Capo 1 CONTENUTO DELL'APPALTO
Parte I DISPOSIZIONI NORMATIVE
Capo 1 CONTENUTO DELL'APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione con serbatoio di accumulo a servizio del complesso edilizio “S’Orgioledda”
b) descrizione sommaria: realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione con serbatoio di
accumulo a servizio del complesso edilizio “S’Orgioledda”
c) ubicazione: Baunei – Loc. S’Orgioledda
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 Corrispettivo dell'appalto a corpo e misura
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue:
Importi in euro | Colonna 1) | Colonna 2) | Colonna 3) | Colonna 1+2+3) | |
Num. | A corpo | A misura | In economia | TOTALE | |
a) | Importo esecuzione lavori | € 3.800,00 | € 62.453,47 | € 0,00 | € 66253,47 |
b) | Oneri per attuazione piani di sicurezza | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | € 2.000,00 | € 62.453,47 | € 0,00 | € 68.253,47 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell'articolo 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del D.Lgs. 81/08.
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto (a corpo e misura)
1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del regolamento generale.
2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna 1, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» (di seguito denominata semplicemente «lista»), di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 1), prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) (i) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia.
Art. 4 Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE;
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all'articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e al relativo articolo del presente capitolato, sono indicati nella tabella "B", allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 Documenti contrattuali
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella F, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; (11)
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e Allegato XV § 2 del D.Lgs. 81/08, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 96 comma 1 g) del D.Lgs. 81/08;
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81
e) la Legge Regionale 5/2007.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla "lista" di cui all'articolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
Art. 8 Conoscenza delle condizioni d'appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9 Fallimento
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore a domicilio
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Capo 3 TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio lavori
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto.
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18 Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 3 per mille dell’importo contrattuale
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16.
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Capo 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
3. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Art. 23 Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 30% (trenta per cento), dell'importo contrattuale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ……………………" con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. è subordinata all'acquisizione del DURC.
8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
Art. 24 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 60 comma 6 Legge Regionale n°5/2007), (35) previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 60 comma 6 Legge Regionale n°5/2007, dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; (36)
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al relativo articolo, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 27 Revisione prezzi
1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante
nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Per le opere da eseguirsi con finanziamenti comunque concessi dalla Regione, non si applica l'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando comunque che la Regione provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezziario, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni che siano stati soggetti a
significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato (Art.51 comma 2 Legge Regionale n°5/2007).
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Art. 28 Cessione del contratto
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 29 Cessione dei crediti
1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Capo 5 CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 Valutazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 31 Valutazione dei lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità
richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 32 Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 33 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Capo 6 GARANZIE
Art. 34 Cauzione provvisoria
1. La cauzione provvisoria non è dovuta ai sensi dell'art. 22 comma 17 della Legge Regionale n°5/2007
Art. 35 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 54 comma 3 della Legge Regionale n°5/2007 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La garanzia fidejussoria per gli appalti di lavori è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico ed avviene, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
Art. 36 Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell'art. 54 comma 11 della Legge Regionale n°5/2007, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa
1. Ai sensi dell'articolo 54 comma 6 della Legge Regionale n°5/2007 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 70.000,00 , di cui: per le opere oggetto del contratto: euro 70.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00;
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Capo 7 ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 38 Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 56 della Legge
Regionale n°5/2007.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento purché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della Legge Regionale n°5/2007.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.
Capo 8 SICUREZZA NEI CANTIERI
Art. 41 Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".
Art. 42 Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela all'art. 15 del D.Lgs. 81/08, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 43 Piani di sicurezza
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Art. 44 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 45 Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo dell' art. 96 comma 1 g) e dell' Allegato XV § 3.2.1 del D.Lgs. 81/08, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 81/08.
Art. 46 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 comma 1 a) e all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.Lgs. 81/08 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Capo 9 SUBAPPALTO
Art. 47 Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori (63) da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
Capo 10 CONTROVERSIE
Art. 50 Accordo bonario
1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo xxxxxxx è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di
100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 51 Controversie
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del relativo articolo e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Lanusei ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
Art. 52 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, o ai piani di sicurezza di cui agli artt. ... e ... del capitolato (68) , integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Capo 11 ULTIMAZIONE LAVORI
Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti
xxxxxx e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
5. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.
Art. 54 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione(70)
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.
3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
4. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
7. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione prevista dall'art.5 c.1/h D.M. 145/00 fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Capo 12 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 56 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del …… per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
Art. 57 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato. Comunque restano a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) le vie di accesso al cantiere;
h) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
k) gli attrezzi, ponti, armature, puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
l) la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte;
m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
p) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
s) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
u) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
v) la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali già esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove.
w) i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto;
x) gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
2. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con i prezzi contrattuali, l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 58 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, di cui agli artt. 152 e ss. del D.P.R. 554/1999, e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni del calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di inizio e di ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilità, come pure i piani di liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo compiuto.
3. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
4. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 59 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 60.
Art. 60 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 61 Disciplina del cantiere
1. L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile dell'applicazione di una apposita penale, da €. 50 a €. 250 per ogni infrazione.
2. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione.
3. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recintazioni e provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino comprovatamente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
5. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.
6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Art. 62 Cartello di cantiere
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 63 Materiali ed oggetti di valore
1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Xxxxxx accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell'Amministrazione. Xxxxxx non accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.
2. Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.
4. Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.
5. Qualora l'appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo.
6. L'appaltatore è responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
Art. 64 Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
• le spese contrattuali;
• le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
• le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro , dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Parte II DISPOSIZIONI TECNICHE
QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo 13 QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 65 Qualità e provenienza dei materiali
Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere:
• rispondenti ai requisiti contrattuali
• delle migliori qualità;
• in buono stato di conservazione;
• senza difetti di sorta;
• lavorati a regola d'arte;
• provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci;
• adatti all'ambiente in cui vengono impiegati
• dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.
Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non accettabili. In questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non accettati con altri, che soddisfino alle condizioni prescritte.
Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori.
Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Committenza in sede di collaudo.
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto.
Qualora venga ammessa dalla Committenza - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa
specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.
I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi.
Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato.
Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi
- spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.
Art. 66 Prove dei materiali
Sarà compito della Committenza indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi nelle opere e negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese da sostenere per tali prove non saranno a carico della Committenza.
Essa si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
I materiali da impiegarsi nella costruzione delle opere, purché riconosciuti idonei, delle migliori qualità e rispondenti ai requisiti più oltre specificati, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, e salvo particolari prescrizioni o ordini impartiti, perverranno da quelle località e/o da quei produttori che l'Impresa a suo giudizio di convenienza, deciderà di scegliere, non potendo perciò avanzare o reclamare alcun diritto di sorta, qualora durante i lavori i materiali venissero riscontrati non più rispondenti ai requisiti, oppure venissero addirittura a mancare. Nell'eventualità di cui sopra, l'Impresa sarà obbligata a ricorrere ad altri produttori, diversi dai precedenti, di qualsiasi località, specificando che in tali casi, tutte le varie prescrizioni riferite alle dimensioni e qualità dei materiali, resteranno invariati.
Il prelievo dei campioni di materiale sarà eseguito in contraddittorio e i campioni oggetto di prova potranno essere conservati dall'Impresa o dalla Direzione Lavori contrassegnati a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nel modo adatto a salvaguardare l'autenticità del provino.
Le varie prove ordinate potranno essere eseguite presso il cantiere o nello stabilimento di origine o produzione o presso un istituto privato autorizzato nelle forme di legge o presso un istituto Universitario per le analisi dei materiali; la scelta sarà a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Nell'evenienza che i lavori vengano momentaneamente sospesi nell'attesa di regolare certificazione di prove in corso da parte dei vari organi competenti sopra specificato, l'Impresa non potrà accampare alcun diritto ma solamente richiedere, nel caso che il tempo di attesa risulti considerevole, una proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, la cui accettazione per altro sarà demandata a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Per i materiali già approvvigionati a pié d'opera e riconosciuti non idonei la Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire scartati; in questo caso l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, all'allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di 3 (tre) giorni dalla comunicazione delle decisioni della Direzione Lavori.
Le decisioni della Direzione Lavori, in merito all'accettazione dei materiali, non potranno in alcun modo pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.
Art. 67 Accettazione
I materiali e gli impianti per i quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte della Committenza.
L'accettazione dovrà avvenire entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
L'Appaltatore non dovrà porre in opera materiali o impianti rifiutati dalla Committenza, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
Art. 68 Materiali per posa tubazioni
Art. 68.1 Tubi
Dovranno essere conformi a quanto prescritto nell'elenco materiali.
Art. 68.2 Valvole
Dovranno essere conformi alle specifiche allegate.
Art. 68.3 Rivestimenti bituminosi esterni
Per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche essenziali atte alla scelta del rivestimento da impiegare si dovrà tenere conto del:
• tipo di terreno di posa o corrosività del terreno secondo UNI U68.00.0030;
• l'intensità e periodi di irraggiamento solare;
• la presenza di acqua o di altre sostanze nell'ambiente di posa;
• il pericolo di inquinamento dei terreni;
• il tipo di fluido stoccato trasportato;
• le temperature alle quali potrà essere sottoposta la struttura e il suo rivestimento durante ciascuna fase della realizzazione (costruzione, trasporto, accatastamento, posa, esercizio);
• la presenza di campi elettrici esterni.
Il presente capitolato prevede normalmente l'impiego di rivestimenti esterni bituminosi; si rimanda alle relative norme UNI per eventuali applicazioni di:
• rivestimento isolante a base di polietilene applicato per estrusione UNI 9099;
• rivestimento isolante a base di polietilene applicato per fusione UNI 10191.
Il rivestimento bituminoso esterno sarà normalmente costituito da:
• uno strato di primer (o strato di aderenza) a base di bitume di petrolio;
• due o più strati protettivi a base di bitume di petrolio, caricati con polvere di ardesia e di talco di adeguata granulometria;
• una o più armature di velo di vetro o di tessuto di vetro, inglobata in ogni strato protettivo.
Il rivestimento esterno così formato dovrà avere spessore minimo in ogni punto di 4 mm, classe III (UNI ISO 5256 punto 7.1.2 prospetto VI), e un ulteriore strato di protezione antisolare (per lo stoccaggio esterno) a base di calce, allo scopo di evitare un riscaldamento eccessivo del rivestimento quando questi subisce l'azione dei raggi solari.
I requisiti dei materiali componenti il rivestimento bituminoso esterno saranno i seguenti (da UNI ISO 5256):
Art. 68.4 Bitume
Punto di rammollimento palla/anello _ 120°C Penetrazione (25°C; 100g; 5s) < 20 10-1 mm. Flessibilità a freddo = 10 mm.
Impronta £ 8 mm.
Scorrimento (/70°C; 45°; 20h) £ 2 mm.
Aderenza - compatibilità (40°C; 5d): deve superare la prova. Alterazione per riscaldamento:
- variazione del punto di rammollimento palla/anello £ 10°C;
- variazione alla penetrazione £ 40%.
Assorbimento di acqua £ 1,5 g/m2. Contenuto massimo di ceneri £ 55%.
Art. 68.5 Primer
Contenuto massico di cenerei dall'estratto secco £ 0,5%
Punto di rammollimento palla/anello del bitume di base _ 105°C
Art. 68.6 Carica
Granulometria: questa deve soddisfare l e due seguenti prescrizioni (metodo N appendice alla norma UNI ISO 5256):
a) > 500µm: 0%
b) > 90 µm: <10%
Art. 68.7 Armature in tessuto di vetro
Tessitura regolare dei fili di vetro, assenza di difetti visibili, quali: fori, strappi, bordi sfilacciati o non netti, presenza di sostanze estranee (materie grasse, fango, ecc.).
Altre caratteristiche come da punto 5.2.4.2 norma UNI ISO 5256
Art. 66.8 Semilavorati di acciaio : tubi, lamiere, barre, profilati
Dovranno avere le stesse caratteristiche specificate per le condotte affinché le saldature autogene non siano soggetta ad autotensione e ad altri difetti.
Inoltre i materiali ferrosi dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sfaldature o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; inoltre dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni stabilite dalla legislazione vigente e sue modificazioni, infine, dovranno essere chiaramente inquadrabili in una delle varie classi previste dalle norme UNI per i materiali ferrosi.
Art. 68.9 Elettrodi
Dovranno avere caratteristiche fisiche e chimiche compatibili con quelle del materiale da saldare, affinché fra materiale base e materiale d'apporto non vengano a crearsi autotensioni o altri difetti.
Il rivestimento degli elettrodi dovrà assicurare l'integrità e l'omogeneità del cordone di saldatura in relazione ai tipi di materiali e alle condizioni esecutive. In ogni caso il rivestimento dovrà assicurare che non si formino, nel modo più assoluto, cricche, inclusioni di scorie, soffiature, bruciature o altro che possa limitare in qualche modo la qualità della saldatura.
