CONDIZIONI GENERALI DELLO SPEDIZIONIERE FERRARI PER I TRASPORTI
CONDIZIONI GENERALI DELLO SPEDIZIONIERE FERRARI PER I TRASPORTI
(“Condizioni”)
Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2024
SI EVIDENZIANO ALL'ATTENZIONE DEL CLIENTE LE CLAUSOLE SPECIFICHE CHE ESCLUDONO O LIMITANO LA RESPONSABILITÀ DI FERRARI E LE CLAUSOLE CHE RICHIEDONO AL CLIENTE DI INDENNIZZARE FERRARI IN ALCUNE CIRCOSTANZE, CHE SONO CLAUSOLE 3, 5.3, 7.1, 8, 9.5, 12 e 15.4. SI EVIDENZIA ALL'ATTENZIONE DEL CLIENTE INOLTRE LA CLAUSOLA 15 CHE CONFERISCE A FERRARI UN DIRITTO DI RITENZIONE, LA CLAUSOLA 16 CHE PERMETTE A FERRARI DI SCEGLIERE ALTRE GIURISDIZIONI E CLAUSOLA 17.1 CHE ASSEGNA A FERRARI IL DIRITTO DI MODIFICARE LE PRESENTI CONDIZIONI.
Le presenti Condizioni hanno lo scopo di definire i termini e le clausole generali che regolamentano i servizi di trasporto svolti da parte di Ferrari Group PLC e/o delle sue affiliate e agenti (collettivamente "Ferrari"). Il cliente ("Cliente") accetta le Condizioni anche per conto di chiunque abbia un interesse nella spedizione. Il Cliente, anche per conto di chiunque sia interessato alla spedizione, accetta che Ferrari possa richiedere ulteriori termini e condizioni nella misura in cui siano concordati per iscritto tra Ferrari e il Cliente ("Clausole Ulteriori"). In caso di conflitto tra le Clausole Ulteriori e le Condizioni, prevarranno le prime, ma solo nella misura di tale conflitto. Le Clausole Ulteriori e le Condizioni costituiscono l'intero accordo tra Ferrari e il Cliente (di seguito, il "Contratto") e sostituiranno tutte le altre intese, garanzie, dichiarazioni, offerte e accordi precedenti, scritti o orali, tra il Cliente e Ferrari in merito alla spedizione. A scanso di equivoci, non si applicano i termini e le condizioni inclusi nei documenti di spedizione emessi da qualsiasi agente indipendente o subappaltatore di Ferrari o dal Cliente. Le definizioni utilizzate nell'Ordine di Spedizione (come definito di seguito) avranno gli stessi significati di quelle definite nel presente documento.
Il Cliente accetta di firmare l'Ordine di Spedizione Ferrari prestampato ("Ordine di Spedizione") che, a scanso di equivoci, è soggetto alle presenti Condizioni e di rilasciare la merce a Ferrari. L'Ordine di Spedizione deve essere compilato dal Cliente (o Donneur d'Ordre) e consegnato insieme alla merce. Qualsiasi servizio, che è accessorio al servizio principale, incluso lo stoccaggio o il deposito in relazione alla spedizione, è regolato dal Contratto.
Ferrari avrà il diritto di procurarsi uno o tutti i servizi come agente. Quando Ferrari agisce come agente per conto del Cliente, Ferrari avrà diritto e il Cliente autorizza espressamente Ferrari, a stipulare tutti i contratti per conto del Cliente, secondo le modalità che potrebbero essere necessarie per soddisfare le istruzioni del Cliente. Il Cliente prende atto e accetta che Ferrari possa, a sua esclusiva discrezione, scegliere di eseguire i servizi ai sensi del Contratto direttamente o attraverso le proprie affiliate o agenti o subappaltatori indipendenti.
1. Scopo
Tutte le spedizioni vengono eseguite in base alle indicazioni contenute nell’Ordine di Spedizione impartito dal Cliente/mittente a Ferrari, la quale le affida ad un vettore e/o corriere espresso di sua scelta, ai sensi dei vigenti regolamenti e leggi applicabili in materia di trasporti. Ferrari è responsabile solo di tale scelta relativa a percorso, mezzo e modalità del trasporto. Su richiesta e a tariffa da concordare, Ferrari effettua trasporti speciali come, ad esempio, il servizio aereo Handcarry (a mezzo di un addetto Ferrari con merce nel bagaglio a mano).
