REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI
ART.1 OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell’art. 43 della Legge 449/97, e dell’art. 28 c. 2 bis, lettera C della Legge 448/98 e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all’Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
ART. 2 FINALITA’
L’attività di sponsorizzazione è diretta, principalmente, a reperire adesioni per la realizzazione di progetti aziendali finalizzati a migliorare gli standard di qualità dei servizi erogati all’utenza, e/o risorse economiche e patrimoniali da destinare anche a campagne di comunicazione istituzionale e di informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, per attività connesse con la customer satisfaction, nonché per ridurre le spese rispetto agli stanziamenti disposti nel bilancio previsionale.
ART. 3 DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’A.S.P. di Vibo Valentia (sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor), che si obbliga a realizzare un progetto aziendale finalizzato a migliorare gli standard di qualità dei servizi erogati all’utenza e/o erogare un corrispettivo prefissato, la possibilità di promuovere, attraverso la sponsorizzazione del progetto stesso e/o in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell’ambito delle strutture Aziendali, il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali ecc.;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente all’Azienda Sanitaria da terzi nell’ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione” di cui al comma precedente;
c) per “sponsor”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda Sanitaria;
d) per “sponsee”: l’Azienda Sanitaria la quale è titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un contratto di sponsorizzazione;
e) per “manifestazione di interesse”: la comunicazione all’Azienda da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
f) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dell’A.S.P. di Vibo Valentia per la pubblicità dello sponsor.
ART. 4
SCELTA DELLO SPONSOR E CONTRATTO
La scelta dello sponsor è effettuata - previa adeguata pubblicizzazione del presente regolamento, dei prodotti oggetto di possibile acquisizione e delle relative tariffe - sull’albo pretorio dell’Azienda e sul sito web dell’A.S.P. di Vibo Valentia.
Della possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione è altresì data ulteriore pubblicità sia attraverso comunicazioni dirette a specifiche categorie merceologiche di soggetti terzi potenzialmente interessati ad attivare pubblicità commerciale, sia attraverso comunicazioni ai mass-media, nonché pubblicazioni Aziendali.
La cessione dei prodotti oggetto di possibile pubblicità è effettuata, per i progetti attraverso avviso pubblico teso a reperire manifestazioni d’interesse e con criterio cronologico, in base all’ordine di arrivo delle relative richieste. In ogni caso tenuto conto delle priorità che l’Azienda intende dare ai singoli progetti.
La manifestazione di interesse denominata “scheda sponsor” da presentarsi a cura dei soggetti terzi dovrà essere esplicitata in forma scritta, ed indicare:
a) l’esatta tipologia di opportunità commerciale prescelta (tipologia prodotto o servizio da pubblicizzare) nonché i progetti o le quantità ed i luoghi oggetto di interesse nell’ambito delle opportunità offerte dall’A.S. P. di Vibo Valentia.
b) l’indicazione dei corrispettivi economici previsti per la tipologia della pubblicità richiesta.
L’A. S. P. di Vibo Valentia accoglie la richiesta avanzata con la “scheda sponsor” mediante determinazione approvativa del relativo schema di contratto, nel quale lo sponsor s'impegna, fra l’altro a rispettare quanto contenuto nel presente regolamento. Nel contratto medesimo in corrispondenza dell’indicazione degli specifici prodotti oggetto di pubblicità, viene indicato il progetto da realizzare e/o il corrispettivo economico da versare all’azienda sanitaria ed i relativi tempi di realizzazione o erogazione. Nel caso di progetti, iniziative o di prodotti pubblicitari non espressamente già tariffati fa fede quanto indicato nel relativo contratto di sponsorizzazione.
ART. 5
PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE
I prodotti/iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso A.S. P. di Vibo Valentia sono i seguenti:
▪ spazi murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell’Azienda per la collocazione di manifesti ed avvisi pubblicitari;
▪ banners sul sito WEB;
▪ bacheche aziendali;
▪ spazi sulle comunicazioni istituzionali;
▪ spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni Aziendali;
▪ spazi nell’ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico;
▪ monitors e rotors luminosi informativi;
▪ offerte commerciali, finanziarie, bancarie, destinate ai dipendenti dell’Azienda;
▪ chioschi multimediali e cartacei pubblicitari;
▪ spazi negli ascensori, spazi presso gli orologi marcatempo dei dipendenti, spazi in aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali;
▪ spazi presso punti strategici della comunicazione al pubblico (punti gialli, telefoni, ristorazione, mense ecc.);
▪ programma di eventi aziendali;
▪ spazi sulla Carta dei Servizi, carta etica aziendale, conferenza annuale dei servizi, corsi e convegni scientifici e spazi sui relativi depliant;
▪ iniziative nell’ambito dello sviluppo Sistema Qualità, nell’Educazione alla Salute;
▪ cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali;
▪ fornitura e donazione di prodotti;
▪ materiali per pediatria, arredi di accoglienza, piante ed arredi di abbellimento;
▪ iniziative di sostegno di cause di utilità sociale (“Cause Related Marketing”);
▪ distribuzione di prodotti di prova/assaggio (Sampling);
▪ sondaggi ed iniziative di “customer satisfaction”.
