ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA
ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA
tra il Comune di Poggio a Caiano (C.F.: 00574130480), in persona del Sindaco pro-tempore sig. Xxxxx Xxxxxxx, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta Municipale , assistito dall'avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx,
- da un lato -
e
la società XXXXXX XXXXXXX S.R.L. (C.F. E P.IVA: P. IVA 00436690481) in perso-
na del legale rappresentante pro-tempore, .Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx, assistita dal- l'avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
- dall'altro lato -
premesso
- che in data 2 giugno 2000 è stato stipulato, tra il Comune di Poggio a Caiano e la società Xxxxxx Xxxxxxx spa, contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento tergale del cimitero comunale in Via Lombarda, per l'importo complessivo di Lit. 2.199.589.562;
- che nel corso dell'esecuzione di detto contratto e anche successivamente alla conclusione dei lavori sono sorte questioni tra le parti e che per la loro risolu- zione sono state promosse molteplici iniziative processuali da parte della socie- tà Xxxxxx Xxxxxxx spa contro il Comune di Poggio a Caiano;
- che con atto di citazione notificato in data 27-31 dicembre 2003, la società Co- simo Pancani spa ha convenuto in giudizio, di fronte al Tribunale di Prato, il Comune di Poggio a Caiano per vederlo condannare al pagamento della som-
ma di € 33.495,42, oltre IVA nella misura di legge, quale credito risultante dallo stato finale dei lavori del 25.6.2003;
- che in detto giudizio, rubricato al R.G. n. 7073/2003, si è costituito il Comune di Poggio a Caiano eccependo l'inadempimento della società Xxxxxx Xxxxxxx spa per la presenza di vizi nell'opera, con riserva di ogni azione anche per l'in- tegrale risarcimento dei danni patiti;
- che con sentenza n. 706/2011, depositata in data 21.6.2011, il Tribunale di Pra- to ha respinto la domanda avanzata dalla società Xxxxxx Xxxxxxx spa, condan- nandola a rimborsare al Comune le spese di lite liquidate in complessivi € 8.142,00 (di cui € 10,00 per spese; € 1.632,00 per diritti; € 6.500,00 per onorari), oltre IVA, CPA e 12,50% per spese generali;
- che avverso tale sentenza ha proposto appello la società Xxxxxx Xxxxxxx spa, con atto di citazione notificato in data 16.12.2011;
- che tale giudizio, iscritto al R.G. n. 2694/2011, è ancora pendente, con udienza rinviata d’ufficio per precisazione delle conclusioni al 10.10.2017;
- che il Comune di Poggio a Caiano non si è ancora costituito in detto giudizio.
Premesso altresì:
- che nel corso delle operazioni di collaudo sono stati rilevati numerosi difetti e che l'impresa si è rifiutata di eseguire gli interventi di ripristino, cosicché in da- ta 8.3.2005 il collaudatore ha redatto relazione sospensiva di collaudo;
- che non potendo attendere oltre, il Comune di Poggio a Caiano ha proposto ricorso al Tribunale di Prato richiedendo un accertamento tecnico preventivo nel contraddittorio, sia con la società Xxxxxx Xxxxxxx, che con il progettista e
direttore dei lavori arch. Xxxxxxx, procedimento conclusosi con la relazione del
C.T.U. arch. Xxxxxx Xxxxxxxx del 18.1.2006;
- che il Comune di Poggio a Caiano ha eseguito alcuni lavori interventi per rendere fruibile l'opera;
- che con domanda di arbitrato notificata in data 2/3 aprile 2009, la società Co- simo Pancani spa ha chiesto la condanna del Comune di Poggio a Caiano a pa- gare le somme richieste con tre riserve iscritte negli atti contabili;
- che con atto notificato in data 16.4.2009, il Comune di Poggio a Caiano ha a- vanzato domande riconvenzionali nei confronti della società Xxxxxx Xxxxxxx per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia materiali che morali, a causa dei gravissimi difetti riscontrati nell'opera realizzata, oltre accessori e rimborso delle spese di lite;
- che il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in data 25.2.2011, ha così deciso:
1) rigetta le riserve n. 1 e n. 2 avanzate dall’Impresa Xxxxxx Xxxxxxx S.p.A. perché i- nammissibili per tardività, infondate nel merito e comunque non provate;
