Contract
Accordo bilaterale con il Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, e dell'Accordo bilaterale con il Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione
A.C. 2756
Dossier n° 251 - Schede di lettura 10 dicembre 2014
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 2756
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013
Iniziativa: Governativa
Firma dell'Accordo: Sì
Iter al Senato: Sì
Date:
Numero di articoli: 4
assegnazione: 2 dicembre 2014
trasmissione alla Camera: 26 novembre 2014
Commissione competente : III Affari esteri
Pareri previsti:
Oneri finanziari:
I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Xxxxxxxx e VI Finanze
Sì
Sede: referente
Contenuto dell'accordo
I due provvedimenti in esame sono finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Montenegro in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.
In particolare, con l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, le Parti intendono intensificare la lotta alla criminalità ed al terrorismo attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. L'intesa si rende necessaria in quanto il Montenegro, che ha ratificato il 30 settembre 2002 la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (che è in vigore nel Paese dal 6 giugno 2006) non avendo tuttavia revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale di Jugoslavia del 30 settembre 1992 in relazione a taluni articoli della Convenzione, attualmente rifiuta l'estradizione ed il transito dei propri cittadini. Quanto all'Italia, il nostro Paese ha ratificato la Convenzione il 6 agosto 1963.
Con riferimento al contenuto, l'Accordo sull'estradizione si compone di tre articoli preceduti da una breve introduzione.
L'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e fa espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. Nel primo caso, la facoltà di estradare i cittadini è prevista solo per quei reati sanzionabili con una pena detentiva pari o superiore a cinque anni (la determinazione di tale limite di pena – si legge nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1532) - è stata espressamente richiesta dalla Parte montenegrina). Lo stesso limite dei cinque anni di pena detentiva è
stato previsto anche per il caso di estradizione esecutiva. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente. Quando la richiesta di estradizione sia avanzata in relazione a due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambe le Parti, lo Stato richiesto può accordare l'estradizione a condizione che almeno uno di tali reati sia sanzionabile con una pena pari o superiore a cinque anni.
L'articolo 2 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.
Ai sensi dell'articolo 3, infine, le Parti dovranno sottoporre l'Accordo a procedura di ratifica in conformità delle proprie legislazioni; esso entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
Quanto all'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013, esso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale. L'Italia ha ratificato la Convenzione europea del 1959 il 23 agosto 1961.
Nella relazione illustrativa dell'A.S. 1532 si sottolinea che l'adozione di norme volte a disciplinare puntualmente il settore dell'assistenza giudiziaria penale risponde alle esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali italo-montenegrini nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.
L'Accordo – viene precisato nell'Analisi tecnico-normativa che correda l'A.S. 1532 – seguendo il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria (20 aprile 1959) risulta in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri UE.
L'Accordo sull'assistenza giudiziaria in materia penale si compone di una breve introduzione e sei articoli.
L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati ed imputati), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.
L'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa sono disciplinati dall'articolo 2, ai sensi del quale le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto. La norma prevede anche la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente quando ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.
Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie ed il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.
L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista (comma 3) l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
L'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.
L'articolo 6, infine, stabilisce che le Parti sottopongano l'Accordo a procedura di ratifica in conformità
delle proprie legislazioni e che esso entri in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi centottanta giorni dalla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi Italia-Montenegro, di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, fatti a Podgorica il 25 luglio 2013, approvato dal Senato della Repubblica il 26 novembre scorso (AS 1532), si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi. Il comma 1 individua gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di estradizione indicandoli nella cifra di 4.545,40 cui si aggiungono ulteriori euro 5.000 per un totale di euro 9.545,40 a decorrere dal 2014.
La relazione tecnica precisa che euro 4.545,40 sono da imputare alle spese di viaggio per estradandi ed accompagnatori mentre euro 5.000 sono correlati a spese per la traduzione di atti e documenti.
A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e comunque della missione "Giustizia" nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Il comma 3 individua gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale nella cifra di 5.115,40 cui si aggiungono ulteriori euro 20.360 per un totale di euro 25.475,40 a decorrere dal 2014.
Gli oneri sono dettagliati nella relazione tecnica dove si precisa che euro 20.360 si riferiscono a spese per perizie, traduzioni e videoconferenze mentre euro 5.115,40 sono da imputare alle spese per trasferimenti temporanei di detenuti ed accompagnatori. La congruità delle quantificazioni è stata ribadita, in risposta ad una richiesta di chiarimento, dal rappresentante del Governo durante l'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato che ha espresso, nella seduta del 30 ottobre, il parere non ostativo.
A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il comma 4 ricalca le disposizioni del comma 2 in ordine alla copertura finanziaria del maggior onere eventualmente risultante dall'attività di monitoraggio.
Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nei commi 2 e 4 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 5). Il comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
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