LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLO PEDONALE PRIMO STRALCIO
Schema di contratto
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI
PROVINCIA DI .
N. Rep.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLO PEDONALE PRIMO STRALCIO
L’anno
giorno
del mese di
presso
nell’Ufficio di Xxxxxxxxxx, avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del , senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
il/la sig. , nato/a a , il , residente a in
via , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del
predetto, codice fiscale/partita IVA
che
rappresenta nella sua qualità di ,
il/la sig. , nato/a a , il _ , residente a in
via , codice fiscale/partita IVA nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.
Premesso
– che con deliberazione della n. in data esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell’importo di euro «Computo non definito» («Computo non definito»), di cui euro «Computo non definito» («Computo non definito») a base d’asta, euro «Computo non definito» («Computo non definito») per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro
«Computo non definito» («Computo non definito») per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di con il sistema di realizzazione dei lavori a misura. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco prezzi e con le modalità esecutive del capitolato speciale d’appalto.
– che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,
per l’appalto dei lavori di che trattasi, ;
– che, a seguito di apposita , effettuata ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l’impresa che ha offerto un ribasso del «Computo non definito» % ( ) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro «Computo non definito» ( );
– che con determinazione n. del la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;
– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. del attestante
l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig.
nato a
il codice fiscale , di procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia. .
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Generalità
Il/La Sig. , per conto del nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa con sede in l’appalto dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLO PEDONALE PRIMO STRALCIO da realizzare presso , il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L’impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.
L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
nato a
via n. .
il , residente in
Art. 2 - Attestazione sullo stato dei luoghi
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 32, comma 8 e del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.1.1 delle Linee guida Anac, di permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione
del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Si allega l’attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei lavori (o del responsabile del
procedimento) delle condizioni di cantierabilità.
Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro 167.227,29 (centosessantasettemiladuecentoventisette/29), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro 8.678,70 (ottomilaseicentosettantotto/70):
N. | Descrizione | Importo (Euro) |
a | Lavori a misura | 175.905,99 |
b | Somme a disposizione delle stazione appaltante | 24.094,01 |
Sommano | 200.000,00 | |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | 8.678,70 |
Art. 4 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Art. 5 - Risarcimento danno per sospensioni illegittime dei lavori
All’impresa nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’art. 1382 del codice civile, dovrà essere corrisposto un indennizzo giornaliero quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima del 15% rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori con verbale di consistenza al momento della sospensione;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 6 - Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura dell’1 per mille
dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108, comma 4 del codice.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
Art. 7 - Premio di accelerazione
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’affidatario non verrà riconosciuto un premio.
Art. 8 - Garanzia provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, è stata prestata mediante:
– fidejussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data per l’importo di euro ( ) (all. );
o
– fidejussione assicurativa della Società n. in data per
l’importo di euro ( ) (all. ).
La garanzia provvisoria garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 9 - Garanzie definitive
9.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità di cui al commi 2 e 3 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 ha costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 10 per cento dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, mediante:
– fidejussione assicurativa della Società n. in data .
(caso 1)
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ( ).
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’ affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ( ).
La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
9.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione
dei lavori
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società n. in data per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro ( ), che copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
9.3. Lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria
9.3.1. Polizza assicurativa indennitaria decennale
L’esecutore ai sensi dell’art. 103, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
9.3.2. Polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi
L'esecutore dei lavori ai sensi dell’art. 103, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è obbligato a stipulare, per i lavori per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori a misura
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Art. 11 - Pagamenti in acconto
Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è
fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224,
comma 2, del codice civile.
Art. 12 - Pagamento della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo le disposizioni dell’art. 102, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 dopo l’esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il
calcolo degli interessi decorre dalla scadenza dei termini indicati.
Art. 13 - Sinistri alle persone e danni
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art. 14 - Obbighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Società affidataria, come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
Per quanto sopra le parti convengono espressamente che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, la Società affidataria dichiara, inoltre, che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. La Società affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 15 - Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102, comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50.
Il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, non può essere ceduto
totalmente o parzialmente, a pena di nullità.
Essendo stato dichiarato nel bando di gara, è consentito il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, calcolato con riferimento al prezzo nel presente contratto d’appalto e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, limitatamente alle seguenti categorie:
(oppure)
Ai sensi dell’art. 106, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50, non essendo stato dichiarato nel bando di gara, non è ammesso il subappalto.
Art. 17 - Revisione prezzi
L’importo convenuto per l’appalto è fisso e invariabile, con esclusione di qualunque indicizzazione o revisione. Il prezzo a misura con prezzi unitari si intende offerto dall’appaltatore in base a calcoli di sua propria e assoluta convenienza e quindi è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità di cui la stessa non abbia tenuto debito conto. L’impresa non ha pertanto ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità
speciali di alcun genere. Non si applica pertanto l’art. 1664 del codice civile.
(oppure)
I prezzi unitari, concordati tra l’appaltatore e il committente, contenuti nell’offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva la disposizione dell’art. 1664 del codice civile.
Nel caso in cui la durata contrattuale dei lavori sia superiore a 300 giorni (solari o lavorativi), l'importo dei lavori da eseguire a partire dal secondo anno sarà rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale, (se la variazione supera % su base annua) ovvero secondo le seguenti modalità .
Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti,
l’appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta alla stazione appaltante.
Art. 18 - Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso via .
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a mediante .
In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal
certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.
Art. 19 - Cessione del credito
Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa). Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 è ammessa la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.
In applicazione delle disposizioni dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la stazione appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 20 - Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 21 - Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.
Art. 22 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara);
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere che si intende
subappaltare;
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara; Allegato D – capitolato speciale d’appalto; Allegato E – elaborati progettuali esecutivi:
;
Allegato F – elenco dei prezzi unitari;
Allegato G – piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
Allegato H – cronoprogramma dei lavori;
Allegato I – attestazione del direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento) sullo stato dei luoghi; Allegato L - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale); Allegato M - polizze di garanzie definitive.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali deversi da quelli sopra elencati.
Art. 23 - Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Art. 24 - Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D.lgs. n. 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti i materia.
Art. 25 - Disposizioni antimafia
L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto
del presente contratto:
– eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
– ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
– ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 26 - Norme finali
Si informa la Ditta esecutrice che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line “Amministrazione Trasparente” del sito comunale al link://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/_ marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.
Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.
La Ditta esecutrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell’impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Le parti hanno dispensato me Segretario rogante dal dare lettura degli atti richiamati, dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza.
Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, che poi ho letto alle parti stesse, le quali lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:
Il Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche del Comune di Urbino, Arch. Xxxx Xxxxxxxxx e la Società “………….” con sede in ………. (…….), nella persona del rappresentante legale ………….., con sottoscrizione autografa acquisita digitalmente, nel rispetto delle disposizioni dell'art.25 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82.
L’impresa | L’ufficiale rogante | Il dirigente |
CAPITOLI
Capitolo 1
DATI GENERALI DELL'APPALTO
Art. 1 - Importo dei lavori in appalto
1.1 Importo dell’appalto
L’importo complessivo a base d’asta dei lavori a misura, compresi nel presente appalto, ammonta
presuntivamente a euro 175.905,99 (diconsi euro centosettantacinquenovecentocinque,99).
N. | Descrizione | Importo [euro] |
a | Lavori a corpo | 0 |
b | Lavori a misura | 175.905,99 |
c | Somme a disposizione della stazione appaltante | 24.094,01 |
Sommano | ||
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | 8.678,70 |
1.2 Variazione dell’importo dei lavori a misura
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee previste per l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 2 - Descrizione dei lavori affidati
2.1 Descrizione dei lavori
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguardano CME qui appresso sommariamente descritti:
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLO PEDONALE PRIMO STRALCIO:
• Abbattimento di alberature;
• Scavo a sezione obbligata;
• Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti;
• Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre;
2.2 Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo, salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori e/o dal collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera (se nominato).
Art. 3 - Opere escluse dall'appalto
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre ditte, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.
N. | Lavori | Importo [euro] |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
- | ||
- | ||
Sommano |
Capitolo 2
NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 4 - Rilievi, tracciati e capisaldi di livellazione
4.1 Esecuzione di rilievi
L’esecuzione dei lavori deve essere preceduta dal rilievo planimetrico dello stato di fatto da parte e a spese
dell’esecutore, e in contraddittorio con la direzione dei lavori.
Il rilievo è necessario per la quantificazione delle opere di scavo a sezione obbligata o di sbancamento e di movimento terra in generale.
4.2 Esecuzione dei tracciati delle opere di fondazione
L’esecuzione delle opere di fondazione deve essere preceduta dal tracciamento sul terreno delle strutture
portanti alla quota indicata dal progetto esecutivo.
4.3 Capisaldi di livellazione nell'esecuzione dei lavori
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto esecutivo, in sede di consegna dei lavori sarà fornito all’appaltatore l’elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nell’esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavori eventuali difformità riscontrate.
L’appaltatore è responsabile della conservazione dei capisaldi, che non può rimuovere senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori
Per tutte le operazioni di livellazione, limitatamente a quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, vige l’obbligo di riferirsi al testo intitolato Guida alla progettazione e all’esecuzione delle livellazioni geometriche della Commissione geodetica italiana (IGM, 1974), che viene a far parte del presente capitolato speciale d’appalto.
Il percorso della livellazione dovrà sempre consentire il controllo delle misure. Se la livellazione ha come scopo la determinazione di quote, la linea da istituire dovrà essere collegata ad uno o più capisaldi preesistenti. In tal caso, dovrà essere verificato che i dislivelli sui tratti contigui al caposaldo considerato siano rimasti invariati. La scelta del caposaldo da utilizzarsi deve essere comunque autorizzata dalla direzione dei lavori. La fase di segnalizzazione dei capisaldi e quella di misura, devono essere separate da un adeguato intervallo di tempo, per consentire ai capisaldi di assumere un assetto stabile.
4.4 Strumentazione per i lavori topografici
Per tutti i lavori topografici dovranno essere utilizzati teodoliti con approssimazione angolare al secondo centesimale, accoppiati a distanziometri elettronici di precisione non inferiore a 5 mm ± 10e–6 · D (con D espressa in km). In alternativa, è possibile utilizzare la total station con prestazioni analoghe.
Per quanto riguarda le quote si dovranno utilizzare dei livelli di precisione (autolivelli).
La strumentazione deve essere verificata prima dell’inizio delle operazioni di tracciamento.
Art. 5 - Consegna dei lavori
5.1 Termini per la consegna e verbale
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 10 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 5 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge.
Il termine di 180 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
La consegna dei lavori da parte del direttore dei lavori deve avvenire previa autorizzazione del responsabile del procedimento dopo che il contratto è divenuto efficace ovvero dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
In caso di consegna ai sensi del comma 2, il direttore dei lavori deve tenere conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in doppio esemplare e in contraddittorio con l’esecutore e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all’esecutore, ove questi lo richieda.
5.2 Comunicazione all'esecutore
Il direttore dei lavori deve comunicare all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori deve fissare una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
5.3 Consegna d'urgenza
Nei casi di necessità per comprovate esigenze didattiche si deve provvedere alla consegna d’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, per l’esecuzione immediata delle lavorazioni (o per le sole parti già consegnate) indicate espressamente e dettagliatamente nel verbale di consegna dal direttore dei lavori.
5.4 Consegna parziale
Si deve provvedere alla consegna parziale dei lavori ai sensi del punto 6.2.3 delle Linee guida Anac per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni indicate espressamente e dettagliatamente nel verbale di consegna dal direttore dei lavori.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal
direttore dei lavori.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina della sospensione dei lavori di cui all’art. 107 del Codice.
5.5 Differenze riscontrate all'atto delle consegna e sospensione
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna dei lavori, e il direttore dei lavori ne deve riferire immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Il responsabile del procedimento, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a giorni, il programma di esecuzione dei lavori.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto esecutivo, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti del punto 7.3.2 delle Linee guida Anac.
5.6 Ritardo nella consegna e facoltà di recesso dell'appaltatore
Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla Stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 3.000,00 euro;
b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 5.000,00 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 10.000,00 euro.
Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’esecutore.
La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità stabilite dalle Linee guida Anac.
Art. 6 - Programma esecutivo dei lavori
Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata, il programma si intenderà accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Art. 7 - Oneri a carico dell'appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori
7.1 Impianto del cantiere
L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di 1 (uno) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
7.2 Vigilanza del cantiere
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, del committente, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
In caso di inosservanza, si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 646/1982.
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione e il collaudo provvisorio dei lavori, salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate.
Sono, altresì, a carico dell’appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.
Fermo restando l’obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno riconosciuti i maggiori oneri, sempre che l’appaltatore non richieda e ottenga di essere sciolto dal contratto.
7.3 Locale per ufficio di direzione dei lavori
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione dei lavori.
Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzato, nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc.).
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono).
7.4 Ordine dell'esecuzione dei lavori
In linea generale, l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della stazione appaltante.