2) accoglie la riserva n. 3 proposta dall’Impresa Xxxxxx Xxxxxxx S.p.A. e condanna il Comune di Poggio a Caiano a corrispondere a detta Impresa gli interessi a seguito del ritardo nell’emissione del 9° SAL, liquidati in complessivi euro 4.287,77, oltre interessi su tale somma dalla domanda al saldo;
3) accoglie la domanda riconvenzionale svolta in causa dal Comune di Poggio a Caia- no, ritenuta ammissibile previo rigetto delle eccezioni di decadenza e di prescrizione, e per l’effetto condanna l’Impresa Xxxxxx Xxxxxxx S.p.A. a risarcire al Comune di Pog- gio a Caiano il danno patrimoniale accertato per interventi di risanamento messi in at-
to dal Comune, pari ad euro 33.000,00 oltre ad IVA nell’aliquota del 10% e spese per onorari di progettazione e Direzione Lavori, liquidate in euro 4.160,00 comprensivi della cassa di previdenza, ma da maggiorare dell’IVA nell’aliquota del 20%, e per in- terventi ancora necessari per adeguamento del cimitero al progetto iniziale pari ad euro 200.500,00, con gli interessi legali sulla somma liquidata dalla domanda al saldo, oltre ad IVA nell’aliquota di legge da corrispondere con le modalità specificate in motivazio- ne e spese per onorari dell’intervento architettonico e del progetto della struttura e suc- cessivo collaudo, liquidate in complessivi euro 36.000,00, compresa la cassa di previ- denza, sempre con gli interessi legali sulla somma liquidata dalla domanda al saldo, da maggiorare dell’IVA nell’aliquota di legge da corrispondere con le modalità specificate in motivazione.
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Poggio a Caiano relati- va al preteso danno non patrimoniale subito, perché infondata e comunque non provata in giudizio";
- che la Società Xxxxxx Xxxxxxx spa, con atto di citazione notificato il 22 luglio 2011, ha impugnato dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze il lodo suddetto chiedendone la declaratoria di nullità e, nel merito, l'accoglimento della do- mande da essa proposte e la reiezione di quelle del Comune di Poggio a Caia- no accolte con il suddetto lodo;
- che il Comune di Poggio a Caiano si è costituito in giudizio impugnando in via incidentale il lodo e chiedendo l'accoglimento delle domande respinte;
- che nelle more del suddetto giudizio la società Xxxxxx Xxxxxxx spa ha prov- veduto a pagare le somme liquidate con il lodo sopra richiamato;
- che con sentenza n. 8/2013, depositata in data 9 gennaio 2013, la Corte di Ap- pello di Firenze ha così deciso:
"1) in parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta dal Comune di Poggio a Caiano, dichiara la nullità del loro arbitrale nella parte in cui subordina la condanna di Xxxxxx Xxxxxxx s.p.a. al pagamento di € 200.500,00 e di € 36.000,00 di cui al capo 3 del dispositivo alla "presentazione della fattura rispettivamente di avve- nuta esecuzione dei lavori e di avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali di in- tervento architettonico e del progetto della struttura e successivo collaudo";
2) respinge ogni altra domanda;
3) dispone la compensazione delle spese processuali in ragioni di 1/3 e condanna la Co- simo Pancani s.p.a. al pagamento della quota residua di 1/3, liquidata a favore del Co- mune di Poggio a Caiano (per l'intero) in complessivi € 18.000,00, oltre alle spese for- fettarie, nonché al trattamento fiscale e previdenziale";
- che tale sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata con formula ese- cutiva alla società Xxxxxx Xxxxxxx s.p.a. in data 15.11.2013.
Premesso infine:
- che le parti intendono definire le rispettive posizioni scaturenti dalle sentenze sopra richiamate, nonché definire il giudizio attualmente pendente di fronte al- la Corte di Appello di Firenze (RG 2694/2011), compensando la somma riven- dicata dalla soc. Xxxxxx Xxxxxxx spa in tale giudizio, con il maggior credito vantato dal Comune di Poggio a Caiano;
- che la società Xxxxxx Xxxxxxx s.p.a. ha chiesto di poter dilazionare il debito mediante pagamento di rate mensili costanti;
- che il Comune di Poggio a Caiano ha manifestato il proprio assenso a condi- zione di ricevere adeguate garanzie per il pagamento delle somme dovute, ol- tre agli interessi legali per la dilazione nel pagamento.