Art. 68.10 Gas
Sia i gas combustibili che comburenti, sia i gasi inerti utilizzati per il taglio, il riscaldamento e per la protezione delle saldature dovranno essere della migliore qualità reperibile in commercio e contenuti in bombole provviste dei certificati di collaudo emessi, non anteriormente a 3 (tre) mesi dal momento dell'impiego, dai competenti enti di controllo e prevenzione.
Art. 68.11 Tessuto di vetro
Utilizzato nella fasciatura, previa impregnazione di bitume di petrolio fuso, dei pezzi lavorati e non altrimenti protetti.
Dovrà essere formato da fili sottilissimi tessuti in modo tale da assicurare sia un sicuro supporto per il bitume che un buon isolamento elettrico e una adeguata resistenza a sollecitazioni meccaniche.
Art. 68.12 Fasce termorestringenti avvolgenti
Utilizzate nei giunti saldati e nei pezzi speciali in genere, realizzati in opera, per ottenere una protezione meccanica ed elettrica contro la corrosione e le correnti vaganti.
Saranno costituite da materiale termoplastico di polioleofine reticolato, stabilizzato, rivestito internamente con sigillante viscoelastico e avente le seguenti caratteristiche (con metodi di prova ASTM D-638/D- 1000/G-17/G-14/E-398/G-8/D-257/D-149):
• fisiche:
• resistenza alla trazione _ 2500 PSI
• allungamento = 5870%
• distacco adesivo da acciaio, polietilene e resine epossidiche = 14 PLIResistenza alla penetrazione dei
10.000 Volt = passa alla prova
• resistenza d'impatto = 33 IN/LB
• chimiche:
• trasmissione vapori umidità = 0,05 g/24 ore/100 in 2
• distacco catodico (30 gg RT) = 20 mm
• elettriche:
• resistività volumetrica = 5,0x102 ohm-cm
• rigidità dielettrica = 27 KV
Per la conservazione, l'utilizzo e la posa in opera di tali fasce termorestringenti dovranno essere seguite le norme e gli accorgimenti prescritti dal produttore.
Art. 68.13 Manicotti tubolari termorestringenti.
Utilizzati nei giunti saldati e nei pezzi speciali realizzati in opera, per ottenere una protezione meccanica ed elettrica contro le corrosioni e le correnti vaganti.
I manicotti tubolari termorestringenti saranno a forte spessore, ricavati da una poliolefine reticolata, stabilizzata, rivestiti internamente con sigillante viscoleastico e aventi le seguenti caratteristiche (con metodi di prova ISO R527/R868/974 - IEC 243 - ISO62 - ASTM E 28).
Art. 68.14 Materiale del supporto termorestringente.
• temperatura di restringimento: +125°C
• resistenza alla trazione: 20 M Pa
• allungamento a rottura: > 500%
• durezza: 60 shore D
• fragilità a bassa temperatura: <-40°C
• rigidità dielettrica: 4 KV/mm
• assorbimento di acqua: 0,05%
Art. 68.15 Rivestimento di adesivo.
• temperatura di rammollimento: +94°C
• rigidità dielettrica: 11MV/m
Per la conservazione, l'utilizzo e la posa in opera dovranno essere seguite le norme e gli accorgimenti prescritti dal produttore.
Art. 68.16 Guarnizioni.
Per l'esecuzione dei giunti a flange.
Dovranno essere costituite da gomma naturale, telata o meno per acqua e per gas e dovranno essere conformi alle dimensioni e alle caratteristiche riportate nei disegni forniti in corso d'opera.
Art. 69 Materiali per lavori stradali
Art. 69.1 Pietrischi, pietrischetti, graniglia
Dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione (porosità non superiore al 3%), essere scevri di sabbia, polvere o altre sostanze eterogenee; inoltre dovranno essere formati da elementi aventi più facce a spigoli vivi, avere i requisiti di durezza e potere legante richiesti per le diverse categorie di lavori e in generale dovranno avere caratteristiche corrispondenti alle norme del C.N.R. edizione 1953 e successivi aggiornamenti.
Art. 69.2 Ghiaia in natura
Dovrà provenire (tout venant) da cave fluviali ed essere costituita da un miscuglio di sabbia e ghiaia derivanti da rocce non gelive, di natura compatta e resistente, con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso per l'impiego a cui è destinata; dovrà inoltre risultare ben assortita nei suoi componenti con esclusione degli elementi litici non passanti al vaglio di cm 25 e con percentuale di sabbia compresa tra il 40% e il 60% del miscuglio.
Art. 69.3 Sabbia da cava (sabbiella)
Dovrà provenire da cava, essere esente da trovanti argillosi e avere una umidità compatibile con l'impiego a cui è destinata. La Direzione Lavori si riserva insindacabilmente l'accettazione o meno del materiale prima della sua posa in opera.
Art. 69.4 Inerte naturale stabilizzato
Potrà provenire sia da cave fluviali che da frantumazione di rocce, da correggere con l'eventuale aggiunta di inerti e di additivi in modo a ottenere un miscuglio "stabilizzato granulometricamente". Gli inerti componenti il miscuglio dovranno derivare da rocce non gelive, di natura compatta e resistente con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso.
Art. 69.5 Pietre naturali
Dovranno in genere provenire da cave di rocce non gelive, di natura compatta e resistente (con esclusone del "cappellaccio" di causa e dei massi "erratici"), dovranno risultare di composizione omogenea, essere esenti da interclusioni di corpi estranei, da piani di sfaldamento, da venature e screpolature; inoltre, dovranno avere dimensioni e lavorazione adatte al loro particolare impiego e corrispondere alle caratteristiche prescritte dalle singole voci dell'Elenco dei Materiali annesso al presente capitolato.
In particolare:
·i ciottoli per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea, della qualità più pura e resistente ed essere di pezzatura uniforme e regolare;
·i cubetti di porfido per pavimentazioni stradali o di marciapiedi dovranno normalmente provenire dalle cave dell'Alto Adige e del Trentino e dovranno corrispondere alle norme del C.N.R. edizione 1954 e successivi aggiornamenti;
·le pietre da taglio per lastricati, cordonature, pezzi speciali, ecc. dovranno provenire dalle migliori cave nazionali, essere di perfetta lavorabilità e corrispondere alle particolari prescrizioni esecutive che saranno impartite, caso per caso, dalla Direzione Lavori, la quale si riserva il diritto di contrassegnare, nelle parti a vista, gli elementi da scartare, anche se già posti in opera, senza che per questo l'Impresa possa reclamare indennizzo alcuno.
Art. 69.6 Bitumi ed emulsioni bituminose
Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenea e stabile all'atto dell'impiego; contenere con meno del 50% in peso di materiale solubile in solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricati con bitumi duri flussati. L'emulsionante adoperato nella fabbricazione dovrà avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse all'atto del loro impiego e tale a evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del suo impiego.
Nel periodo invernale sarà previsto l'uso di emulsioni aventi particolari caratteristiche di resistenza alle basse temperature e alle intemperie.
Art. 70 Materiali per opere murarie
Art. 70.1 Acqua
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da sostanze organiche o comunque dannose all'uso cui è destinata.
Art. 70.2 Leganti idraulici
Dovranno corrispondere alle norme in vigore e a quelli che potranno essere emanate durante il corso dei lavori; al memento dell'uso dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. Il loro impegno nella preparazione di malte e calcestruzzi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole dell'arte.
Art. 70.3 Ghiaia, pietrisco, sabbia
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso dei lavori. Le dimensioni massime non dovranno superare quelle compatibili per la struttura cui il calcestruzzo è destinato. La Direzione Lavori avrà in ogni caso ampia facoltà di respingere tutti quei materiali che per dimensioni, forma, costituzione petrografica, provenienza, ecc. non fossero ritenuti idonei alla confezione dei calcestruzzi.
Art. 70.4 Additivi per calcestruzzi
L'impiego degli agenti espansivi e fluidificanti nel calcestruzzo dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. Qualora i getti di calcestruzzo additivati vengano eseguiti per opere destinate al contenimento di acque potabili dovranno essere preventivamente forniti i certificati di analisi rilasciati da Istituto Universitario Statale o da Laboratorio Provinciale di Igiene comprovante la conformità dei prodotti additivanti a quanto stabilito dal D.M. 21 marzo 1973 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 29
aprile 1973) e dalla successiva circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2 dicembre 1978.
Art. 70.5 Mattoni e laterizi in genere
Dovranno essere di prima scelta, ben formati, con facce regolari e spigoli vivi, idonei alla formazione di murature a "faccia a vista", presentare tutte le caratteristiche di una perfetta cottura ed essere esenti da screpolature nonché da qualsiasi difetto che possa risultare nocivo per la buona riuscita delle diverse categorie di lavori; inoltre dovranno sempre corrispondere alle prescrizioni della normativa vigente e successive modificazioni. I mattoni dovranno avere una resistenza alla rottura per compressione non inferiore a 150 kg/cm2.
Art. 70.6 Manufatti di cemento
Tubi, pozzetti, cassette, botole, ecc. dovranno essere fabbricati con apposite forme tali da non produrre sbavature o screpolature creando sagomature tali da poterne consentire l'accoppiamento in serie. L'impasto utilizzato dovrà essere idoneo all'uso futuro del manufatto.
Art. 70.7 Legnami
I legnami, di qualunque essenza siano, da impiegare in opere stabili o provvisorie dovranno soddisfare i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso cui sono destinati.
Art. 70.8 Acciaio
Gli acciai destinati alle armature dei calcestruzzi dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme e prescrizioni vigenti e a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori. Dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sfaldature o da qualsiasi altro difetto appartenente o lantente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Gli acciai in barre, tonde, lisce e ad aderenza migliorata destinati ad armature di cementi armati, nonché l'acciaio armonico in fili, trecce o trefoli destinato al C.A.P. dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalla legge del 5/11/1971 n. 1086 e dal D.M. 16/6/1976 e altre eventuali modificazioni e integrazioni.
Art. 70.9 Metalli vari
I materiali metallici di vario tipo quali piombo, rame, zinco, ecc. dovranno essere esenti da scorie, soffiature, ecc. o da qualsiasi altro difetto, apparente o latente, di fusione, laminazione, trafilatura o fucinatura e dovranno rispondere a tutte le norme e prescrizioni vigenti e a quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.
Art. 71 Tutti gli altri materiali non specificati
Anche tutti i materiali eventualmente compresi nelle opere facenti parte dell'Appalto, ma non menzionati dovranno essere di prima qualità e comunque di gradimento della Direzione Lavori. Questa si riserva il diritto di esigere dall'Assuntore tutti i documenti atti ad accertare in modo sicuro la provenienza dei materiali. Potrà pure prelevare campioni di materiali depositati in cantiere ed anche già collocati in opera per sottoporli a prove atte a verificare le caratteristiche dei materiali stessi. Le prove saranno eseguite dal Laboratorio Sperimentale della Scuola di Ingegneria locale o di altro Istituto ufficialmente riconosciuto e le relative spese saranno sostenute dall'Assuntore dei lavori.
Capo 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 72 Modo di esecuzione dei lavori
Tutti i lavori, compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, così che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'appalto ed al progetto presentato dall'impresa.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte.
Salvo preventive prescrizioni della Committenza e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere le diverse fasi di lavoro nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine
contrattuale secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro.
La Direzione dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione potranno, però, prescrivere, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, ma resta impregiudicata la facoltà dell'Appaltatore di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore.
Art. 73 Gestione dei lavori
Per ciò che riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna sino al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto.
Capo 15 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 74 Prescrizioni di carattere generale
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Xxxxxx o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:
1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;
2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale prescritto al precedente Art. 21, nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;
3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;
4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo;
5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.
Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.
Di norma le opere saranno contabilizzate a misura, come alle indicazioni dell'Elenco dei prezzi.
Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa.
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettiva.
Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra.
Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione dei Lavori e l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle
giornaliere delle opere, con l'indicazione del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con xxxxxxx.
Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso o aumento d'asta, dell'Elenco allegato.
Art. 75 Opere murarie.
Art. 75.1 Malte cementizie
Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per la composizione della malte e i rapporti di miscela da impiegare per la formazione di murature, intonaci ecc. dovranno corrispondere per i vari tipi di impasto, a quanto previsto dalla relative voci dell'Elenco dei Materiali e, ove non specificato, a quanto di volta in volta prescritto dalla Direzione Lavori. L'impasto dei materiali dovrà essere ottenuto con idonei mescolamenti meccanici oppure, per piccole quantità, a mano su piani perfettamente puliti.
Gli impasti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato. I residui impasti che non avessero avuto per qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere portati a rifiuto.
Art. 75.2 Murature
La costruzione delle murature deve iniziarsi a proseguire uniformemente, a filari rettilinei, con i piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto.
Nelle murature dovrà essere assicurato il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia tra le varie parti di essa.
All'innesto con muri da costituirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. Dovrà essere sempre evitata la ricorrenza delle connessure verticali.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione, e anche più se sarà richiesto dalla Direzione Lavori. Nella costruzione delle murature in genere dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli e delle piattabande e dovranno essere lasciati tutti gli invasi e fori, in modo da evitare, ove è possibile, scalpellature di murature.