2. Ordine di Spedizione
Ferrari assume l’incarico solo su ordine specifico del Cliente/mittente che dovrà indicare le seguenti informazioni: la natura della merce, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il valore ed ogni altra indicazione utile per l’esecuzione del servizio. L’Ordine di Spedizione non può essere sostituito da documenti diversi, quali fattura, documenti accompagnatori, eccetera. Un’eventuale errata interpretazione di questi documenti è ad esclusivo rischio del Cliente/mittente. Comunque, in difetto di istruzioni adeguate od attuabili, Ferrari può, ove necessiti, operare secondo il proprio discernimento e nell’interesse del Cliente/mittente. L’Ordine di Spedizione dovrà essere compilato dal Cliente/mittente e consegnato unitamente alla merce. Il Cliente/mittente sarà vincolato dalla sottoscrizione sull’Ordine di Spedizione apposta da qualsiasi suo impiegato, funzionario, agente e/o incaricato.
3. Obblighi, responsabilità e garanzie a carico del Cliente
3.1 Il Cliente, anche per conto di chiunque abbia un interesse nella spedizione, prende atto e accetta:
a. Di fornire tutti i necessari permessi, licenze o altre autorizzazioni necessarie a norma di legge per
effettuare l'esportazione o l’importazione dei beni da trasportare tra vari Paesi ai sensi del presente Contratto.
b. Di mantenere la responsabilità ultima per tutte le tasse, il trasporto, le imposte, gli oneri ed altri costi, nonché per le eventuali sanzioni, relative alla spedizione e/o alle merci in essa contenute. Ferrari potrà, a sua esclusiva discrezione, pagare tutti i dazi doganali o altri oneri relativi alla spedizione e il Cliente sarà tenuto a rimborsare e a indennizzare Ferrari e/o il suo agente o sub-contractor per le somme pagate, oltre ad altre ragionevoli spese, ivi comprese le spese legali, sostenute da Ferrari nell'ambito di un’azione legale per la difesa di un diritto o per l’ottenimento di un rimborso dal Cliente. Nei limiti della legge applicabile, Ferrari si riserva il diritto di chiedere il pagamento di qualsivoglia onere ad essa dovuto ai sensi del presente Contratto dal destinatario o chiunque altro interessato alla spedizione, ivi incluse le spese e i costi legali sostenuti da Ferrari per ottenere il pagamento di tali oneri.
c. Di essere responsabile di verificare la correttezza di ogni documento preparato o emesso in relazione al trasporto di una spedizione da parte del vettore inclusa, tra l’altro, la documentazione di supporto (ad esempio fatture, autorizzazioni sdoganamento o documenti simili).
d. Di essere esclusivamente responsabile dell’imballaggio dei beni e dovrà fornire anticipatamente una notifica scritta della presenza di merci fragili all’interno di una spedizione e assicurare che ciascun collo sia sigillato distintamente e in maniera sicura, in modo tale da non poter essere aperto senza lasciare segni esterni visibili di manomissione del collo.
e. Di dichiarare il valore della spedizione prima della consegna a Ferrari, valore che dovrà essere pari al valore effettivo della spedizione.
f. Che nessuna delle attività od operazioni richieste dal Cliente, in base al presente Contratto, deve in alcun modo essere collegata al riciclaggio di denaro o ad attività terroristiche. Il Cliente dovrà fornire ogni ulteriore informazione ragionevolmente richiesta da Ferrari, dal vettore, o da qualsivoglia organizzazione governativa o para- governativa che riguardi la spedizione o le parti interessate alla merce della spedizione. La spedizione potrà essere soggetta a controlli di sicurezza da parte di trasportatori, vettori aerei ed enti governativi, e Ferrari si presterà a tutti i controlli di sicurezza richiesti. Per conto del Cliente e/o del destinatario e di altri che abbiano interessi alla spedizione, il Cliente acconsentirà al controllo di qualsiasi spedizione, se e come richiesto dal
trasportatore, dal vettore aereo o dall’ente governativo. Il Cliente riconosce e accetta che Ferrari mantenga copie dei documenti di spedizione, in quanto potrebbe essere richiesto dalle leggi vigenti.
g. Che potranno essere applicate sanzioni civili e penali, tra cui la confisca e la vendita della merce oggetto della spedizione, per aver reso dichiarazioni false o fraudolente riguardo alle merci o alle parti che abbiano interesse ad esse o per la violazione di leggi in vigore.
h. Che Ferrari potrà inviare comunicazioni in forma elettronica e utilizzare dispositivi elettronici per ottenere la prova della consegna e della ricezione della merce daparte del destinatario o del soggetto autorizzato a ricevere i beni, e di non opporsi al fatto che Ferrari non faccia affidamento su una copia stampata come prova scritta della consegna, per il solo motivo che le informazioni pertinenti sono state ottenute, memorizzate e archiviate in forma elettronica.