Dato atto:
- Che con atto ai rogiti del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx notaio in Montelupo Fiorentino del 3 dicembre 2013 (Rep. 51.652 Racc. 14.602) l’Assemblea stra- ordinaria della Pancani S.p.A. ha deliberato di trasformare la veste sociale, da società per azioni a società a responsabilità limitata sotto la denomina- zione “XXXXXX XXXXXXX S.R.L.”;
Tanto premesso, tra le parti si conviene quanto segue:
1) le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) le parti, operate le dovute compensazioni e conteggi, convengono che il cre- dito vantato dal Comune di Poggio a Caiano nei confronti della società Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l., alla data del 31.5.2014, è di complessivi € 276.605,89 (euro due- centosettantaseimila seicentocinque / 89) e che esso verrà rimborsato dalla so- cietà Xxxxxx Xxxxxxx sulla base di un piano di ammortamento che deve pre- vedere un numero adeguato di rate mensili, in modo tale che l'importo di cia- scuna di esse più si avvicini, per eccesso, a € 5.000,00. Sulle somme dilazionate sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.
Il piano di ammortamento, firmato tra le parti, è allegato al presente atto e pre- vede il rimborso della somma di cui sopra in 56 (cinquantasei) rate mensili di € 5.057,60 ciascuna.
E' sempre consentito alla Società Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. di estinguere anticipa-
tamente il debito o di corrispondere rate di importo maggiore a quanto pattui- to. In tal caso, come nell'eventualità di una modifica del tasso degli interessi le- gali, verrà predisposto un nuovo piano di ammortamento per il debito residuo, mantenendo una rata costante mensile che più si avvicini, per eccesso, ad € 5.000,00.
3) Il pagamento delle rate mensili deve avvenire, entro l'ultimo giorno di cia- scun mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Poggio a Caiano, con il seguente IBAN: XX00 X 00000 00000 00000 0000 000. Il primo versamento di € 5.057,60, anche in pendenza della condizione sospen- siva di cui infra, deve essere eseguito dalla società Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. entro il 30 giugno 2014 e rimane fermo, quale acconto sul maggior credito vantato dal Comune, anche in caso di mancato avveramento della condizione stessa.
4) Il mancato pagamento di due rate mensili comporta la decadenza del benefi- cio del termine e, qualora ciò avvenga, il Comune di Poggio a Caiano potrà e- sigere immediatamente il pagamento dell'intero suo credito residuo, escutendo la fideiussione di cui all'articolo seguente nei limiti dell’importo ancora dovuto e - qualora necessario - procedendo nei confronti della società Xxxxxx Xxxxxxx
S.r.l. avvalendosi dei titoli esecutivi già esistenti.
5) Il presente accordo è sottoposto alla condizione sospensiva della presenta- zione, entro la data del 15 luglio 2014 di apposita fideiussione a garanzia del- l'obbligazione a carico della soc. Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l., rilasciata da primaria compagnia assicurativa, che preveda:
- la durata della garanzia fino alla completa estinzione del debito garan-
xxxx e quindi fino alla data prevista per il pagamento dell'ultima rata;
- la proroga automatica del termine di scadenza sino a completa libera- zione dell'ente garantito;
- il pagamento entro il termine di 30 giorni dell'intera somma ancora do- vuta dal debitore, a semplice richiesta scritta e senza possibilità, per il fi- deiussore, di sollevare eccezioni di sorta, con rinuncia ai benefici della preventiva escussione del debitore ai sensi dell'art. 1944 cod. civ. e con esplicita rinuncia alla condizione contenuta nell'art. 1957 cod. civ.
6) a fronte dell’integrale e perfetto adempimento di quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di non aver nient'altro da avere e pretendere, l'una dall'altra, per le domande da esse proposte nei giudizi sopra richiamati.
La società Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l., entro 60 (sessanta) giorni dall'avveramento della condizione, rinuncerà espressamente al giudizio proposto contro il Co- mune di Poggio a Caiano e attualmente pendente di fronte alla Corte di Appel- lo di Firenze, R.G. n. 2694/2011, con compensazione delle spese di lite per tale grado di giudizio; giudizio nel quale il Comune di Poggio a Caiano si impegna a non costituirsi.
Firenze,
Per il Comune di Poggio a Caiano
Per la Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l.
Sottoscrivono per la rinuncia alla solidarietà professionale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxx