DISCIPLINARE DI GESTIONE DEI SERVIZI
DOCUMENTO 5 – Tomo A
DISCIPLINARE DI GESTIONE DEI SERVIZI
Città della Salute e della Ricerca Scientifica
INDICE DEL DOCUMENTO
PREMESSE 1
INFORMAZIONI GENERALI 1 Art. 1 Disciplinare di gestione 1 Art. 2 Servizi “no core” 1 Art. 3 Servizi commerciali e Servizi aggiuntivi 2 Art. 4 Localizzazione 2 CONCEDENTE, CONCESSIONARIO E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 2 Art. 5 Comitato di Vigilanza e Comitato Tecnico Operativo 2 Art. 6 Coordinamento tra Concedente e Concessionario 3 Art. 7 Modalità operativa di erogazione dei Servizi “no core” 4 Art. 8 Inizio di erogazione dei Servizi “no core”, Servizi commerciali e Servizi aggiuntivi 4 Art. 9 Normativa applicabile 4
ALLEGATI 4
NORME DI CARATTERE GENERALE 5
NORME IN MATERIA D’ IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI GESTIONE AMBIENTALE 5 Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza 5 Art. 2 Rispetto delle disposizioni igienico – sanitarie 9 Art. 3 Divieti 10 Art. 4 Impiego di vettori energetici 10 Art. 5 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro 10 PERSONALE 10 Art. 6 Rapporto di lavoro 10 Art. 7 Privacy ‐ Trattamento dati ‐ Consenso al trattamento 11 Art. 8 Organico e struttura di management 12 Art. 9 Direzione del servizio 13 Art. 10 Comportamento del Personale 14 Art. 11 Divisa del Personale 15 Art. 12 Reintegro personale mancante 16 Art. 13 Formazione ‐ Addestramento 16 PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E LOCALI 18 Art. 14 Aspetti generali 18 PIANO QUALITA’, MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO 19 Art. 15 Piano della Qualità dei servizi 19 Art. 16 Monitoraggio ed autocontrollo da parte del Concessionario 20 Art. 17 Sistemi di controllo di processo e di risultato 21 MODIFICHE 21
Art. 18 Lay out 21
EROGAZIONE DEI SERVIZI 21
Art. 19 Garanzie di erogazione 21 Art. 20 Utenze 22
Art. 21 Servizi accessori 22 SOFTWARE GESTIONALE 22 Art. 22 Linee guida 22 RICONSEGNA DELLE OPERE, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE 24 Art. 23 Formazione del personale del Concedente 24 Art. 24 Riconsegna 24 PENALITA’ E INADEMPIENZE 25 Art. 25 Penali 25
Art. 26 Customer Satisfaction 27 Art. 27 Procedura di applicazione delle penali 28 Art. 28 Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx 00 RENDICONTAZIONE A INT E BESTA 29 Art. 29 Criteri di ribaltamento dei costi a INT e BESTA 29
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI 30
SERVIZIO 30 Art. 1 Oggetto del servizio 30 Art. 2 Tipologia dell'utenza 31 Art. 3 Standard minimi di qualità del servizio 32 Art. 4 Dimensione dell’utenza e calendario di erogazione del servizio 32 Art. 5 Caratteristiche del servizio 32 Art. 6 Contenitori, Xxxxxxxx e Attrezzature 34 Art. 7 Inizio del servizio 36 Art. 8 Fluidi energetici 36 Art. 9 Continuità del servizio, cucina di riserva e ritardi nelle consegne 37 Art. 10 Rendicontazione del servizio 37 PERSONALE 38
Art. 11 Organico 38 CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI 38 Art. 12 Caratteristiche delle derrate alimentari 38 Art. 13 Etichettatura delle derrate alimentari e Garanzia di qualità 39 IGIENE DEL SERVIZIO 39 Art. 14 Igiene della produzione 39 Art. 15 Conservazione delle derrate 40 Art. 16 Riciclo e Solidarietà Sociale 42 MANIPOLAZIONE E COTTURA 42 Art. 17 Considerazioni generali 42 Art. 18 Preparazione piatti freddi 42 Art. 19 Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione 43 Art. 20 Norme e modalità di preparazione e cottura dei pasti 45 MENU' PER TUTTE LE UTENZE 46
ART. 21 MENÙ 46
Art. 22 Struttura del menù 46 Art. 23 Variazione del menù 46 TABELLE DIETETICHE E MENU’ PER DEGENTI 46 Art. 24 Dietetico, Quantità degli ingredienti, Tabella pesi a cotto, Diete speciali personalizzate 46 NORME PER LA PREPARAZIONE DEI VASSOI 48 Art. 25 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx 00 Art. 26 Xxxxxx e confezionamento di vassoi personalizzati – carrelli t.r. 49 ORARI 50 Art. 27 Norme e modalità consegna pasti 50 Art. 28 Orari di consumo dei pasti presso i reparti ed informazione ai degenti 51 GESTIONE DELLA MENSA 51 Art. 29 Oggetto e Tipologia del servizio 51 Art. 30 Mensa per gli esterni non autorizzati 53 Art. 31 Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione 53 Art. 32 Tabella pesi a cotto 54 Art. 33 Informazione ai commensali 54 PULIZIA, IGIENE DI STRUTTURE E ATTREZZATURE ‐ RIFIUTI 54 Art. 34 Aspetti generali 54 Art. 35 Modalità di utilizzo dei prodotti di detersione 54 Art. 36 Attività di pulizia, lavaggio e disinfezione 54 Art. 37 Divieti 55 Art. 38 Personale addetto al lavaggio e alla pulizia 55 Art. 39 Rifiuti 56 CONTROLLI DI QUALITA' SUL SERVIZIO 56 Art. 40 Controlli del Concedente 56 Art. 41 Monitoraggio ed autocontrollo da parte del Concessionario 58 Art. 42 Blocco dei prodotti alimentari da parte del Concedente 59 Art. 43 Metodologia del controllo qualità 59 Art. 44 Campionatura rappresentativa del pasto 59 Art. 45 Relazione sull’andamento del servizio 60 SOFTWARE GESTIONALE 60 Art. 46 Sistema informatico e software di gestione 60 Art. 47 Componenti funzionali del software di gestione 61 Art. 48 Interfacce 61 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 62 Art. 49 Norme di carattere generale 62 RENDICONTAZIONE 62 Art. 50 Rendicontazione e Corrispettivi 62 PENALI 62
ART. 51 PENALI 62
ALLEGATI 65
SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA, CONFENZIONATA, MATERASSI, GUANCIALI E GESTIONE GUARDAROBA 66
SERVIZIO 66 Art. 1 Oggetto del servizio 66 Art. 2 Dimensioni dell’attività sanitaria e volumi del servizio 66 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 67 Art. 3 Caratteristiche del noleggio 67
Art. 4 Campionatura 69 Art. 5 Noleggio della biancheria piana 69 Art. 6 Noleggio divise/abiti di lavoro e calzature 70 Art. 7 Noleggio Materassi e Guanciali 72 Art. 8 Ricondizionamento, decontaminazione, lavaggio e disinfezione 74 FORNITURE 77 Art. 9 Sacchi monouso e stracci di cotone 77 Art. 10 Carrelli per la movimentazione delle merci 77 TRASPORTI, CONSEGNE E RITIRI 77 Art. 11 Automezzi per il trasporto 77 Art. 12 Consegne, ritiri e distribuzione della merce 78 Art. 13 Orari di espletamento del servizio 81 PERSONALE 81
Art. 14 Organico 81 LOCALI A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO 82 Art. 15 Locali ‐ Pulizia 82 CONTROLLI DI QUALITA' SUL SERVIZIO 82 Art. 16 Controlli del Concedente – Controllo di Qualità 82 Art. 17 Sistemi di autocontrollo 84 SISTEMA INFORMATICO 84 Art. 18 Sistema informatico e software di gestione 84 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 85 Art. 19 Norme di carattere generale 85 PAGAMENTI 85 Art. 20 Rendicontazione e Corrispettivo 85 PENALI 85
Art. 21 Penali 85 Art. 22 Termine del periodo concessorio 87 ALLEGATI 87
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA 88
SERVIZIO 88
Art. 1 Oggetto ed Obiettivi del Servizio 88
Art. 2 Descrizione della tipologia dei rifiuti e stima delle relative quantità annue prodotte 90 Art. 3 Frequenza minima di smaltimento finale 91 Art. 4 Modalità di esecuzione del Servizio ‐ Orari 92 Art. 5 Controllo di radioattività 93 Art. 6 Responsabilità ed ulteriori obblighi del Concessionario 94 EROGAZIONE DEL SERVIZIO 97 Art. 7 Continuità del servizio 97 VEICOLI ED ATTREZZATURE 97 Art. 8 Obbligazioni 97
CONTENITORI 98
Art. 9 Norme Generali 98 Art. 10 Tipologie e caratteristiche dei contenitori per i rifiuti sanitari e pericolosi 99 Art. 11 Tipologie di contenitori 99 Art. 12 Modalità di fornitura dei contenitori, degli imballaggi e dei carrelli 106 ISOLA ECOLOGICA 107 Art. 13 Isola Ecologica 107
PERSONALE 107
Art. 14 Organico 107 CONTROLLI DI QUALITA’ SUL SERVIZIO 108 Art. 15 Controllo di Qualità 108 Art. 16 Sistemi di autocontrollo 108 SOFTWARE GESTIONALE 109 Art. 17 Sistema informatico e software di gestione 109 RENDICONTAZIONE 109 Art. 18 Rendicontazione e Corrispettivi 109 PENALI 110
ART. 19 PENALI 110
SERVIZIO DI PULIZIA – SANIFICAZIONE, FACCHINAGGIO E DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ED ESTERNE
111
PREMESSA 111