i. Di manlevare e indennizzare Ferrari o i suoi subappaltatori da e contro: (i) qualsivoglia responsabilità, perdita, danno, costi e spese derivanti dal fatto che Ferrari agisce in conformità con le istruzioni del Cliente, anche quando Ferrari sia divenuta responsabile nei confronti di qualsiasi altra parte o dalla negligenza del Cliente;
(ii) eventuali danni, perdite, costi (comprese le spese legali), sanzioni, multe, responsabilità o richieste avanzate in qualsiasi momento da qualsiasi persona, individualmente o collettivamente, che possono essere collegati e/o derivati, direttamente o indirettamente, dalla violazione di qualsiasi disposizione del Contratto da parte del Cliente, inclusi, tra l'altro, eventuali obblighi, dichiarazioni, assunzioni di responsabilità e garanzie del Cliente; e
(iii) eventuali reclami, costi e richieste di sorta da parte di chiunque eccedenti le limitazioni di responsabilità di Ferrari ai sensi del Contratto, indipendentemente dal fatto che tali reclami, costi e/o richieste derivino da, o siano connessi con, la violazione del Contratto, negligenza o violazione del dovere della Ferrari.
3.2 Il Cliente, per conto proprio e delle sue Affiliate1, con la presente si impegna nei confronti di Ferrari a dichiarare e garantire:
a. di conoscere e di essere conforme ad ogni legge, regolamento, direttiva o disposizione vigente emanata dall’Autorità Sanzionatoria Applicabile2 (di seguito “Sanzioni3”), incluso ma non limitatamente al Regolamento (UE) 833/2014, come di volta in volta modificato e integrato;
b. che né il medesimo, né alcuno dei soggetti che detengono la proprietà o il controllo, direttamente o indirettamente (compresi gli individui), siano soggetti a sanzioni o a restrizioni da parte dell’Autorità Sanzionatoria Applicabile; e
c. che l'esecuzione da parte di Ferrari di qualsiasi obbligazione derivante da qualsiasi accordo con il Cliente, non comporti o possa comportare una violazione, o sia in contrasto con qualsiasi disposizione vigente, o
1 Per "Affiliate" del Cliente si intende qualsiasi entità (come di seguito definita) direttamente o indirettamente controllante o controllata da o sotto controllo comune diretto o indiretto con il Cliente. Ai fini della presente definizione, per "controllo" di un'entità si intende il potere di dirigere la gestione e le politiche di tale entità direttamente o
indirettamente, mediante l'esercizio dei diritti di voto, per contratto o in altro modo; i termini "controllante" e "controllato" devono essere interpretati di conseguenza. Questa definizione include qualsiasi futura entità del Cliente, a seconda dei casi.
2 Per Autorità Sanzionatoria Applicabile si intende l'Office of Foreign Assets Contract ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, i Dipartimenti di Stato o del Commercio degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC"), l'Unione Europea ("UE"), la Svizzera o qualsiasi altra autorità sanzionatoria applicabile.
3 Xxx Xxxxxxxx si intende qualsiasi sanzione economica o finanziaria, embargo commerciale o misura restrittiva amministrata o applicata da qualsiasi Autorità Sanzionatoria Applicabile.
esponga il Gruppo Ferrari al rischio di Sanzioni, incluso, a titolo esemplificativo, anche il rischio potenziale di essere indicato quale soggetto sanzionato da parte di qualsiasi Autorità Sanzionatoria Applicabile.
3.3 Il Cliente, anche per conto di chiunque abbia un interesse nella spedizione, a seconda dei casi, garantisce e dichiara che:
a. Il Cliente è il proprietario o è autorizzato dal proprietario della merce oggetto della spedizione.
b. Il Cliente è stato autorizzato ad accettare il Contratto non solo per se stesso, ma anche come agente per conto di tutte le altre persone o entità che siano o diventino interessate alla merce oggetto della spedizione e di vincolare ciascuna di tali persone o entità interessate al Contratto.
c. La merce oggetto della spedizione non è costituita da articoli illegali o di contrabbando e il suo trasporto o movimentazione non è vietato da alcuna legge applicabile (che sia federale, statale, provinciale, municipale e locale) o da trattati, né la merce oggetto della spedizione è pericolosa, corrosiva o altrimenti in grado di causare danni di qualsiasi tipo.
d. Nessuna delle attività o operazioni richieste dal Cliente ai sensi del Contratto sono in alcun modo collegate a riciclaggio di denaro o ad attività terroristiche.
e. Né la ricevuta, né la gestione, né la consegna della merce oggetto della spedizione espongono Ferrari, i suoi dipendenti, agenti o subappaltatori a Sanzioni, divieti o penalità (o rischi relativi) imposti da qualsiasi organizzazione governativa o autorità competente.