Questa, ad ogni modo, si riserva il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso, la disposizione dell’amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
7.5 Fornitura di notizie stitiche sull'andamento dei lavori
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito specificato:
- numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascuno dei 15 giorni, con le relative ore lavorative;
- genere di lavoro eseguito nei 15 giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine dei 15 giorni, stabilendosi una penale di 25,82 euro per ogni giorno di ritardo.
7.6 Cartelli indicatori
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di 1 m x 2 m, recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adattarle ai casi specifici.
Nello spazio per l’aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi.
Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno, devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto, e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.
Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore una penale di euro 100,00 (cento/00). Sarà, inoltre, applicata una penale giornaliera di euro 50,00 (cinquanta/00) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all’inadempienza.
7.7 Oneri per le pratiche amministrative
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il
risarcimento degli eventuali danni.
7.8 Osservanza di leggi e norme tecniche
L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d’appalto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni e i regolamenti appresso richiamati.
TESTO UNICO EDILIZIA
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
NORME TECNICHE STRUTTURALI
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato
C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate
C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione
D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14
gennaio 2008
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, Construction Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
D.M. 24 dicembre 2015 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza
PREVENZIONE INCENDI
D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione
D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
D.M. 3 agosto 2015 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI
Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
C.M. 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici civili
RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA
D.M. 27 luglio 2005 – Xxxxx concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell’edilizia
D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della
direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell’edilizia
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 – Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
D.M. 24 dicembre 2015 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e
servizi pubblici
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
RIFIUTI E AMBIENTE
D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
ACQUE
D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
NUOVO CODICE DELLA STRADA
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada
CONTRATTI PUBBLICI
Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 8 - Integrazione del piano di manutenzione dell'opera
Il direttore dei lavori deve raccogliere in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di prestazione predetta (ed eventuali schede dei prodotti), nonché le istruzioni per la manutenzione ai fini dell’integrazione o dell’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.
L’esecutore è obbligato a trasmettere al direttore dei lavori le istruzioni e/o le schede tecniche di manutenzione e di uso rilasciate dal produttore dei materiali o degli impianti tecnologici installati.
Capitolo 3
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE
Art. 9 - Accettazione dei materiali
I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera (Linee guida Anac - art. 111, comma 1, del Codice).
L'accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori deve rispettare le disposizioni del punto 101, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 delle citate Linee guida Anac. In caso di contestazioni, si procederà ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti e del presente capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.
Art. 10 - Accettazione e pagamento di determinati manufatti
Nell’esecuzione dei lavori per i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera il prezzo a pie d’opera, è ammesso il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.
Salva diversa pattuizione, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pie d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono sempre essere rifiutati dai direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Art. 11 - Rifiuto dei materiali non idonei
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile (Linee guida Anac - art. 111, comma 1, del Codice).
Art. 12 - Materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali
Non rileva l’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata (Linee guida Anac - art. 111, comma 1, del Codice).
Art. 13 - Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo
13.1 Materiali riciclati
L’impiego di materiali riciclati deve rispettare le disposizioni dei:
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.M. 24 dicembre 2015 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza.
13.2 Riutilizzo delle terre e rocce da scavo
La possibilità del riutilizzo delle terre e rocce da scavo è prevista dall’art. 185 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 13 del D.lgs. n. 205/2010. Al comma 1 dell’art. 185 è disposto che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006:
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati dello stesso D.lgs. n. 152/2006;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
Art. 14 - Norme di riferimento sui prodotti da costruzione
I prodotti da costruzione devono rispettare il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR, Construction Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, entrato in vigore 1° luglio 2013 che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE (CPD, Construction Product Directive) del Consiglio del 21 dicembre 1988.
Il Regolamento (UE) n. 305/2011 fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione. Tali disposizioni, rispetto alla normativa precedente una volta pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sono immediatamente esecutive per gli stati membri, senza necessità di essere recepite.
14.1 Definizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011
Si riportano alcune definizioni dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 305/2011:
- «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
- «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
- «opere di costruzione», gli edifici e le opere di ingegneria civile;
- «caratteristiche essenziali», le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
- «prestazione di un prodotto da costruzione», la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
- «livello», il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;
- «classe», gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
- «livello di soglia», livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
- «prodotto-tipo», l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
- «specifiche tecniche armonizzate», le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
- «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva;
- «uso previsto», l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;
- «ciclo di vita», le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.
14.2 Dichiarazione di prestazione
L’art. 4 del Regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce che quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (HS) o è conforme a una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. La dichiarazione di prestazione sostituisce la dichiarazione di conformità prevista dalla normativa precedente, inoltre accompagna sempre il prodotto di costruzione.
Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.
Al punto 26 dei Considerata al Regolamento (UE) n. 305/2011 si rileva che dovrebbe essere possibile numerare la dichiarazione di prestazione secondo il numero di riferimento del tipo di prodotto.
14.2.1Contenuto della Dichiarazione di prestazione
L’art. 6 del Regolamento (UE) n. 305/2011 dispone che la dichiarazione di prestazione deve descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate, in particolare le seguenti informazioni:
a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione;
c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda.
La dichiarazione di prestazione deve contenere altresì:
a) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati;
d) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'art. 3, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 305/2011;
e) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi
previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; o stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati;
f) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata);
g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
Le informazioni di cui all'art. 31 (Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza) o, a seconda dei casi, all'art. 33 (Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli prodotti) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere fornite assieme alla dichiarazione di prestazione.
La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato III Regolamento (UE) n. 305/2011.
14.3 Simbolo di marcatura CE
L’art. 30 del Regolamento CE 765/08 stabilisce i principi generali della marcatura CE.
La marcatura CE, come presentata all’allegato II al citato Regolamento, deve essere apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non deve essere apposta su altri prodotti.
Simbolo di marcatura CE, allegato II al Regolamento CE 765/08
14.4 Mancanza di norme UNI applicabili o aggiornate
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto.
Art. 15 - Provvista dei materiali
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Art. 16 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi delle disposizioni del punto 7.3.1.6 delle Linee guida Anac (art. 111, comma 1, del Codice) e la successiva approvazione del Responsabile del procedimento.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può
cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti, se richiesta, l’espressa
approvazione del responsabile del procedimento.
Art. 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
In applicazione dell'art. 101, comma 3 del Codice e del punto 7.1.3 delle linee guida Anac (art. 111, comma 1, del Codice) gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per l’esecuzione delle prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell’apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle norme tecniche per le costruzioni e delle ulteriori prescrizioni del presente capitolato.