75.2.A Murature di pietrame a secco
Dovrà essere eseguita con pietre ridotte a martello alla forma che più sia possibile regolare, restando assolutamente esclusa quella di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera scegliendo quelle più adatte al miglior combaciamento; per i parametri saranno impiegate pietre aventi dimensioni non inferiori a cm 20 di lato; negli angoli, con funzione di cantonali si useranno le pietre di dimensioni maggiori.
75.2.B Muratura di pietrame e malta
Dovrà essere eseguita con pietrame della maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianate grossolanamente nei piani di posa e allettati di malta.
Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente e accuratamente lavate.
Sia le pietre sia la malta saranno interamente disposte sa mano, seguendo le migliori regole d'arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse, ben battute con il martello, risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.
La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati anche nel senso della grossezza del muro, disponendo successivamente a alternativamente una pietra trasversale (di punto) dopo ogni due pietre in senso longitudinale.
Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per la irregolarità delle pietre, saranno riempiti con piccole pietre che non si tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, colmando con la malta tutti gli interstizi.
Nelle murature senza speciale parametro si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggior dimensione, con le facce esterne rese piane e regolari in modo da costituire un parametro rustico a faccia a vista e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari.
Qualora la muratura avesse un rivestimento interno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato con il detto rivestimento anche nel caso di diversità di materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell'altro.
75.2.C Muratura di mattoni
I mattoni prima del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a saturazione. Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in corsi ben regolari, saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 10 mm
né minore di 5 mm. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto, si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di maggior cottura, a spigoli vivi, meglio formati e di colore uniforme, di disporli con perfetta regolarità di piani, a ricorrenze, e alternando con precisione i giunti verticali.
75.2.D Muratura mista
La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando numero due filari di mattoni ogni m 1.00 di altezza di muratura.
I filari dovranno essere estesi a tutto lo spessore del muro e disposto secondo piani orizzontali. Nelle murature miste, oltre ai filari suddetti si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e spigoli.
Art. 75.3 Conglomerati cementizi
L'Impresa sarà tenuta a presentare all'esame della direzione Lavori in tempo utile e prima dell'inizio dei getti:
·i campioni dei materiali che verranno impiegati, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;
·lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
·i risultati delle prove sui cubetti di calcestruzzo, nella serie, nelle misure e con le modalità da essa adottate. La Direzione lavori si riserva ogni giudizio in merito.
Il cemento sarà fornito sfuso o in sacchi e dovrà essere immagazzinato nei silos o nei depositi che l'Impresa dovrà precostituire sui cantieri per una capacità complessiva tale da assicurare il fabbisogno previsto per almeno 15 giornate lavorative.
Potrà essere previsto e ordinato l'impiego di cementi del tipo Portland o pozzolanico o ferrico pozzolanico o d'altro forno o di tipi speciali a seconda della prescrizione della Direzione Lavori; le prescrizioni dei tipi di cemento da impiegare per ogni singola opera o manufatto verranno date all'Impresa con congruo preavviso, salvo che il tipo di cemento da adottarsi non sia già preventivamente stabilito sui tipi di progetto.
L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese anche ai silos o depositi supplementari che si rendessero necessari in dipendenza delle disposizioni di cui al capoverso presente.
Gli inerti che saranno impiegati per la confezione dei calcestruzzi dovranno assicurare per ogni tipo di impasto e per il corrispondente dosaggio di cemento, le più elevate caratteristiche di resistenza possibili, fermi in ogni caso restando i minimi carichi di rottura a compressione, previsti per i vari tipi di calcestruzzo nelle voci dell'Elenco dei Materiali.
L'Impresa dovrà sottoporre, caso per caso, le curve granulometriche da adottare, in rapporto anche con i tipi di inerti che l'Impresa proporrà per l'approvazione.
Tali curve granulometriche dovranno, di norma, essere realizzate con non meno di 3 pezzature, oltre alle aggiunte di "finissimi" che la Direzione Lavori, potrà a suo giudizio prescrivere senza che ciò comporti maggiori compensi. Volta per volta l'Impresa dovrà definire le pezzature massime degli inerti granulometricamente assortiti da adottare per ciascun tipo e sottoporla alla Direzione Lavori.
La quantità d'impasto tenuto conto dell'umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà comunque essere costantemente regolata in modo tale da rimanere nelle quantità totali prescritte.
Il rapporto acqua cemento sarà, caso per caso stabilito dall'Impresa e sottoposto al benestare della Direzione Lavori.
I calcestruzzi, prelevati in cantiere in fase di getto, dovranno presentare a 28 giorni di stagionatura, una resistenza caratteristica cubica R'bk determinata in base a quanto prescritto dal D.M. 27/07/1985 (art. 21 legge 5/11/71 n. 1086), non inferiore a quella indicata nei calcoli e nell'elenco dei Materiali.
In corso di getto saranno effettuati prelievi di provini, in quantità che sarà stabilita dalla direzione Lavori, ma non inferiore a quella stabilita dal D.M. 27/07/1985 (art. 21 legge 5/11/1971 n. 1086), in doppia serie, sia dalla centrale di betonaggio sia dal getto in corso per essere sottoposti alle prove di resistenza.
Per i calcestruzzi, per i quali fossero richieste elevate caratteristiche, l'Impresa sarà tenuta a osservare le prescrizioni più dettagliate che la Direzione Lavori provvederà a precisare caso per caso.
Indipendentemente dalle prove di laboratorio convenzionali o comunque obbligatorie per regolamento, la Direzione Lavori si riserva di eseguire, sugli impasti e sui getti, tutte le prove che riterrà opportune, utilizzando qualsiasi tipo di apparecchiatura da essa ritenuta adatta ai fini del controllo.
Qualora da dette prove le resistenze dei calcestruzzi risultassero inferiori a quelle stabilite e sempreché la Direzione Lavori ritenga tali risultati idonei per l'accettazione dell'opera resta esplicitamente stabilito che la Direzione lavori applicherà ai calcestruzzi in parola i prezzi contrattuali riferentesi alla classe immediatamente precedente, oppure effettuerà a norma dell'art. 20 del Capitolato Generale una congrua riduzione sul prezzo di contratto salvo l'esame a giudizio definitivo in sede di collaudo.
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere seguita con impianto di betonaggio il più possibile centralizzati. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura e peso sia degli inerti sia del cemento; la dosatura del cemento dovrà essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione.
Eventuali deroghe alle prescrizioni di cui ai capoversi precedenti, potranno essere consentite volta per volta
dalla Direzione lavori a suo insindacabile giudizio.
L'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) e lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la vibrazione in opera).
La Direzione Lavori potrà controllare la consistenza degli impasti mediante la prova con il cono di Xxxxxx da eseguirsi prima del getto; il cedimento riscontrato alla prova del cono dovrà rientrare nelle prescrizioni di progetto. La produzione e il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potesse dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare.
Nessun plastificante a anticongelante e in genere nessun additivo, potrà essere impiegato se non di tipo preventivamente approvato e accettato dalla Direzione lavori, alla quale l'Impresa dovrà sottoporre tempestivamente i campioni, precisandone la provenienza e la composizione.
Il trasporto dei calcestruzzi dalla centrale di betonaggio, al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori al fine di evitare la possibilità di separazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo.
Saranno a esempio accettabili, a seconda della lunghezza e della durata del trasporto, le autobetoniere, le benne a scarico di fondo, le pompe, i nastri trasportatori.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura a regola d'arte dopo aver preparato accuratamente e rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, conformi ai particolari costruttivi e alle prescrizioni della Direzione Lavori.
Si avrà cura di prevenire che in nessun caso di verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle casseforme da parte della Direzione Lavori. Nei lavori che richiedessero giunti di dilatazione o di ritiro, l'Impresa è tenuta a eseguirli nella posizione di progetto e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.
Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta. É stabilito che l'assestamento in opera venga in ogni caso eseguito mediante vibrazione, con idonei apparecchi approvati dalla Direzione Lavori. All'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm ottenuti dopo la vibrazione.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente resa scabra, pulita e lavata, oppure eventualmente trattata mediante l'impiego di materiali idonei (resine epossidiche, cementi ferrosi, ecc.).
Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento.
A getti ultimati l'Impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o che verranno comunque prescritti, per la stagionatura dei getti, particolarmente in modo da evitare un rapido prosciugamento, usando tutte le cautele e impiegando i mezzi più idonei allo scopo; il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione lavori.
Durante il periodo di stagionatura si dovrà assolutamente evitare che i getti siano soggetti a urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere ed essere permanentemente bagnati per un periodo di almeno 10 giorni. La Direzione Lavori potrà anche ordinare che durante l'esecuzione dei getti venga incorporato del pietrame (calcestruzzo ciclopico) che comunque e non potrà superare la proporzione del 25% (venticinque per cento) del volume. La posa in opera dovrà essere curata in modo che ogni pietra venga completamente avviluppata nella massa del calcestruzzo.
Art. 75.4 Cementi armati
Per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato l'Impresa dovrà attenersi strettamente, oltre a quanto prescritto alla voce "Conglomerati cementizi", anche alle norme di cui alla legge 5/11/1971, 1086 alla legge 2/2/1974, n. 64 al D.M. 27/7/1985 dalle norme emanate dal C.N.R. per esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, e dai regolamenti e norme che potranno essere successivamente emanate dalle competenti Autorità.
Per quanto riguarda la stabilità delle opere in cemento armato, resta convenuto che l'Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere e pertanto essa dovrà rispondere penalmente e civilmente degli inconvenienti e delle conseguenze di qualunque natura e importanza che avessero a verificarsi.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegai opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio, o in plastica.
L'Impresa dovrà tenere a disposizione della Direzione lavori il giornale di cantiere, nel quale dovrà essere indicato oltre tutto quanto prescritto dalle vigenti norme e leggi, precedentemente richiamate, o da quelle che fossero emanate in tempi successivi, anche in particolare: le date di inizio e fine di ogni getto e quelle dei
disarmi, i tipi di cemento impiegati e la loro provenienza, le curve granulometriche e le dosature di cemento adottate e ogni altro elemento che, volta per volta, la Direzione Lavori ritenesse di richiedere.
Il giornale di cantiere di cui sopra, con tutte le complete documentazioni richieste dovrà essere consegnato in originale o in copia autentica alla Direzione Lavori dopo l'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo.
Art. 75.5 Intonaci
Tutte le superfici da intonacare dovranno essere preventivamente liberate da sbavature e risalti, scalpellate, pulite se necessario con getti d'acqua in pressione, salvo le diverse indicazioni che potranno essere fornite dalla Direzione Lavori. Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli o altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'Impresa.
Art. 75.6 Manto di protezione.
Tutte le superfici a contatto con l'acqua dovranno essere protette da un manto di protezione costituito da due strati (strato di compensazione e strato impermeabile). Il manto dovrà essere applicato su un supporto scevro di fessurazioni, risalti, sbavature, deterioramenti. Il supporto dovrà essere preventivamente regolarizzato da operazioni di sabbiatura, idropulitura, demolizione e ripristino di intonaco o altre attività che potranno essere valutate dalla opportuna Direzione Lavori.
Lo strato di compensazione in tessuto non tessuto di polipropilene isotattico, dovrà avere un peso non inferiore a 550 gr/mq. Ottenuto mediante coesionamento meccanico per agotrattamento.
I tali dovranno essere posati a secco, sopra al supporto precedentemente preparato, sovrapponendoli almeno per 15 cm.
Lo strato impermeabile in pvc plastificato, omologato per acqua potabile, dovrà avere uno spessore non inferiore a 18 mm e massa 2,2 kg/mq ottenuto in monostrato mediante calandratura. I teli dovranno essere posati a secco, sopra allo strato di compensazione, sovrapponendoli almeno per 8 cm.
I sormonti dovranno essere saldati termicamente mediante apporto di aria calda seguendo le tre fasi: puntatura dei teli, presaldatura con formazione di sacca interna, saldatura finale a tenuta idraulica.
Il fissaggio dei teli dovrà essere effettuato meccanicamente al bordo alto, al piede, ai cambi di pendenza utilizzando profili lineari preforati in acciaio al carbonio zincato dello spessore di 2 mm e larghezza 30 mm. I profili dovranno avere sezione arrotondata, gli elementi di fissaggio dovranno essere realizzati con tasselli a espansione posti a interasse massimo di 25 cm.
Art. 76 Sfilamento, calaggio e allettamento delle condotte
I lavori di posa per le condotte in acciaio, potranno iniziare solo previa presentazione di idoneo progetto di protezione catodica e controllo del rivestimento isolante.
Le operazioni di carico o di scarico dei tubi, su o da qualsiasi mezzo di trasporto, dovranno essere sempre eseguite con mezzi di sollevamento attrezzati in modo tale da non provocare danni al rivestimenti dei tubi. L'asportazione dei tubi dalle cataste deve essere effettuata partendo dagli strati più alti in modo che sia sempre assicurata la stabilità della catasta stessa.
