ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
tra
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
e
L’ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE SULL’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d’ora innanzi denominato CNR) in persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, XXX 00000 (X.X. 80054330586)
e
l’Istituto di Ricerca Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio (d’ora innanzi denominato IRSSAT) in persona del suo Presidente Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, con sede in Xxxxxxxxxxx XX, Xxx xxx Xxxxxxx x. 0, XXX 00000 (X.X. 93113120872),
PREMESSO CHE
Il CNR in base al suo Statuto è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ed ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali;
b) partecipare o costruire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del Paese e dei territori;
d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica, e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente n. 43 prot n. 0033411 del 26 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° giugno 2015, i rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzione operative.
L’IRSSAT è un ente di ricerca no profit i cui fini statutari sono riconosciuti dalla Regione Siciliana con L. R. 3 dicembre 2003 n. 20, riaffermata con L. R. 28 dicembre 2004 n.17 (Statuto art. 3); nasce alla fine del 2001 con la chiara idea di partecipare alla “ristrutturazione” del territorio, mediante l’uso di energie assolutamente rinnovabili, nel pieno rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente. Fin dalla sua costituzione nel 2001 si è attivata per proporre e realizzare progetti per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, anche in partenariato con enti pubblici e privati. L’IRSSAT ha inoltre maturato un’esperienza decennale nello sviluppo e nella gestione di progetti in ambito regionale e nazionale, nonché in ambito europeo intervenendo in particolare nei settori della cooperazione territoriale e sviluppo locale partecipativo, della ricerca tecnologica, del turismo sostenibile, dell’efficientamento energetico e nella diffusione delle energie rinnovabili, nel riciclo e recupero dei rifiuti, della mobilità sostenibile, nonché della promozione e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali locali.
L’IRSSAT è un organismo di ricerca in base all’art. 30 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, ribadito anche dalla Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01, atteso che:
- è un’associazione senza scopo di lucro;
- non distribuisce utili, i quali sono reinvestiti interamente nell’attività di ricerca;
- non dipende in alcun modo da imprese o da altri soggetti che possano svolgere azione di controllo e/o di orientamento dell’attività dell’IRSSAT;
- nessuna azienda accede in maniera preferenziale né alla capacità di ricerca né ai risultati conseguiti da tale attività dell’IRSSAT;
- divulga i risultati della propria ricerca e della sua attività, mediante il proprio sito xxx.xxxxxx.xx ed il sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx , che gestisce interamente quale beneficiario coordinatore del progetto NOWASTE (Life09 env/it/070), finanziato nell’ambito del programma LIFE+ dalla Commissione Europea.
Considerato che la sinergia tra il CNR e l'IRSSAT può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per entrambe le Parti;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE:
Articolo 1 PREMESSE
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma quadro.
Articolo 2 FINALITÀ
1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e l’IRSSAT per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, sviluppo e trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nel settore delle tecnologie per l’ambiente e di altri settori di reciproco interesse.
2. Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo Quadro ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Articolo 3 OGGETTO
1. Le tematiche di interesse comune relative alla collaborazione tra il CNR e l’IRSSAT saranno definite dal Comitato paritetico di Indirizzo di cui al successivo art. 4. Le Parti, nell’ambito delle tematiche di comune interesse, intendono promuovere in particolare le seguenti azioni:
• la formulazione congiunta e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione individuati attraverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle PMI, dalle Istituzioni, e dai soggetti operanti nei settori di riferimento;
• l’individuazione delle più opportune tecnologie correlate ed i relativi modelli innovativi di utilizzo;
• la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di ricerca, sviluppo ed innovazione in sede Nazionale, Comunitaria ed Internazionale;
• la definizione di interventi di informazione, alta formazione e sviluppo del capitale umano;
• lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, trasferimento tecnologico, finanziamento delle start-up e dello sviluppo delle PMI e delle reti di imprese innovative.
2. A tal fine le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell’IRSSAT potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente Accordo. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di effettuare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.
Articolo 4
COMITATO PARITETICO DI INDIRIZZO
1. Il CNR e l’IRSSAT concordano di costituire un Comitato di indirizzo che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
• definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
• supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
• proposta delle convenzioni operative di cui al successivo art. 5 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive parti;
• proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.
2. Il Comitato è composto da due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente del CNR e da due rappresentanti dell’IRSSAT nominati dal Consiglio direttivo dell’IRSSAT. Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'ente di appartenenza.
4. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata ciascuna delle due Parti.
Articolo 5 CONVENZIONI OPERATIVE
1. Le modalità operative concernenti l’esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle Convenzioni bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
2. Le convenzioni operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito ed ai fini delle attività di ricerca concordate.
3. Le attività disciplinate dalle convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
Articolo 6 DURATA DELL'ACCORDO
1. L'Accordo avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le attività congiunte avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca, formazione e ogni altra iniziativa comune, saranno oggetto di verifica congiunta dei risultati ottenuti da parte del Comitato di indirizzo di cui all'art. 4 del presente Accordo.
3. A seguito di detta verifica o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione e specificate nell'art. 2 di cui al presente Accordo.
Articolo 7
IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE
1. Il presente Accordo di Programma Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunta secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni operative di cui all’art. 5.
Articolo 8 DIFFUSIONE DEI RISULTATI
1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, e il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della parte da cui tali dati provengono.
2. L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.
Articolo 9 RISERVATEZZA
1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi con il presente accordo e dipendenti formalità ed attività.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato X.Xxx n. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le parti si impegnano reciprocamente in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss del D.Lgs n. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i
dati personali trattati in modo tale da evitare i rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 10 FORO COMPETENTE
1. Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
3. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge
Letto confermato e sottoscritto
Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.