FOGLIO INFORMATIVO CAMBIALE AGRARIA
FOGLIO INFORMATIVO CAMBIALE AGRARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione
Iscrizione in albi e/o registri
Indirizzo della sede legale
Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto Numero di fax
Sito internet:
Indirizzo di posta elettronica
Credito Xxxxxxxx X.x.X.
Iscritta all’Albo delle Banche (n. 5350) e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx Xxxxxx
Tel.: x00 000 00.00.00
Fax: x00 0000 000000
xxx.xxxxxx.xx xxxx@xxxxxx.xx
Riservato all’offerta fuori sede
(Da compilare a cura di chi esegue l’offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome/ Ragione Sociale ……………………………………………….
Sede (Indirizzo) ……………………………………………….
Tel. ……………………………………………….
Email ……………………………………………….
Iscrizione ad Albi o Elenchi: ............................Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco ……………………
Qualifica..................................................
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Descrizione e finalità
Caratteristiche tecniche
Garanzia
Forma tecnica e rimborso
Si tratta di un finanziamento a breve termine per la conduzione delle aziende agrarie finalizzato, in particolare, a sostenere le esigenze delle campagne agricole in corso.
Finanziamento mediante sottoscrizione di una cambiale agraria regolato ad un tasso d’interesse fisso per tutta la durata del prestito. La cambiale agraria è un titolo di credito rilasciato in connessione con operazioni di finanziamento attinenti all’esercizio dell’azienda agricola ed è equiparato, a tutti gli effetti giuridici, alla cambiale ordinaria. Nel titolo debbono essere indicati anche lo scopo del finanziamento, il luogo dell’iniziativa finanziata e le eventuali garanzie che assistono il finanziamento.
Operazione assistita da privilegio legale. L’operazione può essere assistita anche da intervento di Cooperative di Xxxxxxxx.
Le principali forme tecniche sottostanti all’utilizzo della cambiale agraria sono:
Rientro in un’unica soluzione con gli interessi corrisposti anticipatamente;
Rientro rateale degli interessi corrisposti in via posticipata con frequenza annuale.
Principali rischi In presenza di tasso fisso rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÓ COSTARE IL MUTUO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
9,254%
Calcolo riferito ad una cambiale agraria di 150.000 euro con le seguenti caratteristiche:
Durata | 12 mesi |
Periodicità delle rate | Unica a scadenza |
Tasso di interesse nominale annuo | 8,505% (riferito alla data di stipula e determinato in base alla quotazione dell’Euribor “365” a 12 mesi data valuta del 28/12/2020 aumentato di uno spread di 9,00 punti). |
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG) | 548,50 euro (costo determinato dalla somma delle seguenti spese: istruttoria, incasso rata, bollo cambiario, spese per invio comunicazioni periodiche). |
Importo interessi pagati anticipatamente | 13.281,78 euro |
Esempio calcolato su mutuo erogato a microimpresa.
Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.
QUANTO PUÓ COSTARE IL MUTUO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
8,495%
Calcolo riferito ad una cambiale agraria di 150.000 euro con le seguenti caratteristiche:
Durata | 6 mesi |
Periodicità delle rate | Unica a scadenza |
Tasso di interesse nominale annuo | 6,979% (riferito alla data di stipula e determinato in base alla quotazione dell’Euribor “365” a 6 mesi data valuta del 28/12/2020 aumentato di uno spread di 7,50 punti). |
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG) | 548,50 euro (costo determinato dalla somma delle seguenti spese: istruttoria, incasso rata, bollo cambiario, spese per invio comunicazioni periodiche). |
Importo interessi pagati anticipatamente | 5.650,12 euro |
Esempio calcolato su mutuo erogato a microimpresa.
Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.
