CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E DEL CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO. PERIODO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016.
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO PROVINCIA DI PIACENZA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE, DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E DEL CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO. PERIODO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016.
ART. 01 FINALITA’ ED OGGETTO DELL’APPALTO.
1. Con l’appalto disciplinato dal presente capitolato (di seguito CSA o Capitolato) il Comune intende assicurare - mediante l’affidamento della fornitura dei generi alimentari – la produzione di circa 16.250 pasti per il servizio di ristorazione collegati al nido d’infanzia comunale, alla scuola dell’infanzia statale e al centro estivo, per l’anno scolastico 2015/2016, per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, ad esclusione delle festività infrasettimanali previste dal calendario scolastico. La durata della fornitura potrà essere eventualmente prorogata di un ulteriore anno scolastico, alle stesse condizioni, qualora ciò fosse necessario per aderire a convenzioni e/o appalti in corso di affidamento da parte di Centrali Uniche di Committenza o altri soggetti aggregatori.
L’appalto ha per oggetto la fornitura ,incluso il trasporto e la consegna, delle derrate alimentari con peso e caratteristiche rispondente a quanto richiesto nel presente capitolato, e negli allegati
1 e 2 riguardanti rispettivamente menù e tabelle dietetiche/grammature, da effettuarsi con periodicità e negli orari preventivamente concordati con la Cuoca Comunale, in modo da non creare in alcun caso ostacolo o ritardo nella preparazione dei pasti, nel rispetto del menù settimanale adottato dal servizio e nell’osservanza delle disposizioni impartite dal D.lgs. 155/97;
2. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria tutte le ulteriori attività e prestazioni diverse previste nel presente capitolato speciale d'appalto e nell'allegato n. Y, tutte direttamente o indirettamente collegate alle attività che costituiscono l'oggetto principale della fornitura.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre in qualsiasi momento modifiche ai menù, alle caratteristiche merceologiche delle derrate e alle grammature con l'obbligo per la ditta aggiudicataria di adeguare con la massima rapidità il servizio per tutte le modificazioni che non comportino variazioni del prezzo del pasto. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la possibilità di effettuare ulteriori variazioni di menù, grammature e caratteristiche dei pasti e delle derrate alimentari che li compongono in adesione a direttive emanate dall'Azienda U.S.L. di Piacenza - Servizio Dietetico Aziendale, in relazione a cambiamenti delle linee guida ritenuti dalla stessa Azienda particolarmente significativi per il benessere dei bambini: in tal caso, ove la variazione richiesta implichi un aumento ovvero una diminuzione del prezzo unitario per pasto superiore al 5%, la relativa differenza di prezzo sarà oggetto di libero accordo tra le parti. La Ditta si obbliga comunque ad adeguare immediatamente il servizio al menù concordato per ogni singolo anno scolastico.
ART. 02 DURATA DELL’APPALTO.
1. L’appalto avrà durata dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016 , fatta salva eventuale proroga, da comunicarsi espressamente almeno tre mesi prima della scadenza, di un ulteriore anno scolastico. Al termine del contratto, lo stesso decadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.
2. Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta appaltatrice dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le
prestazioni fino alla data del subentro del nuovo aggiudicatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea espressa per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.
ART. 03 IMPORTO A BASE D’APPALTO.
1. L’importo dell’appalto ammonta a presunti € 41.000,00 oltre all’IVA nella misura di legge per la fornitura di circa 16.250 pasti annui. Tale importo, meramente presuntivo, sarà pari a circa € 82.000,00 qualora il contratto venga prorogato di un ulteriore anno per le motivazioni sopra indicate e, comunque, non vincola l’Ente Appaltante perché il valore effettivo dell’appalto è quello che verrà determinato dall’applicazione del prezzo offerto per ogni singolo pasto, al numero dei pasti effettivamente somministrati.
2. L’importo a base d’asta, IVA esclusa, è fissato in € 2,50 /pasto, per un importo totale di € 41.000,00/anno oltre Iva nei termini di legge. Non sono previsti costi per gli oneri relativi alla sicurezza in quanto, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.Lgs 81/08. non si applica l’obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.