I tubi durante le varie fasi di movimentazione devono essere sempre appoggiati sul terreno o sui mezzi di trasporto e mai fatti cadere. In nessun caso è ammesso l'uso di corde, funi o catene agganciate o legate intorno al rivestimento isolante. Di norma devono essere usate gru fornite di brache con ganci protetti per evitare danni allo smusso dei tubi da agganciare alle estremità dei tubi stessi.
All'atto dello scarico dai mezzi di trasporto dallo stabilimento dalle piazzole di accatastamento, i tubi devono essere controllati accuratamente uno per uno. Anche durante le operazioni di filamento, allineamento e posa i tubi non dovranno mai essere trascinati o fatti rotolare sul terreno né fatti cadere nello scavo.
Tali precauzioni dovranno essere rispettate con particolare attenzione per i tubi in acciaio con rivestimenti bituminosi. Prima della posa i tubi dovranno essere accatastati e ben fissati, in modo da non costituire pericolo per la viabilità alle persone o cose.
I tubi, specie quelli in polietilene, non dovranno essere lasciati a lungo esposti agli agenti atmosferici, il Committente pretenderà la sostituzione dei tubi, che per tali motivi dovessero risultare deteriorati.
Qualora, per cause non dipendenti dall'Impresa l'accatastamento dovesse protrarsi in modo pericoloso per la buona conservazione del rivestimento, le cataste dovranno essere protette dalle radiazioni solari con teli impermeabili e oscuri.
Le guarnizioni in elastomero e i lubrificanti per i giunti dovranno essere conservati nei loro contenitori, protette dalla luce solare, da oli e da grassi nonché da sorgenti di calore, sarebbe preferibile stivarle in apposito locale chiuso. I tubi in polietilene non saranno accettabili con incisioni o rigature superficiali superiori al 10% dello spessore della parete.
Al termine delle operazioni di scavo e dopo avere verificato l'esattezza della livelletta del piano di posa l'Impresa preleverà i tubi dalle apposite cataste e procederà allo sfilamento lungo lo scavo o la posa direttamente sul fondo dello scavo. Il tubo dovrà essere sistemato sul piano di posa rispettando rigorosamente le quote e le pendenze previste dal progetto.
Per le tubazioni in polietilene i raggi di curvatura non devono essere inferiori di 25 volte il diametro esterno del tubo per diametri fino a 12 mm, 35 volte per diametri superiori. Non è consentito collocare giunti nel tubo in curva; eventuali deroghe dovranno essere singolarmente autorizzate dalla Direzione lavori.
Per le tubazioni in acciaio le curvature si realizzeranno solo tramite l'impiego di curve o adeguate lavorazioni delle teste, sono da evitarsi sovratensioni causate da piegamenti delle barre.
Durante le operazioni di allettamento, per i tubi di acciaio, verrà eseguito anche l'accoppiamento con i tubi già posati, imboccando le teste entro il cavo nel caso di giunzioni a bicchiere sferico, o accostandole opportunamente nel caso di giunzioni di testa a testa.
Per evitare successivi spostamenti si potrà ricorrere a una puntatura provvisoria o ad altri fissaggi che assicurino la posizione reciproca fra le estremità dei tubi. Come ultima operazione preparatoria verrà eseguita un'accurata pulizia all'interno del tubo e una ripresa degli eventuali danni al rivestimento.
Art. 77 Esecuzione dei giunti
Art. 77.1 Condotte in acciaio
Le saldature dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni di cui alla specifica tecnica per la saldatura di tubazioni in acciaio allegata, facente parte integrante del Capitolato.
Art. 77.2 Condotte in polietilene per acqua
Saranno realizzati mediante saldatura per polifusione testa a testa oppure utilizzando flange o raccordi in ghisa/ottone; a giunto eseguito dovranno essere conservate le caratteristiche meccaniche della classe dei tubi utilizzati. Non saranno di norma realizzate saldature testa a testa per diametri inferiori a DE 90.
Nell'eventualità che durante il periodo di validità del presente capitolato dovessero sopravvenire normative che prevedano l'utilizzo di manicotti elettrici per la saldatura mediante elettrofusione se ne valuterà l'eventuale impiego.
Gli accorgimenti costruttivi che caratterizzano le macchine per la saldatura testa a testa devono essere tali da consentire di mantenere in posizione di perfetta coassialità le due parti terminali dei tubi anche se di grosso spessore.
Criteri di accettabilità:
·il disassamento massimo consentito non deve essere superiore al 10% dello spessore dei tubi;
·la mancanza di parallelismo massima consentita tra le teste da saldare non deve essere superiore allo 0.2% del diametro esterno dei tubi.
Nella verifica, da parte del Committente, dei procedimenti di saldatura impiegati per l'esecuzione delle saldatura testa a testa, si farà riferimento ai tempi di riscaldamento, permanenza in temperatura e raffreddamento, ai valori della pressione da esercitare sulle teste, alla forma e dimensione del cordoncino formatosi durante la saldatura indicate nella seguente tabella.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
mm | mm | N | N | mm | min | s | N | N | mm | min |
90 | 3.5 | 71 | 190 | 1.0 | 0.8 | 5 | 140 | 190 | 4-6 | 6 |
5.1 | 102 | 270 | 1.0 | 1.0 | 5 | 200 | 270 | 5-8 | 8 | |
8.2 | 158 | 420 | 1.5 | 1.8 | 5 | 310 | 420 | 7-10 | 12 | |
12.5 | 1.5 | 2.6 | 5 | 9-13 | 17 | |||||
110 | 2.7 | 68 | 180 | 1.0 | 0.5 | 5 | 140 | 180 | 3-5 | 5 |
4.3 | 106 | 280 | 1.0 | 1.0 | 5 | 210 | 280 | 5-7 | 7 | |
6.3 | 154 | 410 | 1.0 | 1.3 | 5 | 310 | 410 | 6-9 | 10 | |
10.0 | 230 | 630 | 1.5 | 2.2 | 5 | 470 | 630 | 8-11 | 14 | |
15.2 | 2.0 | 3.0 | 5 | 10-13 | 20 | |||||
125 | 3.1 | 93 | 250 | 1.0 | 0.6 | 5 | 180 | 250 | 3-5 | 5 |
4.9 | 137 | 360 | 1.0 | 1.0 | 5 | 270 | 360 | 5-7 | 8 | |
7.1 | 200 | 530 | 1.5 | 1.5 | 5 | 400 | 530 | 6-9 | 10 | |
11.4 | 330 | 890 | 2.0 | 2.6 | 5 | 670 | 890 | 8-11 | 16 | |
17.3 | 2.5 | 4.0 | 6 | 13-16 | 23 | |||||
160 | 4.0 | 150 | 390 | 1.0 | 0.8 | 6 | 290 | 390 | 4-6 | 6 |
6.2 | 230 | 660 | 1.0 | 1.3 | 6 | 450 | 600 | 6-9 | 10 |
9.1 | 320 | 860 | 1.5 | 2.0 | 6 | 640 | 860 | 8-11 | 13 | |
14.6 | 500 | 1340 | 2.0 | 3.5 | 6 | 1010 | 1340 | 11-14 | 20 | |
22.1 | 2.5 | 5.0 | 6 | 13-17 | 24 | |||||
180 | 4.4 | 190 | 490 | 1.0 | 0.8 | 6 | 390 | 490 | 5-7 | 6 |
7.0 | 290 | 760 | 1.5 | 1.5 | 6 | 570 | 760 | 6-9 | 11 | |
10.2 | 410 | 1090 | 2.0 | 2.3 | 6 | 810 | 1090 | 8-11 | 14 | |
16.4 | 640 | 1690 | 2.5 | 4.0 | 6 | 1270 | 1690 | 12-16 | 21 | |
24.9 | 3.0 | 5.1 | 6 | 16-20 | 25 | |||||
200 | 4.9 | 230 | 600 | 1.0 | 0.9 | 6 | 450 | 600 | 5-7 | 7 |
7.7 | 350 | 920 | 1.5 | 1.5 | 6 | 690 | 920 | 7-10 | 12 | |
11.4 | 490 | 1300 | 2.0 | 2.5 | 6 | 980 | 1300 | 10-13 | 16 | |
18.2 | 750 | 2000 | 2.5 | 4.6 | 6 | 1500 | 2000 | 13-17 | 23 | |
27.6 | 3.0 | 6.8 | 6 | 16-20 | 27 |
ove:
A [mm] = diametro nominale B [mm] = spessore nominale
CONTATTO DELLE ESTREMITÀ DEI TUBI CON ELEMENTO SCALDANTE
C [N] = forza minima D [N] = forza massima
E [mm] = spessore dell'anello di materia fusa
F [minuti] = tempo di diffusione del calore a pressione zero SALDATURA
G [s] = tempo massimo consentito fra il riscaldamento e la saldatura H [N] = forza minima di compressione in saldatura
I [N] = forza massima di compressione in saldatura L [mm] = spessore dell'anello di materia fusa
M [minuti] = raffreddamento con macchina in pressione
Art. 77.3 Condotte in pvc per acqua
I giunti saranno realizzati mediante incollaggio, secondo le seguenti fasi:
• le estremità dei tubi da accoppiare dovranno essere smussate correttamente;
• le superfici di accoppiamento dovranno essere accuratamente pulite con carta vetrata o adeguati solventi;
• spalmare il collante nelle parti da collegare in maniera uniforme, avendo cura di accertarsi che non resti un'eccessiva quantità di collante all'interno del bicchiere;
• introdurre subito il tubo nel bicchiere fino alla battuta.
Art. 77.4 Esecuzione di giunzioni a flangia e costruzione di pezzi speciali
Per il montaggio dei pezzi speciali a flange, il serraggio dei bulloni dovrà avvenire dolcemente in modo da sollecitare uniformemente la guarnizione.
In particolari giunti potrà essere previsto il montaggio di apposite falange isolanti. In questo caso si dovranno montare due guarnizioni per maggiorare lo spessore e i bulloni di serraggio dovranno essere plasticati; le rondelle dovranno essere di materiale isolante come nailon 66 o equivalente.
Per la costruzione di pezzi speciali quali TE, curve, croci, scarichi, sfiati, ecc. dovranno essere rispettati i disegni di progetto e le disposizioni che all'atto esecutivo verranno fornite dalla Direzione lavori. Di norma tali pezzi saranno eseguiti utilizzando tubi oppure lamiere. In ogni caso l'Impresa sarà tenuta a eseguire i manufatti come indicato nei progetti esecutivi e comunque secondo le migliori regole dell'arte.
Art. 78 Ripristino del rivestimento esterno e dell'isolamento elettrico
Per quanto riguarda le condotte interrate in acciaio si dovrà procedere al ripristino del rivestimento isolante esterno per mantenere integra la funzione di isolamento elettrico della condotta stessa dall'ambiente circostante e per permettere la protezione catodica; pertanto, in corrispondenza dei giunti saldati in opera e di altri tratti metallici che risultassero scoperti o danneggiati, si dovrà procedere al ripristino.
Detto ripristino dovrà essere eseguito in cantiere impiegando appositi materiali da applicarsi a mano, seguendo le istruzioni del fabbricante del prodotto e avvalendosi delle disposizioni dettate dalle norme viventi e dalla buona tecnica; in particolare dovrà essere curato il livello della preparazione superficiale del tratto da rivestire, per grado di pulizia e per rugosità.
La pulizia dovrà essere eseguita per proiezione di abrasivi selezionati, non contenenti sali o altri inquinanti
che possano causare nel tempo danni alle strutture metalliche.
Il grado di finiture minimo richiesto è Xx 0 1/2 secondo la norma ISO 8501/1.
Il sistema di proiezione di abrasivi potrà essere utilizzato anche per consentire l'asportazione di rivestimenti preesistenti non conformi.
La pulizia delle superfici rivestite mediante spazzolatura meccanica (al grado di finiture St3) dovrà essere ridotta al minimo, praticamente alle sole zone in cui sia impossibile intervenire mediante proiezione di abrasivi.
L'applicazione del rivestimento dovrà avvenire su superfici asciutte, sgrassate e spolverate, inoltre dovrà essere perfettamente rimosso lo strato protettivo esterno antisolare del rivestimento (p. es. il latte di calce) nella zona in cui deve aggrappare il ricostruendo rivestimento esterno.
Eccezionalmente il ripristino potrà essere eseguito con fasce di tessuto di vetro impregnato con bitume che dovrà essere applicato a una temperatura compresa nel campo di 21 ÷ 230 °C (previa autorizzazione della Direzione Lavori).
Le unioni a flangia e i giunti di dilatazione andranno protetti facendo uso di opportuni kit di isolamento comprendenti oltre che il manicotto termorestringente esterno, anche un adatto foglio di supporto con intagli atti a raccordare fra di loro i vari diametri in gioco e a fare da base per il manicotto esterno stesso.
Ai sensi del D.M. 24 novembre 1984, le condotte interrate dovranno avere i rivestimenti con particolari requisiti di idoneità, per cui bitumi, fibre di vetro, resine sintetiche, elastomeri e simili, dovranno possedere adeguata resistività elettrica, aderenza, plasticità, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità e inalterabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno.