17.1 Prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’impresa affidataria.
Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza (Linee guida Anac - art. 111, comma 1, del Codice).
Art. 18 - Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati
A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi.
Capitolo 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE
Art. 19 - Demolizioni e dismissioni
19.1 Interventi preliminari
L’appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni, dell’interruzione di approvvigionamenti idrici, gas, e allacci di fognature, nonché dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento- amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.
19.2 Verifica pre-demolizioni per determinare ciò che può essere riutilizzato. Piano di demolizione e recupero
L’appaltatore dovrà effettuare una verifica pre-demolizione per determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tali operazioni includono:
- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.
La verifica pre-demolizione deve contenere le informazioni specificate e dichiarare che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati. Deve inoltre essere allegato il piano di demolizione e recupero della ditta e sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
19.2.1 Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta
Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra discarica autorizzata. Diversamente, l’appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso proprie aree.
Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato, dovrà essere depositato entro l’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate, ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
19.3 Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione
I lavori di demolizione, come stabilito dall’art. 151 del D.lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto, e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
19.4 Proprietà degli oggetti ritrovati
La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia o l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore dovrà, pertanto, consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni espressamente ordinate al fine di assicurarne l’incolumità e il diligente recupero.
Qualora l’appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei lavori, e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso.
L’appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all’esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L’appaltatore dovrà, altresì, darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all’autorità giudiziaria.
19.5 Proprietà e reimpiego dei materiali da scavi e demolizione
I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà della stazione appaltante. Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di elenco.
Qualora, in particolare, i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore avrà l’obbligo di accettarli. In tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell’elenco contrattuale; i relativi importi devono essere dedotti dall’importo netto dei lavori, restando a carico dell’appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio, ecc.
Art. 20 - Scavi e sbancamenti
20.1 Generalità
Nell'esecuzione degli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori.
20.2 Ricognizione
L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto.
20.3 Smacchiamento dell’area
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi
incluso il taglio di alberi, di siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie.
La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondità indicata in progetto o preventivamente concordata con la direzione dei lavori, non dovrà essere mescolata con il terreno sottostante. La terra vegetale deve essere accumulata in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori.
20.4 Reimpiego dello strato superficiale di terreno naturale asportato
Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se
non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).
20.5 Splateamento e sbancamento
Nei lavori di splateamento o di sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 150 cm, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve predisporre la necessaria armatura o provvedere al consolidamento del terreno.
20.6 Scavi a sezione obbligata
Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondità indicate nel progetto esecutivo, con le tolleranze ammesse.
Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta devono essere riportati al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione secondo le indicazioni del progetto esecutivo.
Eventuali tubazioni esistenti non funzionanti dovranno essere rimosse dall’area di scavo di fondazione. Armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi dei lavori in appalto.
20.7 Scavi in presenza d’acqua
Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur ricorrendo ad opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia costantemente presente ad un livello di almeno 20 cm dal fondo dello scavo.
Nel prosciugamento è opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello scavo per un tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in esame.
20.7.1 Pompe di aggottamento
Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall’appaltatore in quantità, portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 00 xx x, xx generale, per scavi poco profondi.
L’impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della direzione dei
lavori, e per il loro impiego verrà riconosciuto all’appaltatore il compenso convenuto.
I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall’appaltatore devono essere accettati dalla direzione dei lavori, specialmente durante l’esecuzione di strutture in calcestruzzo armato, al fine di prevenire il dilavamento del calcestruzzo o delle malte.
20.7.2 Prosciugamento dello scavo con sistema Wellpoint
Lo scavo di fondazione può essere prosciugato con l’impiego del sistema Wellpoint ad anello chiuso (con collettori perimetrali su entrambi i lati), in presenza di terreni permeabili per porosità, come ghiaie, sabbie, limi, argille e terreni stratificati. Tale metodo comporterà l’utilizzo di una serie di minipozzi filtranti (Wellpoint), con profondità maggiore di quella dello scavo, collegati con un collettore principale di aspirazione munito di pompa autoadescante, di altezza tale da garantire il prosciugamento dello scavo. Le pompe devono essere installate nell’area circostante al terreno in cui necessita tale abbassamento. Le tubazioni, di diametro e di lunghezza adeguata, dovranno scaricare e smaltire le acque di aggottamento con accorgimenti atti ad evitare interramenti o ostruzioni.
L’impianto di drenaggio deve essere idoneo:
- alle condizioni stratigrafiche dei terreni interessati, rilevate fino ad una profondità almeno doppia rispetto a quella di prefissata per lo scavo;
- alla permeabilità dei terreni interessati, rilevata mediante prove in situ.
L’impresa potrà utilizzare caditoie esistenti, ove possibile, senza creare ad immissione ultimata intasamenti
alla naturale linea di smaltimento meteorica.
«Num. prog. 3» Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi, l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
«Num. prog. 2» Impiego di esplosivi
L’uso di esplosivi per l’esecuzione di scavi è vietato.
«Num. prog. 2» Sistemazione di strade, accessi e ripristino passaggi
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni e la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe e scalette di adeguata portanza e sicurezza. Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti e attraversamenti di strade esistenti, l’impresa è tenuta ad informarsi dell’eventuale esistenza di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, gasdotti, fognature) nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi. In caso affermativo, l’impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere o impianti la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo, altresì, tutti quei dati (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le opportune cautele, onde evitare danni alle suddette opere.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, l’impresa dovrà procedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delle opere danneggiate oltreché, naturalmente, alla direzione dei lavori.
«Num. prog. 2» Manutenzione degli scavi
Gli scavi di fondazione dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da eseguire.
Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate per evitare eventuali scoscendimenti e/o franamenti.
Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima dell’esecuzione delle opere susseguenti.
Art. 21 - Divieti per l’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi
L’appaltatore, dopo l’esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non può iniziare l’esecuzione delle strutture di fondazione prima che la direzione dei lavori abbia verificato la rispondenza geometrica degli scavi o degli sbancamenti alle prescrizioni del progetto esecutivo, e l’eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del terreno di fondazione.
Art. 22 - Riparazione di sottoservizi
L’appaltatore ha l’obbligo e l’onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.)
danneggiati dall’impresa durante l’esecuzione degli scavi e delle demolizioni.
Art. 23 - Rilevati e rinterri
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza non superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione possibile, in modo da caricare uniformemente le strutture portanti su tutti i lati e così da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi non dovranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera, per riprese successivamente, poi, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
È vietato addossare terrapieni a murature o strutture in calcestruzzo armato di recente realizzazione e delle quali si riconosca non completato il processo di maturazione.