Durata | 3 mesi |
Periodicità delle rate | Unica a scadenza |
Tasso di interesse nominale annuo | 6,959% (riferito alla data di stipula e determinato in base alla quotazione dell’Euribor “365” a 3 mesi data valuta del 28/12/2020 aumentato di uno spread di 7,50 punti). |
Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG) | 548,50 euro (costo determinato dalla somma delle seguenti spese: istruttoria, incasso rata, bollo cambiario, spese per invio comunicazioni periodiche). |
Importo interessi pagati anticipatamente | 3.002,86 euro |
Importo minimo 10.000,00 euro finanziabile Durata Massima 12 mesi, minima 3 mesi | |
TASSI | Tasso di interesse Il tasso nominale annuo viene determinato il nominale annuo giorno stesso della stipula del mutuo in base alla quotazione del parametro di indicizzazione maggiorato dello spread concordato. Parametro di riferimento Il tasso fisso viene determinato sommando lo spread all’Euribor “365” a 3/6/12 mesi espresso fino alla terza cifra decimale, ricavato sulla base dell’Euribor “Act/360” per come rilevato a cura del Comitato di Gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea, di norma pubblicato sui principali quotidiani economici, moltiplicato per il coefficiente 365/360. Spread Per durata fino a 6 mesi: massimo 7,50 punti Se durata maggiore di 6 mesi: massimo 9,00 punti, Comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 108/96 in materia di usura e successive Modifiche ed integrazioni Tasso di interesse di Il tasso è fisso, pertanto il tasso resta invariato ammortamento per tutta la durata dell’ammortamento. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate applicata secondo le disposizioni del codice civile. Sugli interessi di mora come sopra calcolati non sarà effettuata la capitalizzazione periodica. Il tasso di |
QUANTO PUÓ COSTARE IL MUTUO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
10,014%
Calcolo riferito ad una cambiale agraria di 150.000 euro con le seguenti caratteristiche:
Esempio calcolato su mutuo erogato a microimpresa.
Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.
mora è pattuito nella misura massima di 2,00 punti in più del tasso convenuto, comunque nel rispetto dei limiti, tempo per tempo vigenti, fissati dalla Legge 108/96 in materia di usura e successive modifiche ed integrazioni. | ||
SPESE | Stipula del contratto | Istruttoria 0,35% dell’importo erogato con un minimo di 100,00 euro |
Gestione del rapporto | Gestione pratica Non prevista Incasso rata 2,50 euro con addebito automatico in c/c 2,50 euro con addebito tramite SDD 2,50 euro con pagamento per cassa Giorni banca 15 giorni Invio comunicazioni Supporto cartaceo: 0,00 euro periodiche Supporto elettronico (MyBox): 0,00 euro Invio comunicazioni di Supporto cartaceo: 0,00 euro variazione unilaterale Supporto elettronico (MyBox): 0,00 euro Sospensione pagamento 0,00 euro rata Rinuncia mutuo 80,00 euro | |
PIANO DI AMMORTA MENTO | Tipo di ammortamento Bullet Tipologia di rata Unica Periodicità delle rate Rimborso in unica soluzione Arrotondamento rata 0,50 euro superiori |
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Parametro Euribor Act/360
Data Valuta | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
27/06/2019* | -0,345 | -0,311 | -0,210 |
25/06/2020* | -0,409 | -0,269 | -0,188 |
28/12/2020* | -0,541 | -0,521 | -0,495 |
(*) L’Euribor “Act/360” moltiplicato per il coefficiente 365/360 verrà convertito in Euribor act/365.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
Tasso Applicato | Durata Finanziamento | Importo Interessi anticipati | Aumento tasso del 2% dopo 2 anni(**) | Diminuzio del 2% anni(**) | ne tasso dopo | 2 |
6,959% | 3 mesi | 3.002,86 | - | - | ||
6,979% | 6 mesi | 5.650,12 | - | - | ||
8,505% | 12 mesi | 13.281,78 | - | - |
** Variazioni tasso non ipotizzabili in quanto trattasi di operazione a tasso fisso con durata massima 12 mesi.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della legge 108/96 (legge sull’usura) relativo alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” può essere consultato in filiale nell’apposito Avviso e sul sito Internet della banca xxx.xxxxxx.xx.
SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE
Giorni banca
15 giorni
Conto Corrente
Imposte
Per i professionisti e le microimprese la presenza di un conto corrente Credem, per l’erogazione del finanziamento, è facoltativa.
Il contratto di finanziamento è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso), la cambiale all’imposta di bollo nella misura pro-tempore vigente, attualmente pari allo 0,1 per mille dell’importo facciale. L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione.
In caso di finanziamento assistito da cambiale agraria è prevista l’imposta di bollo per cambiale di cui al D.P.R. n. 642/1972 tariffa parte I art. 6 – punto 5.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
E’ consentita, totale o parziale, con il pagamento di una commissione pari al 2%, in caso di finanziamento a tasso variabile, o pari al 3%, in caso di finanziamento a tasso fisso, del capitale restituito anticipatamente con un minimo di 150 euro.
Non è previsto il pagamento di alcuna penale in caso di estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo contratto per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della dell’attività economica o professionale da parte di persone fisiche.
Portabilità mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo, quali ad esempio commissioni, spese, oneri o penali. (C.d. “portabilità”). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 60 giorni calcolati a decorrere dalla data di richiesta e previa costituzione della provvista per l'estinzione del debito residuo.