La rispondenza dei materiali ai requisiti fissati al precedente capoverso, secondo le prescrizioni della enorme UNI corrispondenti o, in mancanza, secondo le regole della buona tecnica, dovrà essere dichiarata a cura della ditta installatrice, sotto la propria responsabilità. Ciò è dettato - in particolare - dalla legge, per le condotte di trasporto del gas naturale, con densità non superiore a 0,8 e pressione massima di esercizio superiore a 5 bar.
Per il Consorzio A.Co.Se.R. la dichiarazione di cui sopra sarà sempre richiesta per condotte di qualunque specie, sia per il gas che per l'acqua.
Nel corso dei lavori di posa delle condotte e rifacimento dei rivestimenti la Direzione Lavori potrà verificare in ogni momento l'integrità del rivestimento e le modalità di posa della struttura da parte dell'Impresa.
L'Impresa dovrà assicurarsi che:
• i difetti riscontrati sui rivestimenti siano riparati con materiali compatibili con i rivestimenti in essere;
• i danni al rivestimento dovuti alla movimentazione, al trasporto e all'accatastamento siano ridotti al minimo (a tal proposito la Direzione Lavori potrà dare apposite e specifiche direttive all'Impresa);
• lo scavo sia pulito da pietre e altri materiali estranei e che i materiali di riempimento ne siano anch'essi privi;
• via sia un letto di posa livellato e idoneo a ricevere la struttura, senza che vengano arrecati danni al rivestimento;
• la connessione DEI conduttori elettrici alla struttura sia eseguita usando un metodo di saldatura che non alteri l'integrità del metallo che la costituisce (UNI 10166).
L'Impresa dovrà designare e comunicare alla Direzione Lavori i nominativi degli addetti alle operazioni di ripristino dell'isolamento della condotta, gli estremi delle loro competenze professionali, comprensivi dei corsi di applicazione di rivestimenti passivi a cui i suddetti hanno partecipato.
La Direzione Lavori, già in corso d'opera e prima della accettazione del lavoro, verificherà che le operazioni di saldatura dei conduttori e di ripristino dell'isolamento della condotta vengano eseguite come previsto dalle norme di buona tecnica.
In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente capoverso, l'Impresa sostituirà gli addetti alle operazioni di saldatura dei conduttori e di ripristino dell'isolamento o li sottoporrà ad addestramento specifico e a prove fino al raggiungimento del livello di soddisfazione della Direzione Lavori.
Per quanto concerne gli interventi di applicazione dei rivestimenti in cantiere la principale attenzione dovrà essere rivolta alle condizioni ambientali di temperatura e umidità, che non potranno essere troppo rigide: perciò, in caso di bassa temperatura, nebbia o di stagione piovosa, dovranno essere sospesi i lavori di ripristino dei rivestimenti in oggetto.
In nessun caso l'applicazione di un rivestimento potrà essere eseguita su superfici nude, o rivestite o verniciate, che siano bagnate o umide; in caso di precipitazioni atmosferiche o quando l'umidità relativa all'ambiente di posa è prossima al 100%, le operazioni di rivestimento andranno sospese.
Il ripristino del rivestimento in corrispondenza di zona di tubazione messa a nudo, per superfici non interessanti l'intera sezione anulare, potrà essere eseguito con apposite pezze adesive da applicare a caldo, previa preparazione e pulizia della superficie interessata e livellamento della medesima mediante mastice butilico.
Particolare cura dovrà essere dedicata alla protezione dei giunti isolanti monoblocco saldati in linea:
l'operazione dovrà prevedere l'utilizzo di 3 manicotti aperti, uno per lato del giunto e previa applicazione di due riempitivi di mastice butilico sigillante, ai lati del bicchiere - per raccordare a 45° i due diametri sul tubo e sul bicchiere, il terzo manicotto andrà posizionato sul bicchiere medesimo, con sovrapposizione di almeno 30 cm per parte rispetto ai due manicotti collocati in precedenza, ciò al fine di rinforzare l'isolamento sul giunto.
Il lavoro di ripristino dell'isolamento sulle prese di derivazione dovrà essere eseguito a regola d'arte, utilizzando kit di materiali qualificati, atti a ripristinare l'isolamento a un livello superiore o uguale a quello della condotta da cui ci si deriva.
Pari attenzione e cura dovrà essere riposta sulle valvole, sulle curve e sui pezzi speciali di qualunque tipo, sia costruiti in cantiere che in stabilimento, ai fini del ripristino e della realizzazione dell'isolamento verso l'ambiente esterno.
Quando le operazioni di rivestimento manuale sono eseguite su tubazioni già in opera, l lunghezza e la profondità dello scavo dovranno essere tali da permettere un'agevole esecuzione dei lavori.
Lo scavo che contenga acqua dovrà essere prosciugato e mantenuto in tali condizioni per tutta la durata delle operazioni e fino al completo raffreddamento dei manicotti aperti, delle pezze o dei rivestimenti ricostruiti.
Art. 79 Presupposti per l'attuazione della protezione catodica e prove di isolamento
L'Impresa dovrà, sia in fase di progetto che in fase di posa delle condotte in acciaio rivestite, mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per:
• evitare che le parti metalliche della condotta vadano in diretto contatto con l'ambiente o con altre strutture;
• ridurre l'influenza sulla condotta dei campi elettrici eventualmente presenti nell'ambiente di posa;
• ridurre l'interferenza elettrica con altre strutture interrate, parallele, incrociate o posate sulle vicinanze, inserendo idonei materiali isolanti;
• assicurare che le condotte interrate abbiano un rivestimento esterno che consenta di ottenere una resistenza di isolamento di almeno 50.000 W mq;
• assicurare una buona continuità elettrica longitudinale facendo in modo che giunti di dilatazione, flange o lastre giunzioni, che possano ridurre la conduttività elettrica longitudinale della struttura da proteggere, siano cortocircuitate con conduttori di sezione adeguata, adatti per la posa direttamente interrata e dotati di doppio isolamento.
Gli oneri per l'individuazione e l'eliminazione di contatti e interferenze, nonché per l'ottenimento della resistenza di isolamento sopra indicata, saranno tutti a carico dell'Impresa.
I controlli sui rivestimenti saranno da effettuarsi sistematicamente fuori scavo sull'intera superficie delle condotte e dei pezzi speciali approntati in stabilimento o a pié d'opera. Nello scavo, a condotta posata le prove andranno effettuate limitatamente ai soli tratti di tubo rifasciati (giunzioni di linea, ripristini del rivestimento).
I controlli dovranno essere eseguiti in contraddittorio fra Direzione Lavori e Impresa.
L'apparecchio da utilizzare per effettuare i controlli sui rivestimenti è un apposito analizzatore a tensione variabile, che utilizza un elettrodo esploratore a forma di spazzola metallica o di molla a spirale con spire accostate.
L'apparecchio cerca falle prima dell'impiego dovrà essere regolato a una tensione tale che la lunghezza di scarica, valutata al momento della prova, corrisponda almeno al doppio dello spessore minimo del rivestimento, con un minimo di 10 mm e di 154 Kv di tensione di scarica.
Per tarare lo strumento si provvederà come segue:
• posizionare l'elettrodo esploratore (spazzola o altro) sul metallo del tubo a una distanza doppia dello spessore del rivestimento;
• variare; la tensione fino a fare scoccare la scintilla (V _ 15 KV).
• La tensione alla quale scocca la scintilla è la tensione di prova, essa dovrà essere verificata durante la giornata ogni 4 ore circa.
Il controllo del rivestimento si dovrà effettuare sempre su rivestimenti esenti da umidità superficiale e con il tubo metallico connesso elettricamente a terra.
Art. 80 Operazioni accessorie
Durante la posa delle tubazioni l'Impresa dovrà porre particolare attenzione affinché non entrino nelle tubazioni animali, corpi estranei o acqua meteorica mista a fango, ghiaia, ecc.
Pertanto, a ogni sospensione del lavoro, dovranno essere posti in opera opportuni tappi di chiusura provvisoria che assicurino una tenuta pressoché ermetica.
Per evitare che in occasione di eccezionali eventi meteorici la tubazione vuota possa galleggiare, l'Impresa dovrà provvedere a caricare in modo opportuno la tubazione stessa con materiali di riempimento o altri
mezzi, cercando in particolare che non venga danneggiato alle condotte in acciaio il manto di rivestimento. Nel caso si verifichi il riempimento o il galleggiamento della tubazione, l'Impresa dovrà effettuare la pulizia o la sistemazione della condotta stessa a propria cura e spese. In particolare, per le condotte in acciaio, si dovrà verificare se il rivestimento sia stato danneggiato e in tal caso, detto rivestimento dovrà essere ripristinato totalmente a cura e spese dell'Impresa.
Art. 81 Allacciamenti interrati
Sono considerati allacciamenti interrati i tratti di tubazione interrata che collegano le condotte stradali propriamente dette alle singole utenze. Per l'esecuzione degli allacciamenti interrati varranno tutte le disposizioni stabilite per le condotte stradali; in particolare l'impresa dovrà rispettare scrupolosamente le norme sui materiali, i percorsi, le dimensioni, le norme di collaudo indicate negli schemi esecutivi e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
Art. 82 Allacciamenti acqua
Fino a pressioni di 1600 Kpa saranno realizzati in tubo di polietilene alta densità per acqua conforme alle norme UNI 7611/7615 e alle prescrizioni della circolare del Ministero della Sanità 2/12/1978, n. 102 relativa alle materie plastiche de gomma per tubazioni e accessori atti a venire a contatto con acqua potabile, per pressioni superiori a 1600 Kpa dovrà essere utilizzato l'acciaio (UNI 6363).
L'allacciamento avrà inizio dalla tubazione stradale dalla quale si deriverà e avrà termine nel tratto in polietilene o in acciaio in uscita dal terreno in corrispondenza del manufatto contatori fino alla valvola a sfera, del tipo con serratura a chiave, compresa.
Il numero delle valvole corrisponderà al numero dei contatori da inserire nel manufatto stesso, come risulterà dagli schemi esecutivi forniti in corso opera dalla Direzione Lavori.
Per tutti gli allacciamenti interrati in acciaio rivestito esternamente, dovranno essere presi tutti gli accorgimenti a essi applicabili riportati nel precedente capitolo "Ripristino del rivestimento esterno e dell'isolamento elettrico".
Art. 83 Attraversamenti in fodero
I tubi di protezione (foderi di protezione) si utilizzano in particolari casi di posa, a protezione meccanica delle strutture (per esempio attraversamenti stradali, ferroviari, ecc).
La tubazione all'interno del tubo di protezione dovrà essere munita di rivestimento di qualità adeguata (di tipo rinforzato, all'acquisto o in cantiere) e la sua integrità dovrà essere particolarmente curata durante la posa, anche per la impossibilità di assicurare la protezione catodica all'interno del tubo di protezione. I tubi di protezione metallici dovranno essere muniti di rivestimento esterno, atto a resistere alle sollecitazioni di montaggio.
Prima della messa in opera dei tubi di protezione sarà necessario procedere al controllo del rivestimento e quindi alle eventuali riparazioni, con le modalità previste ai capitoli precedenti: "Ripristino del rivestimento esterno e dell'isolamento elettrico" e "Prove d'isolamento".
Gli attraversamenti con foderi di protezione in tubi di acciaio saranno effettuati mediante trivellazione o infissione per mezzo di apposite macchine. I tubi da impiegare come fodero di protezione - nei limiti delle tolleranze ammesse - non dovranno presentare schiacciamenti, ovalizzazioni, ammaccature e le loro teste dovranno essere esenti da irregolarità e da bave.
La verifica delle dimensioni (si veda la tabella più avanti nel presente capitolo) e dei pesi dei tubi, dovrà avvenire prima della loro posa in opera. In merito, la Direzione Lavori si riserva il diritto di eseguire prove sui tubi come previsto all'articolo "Prove in stabilimento".
La qualità degli elettrodi e l'esecuzione del lavoro dovranno essere tali che la resistenza alla trazione del tubo in corrispondenza delle saldature non risulti inferiore a quella degli altri punti. Il cordone di saldatura sottoposto a pulizia delle scorie per tutto il suo sviluppo, dovrà avere aspetto regolare e uniforme ed essere esente da porosità, questo dovrà poi essere ricoperto da uno strato di vernice bituminosa, applicata appena finita detta verifica. Nella superficie esterna dell'inizio del tubo da installare con spingitubo o trivella, dovrà essere saldato un risalto metallico a forma di corona circolare, di adeguato spessore, atto a ridurre le sollecitazioni a cui il rivestimento isolante verrà sottoposto durante la posa.
In caso di attraversamenti di ferrovie occorrerà che il tubo di protezione sia bitumato internamente, mentre all'esterno il tubo dovrà essere pulito mediante proiezione di abrasivi selezionati, non contenenti sali o altri inquinanti che possano causare nel tempo danni alle strutture metalliche. Il grado di finitura minimo richiesto è Xx 0 1/2 secondo la norma ISO 8501/1.