23.1 Riutilizzo del materiale di scavo per i rinterro
Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato.
Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile (pozzolana, granello di pozzolana, cemento, acqua) deve essere utilizzato materiale riciclato.
L’offerente in sede di gara deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attività di cantiere.
Art. 24 - Paratie e diaframmi
24.1 Generalità
Le paratie e i diaframmi costituiscono strutture di fondazione infisse o costruite in opera a partire dalla superficie del terreno, con lo scopo di realizzare tenuta all’acqua e anche a sostegno di scavi.
Le paratie e i diaframmi potranno essere:
- del tipo a palancole metalliche infisse;
- del tipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;
- del tipo a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;
- a diaframma gettato in opera di xxxxxxxxxxxx armato;
- ;
- .
Devono essere precisate le modalità di esecuzione, con particolare riguardo agli accorgimenti previsti per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e le caratteristiche dei materiali che saranno impiegati.
24.2 Palancole infisse
24.2.1 Paratie a palancole metalliche infisse
Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti fondamentali:
- adeguata resistenza agli sforzi di flessione;
- facilità di infissione;
- impermeabilità delle giunzioni;
- facilità di estrazione e reimpiego (ove previsto);
- elevata protezione contro le corrosioni.
L’infissione delle palancole sarà effettuata con i sistemi normalmente in uso.
Il maglio dovrà essere di peso complessivo non minore del peso delle palancole comprensivo della relativa cuffia.
Devono essere adottate speciali cautele affinché durante l’infissione gli incastri liberi non si deformino e
rimangano puliti da materiali, così da garantire la guida alla successiva palancola.
A tale scopo, gli incastri prima dell’infissione devono essere riempiti di grasso.
Durante l’infissione si dovrà procedere in modo che le palancole rimangano perfettamente verticali, non
essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.
Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l’infissione, oltre che con la battitura, potrà essere realizzata con il sussidio dell’acqua in pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.
Se durante l’infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni non tollerabili a giudizio della direzione dei lavori, la palancola dovrà essere rimossa e reinfissa o sostituita, se danneggiata. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle prescrizioni delle norme UNI EN 10248-1, UNI EN 10248-2, UNI EN 10249 e UNI EN 10249-2.
24.3 Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato
Le palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.
Il conglomerato cementizio impiegato dovrà avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non inferiore a 40 N/mm² e dovrà essere esente da porosità o altri difetti. Il cemento sarà ferrico pozzolanico, pozzolanico o d’altoforno.
Potrà essere richiesto, per infissione con battitura in terreni tenaci, l’inserimento nel getto di puntazza metallica.
L’operazione d’infissione sarà regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in calcestruzzo
armato centrifugato, di cui al successivo articolo.
Nel caso specifico, particolare cura dovrà essere posta nell’esecuzione dei giunti, da sigillare con getto di
malta cementizia.
24.4 Paratie costruite in opera
24.4.1 Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati
Le paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.
Nel caso specifico, particolare cura dovrà essere posta nell’accostamento dei pali fra loro e nel mantenere
la verticalità dei pali stessi.
24.4.2 Diaframmi in calcestruzzo armato
In linea generale, i diaframmi saranno costruiti eseguendo lo scavo del terreno a qualsiasi profondità, con benna o altro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza singola di norma non inferiore a 2,50 m.
Lo scavo verrà eseguito con l’ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti, e per il sostegno provvisorio
delle pareti.
I fanghi di bentonite da impiegare nello scavo devono essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima qualità, e acqua, di norma nella proporzione di 8÷16 kg di bentonite asciutta per 100 litri d’acqua, salvo la facoltà della direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.
Il contenuto in sabbia finissima dovrà essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.
Eseguito lo scavo e posta in opera l’armatura metallica interessante il concio, opportunamente sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sarà effettuato il getto del conglomerato cementizio, con l’ausilio di opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremità inferiore sarà tenuta almeno due metri al di sotto del livello del fango, al fine di provocare il rifluimento in superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire senza soluzione di continuità il getto stesso.
Il getto dovrà essere portato fino ad una quota superiore di circa 50 cm a quella di progetto.
I getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondità di scavo raggiunta e la verifica
dell’armatura da parte della direzione dei lavori.
Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare distacchi, discontinuità e differenze nei singoli conci.
L’allineamento planimetrico della benna di scavo del diaframma sarà ottenuto di norma con la formazione
di guide o corree in calcestruzzo anche debolmente armato.
24.4.3 Prove e verifiche sul diaframma
Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme tecniche, la direzione dei lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.
Art. 25 - Fondazioni dirette
25.1 Scavi di fondazione
Le fondazioni dirette o superficiali sono quelle che trasferiscono l’azione proveniente dalla struttura in
elevato agli strati superficiali del terreno.
La profondità del piano di posa delle fondazioni deve essere quella prevista dal progetto esecutivo. Eventuali variazioni o diversa natura del terreno devono essere comunicate tempestivamente alla direzione dei lavori, perché possa prendere i provvedimenti del caso.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione
dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi.
Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con calcestruzzo magro o altro materiale idoneo, eventualmente indicato dal direttore dei lavori.
In generale, il piano di fondazione deve essere posto al di fuori del campo di variazioni significative di contenuto d’acqua del terreno ed essere sempre posto a profondità tale da non risentire di fenomeni di erosione o scalzamento da parte di acque di scorrimento superficiale.
25.2 Controllo della rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva
In corso d’opera, il direttore dei lavori deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica
xxxxxxx in progetto esecutivo e la situazione effettiva del terreno.
25.3 Magrone
Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere predisposto sul fondo dello scavo, dopo aver eseguito la pulizia e il necessario costipamento dello stesso, uno strato di calcestruzzo magro avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro l’azione aggressiva del terreno.
Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro è quello indicato negli elaborati progettuali esecutivi delle strutture.
Capitolo 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 26 - Scavi per la posa in opera delle tubazioni
26.1 Posa in opera delle tubazioni interrate
La posa in opera delle tubazioni con riferimento al punto 2.1.2 del D.M. 12 dicembre 1985 deve tenere conto delle interazioni tubazioni-terreno di posa.
La posa in opera di collettori per fognatura interrati in trincee, e delle tubazioni interrate in generale, deve rispettare le prescrizioni della norma UNI EN 1610 e le ulteriori raccomandazioni del produttore dei tubi. Per le condotte non in trincea si rimanda alla UNI EN 12889 (Costruzione senza trincea e prove di impianti di raccolta e smaltimento liquami). Per la posa in opera delle tubazioni funzionanti a pressione si rimanda alla norma UNI EN 805. Altri aspetti sulla condotte in pressione e sul reinterro sono trattate dalla norma UNI EN 1295-1.