Art. 1 Specificità 111 PULIZIA E SANIFICAZIONE 111 Art. 2 Oggetto 111 Art. 3 Presidio fisso per la pulizia di emergenza 115 Art. 4 Interventi straordinari 115 Art. 5 Pulizie di primo ingresso 116 Art. 6 Metodologia 116 Art. 7 Macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati 118 Art. 8 Definizione zone e frequenza d’intervento 121 TIPOLOGIE DI INTERVENTO 124 Art. 9 Pulizia e sanificazione ordinaria 124 Art. 10 Pulizie programmate 130
Art. 11 Procedure specifiche 134 Art. 12 Pulizia delle aree esterne e di locali tecnici/a rustico 135 Art. 13 Oneri del Concessionario 135 FACCHINAGGIO 136
Art. 14 Oggetto 136 Art. 15 Traslochi e Movimentazioni Interne 136 Art. 16 Attrezzature e Movimentazione 138 Art. 17 Orari di lavoro e controllo delle ore 138 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE 138 Art. 18 Oggetto 138 Art. 19 Modalità di espletamento del servizio 139 Art. 20 Prestazioni richieste 139 Art. 21 Taglio di piante morte o pericolanti 140 Art. 22 Potature di piante ad alto fusto 140 Art. 23 Fornitura e piantumazione di nuovi soggetti 140 Art. 24 Interventi straordinari 141 Art. 25 Intervento neve e/o ghiaccio 141 DISPOSIZIONI COMUNI 142 Art. 26 Piano della qualità dei servizi 142 Art. 27 Organico 142 Art. 28 Personale e divise 143 Art. 29 Controlli del Concedente – Controllo di qualità dei servizi 144 Art. 30 Sistemi di autocontrollo 146 Art. 31 Manutenzioni ordinarie e straordinarie ‐ Norme di carattere generale 147 Art. 32 Sistema informatico e software di gestione 147 RENDICONTAZIONE 148 Art. 33 Rendicontazione e Corrispettivi 148 Art. 34 Penalità 148
ALLEGATI 149
SERVIZIO DI TRASPORTO AUTOMATIZZATO 150
PREMESSA 150
Art. 1 Premessa 150 Art. 2 Sistema di trasporti 150 Art. 3 Oggetto del servizio 151 TRASPORTO PESANTE 152 Art. 4 Oggetto del servizio 152 Art. 5 Controllo della navigazione dei robot (veicoli AGV) 152 Art. 6 Gestione e Manutenzione del software di navigazione 153 Art. 7 Cronoprogramma dei trasporti pesanti 153 Art. 8 Pulizia dei carrelli 154 IMPIANTI ELEVATORI 154 Art. 9 Servizio di gestione 154
Art. 10 Controllo del corretto funzionamento degli elevatori 155 Art. 11 Gestione e manutenzione del software 155 POSTA PNEUMATICA 155 Art. 12 Oggetto del servizio di gestione 155 Art. 13 Controllo del corretto funzionamento dell’impianto 155 Art. 14 Gestione e manutenzione del software 155 SERVIZIO 156 Art. 15 Orario e continuità del servizio 156 MATERIALI DI CONSUMO 156 Art. 16 Materiali e scorte 156 PERSONALE 156
Art. 17 Organico 156 Art. 18 Direzione del servizio 156 SOFTWARE 157 Art. 19 Sistema informatico e software di gestione 157 CONTROLLI DI QUALITA' SULLA PRODUZIONE E SUL SERVIZIO 157 Art. 20 Controlli del Concedente 157 PAGAMENTI 158 Art. 21 Rendicontazione e Corrispettivo 158 PENALITA’ 158
Art. 22 Penali 158 SITUAZIONE DI EMERGENZA 160 Art. 23 Piano dei trasporti 160 ALLEGATI 160
SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE ED IMPIANTI, GESTIONE PARCHEGGIO E SERVIZIO ENERGIA 161
Art. 1 Oggetto dei Servizi 161 Art. 2 Norme e leggi comuni ai servizi 161 PERSONALE 162
Art. 3 Organico 162 Art. 4 Coordinatore della sicurezza 162 SISTEMA INFORMATICO 162 Art. 5 Sistema informatico e software di gestione 162 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 165 Art. 6 Obiettivi del servizio 165 Art. 7 Definizioni 166 Art. 8 Classificazione di sistemi e componenti oggetto di manutenzione e conduzione 167 Art. 9 Classificazione degli interventi correttivi (a guasto) in relazione ai tempi di intervento 168 Art. 10 Servizi di emergenza 169 Art. 11 Classificazione delle aree ospedaliere e dei componenti impiantistici in relazione al criterio di criticità
171
Art. 12 Fornitura di beni 171 Art. 13 Piano di manutenzione delle Opere e delle sue parti – Fascicolo del Fabbricato 172
Art. 14 Strategia di manutenzione e programma di manutenzione 176 Art. 15 Attivazione dei servizi – Call Center ‐ Reperibilità 177 Art. 16 Orari di lavoro ed erogazione dei servizi 178 Art. 17 Prestazioni previste 178
Art. 18 Manutenzione programmata 180 TIPOLOGIE E FREQUENZE DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE 180 Art. 19 Manutenzione opere edili e affini, sistemazioni esterne 180 Art. 20 Manutenzione e conduzione impianti elettrici e speciali 186 Art. 21 Manutenzione e conduzione impianti termofluidici e specifici 192 Art. 22 Impianti antincendio 196 Art. 23 Impianti gas medicinali e gas tecnici 198 Art. 24 Servizio per le apparecchiature della rete del vuoto 203 Art. 25 Impianti di sollevamento 204 Art. 26 Impianto di posta pneumatica 206 Art. 27 Impianti di trattamento e smaltimento acque reflue 206 Art. 28 Arredi e Attrezzature 208 SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTI ‐ LEGIONELLA 208 Art. 29 Caratteristiche del servizio 208 SERVIZIO ENERGIA 212 Art. 30 Oggetto del servizio 212 Art. 31 Modalità e prescrizioni sullo svolgimento del servizio di gestione degli impianti 214 Art. 32 Esercizio e manutenzione degli impianti 215 Art. 33 Conduzione ed esercizio degli impianti di riscaldamento invernale 216 Art. 34 Conduzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione a ciclo annuale 216 Art. 35 Conduzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione, termoventilazione e ventilazione in solo ciclo invernale 217 Art. 36 Conduzione ed esercizio degli impianti di climatizzazione e raffrescamento in solo ciclo estivo 217 Art. 37 Servizio di erogazione acqua calda ad uso igienico‐sanitario – conduzione ed esercizio 217 Art. 38 Produzione di energia 218 GESTIONE PARCHEGGIO INTERRATO DIPENDENTI 219 Art. 39 Oggetto del servizio 219 Art. 40 Caratteristiche del parcheggio 219 Art. 41 Polizza assicurativa 220 RACCOLTA RIFIUTI 221 Art. 42 Pulizia e raccolta di rifiuti 221 CONTROLLI DI QUALITA' SUL SERVIZIO 221 Art. 43 Controlli del Concedente – Controllo di Qualità 221 Art. 44 Sistema di rilevazione a caldo 222 Art. 45 Sistema di rilevazione a freddo 222 Art. 46 Visite Ispettive 223 Art. 47 Monitoraggio delle Informazioni di ritorno 223 Art. 48 Monitoraggio ed autocontrollo da parte del Concessionario 224 RENDICONTAZIONE E CORRISPETTIVI 225 Art. 49 Rendicontazione dei servizi e Corrispettivi 225
PENALI 227
Art. 50 Penalità 227 Art. 51 Penali relative alla manutenzione edile 227 Art. 52 Penali relative alla manutenzione degli impianti tecnologici 228 ALLEGATI 231
SERVIZI COMMERCIALI 232
SERVIZI COMMERCIALI 232 Art. 1 Oggetto del servizio 232 DISPOSIZIONI COMUNI 232 Art. 2 Modalità di gestione 232 Art. 3 Orari delle attività commerciali 233 Art. 4 Consumi dei fluidi energetici e dell’acqua 234 Art. 5 Pulizia e raccolta rifiuti 234 Art. 6 Carico e scarico merci 235 DISPOSIZIONI SPECIFICHE 235 Art. 7 Bar 235
ART. 8 EDICOLA 236
Art. 9 Parafarmacia 236
Art. 10 Mini Market 236 Art. 11 Baby Parking – Ludoteca – Centro Giochi 236 Art. 12 Parrucchiere, Centro estetico e SPA 237 Art. 13 Lavanderia 237 Art. 14 Punto/i di rinfresco – Self bar ‐ Snack 237 Art. 15 Ristorante per esterni 238 Art. 16 Agenzia viaggi 239
PERSONALE 239
Art. 17 Organico 239 CONTROLLI DI QUALITA' SUL SERVIZIO 239 Art. 18 Controlli del Concedente – Controllo di Qualità 239 Art. 19 Sistemi di autocontrollo 240 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 240 Art. 20 Oggetto 240
PENALITA’ 241
ART. 21 PENALI 241
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ E TRASLOCO NELLA NUOVA CDSR 242
SERVIZIO 242 Art. 1 Oggetto del Servizio 242 Art. 2 Individuazione e quantificazione dei beni da traslocare 242 Art. 3 Durata dell’attività 243
ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO 243 Art. 4 Oneri a carico del Concessionario 243 Art. 5 Programmazione dei traslochi 244 PERSONALE 245
Art. 6 Norme generali 245 Art. 7 Requisiti e doveri 245 CONTROLLI QUALI/QUANTITATIVI 246 Art. 8 Controlli 246 Art. 9 Sistemi di autocontrollo 246 SISTEMA INFORMATICO 247 Art. 10 Sistema informatico e software di gestione 247 RENDICONTAZIONE 247 Art. 11 Rendicontazione e Corrispettivo 247 PENALI 248
ART. 12 PENALITÀ 248
PREMESSE
INFORMAZIONI GENERALI
Art. 1 Disciplinare di gestione
1. Il presente documento è volto a definire la disciplina dei Servizi “no‐core” e commerciali che il Concessionario fornirà ‐ alle condizioni economiche determinate in sede di aggiudicazione – in relazione alla Città della Salute e della Ricerca Scientifica (d’ora in poi anche CdSR), ubicata nel comune di Sesto San Xxxxxxxx (MI).
