CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
ACCORDO QUADRO ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA HOME VIDEO
ex art. 84 comma 3 LDA
Il presente Accordo è applicato ai Produttori (come definiti nell’Accordo stesso) associati all’Associazione di categoria, nonché ai Produttori non associati che vi aderiscono.
Stabilisce le condizioni generali applicate ai Produttori per la vendita e distribuzione di Supporti videografici operate con decorrenza dall’1 novembre 2013. Per le vendite e distribuzioni operate nel periodo dal 14 luglio 2009 al 31 ottobre 2013, il contratto verrà integrato con la definizione delle modalità pagamento a Nuovo IMAIE dell’Equo compenso spettante a tutti gli AIE (mandanti e non) conformemente al Tariffario Nuovo IMAIE.
Tra
NUOVO IMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx 00, C.F. 11041891000, in persona del Presidente e legale rappresentante… (da ora
anche solo “Nuovo IMAIE”);
E
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
Ragione sociale…………………. sede………………………. CF/P.IVA…………………………………………… in persona del rappresentante legale… ;
PREMESSO CHE
A. ai fini del presente accordo le Parti si avvarranno concordemente delle seguenti Abbreviazioni e Definizioni:
1. LDA: Legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Decreto Legge n. 64/2010: indica il decreto legge convertito con Legge n. 100 del 29 giugno 2010, che ha istituito il Nuovo IMAIE;
3. Decreto Legge n.1/2012: indica il decreto legge convertito con la Legge n. 27 del 2012 che ha liberalizzato il mercato dell’intermediazione dei diritti connessi degli artisti, interpreti esecutori (di seguito “Decreto Liberalizzazione”);
4. Decreto Riordino: indica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014;
5. D. Lgs n.35/2017: indica il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/26 UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
6. AIE: Artisti, Interpreti ed Esecutori che abbiano rivestito nelle opere oggetto del presente Accordo una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario, come definiti all'art. 80 e 82 della LDA, inclusi i doppiatori;
7. Accordo: il presente accordo;
8. Equo Compenso: si intende il compenso irrinunciabile spettante agli AIE ex art 84 comma 3 della L.D.A per l’utilizzazione di opere cinematografiche e/o assimilate operata attraverso la Distribuzione al pubblico di Supporti videografici;
9. Opere Protette: le opere cinematografiche e/o assimilate quali ad esempio film, film per la tv, miniserie tv, telefilm, serie tv, soap opera, telenovela, sitcom, film di finzione o di animazione, documentari cinematografici o televisivi, cartoni animati, cortometraggi e qualsiasi altra opera audiovisiva di contenuto narrativo o documentaristico dove siano presenti attori e/o doppiatori
10. Opere Protette Comunitarie: le Opere Protette prodotte o coprodotte da produttori dei paesi dell'Unione Europea ovvero quelle prodotte da produttori di paesi non appartenenti all’Unione Europea alle quali sia applicabile il principio della reciprocità materiale di cui agli art. 185 e seguenti LDA e in relazione alle quali Nuovo IMAIE abbia un rapporto di rappresentanza;
11. Opere Protette extra Comunitarie: le Opere Protette prodotte da produttori di paesi non appartenenti all'Unione Europea;
12. Opere con soli Artisti Doppiatori: le Opere Protette Comunitarie e non ove non appaiano AIE in video, ma solamente AIE Doppiatori;
13. Intermediario diritti connessi AIE: ogni soggetto che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 35/2017 sia qualificabile sia come Organismo di Gestione Collettiva che come Entità di gestione indipendente e che, in relazione al periodo oggetto dell’Accordo, sia abilitato a intermediarie diritti connessi degli AIE del settore audiovisivo, ai sensi della normativa vigente;
14. Altri Intermediari diritti connessi AIE (di seguito Altri Intermediari): tutti gli Intermediari di cui al punto 13 che precede diversi da Nuovo IMAIE;
15. Produttore: la denominazione comprende:
a) la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa di realizzare Supporti videografici destinati alla vendita o distribuzione al pubblico per l’uso privato;
b) la persona fisica o giuridica che introduce o importa nel territorio nazionale Supporti videografici destinati alla vendita o distribuzione al pubblico per l’uso privato;
c) la persona fisica o giuridica che, pur non avendo compiuto attività di produzione, mette in commercio, pone in circolazione o comunque a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo o a qualsiasi titolo Supporti videografici;
16. Supporti Videografici o Supporti: tutti i supporti di qualsiasi tipo e formato (videocassette, CD-Rom, DVD, Blu-ray etc.) idonei alla riproduzione di videogrammi ed aventi contenuti videografici sui quali sono registrate e fissate opere cinematografiche e/o assimilate oggetto del presente Accordo;
17. Numero di Catalogo: il codice numerico o alfanumerico che consente di identificare in modo univoco ciascun Supporto Videografico soprattutto, ma non esclusivamente, per quanto concerne il tipo di supporto, il suo titolo, il suo contenuto, la pubblicazione a stampa cui il Supporto Videografico stesso è eventualmente abbinato;
18. Vidimazione: il contrassegno apposto a rilasciato da SIAE ai sensi dell’articolo 181 bis LDA;
19. Distribuzione: la distribuzione di Supporti effettuata attraverso i canali distributivi tradizionali e quella nei pubblici esercizi in genere e la distribuzione effettuata attraverso gli Internet shop e/o attraverso i siti web gestiti con esclusione del download to own e del download to rent.