La larghezza minima della trincea deve rispettare il valore indicato nella tabella 84.1 della norma Uni En 1610, determinate in funzione del diametro esterno De della tubazione; nella tabella 84.1 sono indicate anche le misure minime per trincee supportate e trincee non supportate. In generale deve essere lasciata una larghezza minima x/2 tra la parete della trincea e il tubo o tra il supporto della trincea e il tubo (figura seguente).
Larghezza minima della trincea
La trincea deve avere anche una larghezza minima B in funzione della profondità; al di sotto di 1 m non è richiesta alcuna larghezza minima per la trincea, per profondità maggiore di 100 cm è richiesta una larghezza minima di 80 cm.
Larghezza minima della trincea in funzione del diametro esterno della tubazione
Diametro nominale tubazione (DN) [mm] | Larghezza minima della trincea (B = De + x) [cm] | ||
Pareti trincea supportate | Pareti trincea non supportate | ||
β > 60° | β ≤ 60° | ||
≤ 225 | De + 40 | > (De + 40) | |
da > 225 a ≤ 350 | De + 50 | De + 50 | De + 40 |
da > 350 a ≤ 700 | De + 70 | De + 70 | De + 40 |
da > 700 a ≤ 1200 | De + 85 | De + 85 | De + 40 |
da > 1200 | De + 100 | De + 100 | De + 40 |
β è l'angolo della parete delle trincea senza casseratura misurato rispetto all'orizzonte |
L'inclinazione β delle pareti della trincea può influire sull'entità del carico del materiale di riempimento sulla tubazione, tali aspetti sono oggetto di calcoli specifici progettuali previsti dalla norma UNI EN 1295-1 (figura seguente).
Angolo della parete della trincea senza casseratura rispetto all'orizzontale
26.1.1 Letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale
Il punto 7.2.1 della norma UNI EN 1610 per il letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale raccomanda i seguenti spessori minimi (figura seguente):
a) letto di posa
≥ 10 cm condizioni di terreno normale
≥ 10 cm terreno duro o roccia
b) riempimento iniziale
≥ 15 cm sopra il tubo
≥ 10 cm sopra la giunzione.
Spessori minimi per il letto di posa e il ricoprimento iniziale del tubo
26.1.2 Continuità del piano di posa
Il piano di posa dovrà garantire un’assoluta continuità d’appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti, quali impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole. In quest’ultimo caso, la continuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata dall’interposizione di materiale idoneo.
26.1.3 Tubi danneggiati durante la posa in opera
I tubi che nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati in modo da
ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Nell’operazione di posa dovrà evitarsi che nell’interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna
Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l’ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie, e a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola.
26.1.4 Controllo e pulizia dei tubi
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre.
Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere accuratamente controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), e pulito dalle tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo.
Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità dell’opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino.
Deve essere lubrificata l’estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell’estremità
arrotondata. Il lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della gomma.
26.1.5 Protezione catodica delle tubazioni metalliche
Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione catodica e in
corrispondenza dei punti d’appoggio, membrane isolanti.
26.2 Reinterro delle tubazioni
26.2.1 Reinterro delle condotte in PVC
Il riempimento della trincea e in generale dello scavo per le tubazioni in Pvc, quindi tubazioni flessibili, deve essere eseguito nelle ore meno calde della giornata. Si deve procedere sempre a zone e di 20 ÷ 30 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente dal basso verso l'alto. IN generale può farsi riferimento alle indicazioni della norma UNI 11149.
Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincee. Il materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro 10÷15 mm oppure di sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm. Il materiale impiegato deve essere accuratamente compattato in modo da ottenere la densità in situ stabilita dal capitolato speciale d'appalto. L’altezza minima del letto di posa solitamente è 10 cm oppure D/10.
Il materiale di rinfianco deve essere costipato a mano evitando che rimangano zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto (strato L1) (figura seguente)
Il secondo strato di rinfianco L2 deve avere spessore fino alla generatrice superiore del tubo.
Il terzo strato L3 deve avere una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alta del tubo. La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo e mai sulla sua verticale.
L’ulteriore riempimento (strati L4 ed L5) deve essere effettuato con col materiale prescritto dal capitolato speciale d'appalto.
Occorre lavorare su tre tratte consecutive e in questo caso devono essere eseguiti contemporaneamente il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo) nella zona adiacente e la posa della sabbia, intorno al tubo nella tratta più avanzata.
La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla verticale, deve essere lasciato, infine, uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno. Per il materiale di sottofondo e di rinfianco è consigliato l'impiego di tessuto geotessile.
Riempimento per strati successivi della trincea per una tubazione in PVC
26.2.2 Reinterro delle condotte in Pe
La posa in opera delle tubazioni in polietilene in pressione si ricorda che deve essere eseguita secondo le indicazioni della norma UNI 11149 (Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi in pressione).
Il produttore dei tubi in Pe raccomanda le seguenti prescrizioni per la posa in opera delle condotte in pressione in Pe (figura seguente):
a) rinfianco effettuato manualmente fino a metà del diametro del tubo e compattato camminando con i piedi;
b) riempimento fino alla generatrice superiore del tubo, effettuato manualmente e di nuovo compattato con i piedi;
c) può essere aggiunto uno strato di 15 cm compattato a macchina, purché non direttamente sulla generatrice superiore del tubo;
d) il rinfianco ed il reinterro fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo, possono essere
effettuati in un’unica soluzione quando viene usato materiale come sabbia o terra sciolta e vagliata;
e) il materiale di risulta per il restante reinterro può essere utilizzato compattato in strati di spessore non maggiore di 25 cm, purché non compattati direttamente sopra il tubo fino al raggiungimento di 30 cm di altezza dalla generatrice superiore del tubo;
f) il rimanente reinterro può essere completato e compattato in strati a seconda dei requisiti di finitura della superficie.
Il punto 11.1 della norma UNI 11149 raccomanda una profondità minima di interramento di un 100 cm misurata dalla generatrice superiore del tubo. In caso di profondità inferiori è raccomandata la protezione del tubo con guaine tubolari, manufatti in calcestruzzo etc.
Il rinterro per i primi 50 cm sopra la generatrice superiore del tubo devono essere eseguiti alle stesse condizioni di temperatura esterna e, preferibilmente, nel periodo meno caldo della giornata. Il riempimento deve essere effettuato avanzando in una sola direzione per tratte di condotta di 20÷30 m.