2. I Servizi di cui al presente Disciplinare saranno erogati all’Istituto Nazionale dei Tumori (d’ora in poi anche INT) e all’Istituto Neurologico Xxxxx Xxxxx (d’ora in poi anche BESTA), che compongono la CdSR e sono definiti congiuntamente anche Concedente.
Art. 2 Servizi “no core”
1. Come indicato nel Contratto di concessione, il Concessionario dovrà prestare i seguenti servizi di supporto alle attività sanitarie dell’INT e del BESTA, così come specificati nel presente Disciplinare:
a. servizio mensa dipendenti e ristorazione degenti;
b. servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana, confezionata, materassi, guanciali, calzature e gestione guardaroba automatizzato;
c. servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti e conduzione Isola Ecologica;
d. servizio di pulizia – sanificazione, di facchinaggio e di pulizia e manutenzione delle aree a verde ed esterne;
e. gestione accessi, sosta e viabilità,
f. servizi manutentivi e servizio energia (con fornitura di combustibile), servizi di trasporto automatizzato;
g. servizio di trasloco (una tantum).
2. A fronte della gestione dei servizi di cui al precedente comma 1, sarà riconosciuto al Concessionario un corrispettivo per i Servizi no‐core definito in funzione dei volumi erogati/attività prestate, secondo gli standard richiesti, sulla base di quanto offerto in termini di sistema di pricing dal Concessionario.
3. I servizi in oggetto, gestiti dal Concessionario e controllati dall’INT e dal BESTA per i servizi di propria competenza, dovranno svolgersi in conformità alle norme contenute nel Contratto di concessione, alle normative comunitarie, nazionali e della Regione Lombardia vigenti in materia, alle condizioni indicate nel presente documento nonché nell’Offerta del Concessionario. Nel caso in cui leggi promulgate durante il periodo concessorio dovessero modificare il complesso normativo dei servizi di cui all’oggetto, il Concessionario, nel corso del periodo concessorio, sarà responsabile circa l’adeguamento delle procedure specifiche del servizio alle nuove norme, sollevando il Concedente da qualunque responsabilità.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Disciplinare, il Concessionario dovrà dotarsi, a proprio onere e cura, di impianti e attrezzature aventi come requisiti prestazionali minimali quelli indicati nella Documentazione Progettuale di Gara, integrate con quanto necessario per ottemperare agli obblighi emergenti dai vari Capitolati, come riportato, a titolo indicativo e non esaustivo, all’Allegato 1 delle presenti PREMESSE.
5. A titolo indicativo si forniscono i volumi annui a regime delle attività sanitarie previste che verranno erogati dal Concedente, sulla base dei dati storici:
DATI STRUTTURALI SU BASE ANNUA | INT | BESTA |
N° posti le tto degenza ordinaria (max espansione) | 380 | 190 |
N° posti le tto degenza diurna (prospe tti ci ) | 60 | 20 |
N° posto letto albergo sanitario (incl. a ccompagna tore) | 50 | 50 |
N° giornate di degenza ordinaria (31‐12‐2011) | 83.486 | 47.719 |
N° giornate di degenza day hospital (31‐12‐2011) | 10.640 | 3.241 |
N° sedute operatorie (31‐12‐2011) | 3.514 | 968 |
N° ri cove ri (31‐12‐2011) | 24.270 | 7.842 |
N° prestazioni ambulatoriali (31‐12‐2011) | 1.106.276 | 279.572 |
N° medio annuo di personale dipendente (31‐12‐2010) | 1.557 | 568 |
N° medio annuo di personale assimilato (31‐12‐2010) | 341 | 242 |
Si precisa che i dati relativi all’attività sanitaria nel periodo di gestione sono prospettici e devono pertanto intendersi a titolo esclusivamente indicativo.
6. Per quanto riguarda i volumi/quantità dei driver indicati nei rispettivi Capitolati del presente Disciplinare, si precisa che, salvo ove specificatamente indicato, i volumi/quantità sono riferiti all’attività sanitaria a regime di INT e BESTA e che tali dati potrebbero variare in occasione della definizione del progetto definitivo ed esecutivo. Resta comunque inteso che l’eventuale variazione delle quantità non potrà costituire motivo di una mancata o carente erogazione dei servizi e nulla potrà pretendere il Concessionario per le eventuali variazioni.
Art. 3 Servizi commerciali e Servizi aggiuntivi
1. Secondo quanto stabilito nel presente Disciplinare, nell’Offerta del Concessionario e secondo quanto preventivamente condiviso con il Concedente, il Concessionario avrà diritto a sfruttare economicamente le aree a sua disposizione gestendo i Servizi commerciali e gli eventuali Servizi aggiuntivi proposti ed accettati dal Concedente.
2. Si applicano ai Servizi commerciali e ai Servizi aggiuntivi, le disposizioni di cui al precedente Art. 2 commi 3 e 4.
Art. 4 Localizzazione
1. La documentazione progettuale indica le caratteristiche e l’ubicazione dei locali e degli uffici messi a diposizione del Concessionario per ottemperare ai proprio oneri, secondo quanto previsto nel presente documento e nel Contratto di concessione.
CONCEDENTE, CONCESSIONARIO E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 5 Comitato di Vigilanza e Comitato Tecnico Operativo
1. Entro [30] giorni dalla stipula del Contratto di concessione:
a) Il Concedente nominerà un Responsabile della Concessione, cui il Concessionario dovrà fare riferimento per gli adempimenti di cui al presente Disciplinare;
b) l’INT nominerà un Referente per ciascun Servizio oggetto di concessione, cui dovrà fare riferimento il Responsabile dello stesso servizio nominato dal Concessionario;
c) il BESTA nominerà un Referente per ciascun Servizio ad essa prestato, cui dovrà fare riferimento il Responsabile dello stesso servizio nominato dal Concessionario;
2. I Referenti nominati da INT e BESTA costituiranno il Comitato Tecnico Operativo, al quale spetta, in accordo con il Concessionario, la definizione di dettaglio dei servizi affidati in concessione. Al Comitato compete la verifica della corretta erogazione dei servizi secondo il dettato dei singoli Capitolati costituenti il presente Disciplinare.
3. Per le figure di governo nominate dal Concessionario si rimanda alle NORME DI CARATTERE GENERALE.
4. Si riporta di seguito una rappresentazione schematica della Struttura di Vigilanza e Controllo prevista dal Contratto di concessione, con la previsione degli organi e delle relative funzioni.