4. Tempi di Resa
Ferrari non garantisce tempi di resa. Ferrari non è responsabile per informazioni errate fornite dai vettori o sub- contractors riguardanti date, tempistiche di carico, scarico o di consegna.
I tempi di resa della merce, se pubblicati, salvo i casi di “Forza Maggiore” (come definiti oltre), sono indicativi e decorrono dal momento in cui la merce è stata affidata a Ferrari o, dal momento dell’operazione doganale di esportazione, quando prevista, presso il terminal Ferrari di partenza. I tempi di resa e di consegna non sono da intendersi tassativi e Ferrari non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto o consegna dei beni, quale che sia la causa di tali ritardi, anche considerando che i trasporti door-to-door comprendono procedure di sdoganamento e altre operazioni speciali (es.: permessi CITES di importazione, licenze, ecc.) sulle cui tempistiche Ferrari non può esercitare alcun controllo.
5. Consegna - Ricevute Merci
5.1 Le ricevute merci rilasciate da Ferrari al Cliente non implicano garanzia e conoscenza in ordine alla qualità, al contenuto, al valore, al peso dei colli e della merce. Per quanto riguarda le ricevute merci sottoposte al destinatario (dove per destinatario si intende il soggetto ricevente designato dal Cliente, in un luogo designato dal Cliente, dove termina il servizio), la responsabilità di Ferrari cesserà con l’apposizione della firma del destinatario o di un suo evidente rappresentante (concierge, portiere, addetto alla reception, personale di sicurezza, personale domestico, parenti o affini, funzionario o persona residente presso l’indirizzo indicato.)
5.2 Se al momento della consegna, il destinatario non appone sulla ricevuta, sulla lettera di vettura o sulla bolla di consegna, a seconda del caso, un’annotazione di smarrimento, danno o manomissione della spedizione, allora (a) la mancanza di tale annotazione costituisce prova definitiva che tutti i pacchi inclusi nella spedizione sono stati consegnati integri, con sigilli intatti, in buone condizioni e in buono stato, e senza carenze, danni o perdite; e (b) la ricevuta, la lettera di vettura o la bolla di consegna, a seconda dei casi, costituiranno il rilascio definitivo e assoluto di tutti gli impegni, obbligazioni e responsabilità di Ferrari.
5.3 Se al momento della consegna, il Cliente o il destinatario interessato non è in grado di ricevere la consegna nel momento e nel luogo dell'appuntamento concordato, in cui Ferrari ha il diritto di consegnare, Ferrari avrà il diritto di depositare la spedizione ad esclusivo rischio del Cliente, senza alcuna responsabilità di Ferrari relativa alla merce spedita e depositata come sopra. Il cliente è tenuto a risarcire Ferrari da qualsiasi costo sostenuto dalla stessa Ferrari a causa della mancata consegna.
6. Convenzioni - Limiti di responsabilità
6.1 La Convenzione di Varsavia, il Protocollo dell'Aia e la Convenzione di Montreal e i rispettivi emendamenti (collettivamente le "Convenzioni") si applicano al trasporto aereo internazionale.
6.2 Ferrari non dichiarerà un valore per il trasporto al vettore aereo ("Valore Dichiarato Per Il Trasporto"), pertanto il Cliente / mittente, anche per conto di tutti gli altri interessati alla spedizione, accetta che il vettore aereo sarà responsabile solo per la perdita, danni e ritardi: (a) ai sensi delle Convenzioni, in caso di trasporto aereo internazionale; e (b) fino a 19 DSP per kg (salvo disposizioni locali applicabili diversamente), in caso di spedizioni nazionali. In entrambi i casi, Ferrari non si assume alcuna responsabilità in merito.
6.3 Si applica la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada ("CMR").
6.4 Il cliente accetta che il Xxxxxxx Amendment relativo ai vettori automobilistici che trasportano merci negli Stati Uniti d'America è escluso e non si applica ai servizi.
