Contrattualistica Internazionale
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IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA’ NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA: I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (parte terza)
di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
In questo numero, continuiamo la rassegna dei paesi Europei che prevedono nella loro legislazione la clausola di “Riserva di proprietà”. In particolare esamineremo: Germania, Grecia, Irlanda e Lussemburgo. Ricordiamo che la clausola di riserva di proprietà verrà espressa con il termine RDP.
Germania
La Riserva di proprietà (RDP) è largamente utilizzata nella prassi, senza particolari requisiti di forma (la relativa clausola può essere recepita nel testo delle condizioni generali di vendita).
La RDP può presentarsi nelle seguenti varianti:
a) “RDP semplice”: è efficace soltanto tra le parti;
b) “RDP continuata”: l’efficacia della clausola permane anche in caso di successivi atti di cessione del bene o di modificazioni del bene stesso (quindi è opponibile a terzi); esistono diversi tipi di RDP “continuata”:
(i) “cessione dei diritti”: il compratore-rivenditore può rivendere il bene, ma consegna al venditore un titolo
rappresentativo del diritto a ricevere il pagamento del prezzo di rivendita dal terzo acquirente;
(ii) “modificazione del bene”: il venditore viene garantito dall’eventualità di perdere il bene nel caso di trasformazione, incorporazione o unione ad un altro bene;
(iii) “trasferimento della RDP”: il compratore può rivendere il bene soltanto riservandosi, per conto del venditore, a sua volta la proprietà rispetto al terzo acquirente;
c) “RDP estesa”: la RDP garantisce anche l’adempimento di altre obbligazioni del compratore verso il venditore (ad esempio relative ad altre forniture per le quali non era stato pattuito il riservato dominio); tale forma di garanzia può riguardare anche obbligazioni future del compratore (come nel caso di contratti a prestazioni continuative o ripetute, quali le forniture in esecuzione di un contratto di concessione di vendita) o quelle di soggetti diversi dal compratore, ma appartenenti ad un “gruppo” a lui riferibile (obbligazioni di una società consociata o controllata, di un membro della famiglia, etc.).
Per quanto concerne i suoi effetti, la RDP, in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore, conferisce al venditore il diritto di farsi restituire il bene venduto o, in alternativa, di farlo vendere forzosamente dall’Autorità Giudiziaria competente e, in seguito, di farsi assegnare la somma così ricavata. In caso di fallimento del compratore, il bene sottoposto a RDP “semplice” è sottratto alle pretese dei creditori del compratore, ma il curatore fallimentare può decidere di pagarlo e, quindi, di includerlo nella “massa attiva” (il che potrebbe avvenire, ad esempio, se le condizioni di vendita pattuite dal compratore prima di fallire erano vantaggiose con conseguente incremento della massa fallimentare); in entrambi i casi, comunque, il venditore non subirà la perdita del bene e del relativo prezzo. La RDP “continuata” e quella “estesa”, invece, conferiscono al venditore un privilegio rispetto agli altri creditori, con il vantaggio per lo stesso venditore di avere maggiori probabilità di vedere soddisfatto il proprio credito.
Se un creditore del compratore promuove un’azione esecutiva contro quest’ultimo, il venditore, per evitare il pignoramento del bene sottoposto a RDP, ha l’onere di “prendere parte” nel relativo procedimento giudiziario, rivendicando la proprietà del bene.
Grecia
La RDP è diffusa nella prassi e non necessita di particolari formalità (può risultare dalle condizioni generali di vendita o anche essere implicita), purché sia pattuita non più tardi della consegna del bene; la forma è libera, ma se il contratto di vendita è stato redatto da un notaio, la RDP acquista anche il valore di titolo esecutivo (e il venditore potrà chiedere l’assistenza di un ufficiale giudiziario per recuperare il bene).
La proprietà del bene passa al compratore soltanto con il pagamento del relativo prezzo, ma il rischio di perdita o di perimento del bene si trasferisce subito; quindi, il compratore deve custodire il bene senza rivenderlo (per la violazione del divieto sono previste sanzioni penali), né modificarlo.
Anno 2, n.8, 15 aprile 2006
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IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA’ NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA: I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (parte terza)
di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
In caso di modificazioni del bene (trasformazione, incorporazione, unione), il “nuovo” bene apparterrà a chi era proprietario del componente di maggior valore (si considera anche il valore della manodopera); se il nuovo bene è indivisibile, e nessuno dei componenti ha valore maggiore rispetto agli altri, tutti i proprietari delle singole componenti diverranno comproprietari del nuovo bene. Comunque, se il venditore “perde” il suo bene a causa di tali modificazioni, potrà chiedere al compratore il relativo risarcimento.
La RDP può riguardare soltanto l’obbligazione di pagare il prezzo del bene venduto (diversamente dalla RDP “estesa”), e non dà diritto al venditore di rivalersi sul ricavato dell’eventuale rivendita.
In caso di mancato pagamento il venditore può chiedere in giudizio il versamento del prezzo o, in alternativa, la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale (compreso l’eventuale deprezzamento del bene verificatosi nel frattempo); qualora il venditore avesse già ricevuto una o più rate del prezzo, queste dovranno essere restituite al compratore.
Se il contratto prevede che il venditore possa trattenere le rate già pagategli, a titolo di penale, il compratore può chiedere in giudizio l’eventuale riduzione di tale penale (e quindi la restituzione di parte delle rate versate) se questa risulti sproporzionata rispetto al danno effettivamente subito dal venditore a causa dell’inadempimento del compratore. Infine, la RDP non è opponibile al fallimento del compratore se, al momento dell’instaurarsi della procedura concorsuale, il bene sia stato materialmente consegnato al compratore.
Irlanda
La RDP (di solito formalizzata per iscritto o nell’ambito delle condizioni generali di vendita) è molto diffusa, anche nella forma “estesa” (c.d. “all sums due”), ovvero quale garanzia del pagamento di somme, da parte del compratore, diverse dal prezzo del bene sottoposto a RDP (ad esempio, in relazione ad altre forniture di merci).
La RDP non è opponibile a terzi, ma il venditore può rivalersi sul ricavato dell’eventuale rivendita del bene, a condizione, però che:
(i) tale somma possa essere “rintracciata” nel patrimonio del compratore;
(ii) sia registrata, su appositi pubblici registri, la clausola che prevede tale diritto del venditore.
Lussemburgo
La RDP (che può essere prevista anche all’interno delle condizioni generali di vendita) opera quale eccezione al principio consensualistico (come in Francia – vedi International Trade n.07/01 aprile 2006, a. II), tale per cui la proprietà del bene venduto si trasmette soltanto al momento del pagamento del prezzo e non per effetto del semplice accordo delle parti.
Tale patto non è opponibile a terzi.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Avvocato specializzato in diritto commerciale–societario e contrattualistica internazionale. Studio legale Albicini a Bologna.
Anno 2, n.8, 15 aprile 2006
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