Responsabile della Concessione
Referentedel Concessionario
• Vigilare sull’andamento della • Diretto interlocutore del Responsabile gestione dei servizi della Concessione
• Verificare esito dei controlli effettuati • Garantire il corretto e regolare e definire iniziative da intraprendere espletamento dei servizi
• Comporre contestazioni • Comporre contestazioni
Comitato Tecnico
Operativo
•Riporta direttamente al Responsabile della Concessione
• E’ composto da un membro per ogni servizio per INT e BESTA e si occupa operativamente dei Servizi
•Riferiscono direttamente al Referente del Concessionario
• Si occupano operativamente della erogazione dei Servizi come previsti nel Disciplinare
Responsabili dei
Servizi
Comitato di Vigilanza
Presidenti di INT e BESTA (Presidenti a turno del CdV)
Direttore Generale INT
Direttore Generale BESTA
3 Rappresentanti del
Concessionario
Rappresentante Infrastrutture Lombarde
• Valutare il rispetto delle condizioni stabilite (disponibilità aree e standard qualitativo servizi)
• valutare possibili miglioramenti e/o integrazioni ai servizi per adattarli a esigenze funzionali emergenti nelcorso dei lavori;
•Approvare programma di rinnovo/sostituzione attrezzature
• Approvare piani di manutenzione Opere
CONCESSIONARIO
CONCEDENTE
Art. 6 Coordinamento tra Concedente e Concessionario
1. Per ottimizzare la gestione dei servizi in oggetto e meglio soddisfare le esigenze del Concedente, le Parti dovranno concordare, entro [30] giorni successivi alla stipula del Contratto di concessione, un programma di analisi congiunte dei Servizi no‐core e commerciali oggetto del presente Disciplinare, con l’obiettivo di approfondire le esigenze, i requisiti, le procedure, i protocolli e le caratteristiche dei servizi richiesti.
2. Le Parti potranno altresì concordare dei momenti
3. di coordinamento a scadenze fisse volti a una efficace e sempre più efficiente prestazione dei Servizi.
Art. 7 Modalità operativa di erogazione dei Servizi “no core”
1. Per quanto riguarda i servizi erogati, Il Concessionario si relazionerà direttamente con i singoli INT e BESTA, i quali avranno la facoltà di, ciascuno per quanto di competenza:
a. interloquire direttamente con il Concessionario, attraverso i Referenti dei Servizi da essi individuati;
b. valutare servizi integrativi/aggiuntivi/complementari, con oneri a proprio carico, comunicando le decisioni assunte al Responsabile della Concessione che provvederà alla formale richiesta di contrattualizzazione degli stessi;
c. monitorare i servizi ad essi prestati e, nel caso ravvedessero inadempimenti nell’erogazione degli stessi rispetto a quanto stabilito nel presente Disciplinare, individuare le penalità e sanzioni applicabili al Concessionario, comunicandole al Responsabile della Concessione che provvederà alla formale contestazione delle stesse.
Art. 8 Inizio di erogazione dei Servizi “no core”, Servizi commerciali e Servizi aggiuntivi
1. Fatto salvo quanto in proposito è specificato nei singoli Capitolati, i servizi “no core”, i servizi commerciali ed i servizi aggiuntivi ‐ proposti dal Concessionario ed accettati dal Concedente ‐ avranno inizio a partire dalla data indicata nel Cronoprogramma come “Avvio della gestione dei Servizi”
Art. 9 Normativa applicabile
1. Al presente Disciplinare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010, Parte IV, Titolo III.
ALLEGATI
ALLEGATO N° 1 ‐ Preliminari indicazioni su attrezzature e apparecchiature per l’erogazione dei Servizi
NORME DI CARATTERE GENERALE
NORME IN MATERIA D’ IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI GESTIONE AMBIENTALE
Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza
1. Al fine di Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo al Concessionario di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative in materia, in particolare dalla legge 123/2007 e dal decreto legislativo n. 81/2008 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", così come coordinato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i..
2. In particolare, il Concessionario imporrà a tutto il proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
3. Il Concessionario dovrà osservare e far osservare da parte di eventuali suoi affidatari e subappaltatori tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti del Concedente vigenti all’interno delle aree, oggetto del servizio, dei quali verrà opportunamente informato dal Concedente.
4. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi in oggetto, il Concessionario dovrà elaborare e presentare al Concedente, per la relativa approvazione, il documento di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 così come coordinato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i. e all’art. 3 della legge 123/2007 (cd. Piano della Sicurezza). Il Concedente potrà riservarsi di indicare ulteriori approfondimenti ed integrazioni, ai quali il Concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di [60] giorni dalla data della notifica. Tale documento sarà adottato come documento congiunto tra il Concedente e il Concessionario. Ogni qualvolta questo documento sarà modificato, dovrà essere contestualmente presentato per approvazione al Concedente.
5. Il Piano di Sicurezza dovrà contenere almeno i seguenti elementi ed informazioni:
a. documento di valutazione dei rischi specifici connessi a ciascuno dei servizi di cui al presente Disciplinare;
b. misure tecniche, organizzative e procedurali che si intendono adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti;
c. dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e relativa formazione e addestramento all'uso;
d. organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di prevenzione, sicurezza, igiene del lavoro, tutela della salute dei lavoratori, con i nominativi del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, del Medico competente e di altre figure responsabili e relativi compiti;
e. nominativo dei rappresentanti dei lavoratori;
f. formazione professionale e informazione (documentate anche con protocolli operativi e procedure) del proprio personale in materia di salute e sicurezza;
g. misure previste per l’eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori del Concessionario e quelli eseguiti da terzi presenti a qualsiasi titolo nel P.O. dove opererà in simultanea il Concessionario (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, etc.);
x. xxxxxxxxxxx documentati prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
i. elenco completo delle sostanze utilizzate nei vari processi di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, trattamento della biancheria/divise/materasseria, etc., relative schede di sicurezza e informazioni date ai lavoratori esposti;
j. mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per le attività di erogazione dei singoli servizi di cui in oggetto;
k. provvedimenti che si intendono adottare per assicurare l’impiego di personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione.
6. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del Piano di Sicurezza qualora lo ritenga inadeguato e di fare apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia riferita agli aspetti igienici ed organizzativi, senza che il Concessionario possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo e sempre che tali migliorie non alterino le pattuizioni contrattuali.
7. Ferme restando le responsabilità del Concessionario in ordine alla sicurezza, il Concedente ha la facoltà di controllare che lo svolgimento delle attività dei servizi in oggetto avvenga nel rispetto non solo delle condizioni di sicurezza contenute nel presente Disciplinare ma anche della normativa in vigore e, in caso di inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio in sofferenza, con riserva di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
8. Il Concedente nei termini e nei modi prescritti dalla normativa vigente (ex art. 26 del D.lgs. 81/08, così come coordinato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i.), informerà il Concessionario sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e ad indicare, ove necessario, particolari DPI da far indossare al personale del Concessionario e speciali procedure da seguire in determinati ambienti di lavoro. Il primo opuscolo informativo relativo ai rischi specifici negli ambienti del Concedente, che quest’ultimo aggiornerà annualmente e consegnerà al Concessionario a seguito di ciascun aggiornamento, verrà consegnato al Concessionario [390] antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi in oggetto.
9. Tutte le macchine/attrezzature impiegate dal Concessionario dovranno essere dotate degli accorgimenti previsti dalle normative antinfortunistiche in vigore a tutela dell'incolumità delle persone/cose.
10. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione dei Servizi no‐core e commerciali, il Concessionario dovrà nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (RSPPR) dotandolo di una struttura con risorse sufficienti ed adeguate alla tipologia dei singoli servizi.
11. Il Piano di Sicurezza dovrà sempre essere tenuto aggiornato e dovrà essere consultabile nel software gestionale di cui ‐ in accordo al successivo Art. 22 ‐ si doterà il Concessionario per l’erogazione dei servizi di cui in oggetto. “Procedure di gestione ambientale”
12. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44 del D.lgs. 163/2006, e nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della CdSR, il Concessionario dovrà indicare le misure di gestione ambientale che si impegna ad applicare durante il periodo concessorio, al fine di conseguire soprattutto le seguenti finalità:
• analisi dell’impatto ambientale nell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto di concessione e definizione delle situazioni di criticità e di rischio;
• riduzione dei fattori d’impatto ambientale attraverso l’adozione di un efficace sistema gestionale;
• adozione di tutte le misure necessarie per il pieno rispetto della legislazione vigente in materia ambientale.
13. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le situazioni che potrebbero rivestire maggiore criticità:
• requisiti ambientali dei materiali di consumo utilizzati;
• processi di generazione e di utilizzo dell’energia;
• emissioni in atmosfera, scarichi e rilasci, inquinamento acustico e luminoso;
• gestione rifiuti;
• trasporto.