Successivamente il tubo in acciaio dovrà essere verniciato con vernice epossidica dello spessore di 300 µm, tale operazione dovrà essere eseguita esclusivamente in stabilimento. In cantiere dovranno essere eseguite le opportune riprese in corrispondenza dei tagli e delle saldature.
Nell'allestimento dei foderi di protezione, il collegamento fra tubo e tubo e fra questi e il tubo di sfiato dovrà essere eseguito con saldature esenti da colature. I tubi di sfiato e il tubo di spurgo dovranno essere fissati solo sulla superficie esterna del tubo di protezione.
Nella fase di messa in opera dei foderi di protezione, si dovranno prendere tutte le precauzioni atte a evitare l'ingresso di acqua o fango all'interno del tubo stesso.
A lavoro ultimato il fodero dovrà risultare rettilineo e rispondente all'allineamento tracciato in precedenza sul terreno; dovrà essere tenuto costantemente a contatto con il terreno circostante, in modo da impedire qualsiasi formazione di cavità che possano provocare successivi franamenti.
La pendenza costante che si dovrà tenere per posa dei foderi, verrà stabilita di volta in volta dagli elaborati di progetto o, in casi particolari, dalla Direzione Lavori.
Eventuali imperfezioni di rettilineità, direzione e pendenza potranno essere tollerate accettate e di conseguenza potrà essere accettato il lavoro, solamente se non pregiudicheranno in alcun modo l'infilaggio del tubo previsto e non saranno sollevate eccezioni di alcun tipo da parte di Enti preposti all sorveglianza (Ferrovie dello Stato, Autostrade, ecc.) e di eventuali proprietà private. Tuttavia, anche in caso di accettazione dell'opera, saranno a carico dell'Impresa tutti i maggiori oneri relativi alle variazioni del progetto originale causati dalle imperfezioni di cui sopra.
Il fodero dovrà risultare perfettamente concentrico e isolato dalla condotta mediante opportuna serie di distanziatori in PVC disposti anularmente in modo tale da non occupare più di un quarto della sezione dell'intercapedine; la distanza massima dei distanziatori l'uno dall'altro sarà di 2 metri e non più di 20 centimetri dalle estremità. Infilata la condotta, le estremità del fodero dovranno essere sigillate con manicotti termorestringenti a tenuta d'acqua (dalle caratteristiche indicate al precedente capitolo: "Manicotti tubolari termorestringenti").
Nel caso di condotte idriche le estremità del fodero non dovranno essere sigillate.
Il grado di isolamento tubo-fodero dovrà essere verificabile attraverso un apposito posto di misura, come previsto dalle norme UNI 9782.
In caso di attraversamenti ferroviari, dovrà essere garantita la protezione catodica del tubo di protezione con una corrente inferiore a 2 mA/m2.
Qualora la corrente di protezione catodica risulterà compresa tra 2 e 5 mA/m2, verrà applicata una penale pari al 30% del costo complessivo di fornitura e posa in opera del fodero di protezione.
Qualora la corrente di protezione del fodero risulterà superiore a 5 mA/m2, il lavoro non verrà accettato.
Nel caso il lavoro non venga accettato, l'Impresa, escluse le cause di forza maggiore riconosciute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà eseguire a proprie spese un altro attraversamento secondo un nuovo tracciato che verrà concordato con la Direzione Lavori e inoltre dovrà provvedere a proprie spese, all'estrazione del fodero già posato e non accettato o al suo riempimento, secondo le prescrizioni impartite dagli Enti interessati.
I diametri del fodero di protezione, in funzione della tubazione da inserire, della lunghezza della tratta e degli spessori del fodero stesso, saranno determinati sulla base della tabella ricavata dalla norma UNI ISO 4200 punto 6.1, Gruppo 1 - Prospetto 3 serie 1.
I singoli tubi dovranno essere in acciaio non legato di qualità, senza saldature e saldati, rispondenti - per quanto applicabile - alla norma UNI 6363, nuovi di prima scelta, esenti da difetti fuori tolleranze sui diametri esterni, spessori, lunghezza, masse e forme (ovalizzazioni, rettilineità e perpendicolarità delle estremità) come indicato dai punti 7.2 al punto 7.3.5.3. della citata norma UNI 6363.
Per quanto concerne l'aspetto i tubi dovranno avere superficie interna ed esterna liscia, in rapporto al processo di fabbricazione. Sono ammissibili lievi imperfezioni, nella misura in cui lo spessore rimanga entro i limiti inferiori della tolleranza.
I difetti superficiali potranno essere eliminati purché lo spessore rimanga entro i limiti inferiori delle tolleranze sullo spessore. Non sarà ammessa la martellatura dei difetti superficiali.
Esclusivamente nel caso di tubi saldati all'arco sommerso sarà ammessa la riparazione delle saldature, da eseguirsi presso lo stabilimento dal produttore; il tubo riparato sarà poi sottoposto a prova idraulica; per il solo diametro 114,3 mm sarà ammessa la sostituzione della prova di tenuta con prove che presentino una garanzia di tenuta equivalente, dichiarata dal fabbricante sotto la propria responsabilità.
Le estremità dei tubi dovranno essere smussate verso l'esterno con angolo ß di 30+5°0 per la parte eccedente lo spessore di 1,6±0,8 mm misurato dall'interno del tubo.
Viene sottolineato infine che la conduzione dei lavori di posa del fodero e della tubazione, dovrà essere adeguata in qualsiasi momento alle più sagge norme di prudenza, adottando tutti gli accorgimenti utili e necessari a evitare franamenti o movimenti di terreni che possano, direttamente o indirettamente, interessare l'esercizio e la stabilità delle strade e linee attraversate.
Art. 84 Attraversamenti ferroviari e parallelismi con linee ferroviarie
Le norme tecniche sugli attraversamenti ferroviari e parallelismi con linee ferroviarie, sono regolate dal
D.M. 23 Febbraio 1971 n. 2445 4 dalle circolare XX.XX. n. 216/4.6 del 09/05/72, il testo integrale della quale viene riportato di seguito:
le norme confermano che si deve provvedere a proteggere catodicamente le condotte metalliche, nel tratto di attraversamento, ma prescrivono in più che debbono essere protetti elettricamente anche i relativi tubi di protezione. A tal fine i tubi di protezione e le condotte devono essere elettricamente collegate fra loro.
È necessario chiarire che le condotte metalliche e i relativi tubi di protezione si considerano immuni da corrosione elettrolitica solo quando si trovino costantemente a un potenziale di almeno -0,85 Volt (0,85 Volt negativi).
Tale potenziale costituisce infatti per il ferro e per l'acciaio la "soglia di immunizzazione".
È opportuno rilevare che il valore indicato nella circolare XX.XX di -0,85 Volt ripreso dall'allegato al D.M. 23/02/1971 punto 10.4 è da intendersi valore di soglia inferiore. L'esperienza maturata in oltre 20 anni di applicazione di detta norma impone - per avere una ragionevole certezza di non dover fare lavori di manutenzione straordinaria sull'attraversamento nell'arco di breve tempo - di maggiorare detto valore ad almeno -1,20 Volt. Pertanto su detto valore di protezione dovranno essere realizzati gli impianti in oggetto. Le norme prevedono inoltre che trascorsi 180 giorni dalla data del "Verbale di regolare esecuzione" (verbale che autorizza la messa in servizio della condotta) venga redatto, a firma dei Funzionari responsabili delle due Parti, altro "Verbale" in cui si dichiari che l'impianto di protezione catodica è funzionante, ben dimensionato e che la condotta e il relativo tubo di protezione sono costantemente mantenuti a un potenziale di almeno 0,85 Volt negativi (almeno -1,20 Volt, valore per il Consorzio A.Co.Se.R).
Qualora trascorsi i 180 giorni l'Esercente dell'attraversamento non abbia provveduto agli adempimenti suddetti, la mancata emissione del relativo "Verbale" farà decadere l'Esercente dal diritto di esercire l'attraversamento o il parallelismo in quanto il menzionato periodo di 180 giorni naturali consecutivi è da ritenersi sufficiente ai rilievi necessari per stabilire lo stato elettrico delle condotte e il conseguente impianto di protezione.
Le misure della d.d.p. condotta-tubo di protezione terreno dovranno essere eseguite con elettrodi di riferimento e voltmetri registratori per tensione continua aventi le seguenti caratteristiche conformi alle norme UNI CEI 6:
Il voltmetro registratore, con resistenza interna _ 200.000 W/V, classe di precisione £ 1, potrà essere a traccia continua o a microprocessore:
• se a traccia continua, dovrà avere tempo di risposta uguale o minore di 0,5 sec, e velocità di scorrimento della carta compresa almeno fra 60 e 600 mm/h;
• se a microprocessore dovrà avere un intervallo di campionamento uguale o minore di 1 sec. L'elettrodo di riferimento potrà essere di tipo portatile o fisso.
L'elettrodo di riferimento di tipo portatile dovrà avere dimensioni e forma adeguata descritta nella norma suddetta.
Gli elettrodi di riferimento fissi dovranno essere conformi alla normalizzazione aziendale Consorzio
/A.Co.Se.R. (V. allegato Protezione Catodica).
Al termine delle prove e verifiche sarà redatto il verbale di collaudo allegando i diagrammi registrati, della durata di 2 ore cadauno.
Art. 85 Protezione catodica
Art. 85.1 Protezione provvisoria
Qualora la posa di una condotta o di una rete di distribuzione richieda tempi lunghi (_ 6 mesi) e non siano già stati attivati gli impianti di protezione definitivi, è necessario proteggere provvisoriamente i tratti di tubazione posati con anodi di magnesio, attivandoli nel più breve tempo possibile.
Gli impianti di protezione catodica provvisori dovranno essere concordati con la Direzione Lavori.
In caso di ritardo o di non applicazione della protezione catodica provvisoria, gli oneri derivanti dalla mancata protezione, saranno a completo carico dell'Impresa.
Art. 85.2 Progettazione della protezione catodica
Il progetto di installazione degli impianti di protezione catodica, previo il rilevamento della andatura dei terreni e dei campi elettrici presenti, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori medesimi; la Direzione Lavori in questa fase verificherà la congruità del progetto rispetto alle strutture già esistenti di proprietà del Consorzio A.Co.Se.R. e di terzi, verificandone l'impatto con i relativi responsabili gestionali.
Il progetto dovrà essere realizzato conformemente a quanto specificato nelle normative UNI-CEI vigenti e alla normalizzazione della protezione catodica del Consorzio A.Co.Se.R. specifica tecnica 022694, che forma parte integrante del presente capitolato.
Il progetto dovrà dimensionare gli alimentatori di protezione catodica in modo che la corrente di protezione necessaria sia circa il 50% della sua corrente nominale per poter soddisfare nel tempo un maggior fabbisogno di corrente. Il dispersore di corrente dovrà essere progettato per durare almeno 15 anni. Per dispersori verticali l'opera dovrà essere garantita dalla polarizzazione per almeno 5 anni. Il progetto dovrà assicurare in ogni punto della rete protetta, un potenziale minimo di -1,2 Volt riferito a un elettrodo al Cu/Cu SO4 saturo. Il progetto dovrà prevedere dei giunti isolanti per sezionare elettricamente tratti di struttura di lunghezza non superiore ai 2.500 mm nel caso di strutture estese, mentre nel caso di reti urbane di distribuzione gas o acqua e a seconda del campo elettrico esistente, dovrà prevedere tratti compresi tra i 500 e i 2.000 m.
In presenza di campi elettrici, per limitare le interferenze ed evitare che l'efficienza dei giunti isolanti sia vanificata da tratti di struttura aventi scarso isolamento, il progetto dovrà prevedere il rinforzo del rivestimento passivo per un tratto di almeno 5 diametri a monte e a valle del giunto medesimo.
Nelle zone urbane il progetto dovrà prevedere la diminuzione della distanza fra i posti di misura in relazione alla densità delle strutture esistenti.
Ogni posto di misura sarà dotato di un elettrodo di riferimento fisso in prossimità della struttura come da normativa aziendale del Consorzio A.Co.Se.R..
La documentazione di progetto dovrà comprendere:
·planimetria, in scala opportuna, della struttura da proteggere con indicazione della posizione delle strutture interrate e in particolare delle messe a terra degli impianti elettrici;
·estensione, geometria, dimensioni e caratteristiche del materiale della struttura da proteggere;
·anno di posa;
• tipo e caratteristiche dei rivestimenti;
• resistività elettrica e tipo del mezzo ambiente e nel caso di acqua, condizioni di moto di tale mezzo;
• stima della densità media della corrente di protezione;
• linee elettriche o in cavo con tensioni da 1 a 30 Kv;
• linee elettriche aeree o in cavo con tensioni da 30 a 120 Kv e maggiore di 120 KV;
• ferrovie e tramvie a corrente continua e relative sottostazioni;
• prodotto trasportato o tenuto in deposito, comprese le condizioni di esercizio;
• impianti di protezione catodica di terzi e ubicazione dei relativi dispersori;
• impianti di protezione catodica di proprietà del Consorzio A.Co.Se.R. e relativi dispersori, sia esistenti che di progetto;
• impianti di protezione catodica in progetto, realizzati con anodi di magnesio.