ART. 04 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
1. La gara è indetta mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 20 e 27 D.lgs 163/2006 - Allegato IIB – , con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi con le modalità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo criteri sia economici sia di qualità, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 ed in base agli elementi di valutazione di seguito indicati:
A- Offerta Tecnica Max punti 60
B - Offerta Economica Max punti 40
A) VALUTAZIONE QUALITATIVA PRODOTTI OFFERTI | PUNTI MAX 28 | PARAMETRI DI VALUTAZIONE |
Fornitura di prodotti locali agro- alimentari (cd. Filiera corta) e/o biologici provenienti da fornitori certificati, riferite esclusivamente a prodotti presenti nel menù che la DITTA SI IMPEGNA A FORNIRE Si precisa che: - per ambito locale si intende provinciale o confinanti con il comune di Castelvetro o con la provincia di Piacenza; - per prodotti locali agro-alimentari si intendono quelli provenienti da | 0,5 per ogni prodotto fino a un massimo di 28 punti (sarà attributo punteggio solo ai prodotti ulteriori rispetto a quelli previsti come obbligo all'art. 06.3 del capitolato) Allegare autocertificazione che precisi i prodotti offerti e i produttori con i quali sono stati raggiunti ovvero si intendono raggiungere accordi di fornitura. NB I fornitori potranno cambiare nel corso della concessione purché l'impegno alla filiera corta sia rispettato con altra ditta locale. |
aziende agricole singole o aggregate. | ||
Disponibilità a fornire gratuitamente tovaglioli di carta 2 veli 33x 33 e bicchieri di plastica monouso cc Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:
P.i = Pmax x O.i O max
P.i = punteggio offerta iesima
Pmax = punteggio massimo attribuibile
O.i = offerta iesima ( n. tovaglioli+ n. bicchieri)
O.max = offerta migliore (somma maggiore tra tovaglioli e bicchieri)
B). Proposte per garantire efficienza e funzionalità - PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE: 14 ( quattordici) PUNTI
C: valutazione del processo produttivo, distribuzione, trasporto, metodo di stoccaggio. Punteggio massimo attribuibile. 18 (diciotto) punti | ||
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | Max pt. 18 | La Commissione valuterà l’organizzazione |
(MAX 5 PAGINE )DALLA QUALE | aziendale con particolare riguardo a : | |
RISULTI: • ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ✓ descrizione e localizzazione dei depositi dell’impresa con riguardo ai | |
prodotti oggetto della gara, | ||
✓ descrizione del sistema delle consegne | ||
all’Azienda con riguardo ai prodotti | ||
oggetto della gara, | ||
✓ descrizione degli automezzi che | ||
verranno utilizzati. per il trasporto dei | ||
prodotti oggetto della gara. | ||
• MODALITÀ DI SELEZIONE DEI | ||
FORNITORI | Dovranno essere considerati ed indicati in | |
particolare i seguenti elementi: | ||
✓ elenco di alimenti forniti a filiera |
• TRASPORTO MATERIE PRIME | corta, cioè di prodotti che abbiano viaggiato poco e abbiano subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina, quindi dovranno essere indicati i criteri di organizzazione e gestione del trasporto dei generi alimentari, dal centro di stoccaggio o dai negozi fornitori alla cucina dei servizi nido d’infanzia e scuola infanzia di Castelvetro Piacentino; in particolare dovrà essere indicata la distanza in chilometri dei fornitori rispetto alla cucina di Castelvetro; ✓ Criteri di selezione dei fornitori; ✓ Gestione della fornitura nel caso di irreperibilità di generi alimentari. Dovranno essere considerati ed indicati in particolare i seguenti elementi: ✓ Descrizione, della modalità di imballaggio e dei contenitori utilizzati per il trasporto delle derrate ed indicazioni delle loro caratteristiche. ✓ descrizione della procedura per il recupero della merce non conforme al capitolato e sostituzione del prodotto, |
Per l’attribuzione dei punteggi di cui alla tabella C la Commissione giudicatrice valuterà ciascun elemento mediante l’attribuzione della media dei coefficienti- variabili tra 0 (zero) ed 1 (uno) - assegnati da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica.
Tenuto conto dell’oggetto, della natura e delle finalità della concessione, la determinazione dei coefficienti avverrà tramite i seguenti criteri motivazionali:
a) | Giudizio di idoneità/insufficienza | (coefficiente da 0 a 0,5) |
Relazione gravemente incompleta e inadeguata, non attinente alla fornitura |
in fase di affidamento e indeterminata, inidonea a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione della fornitura. | ||
b) | Giudizio sufficiente | (coefficiente da 0,6 a 0,7) |
Relazione sostanzialmente completa e adeguata, attinente alla fornitura in fase di affidamento sufficientemente determinata e in linea con quanto richiesto dal Capitolato. Complessivamente sufficiente rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione della fornitura. | ||
C) | Giudizio buono | (coefficiente da 0,8 a 0,9) |
Relazione precisamente determinata e apprezzabile per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive. Bene illustrata e redatta, ove necessario, sotto forma di piani e programmi con schematizzazioni realizzabili, misurabili, recanti l’indicazione degli strumenti idonei a consentire al Comune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase esecutiva, con contenuti innovativi, qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in grado quindi di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie, con apprezzabile garanzie di qualità ed efficienza. | ||
d) | Giudizio ottimo | (coefficiente 1) |
Relazione eccellente, idonea per la qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente gli standard della fornitura rispetto a quanto richiesto dal capitolato. In grado di far conseguire sia per quantità che per qualità, che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui la fornitura è destinata. |
Il punteggio assegnato all’elemento di che trattasi sarà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito per il punteggio massimo assegnabile. È possibile da parte della commissione giudicatrice l’attribuzione di punteggi con due cifre decimali.
La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della disamina degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.
2. OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 40)
Il punteggio massimo dell’offerta economica (punti 40) verrà attribuito nel seguente modo:
Punti 40 alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso sull’importo a base d’asta di € 2,50 per il prezzo del pasto unitario;
I punteggi da assegnare ai partecipanti che non ottengono il punteggio massimo, saranno determinati secondo la seguente formula:
PEi = PE max X (Pb - Pi)
(Pb - Pm)
Dove:
Pei = punteggio dell’offerta i-esima
PE max = punteggio massimo attribuibile (nel nostro caso 40) Pb = prezzo a base d’asta
Pi = prezzo dell’offerta i-esima
Pm = prezzo più basso offerto
Non saranno ammesse e, pertanto, verranno escluse le offerte in aumento rispetto al prezzo sopra indicato.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L'aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque difformi da quanto prescritto dagli atti di gara.
L’amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione e si riserva altresì di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerta non ritenuta idonea.
Per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni previste dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii
Vincolo dell’offerta economica: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla stessa senza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
ART. 05 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse alla fornitura, nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati dalla Ditta ad un incaricato di adeguata esperienza, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto al Comune entro giorni quindici dalla ricezione della nota con cui l'Amministrazione Comunale avrà comunicato l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.
2. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
a) garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a carico della Ditta;
b) coordinare l'attività degli operatori/fornitori;
c) controllare il corretto andamento della fornitura in collaborazione con il Comune, in particolare con il personale addetto alla cucina, promuovendone l'adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione.
3. Il coordinatore (o il suo sostituto) deve essere sempre reperibile dall'Amministrazione Comunale durante la fascia oraria coincidente con l'orario scolastico mattutino fino al termine del ciclo di erogazione della fornitura.
ART. 06 ELENCO DELLE PRESTAZIONI DI CUI SI COMPONE LA FORNITURA E REGOLE DI ESECUZIONE DELLA STESSA .
1. La fornitura oggetto del presente capitolato comprende le prestazioni e le attività di seguito elencate:
acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle materie prime e di tutti gli altri prodotti, materiali e beni da utilizzare per la produzione dei pasti e per l'esecuzione del presente appalto (le materie prime da utilizzare per la preparazione dei pasti destinati al servizio di cui al presente capitolato dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate nell'allegato n. 3) "caratteristiche merceologiche dei generi alimentari" e nei Criteri igienico- nutrizionali ) predisposti dall’AUSL di Piacenza All. 4 che si allegano al presente Capitolato)
2. Le forniture dovranno in ogni caso rispettare le indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo” emanate dalla Regione Xxxxxx- Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 418 del 10/04/2012.
3. La qualità del pasto, confezionato e servito nell’ambito della refezione scolastica, dipende anche dalla qualità delle materie prime utilizzate che, pertanto, dovranno essere di qualità superiore. Per “qualità” si intende la qualità igienica, nutrizionale, organolettica, merceologica.
4. Tutte le derrate alimentari confezionate dovranno essere fornite secondo le pezzature che verranno indicate dal responsabile di cucina.
06.1 - Fornitura delle derrate alimentari
La ditta provvede ad acquistare e controllare, a propria cura e spesa, le derrate alimentari necessarie per la produzione dei pasti e la realizzazione dei menu indicati dalla Amministrazione comunale, come specificato nel presente capitolato e dagli allegati 1, 2, 3. e 4. Le derrate alimentari dovranno essere approvvigionate in modo tale da garantire prodotti sempre freschi. Per l’approvvigionamento delle derrate alimentari l’ appaltatore dovrà avvalersi di fornitori che offrano le migliori garanzie di puntualità, di freschezza delle derrate e di piena e costante capacità di far fronte agli impegni assunti. Gli alimenti deperibili devono essere acquistati in prossimità della loro consegna per evitare lo stazionamento di queste derrate a temperatura ambiente. Le quantità devono essere suddivise in porzioni sufficienti alla lavorazione in modo da evitare ripetute variazioni della temperatura dei cibi. Le derrate alimentari dovranno essere conformi a tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia e da quanto stabilito dall’Autorità Sanitaria, leggi e disposizioni che qui si intendono tutte richiamate, ed alle caratteristiche merceologiche e qualitative previste.
La ditta s'impegna a fornire tutti i prodotti in piena conformità alle schede merceologiche ivi indicate, che costituiscono parte fissa e invariabile dell’appalto, fatte salve le dichiarazioni presentate e gli impegni assunti in sede di gara per la fornitura di derrate di qualità superiore PUNTI A.1 e A.2 dell’ “Offerta tecnica.
La consegna delle derrate dovrà essere effettuata almeno tre volte la settimana per la parte deperibile ed almeno una volta la settimana perla parte non deperibile.
06.2 - RINTRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA DELLE DERRATE
Le derrate dovranno essere in regola con tutte le norme nazionali e comunitarie relative alla rintracciabilità, al confezionamento ed alle etichettature. L’appaltatore deve acquisire dai propri fornitori e rendere disponibili all’Amministrazione Comunale quando questa ne faccia richiesta, idonea certificazione e/o documentazione nelle quali sia attestata la conformità delle derrate alle caratteristiche merceologiche e qualitative di cui sopra.
La suddetta certificazione e documentazione deve essere idonea:
- a comprovare la rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata dal produttore, dal fornitore della Ditta o dalla Ditta stessa e a quella prevista dal presente capitolato e dai suoi allegati;
- a consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed identificare tutte le fasi di produzione/lavorazione/distribuzione del prodotto dall’origine al momento della consegna alle mense scolastiche terminali);
- a dimostrare l’avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico in tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo;
a dimostrare l’assenza tra i componenti delle derrate di organismi geneticamente modificati. L’etichettatura dei prodotti confezionati deve essere conforme al D. Lgs. 109/92 e al D. Lgs 77/93 ed in generale a tutta la normativa vigente in materia o che entrerà in vigore durante il periodo dell’appalto. Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della traduzione in lingua italiana.
Si intende per etichettatura l’insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, immagini o simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente nell’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo.
Le indicazioni sopra precisate possono essere contenute, in alternativa all'etichettatura, sul documento di trasporto, previa comunicazione della scelta ritenuta più idonea da parte della ditta appaltatrice.
Ogni fornitura di carne deve essere accompagnata da dichiarazione attestante la provenienza della carne e le modalità di allevamento e di produzione ai sensi della normativa vigente.
06.3 - Caratteristiche dei prodotti alimentari
Le caratteristiche dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi di cui al presente capitolato sono quelle previste nelle schede tecniche delle tabelle merceologiche (allegato n. 3).