La compattazione deve essere eseguita generalmente con mezzi meccanici azionati a mano (mazza vibrante, vibratore piatto, rullo vibrante, etc.). Il grado di compattazione dipende dall’energia meccanica applicata, dal grado di umidità del materiale da compattare, dalla sua natura.
Per prevenire danneggiamenti alla tubazione in caso di successivi lavori di scavo da parte altre imprese è consigliato porre un nastro blu continuo con la dicitura “Tubazione Acqua” sulla generatrice superiore della condotta a una distanza da essa di 30 cm, per indicare la presenza della tubazione.
Fasi di posa in opera e reinterro di una tubazione in pressione in Pe
26.3 Prove di tenuta idraulica
I controlli in opera da parte del direttore dei lavori oltre a verificare la rispondenza contrattuale delle caratteristiche dei materiali impiegati (tubi, giunti, raccordi, apparecchi vari) hanno lo scopo di verificare la perfetta esecuzione delle giunzioni e di riscontrare se i tubi, giunti, raccordi o apparecchi abbiano subito danni durante le operazioni di trasporto e di posa in opera.
Le norme di riferimento per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle tubazioni sono:
D.M. 12 dicembre 1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni
C.M. 20 marzo 1986, n. 27291. D.M. 12 dicembre 1985 – Istruzione relative alla normativa per le tubazioni
26.3.1 Condotte in PEAD
Il procedimento della prova di tenuta idraulica di una condotta posata realizzata con tubazioni in polietilene è descritto dal punto 15 della norma:
UNI 11149 – Posa in opera e collaudo di sistemi di tubazioni di polietilene per il trasporto di liquidi a pressione
26.3.2 Condotte in PVC per fognature
Il D.M. 12 dicembre 1985 impone, anche per le opere di fognatura, l’esecuzione di collaudi in opera a 0,5
bar per verificare sia la qualità dei materiali che la buona esecuzione dei lavori di posa in opera.
Il decreto indica di eseguire preferibilmente, quando le condizioni di scavo lo consentono, il collaudo idraulico a giunti scoperti in modo che essi possano essere ispezionati visivamente durante il collaudo. Inoltre, esso deve essere condotto su tratti con una pendenza che non ecceda 0,5 metri circa.
La procedura di prova di tenuta idraulica è descritta dalla norma:
UNI EN 1610 – Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura
Capitolo 6
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 - Criteri di valutazione dei lavori a corpo e a misura
Per le opere o le provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni e le imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’appaltatore e quanto altro necessario alla completa esecuzione della lavorazione in oggetto.
Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura previste in appalto si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall’appaltatore indipendentemente dall’ordine di arrivo degli stessi in cantiere.
Art. 28 - Scavi, demolizioni, dismissioni
28.1 Scavi
28.1.1 Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti, si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o per la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc. e, in generale, tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.
Gli scavi di sbancamento generale saranno misurati a volume col metodo delle sezioni ragguagliate,
basandosi sul piano quotato redatto all’inizio lavori e sui disegni di progetto.
Normalmente si considera come perimetro dello scavo la verticale sul filo esterno dei manufatti perimetrali.
In nessun caso verrà misurata la scarpata che viene data alle pareti dello scavo, o eventuali maggiorazioni dettate dalla necessità di effettuare armature provvisorie, puntellazioni, ecc.
28.1.2 Scavi a sezione obbligata
Gli scavi a sezione obbligata verranno misurati esclusivamente sulla verticale del filo esterno dei manufatti,
senza tenere conto dei maggiori volumi di scavo effettuati dall’appaltatore per proprie ragioni operative.
All’appaltatore non verranno pagati i volumi di scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali, soprattutto se dipendenti da inidonea sbadacchiatura o armatura dello scavo stesso.
28.1.3 Scavi in presenza d’acqua
Si considerano cavi in presenza d’acqua soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l’apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà, perciò, considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno valutati con un sovraprezzo in aggiunta agli scavi di fondazione, per tenere conto degli aggottamenti ed esaurimenti dell’acqua presente, con qualsiasi mezzo l’appaltatore ritenga opportuno eseguirli.
L’aggottamento delle acque di falda col sistema well-point sarà pagata come indicato nell’elenco prezzi con il relativo prezzo di elenco, comprensivo delle punte aspiranti, pompe, mano d’opera, trasporto, messa in opera tubi, fornitura di energia, manutenzione, guardiania, controllo e assistenza nelle 24 ore.
28.1.4 Oneri aggiunti per gli scavi
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per gli scavi in genere l’appaltatore si deve ritenere compensato per i seguenti altri eventuali oneri:
- il taglio di piante, l’estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza e
anche in presenza d’acqua;
- i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rinterro o a rifiuto, entro i limiti previsti in
elenco prezzi, la sistemazione delle materie di rifiuto, il deposito provvisorio e la successiva ripresa;
- la regolazione delle scarpate o delle pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto esecutivo;
- le puntellature, le sbadacchiature e le armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, compresi le composizioni, le scomposizioni, le estrazioni e l’allontanamento, nonché gli sfridi, i deterioramenti, le perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie (occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati), i passaggi, gli attraversamenti, ecc.;
- ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
28.1.5 Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali
I disfacimenti e i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni devono essere valutati a metro quadrato, assumendo per la misura di tali lavori una larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di 30 cm. Devono essere dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant’altro occupi una parte della superficie pavimentata.
Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate devono essere valutati separatamente a metro cubo, considerando una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del cassonetto ordinato dalla direzione dei lavori.
28.2 Rilevati, rinterri e vespai
28.2.1 Rilevati
Il volume dei rilevati e dei rinterri deve essere determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.
28.2.2 Rinterri
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
28.2.3 Preparazione del piani di posa dei rilevati
La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l’asportazione di piante, arbusti, basso bosco, ceppai e vegetazione in genere, l’asportazione del terreno vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm (da computare nel calcolo dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc., deve essere compensata per ogni metro quadrato di superficie preparata.
28.2.4 Riempimento con misto granulare. Vespai
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., deve essere valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
28.3 Demolizioni, dismissioni e rimozioni
28.3.1 Demolizione totale o parziale di fabbricati con copertura piana
Il volume da computare sarà quello, vuoto per pieno, ottenuto moltiplicando la superficie contenuta dal perimetro esterno dell’edificio per l’altezza effettiva da demolire misurata tra il piano di calpestio più basso e il piano di estradosso dell’ultimo solaio. Il volume così conteggiato comprende eventuali sporti e aggetti presenti, che pertanto non saranno conteggiati separatamente.