Art. 86 Lavaggio e disinfezione
Quando singoli tronchi o tutta la condotta avranno dato esito positivo alle prove di tenuta, il Committente disporrà che vengano eseguite le operazioni di lavaggio e disinfezione.
La suddivisione delle condotte in tronchi, e la determinazione dei punti di prelievo per i controlli delle operazioni di disinfezione, sarà preventivamente concordata con la Direzione Lavori.
I lavori di realizzazione di condotte acqua si intenderanno completati, e il Committente prenderà in consegna la condotta, soltanto all'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo a uso potabile rilasciata all'autorità sanitaria (sindaco).
Tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione saranno a totale carico dell'Impresa, compresa la fornitura dell'acqua e del disinfettante, gli oneri per l'allontanamento delle acque di scarico, la mano d'opera e tutto quanto necessario per dare la condotta perfettamente lavata e disinfettata. Rimangono a carico dell'Impresa le procedure di attivazione dei contatti con i competenti servizi dell'Azienda USL e del Comune, e esecuzione dei prelievi di campioni e le analisi chimico batteriologiche.
Rimane inteso che saranno addebitate all'Impresa i maggiori oneri e le spese, dovuti alla ripetizione di detti prelievi e analisi, nel caso di non raggiungimento dei requisiti di potabilità per mancanza di accuratezza nelle operazioni di posa, o nelle successive fasi di lavaggio e disinfezione.
Saranno a carico dell'Impresa anche eventuali addebiti da parte dell'Azienda USL per i sopralluoghi e le analisi eseguiti oltre la prima serie. Le operazioni di lavaggio e disinfezione potranno di norma eseguire secondo le seguenti fasi:
1. riempimento della condotta e successivo svuotamento nel modo più energico possibile; da eseguirsi fintanto che nell'acqua siano presenti colorazioni anomale, materiali in sospensione o sedimenti (osservando in un recipiente pulito e trasparente);
2. riempimento della condotta con acqua potabilizzata e contemporanea graduale immissione di disinfettante della qualità e nelle quantità richieste dalla Direzione Lavori, lasciando l'acqua in flusso finché nel punto più a valle non si avverte odore di cloro;
3. svuotamento della condotta dopo il periodo di tempo di permanenza della soluzione disinfettante;
4. nuovo riempimento e svuotamento energico per risciacquo, operazione da ripetersi fintanto che il cloro
residuo a valle della condotta abbia circa lo stesso valore già presente nelle acque potabili a monte;
5. al termine del lavaggio la condotta viene lasciata in scarico con velocità di flusso tale da garantire un ricambio completo per 24 ore, fino al ricevimento della comunicazione di esito favorevole delle analisi compiute dall'Azienda USL;
6. in caso di comunicazione di esito positivo delle analisi potabilità la condotta viene completamente svuotata e consegnata al Committente; diversamente si procederà alla nuova esecuzione delle operazioni 2), 3) e 4) finché le risultanze igieniche non siano favorevoli.
Lo scarico delle acque contenenti il disinfettante dovrà essere effettuato senza che venga arrecato alcun danno alla fauna ittica e alle culture circostanti (concentrazione di cloro residuo inferiore a 0,20 PPM), mediante l'impiego, a esempio, di filtri a carboni attivi.
Per il calcolo della quantità teorica di disinfettante da impiegare si terrà conto che, per un tempo di permanenza nella condotta di ventiquattro ore, occorre una soluzione disinfettante con un concentrazione di 10 ppm di cloro attivo (pari a 10 g/mc).
La quantità di ipoclorito di sodio commerciale da impiegare in questo caso è data dal prodotto del volume di acqua contenuto nella condotta da disinfettare per il relativo coefficiente come sotto elencato, a seconda del titolo del prodotto impiegato:
grammi di prodotto per ogni mc di acqua in condotta:
• 100,0 (per soluzione a titolo 10 gr cloro att./100 gr);
• 83,3 (per soluzione a titolo 12 gr cloro att./100 gr);
• 66,7 (per soluzione a titolo 15 gr cloro att./100 gr);
• 55,6 (per soluzione a titolo 18 gr cloro att./100 gr);
É sempre consigliabile prediluire questa quantità per poterla agevolmente impiegare.
La Committente, in caso di richiesta scritta dell'Impresa e dietro pagamento dei rispettivi oneri, è disponibile ad espletare tutte le pratiche e analisi relative all'ottenimento del permesso per l'utilizzo dell'impianto a uso potabile.
Art. 87 Verniciatura degli impianti idraulici all'interno delle costruzioni edili
In generale tutte le vernici impiegate dovranno essere prodotti standard di primarie ditte e dovranno essere applicate seguendo le istruzioni date dal fabbricante stesso. Il ciclo di trattamento dovrà essere il seguente:
Dopo il montaggio dell'impianto idraulico dovranno essere effettuate le riprese di vernice sulle parti danneggiate e dovrà essere riverniciato tutto il valvolame con i relativi accessori.
Le colorazioni finali dovranno seguire le seguenti prescrizioni, salvo diversa indicazione da parte del Committente o della Direzione Lavori:
• motori elettrici e pompe RAL 5010 - blu genziana;
• tubazioni per acqua RAL 40136 - verde vittoria.
Le parti cromate, zincate, tropicalizzate, rimarranno tali. L'onere del trattamento sopra esposto è compreso nella fornitura e posa in opera dei materiali per gli impianti idraulici.
87.A Sabbiatura
trattamento di sabbiatura atto a rimuovere completamente: calamina, ossidi, scorie residue dei cordoni di saldatura, incrostazioni di varia natura. Qualora non fosse possibile l'impiego di mezzi meccanici la preparazione delle superfici in metallo dovrà essere eseguita per via chimica;
87.B Lavaggio delle superfici
lavaggio delle superfici sabbiate mediante l'impiego di diluente;
87.C Applicazione fondo
applicazione sulla superficie di una mano di fondo che dovrà risultare perfettamente ancorato alla superficie;
87.D Applicazione vernice
applicazione di due strati di vernice epossidica bicomponente.
87.E Prodotti verniciati
I prodotti verniciati da applicare saranno di qualità e tipi sperimentati. Non si dovrà procedere all'applicazione di alcuna vernice o pittura in presenza di rugiada o su superfici umide. Il film protettivo dovrà risultare perfettamente ancorato alla superficie verniciata. I prodotti vernicianti dovranno essere applicati con mani di colore diverso onde permettere l'effettivo controllo del numero di passate effettuate.
Art. 88 Allegati
È bene che al Capitolato Speciale di Appalto vengano allegati i seguenti approfondimenti:
·l'elenco e le caratteristiche tecniche dei materiali prescritti;
• le specifiche relative al tipo ed alla funzionalità delle valvole idriche;
• le specifiche relative alle saldature delle tubazioni in acciaio;
• descrizione della protezione catodica da praticare;
• schemi degli allacciamenti idrici e dei materiali impiegati.
Capo 16 VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Art. 89 Inizio e ordine dei lavori
L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori
In generale, l'Appaltatore ha facoltà, di norma, di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
Sempre che, il termine contrattuale, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Committenza.
La Direzione dei lavori potrà, però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine o diversi tempi nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Impresa possa chiedere compensi od indennità di sorta.
La Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori.
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore.
L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori.
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito, in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative e susseguenti, senza per questo aver diritto ad alcun maggiore compenso.
In particolare, al fine di garantire il traffico veicolare nelle zone interessate dai lavori, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, dietro ordine della Direzione Lavori e nei termini di ultimazione contrattuale, tronchi parziali di fognatura, completandoli con il relativo ripristino stradale, prima di dare corso all'esecuzione dei tronchi successivi, senza che per ciò gli spetti alcun maggior compenso.
Art. 90 Verifiche e prove preliminari dell'impianto
La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La verifica preliminare, ha come scopo di accertare che la fornitura del materiale costituente le opere e gli impianti, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con l'Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.
Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato programma, il Direttore dei lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l'Impresa rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia.
Art. 91 Verifiche provvisorie a lavori ultimati
Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Committenza, questa ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, però, la presa in consegna degli impianti da parte della Committenza dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi che abbia avuto esito favorevole.
Le verifiche provvisorie devono essere quindi effettuate a lavori ultimati.
Anche qualora la Committenza non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna le opere prima del collaudo definitivo, essa può disporre affinché, dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
È pure facoltà dell'Appaltatore di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria delle opere e degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge.
Art. 91.1 Esame a vista.
Dovrà essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che le opere e gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme generali e particolari relative all'impianto installato. Il controllo dovrà accertare che l'impianto, sia conforme alle relative norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.
È opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto, a richiesta della Committenza, a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti alle misure necessarie per:
• le verifiche in corso d'opera,
• la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori,
• il collaudo definitivo.
senza potere per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
Art. 92 Prove in stabilimento
Sarà facoltà della Direzione Lavori accedere allo stabilimento di produzione dei tubi forniti dall'Impresa per assistere alle operazioni di collaudo effettuate sui prodotti da fornitore al fine di verificare la rispondenza a quanto prescritto nella ordinazione. Per i tubi di acciaio il controllo dovrà essere di tipo specifico, come previsto al punto 4.3.2 delle norme UNI-EU 21, e per quelli in polietilene ci si atterrà a quanto previsto dalle norme UNI 7611 e 7615 per tubi acqua, UNI-ISO 4437, UNI 9034 e 9165 per tubi gas.
Resterà inteso che tutte le spese relative ai suddetti controlli, collaudi e sopralluoghi saranno a carico dell'Impresa.
Art. 93 Prove di tenuta
La prova consiste in una verifica di tenuta su tubazioni per acqua.
Eseguite tutte le operazioni di montaggio previste ai punti precedenti, gettati gli ancoraggi nei punti previsti, l'impresa procederà alla prova di tenuta dei tronchi di condotta conformemente alle disposizioni fornite dalla Direzione Lavori.
Dapprima si monteranno i necessari dischi o calotte di chiusura e si procederà al riempimento della condotta possibilmente dal punto più basso; a tale proposito l'Impresa predisporrà a propria cura e spese le opportune derivazioni dalla rete esistente e a costruire la relativa tubazione provvisoria di collegamento per il riempimento della stessa.
Durante il riempimento dovranno essere tenuti aperti gli sfiati in modo che nella condotta non rimangano bolle d'aria; in tale fase si allenteranno anche i premistoppa delle saracinesche per scaricare l'aria che si imprigiona nei corpi delle valvole.
A riempimento avvenuto si metterà in pressione la condotta utilizzando una pompa di adeguata potenza. La pressione di prova di ogni tronco sarà pari a una volta e mezzo la pressione e di esercizio (PE), così come definita nel D.M. 1/12/1985, da misurarsi nel punto a minor quota del profilo. Raggiunta detta pressione si dovrà isolare la pompa dalla condotta e la condotta stessa dovrà essere lasciata in pressione per 4 (quattro) ore.
L'andamento della prova deve essere controllato con un manometro registratore che sarà collocato nel punto più depresso della tubazione.
Durante il periodo di prova verrà eseguito un attento esame della condotta da parte della Direzione Lavori in contraddittorio con gli incaricati dell'Impresa.
Della prova definitiva sarà redatto apposito verbale nel quale dovranno essere indicate le lunghezze progressive della condotta provata e la pressione raggiunta.
La prova si considererà effettuata con esito favorevole quando sia l'esame visivo sia il diagramma del manometro registratore avranno dimostrato l'assenza di perdite.
L'Impresa sarà tenuta a eliminare tutti i difetti che verranno posti in evidenza dalla prova di tenuta. Ciò sarà eseguito dall'Impresa a propria cura e spese anche se tali difetti deriveranno da imperfezioni del materiale non rilevate prima della messa in opera.
Se durante le operazioni di prova si verificheranno rotture e conseguenti danni o franamenti degli scavi l'Impresa provvederà a eseguire a proprio totale carico le necessarie opere di ripristino.
Art. 94 Prove di isolamento
Le prove di isolamento del rivestimento di condotte in acciaio sono da effettuarsi sistematicamente sull'intera superficie delle tubazioni e pezzi speciali fuori scavo. La prova è da ripetere, a tubo posato nello scavo, per i tratti di tubi in corrispondenza dei giunti oggetto di ripristino del rivestimento.
La prova verrà eseguita dall'Impresa, in contraddittorio con la Direzione Lavori, mediante l'impiego di apparecchio a scintillio regolato a una tensione tale da generare una lunghezza di scarica in aria, all'atto della prova, corrispondente al doppio dello spessore del rivestimento.
L'Impresa dovrà ripristinare immediatamente l'isolamento in quelle zone che presentino difetti; tali ripristini verranno nuovamente provati con le medesime modalità.
