Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante (Tariffa 60081)
PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante (Tariffa 60081)
Il presente fascicolo informativo contenente i seguenti documenti
▪ Nota Informativa
▪ Condizioni di assicurazione
▪ Glossario
▪ Modulo di Proposta di assicurazione (fac-simile)
▪ Documento sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Credemvita S.p.A. fa parte del Gruppo CREDITO EMILIANO – CREDEM
Credemvita SpA
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx – PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante (Tariffa 60081)
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01.01.2013, l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP, oggi IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Credemvita Società per Azioni, in forma abbreviata Credemvita S.p.A. (di seguito, Credemvita), facente parte del Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, è una società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami I e V con D.M. del 23/04/1992 n. 19325 pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 1992, nel ramo VI con D.M. del 16/06/1993 n. 19576 pubblicato sulla G.U. del 24/06/1993 e nel ramo III con provvedimento ISVAP numero 01014 del 27/10/1998, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n.100105.
Sede Legale e Direzione Generale : Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx – Xxxxxx. Telefono 0000 000000
Fax 0000 000000
Posta elettronica : xxxx@xxxxxxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata (PEC) : xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
La durata di Credemvita è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo Credito Emiliano - CREDEM, il quale è anche un gruppo bancario per il perimetro riconosciuto dall’Organo di controllo, Banca d’Italia iscritto al n. 20010 dell’Albo Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.
Il Gruppo Credito Emiliano – CREDEM è costituito da società operanti nei settori della banca e del credito, bancassurance, asset management, remote banking e servizi interbancari, fiduciaria, cartolarizzazione di crediti ex L. nr. 103/99
Il capitale sociale di Credemvita S.p.A. è detenuto interamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X. unica società del Gruppo quotata in borsa valori e svolgente l’attività bancaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme, iscritta all’Albo delle banche al nr. 5350
Credemvita è soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto civilistico di Credemvita al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a 134,5 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 71,6 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 62,9 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 184,68% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 316,54% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
La durata del presente contratto viene fissata dal Contraente in anni interi, tra un minimo di 5 ed un massimo di 35.
All’atto della sottoscrizione del presente contratto l’età dell’Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni compiuti e non potrà essere superiore ai 70 anni; in ogni caso l’età dell’Assicurato alla prevista scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 75 anni.
Si precisa che, quando non diversamente indicato, per il presente contratto verrà sempre considerata l’età assicurativa: per una completa definizione della stessa si rimanda al Glossario che forma parte integrante del fascicolo informativo.
Poiché i premi annui servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto: a tale data lo stesso si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti da Credemvita.
Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
Il presente contratto, a fronte del pagamento di un premio annuo costante, garantisce il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Il capitale assicurato, che rimane fisso per tutta la durata contrattuale, viene scelto dal Contraente all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione e dovrà essere almeno di 50.000 Euro.
Fatte salve le esclusioni esplicitamente previste all’art.4 “Rischio di morte” delle Condizioni di assicurazione, nei casi riassunti nella seguente tabella la copertura assicurativa viene concessa senza visita medica, a condizione che le risposte riportate nel “questionario sanitario” allegato alla proposta di assicurazione non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute, alle attività professionali e alle abitudini di vita dell’Assicurando.
Età dell’Assicurato alla data di decorrenza | Capitale assicurato prescelto |
Da 18 a 60 anni | Fino a 250.000,00 Euro* |
*Si precisa che gli assicurati di età compresa tra 51 e 60 anni che abbiano prescelto un capitale assicurato oltre 200.000 Euro e fino a 250.000 Euro, dovranno sottoscrivere oltre al questionario sanitario un documento integrativo contenente ulteriori domande sul proprio stato di salute.
Si evidenzia che ai fini della valutazione dell’assunzione del rischio da parte di Credemvita, per i casi non rientranti nella tabella soprariportata oltre al questionario sanitario sarà comunque necessario fornire alla Compagnia il rapporto di visita medica oltre ad alcuni approfondimenti di tipo medico- sanitario (per particolari combinazioni di età\capitale assicurato saranno richiesti anche approfondimenti di tipo finanziario).
ATTENZIONE: per ogni informazione sui periodi di limitazione o sospensione della garanzia previsti dal presente contratto (cd. “carenza”) e per maggiori informazioni circa la prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato si rimanda agli artt. 8 e 9 delle Condizioni di assicurazione
*****
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato nel “questionario sanitario” siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
SI INVITANO PERTANTO IL CONTRAENTE E L’ASSICURATO AD UNA ATTENTA LETTURA DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL “QUESTIONARIO SANITARIO” CONTENUTE NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
4. Premi
Il presente contratto prevede il pagamento di una serie di premi annui anticipati di importo costante.
Le rate di premio devono essere pagate dal Contraente alle scadenze pattuite, ma comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, per l’ottenimento delle prestazioni previste dal contratto.
L’entità del premio annuo dipende:
- dall’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto;
- dalla durata del contratto e dall’ importo del capitale assicurato allo stesso;
- dallo stato di salute, dalle attività professionali e dalle abitudini di vita dell’Assicurato.
Come specificato anche al precedente paragrafo 3, presupposto per la corretta determinazione del premio è l’accertamento dello stato di salute, delle attività professionali e delle abitudini di vita dell’Assicurando.
E’ possibile che particolari condizioni legate allo stato di salute ovvero alle attività professionali e alle abitudini di vita dell’Assicurato modifichino l’ammontare del premio annuo dovuto; in tale caso il Contraente verrà informato dell’entità dell’aumento e Credemvita provvederà ad addebitare il conto corrente indicato, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, solo previa conferma scritta del Contraente della di lui accettazione di tale aumento.
Il pagamento del Premio di perfezionamento e dei Premi annui avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).
Il Contraente conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Xxxxxx a Credemvita ad addebitare i Premi Annui per le annualità previste dal Contratto, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il presente contratto non prevede alcun meccanismo di partecipazione agli utili.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. Costi
6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1. Costi gravanti sul premio
Tipo di costo | Misura del costo | Modalità di applicazione del costo |
Diritto fisso (per spese di emissione contratto) | 15,00 Euro | Sul primo premio annuo versato (premio di perfezionamento del contratto) |
Costo fisso (per spese di incasso premio) | 37,00 Euro | Su ciascun premio annuo |
Per polizze con capitale assicurato non superiore a 250.000€: 20% | ||
Per polizze con capitale assicurato superiore a 250.000€: | ||
Caricamento per spese d’acquisto/incasso | - Sulla parte di premio pagato a copertura dei primi 250.000€ assicurati : 20% - Sulla parte di premio pagato a copertura del capitale assicurato eccedente 250.000€: 7% | Su ciascun premio annuo al netto dei costi fissi/diritti di cui sopra |
Caricamento per spese di gestione | 2,5% | Su ciascun premio annuo al netto dei costi fissi/diritti di cui sopra |
Nota bene: gli eventuali costi legati ad accertamenti sanitari restano ad esclusivo carico dell’Assicurato.