28.3.2 Demolizione totale o parziale di fabbricati con copertura a falde
Per la porzione sino al sottogronda varranno le modalità previste al punto precedente. La porzione sovrastante verrà computata in base al volume effettivo.
28.3.3 Demolizioni di tramezzi
Le demolizioni parziali o totali di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm, compresi gli eventuali rivestimenti, devono essere valutate a metro quadrato, compreso l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.
28.4 Demolizioni di murature e di strutture in calcestruzzo
Le demolizioni parziali o totali di murature di spessore superiore a 15 cm, compresi gli eventuali rivestimenti, devono essere valutate a metro cubo, compreso l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.
28.4.1 Taglio a sezione obbligata di muratura per la realizzazione di vani porte e/o finestre
Il taglio a sezione obbligata di muratura di spessore superiore a 15 cm eseguito con metodi manuali o meccanici per la realizzazione di vani porta o finestre e simili, compreso l’onere del puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, deve essere compensato a metro cubo.
28.4.2 Taglio a sezione obbligata di tramezzi per la realizzazione di vani porta e simili
Il taglio a sezione obbligata di tramezzi di spessore non superiore a 15 cm eseguito con metodi manuali o meccanici per la realizzazione di vani porta e simili, compreso l’onere dell’eventuale puntellamento, lo sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, deve essere compensato a metro quadrato.
28.4.3 Demolizione di elementi strutturali in calcestruzzo armato o non armato
La demolizione di elementi strutturali in conglomerato cementizio armato o non armato, compreso l’onere del trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, deve essere compensata a metro cubo di struttura demolita.
28.5 Demolizioni di solai
28.5.1 Demolizioni totali di solaio
Le demolizioni totali di solai di qualsiasi tipo e spessore, compresi gli eventuali pavimenti, e l’onere del
trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, devono essere valutate a metro quadrato.
28.5.2 Taglio a sezione obbligata di solaio
Il taglio a sezione obbligata di porzione di solaio, compreso l’onere del taglio della parte di pavimento prevista in progetto, del sottofondo, dello sgombero delle macerie e del loro trasporto a pubblica discarica, deve essere compensato a metro quadrato.
28.6 Demolizione di controsoffitti
La demolizione di controsoffitti di qualsiasi tipo e natura, compreso l’onere del ponteggio, lo sgombero e il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, deve essere compensata a metro quadrato di superficie demolita.
28.7 Dismissione di pavimenti
28.7.1 Dismissione di pavimenti e rivestimenti
La dismissione di pavimenti e rivestimenti interni quali marmi, piastrelle e simili, compresa la demolizione dell’eventuale sottostrato e il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta, deve essere compensata a metro quadrato di superficie dismessa.
28.7.2 Dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, ecc.
La dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali di finestre, rivestimenti di gradini e simili, compreso la rimozione dello strato di malta/collante sottostante, lo sgombero dei detriti e il trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica, deve essere compensata a metro quadrato di superficie dismessa.
28.8 Rimozioni di infissi
28.8.1 Rimozione di infissi da non riutilizzare
La rimozione di infissi interni o esterni, compreso mostre, telai, falsi telai, succieli, cassonetti coprirullo, e il trasporto a pubblica discarica del materiale inutilizzabile, deve essere compensata a metro quadrato.
28.8.2 Rimozione di infissi da riutilizzare
La rimozione di infissi interni o esterni, compreso mostre e telai con la necessaria accortezza, da riutilizzare dopo eventuale trattamento, deve essere compensata a metro quadrato.
28.9 Rimozioni di ringhiere, cancelli, ecc.
La rimozione di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, anche con eventuali elementi in vetro, ecc., e il trasporto a pubblica di scarica del materiale inutilizzabile, deve essere compensata a metro quadrato.
28.10 Sostituzione di parti di ringhiere, grate, cancelli, ecc.
La sostituzione di elementi di opere in ferro quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., e il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, deve essere compensata a corpo.
28.11 Dismissione e rimontaggio di strutture in alluminio
La dismissione e il rimontaggio di strutture in alluminio e vetri e simili deve essere compensata a corpo.
Art. 29 - Lavori in economia non previsti in contratto
29.1 Lavori eventuali non previsti. Concordamento nuovi prezzi
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni dell’art. 106, comma 1, letto. a) del Codice dei contratti, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'appaltatore o da terzi.
Gli oneri relativi alle assicurazioni del personale addetto all’utilizzo e/o al trasporto dei mezzi sono a carico dell’appaltatore, il quale si impegna sin d’ora al relativo adempimento.
29.2 Manodopera
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
29.3 Noli
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di solvibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Il prezzo di noleggio comprende gli oneri relativi ai conducenti, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera,
montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Indice
Schema di contratto 1
CAPITOLI 10
Capitolo 1
DATI GENERALI DELL'APPALTO 10
Art. 1 - Importo dei lavori in appalto 10
Art. 2 - Descrizione dei lavori affidati 10
Art. 3 - Opere escluse dall'appalto 11
Capitolo 2
NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 12
Art. 4 - Rilievi, tracciati e capisaldi di livellazione 12
Art. 5 - Consegna dei lavori 12
Art. 6 - Programma esecutivo dei lavori 14
Art. 7 - Oneri a carico dell'appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori 14
Art. 8 - Integrazione del piano di manutenzione dell'opera 17
Capitolo 3
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE 19
Art. 9 - Accettazione dei materiali 19
Art. 10 - Accettazione e pagamento di determinati manufatti 19
Art. 11 - Rifiuto dei materiali non idonei 19
Art. 12 - Materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali 19
Art. 13 - Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo 20
Art. 14 - Norme di riferimento sui prodotti da costruzione 20
Art. 15 - Provvista dei materiali 22
Art. 16 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 22
Art. 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 23
Art. 18 - Indennitàper occupazioni temporanee e danni arrecati 23
Capitolo 4
MODALITÀDI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE 24
Art. 19 - Demolizioni e dismissioni 24
Art. 20 - Scavi e sbancamenti 25
Art. 21 - Divieti per l’appaltatore dopo l’esecuzione degli scavi 27
Art. 22 - Riparazione di sottoservizi 27
Art. 23 - Rilevati e rinterri 27
Art. 24 - Paratie e diaframmi 28
Art. 25 - Fondazioni dirette 30
Capitolo 5
MODALITÀDI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI 31
Art. 26 - Scavi per la posa in opera delle tubazioni 31
Capitolo 6
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 36
Art. 27 - Criteri di valutazione dei lavori a corpo e a misura 36
Art. 28 - Scavi, demolizioni, dismissioni 36
Art. 29 - Lavori in economia non previsti in contratto 39