Art. 95 Verifiche, prove di funzionamento e consegna lavori di protezione catodica Art. 95.1 Operazioni di verifica da eseguirsi
Verifica del valore della resistenza della terra di protezione dell'alimentatore, con relativa verbalizzazione
della data di esecuzione, delle persone presenti e del valore rilevato.
Allegata alla verifica di terra dovrà essere specificata la alimentazione elettrica in bassa tensione. Se tale alimentazione è derivata da rete dell'ente distributore di energia occorrerà indicare gli estremi del contatto, il numero dell'utente, l'ubicazione e la potenza elettrica impegnata.
Verifica del valore della resistenza verso terra del dispersore anodico, con relativa verbalizzazione del valore rilevato, della data di esecuzione, dell'esecutore e dei tecnici presenti.
Verifica di ogni posto di misura, sotto forma di verbalizzazione, con indicata la data delle verifiche, dell'esecutore e dei tecnici presenti e il valore rilevato del potenziale della struttura riferita a un elettrodo di riferimento in rame immerso in una soluzione di solfato di rame satura Cu/Cu SO4.
Registrazione di potenziale della durata di almeno 24 ore nei punti di misura indicati nel progetto come caratteristici.
Verifica e verbalizzazione del valore della resistenza di isolamento della struttura o condotta interessata, con indicato il valore rilevato, la data di esecuzione, l'esecutore e i tecnici presenti.
Art. 95.2 Collaudo attraversamenti e parallelismi ferroviari
Il collaudo dovrà essere riferito a una specifica struttura parallela o attraversante una linea ferroviaria, dovrà perciò essere indicato nel foglio di collaudo la tratta ferroviaria interessata, la progressiva chilometrica, la via e il comune di ubicazione.
Il collaudo prevederà una registrazione di potenziale su entrambi i lati della struttura (riferita a un elettrodo di riferimento in rame immerso in una soluzione di solfato di rame satura Cu/Co SO4) della durata di almeno
24 ore da eseguirsi sulla condotta e una seconda registrazione sul fodero di protezione, con la verbalizzazione distinta della d.d.p. delle registrazioni effettuate, con indicati i valori medi, massimi e minimi del potenziale rilevati nel periodo interessato, nonché note esplicative sull'andamento delle registrazioni.
Si procederà analogamente anche per inizio e fine parallelismo.
Al foglio di collaudo dovranno essere allegate le registrazioni effettuate in originale.
Nel corso della realizzazione dell'attraversamento e a lavori ultimati dovranno essere effettuate le misure della resistenza di isolamento fra condotta e fodero di protezione, verbalizzate con l'indicazione della data, dell'esecutore della misura e inoltre - per al seconda misura, a fine lavori - con la sottoscrizione del ricevente/collaudatore presente.
Dovrà inoltre essere misurato e verbalizzato l'assortimento di corrente fra condotta e fodero di protezione.
Sarà opportuno verificare infine la avvenuta installazione del cartello, previsto dalla normativa, riportante la progressiva chilometrica.
Art. 95.3 Collaudo attraversamenti autostradali
Il collaudo dovrà essere riferito a una specifica struttura attraversante una autostrada, dovrà perciò essere indicato nel foglio di collaudo il tronco autostradale interessato, la progressiva chilometrica, la via e il comune di ubicazione.
Il collaudo prevederà una prima registrazione di potenziale (riferita a un elettrodo di riferimento in rame immerso in una soluzione di solfato di rame satura Cu/Cu SO4), della durata di almeno 24 ore eseguita sulla struttura, con la verbalizzazione della d.d.p. della registrazione nei suoi valori medi, massimi e minimi nel periodo interessato, correlata di note esplicative sull'andamento.
Nel corso della realizzazione dell'attraversamento e a lavori ultimati dovrà essere effettuata la misura della resistenza di isolamento fra struttura e fodero di protezione, verbalizzata con le indicazioni della data, dell'esecutore della misura e inoltre, a fine lavori, la seconda misura con la sottoscrizione del ricevente/collaudatore presente.
Art. 95.4 Collaudo attraversamenti aerei (ponti, tratti fuori terra, ecc.)
Gli attraversamenti da considerarsi sono quelli aventi estensione superiore a 10 m.
Preliminarmente al riempimento con fluido della struttura (in particolare per l'acqua tale, verifica è essenziale) si misureranno la resistenza di isolamento sui due lati dell'attraversamento, occorrerà poi in sede di messa in servizio della struttura (riempimento con fluido) e della protezione catodica, effettuare la misura di potenziale sui due lati e sul tratto aereo (la misura dovrà essere riferita a un elettrodo di riferimento in rame immerso in una soluzione di solfato di rame satura Cu/Cu SO4).
I cavi catodici, nel tratto esterno al terreno andranno protetti con tubi di acciaio zincato, connessi
elettricamente alla messa a terra di protezione.
Gli scaricatori di sovratensione impulsiva installati dovranno essere collegati a una messa a terra di protezione, che dovrà essere verificata prima della messa in servizio con la relativa verbalizzazione del valore di resistenza di terra rilevato, la data di effettuazione e a sottoscrizione di chi effettua la misura.
Art. 95.5 Collaudo pezzi speciali non saldati
Particolare cura dovrà essere riposta nella verifica di tratti della struttura aventi parti non saldate metallicamente fra loro (ad esempio: flange, flange isolanti, giunti isolanti aperti fra strutture da proteggere, ecc.). Dovrà essere indicato nel foglio di collaudo il tipo di pezzo speciale, con gli eventuali provvedimenti catodici adottati (posto di misura, cavallotti elettrici di adeguata sezione, interposizione di resistenza, diodo, ecc.).
Art. 95.6 Collaudo parallelismi e incroci con elettrodo
Nel foglio di collaudo dovrà essere indicato il tipo ricorrente (parallelismo o incrocio), il livello di tensione suddiviso in due fasce, l'una da 1 a 30 KV e l'altra da 30 a 120 KV o maggiore di 120 KV, se trattasi di elettrodo aereo o interrato, con indicati i provvedimenti adottati e allegato il disegno esecutivo particolareggiato dei lavori eseguiti.
Dovrà essere effettuata la prima verifica di resistenza di terra sul dispersore degli scaricatori di sovratensione, con la verbalizzazione della data di esecuzione della misura, del valore rilevato e della sottoscrizione dell'esecutore.
Art. 95.7 Certificazione finale di verifica impianti di protezione catodica
La certificazione finale del collaudo degli impianti di protezione catodica, inteso come effettuazione di tutte le operazioni di cui al presente punto, dovrà essere formalizzata nel suo complesso, con la verbalizzazione del giorno o dei giorni di effettuazione, e la firma di chi ha eseguito la verifica e degli eventuali tecnici o esperti presenti, nonché dell'esito generale della verifica medesima.
L'Impresa sottoscriverà una dichiarazione di conformità del lavoro eseguito al progetto, eventualmente modificato in opera e che, comunque, siano stati rispettati i valori di protezione indicati in progetto, in conformità ai valori, alle prove e alle misure effettuate in sede di collaudo medesimo.
Art. 95.8 Attivazione della protezione catodica
La protezione catodica dovrà essere applicata nel più breve tempo passibile dalla posa della struttura.
Al termine della posa della struttura con gli impianti di protezione catodica definitivi in servizio, si dovrà provvedere alla verifica, come detto in precedenza della efficienza della protezione e della sua rispondenza ai
parametri di progetto. I dati di collaudo forniranno la base di confronto per i successivi controlli che dovranno essere periodicamente effettuati sulla struttura.
Art. 95.9 Esercizio a conduzione impianti di protezione catodica
All'ente esercente la protezione catodica, a cura dell'Impresa, per il tramite della Direzione Lavori, dovrà essere trasmesso in tempo utile e comunque il più presto possibile il verbale di verifica finale conforme al presente capitolato. Dovrà inoltre essere trasmessa la documentazione riguardante l'attivazione della protezione catodica.
Art. 95.10 Materiali e modalità di installazione
I materiali da impiegarsi e le modalità di installazione dovranno essere conformi alla normalizzazione aziendale del Consorzio A.Co.Se.R. allegata.
Art. 96 Ispezioni e controlli
Il Committente si riserva di inviare il proprio personale incaricato, nelle officine e nei cantieri dove si effettua la prefabbricazione o il montaggio delle tubazioni, con i seguenti compiti:
• accertare l'idoneità delle apparecchiature per l'esecuzione e il controllo delle saldature;
• presenziare alla qualifica dei procedimenti di saldatura e dei relativi operatori;
• accertare che la preparazione dei lembi, l'accoppiamento e l'esecuzione delle saldature nonché gli eventuali trattamenti termici, siano conformi a quanto prescritto e comunque alla buona pratica costruttiva;
• curare che i controlli siano eseguiti nella quantità e nel modo prescritto, e valutarne e convalidarne l'esito. L'Impresa è tenuta a comunicare al Committente con ragionevole anticipo la data in cui prevede di effettuare le prove di qualifica, le lavorazioni e i collaudi.
Nel caso di controlli statistici la scelta dei giunti da controllare sarà fatta di regola da incaricati del Committente, in particolare, la scelta dovrà essere fatta seguendo i criteri sottoelencati:
• i saldatori devono risultare sistematicamente controllati;
• saranno considerate preferibilmente le saldature in condizioni meno favorevoli come posizione, accessibilità, aspetto esterno, preparazione.
L'Impresa responsabile dell'esecuzione dei controlli è tenuta all'osservanza delle relative norme antinfortunistiche.
ALLEGATI
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- D.Lgs. 81/08 (DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del
d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90 comma 9 lettera a del D.Lgs. 81/08).
Tabella A – Categoria prevante e categorie scorporabili e subappaltabili
Categoria prevalente:
100% OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE;
Categorie scorporabili:
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti
Categorie omogenee:
100% OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE;
Sommario:
Art. 1. Oggetto dell'appalto
Art. 2. Corrispettivo dell'appalto a corpo e misura
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto (a corpo e misura) Art. 4. Categoria prevalente, categorie subappaltabili
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili Art. 6. Interpretazione
Art. 7. Documenti contrattuali
Art. 8. Conoscenza delle condizioni d'appalto Art. 9. Fallimento
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore a domicilio
Art. 11. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione Art. 12. Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Art. 13. Consegna e inizio lavori
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 15. Proroghe
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione Art. 19. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Art. 22. Anticipazione
Art. 23. Pagamenti in acconto Art. 24. Pagamenti a saldo
Art. 25. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 26. Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art. 27. Revisione prezzi
Art. 28. Cessione del contratto Art. 29. Cessione dei crediti
Art. 30. Valutazione dei lavori a misura Art. 31. Valutazione dei lavori a corpo
Art. 32. Valutazione dei lavori in economia
Art. 33. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera Art. 34. Cauzione provvisoria
Art. 35. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art. 36. Riduzione delle garanzie
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa Art. 38. Variazione dei lavori
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi Art. 41. Norme di sicurezza generali
Art. 42. Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 43. Piani di sicurezza
Art. 44. Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento Art. 45. Piano operativo di sicurezza
Art. 46. Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza Art. 47. Subappalto
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto Art. 49. Pagamento dei subappaltatori
Art. 50. Accordo bonario Art. 51. Controversie
Art. 52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Art. 53. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 54. Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione() Art. 55. Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 56. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art. 57. Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 58. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
Art. 59. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art. 60. Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
Art. 61. Disciplina del cantiere Art. 62. Cartello di cantiere
Art. 63. Materiali ed oggetti di valore Art. 64. Spese contrattuali, imposte, tasse
Art. 65. Qualità e provenienza dei materiali Art. 66. Prove dei materiali
Art. 67. Accettazione
Art. 68. Materiali per posa tubazioni Art. 69. Materiali per lavori stradali Art. 70. Materiali per opere murarie
Art. 71. Tutti gli altri materiali non specificati Art. 72. Modo di esecuzione dei lavori
Art. 73. Gestione dei lavori
Art. 74. Prescrizioni di carattere generale Art. 75. Opere murarie.
Art. 76. Sfilamento, calaggio e allettamento delle condotte Art. 77. Esecuzione dei giunti
Art. 78. Ripristino del rivestimento esterno e dell'isolamento elettrico
Art. 79. Presupposti per l'attuazione della protezione catodica e prove di isolamento Art. 80. Operazioni accessorie
Art. 81. Allacciamenti interrati Art. 82. Allacciamenti acqua
Art. 83. Attraversamenti in fodero
Art. 84. Attraversamenti ferroviari e parallelismi con linee ferroviarie Art. 85. Protezione catodica
Art. 86. Lavaggio e disinfezione
Art. 87. Verniciatura degli impianti idraulici all'interno delle costruzioni edili Art. 88. Allegati
Art. 89. Inizio e ordine dei lavori
Art. 90. Verifiche e prove preliminari dell'impianto Art. 91. Verifiche provvisorie a lavori ultimati
Art. 92. Prove in stabilimento Art. 93. Prove di tenuta
Art. 94. Prove di isolamento
Art. 95. Verifiche, prove di funzionamento e consegna lavori di protezione catodica Art. 96. Ispezioni e controlli