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Nella seguente tabella si riporta, con riguardo a ciascuna tipologia di costo illustrata al presente articolo, la quota parte percepita in media dagli intermediari.
Tipo di costo | Quota parte dei costi percepita dall’intermediario |
Diritto fisso (per spese di emissione contratto) | 0,0% |
Costo fisso (per spese di incasso premio) | 0,0% |
Caricamento per spese d’acquisto/incasso | 100,0% |
Caricamento per spese di gestione | 0,0% |
7. Sconti
È prevista la possibilità di applicare condizioni economiche dedicate ad alcune categorie di soggetti nella misura ed alle condizioni previste nei relativi eventuali convenzionamenti.
8. Regime fiscale
I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
Le somme corrisposte da Credemvita S.p.A. in caso di morte dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall’imposta sulle successioni.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 del Codice Civile, quando Credemvita, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, addebita il Premio di Perfezionamento. Tale addebito avviene sul conto corrente indicato dal Contraente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.); lo stesso verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza (riportata sulla proposta di assicurazione).
Per ogni ulteriore dettaglio sulla modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all’articolo 11 delle Condizioni di assicurazione.
10. Risoluzione del contratto e interruzione del pagamento dei premi
Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.
Infatti, in caso di mancato pagamento del premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento dello stesso, il contratto si intende risolto.
Si evidenzia che in tal caso le garanzie assicurative decadono e i premi pagati restano acquisiti a Credemvita.
Si rinvia agli artt. 13 e 14 delle Condizioni di assicurazione per ulteriori dettagli e per le modalità di eventuale riattivazione del Contratto.
11. Riscatto e riduzione
Non è prevista la possibilità di riscattare il presente contratto ne’ di ottenere la riduzione delle prestazioni.
12. Revoca della proposta
La proposta è revocabile, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9.
Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx); a tale fine, farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica della revoca, secondo le modalità sopra indicate, libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica della revoca).
Pertanto Credemvita non addebiterà alcun premio sul conto corrente indicato dal Contraente, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente, all’atto della firma della proposta di assicurazione; qualora, invece, l’addebito sia già avvenuto Credemvita provvederà a restituire l’intero importo eventualmente corrisposto dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per l’esercizio del diritto di revoca non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
13. Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx,
1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente un importo pari ai premi già corrisposti.
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
14. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
I pagamenti dovuti da Credemvita, sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione stessa. Nel caso che tale limite temporale venga superato, Credemvita si impegna a riconoscere gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La documentazione che deve essere prodotta, per ogni ipotesi di liquidazione, è elencata all’art.15 delle Condizioni di assicurazione cui si rinvia.
Si evidenzia che la mancata od incompleta presentazione della documentazione richiesta non consentirà a Credemvita di procedere alla liquidazione delle prestazioni dovute.
15. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
16. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
17. Reclami
Qualora il servizio offerto da Credemvita, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, non risultassero di suo gradimento potrà sporgere reclamo inviandolo per iscritto, corredato della necessaria documentazione, alla Funzione di Credemvita preposta all’esame e alla trattazione dei reclami ai seguenti recapiti:
Credemvita S.p.A.
Funzione Reclami - Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx Fax n. 0000 000000
Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemvita anche mediante l’apposito “form” reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemvita, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemvita per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni).
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dallʼesito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell’ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato per le questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell’impresa di assicurazione, potrà rivolgersi allʼIVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, inviando il reclamo all'Autorità stessa:
- mediante il servizio postale all’indirizzo di Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
- trasmettendolo xxx xxx xx x.xx 00.00.000.000 o 00.00.000.000;
- oppure anche via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità sul proprio sito (xxx.xxxxx.xx).
In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all’IVASS reso disponibile dall’Autorità sul sito xxx.xxxxx.xx, il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l’indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all’Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo.
LʼIVASS è altresì competente per:
- i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed unʼimpresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro);
- l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo allʼIVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie ove esistenti, nonché di adire lʼAutorità Giudiziaria.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
Si segnala inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la “Mediazione per la conciliazione delle controversie”.
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal DLgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
18. Informativa in corso di contratto
Credemvita trasmetterà annualmente al Contraente l’estratto conto della posizione assicurativa, riportante evidenza dei premi lordi pagati nell’anno solare precedente.
Consultazione dei rapporti assicurativi via web
In conformità al Provvedimento IVASS n° 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxx.xx) è disponibile un’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi.
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate da Credemvita e che potranno essere richieste dal Contraente, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’area riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte di Credemvita non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
19. Comunicazione del Contraente alla Società
Il Contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell’Assicurato che aggravino il rischio assunto da Credemvita, eventualmente intervenute in corso di contratto ai sensi dell’art. 1926 del codice civile.
20. Conflitto d’interessi
Credemvita S.p.A. è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nello specifico Credemvita S.p.A. ha approvato un Regolamento, emanato nel rispetto della normativa vigente, al fine di:
- identificare e, ove ciò sia ragionevolmente possibile, prevenire i conflitti di interesse, con riferimento all’offerta e all’esecuzione dei contratti;
- individuare delle regole di comportamento tali da assicurare la necessaria trasparenza informativa e la gestione dei conflitti di interesse nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente;
- realizzare una gestione finanziaria indipendente;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
Credemvita S.p.A ha individuato una unità organizzativa, distinta da quelle adibite all’attività di gestione delle polizze e all’attività di gestione dei relativi attivi a copertura, alla quale è demandata la responsabilità di individuare ed elaborare le informazioni necessarie per fronteggiare le situazioni di conflitto di interessi, rendicontando semestralmente al Consiglio di Amministrazione.
La distribuzione del prodotto “Protezione Persona Credemvita” è effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Credito Emiliano, si configura pertanto la fattispecie del conflitto di interessi in quanto Xxxxxxxxxx appartiene al Gruppo societario Credito Xxxxxxxx ed è controllata direttamente da Credito Xxxxxxxx X.x.X., il quale detiene a sua volta il controllo delle altre società del gruppo deputate alla vendita dei prodotti di Credemvita.