7. Contrassegno (COD – Collect On Delivery)
7.1 Il mandato di incasso del contrassegno deve essere conferito dal Cliente/mittente e deve essere chiaramente indicato nell’Ordine di Spedizione in modo chiaro e ben visibile, barrando l’apposita casella seguita dall’importo in valuta, esposto in cifre e in lettere. L’inadempimento delle suddette formalità comporterà l’esonero di Ferrari e/o di qualunque subappaltatore dalle responsabilità relative al mancato incasso del contrassegno. Il Cliente/mittente e/o qualunque subappaltatore autorizza Ferrari ad accettare dai destinatari della merce, come pagamento delle somme indicate in contrassegno, contanti (nei limiti previsti dalla legge), assegni circolari, nonché, in assenza di contrarie istruzioni impartite in forma scritta anteriormente alla consegna delle merci, anche assegni bancari. Per espressa volontà delle parti il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione del titolo incassato e in particolare la scopertura di assegni di conto corrente o circolari, accettati conformemente alle istruzioni del Cliente /mittente. Nei limiti della legge applicabile, Ferrari si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento di qualsivoglia onere dovuto dal destinatario, ivi incluse le spese e i costi legali sostenuti da Ferrari per ottenere il pagamento di tali oneri.
7.2 Il cliente riconosce e accetta che:
a. l'importo del pagamento incassato non rappresenta il valore effettivo della merce e la responsabilità di Ferrari in caso di perdita (come definita nella clausola 8) sarà soggetta alla clausola 8 e non basata sul pagamento incassato (nel caso in cui i 2 importi sono diversi);
x. Xxxxxxx non sarà coinvolta in alcuna controversia tra il Cliente e il destinatario.
8. Limitazione di responsabilità
8.1 Ai fini del Contratto, per "Perdita" si intende la perdita fisica, o la distruzione, il danneggiamento o la mancata consegna della merce della spedizione ("Perdita").
8.2 Fatte salve le disposizioni della clausola 6 (Convenzioni - Limiti di responsabilità) e 9 (Assicurazione), Ferrari è responsabile per la perdita verificatasi dal momento del ritiro per la consegna al momento della consegna, solo fino al valore dichiarato.
8.3 Xxxxxxx xxxx esonerata dalla responsabilità per qualsiasi perdita se, e nella misura in cui, tale perdita è dovuta ad atti o azioni causati da dolo o negligenza intenzionale del Cliente, del mittente e/o del destinatario, difetti e qualità delle merci e relativi imballaggi e/o incidenti e forza maggiore. Ai fini del presente Accordo, per "Forza maggiore" si intende qualsiasi evento, circostanza o causa al di fuori del ragionevole controllo di Ferrari ("Forza maggiore"). Fermo restando quanto precede, Ferrari non sarà responsabile in alcun caso per nessuna delle seguenti circostanze:
a. xxxxxxx derivante da differenze nelle condizioni, nel numero e nel peso dei beni che non sono stati precedentemente mostrati al rappresentante di Ferrari e verificati dallo stesso. Ferrari non è mai responsabile per;
b. qualità delle merci;
c. danni, rotture o anomalie causati da funzionari doganali, agenti e/o personale di altri enti pubblici;
d. perdita derivante da rapina e/o rapina a mano armata e/o rapina con sequestro e/o confisca e/o perdita causata da eventi di guerra o terrorismo, in caso di scioperi e rivolte, terremoti e eventi simili, incidenti di trasporto aereo e/o incidenti di trasporto terrestre, attribuibile a terzi;
e. perdita di profitto, perdita di vendite, perdita di attività commerciale, perdita di avviamento o reputazione, richiamo del prodotto, responsabilità del prodotto, reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, speciale, incidentale, perdita punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura, prevedibile o meno e se Ferrari è stata o meno avvisata della possibilità di tali danni;
f. perdita causata da o risultante da: (i) carenza o misteriosa sparizione di merci che si dice siano incluse in un pacco, con sigilli intatti e quando il pacco non ha alcuna prova di essere stato aperto o manomesso; o (ii) danni alle merci che si dice siano inclusi in un pacco, quando il pacco non presenta segni visibili di danno o manomissione (iii) Ferrari che agisce in conformità con le istruzioni del Cliente; o (iv) negligenza, dolo, violazione o inadempienza del Cliente, dei suoi dipendenti e/o agenti nel rispetto o nell'adempimento di qualsiasi obbligo, impegno e/o garanzia ai sensi del Contratto; o (v) frode e/o disonestà da parte del Cliente, del mittente, del destinatario e/o della parte ricevente o di uno qualsiasi dei suoi dipendenti e/o agenti; o (vi) perdite ordinarie, perdita ordinaria di peso o volume, restringimento o normale usura; o (vii) condizioni preesistenti, vizio intrinseco, difetto o natura della proprietà; o (viii) articoli illegali o contrabbando; o
g. perdita causata o derivante da un attacco informatico. Ai fini della presente clausola, "Cyber Attack" indica l'uso o l'operazione, come mezzo per infliggere danni, a qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice dannoso, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico; o
h. perdita di merci xxxxxxx, a meno che (i) Ferrari non abbia espressamente accettato tale qualità del bene prima della presa in carico della spedizione e (ii) siano stati pagati costi aggiuntivi (a scanso di equivoci, Ferrari è responsabile solo per danni a merci fragili quando il pacco mostra segni visibili di danneggiamento o manomissione);
i. qualsiasi causa o evento che Ferrari non è in grado di evitare e le cui conseguenze Ferrari non è in grado di prevenire esercitando una ragionevole diligenza.