Ferma restando la completa autonomia dell’ appaltatore nella scelta delle fonti di approvvigionamento, esso assicura che tutti i prodotti alimentari forniti siano scelti tra prodotti di elevato standard qualitativo, di ottima qualità e prima scelta, nello scrupoloso rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.
La Ditta si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio.
L’appaltatore si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge in merito a presenza di residui di pesticidi, parametri merceologici e parametri microbiologici.
Per prodotti biologici si intendono alimenti provenienti da coltivazioni esenti da prodotti chimici di sintesi, secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 834/2007, e successive modifiche e aggiornamenti.
Sulle confezioni devono comparire le diciture obbligatorie:
· da agricoltura biologica - regime di controllo CEE
· nome dell’Organismo di controllo ed estremi dell’autorizzazione ministeriale
· sigle dell’organismo di controllo e codice del produttore.
Per prodotti “a lotta integrata” si intende un prodotto ottenuto utilizzando tecniche miste in cui l’impiego di pesticidi è limitato e si avvale anche degli insetti e degli organismi antagonisti dei parassiti delle colture ai sensi del D. L. 150/2012.; Gli alimenti derivanti da produzione integrata dovranno essere dotati del marchio “Qualità controllata” (QC) ai sensi della L.R. n. 28/98 e 28/99 e successive modificazioni.
Per prodotti tipici si intendono i prodotti precisamente identificati come:
· DOP (Denominazione di Origine protetta) di cui al Regolamento CE n. 2081/92, e successive modifiche ed integrazioni;
· DOC (Denominazione di Origine Controllata);
· IGP (Indicazione Geografica Protetta), di cui al Regolamento CE n. 2081/92, e successive modifiche ed integrazioni. I prodotti alimentari dovranno provenire da agricoltura biologica, integrata e tradizionale, e da prodotti tipici e locali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 29/2002.
Nella fattispecie, dovranno essere forniti
A. i seguenti prodotti alimentari freschi provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e/o con certificazione che ne attesti la produzione BIOLOGICA:
- pasta di semola di grano duro
- riso
- pomodori pelati, polpa e passata di pomodoro
- latte e derivati: latte, burro, caciotta, crescenza, mozzarella, ricotta, yogurt
B. i seguenti prodotti DOP/IGP:
- Grana Padano dop 12 mesi (da tavola)
- Taleggio dop
- Provolone Valpadana dog
- Asiago dop
- Prosciutto Crudo di Parma dop
- Coppa piacentina dop
- Pancetta piacentina dop
- Mortadella di puro suino igp
Saranno inoltre garantiti, i prodotti LOCALI e di FILIERA CORTA, del commercio EQUO- SOLIDALE e provenienti da fornitori CERTIFICATI come risulterà dall'offerta in sede di gara.
Le forniture dei generi alimentari devono presentare etichettatura tale da riconoscere inequivocabilmente, l'origine non transgenica degli alimenti (così come previsto dalla normativa vigente).
La Ditta dovrà in particolare attenersi al Regolamento CE 178/2002, relativo alla rintracciabilità di filiera nelle aziende agro-alimentari ed alle successive norme emanate in materia di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.
I prodotti saranno valutati sul piano organolettico dall’ Amministrazione comunale in relazione al gradimento dell'utenza finale. Qualora le caratteristiche organolettiche non siano ritenute adeguate, l’ Amministrazione comunale chiederà la fornitura di un prodotto sostitutivo di uguali caratteristiche merceologiche a parità del prezzo offerto.
06.4 QUALITÀ DELLE DERRATE
Per qualità si intende la qualità igienica, nutrizionale, organolettica e merceologica. I parametri generali a cui fare riferimento nella fornitura delle derrate sono:
- precisa denominazione di vendita del prodotto, secondo quanto stabilito dalla legge;
- completa ed esplicita compilazione di documenti di consegna e fatture;
- fornitura regolare e a peso netto, salvo per i prodotti venduti per consuetudine a pezzo o a volume;
- corrispondenza delle derrate a quanto richiesto nel capitolato e dichiarato dalla ditta in sede di gara;
- etichette con indicazioni, secondo quanto previsto dal D.lgs. N. 109/92 dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica; per quanto concerne i prodotti derivanti dall’agricoltura biologica, si richiede la conformità a quanto previsto dal regolamento CEE 2029/91, dal D.L. 17/3/95 n. 220 e D.M. 18/12/1996;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza, ben visibile su ogni confezione singola e/o cartone o imballo complessivo, per i prodotti per i quali sono richieste;
- imballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, non arrugginite, né ammaccate, cartoni non lacerati, etc.;
- integrità del prodotto consegnato ( confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, parassiti, difetti merceologici, odori e sapori sgradevoli, ecc.);
- caratteri organolettici ( aspetto, colore, odore, consistenza) specifici dell’alimento;
- mezzi di trasporto regolarmente autorizzati, igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione;
- riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore (ad es. appartenenza ad un ente o associazione per la produzione garante della qualità e tipicità dell’alimento, presenza di un laboratorio per il controllo di qualità all’interno dello stabilimento di produzione);
- idonee modalità di conservazione e/o deposito, presso il fornitore, idoneo nelle derrate immagazzinate;
- non utilizzo di derrate alimentari derivanti dalle biotecnologie, ossia di alimenti derivanti da organismi, vegetali animali, nei quali l’informazione genetica sia stata modificata da tecniche di ingegneria genetica. In attesa di un provvedimento legislativo che consenta il riconoscimento dei prodotti geneticamente modificati dall’etichettatura, è richiesta una autocertificazione del produttore che garantisca il non utilizzo di organismi geneticamente modificati.
Gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL potranno effettuare in ogni momento, prelievi di campioni di alimenti per l’accertamento delle conformità degli stessi ai requisiti di legge. Tale potere di controllo potrà essere esercitato anche dall’Amministrazione Comunale.
Gli imballaggi usati per trasporto delle derrate e le temperature di conservazione e trasporto dovranno rispettare i parametri previsti dalla normativa in vigore.
06.5 SPECIFICHE GENERALI PER IL PRODOTTO BIOLOGICO
Per alimento biologico s’intende un prodotto derivato da coltivazioni o allevamenti condotti con metodo biologico, ai sensi del regolamento CEE 2092/91, successive modifiche ed integrazioni. Tale metodo di produzione adotta tecniche che escludono l’impiego di prodotti chimici di sintesi e sistemi di forzatura delle produzioni agricole, e limitano l’utilizzo di coadiuvanti tecnologici e additivi alimentari nella fase di trasformazione.
I prodotti biologici devono essere ottenuti da aziende sottoposte ai controlli previsti dal Reg. CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modifiche e integrazioni. Per le aziende italiane il controllo deve essere effettuato da uno degli organismi nazionali allo scopo autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.
Le diciture attestanti l’inserimento del produttore nel Sistema di controllo CE e il suo essere sottoposto ai controlli di uno degli Organismi nazionali di controllo autorizzati devono essere presenti in modo chiaro su ogni singola confezione.
In caso di prodotti non sigillati, solamente nel caso di fornitura proveniente da un operatore controllato ad altro operatore controllato, le indicazioni sulla conformità al metodo di produzione e sul controllo possono risultare sui soli documenti commerciali.
Per prodotti sigillati e regolarmente etichettati con gli estremi dell’avvenuto controllo può essere fatto ricorso a un comune intermediario commerciale, mentre per prodotti non sigillati il fornitore (produttore o intermediario commerciale) dovrà quindi essere inserito nel Sistema di controllo.
Oltre alle indicazioni previste dal Decreto legislativo n.109/92 e/o dalle norme specifiche per le diverse classi merceologiche, dall’etichetta o dai documenti commerciali devono risultare:
- il nominativo dell’Organismo nazionale di controllo autorizzato ai cui controlli l’operatore è sottoposto,
- il codice ad esso attribuito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
- gli estremi del decreto di riconoscimento come Organismo nazionale di controllo,
- il codice dell’operatore controllato,
- il numero dell’autorizzazione alla stampa dell’etichetta rilasciato dall’Organismo nazionale di controllo o il numero di certificato del lotto,
- la dicitura “agricoltura biologica” o “in conversione all’agricoltura biologica”,
Prodotti privi di etichettatura a norma con il Reg. Cee 2092/91 (o di analoga dicitura sui documenti commerciali) non possono essere considerati conformi alla normativa in materia di produzione biologica.
L’appaltatore dovrà esibire, a richiesta della amministrazione comunale, i certificati rilasciati dalle ditte fornitrici attestanti la conformità dei prodotti biologici.
ART . 07 ADEMPIMENTI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE.
1. La ditta aggiudicataria, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, provvede a:
a) comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del coordinatore del servizio di cui al precedente art. 5
b) fornire al Comune l’elenco nominativo con i relativi dati anagrafici del personale impiegato nel servizio;
c) fornire al Comune l’elenco delle Ditte/Aziende fornitrici dei generi alimentari di cui si avvale per rifornire le derrate alimentari alla mensa con i seguenti dati: nome ditta/Azienda, nominativo del titolare, indirizzo;
2. Prima dell’attivazione dell’appalto, come specificato nel presente capitolato, la Ditta appaltatrice è tenuta:
a) Stipulare o comunque dimostrare di essere in possesso delle polizze assicurative di cui al successivo art. 10
b) Costituire idonea cauzione definitiva per l’importo e con le modalità di cui al successivo art. 17;
c) Inoltrare al Comune di Castelvetro Piacentino copia di tutta la documentazione predisposta in attuazione della normativa citata (es. documentazione predisposta relativamente alla rintracciabilità degli alimenti messa in atto, documentazione attestante le procedure attuate in materia di ritiro/richiamo degli alimenti, documentazione relativa alle procedure permanenti basate sul sistema HACCP predisposte, attuate e mantenute, documentazione attestante l'avvenuta effettuazione delle analisi effettuate per verificare il rispetto dei criteri microbiologici fissati nel Regolamento (CE) n. 2073/2005 e relativi risultati). Tutta la documentazione citata dovrà comunque essere a disposizione dell'autorità pubblica di controllo all’interno dei locali mensa;
d) Fornire il nominativo o i nominativi dei responsabili delle varie fasi dell’autocontrollo.
3. Durante lo svolgimento della fornitura la Ditta è tenuta a provvedere:
a) all’esecuzione delle attività necessarie per garantire che i generi alimentari forniti siano effettivamente conformi a quelli previsti dal presente capitolato e relativi allegati ed in genere ad assicurare ogni altra eventuale prestazione necessaria per la corretta esecuzione della
fornitura, per quanto di competenza della Ditta, anche se prevista solo implicitamente dal presente capitolato;
b) all’aggiornamento tempestivo dell’elenco delle Ditte/Aziende fornitrici dei generi alimentari forniti alla mensa in caso di inserimento di nuovi operatori.
ART. 08 MEZZI E ATTREZZATURE DELLE DITTA
1. La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione della fornitura con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio;
2. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento della fornitura dovranno essere conformi alle norme di legge;
3. La Ditta deve garantire la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche, atte ad evitare inconvenienti, in relazione al trasporto di alimenti e bevande;
4. Impiegare per i trasporti, automezzi aventi le caratteristiche previste dalle leggi e regolamenti in vigore e muniti di relativa autorizzazione sanitaria e di adeguata copertura assicurativa ex legge 990/69.