Credemvita opera comunque in modo tale che, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, i contraenti non subiscano alcun pregiudizio in relazione al prodotto sottoscritto.
**********
Credemvita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Direttore Generale
I dati contenuti nella presente Nota Informativa di “Protezione Persona Credemvita” (TARIFFA 60081) sono aggiornati al 18 maggio 2018.
PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante (Tariffa 60081)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 –Obblighi della Società
Gli obblighi di Credemvita S.p.A. (di seguito più brevemente Credemvita) risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici da essa firmate e dalle presenti Condizioni di assicurazione.
Art.2 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato (incontestabilità)
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che Credemvita non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Credemvita stessa:
quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di rifiutare in caso di sinistro e in ogni tempo qualsiasi pagamento:
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
quando invece, non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o reticenza. Credemvita rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica in base all’età reale delle somme dovute.
Art.3 Revoca della proposta e diritto di recesso
Il Contraente può revocare la proposta sino a che il contratto non sia concluso secondo le modalità indicate al successivo art. 11 delle presenti condizioni di assicurazione.
Per esercitare tale diritto il Contraente deve inviare, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx); a tale fine, farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La notifica della revoca, secondo le modalità sopra indicate, libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno di invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (data di notifica della revoca).
In tale caso, Credemvita non addebiterà alcun premio sul conto corrente indicato dal Contraente, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente, all’atto della firma della proposta di assicurazione; qualora, invece, l’addebito sia già avvenuto Credemvita provvederà a restituire l’intero importo eventualmente corrisposto dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il Contraente ha altresì la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Per esercitare tale diritto il Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, dovrà, alternativamente:
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il contratto di assicurazione è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà messa a Sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Xxxxx Xxxx,
1 - 42121 Reggio Xxxxxx – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, il contraente ha compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (data di comunicazione del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della raccomandata, restituisce al Contraente un importo pari ai premi già corrisposti.
Per l’esercizio del diritto di revoca della proposta o di recesso, secondo le modalità sopra indicate, non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
Art.4 Rischio di morte
Il rischio di morte e’ coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell’assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione a missioni militari in zone di conflitto armato in territorio estero, comunque esse siano denominate (guerra, peacekeeping, missioni ONU, guerra civile, guerriglia o altro)
- partecipazione attiva dell’assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
- qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della strada ed il decesso dell’Assicurato avvenga alla guida di un veicolo;
- in ogni altro caso, qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
- incidenti di volo, se l’assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro
dell’equipaggio;
- suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione.
Art.5 Beneficiari della prestazione
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all’art. 1922 c.c..
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita a mezzo lettera raccomandata, ovvero mediante apposito modulo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (es. banca, agente assicurativo, ecc.), sottoscritti in originale dal Contraente. Le stesse possono essere altresì disposte per testamento.
La Compagnia può opporre ai Beneficiari diverse designazioni che revochino o modifichino l’individuazione dei beneficiari della polizza.
Credemvita si riserva di richiedere ai beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la polizza, un’appendice alla polizza, una lettera, o un testamento) solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento;
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto dalla documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.
Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
A) Nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dellʼAssicurato la qualifica di chiamati allʼeredità di questʼultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
B) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.
Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
C) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie,
rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
D) Nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale, così come specificato al successivo articolo 15.
Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente.
E) Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità.
Le contestazioni riguardanti il testamento olografo che non siano oggetto di sentenza passata in giudicato, non sono opponibili alla Compagnia, non potendo, questa, sostituirsi all’Autorità Giudiziaria nella relativa valutazione, con la conseguenza che, in presenza di pagamenti effettuati dalla Compagnia, ogni pretesa di colui che si riterrà beneficiario sulla scorta di una situazione diversa da quella che risulti all’apparenza, in relazione a documenti in essere e non altrimenti vanificati, dovrà essere formulata nei confronti del soggetto/dei soggetti che risultino avere appreso le somme oggetto di liquidazione sulla scorta della situazione in essere (e non ancora oggetto di sentenza passata in giudicato) all’epoca del pagamento.
Per i contratti nei quali il Contraente sia diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del Contraente in corso di contratto, subentreranno nella titolarità del medesimo gli eredi del Contraente deceduto
Art.6 Cessione pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando Credemvita, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice della stessa.
Art.7 Tasse ed imposte
Xxxxx ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei beneficiari ed aventi diritto.
Art.8 – Oggetto del contratto e prestazioni garantite
Il presente contratto di assicurazione garantisce, a fronte del pagamento di un premio annuo, il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati nel caso che il decesso dell’Assicurato avvenga prima della scadenza del contratto.
Poiché il premio annuo è unicamente finalizzato alla copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto.
Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà, pertanto, estinto ed i premi pagati resteranno definitivamente acquisiti da Credemvita.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4 “Rischio di morte” delle presenti Condizioni di assicurazione, nei casi riassunti nella seguente tabella, la copertura assicurativa viene concessa, senza visita medica, a condizione che le risposte riportate nel “questionario sanitario” allegato alla proposta di assicurazione non evidenzino problematiche connesse allo stato di salute, alle attività professionali e alle abitudini di vita dell’Assicurando.
Età dell’Assicurato alla data di decorrenza | Capitale assicurato prescelto |
Da 18 a 60 anni | Fino a 250.000,00 Euro* |
*Si precisa che gli assicurati di età compresa tra 51 e 60 anni che abbiano prescelto un capitale assicurato oltre 200.000 Euro e fino a 250.000 Euro, dovranno sottoscrivere oltre al questionario sanitario un documento integrativo contenente ulteriori domande sul proprio stato di salute.
Si evidenzia che ai fini della valutazione dell’assunzione del rischio da parte di Credemvita, per i casi non rientranti nella tabella soprariportata oltre al questionario sanitario sarà comunque necessario fornire alla Compagnia alcuni approfondimenti di tipo medico-sanitario (per particolari combinazioni di età\capitale assicurato potrebbero essere richiesti anche approfondimenti di tipo finanziario).
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall’Assicurato nel “questionario sanitario” siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.
E’ altresì onere dell’Assicurato, anteriormente alla sottoscrizione del richiamato “questionario sanitario”, verificare attentamente l’esattezza delle dichiarazioni ivi riportate.
Nei casi in cui il presente contratto venga assunto senza visita medica, opera un “periodo di carenza” di 6 mesi e, pertanto, rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto e i premi previsti siano stati regolarmente pagati, Credemvita corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’ammontare dei premi già versati.