ART. 6
CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI
1) Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni –
Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento:
▪ all’interno dei reparti e servizi di degenza ospedaliera;
▪ presso i locali del servizio d’emergenza del Pronto Soccorso/Rianimazione (ad esclusione della sala d’aspetto per i familiari), le camere mortuarie;
▪ presso la cappella ed i luoghi di culto.
2) Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni –
Non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione:
▪ servizi di onoranze funebri;
▪ prodotti farmaceutici, prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale;
▪ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco e prodotti alcolici;
▪ materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l’attività e gli scopi istituzionali.
L’Azienda Sanitaria si riserva comunque unilateralmente la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione, qualora ravvisi potenziali danni all’immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.
3) Non è prevista la collocazione di banner pubblicitari sul parco autovetture dell’Azienda considerati i compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo per i quali possono venire utilizzate le auto in questione.
ART. 7
COMITATO ETICO DI GARANZIA
1) Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda l’analisi di aspetti
tecnico-sanitari e la conseguente individuazione di eventuali conflitti di interesse relativamente ai prodotti oggetto di possibile sponsorizzazione, è istituito un “Comitato Etico di Garanzia” interno all’Azienda.
2) Tale Comitato viene consultato a cura della S.C. Comunicazione/URP, Formazione e Qualità per l’espressione di apposito parere circa l’oggetto delle sponsorizzazioni, con riferimento in particolare alle tipologie merceologiche delle medesime. L’eventuale parere negativo del “Comitato Etico di Garanzia” circa l’oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratto/i di sponsorizzazione di che trattasi. L’espressione del parere favorevole del Comitato vige su tutti i successivi contratti aventi per oggetto la stessa tipologia merceologica già oggetto del parere stesso.
3) Del “Comitato Etico di Garanzia” fanno parte:
a) il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia;
b) il Direttore del Distretto Sanitario di Vibo Valentia;
c) il Direttore Affari Generali che convoca le sedute e ne coordina i lavori.
Le funzioni operative di supporto e segreteria sono svolte da un dipendente dell’URP.
4) Il Comitato Etico di Garanzia decide in seduta congiunta a maggioranza dei propri componenti; in caso di impossibilità a partecipare al Comitato il componente può delegare la partecipazione al Comitato medesimo ad altro dirigente.
ART. 8 MODALITA’ ORGANIZZATIVE
1) La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Azienda Sanitaria senza il ricorso ad alcuna agenzia esterna. La Struttura di riferimento in ambito aziendale è la S.C. Comunicazione/URP, Formazione e Qualità. Responsabile del procedimento è il dipendente appositamente incaricato dal Dirigente Responsabile della citata S.C.
2) E’ facoltà dell’Azienda, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, consentire alle Agenzie di pubblicità specializzate di collaborare, senza alcun diritto di esclusiva, con l’Azienda Sanitaria nel reperimento di possibili sponsor previo riconoscimento di una quota degli introiti all’Agenzia medesima pari al 20% del valore complessivo (IVA compresa) previsto nei contratti e nel tariffario. E’ facoltà dell’agenzia pubblicitaria medesima farsi riconoscere dal singolo sponsor una quota aggiuntiva per l’acquisizione dei prodotti pubblicitari rispetto alle tariffe dell’azienda, quota corrispondente al valore del servizio di agenzia fornito (espletamento incombenze amministrativo contabili, verifica collocazione spazi, eventuale creazione grafica e stampa manifesti, servizio di affissione chiavi in mano ecc.). Al fine di assicurare la necessaria trasparenza le agenzie sono tenute a comunicare allo sponsor il dettaglio dei costi di pubblicità nei quali siano chiaramente evidenziate le tariffe base aziendali nonché l’importo aggiuntivo praticato in quanto corrispondente al servizio di agenzia. Il non rispetto delle clausole di cui al presente articolo comporta la decadenza della possibilità di attivare ulteriori contratti con l’azienda sanitaria.
ART. 9
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1) Il contratto di sponsorizzazione fra l’Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico; rientra nei contratti di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui contratti (Art. 1323 C.C.).
2) Per le imprese private trattasi di “spese di pubblicità” (D.L. 74/92) e come tale è interamente deducibile dal reddito imponibile d’impresa.
3) L’introito per l’A.S.P. avviene mediate emissione di fattura con pagamenti nei termini previsti dai contratti e rientra nei redditi diversi ai sensi dell’art. 81 TUIR –
D.P.R. n° 917/86.
4) Con apposita deliberazione del Direttore Generale, vengono approvati ed aggiornati il presente Regolamento, lo schema di contratto, la scheda sponsor ed il tariffario vigente a cui dovranno conformarsi i contratti di sponsorizzazione (da adottarsi con determinazione del Dirigente Responsabile della S.C. Comunicazione/URP, Formazione e Qualità) sottoscritti nell’anno di riferimento fatte salve specifiche esigenze di modifica formale avanzate da singole aziende che verranno valutate e saranno specificamente oggetto di deliberazione. Il “tariffario” sarà in vigore fino a sua modifica.
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
ART. 11 ASPETTI FISCALI
L’ A.S. P. di Vibo Valentia emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l’importo corrispondente all’impegno assunto, oltre IVA.
ART. 12
SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.
ART. 13
CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.