ART. 09 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.
1. Il personale impiegato dall’appaltatore dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
2. La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare:
- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché e ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare.
3. La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
4. La Ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nella fornitura.
5. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'adempimento od obbligo con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20
ART. 10 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE
1. La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione all'espletamento della fornitura ed in conseguenza della stessa potrà derivare all'Amministrazione Comunale, agli utenti, a terzi e a cose. In particolare la Ditta aggiudicataria si assume le responsabilità per danni, quali avvelenamenti, intossicazioni e quant' altro di simile causati dai generi alimentari forniti e distribuite e/o somministrate tramite la mensa del Comune di Castelvetro Piacentino, compresi i danni imputabili a vizio originario del prodotto e a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto del termine di scadenza.
2. Per la copertura dei danni di cui sopra, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare, prima della conclusione del contratto e comunque prima di iniziare la fornitura, una specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale, con massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 3.500.000,00 per persona e di € 500.000,00 per danni a cose, di validità non inferiore alla durata dell’appalto.
3. In alternativa alla specifiche polizze di cui sopra, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quelle specifiche e produrre una appendice alla polizza (o una specifica dichiarazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura oggetto del presente appalto. La polizza RCT/RCO già attivata dovrà prevedere massimali non inferiori a quelli di cui sopra e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri indennizzabili.
4. L'esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
5. Copia conforme all'originale delle polizze assicurative specifiche di cui al comma 2) o della appendice di polizza (o della dichiarazione) di cui al comma 3) dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque non oltre il settimo giorno successivo all’inizio della fornitura a pena di decadenza dell’appalto e con le conseguenze dell’incameramento della cauzione di cui all’art. 17.
ART. 11 ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE
1. Ai fini del controllo igienico-sanitario la Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese ogni anno per l'intera durata dell’appalto:
− n. 1 analisi microbiologica su affettati;
− n. 1 analisi microbiologica su alimenti freschi da consumare crudi (formaggi freschi e ricotta o verdura mondata/lavata);
2. Nella tabella successiva sono specificati la tipologia di analisi da effettuare e i limiti microbiologici ritenuti accettabili.
Derrata da analizzare | Tipologia di analisi microbiologiche da effettuare | Limiti microbiologici | |
Alimenti freschi da consumare crudi (pronti per il consumo) | Salumi | CTM | < 10 u.f.c./g. |
E.coli | < 10 u.f.c./g. | ||
S.aureus | < 10 u.f.c./g. | ||
Clostridi S.R. | < 10 u.f.c./g. | ||
Bacillus cereus | Assenza in 25 g. | ||
Listeria monocytogenes | Assenza in 25 g. | ||
Salmonella spp. | Assenza in 25 g. | ||
Formaggi freschi e ricotta | Coliformi totali | < 10³ u.f.c./g. | |
E.coli | < 10³ u.f.c./g. |
S.aureus | < 10² u.f.c./g. | |
Listeria monocytogenes | Assenza in 25 g. | |
Salmonella spp. | Assenza in 25 g. | |
verdura mondata e lavata | E.coli | < 10² u.f.c./g. |
Miceti | < 2 X 10² u.f.c./g. | |
Listeria monocytogenes | Assenza in 25 g. | |
Salmonella spp. | Assenza in 25 g. |
3. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre obbligatoriamente effettuare a propria cura e spese per l'intera durata del contratto le seguenti campionature su prodotti utilizzati per la preparazione di pasti destinati alle mense scolastiche secondo lo schema seguente:
Mese e anni | Campionatura richiesta |
Ottobre | Pasta o riso parassiti |
Novembre | Vegetali pesticidi |
Xxxxxxx | Xxxxxx ogm |
Marzo | Prodotti ittici surgelati - piombo, cromo, mercurio |
Maggio | Frutta o verdura pesticidi |
4. La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale i giorni durante i quali effettuerà le campionature e i tamponi di cui ai precedenti commi in modo da consentire la presenza alle operazioni dei referenti dell'Amministrazione Comunale.
5. La Ditta è tenuta a comunicare al Comune i risultati delle analisi non appena disponibili. Qualora i risultati delle analisi microbiologiche di cui sopra superassero i limiti indicati, ovvero, nel caso delle analisi chimiche si rilevasse la presenza dei seguenti elementi: pesticidi per vegetali freschi, parassiti per pasta e riso, ogm per farina di mais, mercurio, piombo, cromo per pesce surgelato, il Comune, ferma restando l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e l'eventuale richiesta di risarcimento dei maggiori danni, valutata la gravità del caso, comunicherà l'immediata sospensione della fornitura fino all'accertamento della completa negativizzazione del risultato batteriologico, imputando alla Ditta i costi sostenuti per lo svolgimento della fornitura da parte di altra Ditta. In casi di particolare gravità il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
6. Le disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in merito alla profilassi e le prescrizioni da esse dettate per evitare la diffusione delle malattie infettive e tossinfezioni andranno immediatamente applicate dalla Ditta aggiudicataria. Dall'inosservanza di dette disposizioni e prescrizioni, deriverà all'Amministrazione Comunale la facoltà di applicare le penalità previste dal capitolato, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché, nei casi più gravi, il diritto di risolvere il contratto.
7. Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'effettuazione autonoma di indagini microbiologiche e chimiche sui pasti forniti dalla Ditta con riserva di adottare tutte le iniziative e provvedimenti conseguenti e necessari in caso di superamento dei limiti microbiologici sopra indicati.
ART. 12 CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
1. II Comune vigilerà sulla fornitura per tutta la sua durata con le modalità ritenute più idonee, senza che la Ditta aggiudicataria possa eccepire eccezioni di sorta. Le attività di vigilanza, controllo e verifica potranno essere eseguite a cura del personale dipendente dal Comune ovvero a cura di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Comune di Castelvetro X.xx,
nonché mediante i preposti organi dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato e mediante i genitori componenti della Commissione Mensa. Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la Ditta e tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.
2. In particolare si prevedono tre tipi di controllo:
- controllo tecnico-ispettivo svolto dai dipendenti comunali o dai terzi collaboratori all'uopo incaricati, riguardante: la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e relativi allegati, il rispetto delle norme igieniche in tutte le fasi di esecuzione del servizio; il rispetto dei tempi di distribuzione dei pasti, l'etichettatura e la data di scadenza dei prodotti;
- controllo igienico-sanitario svolto dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari relativamente al rispetto della normativa igienico sanitaria, al controllo delle derrate fornite ed all'idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati dalla ditta;
3. Qualora, in esito ai controlli di cui al presente articolo, le forniture erogate siano risultate difformi rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l'Amministrazione Comune procederà alla contestazione dell'episodio di inadempimento contrattuale nel rispetto delle procedure stabilite nell'art. 19
ART. 13 - RAPPORTI DI DIPENDENZA - CONDIZIONI DEL SERVIZIO.
1. L'appaltatore deve attenersi a tutte le norme di contratto siano esse di regolamentazione e di contabilizzazione ed osservare le disposizioni che potranno essere impartite dal responsabile dell’Amministrazione Comunale addetto all'organizzazione, controllo e sorveglianza dell’appalto .
2. Le disposizioni del responsabile dell'Amministrazione Comunale possono essere integrative e/o limitative rispetto alle norme generali di contratto o perfezionare le suddette norme in particolare relativamente all'organizzazione, alla conduzione e alla esecuzione della fornitura.
ART. 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato in sede di aggiudicazione dell’appalto e consisterà nel prezzo di ogni pasto da moltiplicare per il numero effettivo dei pasti forniti.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni dalla data di ricezione al protocollo informatico dell’Ente delle fatture prodotte in formato elettronico ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 e previa verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
- vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Amministrazione, dopo avere sentito la Ditta stessa;
- la Ditta non risulti in regola con i versamenti dei contributi a favore dei dipendenti o con altro obbligo in materia di lavoro secondo quanto precisato nel precedente art. 09.
Art. 15 - CONSEGNE DA SUB-FORNITORI
1. Entro il limite massimo del 30% dell'ammontare complessivo della fornitura, si dà facoltà alla ditta appaltatrice di consentire la consegna dei generi alimentari presso il magazzino della cucina Comunale direttamente da parte del sub-fornitore di cui abbia esplicitamente indicato in offerta la ragione sociale, stabilimento di produzione, tipologie e marchi di prodotto.
2. Tale facoltà viene concessa solo per quei generi alimentari che per la loro deteriorabilità devono essere consegnati quotidianamente (pane) o almeno una volta per settimana (frutta e verdura fresche).
3. Tali generi saranno comunque sempre fatturati dalla ditta appaltatrice.
4. Anche nella fattispecie sopra descritta la ditta appaltatrice sarà chiamata a rispondere direttamente di eventuali inadempimenti dei propri sub-fornitori.
ART. 16 PREZZO DEL SERVIZIO
1. Resta convenuto che il prezzo unitario dei pasti, nella tipologia sopradescritta e indicata dall’offerta dell’impresa, è comprensivo di ogni voce di spesa che il presente Capitolato pone a carico dell’Impresa aggiudicataria ed in particolare:
− la fornitura dei generi alimentari necessari per la preparazione di un pasto-tipo, come indicato nel precedente art. 6 e nell’allegato Y al presente capitolato;
− le proposte volte al miglioramento della fornitura così come offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara
2. Il prezzo unitario del pasto, indicato dall’offerta dell’impresa, si intende stabilito dall’offerente, a suo rischio e pericolo e quindi invariabile durante tutta la durata del contratto e indipendente da qualsiasi eventualità, fatto salvo la rivalutazione annua al termine del primo anno di attività nella misura prevista agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall’ISTAT. L’IVA è a carico dell’Amministrazione.
ART. 17 CAUZIONE
1. L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.163/06, da:
a) una garanzia pari al 2% della base d’asta pari ad € 960,00 (novecentosessanta/00) sotto forma di cauzione o di fideiussione, costituita a scelta dell’offerente:
- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 7433 presso il tesoriere dell’Ente Banca di Piacenza filiale di Castelvetro Piacentino codice IBAN XX00X0000000000XX0000000000, a titolo di pegno a favore del Comune di Castelvetro Piacentino;
- originale di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o di polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93. Nel caso sia prodotta polizza rilasciata da un intermediario finanziario dovrà essere altresì prodotta, pena l’esclusione dalla gara, l’apposita autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prevista dall’art. 145, comma 50, della L. 388/00.
2. In tal caso, dalla fideiussione dovrà espressamente risultare, pena l’esclusione dalla gara:
· che la garanzia ha validità per almeno 180 giorni a partire dalla data fissata come scadenza per la presentazione dell’offerta;
· che l’istituto bancario o assicurativo rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
. che l’istituto bancario o assicurativo rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
· che la stessa è operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso in cui il soggetto partecipante alla gara sia un Raggruppamento Temporaneo o d’Imprese non ancora costituito, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa o di istituto di intermediazione finanziaria dovrà risultare intestata, pena l’esclusione dalla gara, a tutte le imprese interessate.