14. Il Concessionario dovrà inoltre specificare l’eventuale possesso di certificazioni rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto di determinate norme di gestione ambientale, con particolare riferimento a:
• certificazione secondo UNI EN ISO 14001;
• certificazione secondo il regolamento EMAS.
15. La documentazione dovrà essere presentata al Concedente entro [90] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi ed essere costantemente aggiornata in funzione dell’andamento dei lavori oggetto dell’intervento.
“Piano di qualità energetica”
16. Il Concessionario dovrà adeguarsi alle regole e disposizioni di cui alla norma cogente ISO 50001 ‐2011: Energy Management Systems. La norma definisce i requisiti per stabilire, applicare, mantenere e migliorare un Sistema di Gestione dell'Energia. Questo sistema determina la politica e gli obiettivi che il Concessionario dovrà darsi in materia d'energia ed individua il modo di raggiungere i traguardi stabiliti. La finalità della norma è ottenere un uso più efficiente e più sostenibile dell'energia, indipendentemente dalla sua tipologia, attraverso l'impegno nell'applicazione del sistema di gestione, la valutazione degli aspetti energetici iniziali e la gestione e il controllo di tali aspetti.
17. La norma cogente inoltre consentirà al Concessionario di dimostrare la conformità del proprio operato alle proprie politiche energetiche dichiarate, in modo da ottenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione dell’Energia da parte di un organismo terzo accreditato.
“Diagnosi energetica”
18. Il Concessionario dovrà mettere in atto una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico degli edifici oggetto di realizzazione, in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva europea 2006/32/CE recepita con D.Lgs 115/2008, nell’articolo 6 comma 1 quater del Dlgs 000/0000 x x.x.x., xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 26/2003 e n.39/2004 (articolo 7), nonché le deliberazione regionali n.5773/2007, n.5018/2007 e n. 8745/2008.
19. La diagnosi energetica deve configurarsi quale momento essenziale del processo di gestione dell’energia nelle sue varie forme di utilizzo (termica, frigorifica, elettrica, acqua calda e fredda, vapore ecc.), le cui risultanze dovranno, se necessario, essere continuamente aggiornate nel corso della durata del periodo di gestione.
20. Per diagnosi energetica si intende l’insieme delle attività volte a quantificare i flussi di energia (elettrica, frigorifera e termica) e di massa (gas, acqua, combustibili liquidi, ecc.) nelle effettive condizioni di funzionamento, schematizzando gli edifici in blocchi funzionali e definendo i bilanci energetici del sistema edificio/impianto al fine di individuare le eventuali criticità presenti ed i relativi interventi.
21. Gli obiettivi che devono essere conseguiti attraverso la diagnosi energetica sono:
I. riformazione e continuo aggiornamento dei modelli energetici di ogni edificio;
II. individuazione delle aree critiche nelle prestazioni energetiche (attraverso il calcolo di indici energetici prestazionali) e dei relativi costi per il Concedente;
III. sistematizzazione su base mensile dei dati di consumo ricavati dai misuratori energetici (acqua, gas, energia elettrica, ecc);
IV. definizione di appropriate linee guida per lo sviluppo delle strategie di intervento per il conseguimento del potenziale risparmio energetico attraverso possibili e migliorativi interventi di carattere strutturale ed impiantistico;
V. quantificazione dei costi e dei benefici per il Concedente;
VI. mediante un’analisi di redditività dell’investimento;
VII. effettuazione di un’analisi per la riduzione delle emissioni di CO2;
VIII. definizione di una situazione/modello di riferimento rispetto a cui, a seguito di adeguati confronti con i consumi reali, rilevare situazioni di particolare inefficienza per quanto attiene i parametri energetici;
IX. definizione di una “base di riferimento dei consumi” rispetto a parametri di funzionamento e di processo (andamenti climatici sia invernali che estivi, numero di degenti, durate stagionali, ecc.) con i relativi costi.
22. La diagnosi energetica del sistema edificio/impianto dovrà inoltre fornire tutti gli elementi per la definizione da parte dello stesso Concessionario della classificazione energetica, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
23. Alla base della diagnosi energetica dovranno essere, ad esempio, eseguite le seguenti attività, estese a tutti gli edifici realizzati, che prevedono:
- rilievo delle caratteristiche termofisiche e strutturali degli edifici mediante il rilevamento e la misurazione dei parametri dimensionali, tipologici, tecnologici e di stato;
- determinazione degli indicatori di prestazione energetica dell’edificio da considerare come valori di riferimento convenzionale, calcolati in base a valutazioni su dati climatici e d’utilizzo standard;
- la valutazione energetica standard di riferimento, basata sul calcolo dell’energia (nelle varie forme) utilizzata da un edificio per riscaldamento, climatizzazione estiva, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, con dati di ingresso riferiti all’edificio come costruito e alle condizioni standard del clima interno ed esterno e di occupazione;
24. La suddetta valutazione deve essere estesa a tutte le apparecchiature elettriche degli impianti di servizio (trasformatori di tensione, pompe, compressori aria, gruppi frigoriferi, unità di trattamento dell’aria, generatori di calore, ecc).
25. Tutti i dati raccolti dovranno essere elaborati ed analizzati al fine di verificare eventuali sotto/sovra dimensionamenti nei valori di potenza impegnata contrattualmente, e di stabilire dei confronti dei consumi specifici reali di ogni edificio con i consumi ricostruiti sulla base di un modello standard per ogni destinazione d’uso o tipologia di edificio.
26. Il Concessionario dovrà, pertanto, mettere in atto tutti quei suggerimenti ed interventi e raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici realizzati. Per questi edifici il Concessionario, in funzione degli output della diagnosi energetica, concorderà con il Concedente termini, modalità e condizioni sugli interventi da realizzare, solo nel caso che questi interventi esulino dagli obblighi di cui al Contratto di concessione.
27. La diagnosi energetica dovrà essere consegnata al Concedente entro [360] giorni successivi alla data di collaudo ed aggiornata entro [360] giorni successivi ad ogni eventuale ristrutturazione modificativa di quanto realizzato.
28. Il Concessionario dovrà disporre di un software specifico in grado di qualificare dal punto di vista energetico gli edifici oggetto di concessione, rilevando e monitorando, in modo periodico ‐ quantomeno ogni cinque anni ‐ i parametri di cui al precedente comma 23.
29. Il software dovrà essere operativo congiuntamente alla consegna della diagnosi energetica di cui al comma 27.
Art. 2 Rispetto delle disposizioni igienico – sanitarie
1. Per quanto concerne le norme igienico – sanitarie, il Concessionario dovrà far riferimento, inter alia, alla Legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione n. 327 del 26/03/1980 e s.m.i, al D.lgs. n. 155 del 26/05/1997 e s.m.i, al D.lgs. n. 156 del 26/05/1997 e s.m.i., al Regolamento CEE n.852/2004, alla Normativa Sanitaria emessa dalla Regione Lombardia e afferente i servizi di cui all’Art. 2 delle PREMESSE nonché a quanto previsto dal Regolamento di Igiene del Concedente e a quanto espressamente previsto nei vari Capitolati, ferma restando la prevalenza sulla normativa interna dei regolamenti, delle direttive comunitarie auto applicative e della normativa nazionale in vigore in materia.
2. Il Concessionario, così come previsto dalla normativa vigente, deve adottare e presentare entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi di cui in oggetto, una procedura finalizzata alla gestione di propri soggetti eventualmente portatori di malattie infettive.
3. Il Concedente, in presenza di motivate esigenze epidemiologiche, si riserva la facoltà di richiesta di allontanamento di dipendenti del Concessionario che risultino portatori di malattie infettive e/o diffusive che possono causare pregiudizi agli utenti dei servizi prestati al Concedente. Le eventuali spese sostenute, per esami, vaccinazioni, controlli ed accertamenti sanitari sul personale impiegato nei servizi, sono a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario deve garantire al Concedente che il proprio personale dipendente impiegato nella realizzazione dei servizi in oggetto soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. Il personale addetto ai
servizi deve essere sottoposto, a spese del Concessionario, alle visite periodiche di sorveglianza sanitaria e alle vaccinazioni di legge nonché a quelle previste per il personale di assistenza ospedaliera. Il ogni momento il Direttore Medico del Concedente può disporre l’accertamento dei requisiti suddetti. I dipendenti assenti dal lavoro per malattia per più di dieci giorni continuativi dovranno presentare, al rientro in servizio, una dichiarazione, rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria, attestante che l’assenza per malattia non è connessa a patologie infettive e trasmissibili. Nel caso che l’assenza fosse dovuta a patologie infettive e trasmissibili, al rientro in servizio dovrà essere presentato certificato medico che attesti il cessato pericolo di contagio o trasmissione.
Art. 3 Divieti
1. E’ fatto divieto al personale del Concessionario di eseguire qualsiasi operazione/attività non autorizzata in base a quanto previsto specificatamente nei vari Capitolati, con particolare riferimento all’utilizzo improprio di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, ecc.
