta i Programmi e per un periodo di un anno dopo l'ultimo pagamento di INTESA al Fornitore per il Programma stesso. Alla scadenza del periodo di un anno, INTESA avrà la facoltà di rinnovare la manutenzione in incrementi di un anno al prezzo indicato nell’Ordine.
Pagamento dei diritti
Le disposizioni sui diritti, se applicabili, verranno fissate nel rispettivo Ordine.
Eccezioni agli obblighi di pagamento dei diritti
INTESA non ha alcun obbligo di pagamento dei diritti per:
(a) Il Programma o le sue opere derivate utilizzati per:
1. Attività di sviluppo, manutenzione e supporto condotti da INTESA, da affiliati INTESA o dal personale di uno di essi o da terze parti sotto contratto con INTESA o un affiliato INTESA.
2. Dimostrazioni di marketing, training o formazione su programmi, test di clienti o periodi di prova (incluso il supporto anticipato, le versioni provvisorie, le distribuzioni delle prove codificate o bloccate che non comportano una licenza per un uso produttivo totale o altri programmi simili); o
3. Scopi di backup e archiviazione; o
4. Altri usi interni (esclusi l'outsourcing, come descritto di seguito) da parte di INTESA o di affiliati INTESA o del personale di uno di essi.
(b) Una copia del Programma installata da un utente finale con licenza in una stazione di lavoro alternativa (ad esempio, terminale domestico o portatile), a condizione che l'utente finale non possa utilizzare il Programma nella stazione di lavoro alternativa e nella stazione di lavoro per cui il Programma è stato concesso in licenza allo stesso tempo;
(c) Il Programma (o un lavoro funzionalmente equivalente) generalmente disponibile per terze parti senza obbligo di pagamento;
(d) Documentazione fornita, contenuta o derivata dal Programma;
(e) Il Programma o le relative parti, forniti come correzioni di errore, miglioramenti o aggiornamenti a un licenziatario di un Programma in base a una sottoscrizione e un'offerta di supporto di politiche e pratiche di INTESA o di un affiliato INTESA (ad esempio, offerte di abbonamento software);
(f) Copie di sostituzione della garanzia del Programma;
(g) Esterni.
Diritti di outsourcing
Nel caso in cui INTESA fornisca servizi di outsourcing a un Cliente a cui sia stato concesso in licenza un Programma dal Fornitore, INTESA non dovrà pagare al Fornitore alcuna tariffa per l'accesso o l'assegnazione di tale licenza o per il trasferimento del Programma applicabile a un sistema informatico INTESA che ha la stessa configurazione del sistema informatico per il quale il Programma è stato concesso in licenza. Quanto sopra è soggetto al fatto che INTESA fornisca al Fornitore un avviso di tale Programma che INTESA stessa deve gestire e che il Programma venga utilizzato esclusivamente per conto del Cliente. Alla scadenza o alla risoluzione del contratto per fornire servizi di outsourcing al Cliente, il diritto di INTESA di utilizzare tale copia del programma terminerà.
Per i Programmi acquistati direttamente da parte di INTESA dal Fornitore, INTESA sarà libero di continuare ad utilizzare tale Programma a supporto delle proprie esigenze di business, anche a sostegno della fornitura di servizi ai Clienti di INTESA, senza alcun costo aggiuntivo. INTESA ha il diritto di assegnare al Cliente la licenza che ha acquisito dal Fornitore in virtù del presente Accordo e senza alcun costo aggiuntivo, a condizione che INTESA presenti al Fornitore trenta (30) giorni prima un avviso scritto della sua intenzione di assegnare tali diritti, e a condizione, inoltre, che il Cliente INTESA firmi la licenza del Fornitore e/o altri documenti contrattuali che possono essere ragionevolmente richiesti per tale Programma.
Nel caso in cui INTESA metta a disposizione dei Clienti le funzionalità del Programma attraverso l'outsourcing di altri accordi di servizi diversi da quelli sopra descritti, i diritti dovuti a tali usi verranno calcolati sulla base di uno sconto del prezzo di listino INTESA applicabile, con tale sconto stabilito da INTESA per approssimare lo sconto che INTESA in genere offre ai suoi clienti più grandi. A scopo di chiarezza, quando la funzionalità del Programma non è resa disponibile a un Cliente, ma il Programma è utilizzato generalmente da INTESA per supportare le operazioni interne di INTESA come parte dell'infrastruttura di gestione del business INTESA (ad esempio per l'outsourcing o a supporto di servizi di hosting o di software come offerta di servizi), tale utilizzo è "altro uso interno" soggetto alla sezione (a)4. in alto.
Garanzie supplementari
Oltre a quelle garanzie indicate nelle CGA:
• Il Fornitore rappresenta e garantisce che i Beni sono esenti da difetti di progettazione (ad eccezione delle progettazioni scritte fornite da INTESA, a meno che i difetti nelle progettazioni INTESA non siano basati sulle specifiche del Fornitore), e
• Il Fornitore rappresenta e garantisce di aver comunicato a INTESA per iscritto prima della consegna dei Beni l'esistenza di un codice di terze parti, inclusi, senza limitazione, il codice open source e il freeware ("Codice di Terze Parti"), incluso o fornito in relazione a tali Beni e che il Fornitore e i Beni sono conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale Codice di Terze Parti. Il Fornitore inoltre rappresenta e garantisce che: 1) prima di fornire qualsiasi Codice di Terze Parti in qualsiasi modifica, nuovi rilasci o nuove versioni dei Beni relativi all’Ordine, il Fornitore fornirà a INTESA per iscritto l'esistenza di tale Codice di Terze Parti e 2) i Beni modificati o i nuovi rilasci o le nuove versioni dei Beni, incluso il Codice di Terze Parti, saranno conformi a tutti gli accordi di licenza applicabili a tale Codice di Terze Parti.
• Se vengono forniti i diritti di rivendita, tutte le garanzie fornite nelle CGA, questo Allegato e qualsiasi Accordo di base applicabile saranno inoltre a beneficio del Cliente INTESA e integreranno ed estenderanno qualsiasi garanzia nell'accordo di licenza dell'utente finale del Fornitore. Il Cliente INTESA può trattare direttamente con il Fornitore in base a qualsiasi garanzia. Se il Fornitore non è il produttore originale, il Fornitore passerà a INTESA o al Cliente tutte le garanzie fornite dal produttore originale.
Disposizioni varie
• In deroga a quanto previsto nella sezione che regola la cessione contrattuale delle CGA, nel caso in cui INTESA cedesse tutta o parte della propria attività che utilizza determinate licenze e, se applicabile, la relativa manutenzione concessa dall'Accordo ("Licenze e Supporto"), il Fornitore accetta l'assegnazione di tali licenze e del supporto alla società che acquisisce l'attività ceduta senza alcun costo aggiuntivo per INTESA o per la società che acquisisce. INTESA fornirà al Fornitore avviso di tale assegnazione, che sarà efficace a partire dalla data indicata nell'avviso.
• Certificato di originalità. Il fornitore fornirà a INTESA un Certificato di Originalità completo nel modulo allegato all’Ordine per ciascun Programma e miglioramento.
Definizioni
Allegato E: Apparecchiature
Per "Beni" si intendono i Prodotti che il Fornitore prepara per INTESA o fornisce a INTESA come descritto nell’Ordine e suoi allegati.
Il Fornitore continuerà a fornire i Beni concordati, comprese le parti di Beni, per un periodo di sette anni dopo il ritiro di tali Beni dal mercato o come specificato nel relativo Ordine. Il Fornitore notificherà a INTESA la propria intenzione di ritirare qualsiasi Bene e continuerà a consegnare il Bene revocato per i periodi specificati nel relativo Ordine.
Il Fornitore farà degli sforzi ragionevoli per mantenere e attuare un piano di miglioramento della produttività globale, compresi, ma non solo, il costo totale di proprietà, il miglioramento del processo e le iniziative di riduzione del tempo di ciclo. Le riduzioni dei costi fornite a seguito di miglioramenti della produttività o riduzioni di costi per il Fornitore prima della spedizione saranno condivisi in modo equo tra le parti.
Garanzie supplementari
Oltre a quelle garanzie fornite nell’Ordine, il Fornitore garantisce che
• I Beni sono esenti da difetti di progettazione (ad eccezione delle progettazioni scritte fornite da INTESA, a meno che i difetti nelle progettazioni INTESA non siano basati sulle specifiche del Fornitore).
• I Beni e tutte le parti di Bene (comprese, ma senza limitazione, quelle che possono essere identificate come unità di sostituzione sul campo, parti di ricambio e/o altri dispositivi di memorizzazione) non dovranno provare l'integrità dei dati, la perdita di dati non rilevata o le relative problematiche e dovranno essere conformi a tutti gli altri requisiti correlati specificati nell’Ordine;
• A meno che non sia stato accettato per iscritto da INTESA e autorizzato da una licenza o da una regolamentazione governativa applicabile, il Fornitore non fornirà a INTESA nessun articolo, materiale, servizio o componente di cui il Fornitore sa, o ha motivo di credere, che provenga o sia stato creato in un paese soggetto ad embargo da parte degli Stati Uniti d’America, come descritto nelle regolamentazioni applicabili relative all'esportazione, all'embargo e alle sanzioni economiche (inclusi, senza limitazione, Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Sudan x Xxxxx); e
• I Beni non includono "minerali di conflitto" o similari, come definiti da una qualsiasi legge, inclusa la Xxxx-Xxxxx Xxxx Street Reform and Consumer Protection Act, e provenienti da qualsiasi paese specificato nelle suddette leggi, a meno che i “minerali di conflitto” non siano provenienti da fonderie e raffinerie approvate dal Conflict Free Sourcing Program della Conflict Free Sourcing Initiative, in tali paesi. Il Fornitore dovrà riportare a INTESA (in un formato che INTESA dovrà specificare) non meno di una volta all'anno (e ogniqualvolta il Fornitore modifichi le proprie fonti) qualsiasi minerale di conflitto utilizzato nella produzione di Beni forniti a INTESA.