8.4 Valore dichiarato nullo o impreciso. In conformità con le clausole 2 e 3, il Cliente si impegna a dichiarare il valore della merce che si dice sia inclusa in un pacco e/o una spedizione. Pertanto, il Cliente accetta espressamente che gli sia impedito e/o vietato di affermare, per qualsiasi scopo incluso in qualsiasi procedimento legale, che il valore della merce oggetto della spedizione sia superiore al valore dichiarato. Nel caso incui il Cliente non abbia dichiarato o abbia dichiarato in modo errato il valore della merce dichiarata inclusa in un pacco e/o spedizione (anche senza colpa del Cliente), la responsabilità di Ferrari per le merci interessate della spedizione non dovrà mai superare l’importo minore tra (a) la perdita effettiva sostenuta; (b)
10.000 GBP (diecimila). Il Cliente rinuncia a qualsiasi reclamo che potrebbe avanzare sul fatto che il valore della merce della spedizione è superiore al valore dichiarato e il Cliente dovrà tenere prontamente indenne Ferrari per tutte le responsabilità e i costi sostenuti a causa dell'errato o mancante valore dichiarato, inclusi ma non limitati a costi amministrativi, contenziosi o investigativi.
8.5 Tutte le Perdite totali o parziali e qualsiasi altra pretesa del Cliente nei confronti di Ferrari derivante da qualsiasi servizio fornito al Cliente devono essere segnalate per iscritto dal Cliente, mediante comunicazione inviata ai sensi della Clausola 17.9, e devono raggiungere Ferrari entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna della merce, altrimenti tutti i diritti di risarcimento per la perdita saranno ritenuti oggetto di rinuncia. Tale comunicazione sarà presa in considerazione solo se, al momento della consegna del pacco, lo stesso mostri segni visibili di manomissione e danno e il destinatario ha apposto riserva sulla ricevuta, lettera di vettura o bolla di consegna e ha dichiarato per iscritto qualsiasi difetto o danno o altra anomalia. In caso di Perdita totale della spedizione, il periodo di otto giorni avrà inizio dal momento in cui il Cliente notifica di essere stato informato dell'incidente, altrimenti il diritto al risarcimento per le perdite sarà ritenuto oggetto di rinuncia. In ogni caso, il Cliente accetta che qualsiasi reclamo nei confronti di Ferrari scadrà e sarà per sempre escluso a meno che il procedimento non venga avviato entro un (1) anno dalla data di emissione dell'Ordine di spedizione da parte di Ferrari. Qualsiasi pagamento del danno è inoltre soggetto ai termini e alle limitazioni contenute nelle presenti Condizioni (anche per conto di chiunque sia interessato alla spedizione).
9. Assicurazione
9.1 Dietro ordine scritto e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
10. Spedizioni multicollo
Per le spedizioni multicollo il Cliente deve dichiarare nell’Ordine di Spedizione il valore di ogni singolo collo. Qualora detto valore non venga dichiarato e Ferrari abbia accettato comunque la spedizione, attivando la copertura assicurativa basandosi sul valore totale dichiarato, in caso di Xxxxxxx di un collo o comunque in caso di Xxxxxxx parziale, Ferrari rimborserà la Perdita calcolandola proporzionalmente al numero dei colli.
11. Merci fragili
Nonostante la dichiarazione di valore e fatta salva la clausola 8.3 (h), le merci fragili sono trasportate a rischio e pericolo del Cliente. L’accettazione delle stesse da parte di Ferrari non implica accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura. Tuttavia, Ferrari accetta di attivare adeguata copertura assicurativa di dette merci contro Xxxxxxx, fatti salvi i casi di danni derivanti da imballaggi insufficienti o difettosi, a condizione che la copertura assicurativa sia stata richiesta tramite apposita dichiarazione sull’Ordine di Spedizione.
