CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)
Tra
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario (di seguito denominata Azienda), con sede in Sondrio, Xxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
e
la Clinica IGEA S.r.l. (di seguito denominato Struttura Sanitaria), con sede a Xxxxxxxxx 00000 (SO), Xxx Xxxxxxxx x. 0, partita IVA 01017050145, nella persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
premesso che
• con nota prot. n. 1019 del 11/01/2022, la Struttura Sanitaria in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Allergologia, Neurochirurgia e Radiologia da parte dei dirigenti medici e sanitari di questa Azienda;
• il richiedente è Struttura Sanitaria privata non accreditata (CCNL 2016 – 2018, Art. 115, co. I, lett. C), autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento n. 31939 rilasciato da ATS Montagna in data 18/06/2018, Direttore Sanitario Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx;
• con note prot. n. 4952 del 07/02/2022, n. 5542 del 10/02/2022 e n. 5702 del 11/02/2022, sono stati acquisiti i pareri pervenuti dai Direttori UOC, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore f.f. UOC Direzione Medica Presidi Ospedalieri e dal Direttore Sociosanitario, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica;
• l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede “…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture”;
• il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l’accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;
• dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e finalità
La presente convenzione è motivata come da premesse, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
L'Azienda assicura alla Struttura Sanitaria, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni di consulenza specialistica in Allergologia, Neurochirurgia e Radiologia per il tramite dei dirigenti medici e sanitari in servizio presso l’Unità Operativa.
Art. 2 – Natura e divieti
L’attività richiesta verrà espletata secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Struttura Sanitaria, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l’attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.
L’attività in argomento sarà svolta dai dirigenti dell’Azienda al di fuori del normale orario di servizio. L’esecuzione delle predette prestazioni non configura un rapporto di lavoro subordinato e ha carattere occasionale.
In tale ottica il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l’Azienda e la Struttura Sanitaria, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra quest’ultima/o e i professionisti interessati.
Pertanto, la Struttura Sanitaria si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei dirigenti medici individuati dall’Azienda per l’espletamento dell’attività, pena la sospensione della convenzione.
Art. 3 - Modalità
L’attività di cui all’art. 2 verrà espletata, di norma, secondo quanto specificato nel documento “Accessi” - Allegato A alla convenzione, comprensivo di discipline e prestazioni, per ognuna delle quali sono indicate giornate e orari, tariffe e sede operativa. Le modalità di espletamento dell’attività dovranno essere compatibili con l’attività istituzionale dell’Azienda e con l’articolazione dell’orario di lavoro del professionista.
Dovranno inoltre essere rispettati il Regolamento aziendale in materia di Libera Professione e le eventuali ulteriori disposizioni interne.
Non sono consentite variazioni nella calendarizzazione degli accessi già concordati in convenzione.
Art. 4 – Compensi
Per l’attività in argomento la Struttura Sanitaria riconoscerà all’Azienda i compensi indicati nell’Allegato A alla convenzione.
Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell’Azienda sulla base di specifico Rendiconto – Allegato B, debitamente compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e dal medico interessato, da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione, pena la sospensione della convenzione. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal loro ricevimento, utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA allegato alle stesse, pena la sospensione della convenzione.
L’Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, secondo quanto previsto dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all’introito.
Art. 5 - Durata
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2022.
Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 1 gennaio 2022.
Alla scadenza la convenzione potrà essere soggetta a rinnovo, da richiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. Il rinnovo necessita di accordo scritto tra le parti.
Nel periodo di validità, le parti potranno comunicare il recesso dalla convenzione, purché a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata e con preavviso di almeno 30 giorni.
La convenzione potrà essere oggetto di revoca o sospensione da parte dell’Azienda in qualsiasi momento per causa di forza maggiore o per ragioni di interesse pubblico (ivi compresa l’incompatibilità tra l’attività oggetto di convenzione e l’attività istituzionale).
L’Azienda si riserva inoltre:
− la revoca per sopravvenienza di disposizioni di legge statale o regionale o di regolamento incompatibili con il presente accordo;
− la sospensione della convenzione negli ulteriori casi previsti dalla stessa agli articoli 2 e 4.
Per tutte le ipotesi soprariportate l’Azienda non corrisponderà alcun corrispettivo/ indennizzo / rimborso / risarcimento economico, comunque denominato.
Il presente accordo sarà soggetto a risoluzione immediata ed automatica in caso di
violazione delle norme della convenzione.
Art. 6 - Sicurezza
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività in oggetto, la Struttura Sanitaria garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ivi comprese le norme relative alla prevenzione e al contrasto degli eventi pandemici - e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell’Azienda.