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediatore finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D. Lgs. 385/93 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla garanzia di esecuzione del contratto prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/06, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice avente validità per l’intera durata del contratto. Nel caso in cui la garanzia sia prestata da un intermediario finanziario dovrà essere altresì prodotta l’apposita autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prevista dall’art. 145, comma 50, della L. 388/00.
3. La cauzione provvisoria sarà svincolata secondo il comma 9 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06.
4. La predetta documentazione dovrà essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
5. La Ditta appaltatrice è tenuta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 2006 e successive modificazioni, a presentare entro il termine previsto nell’art. 07 idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, pari all’importo stabilito con le modalità dettate dall’art. 113, comma 1, D.lgs. n. 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto. La cauzione potrà essere costituita in denaro contante depositato presso la tesoreria comunale oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della L. 348/82. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all’appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente:
• che l’istituto bancario o assicurativo rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• che l’istituto bancario o assicurativo rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
• che la stessa è operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. Essendo requisito essenziale di partecipazione il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000, gli importi delle garanzie possono essere ridotti del cinquanta per cento. Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. La cauzione potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto
8. La mancata costituzione della garanzia nei termini fissati dall’Amministrazione determina la revoca dell’affidamento.
ART. 18 –SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietata, a pena di rescissione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto.
Il sub-appalto è ammesso nei modi, forme e limiti di legge (art. 118 del D.lgs. 163/2006).
ART. 19 INADEMPIMENTI - PENALITA’
1. Il Comune, previo completamento della procedura di cui ai commi successivi, applicherà con atto del Responsabile del Servizio, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali cui qui di seguito si riportano gli importi massimi, nei seguenti casi:
a) accertato superamento dei limiti di accettabilità e dei parametri di legge e di capitolato fissati per le derrate/pasti forniti in caso di effettuazione di analisi microbiologiche e chimiche effettuate dalla Ditta o dal Comune: fino a € 2.000,00;
b) fornitura di derrate non conformi alle caratteristiche qualitative previste dal relativo allegato al presente capitolato o di derrate per quantità o grammatura non corrispondenti a quanto previsto dagli allegati al presente capitolato: fino a € 2.000,00;
d) fornitura di derrate in numero inferiore a quanto ordinato, non seguita da immediata reintegrazione: fino a € 1.500,00;
e) preavviso di sciopero non comunicato ovvero comunicato oltre il termine stabilito dalle vigenti leggi in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali fino a 500,00;
f) La mancata osservanza di un piano di autocontrollo rispondente ai requisiti del sistema
H.A.C.C.P. comporterà l’applicazione di una penale di € 774,00;
g) inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie in ordine allo stoccaggio, trasporto e conservazione a temperatura delle derrate, alle condizioni igienico- sanitarie degli addetti e alle condizioni e modalità d'uso dei mezzi di trasporto, ecc.: fino a € 2.000,00;
h) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino a € 1.000,00;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto alla Ditta appaltatrice e quest'ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
3. Il Responsabile del servizio, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla Ditta, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.
4. Il Responsabile del servizio non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento -seppure accertato -non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per l'Amministrazione Comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta ( dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).
5. L'Amministrazione Comunale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione della fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. La Ditta appaltatrice prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 20 RISOLUZIONE
1. E’ facoltà della Amministrazione Comunale risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile a rischio e danno dell’appaltatore con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
• interruzione della fornitura protratta per oltre due giorni, salvo cause di forza maggiore;
• l’accertamento di più infrazioni di cui al precedente articolo purché accertate dagli organi competenti;
• la responsabilità diretta e accertata dagli organi competenti anche di un solo episodio di intossicazione alimentare;
• in caso di subappalto della fornitura oltre i limiti previsti dalla legge;
• nel caso in cui l’appaltatore venga a mancare in qualsiasi momento ad obblighi assunti con il contratto e malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida ad adempiere;
• quando l’appaltatore si renda colpevole di frode.
• quando cede ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità o negligenza la cauzione sarà trattenuta in misura da consentire il recupero delle spese sostenute dal Comune. Sarà inoltre esperita l’azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che il Comune dovrà sostenere.
ART. 21 RECESSO UNILATERALE
1. Per gravi e giustificati motivi l’appaltatore può richiedere al comune di recedere dal contratto con preavviso di almeno tre mesi. In caso di accoglimento della richiesta il Comune incamererà il deposito cauzionale, salvo rivalsa per ulteriori danni causati.
2. E’ sempre consentito il recesso unilaterale dell’ente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
ART. 22 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’Appaltatore, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale dovranno essere comunicati all’Appaltante entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento.
2. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, l’Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del rapporto contrattuale, con effetti risolutivi della situazione in essere.
3. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Appaltatore.
4. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione dell'appalto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza del rapporto contrattuale, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la solo finalità di consentire l'accertamento dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative
ART. 24 – CONTROVERSIE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato Speciale è competente il Foro di Piacenza.
ART. 25 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. Per tutti gli effetti del contratto, l’appaltatore elegge il proprio domicilio legale nel luogo da lui indicato. Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con il Comune.
2. E’ fatto obbligo all’appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera vengano effettuati i pagamenti.
ART. 26 – RINVIO ALLE NORME GENERALI
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato o regolato erroneamente si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.