20. Abbinamenti Editoriali: la Distribuzione effettuata attraverso il canale edicole o nelle librerie mediante abbinamento dei Supporti Videografici a pubblicazioni a stampa
21. Tariffario Nuovo IMAIE: il documento, pubblicato sul sito di Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera c) del D.Lgs 35/2017, riportante le tariffe standard applicate da Nuovo IMAIE alle diverse categorie di utilizzatori di Opere cinematografiche e/o assimilate al fine di determinare l’equo compenso dovuto agli AIE rappresentati dall’Istituto;
B. tenuto conto della particolare situazione che disciplina il presente Accordo, le Parti hanno ritenuto opportuno perfezionare la presente intesa definendo gli AIE nella seguente maniera:
AIE Nuovo IMAIE: per tali intendendosi gli AIE che abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE;
AIE altri Intermediari: per tali intendendo gli AIE che abbiano conferito mandato agli Altri Intermediari;
AIE apolidi: per tali intendendosi gli AIE che non abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE né agli Altri Intermediari;
C. NUOVOIMAIE, ai sensi della normativa vigente è un Intermediario dei diritti connessi AIE e come tale è legittimato a riscuotere i compensi di cui all’art. 84 comma 3 LDA di spettanza degli AIE propri soci e mandanti e a ripartirli conformemente al proprio Regolamento di ripartizione;
D. con l’obiettivo di raggiungere un’intesa compatibile con l’attuale scenario normativo ed al fine di non compromettere i diritti sia di tutti gli AIE aventi diritto che degli Altri Intermediari, le Parti intendono perfezionare un accordo che:
a) determini l’importo di equo compenso dovuto dal Produttore a Nuovo IMAIE in relazione esclusivamente agli AIE Nuovo IMAIE, sulla base dei criteri stabiliti nel Tariffario Nuovo IMAIE (lasciando quindi impregiudicato il diritto degli Altri Intermediari di negoziare altre e diverse tariffe, coefficienti e modalità);
b) disciplini l’obbligo gravante sul Produttore, di durata pari al periodo di prescrizione dei compensi spettanti ad AIE apolidi, per cui qualora essi decidano di conferire successivamente mandato a Nuovo IMAIE per i loro compensi maturati in ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo - eseguite le verifiche del caso- provveda man mano al versamento del dovuto;
E. le Parti, ritengono opportuno sottoscrivere il presente Accordo nell’interesse degli AIE e senza in alcun modo pregiudicare i diritti degli AIE di Altri Intermediari ovvero degli AIE apolidi; questi ultimi saranno liberi di rivolgersi a Nuovo IMAIE ovvero ad altro Intermediario al fine di ricevere quanto loro dovuto a titolo di equo compenso, in relazione al periodo oggetto del presente Accordo;
F. Nuovo IMAIE attesta e il Produttore prende atto che Nuovo IMAIE ha una banca dati completa e liberamente accessibile a tutti, indipendentemente dalla circostanza che essi siano mandanti di Nuovo IMAIE, come agevolmente consultabile dal sito web di Nuovo IMAIE;
G. in ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che è riservato al Produttore il diritto di chiedere a Nuovo IMAIE in qualsiasi momento di prendere visione di tutti i mandati (ovvero di procedere in tal senso con un esame a campione) degli AIE che hanno ad esso conferito mandato, inclusi i nominativi dei mandanti delle singole società consorelle di Nuovo IMAIE operanti all’estero con cui Nuovo IMAIE ha perfezionato un accordo di rappresentanza.
Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue:
1. Valore delle premesse e degli Allegati
1.1 All’Accordo sono allegati:
Allegato A) Elenco dei Produttori associati all’Associazione di categoria Allegato B) Modello di rendicontazione standard
Allegato c) Tariffario Home video Distribuzione/Vendita (estratto da Tariffario Nuovo IMAIE):
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si danno per integralmente riportati e trascritti nel seguente articolato, con valore di patto.
1.2) Le Parti si danno atto e riconoscono che non esistono altri atti fra esse sottoscritti o comunque vincolanti, che possano disciplinare la materia di cui all’Accordo in modo difforme da quanto in esso contenuto nel periodo da esso contemplato.
2. Oggetto dell’Accordo
2.1 Il presente Accordo ha per oggetto:
a) La determinazione, sulla base dei criteri fissati nell’Allegato c) della quota di Equo Compenso dovuta dal Produttore a Nuovo IMAIE ai sensi dell’art. 84 comma 3 LDA, per le utilizzazioni di Opere Protette riprodotte su Supporti destinati alla Distribuzione al pubblico anche mediante Abbinamento editoriale, operata dal Produttore in relazione a ciascun anno di competenza oggetto dell’Accordo e le sue modalità di pagamento;
b) la definizione delle garanzie poste in atto in relazione alle quote di Equo Compenso non risultanti di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE in relazione alle utilizzazioni oggetto dell’Accordo.
3. Rendicontazione e reportistica
3.1 Entro il ………………….. di ciascun anno di durata dell’Accordo, il Produttore dovrà trasmettere a Nuovo IMAIE la rendicontazione analitica delle Opere Protette riprodotte su Supporti distribuiti/venduti nell’anno solare precedente, riportando i dati indicati nel Modello di cui all’Allegato B).
3.2 La rendicontazione deve essere fornita su supporto informatico. Le modalità di scambio della rendicontazione verranno definite di comune accordo tra le Parti.
4. Determinazione e modalità di pagamento del compenso
4.1 A ricezione della documentazione di cui all’art. 3.1 Nuovo IMAIE provvede a:
a) determinare il compenso totale artisti, ovvero il compenso complessivo dovuto dal Produttore secondo i criteri stabiliti nell’Allegato c) per tutte le Utilizzazioni di Opere Protette operate dal Produttore;
b) quantificare la percentuale di Equo compenso di spettanza di Nuovo IMAIE che è pari alla percentuale di rappresentatività dell’Istituto;
c) comunicare al Produttore l’Equo compenso dovuto a Nuovo IMAIE, inviando entro il
………………. documento riportante, per ciascuna Opera Protetta rendicontata, la quota di Equo compenso dovuta agli AIE Nuovo IMAIE, nonché i nominativi degli stessi.
4.2 Successivamente, previa verifica da parte del Produttore degli importi comunicati, Nuovo IMAIE provvede ad emettere fattura di pagamento dell’importo dovuto dal Produttore a Nuovo IMAIE per ciascun anno di competenza che il Produttore pagherà entro 60 giorni fine mese dalla data della
relativa fattura.
5. Gestione compensi AIE APOLIDI divenuti AIE Nuovo IMAIE
5.1 Il Produttore, per il periodo di prescrizione decennale, si impegna a mettere a disposizione di Nuovo IMAIE – secondo la procedura di cui all’art. 5.2 che segue – gli importi di Equo compenso spettanti agli AIE che al momento della elaborazione e della fatturazione di cui all’art. 4 che precede, risultino di spettanza di AIE Apolidi e che solo successivamente abbiano conferito mandato a Nuovo IMAIE.
5.2 Entro il di ciascun anno, Nuovo IMAIE comunicherà al Produttore i nominativi degli
AIE Apolidi che abbiano nel frattempo conferito mandato a Nuovo IMAIE con la indicazione, per ciascuno di essi, della quota di Equo Compenso ad essi dovuto calcolata sul compenso totale artisti di cui all’art. 4.2 lett a) al netto degli importi già versati a Nuovo IMAIE;
5.3 Successivamente a tale comunicazione, salve le verifiche del Produttore sugli importi comunicati, Nuovo IMAIE provvederà ad emettere fattura di pagamento per l’importo a tal riguardo dovuto, che il Produttore salderà entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura.