Art. 4 Impiego di vettori energetici
1. L’impiego di energia elettrica, acqua calda e fredda ed altri vettori energetici da parte del personale autorizzato del Concessionario, deve essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e delle saracinesche di intercettazione; in particolare, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità civile e penale connessa è a carico del Concessionario.
Art. 5 Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
1. Il Concessionario deve, a propria cura e spese, predisporre e far affiggere, all’interno dei locali utilizzati per l’erogazione dei servizi di cui in oggetto, cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
PERSONALE
Art. 6 Rapporto di lavoro
1. Il Concessionario, indipendentemente dalla formula giuridica adottata per adempiere agli obblighi di cui al Contratto di concessione, dovrà, nei riguardi dei propri dipendenti o dei dipendenti dei propri affidatari e subappaltatori:
a. osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;
b. applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, degli accordi integrativi territoriali vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi.
2. Il Concessionario si impegna, verso i propri lavoratori, a garantire le sostituzioni dovute a:
a. riposi settimanali;
b. malattie;
x. xxxxx;
d. trasferimenti;
e. pensionamenti;
f. maternità;
g. dimissioni volontarie.
3. Il Concessionario dovrà presentare al Concedente, entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione di ognuno dei servizi di cui al presente Documento, un elenco da cui risultino:
a. generalità, luogo e data di nascita, residenza, qualifica del personale impiegato;
b. dichiarazioni autenticate rese ai sensi della normativa vigente attestanti che il personale impiegato per l’espletamento del servizio è tecnicamente idoneo e preparato all’esecuzione delle prestazioni richieste nel presente Disciplinare in ambiente civile, sanitario e ospedaliero e comprende, legge e scrivere la lingua italiana; di tale attestazione il Concessionario dovrà fornire al Concedente copia aggiornata ogni [4] mesi.
4. Il Concessionario dovrà esibire, ad ogni richiesta del Concedente, il Libro Unico del Lavoro (LUL) ed il registro degli infortuni previsto dalle norme vigenti in materia.
5. Le informazioni di cui al presente articolo dovranno essere a disposizione del Concedente mediante il software informatico di cui al successivo Art. 22 e di cui si doterà il Concessionario per lo svolgimento dei singoli servizi. Il Concessionario terrà aggiornate in tempo reale le informazioni richieste. Le informazioni di cui al precedente comma 3, lettera a, dovranno essere aggiornate con frequenza mensile.
6. Il Concedente non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Concessionario, il quale ha l’obbligo di iscriverli agli istituti previdenziali – assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge e secondo i contratti di categoria del territorio, nonché assicurare in proprio la tutela sanitaria degli operatori, tramite le visite periodiche Garantite, quando previste, dal medico competente e/o autorizzato a seconda dei casi.
7. Il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente, [30] giorni prima dell’inizio di erogazione di ognuno dei servizi di cui al presente Documento, la documentazione dell’avvenuta denuncia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Dovrà inoltre presentare, a richiesta del Concedente e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa in vigore, copia del DURC ‐ Circolare INPS 26 luglio 2005, n. 92. e s.m.i.
8. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ufficiali all’uopo abilitati.
9. Il Concessionario solleva il Concedente da qualsiasi obbligo e responsabilità verso i propri dipendenti per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e assicurazioni infortuni, fatto salvo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, qualora si verificassero tali inadempienze.
Art. 7 Privacy ‐ Trattamento dati ‐ Consenso al trattamento
1. Il Concessionario e tutto il personale addetto ai servizi in oggetto hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in
possesso e/o a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio; il Concessionario si impegna, inoltre, a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione all’erogazione dei servizi ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Concessionario:
a. è responsabile per l’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti;
b. potrà citare i termini essenziali dei vari servizi in oggetto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione ad altre gare, aventi analogie con l’oggetto del presente Disciplinare;
c. Garantisce che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza;
d. si impegna, da ultimo, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni.
Art. 8 Organico e struttura di management
1. Come disciplinato dal Contratto di Concessione, entro [30] giorni dalla stipula del Contratto di concessione il Concessionario nominerà un Referente, cui il Concedente e il Responsabile della Concessione dovranno fare riferimento per gli adempimenti di cui al presente Disciplinare.
2. Ferme restando le responsabilità del Concessionario nella strutturazione del personale addetto ai diversi servizi, dovranno sempre essere previste per ogni servizio di cui al presente Disciplinare, come minimo, le seguenti figure:
a. un Responsabile del Servizio con comprovata esperienza, competenza e formazione nel settore, che avrà la funzione di controllo e verifica della corretta erogazione del servizio. Il Responsabile del servizio potrà essere temporaneamente sostituito nelle funzioni specifiche da un proprio delegato, di pari livello professionale, designato per iscritto e comunicato al Concedente;
b. un numero adeguato di operatori, di cui uno per ogni servizio con funzione di Capo turno, con comprovata esperienza, competenza e formazione nel settore, incaricati di tutto il processo produttivo.
3. In particolare, per il Servizio di Manutenzione ed il Servizio Energia, il Concessionario dovrà inoltre prevedere dei referenti tecnici, senza obbligo di presenza ma con specifica formazione, competenza e responsabilità tecnica, per le diverse tipologie di attività svolte (a titolo esemplificativo, referente tecnico per la distribuzione gas medicinali e tecnici, referente tecnico per gli impianti elevatori, etc) e dovrà disporre di un numero adeguato di tecnici della manutenzione, incaricati della corretta applicazione del programma di manutenzione.
4. Inoltre, il Concessionario dovrà istituire una struttura di management (o cabina di regia), adeguatamente staffata e in grado di supportare il Referente del Concessionario nello svolgimento delle sue attività di controllo, gestione, rendicontazione periodica dei servizi oggetto della Concessione, in modo tale da: (i) Garantire un costante coordinamento con i propri Responsabili del Servizio e con l’analoga struttura del Concedente e (ii) rispondere a
tutte le obbligazioni emergenti dal presente Disciplinare ed, in particolare, alla pronta gestione di ogni tipo di emergenza.
5. Il Referente del Concessionario e la sua struttura dovranno essere presenti ed operativi fin da [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione di ognuno dei servizi di cui al presente Disciplinare ed essere costantemente reperibili nell’arco della giornata di lavoro durante il periodo di erogazione dei servizi.
6. Per ciascuno dei due Istituti INT e BESTA, il Concessionario dovrà prevedere anche un Capo Servizio dedicato, adeguatamente preparato per gestire, sovraintendere e organizzare al meglio i servizi di ristorazione, pulizie, lavanolo e movimentazione rifiuti, come disciplinati nell’ambito del presente Disciplinare. I Capi Servizio dovranno essere presenti 7/7 giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
7. Durante le attività ospedaliere notturne e durante i giorni di festa, il Concessionario dovrà assicurare, in casi di emergenza, la pronta reperibilità e l’immediata presenza in loco di un suo rappresentante munito di adeguati poteri.
Art. 9 Direzione del servizio
1. Il Concessionario assegnerà, in modo continuativo e a tempo pieno, la direzione di ognuno dei Servizi di cui al presente Disciplinare al Responsabile di cui al precedente Art. 8, il quale dovrà avere idonea qualifica professionale e manterrà un contatto collaborativo e continuo con l’analogo Referente nominato da INT e BESTA. I curricula dei Responsabili dovranno essere presentati al Concedente, per l’approvazione, entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione di ognuno dei servizi di cui al presente Disciplinare. Fatto salvo quanto specificato nei singoli Capitolati, i Responsabili dei Servizi del Concessionario dovranno essere presenti sul lavoro tutti i giorni e comunque ininterrottamente da inizio a fine espletamento del servizio e dovranno Garantire la loro reperibilità 24 ore su 24, essere rintracciabili o sul telefono mobile o presso un preciso recapito telefonico dotato di segreteria per la ricezione delle chiamate, al quale il Concedente possa far riferimento per ogni rispettiva necessità. Le informazioni sulla reperibilità dovranno essere rese disponibili anche nel software gestionale dei servizi.
2. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dal Concedente al Responsabile del Servizio
si intendono come presentate al Concessionario stesso.
3. Le sostituzioni del Responsabile o del sostituto che si dovessero verificare nel corso del periodo concessorio dovranno essere comunicate al Concedente entro [48] ore dall’evento.
4. La mancata comunicazione o l’assenza priva di sostituzione nei tempi previsti, potrà essere sanzionata, secondo quanto previsto all’Art. 25.
5. Il Concessionario dovrà altresì far pervenire al Concedente originale o copia autenticata della delega rilasciata al proprio Responsabile.
6. Le modalità di contatto, i compiti e le responsabilità e la dislocazione del Responsabile del Servizio, i tempi e i modi di risoluzione delle problematiche, con riferimento a tutti i servizi oggetto del presente Disciplinare, dovranno essere indicati nel “Piano di Qualità” in vigore.
Art. 10 Comportamento del Personale
1. I dipendenti del Concessionario che prestano servizio nella CdSR, sono obbligati a rispettare le NORME DI CARATTERE GENERALE e quelle specifiche al tema in oggetto emanate dagli stessi, nonché a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia verso l’utenza ospedaliera sia verso il personale dipendente e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta dalla particolarità del servizio. Inoltre, il personale del Concessionario e dei suoi affidatari e subappaltatori dovrà attenersi al “Codice Etico Comportamentale” del Concedente, in vigore durante il periodo concessorio, Xxxxxx che verrà consegnato al Concessionario [360]gg antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio.
2. Il Concedente potrà richiedere al Concessionario l’allontanamento di quel personale che non abbia tenuto comportamenti idonei; la procedura di allontanamento e di sostituzione di detto personale dovrà comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. In particolare, tutto il personale del Concessionario in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di Garantire una sicura, corretta ed efficace esecuzione delle prestazioni richieste:
a. tenere sempre in evidenza il cartellino identificativo;
b. svolgere l’attività negli orari approvati dal Concedente;
c. eseguire i lavori in modo da non ostacolare l’attività ospedaliera;
d. rifiutare compensi o regalie varie;
e. mantenere un contegno sempre decoroso, irreprensibile e corretto con altri operatori ed in particolare con l’utenza ospedaliera;
f. non trattenersi durante l’espletamento dei servizi con degenti o loro parenti e non fornire bevande, cibo o altro;
g. prendere ordini per l’espletamento dei servizi in oggetto esclusivamente dai propri responsabili e, in particolari situazioni e in emergenza, dal personale dei settori di competenza di INT e/x XXXXX;
h. non lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori della CdSR e/o da utenti e pazienti;
i. mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività del servizio;
x. xxxxxxxsi dal prendere visione o manomettere documenti del Concedente, quali ad es.: corrispondenza ovunque posta, medicinali, apparecchiature e materiale sanitario;
x. mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle attività della CdSR delle quali il personale abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e il deferimento all'autorità giudiziaria;
l. consegnare ogni oggetto, bene o valore che risulti smarrito, rinvenuto nell’espletamento del servizio, al proprio superiore, il quale provvederà alla consegna dello stesso al Responsabile del servizio indicato da INT e/x XXXXX, a seconda del caso;
m. comunicare ai Responsabili dei servizi del Concedente tutti i guasti, le anomalie, gli eventuali danneggiamenti rilevati durante il servizio;
n. comunicare ai Responsabili dei servizi del Concedente ogni infortunio occorso durante l’espletamento del servizio;
o. economizzare l’uso dei fluidi energetici;
p. segnalare la propria presenza attraverso l’utilizzo dei sistemi di rilevazione eventualmente indicati dal Concedente.
4. In caso di isolamento di tipo infettivo e/o per situazioni richieste dal Concedente, il personale del Concessionario dovrà indossare ulteriori dispositivi di protezione per il paziente, secondo le indicazioni fornite dal Concedente, acquistati a cura e spese del Concedente, ivi compresi, se necessario, i guanti. Prima di indossarli e dopo la loro rimozione dovranno essere lavate accuratamente le mani.
5. Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze di cui ai singoli Capitolati.
6. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili ai propri dipendenti o per cause connesse a propri mezzi d’opera.
7. Il personale del Concedente non potrà fare alcuna osservazione diretta al personale del Concessionario, ma dovrà rivolgere eventuali e giustificate osservazioni al proprio Responsabile designato per ogni servizio, il quale successivamente provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Concessionario coinvolto.
Art. 11 Divisa del Personale
1. Tutto il personale del Concessionario addetto ai servizi di cui in oggetto, quindi anche delle eventuali ditte affidatarie e subappaltatrici, dovrà essere facilmente ed immediatamente riconoscibile. Pertanto, il personale indosserà una adeguata divisa, che dovrà essere decorosa ed idonea dal punto di vista igienico‐sanitario e mantenuta, a onere e cura del Concessionario, in perfetto stato di pulizia. Il Concessionario dovrà adottare un diverso colore di divisa per ogni servizio in modo che il personale del Concedente possa associare immediatamente ad ogni colore di divisa la natura del servizio. Gli indumenti utilizzati ed i colori dovranno essere differenti da quelli delle divise utilizzate dal personale sanitario, tecnico e di rappresentanza del Concedente e di altre ditte presenti nella CdSR.
2. Il lavaggio delle divise dovrà essere centralizzato e non lasciato alla libera iniziativa dell’operatore. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi, il Concessionario dovrà specificare al Concedente le modalità di gestione, lavaggio e stiro delle divise.
3. Il personale dovrà riportare sulla divisa la scritta o il distintivo di riconoscimento del Concessionario, la targhetta con il nome e la fotografia.
4. Tutti gli operatori, siano essi di sesso maschile o femminile, con capelli di media lunghezza o lunghi, hanno l’obbligo della raccolta degli stessi durante l’espletamento delle attività di servizio.
5. A tutto il personale addetto al servizio di ristorazione, il Concessionario fornirà, a propria cura e spese, indumenti e calzature da lavoro di colore chiaro, nonché mascherine, cuffie per contenere la capigliatura, guanti monouso di colore differente a seconda dell’attività, come prescritto dalle norme vigenti. I guanti utilizzati nelle varie Fasi, compreso il lavaggio delle attrezzature e pulizie in genere, non devono contenere lattice. Per il personale ‐
nessuno escluso ‐ che opera sui nastri di confezionamento ed addetto al lavaggio di stoviglie e xxxxxxxx è indispensabile l’adozione della mascherina a protezione di xxxx e bocca.
6. Il Concedente si riserva di effettuare controlli in ogni momento sull’osservanza delle disposizione di cui al presente articolo.
Art. 12 Reintegro personale mancante
1. Il Concessionario si impegna ad evitare, per mancanza di personale, disservizi nell’erogazione dei servizi di cui ai vari Capitolati, Garantendo l’affiancamento di nuovi assunti al personale già addestrato. In ogni caso, eventuali assenze improvvise del personale addetto ai singoli servizi, dovranno essere reintegrate nel più breve tempo possibile.
Art. 13 Formazione ‐ Addestramento
1. Fermo restando che i servizi di cui in oggetto dovranno essere erogati da personale competente, qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, ove richiesti, tutto il personale impiegato dal Concessionario deve saper svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a Garantire un elevato standard di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. Ove necessario, il personale del Concessionario addetto all’erogazione dei servizi potrà relazionarsi con il personale del Concedente ai fini di una migliore erogazione del servizio.
2. A tal fine, il Concessionario si impegna a istruire gli operatori dei singoli servizi in oggetto con specifici corsi professionali, oltre a quelli previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti (es. sostituzione del libretto di idoneità sanitaria per la ristorazione, sicurezza sul lavoro, ecc.), da svolgersi prima dell’inizio dell’erogazione di ognuno dei servizi, e ad assicurarsi che costoro frequentino corsi di aggiornamento a cadenza almeno annuale, se non diversamente richiesto dal Disciplinare e dalle norme in vigore.
3. I corsi di formazione dovranno essere pertanto mirati alle caratteristiche del servizio cui è allocato il personale del Concessionario e dovranno vertere sui temi, procedure, protocolli propri del servizio (es. HACCP, etc.)1.
4. Il Concessionario dovrà fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione sui rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia. Il Concessionario dovrà anche informarli su disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti del Concedente e sui modi per eliminare tali negative influenze.
5. Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici potranno accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici, il cui programma dovrà essere preventivamente approvato dal Concedente.
6. Entro [360] giorni precedenti la data di inizio di erogazione di ognuno dei servizi di cui al presente Documento, il Concessionario presenterà il Piano di formazione di ogni singolo servizio per essere validato dal Concedente, al quale dovrà essere fornita, successivamente, la documentazione attestante l’avvenuta partecipazione degli operatori ai suddetti corsi.
1 Hazard Analysis and Critical Control Points
7. I Piani di formazione di ogni singolo servizio dovranno essere sempre consultabili in rete, nel software gestionale di cui sarà dotato il Concessionario, secondo quanto indicato al successivo Art. 22 e nei singoli Capitolati.