Resta comunque inteso che l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza il predetto periodo di carenza, purché si sottoponga preventivamente a visita medica accettando le relative modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Credemvita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata (“periodo di carenza”) e, pertanto, la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo
esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paraotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato e, in luogo del capitale assicurato, sarà corrisposta una somma pari all’ammontare dei premi già versati.
Tale limitazione non verrà applicata, nel caso in cui l’Assicurato si sia sottoposto al test HIV prima della sottoscrizione della proposta e Credemvita abbia accettato la proposta stessa.
Art.9 – Premi e capitale assicurato
Il capitale assicurato, che rimane fisso per tutta la durata contrattuale, viene scelto dal contraente all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, e dovrà essere almeno di 50.000 Euro.
Il presente contratto prevede il pagamento di una serie di premi annui anticipati di importo costante. L’entità del premio annuo dipende:
- dall’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto
- dalla durata del contratto e dall’importo del capitale assicurato allo stesso;
- dallo stato di salute, dalle attività professionali e dalle abitudini di vita dell’Assicurato.
Presupposto per la corretta determinazione del premio è l’accertamento dello stato di salute, delle attività professionali e delle abitudini di vita dell’Assicurando.
E’ possibile che particolari condizioni legate allo stato di salute ovvero alle attività professionali e alle abitudini di vita dell’Assicurato modifichino l’ammontare del premio annuo dovuto; in tale caso il Contraente verrà informato dell’entità dell’aumento e Credemvita provvederà ad addebitare il conto corrente indicato, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, solo previa conferma scritta del Contraente della di lui accettazione di tale aumento.
Il pagamento del Premio di perfezionamento e dei Premi annui avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).
Il Contraente conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Xxxxxx a Credemvita ad addebitare i Premi Annui per le annualità previste dal Contratto, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).
Art.10 - Durata del contratto ed età dell’Assicurato
La durata del presente contratto viene fissata dal Contraente in anni interi, tra un minimo di 5 ed un massimo di 35.
All’atto della sottoscrizione del presente contratto l’età dell’Assicurato dovrà essere di almeno 18 anni compiuti e non potrà essere superiore ai 70 anni; in ogni caso l’età dell’Assicurato alla prevista scadenza contrattuale non potrà essere superiore ai 75 anni.
Si precisa che, quando non diversamente indicato, per il presente contratto verrà sempre considerata l’età assicurativa: per una completa definizione della stessa si rimanda al Glossario che forma parte integrante del fascicolo informativo.
Art.11 - Conclusione del contratto e pagamento del premio
Il contratto si intende concluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 del Codice Civile, quando Xxxxxxxxxx, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, addebita il Premio di Perfezionamento. Tale addebito avviene sul conto corrente indicato dal Contraente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.); lo stesso verrà effettuato nel giorno coincidente con quello della data di decorrenza (riportata sulla proposta di assicurazione).
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 della data di decorrenza, a condizione che Xxxxxxxxxx abbia incassato, dal conto corrente indicato dal Contraente, sulla base del mandato conferito tramite apposito Modulo dal Contraente all’atto della firma della proposta di assicurazione, il premio di perfezionamento.
Xxxxxxxxxx procederà all’addebito di tale premio solo se accetterà di assumere il rischio e se non sussistano per la stessa ostacoli normativi, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, all’instaurazione del rapporto.
In caso di rifiuto dell’assunzione del rischio, sussistenza di ostacoli normativi, ovvero nel caso in cui si renda necessario effettuare degli accertamenti sanitari, Credemvita invierà tempestivamente al domicilio del Contraente lettera con l’evidenza del rifiuto dell’assunzione del rischio, l’astensione all’instaurazione del rapporto, ovvero degli accertamenti richiesti.
Art.12 - Riscatto
Il presente contratto non ammette valore di riscatto
Art.13 - Interruzione del pagamento dei premi - Risoluzione
Il caso di mancato pagamento del premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento della stessa, il contratto si intende risolto, le garanzie assicurative decadono e i premi pagati restano definitivamente acquisiti a Credemvita.
Art.14 - Riattivazione del contratto
Entro 6 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, il Contraente ha il diritto di riattivare il contratto già risolto, pagando il premio annuo arretrato aumentato degli interessi legali.
Trascorsi 6 mesi dalla predetta ricorrenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.
In ogni caso, trascorsi 12 mesi dalla data di ricorrenza del premio annuo non pagato, il contratto non può più essere riattivato.
Art.15 – Liquidazioni
Per poter verificare i presupposti della liquidazione in conseguenza del decesso dell’Assicurato deve essere inoltrata a Credemvita, da parte del Beneficiario, tutta la documentazione necessaria e la relativa richiesta. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia, anche attraverso i propri intermediari, restando a carico del richiedente la prova della data dell’avvenuta ricezione della richiesta, senza che sia necessario utilizzare l’apposita modulistica predisposta da Credemvita. Ad ogni modo la Compagnia, al solo fine di agevolare i Beneficiari nell’effettuazione della richiesta e a mero titolo di servizio alla clientela, rende noto che, sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx, presso i propri intermediari, sono disponibili: (i) un modulo standard per le richieste di pagamento; (ii) l’elenco delle informazioni che devono essere necessariamente fornite; (iii) l’elenco delle richieste, autorizzazioni e procure che il beneficiario deve rilasciare a Credemvita per consentire a quest’ultima di presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi .
Oltre alla predetta richiesta è necessario inoltrare a Credemvita la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- per ciascun beneficiario: copia di un documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale e modulo per l’adeguata verifica ritualmente compilato;
- indicazione della modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato e nel caso di bonifico, con indicazione delle coordinate IBAN o altro codice relativo al conto corrente del beneficiario.
Al fine di attestare la propria condizione di beneficiario/i, considerata l’eventualità che in corso di polizza sia variata la designazione, anche mediante testamento, quindi con atto non in possesso della Compagnia, nonché in caso di designazione per relationem con rinvio alla categoria di eredi testamentari ed in assenza legittimi, per il quale occorre verifica se esista o meno un testamento, nel caso cosa indichi il testamento e chi siano i soggetti da qualificare altrimenti “eredi legittimi”, al fine di consentire alla Compagnia di verificare la qualifica di creditore, il richiedente la liquidazione dovrà in ogni caso sempre produrre:
(a) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari (i) degli eredi legittimi; (ii) degli eredi testamentari; (iii) di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” (v. anche precedente articolo 5), al fine di consentire alla Compagnia l’identificazione degli aventi diritto, altrimenti non possibile:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti da cui risulti:
o se l’Assicurato ha lasciato testamento e in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi identificativi devono risultare dal medesimo atto di notorietà, sia l’unico o l’ultimo conosciuto, sia valido e non sia stato impugnato, con indicazione di tutti gli eredi testamentari, delle loro generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o in mancanza di testamento l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi;
o l’eventuale stato di gravidanza della vedova.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Xxxxxxxxxx da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
(b) Nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi testamentari o legittimi (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario, v. anche precedente articolo 5), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione, l’attualità della stessa e la propria identità. In particolare, per consentire
alla Compagnia di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale ed identificare il beneficiario, il richiedente sarà tenuto a dimostrare tale qualità allegando la seguente documentazione:
- certificato di morte dell’Assicurato in carta libera;
- se c’è testamento:
a. copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà;
b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modiche della designazione dei beneficiari.