5.4 Le Parti intendono espressamente chiarire che i documenti forniti da Nuovo IMAIE al Produttore di cui agli articoli 4.1 lett c) e 5.2 che precedono, fatta eccezione per l’elenco degli AIE aventi diritto mandanti di Nuovo IMAIE che abbiano preso parte alle Opere Protette fissate sui Supporti distribuiti dal Produttore, non potranno essere fatti visionare agli Altri Intermediari e dunque resteranno riservati tra le parti.
6. Garanzie e manleve
6.1 Una volta incassati gli importi previsti nel presente Accordo, Nuovo IMAIE, provvederà alla ripartizione dei compensi di spettanza degli AIE Nuovo IMAIE, conformemente al proprio Regolamento di Ripartizione.
6.2 Il Nuovo IMAIE manleva e garantisce il Produttore da qualsivoglia contestazione dovesse ad esso essere mossa da qualsiasi AIE mandante e non mandante, o da Altri Intermediari per quanto oggetto del presente Accordo: pertanto terrà indenne, manleverà e garantirà il Produttore da ogni pretesa e conseguenza patrimoniale, giudiziale e stragiudiziale, formulata nei suoi confronti dai predetti soggetti nei limiti della percentuale di rappresentatività di Nuovo IMAIE come quantificata ai sensi del presente Accordo. Parimenti il Produttore garantisce circa la veridicità e completezza delle rendicontazioni fornite in relazione ai periodi di competenza oggetto del presente Accordo e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Nuovo IMAIE dei danni che dovessero derivare all’Istituto dall’inadempimento dell’obbligo stesso.
7. Durata dell'Accordo
7.1 Il presente Accordo è relativo alla distribuzione di Supporti contenenti Opere Protette operata dal Produttore nel periodo dal ……………… al …………………. .
8. Diritto di audit
8.1 In relazione ai dati forniti a Nuovo IMAIE dal Produttore, resta inteso che Nuovo IMAIE avrà diritto di ottenere copia della documentazione idonea a comprovarne la correttezza e veridicità.
8.2 Analogo diritto di audit è riconosciuto al Produttore rispetto alle elaborazioni di Nuovo IMAIE dei rendiconti trasmessi dal medesimo Produttore.
9. Trattamento Dei Dati Personali (“PRIVACY”)
9.1 Le Parti, dichiarano e garantiscono in via reciproca di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti “interessati” di “dati personali” di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come tali dati sono in esso definiti ed esercitabili ai sensi del medesimo decreto legislativo.
9.2 Le Parti, per quanto possa occorrere, autorizzano quindi in via reciproca, rispettivamente il Nuovo IMAIE e il Produttore per le finalità informative, normative, amministrative comunque richieste al Nuovo IMAIE ed al Produttore a esecuzione dell’Accordo, nonché per tutte le finalità per la miglior esecuzione delle prestazioni così come esse sono disciplinate, al trattamento dei dati personali di cui il Nuovo IMAIE e il Produttore sono o saranno, ciascuno per quanto di ragione interessati e che sono stati e/o saranno reciprocamente comunicati.
10. D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico
10.1 Il Produttore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs.n. 231 del 2001, nonché dei principi previsti nel Codice Etico di Nuovo IMAIE, copia del quale è disponibile on line sul sito internet dell’Istituto xxxx://xxx.xxxxxXXXXX.xx/xx- content/uploads/2014/05/4.-Codice-Etico-Nuovo-rev.1.pdf. Pertanto, il Produttore promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’Istituto a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme.
10.2 Nuovo IMAIE dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico del Produttore. Nuovo IMAIE condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Produttore.
11. Modifiche e patti aggiunti
11.1 Resta inteso tra le Parti che qualsiasi regola che modifichi e/o integri il contenuto dell'Accordo, dovrà essere approvata e sottoscritta dalle Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.
12. Variazioni di domicilio
12.1 Le Parti eleggono il loro domicilio, ai fini tutti dell'Accordo, nel luogo indicato in epigrafe, ove ciascuna parte potrà inviare ogni liquidazione o comunicazione, ed anche notificare atti giudiziari o stragiudiziali.
13. Legge regolatrice. Giurisdizione. Foro territorialmente competente
13.1 L'Accordo è retto e disciplinato dalla Legge Italiana, ed è sottoposto alla giurisdizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'Accordo sarà competente, in via esclusiva il Foro di Roma.