Art. 7 - Responsabilità
L’Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall’attività di consulenza specialistica in oggetto svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione.
Nessuna responsabilità sarà attribuita all’Azienda stessa o al medico/sanitario per l’utilizzo di locali, impianti, attrezzature e strumentazioni di proprietà della Struttura Sanitaria.
Durante lo svolgimento dell’attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.
Art. 8 - Privacy
Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate. Con riferimento ai dati dei dirigenti medici e sanitari, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale vigente. Stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno specifico Accordo di Contitolarità sottoscritto tra le parti a completamento ed integrazione della presente Convenzione. L’accordo definisce nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito all’osservanza del GDPR. Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra - UE si precisa che il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente
una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti. Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall’articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.
Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti, la Struttura Sanitaria agisce come esclusivo Titolare del trattamento e provvederà ad autorizzare i dirigenti medici e sanitari dell’Azienda alle operazioni di trattamento dei dati dei pazienti ed a fornire loro le relative istruzioni.
La Struttura Sanitaria si impegna a fornire all’Azienda i dati da questa richiesti in relazione a motivate esigenze. In tali ipotesi l’Azienda agirà quale titolare autonomo del relativo trattamento dei dati e, per il tramite della Struttura Sanitaria, fornirà ai pazienti interessati apposita informativa.
Art. 9 – Clausola di legalità
Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di aver preso visione sul sito internet del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento dell’altra parte, ove esistente, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti. La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento da parte delle parti potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.
Art. 10 – Oneri fiscali
La presente convenzione:
• è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
• è soggetta ad imposta di bollo fin dall’origine, con onere a carico della Struttura Sanitaria ai sensi dell’art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
• è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del
D.P.R. n. 131/1986.
Art. 11 - Controversie
Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge, ai CCNL e ai regolamenti vigenti in materia.
In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.
Letto, confermato e sottoscritto. Sondrio, ………………………
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO | CLINICA IGEA SRL |
Il Direttore Generale | Il Legale Rappresentante |
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e senza riserva alcuna le clausole riportate agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO | CLINICA IGEA SRL |
Il Direttore Generale | Il Legale Rappresentante |
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx |
ACCESSI Allegato A alla Convenzione tra ASST Valtellina e Alto Lario e la Clinica IGEA S.r.l. | ||||
DISCIPLINA | PRESTAZIONE | GIORNATA | ORARIO ACCESSO | TARIFFA |
ALLERGOLOGIA | Prima visita | venerdì | 16,30-19,30 | 70,00 |
Prick test | venerdì | 16,30-19,30 | 35,00 | |
Patch test | venerdì | 16,30-19,30 | 35,00 | |
vaccinazione | venerdì | 16,30-19,30 | 35,00 | |
RADIOLOGIA | ecografia addome completo | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 84,00 |
ecografia addome inferiore | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 70,00 | |
ecografiam addome superiore | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 70,00 | |
ecografia muscolo tendinea | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 56,00 | |
ecografia mammella | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 56,00 | |
ecografia testicoli | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 56,00 | |
diagnostica ecografica del capo e del collo | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 56,00 | |
ecografia cute e sottocute | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 56,00 | |
ecografia tiroide paratiroide | martedì/mercoledì/ giovedì | 17,00-19,30 | 56,00 | |
NEUROCHIRURGIA | Prima visita | venerdì | 14,00-16,00 | 80,00 |
Visita di controllo | venerdì | 14,00-16,00 | 60,00 |
Le predette prestazioni saranno eseguite presso la struttura sita in Xxx Xxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Rendiconto Allegato B alla Convenzione
tra ASST Valtellina e Alto Lario e la Clinica IGEA S.r.l.
Struttura Sanitaria:
Al Servizio Economico Finanziario Asst Valtellina e Alto Lario
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx
ELENCO DEGLI ACCESSI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EFFETTUATE –
[ANNO] – [MESE] - SEDE DI …………………….SPECIALITA’ ……………………………...
RIFERIMENTO DELIBERA ASST N. DEL - SCADENZA: …………………….
DATA | DALLE ORE | ALLE ORE | N. VISITE | ALTRE PRESTAZIONI: | ||
specialistica | di controllo | |||||
tariffe: | € | € | ||||
Totale da fatturare: |
Il Dirigente Medico ASST | Il Responsabile … |
(timbro e firma) | (timbro e firma) |
(parte riservata alla ASST)
Gli accessi di cui sopra sono stati effettuati fuori orario di servizio.
Visto |
Servizio Risorse Umane |
(timbro e firma) |