Recesso dal contratto
E’ in facoltà della Banca di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, a mezzo di comunicazione scritta con raccomandata A/R, dal contratto, e di esigere il totale pagamento del debito residuo con il preavviso di 5 giorni. In conseguenza delle facoltà sopra descritte, il finanziamento deve intendersi accordato con durata a breve termine e quindi non soggetto alla disciplina del D.P.R. 29.9.73 n. 601.
Risoluzione del contratto (CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI)
Tutti gli obblighi posti a carico della Parte mutuataria nel contratto e nel capitolato hanno carattere essenziale e la loro violazione dà luogo alla risoluzione del contratto di mutuo, senza necessità di preavviso, di costituzione in mora o di domanda giudiziale.
In caso di ritardato pagamento anche di una sola rata di mutuo, la Banca avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto.
La Banca avrà anche il diritto di risolvere il contratto qualora la Parte mutuataria o i Garanti subiscano:
Protesti, procedimenti conservativi o esecutivi;
Ipoteche giudiziali o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale;
Facciano domanda o vengano ammessi a procedure giudiziali e non, previste dalla legge fallimentare, ivi compresi gli accordi di ristrutturazione di cui all’art.182bis;
Si trovino in liquidazione (anche volontaria);
Non rispettino gli obblighi assunti verso l’Istituto con altri contratti di finanziamento.
Oltre che nei casi di insolvenza la Banca potrà esigere l'immediata prestazione ai sensi dell'art. 1186 del codice civile qualora si fosse verificata una diminuzione di garanzia per fatto della parte mutuataria.
Reclami
I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX), a mezzo fax al n.0000 000000, per via telematica alla casella email xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ovvero attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx).
La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni, il Cliente che intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’art. 128 bis TUB. L’esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:
• all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
• all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo “ABF”) - istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L’ABF può essere adito per l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell’ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca. Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad
eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente consumatore.
LEGENDA
Accollo Contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore, nel caso di un finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla banca il debito residuo.
Giorni Banca Si tratta di un minimo di giorni fissi successivi alla scadenza della cambiale che sono considerati nel conteggio del numero di giorni per il calcolo dello sconto e che si aggiungono al periodo di sconto che intercorre, secondo il calendario civile, fra la data in cui si provvede ad effettuare l'operazione di sconto (compresa) e la data di scadenza dell’effetto.
Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Parametro di riferimento Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento La modalità di rimborso del mutuo in relazione al rimborso sia del capitale che degli interessi è denominato piano d’ammortamento. Il piano d’ammortamento, inteso come piano di restituzione del debito, viene definito sulla base della durata del prestito, del tasso d’interesse e della periodicità delle rate.
Piano di ammortamento “francese”
E’ il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Euribor L’Euro Interbank Offered Rate act/360 misura il costo del denaro a breve termine nell’area euro ed è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell’Unione Europea concedono i prestiti.
Euribor 365 Parametro ricavato sulla base dell’Euribor “Act/360” e moltiplicato per il coefficiente 365/360.
Piano di ammortamento “bullet”
E’ il piano di rimborso del finanziamento che prevede il pagamento del capitale tutto a scadenza, in un’unica soluzione.
Gli interessi possono essere corrisposti anticipatamente, posticipatamente alla scadenza del finanziamento oppure periodicamente con rate di soli interessi.
Rata costante La somma tra la quota capitale e quota interessi rimane uguale (salvo variazioni di tasso) per tutta la durata del finanziamento.
La rata è composta da quota capitale (crescente), cioè di una parte dell’importo prestato, e da una quota interessi (decrescente), relativa a parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.
Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del capitale restituito.
Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread Maggiorazione applicata al parametro di base e che costituisce il rendimento della banca. Lo spread varia in funzione delle caratteristiche dell’operazione (importo, durata, garanzie, ecc.).
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di interesse di ammortamento
Tasso di interesse di preammortamento
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Il tasso nominale annuo viene determinato sulla base del parametro di indicizzazione aumentato dello spread concordati contrattualmente.
Successivamente alla stipula:
in caso di regolamento a tasso variabile, il tasso di intesse varierà ad ogni frequenza rata in funzione delle variazioni del parametro di indicizzazione concordato per l'intera durata del finanziamento (eventuale preammortamento più ammortamento);
in caso di regolamento a tasso fisso, il tasso di interesse rimarrà invariato per l'intera durata del finanziamento (eventuale preammortamento più ammortamento).
Tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata, uguale al tasso di interesse nominale annuo.
Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).