Servizio post garanzia
Il Fornitore offrirà Servizi post garanzia come specificato nel relativo Ordine o identificherà una terza parte che fornisca tali Servizi. Nel caso in cui una terza parte o INTESA fornisca tali Servizi, il Fornitore fornirà alla parte designata le informazioni necessarie per l'esecuzione dei Servizi.
Consegna
Logistica di consegna
La consegna, a norma del presente Accordo, prevede la consegna presso la sede INTESA e al punto di consegna specificato nel relativo Ordine. INTESA può annullare o riprogrammare la data di consegna o modificare il punto di consegna specificato nel relativo Ordine. Il termine di vendita sarà specificato in un Ordine. INTESA può rilasciare una previsione approssimativa di dodici (12) mesi per i quantitativi di Beni che possono essere richiesti.
I QUANTITATIVI DI BENI IN FORZA DI QUESTO CONTRATTO O IN ESSO MENZIONATI, FATTA ECCEZIONE PER I QUANTITATIVI CITATI IN UN PO COME AZIENDA, SONO SOLO PRELIMINARI E NON OBBLIGATORI. INTESA NON ESEGUE ALCUNA RAPPRESENTAZIONE O GARANZIA PER QUANTO RIGUARDA I QUANTITATIVI DI BENI CHE ACQUISTERÀ.
Puntualità delle consegne
I Beni e/o i Servizi saranno consegnati come specificato nel rispettivo Ordine. Se il Fornitore non è in grado di rispettare un impegno di consegna, il Fornitore informerà tempestivamente INTESA di una data di consegna modificata e INTESA potrà:
1. annullare senza costi i Beni e/o Servizi non ancora consegnati;
2. richiedere al Fornitore di consegnare i Xxxx utilizzando la consegna merci prioritarie a spese del Fornitore per le spese di trasporto merci incrementali; e
3. esercitare tutti gli altri diritti e rimedi previsti per legge, equità e nel presente Accordo.
Proprietà intellettuale
Licenze e supporto
Il Fornitore concede a INTESA una licenza non esclusiva, mondiale, irrevocabile e totalmente pagata ai sensi di tutti i diritti di proprietà intellettuale detenuti o concedibili su licenza del Fornitore in qualsiasi momento per utilizzare, modificare, riparare o ricostruire i Beni (incluso il diritto di preparare e far preparare le Opere Derivate di qualsiasi software); e di praticare e far praticare qualsiasi processo coinvolto nell'utilizzo dei Beni; e che il personale INTESA esegua uno qualsiasi dei precedenti. Il Fornitore fornirà a INTESA la documentazione (in aggiunta a quella ordinaria fornita ai clienti) e l'assistenza tecnica necessaria per esercitare i diritti concessi in base alla presente sezione secondo tempi e materiali. I Beni che INTESA stabilisce in buona fede essere obsoleti o eccedenti possono essere venduti e tutte le licenze necessarie per l'esecuzione di tali Beni verranno fornite con i Beni stessi.
Opere su commissione
Tutte le Opere Sviluppate appartengono esclusivamente a INTESA e sono opere su commissione. Se le Opere Sviluppate non sono considerate opere di proprietà dell’INTESA a norma di legge, il Fornitore assegna il diritto d’autore su tali opere a INTESA o al Cliente.
Materiali preesistenti
Il Fornitore non includerà alcun Materiale Preesistente in nessun Bene, a meno che non sia elencato nel rispettivo Ordine. Se il Fornitore include eventuali Materiali Preesistenti in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel rispettivo Ordine, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Materiali Preesistenti e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire, svolgere, trasferire, distribuire e sublicenziare tali Materiali Preesistenti o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.
Tools
Il Fornitore non includerà Tool nei Beni, a meno che non siano elencati nel relativo Ordine. Se il Fornitore include eventuali Tool in un Bene, a prescindere che sia elencato o meno nel rispettivo Ordine, il Fornitore concede o ottiene per INTESA e il Cliente i seguenti diritti: una licenza non esclusiva, mondiale, perpetua, irrevocabile, pagata, per preparare e far preparare opere derivate da tali Tool e per utilizzare, far utilizzare, eseguire, riprodurre, trasmettere, esibire e svolgere tali Tool o le opere da essi derivate e per concedere ad altri i diritti concessi in questa sezione secondaria.