12. Merci pericolose
12.1 Ferrari non accetta in alcun caso spedizioni di merci pericolose, incluse quelle sottoposte alle istruzioni tecniche ICAO (International Civil Aviation Organisation), alla regolamentazione IATA (International Air Transport Association) sulle merci pericolose, al codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods), alla regolamentazione ADR (accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merce pericolosa su strada) o ad ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto di merci pericolose.
12.2 A discrezione di Ferrari, le merci pericolose coperte dalle normative ADR possono essere accettate per il trasporto in quei paesi in cui lo stato di Cliente autorizzato è stato verificato da Ferrari. Le merci pericolose coperte dalle normative ADR possono essere accettate solo a condizione che siano conformi alla legislazione applicabile.
13. Merci proibite
13.1 Ferrari non accetta merci proibite.
13.2 Il Cliente/mittente garantisce, con la compilazione dell’Ordine di Spedizione, che la spedizione non contiene nessuna merce proibita da leggi o regolamenti nazionali od internazionali che disciplinano i trasporti e la sicurezza aerea. E’ obbligo del Cliente/mittente fornire una descrizione completa del contenuto della spedizione. Le spedizioni affidate a Ferrari possono essere soggette a controlli di sicurezza, incluso l’uso dei raggi X.
13.3 Il Cliente/mittente garantisce di aver preparato la spedizione in luoghi sicuri, utilizzando personale affidabile da lui assunto, e che la merce è stata protetta da ogni interferenza non autorizzata nel corso della preparazione, dell’immagazzinamento e del trasporto, sino al momento della consegna a Ferrari.
14. Diritto di ispezione
Il Cliente/mittente prende atto e accetta che qualunque autorità governativa, incluse le Dogane, possano aprire ed ispezionare la merce oggetto della spedizione in ogni momento.
15. Tariffe e pagamenti – diritto di ritenzione
15.1 Il Cliente accetta le tariffe e le quotazioni praticate da Ferrari e indicate nei propri listini o concordate per iscritto con il Cliente/mittente e di pagare tutti gli importi quando dovuti, immediatamente e senza riduzione o differimento a causa di qualsiasi reclamo, o compensazione. Il tempo è un termine essenziale ai sensi del Contratto per il pagamento di tutte le somme dovute dal Cliente a Ferrari.
15.2 Le fatture per il trasporto relative alle spedizioni affidate a Ferrari dovranno essere pagate a ricevimento fattura, salvo diversi termini pattuiti. I termini di decadenza per eventuali contestazioni della fattura stessa saranno di 30 (trenta) giorni dal ricevimento fattura. Le fatture relative alle spese anticipate, quali diritti doganali, dazi, imposte, noli, ecc. sono da regolare a vista, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
15.3 Il “Late Payment of Commercial Debts (Interest) Xxx 0000”, come di volta in volta modificato, sarà applicabile a qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Ferrari.
15.4 Nei limiti della legge applicabile, Ferrari avrà un diritto di ritenzione sulle merci oggetto della spedizione e sui documenti ad essa relativi per tutte le somme dovute a qualunque titolo e in ogni tempo ai sensi dell’Ordine di Spedizione. Ferrari avrà anche un diritto di ritenzione sulle merci oggetto della spedizione e sui documenti ad essa relativi per tutte le somme o per qualsivoglia saldo generale o particolare o altri importi dovuti dal Cliente a Ferrari ai sensi di qualsivoglia altro Ordine di Spedizione. Il Cliente è tenuto a risarcire Ferrari per tutti i costi e le spese per la custodia della merce trattenuta in garanzia da Ferrari nell'esercizio del diritto di ritenzione.
15.5 Nella misura consentita dalla legge applicabile, Ferrari avrà il diritto, previo preavviso scritto di trenta giorni al Cliente, di vendere o disporre delle merci o dei documenti oggetto della spedizione soggetti al diritto di ritenzione, in qualità di agente e a spese del Cliente e applicare i proventi per il pagamento di tali somme.
15.6 Se la merce oggetto della spedizione rischia di deperire o deteriorarsi, il diritto di Ferrari a vendere, o disporre delle merci oggetto della spedizione soggette a diritto di ritenzione sorge nel momento in cui le somme dovute a Ferrari divengono esigibili, a condizione che Ferrari compia quanto ragionevole al fine di far pervenire al Cliente la sua intenzione di vendere o disporre dei beni soggetti al diritto di ritenzione.
16. Foro competente
16.1 Il Contratto è disciplinato dalle leggi di Inghilterra e Galles.
16.2 Ciascuna parte accetta irrevocabilmente che, fatte salve le previsioni che seguono, i tribunali di Londra avranno giurisdizione su qualsivoglia controversia o pretese (ivi incluse controversie o pretese extra- contrattuali) che sorgano dal o siano connesse al Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione. Nulla in questa clausola potrà limitare il diritto di Ferrari di instaurare procedimenti contro il Cliente e/o chiunque altro interessato alla spedizione dinnanzi ad altri tribunali competenti, né l’instaurazione di procedimenti dinnanzi ad uno o più tribunali competenti precluderà l’instaurazione di procedimenti in altre giurisdizioni, anche cumulativamente, nei limiti previsti dalla legge di tale altra giurisdizione.
16.3 Se una legge è obbligatoriamente applicabile a qualsiasi servizio reso da Ferrari ai sensi del Contratto, il Contratto deve essere considerato soggetto a tale legislazione e nulla nel Contratto deve essere interpretato come una rinuncia da parte di Ferrari a uno qualsiasi dei suoi diritti o immunità o come un aumento di
qualsivoglia delle sue responsabilità ai sensi di tale legge. Inoltre ove una parte del Contratto sia in contrasto con tale legge, la stessa non troverà applicazione ma solo limitatamente al contrasto.
16.4 Resta inteso che, fatto salvo quanto sopra, per spedizioni puramente nazionali, qualsiasi reclamo nei confronti di Ferrari ai sensi del presente Contratto sarà disciplinato dalla legge locale e risolto ai sensi di tale legge dal tribunale competente nel paese in cui il servizio è stato fornito, ove ciò sia previsto da disposizioni obbligatorie di quella specifica legge locale.
17. Miscellanea
17.1 Le Condizioni pubblicate sul sito, xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, che potranno essere aggiornate di volta in volta, saranno prevalenti su ogni altra versione.
17.2 Nulla, nelle presenti Condizioni, limita o esclude alcuna responsabilità che non può essere legalmente limitata o esclusa. L’illegalità di qualsivoglia paragrafo, clausola o previsione prevista nel Contratto non pregiudicherà la validità delle restanti clausole del Contratto. Il Contratto non potrà essere modificato se non per iscritto.
17.3 Il Cliente conferma di aver letto e inteso l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
17.4 Le presenti Condizioni sono state redatte originariamente in lingua inglese. Nel caso in cui le Condizioni
siano fornite in una lingua diversa dall’inglese, la versione in lingua inglese avrà prevalenza.
17.5 Chiunque non sia parte del Contratto non ha alcun diritto ai sensi del Contract (Rights of Third Parties) Xxx 0000 o altra legge o disposizione di applicare qualsivoglia termine del Contratto.
17.6 Ferrari può in qualsiasi momento cedere, ipotecare, addebitare, subappaltare, delegare, dichiarare trust o negoziare in qualsiasi altro modo uno o tutti i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto. Salvo quanto concordato per iscritto da Ferrari, il Cliente non potrà cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, subappaltare, delegare, dichiarare un trust o negoziare in altro modo i suoi diritti e obblighi ai sensi del Contratto.
17.7 Una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge è efficace solo se fornita per iscritto e non deve essere considerata una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio successivo. L'incapacità o il ritardo di Ferrari nell'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio previsti dall'accordo o dalla legge non costituiranno una rinuncia a tale o qualsiasi altro diritto o rimedio, né impediranno o limiteranno qualsiasi ulteriore esercizio di tale o qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di alcun diritto o rimedio previsto dall'accordo o dalla legge deve impedire o limitare l'ulteriore esercizio di tale o di qualsiasi altro diritto o rimedio.
17.8 Qualsiasi comunicazione o avviso dato a Ferrari ai sensi o in connessione con il Contratto deve essere in forma scritta e deve essere consegnato a mano o per posta prepagata di prima classe o altro servizio di consegna il giorno lavorativo successivo presso la sua sede legale o inviato via e-mail all'indirizzo specificato sul sito Web xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
17.9 Qualsiasi avviso o comunicazione si considera ricevuto da Ferrari:
a. se consegnati a mano, con firma della ricevuta di consegna; e
b. se inviato per posta prepagata di prima classe o altro servizio di consegna entro il giorno lavorativo successivo, alle 9.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla spedizione. In questa clausola, giorno
lavorativo si intende un giorno diverso da un sabato, una domenica o un giorno festivo in Inghilterra, quando le banche a Londra sono aperte al pubblico; e
c. se inviato via fax o e-mail, al momento della trasmissione o, se tale orario non rientra nell'orario di lavoro nel luogo di ricezione, quando l'orario di lavoro riprende. In questa clausola, l'orario di lavoro significa dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì in un giorno che non è un giorno festivo nel luogo di ricezione.