- se non c’è testamento:
a. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni od incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri Xxxxxxxxxx da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma.
Credemvita e il beneficiario cooperano in buona fede nell’esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla fase di erogazione dell’indennizzo, e fanno quanto in loro potere, anche tenendo conto del principio di vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo. Credemvita, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata in precedenza e, in particolare, potrà richiedere la documentazione relativa alle cause del decesso dell’Assicurato, ivi inclusa la cartella clinica.
Il Beneficiario, fermo il predetto principio di vicinanza alla prova, può scegliere di raccogliere e presentare direttamente a Credemvita la documentazione di cui al precedente paragrafo o, qualora abbia particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione, può sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Credemvita, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa. In ogni caso il Beneficiario consegnerà la documentazione di cui al precedente paragrafo, se la stessa è già in suo possesso. L’Assicurato può rilasciare a Credemvita – in quanto soggetto a cui si riferiscono i dati personali (“interessato”, ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali) – un mandato anche nel proprio interesse, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., e pertanto irrevocabile, a richiedere la documentazione di cui al precedente paragrafo. Ai fini dell’ottenimento di tale documentazione potrà farsi riferimento agli accordi che saranno eventualmente stipulati con le organizzazioni rappresentative degli operatori sanitari, pubblici e privati, per regolamentare le modalità di accesso alle informazioni sensibili, in modo da consentire un corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Credemvita effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Tuttavia, le richieste di pagamento incomplete comporteranno tempi di liquidazione più lunghi. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemvita al Beneficiario.
Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari (in qualsiasi modo designati) la produzione dell’originale della polizza solamente al verificarsi di una delle seguenti eventualità:
- nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto della documentazione in possesso della Compagnia;
- nel caso in cui sorgano dubbi in merito all’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia.
Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.
La Compagnia, in caso di eventuale richiesta da parte dei Beneficiari, si impegna a consegnare a questi ultimi, senza spese, copia della polizza in proprio possesso, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento non sussiste alcun obbligo di presenza fisica né presso gli uffici della Compagnia, né presso gli intermediari di quest’ultima, fermo restando, ove ne ricorrano i presupposti, il necessario rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo..
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari per i quali non sia pervenuta a Credemvita la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art.16 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del contraente, dei beneficiari ovvero degli aventi diritto.
Art.17 - Modalità pagamento premi
Il pagamento del Premio di perfezionamento e dei Premi annui avviene esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).
Il Contraente conferisce, pertanto, mandato tramite apposito Xxxxxx a Credemvita ad addebitare i Premi Annui per le annualità previste dal Contratto, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D).
Art.18 - Norme Finali
La eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non si estenderà al medesimo che pertanto resterà pienamente valido nella restante parte.
Qualora una delle parti tolleri comportamenti dell’altra parte che costituiscano violazione di quanto previsto dal presente contratto, ciò non potrà essere inteso quale rinuncia ad avvalersi dei diritti e dei rimedi che a tale parte derivano dal presente contratto.
Art.19 - Legge applicabile
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.
Credemvita S.p.A.
I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione del prodotto “Protezione Persona Credemvita” (TARIFFA 60081) sono aggiornati al 18 maggio 2018.
PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA
Contratto di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio annuo costante (Tariffa 60081)
GLOSSARIO
TERMINOLOGIA GENERALE
- DEFINIZIONI GENERALI
- POLIZZA – DEFINIZIONI
- PREMIO - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
- PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
DEFINIZIONI GENERALI
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario
compagnia
Vedi voce “società (di assicurazione)”
conclusione del contratto
Momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.
condizioni contrattuali (o di polizza o di assicurazione )
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
condizioni speciali
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa. contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione
estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
età assicurativa
L’età assicurativa corrisponde all’età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all’unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l’età dell’Assicurato sia minore o uguale a “N” anni più 6 mesi. Esemplificando: un Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un’età assicurativa pari a trenta anni; un Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un’età assicurativa di 31 anni.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
− scheda sintetica per le polizze con partecipazione agli utili;
− nota informativa;
− condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
− glossario;
− modulo di proposta (fac simile).
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione Vedi voce “società”. intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo e che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx sul settore assicurativo che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.
pegno
Vedi voce “cessione, pegno e vincolo”
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
questionario sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata. scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato. società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi voce “cessione, pegno e vincolo”.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’assicurato.
polizza di puro rischio
Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
PREMIO - DEFINIZIONI
premio di perfezionamento
Importo del premio alla sottoscrizione del contratto. Tale importo è costituito dal premio annuo a cui si aggiunge un diritto fisso per spese di emissione polizza di Euro 15,00. Tale diritto viene applicato esclusivamente sul primo premio.
premio annuo
Importo che il contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI
garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
I dati contenuti nel presente Glossario di “Protezione Persona Credemvita” (TARIFFA 60081) sono aggiornati al 18 maggio 2018.
Estremi della proposta
progressivo n. P/ | data decorrenza | durata (anni) | data scadenza |
Dati relativi al premio e capitale assicurato (importi in euro)
premio annuo (1) | di cui sovrappremio | capitale assicurato | convenzione |
(1) Al premio sopraesposto si aggiunge un diritto fisso per spese di emissione polizza di Euro 15,00. Tale diritto viene applicato esclusivamente sul primo premio addebitato ("premio di perfezionamento"). |
Fac - Simile
Beneficiario in caso di morte
(1) Se Persona Fisica (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, %); se Persona Giuridica (Ragione Sociale, P.IVA, %)
Beneficiario designato come segue(1)
Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali
Il sottoscritto Contraente:
Propone a Credemvita S.p.A. il sopraindicato contratto di assicurazione alle condizioni contenute nel “Fascicolo informativo” a sue mani;
• Dichiara di accettare interamente le predette condizioni che regolano il contratto;
• Si dichiara consapevole che le eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione, ovvero produrre l’annullamento del contratto in caso di dolo o colpa grave del Contraente (art. 1892 Cod. Civ.);
• Si dichiara informato che anche nei casi non espressamente previsti l’Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Xxxxxxxxxx S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;
• Prende atto del diritto a lui spettante di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso (data di decorrenza del contratto) secondo le modalità precisate nelle “Condizioni di Assicurazione di PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA”;
• Dichiara, ove Credemvita S.p.A. accetti l'assunzione del rischio e non sussistano per questa ostacoli normativi all'instaurazione del rapporto, di aver conferito mandato tramite apposito Modulo a Credemvita ad addebitare i premi dovuti (inclusivi dell'eventuale "sovrappremio" indicato nella apposita sezione "dati relativi al premio e capitale assicurato" della presente proposta di assicurazione) sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D);
• Conferisce al soggetto collocatore, riservandosi di procedere con lo stesso mezzo ad eventuali successive modificazioni dell’incarico, il mandato a ritirare, custodire e amministrare la polizza di assicurazione che sarà emessa a seguito dell’accettazione da parte di Credemvita della presente proposta.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto il “Fascicolo informativo” di PROTEZIONE PERSONA CREDEMVITA (tariffa 60081) contenente la "Nota Informativa", le "Condizioni di Assicurazione", il "Glossario", il fac simile del "Modulo di proposta di assicurazione" ed il "Documento sul trattamento dei dati personali".
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver ricevuto e letto i documenti "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” modello 7A,“Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto” modello. 7B, ai sensi del Regolamento ISVAP 5/2006, ART. 49 c.2
firma Contraente
✓
luogo e data
Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare esplicitamente ai sensi dell’art.1341 cod. civ. i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: Art.2-Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato (incontestabilità); art.3-Revoca della proposta e diritto di recesso; art.4-Rischio di morte; art.5-Beneficiari della prestazione; art.8- Oggetto del contratto e prestazioni garantite; art.9-Premi e capitale assicurato; art.11-Conclusione del contratto e pagamento del premio; art.12-Riscatto; art.13- Interruzione del pagamento dei premi Risoluzione; art.15-Liquidazioni; art.17-Modalità pagamento premi; art.18 Norme finali.
firma Contraente
✓
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 -
REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC. xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Estremi della proposta
progressivo n. P/ | data decorrenza | durata (anni) | data scadenza |
Per la valutazione e l’accettazione del rischio da parte di Xxxxxxxxxx S.p.A., l’Assicurato fornisce le seguenti risposte al questionario sottoriportato.
Questionario sanitario B*
1) Altezza cm. peso kg.
2) Gode attualmente di buona salute?
Fac - Simile
3) Ha sofferto o soffre di malattie dell’apparato respiratorio/ cardiaco/vascolare/digerente/uro-genitale/osteo-articolare, del sistema nervoso e della psiche, della vista, correlate con HIV, della pelle o del sangue, di iperlipidemia, di ipertensione (con valori pressori in trattamento superiori a 90/140), di diabete mellito o di altre malattie del sistema endocrino-metabolico?
4) Ha subito nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 anni, deve subire o le è stato consigliato un ricovero in case di cura o ospedali, anche in regime di day hospital, un intervento chirurgico diverso da appendicectomia, adenotonsillectomia, emorroidectomia, ernia inguinale/ ombelicale, varici, varicocele, idromele, legatura tube, rimozione di cisti sebacee, fistola anale, circoncisione, sterilizzazione o frattura di arti?
Sì No
Sì No
Sì No
5) Ha seguito nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 mesi o segue abitualmente terapie mediche/psichiche o trattamenti farmacologici di durata Sì No superiore a due settimane, con esclusione delle terapie termali?
6) Consuma quotidianamente più dell’equivalente di 20 sigarette in tabacco o di un litro di vino in alcolici; fa o ha mai fatto uso di Sì No sostanze stupefacenti o psicofarmaci?
7) E’ mai stata rifiutata o accettata a condizioni aggravate una sua proposta di assicurazione sulla vita presso un’altra compagnia? Sì No
8) Nello svolgimento della professione o in qualsiasi attività é esposto a particolari pericoli (ad esempio sale su impalcature, ha
contatto con corrente elettrica superiore a 380 Volts, gas, sostanze nocive, esplosivi, svolge attività in miniere, cave, fonderie; Sì No
attività di pubblica sicurezza; radiologia, aviazione, autotrasporto ecc.)?
9) Pratica sport estremi o attività sportive esposte a particolari rischi (ad esempio, sport da combattimento, immersioni subacquee,volo
nelle sue varie forme -paracadutismo, parapendio, deltaplano - automobilismo, motociclismo, corse nautiche, alpinismo,ecc.)? Sì No
* Il Questionario Sanitario B è sottoscrivibile unicamente per le richieste di capitale assicurato superiore a 50.000,00 Euro.
Il sottoscritto Assicurato:
• dichiara ai sensi dell’art. 1919 cod. civ. di essere a conoscenza che l’evento assicurato della presente proposta di assicurazione é sulla di lui vita e sin d’ora dà il proprio consenso all’eventuale conclusione del contratto;
• proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali Xxxxxxxxxx S.p.A., anche dopo l’eventuale sinistro, ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsente che tali informazioni siano dall’assicuratore o da chi per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
• dichiara di essere informato che anche nei casi non espressamente previsti l'Assicurato può richiedere, sostenendone il relativo costo, di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute e al fine di ottenere, previa esplicita accettazione scritta da parte di Xxxxxxxxxx S.p.A., che non vengano applicate le limitazioni alla copertura assicurativa prevista nei primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.
• prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese da lui rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
• dichiara che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte di Credemvita, sono veritiere e complete e ne assume ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL “QUESTIONARIO SANITARIO B”, SI INVITA L’ASSICURATO A VERIFICARE ATTENTAMENTE L’ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO STESSO.
luogo e data | cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri | firma Assicurato ✓ |
Ufficio delle Entrate Reggio Xxxxxx
CREDEMVITA
S.p.A.
Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Xxxxxxxx X.x.X. Capitale interamente versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx - Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx - Codice Fiscale e Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione Xxx Xxxxx Xxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxx.xx - PEC. xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
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Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“GDPR”), Le riconosce. La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)
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• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx;
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Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
2. Quali dati personali trattiamo - Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1
2.1. Dati personali
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) e dati economico-patrimoniali (i.e. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare).
In assenza di tali dati personali, la Società non potrà eseguire le operazioni e gestire i rapporti che richiedono il trattamento dei Suoi dati personali.
2.2. Categorie particolari di dati personali
Può accadere che la Società venga a trattare categorie particolari di dati, come dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
In particolare, la Società tratterà categorie particolari di Suoi dati personali – come per le altre categorie di dati oggetto di una particolare tutela2 - in due ipotesi:
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
a) indirettamente ed eventualmente, per adempiere Sue specifiche richieste, la cui soddisfazione imponga il trattamento di categorie particolari di dati personali. In tali casi, la Sua specifica richiesta sarà considerata quale consenso esplicito al trattamento di categorie particolari di dati personali al solo fine di svolgere le attività richieste;
b) direttamente, qualora ciò sia necessario per l’apertura o la gestione del rapporto contrattuale in alcune specifiche ipotesi in cui la Società è tenuta ad osservare determinate procedure per verificare situazioni che coinvolgono particolari categorie di dati del cliente (ad esempio, apertura rapporti per interdetti/incapaci). Per tali trattamenti la Società Le richiede uno specifico consenso (si veda il successivo punto 3.1 della presente Informativa).
Pertanto, in caso di Suo rifiuto al conferimento e/o al trattamento di tali dati, Credemvita sarebbe impossibilitata a dare esecuzione al contratto.
2.3 Fonte dei dati personali. I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare o raccolti presso terzi come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da terzi.
3. Quali sono le finalità del trattamento
3.1 Esecuzione dei contratti e adempimenti normativi
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti che stipulerà con la Società (ad esempio: contratti di assicurazione nei rami vita; ecc.) e per la successiva gestione, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, dei rapporti accesi con la Società (ad es.: esecuzione di operazioni, liquidazioni, riscatti, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti e sui rischi ad essi connessi), nonché per l’esecuzione dei contratti assicurativi da Lei sottoscritti, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi (ad es. la normativa Antiriciclaggio, la normativa fiscale), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.
In linea con quanto previsto al precedente punto 2.2., tale finalità di trattamento potrebbe avere ad oggetto anche speciali categorie di dati personali.
3.2 Attività di marketing
La Società potrà inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Credem, nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato (incluse rilevazioni sulla qualità dei servizi). La Società impiegherà modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, telefonate con operatore e posta cartacea).
In ogni caso, la Società si riserva la facoltà di trattare l’indirizzo di posta elettronica e/o certificata da Lei fornito a fini di vendita diretta di prodotti o servizi della Società, nel contesto della vendita di prodotti o di servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati.
Diritto di opporsi alle attività di marketing diretto
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alle attività di marketing diretto, compresa la profilazione connessa a tale marketing diretto contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa.
3.3 Attività di profilazione
La Società potrà anche elaborare i Suoi dati personali per definire il Suo profilo, attraverso l’analisi dell’utilizzo dei prodotti/servizi da Lei scelti, nonché le Sue preferenze, al fine di formulare offerte di prodotti o servizi di Suo possibile interesse e inviarLe comunicazioni di marketing personalizzate.
Diritto di opporsi alla profilazione connessa al marketing diretto
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alla profilazione connessa alle attività di marketing diretto contattando il Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa.
3.4 Comunicazione o cessione dei Suoi dati personali a terzi
La Società potrà comunicare o cedere Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo Credem per consentire loro autonome finalità di marketing, come descritte al precedente punto 3.2.
L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem alle quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione Privacy.
La informiamo che, in qualunque momento, ha il diritto di revocare il consenso prestato ottenendo la cessazione del trattamento.
4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali
La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.
Finalità del trattamento | Natura del conferimento | Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati | Base giuridica | Periodo di conservazione dei suoi dati personali | |
3.1 | Esecuzione dei contratti e adempimenti normativi a) Acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti b) Gestione dei rapporti assicurativi accesi con la Società, nonché esecuzione dei contratti assicurativi da Lei sottoscritti c) Adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti applicabili, nonché da autorità | Requisito necessario per la conclusione del contratto | Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per la Società di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/contratt uali e di eseguire il contratto. | Esecuzione di misure precontrattu ali, del contratto e adempiment o di un obbligo legale. | I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario: a) all’acquisizione delle informazioni per la valutazione della conclusione del contratto assicurativo. In caso di mancata conclusione del contratto saranno cancellati entro 6 mesi; b) alla gestione del rapporto in essere e/o all’esecuzione del contratto, nonché all’adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa vigente. A questo riguardo, i Xxxx dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti (ad esempio, in materia di firma elettronica avanzata). |
3.1 bis | Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per l’apertura o la gestione del rapporto contrattuale | Requisito necessario per la conclusione del contratto | Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per la Società di dare seguito alle Sue richieste precontrattuali/contratt uali e di concludere il contratto. | Suo consenso esplicito (tramite rilascio del consenso scritto) | Le categorie particolari di Suoi dati personali saranno trattate attivamente per il tempo necessario: a) all’acquisizione delle informazioni per la valutazione della conclusione del contratto. In caso di mancata conclusione saranno cancellati immediatamente o al più tardi entro 30 giorni; b) alla gestione del rapporto in essere e/o all’esecuzione del contratto, nonché all’adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa vigente. A questo riguardo, i Xxxx dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti. Qualora Lei decida di revocare il Suo consenso esplicito, le categorie particolari di Suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, salva la conservazione per obblighi legali. Tuttavia, la revoca del Suo consenso esplicito potrebbe comportare l’impossibilità per la Società di dare seguito al rapporto contrattuale con Xxx. |
3.1 ter | Trattamento indiretto di categorie particolari di dati personali necessario per l’adempimento ad una richiesta di pagamento o l’accredito del pagamento ricevuto | Requisito necessario per la conclusione del contratto | Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per la Società di dare seguito alle Sue richieste di effettuare una specifica operazione o ricevere un pagamento. | Suo consenso esplicito (tramite richiesta dell’operazio ne o accredito del pagamento) | Le categorie particolari di Suoi dati personali saranno trattate attivamente per il tempo necessario alla gestione della richiesta e all’accredito del pagamento, nonché all’adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa vigente. A questo riguardo, i Xxxx dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori tempo per tempo vigenti (ad esempio in materia di firma elettronica avanzata). Qualora Lei decida di revocare il Suo consenso |
esplicito, le categorie particolari di Suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, salva la conservazione per obblighi legali. Tuttavia, la revoca del Suo consenso esplicito comporterà l’impossibilità per la Società di effettuare le operazioni da Lei richieste o di accreditarle pagamenti. | |||||
3.2 | Marketing a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali b) Vendita diretta di prodotti o servizi della Società tramite il trattamento del suo indirizzo di posta elettronica, nel contesto della vendita di prodotti o di servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati | Conferimento facoltativo | Il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle sue richieste e sull’esecuzione dei contratti ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarle comunicazioni di marketing. | a) Suo consenso espresso (tramite rilascio del consenso scritto) b) Legittimo interesse del Titolare del trattamento | a) I Suoi dati personali saranno cancellati entro 30 giorni a partire dallo scioglimento del vincolo contrattuale con Xxxxxxxxxx S.p.A. In ogni caso, qualora Lei decida di revocare il consenso o di opporsi al trattamento, i Suoi dati personali saranno cancellati entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora Lei abbia altresì acconsentito all’attività di profilazione di cui al punto 3.3 della presente Informativa, i Suoi dati personali saranno trattati per finalità di marketing connesso alla profilazione esclusivamente per 24 mesi dalla raccolta. b) I Suoi dati personali saranno cancellati entro 30 giorni a partire dallo scioglimento del vincolo contrattuale con Xxxxxxxxxx S.p.A. In ogni caso, qualora Lei decida di opporsi al trattamento, i Suoi dati personali saranno cancellati entro 30 giorni dalla richiesta. |
3.3 | Profilazione Elaborazione dei dati volta a definire il Suo profilo, attraverso l’analisi dell’utilizzo dei prodotti/ servizi da Lei scelti nonché delle Sue preferenze, al fine di formulare offerte di prodotti o servizi di Suo possibile interesse | Conferimento facoltativo | Il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull’esecuzione dei contratti ma comporterà l’impossibilità per la Società di inviarLe comunicazioni di marketing personalizzate. | Suo consenso espresso (tramite rilascio del consenso scritto) | I Suoi dati personali saranno trattati per finalità di profilazione esclusivamente per 12 mesi dalla raccolta. In ogni caso, qualora Lei decida di revocare il consenso o di opporsi al trattamento, i Suoi dati saranno cancellati entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, i Suoi dati personali saranno comunque cancellati entro 30 giorni a partire dallo scioglimento del vincolo contrattuale con Xxxxxxxxxx S.p.A. |
3.4 | Comunicazione o cessione a terzi Comunicazione o cessione dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo Credem per lo svolgimento di autonome finalità di marketing come descritte al precedente punto 3.2. | Conferimento facoltativo | Il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull’esecuzione dei contratti sottoscritti da Lei e la Società ma comporterà l’impossibilità per la Società di comunicare o cedere i Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo Credem per autonome finalità di marketing come descritte al precedente punto 3.2 | Suo consenso espresso (tramite rilascio del consenso scritto) | Non applicabile |
5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
La protezione è assicurata anche quando per il trattamento vengono utilizzati strumenti innovativi e/o aree riservate e/o tecniche di comunicazione a distanza.
6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori, dagli intermediari assicurativi, dai consulenti finanziari e dagli agenti della Società che opereranno in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento.
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:
a) altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
b) soggetti che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle disposizioni da Lei impartite;
c) soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, intermediazione, negoziazione, distribuzione, custodia di prodotti e/o servizi assicurativi;
d) soggetti che supportano le attività assicurative;
e) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela;
f) ulteriori soggetti di cui la Società a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto assicurativo o del servizio richiesto;
g) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
h) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale;
i) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
j) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
k) a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti;
l) società di marketing e aziende di ricerche di mercato.
Inoltre, per la finalità di cui al punto 3.1, alla luce della particolarità dell’attività assicurativa e nel rispetto della normativa di settore, la Società potrà dover comunicare i Suoi dati personali altresì a soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”.
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
m) contraenti, assicurati, beneficiari, vincolatari;
n) assicuratori, coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori (Munich Re); agenti, subagenti, mediatori di assicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; fondi pensione; banche, società di gestione del risparmio, legali, medici, società di consulenza, banca depositaria (BNP Paribas Securities Services S.C.A.);
o) società di servizi informatici, telematici, finanziari (ad es. Carmignac Gestion Luxemburg SA), amministrativi o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela indicate sul plico postale), società di formazione;
p) società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo Credem a cui appartiene la Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) ed eventuali società partecipate;
q) intermediari assicurativi che hanno rapporti con la nostra Società;
r) nonché altri soggetti, quali: ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, l’elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio e alla tutela dell’industria assicurativa; BANCA D’ITALIA; CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 ROMA); CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma) istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore 27 – 00186 Roma) istituita con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Forze dell’ordine (C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.; Ufficiali Giudiziari); INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Via Xxxx il Grande 21 - 00144 Roma); IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - già ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Xxxxxxxxxx (Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx); Magistratura; Mefop – Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (Via Milano, 58 – 00000 Xxxx); Ministero dell’economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Organismi consortili propri del settore assicurativo; UIF – Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Xxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx) ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, con compiti di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale;
s) archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull’autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
t) soggetti aderenti al Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI) e/o soggetti che forniscono i servizi ad esso connessi;
u) per dar corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela è necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito da SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), che conserva temporaneamente in copia tutti i dati necessari per l’esecuzione delle transazioni (ad esempio, nome dell’ordinante, del beneficiario, coordinate bancarie, somma ecc.). Tali dati personali sono conservati in un server della società localizzato negli Stati Uniti. A tale sito possono accedere le autorità statunitensi competenti (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) per finalità di contrasto del terrorismo (si veda http//xxx.xxxxx.xxx per l’informativa sulla protezione dei dati);
v) altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo CREDEM nel caso in cui operazioni da Lei poste in essere siano ritenute “sospette” ai sensi della normativa Antiriciclaggio.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dalla Società nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
L’elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione Privacy e può anche essere richiesto scrivendo a xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
I Suoi dati personali saranno trasferiti all’esterno dell’Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).
I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.
7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
• diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
a) finalità del trattamento;
b) categorie di dati personali trattati;
c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
e) diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento;
f) diritto di proporre un reclamo;
g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l’interessato;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
d) i dati sono stati trattati illecitamente,
e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dalla Società ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
• diritto di opposizione: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Con particolare riguardo al trattamento di Suoi dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, Lei può opporsi anche solo all’uso di modalità automatizzate di comunicazione (quali, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, utilizzo di social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore);
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x. 000, 00000, Xxxx (XX).
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Direttore Generale
I dati contenuti nel presente “Documento sul trattamento dei dati personali” di “Protezione Persona Credemvita” (TARIFFA 60081) sono aggiornati al 18 maggio 2018.
Credemvita S.p.A.
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