8. L’INT e il BESTA potranno assistere ai corsi di formazione/addestramento con personale all’uopo designato.
9. In particolare, per quanto riguarda l’erogazione del Servizio di Manutenzione e del Servizio Energia di cui allo specifico Capitolato, il Concessionario dovrà inoltre tenere costantemente aggiornato il proprio personale sulle normative in vigore e curare la preparazione del suddetto personale mediante corsi periodici di formazione per la gestione degli impianti, in particolare mediante i seguenti corsi specialistici:
a. corso di formazione, per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore) di cui all’allegato IX del D.M.10 marzo 1998;
b. corso di formazione, con cadenza almeno biennale, per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) – allegato IX del D.M.10 marzo 1998 – organizzato dal Servizio Prevenzione e protezione di INT e BESTA, nel quale viene illustrato lo specifico piano di emergenza aziendale;
c. corso di formazione, rivolto agli addetti del servizio specifico e a quello di emergenza, con cadenza almeno triennale, per la conoscenza dei rischi connessi alla manipolazione dei gas medicinali e dei gas tecnici, all’utilizzo dei recipienti in pressione e dei serbatoi di gas liquido, alla gestione degli impianti di distribuzione ed erogazione dei gas medicinali e dei gas tecnici, alla luce delle normative vigenti – (durata minima 12 ore). Inoltre, il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, previ accordi con il Servizio di Protezione e Prevenzione di INT e BESTA, organizzare e svolgere corsi di informazione e formazione anche per il personale di INT e BESTA o di altre Ditte operanti all’interno della CdSR per l’acquisizione di informazioni e di operatività, necessarie per gestire in maggiore sicurezza l’utilizzo dei gas medicinali e dei gas tecnici, sia attraverso l’impiego di mezzi mobili e sia attraverso gli impianti fissi. Detti corsi, da svolgersi presso le aule e gli impianti della CdSR e con periodicità annuale riguarderanno un numero di partecipanti pari a circa 150 persone/anno, da dividersi in gruppi di circa 25÷30 persone. Ogni corso, che dovrà svolgersi in orario di servizio dei partecipanti, dovrà avere durata minima di circa 4 ore e dovrà essere articolato su più fasi di formazione ed addestramento, a partire dalle nozioni generali, fino alle operazioni pratiche da eseguire nella fase di normale gestione, sia in caso di anomalie. Ogni corso dovrà inoltre comprendere tutti i riferimenti normativi attualmente in vigore in Italia e le proiezioni normative dei prossimi anni in ambito europeo.
d. corso di formazione, rivolto agli addetti del servizio specifico e a quello di emergenza, con cadenza almeno triennale, per la conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo ed alla gestione degli impianti ed apparecchiature elettriche – (durata minima 8 ore);
e. corso di formazione, rivolto agli addetti al servizio emergenza, con cadenza almeno triennale, per l’effettuazione delle manovre di emergenza degli impianti elevatori impianti (durata minima due ore).
10. Inoltre, per quanto concerne i software operativi di gestione dei servizi oggetto del presente Disciplinare, Il Concessionario dovrà, a suo onere e cura, formare il personale del Concedente con attività come, inter alia:
• momenti di formazione specifica con sezioni e programmi di formazione diversificati in base alle tipologie di utenti coinvolti;
• manuali utente in formato cartaceo ed elettronico.
• manuali utente on‐line consultabili direttamente dalla postazione di lavoro;
11. Nel caso del Servizio di Manutenzione e del Servizio Energia la manualistica elettronica dovrà essere integrata nella Suite di Gestione del Patrimonio Immobiliare, applicazione che sarà attiva nei software del Concedente.
12. Questi corsi di formazione sul software gestionale saranno suddivisi in gruppi di lavoro in base alla tipologia del servizio ed alla professionalità richiesta e saranno concordati tra il Concedente ed il Concessionario. I corsi di formazione dovranno prevedere sia momenti formativi in aula informatica sia momenti formativi di carattere generale anche sul funzionamento del Sistema Informativo di Gestione del Patrimonio Immobiliare ed infine momenti formativi operativi sulla metodologia di controllo della Qualità dei servizi attuata attraverso il Sistema Informativo in oggetto. Dovranno inoltre essere annualmente programmati adeguati cicli di formazione e comunque ogni qualvolta viene richiesto dalla particolare complessità degli aggiornamenti e/o dall’aggiunta di moduli al sistema informativo ed informatico.
13. Indipendentemente dalla natura del corso di formazione ricadono tra gli oneri del Concessionario anche:
- i formatori;
- i supporti audiovisivi necessari;
- il materiale didattico;
- i questionari di verifica;
- il rilascio degli attestati di informazione e formazione.
PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E LOCALI
Art. 14 Aspetti generali
1. Fatto salvo quanto previsto nei singoli Capitolati, il Concessionario, entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi di cui in oggetto, dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione del Concedente i Piani di pulizia, igiene e sanificazione dettagliati, riportanti gli orari di espletamento del servizio, i tempi, i metodi, i prodotti impiegati per tutti i trattamenti di pulizia, igiene e sanificazione da eseguire nei locali utilizzati dal Concessionario per l’erogazione dei servizi in oggetto. Tra i trattamenti di pulizia, di igiene e di sanificazione rientrano anche i servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione di tutti gli infestanti. Questi specifici trattamenti di pulizia dovranno essere calendarizzati in contemporanea con gli analoghi interventi che il Concessionario effettuerà nei locali della CdSR.
2. I Piani dovranno contenere, oltre quanto indicato nel comma successivo, un inquadramento generale e saranno volti a dare attuazione alle peculiari necessità e caratteristiche della gestione e dell'organizzazione delle diverse attività comprese nel servizio di pulizia.
3. A titolo indicativo e non esaustivo, nei Piani dovranno trovar riscontro anche le seguenti informazioni:
a. le schede tecniche in cui dovranno essere elencati i locali, completi del relativo codice, la zona di appartenenza, la frequenza prevista secondo la tipologia di intervento richiesto (quotidiana, settimanale, mensile, periodica);
b. il nominativo degli operatori dedicati e dei sostituti per ferie, riposo ecc.; l’indicazione dell’attività svolta, le fasce orarie di attività, la composizione delle squadre di pulizia;
c. il nome dell’operatore, l’unità di espletamento del servizio, le fasce orarie di attività per ogni singolo settore e dovrà essere aggiornato in tempo reale;
d. le schede tecniche delle macchine e delle attrezzature, e la certificazione dell’avvenuto intervento periodico di manutenzione;
e. l’indicazione, per ciascuno dei servizi richiesti, dei tempi ed i metodi di addestramento, nonché il numero di ore previsto per formare, se del caso, il personale.
4. I Piani dovranno essere aggiornati in tempo reale sulla base delle disposizioni emanate, di volta in volta, dal Concedente, dei nuovi criteri di pulizia, delle nuove zonizzazioni e degli inserimenti e dimissioni del personale, e dovranno essere consultabili nel software gestionale di cui si doterà il Concessionario, così come indicato al successivo Art. 22 e nei vari Capitolati.
5. Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) quando tale utilizzo è previsto dalle schede di sicurezza.
6. Il Concedente validerà il processo e controllerà i risultati.
7. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi di cui al presente Disciplinare, il Concessionario dovrà fornire elenco dettagliato delle attrezzature di cui intende avvalersi per l’espletamento del servizio stesso. Durante il periodo di gestione, se dovessero essere immessi in commercio attrezzature/ sistemi più moderni e sofisticati atti allo svolgimento dei servizi in oggetto, il Concessionario potrà apportare modifiche all’assetto ed alla consistenza degli impianti/attrezzature installati, ma solo dopo espressa autorizzazione scritta, motivata e circostanziata del Concedente e senza alcun onere aggiuntivo per quest’ultimo.
PIANO QUALITA’, MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO
Art. 15 Piano della Qualità dei servizi
1. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione di ognuno dei servizi, il Concessionario dovrà presentare al Concedente, per l’approvazione, un "Piano della Qualità" o “Piano” per ognuno dei servizi di cui al presente Disciplinare, secondo i metodi propri dei Sistemi di Gestione per la Qualità definiti nelle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000.
2. I servizi dovranno essere progettati avendo come riferimento puntuale e significativo il “Piano”, ampiamente definito e articolato dal Concessionario.
3. Tale Piano dovrà contenere, tra l’altro, un inquadramento generale e sarà volto a dare attuazione alle peculiari necessità e caratteristiche di INT e BESTA nella gestione e nell'organizzazione delle diverse attività comprese nei servizi di cui agli specifici Capitolati.
4. Il Piano della Qualità dei Servizi dovrà articolarsi come segue:
a. programmazione;
b. progettazione;
c. esecuzione;
d. monitoraggio periodico;
e. controllo dei risultati.
5. Per ognuno dei punti sopra indicati il Piano della Qualità individuerà principalmente:
a. le responsabilità;
b. le procedure, i moduli e le istruzioni operative;
c. i tempi e i modi di esecuzione;
d. i programmi per i controlli;
e. gli interventi di emergenza;
f. le risorse impiegate;
g. le misure a Garanzia del conseguimento degli obiettivi del Capitolato.
6. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere affinché i Responsabili, i Referenti e tutti i propri operatori coinvolti nei singoli servizi, conoscano il Piano della Qualità e svolgano il proprio compito per Garantire un risultato almeno pari alle aspettative degli utenti e del personale del Concedente.
7. Il Piano della Qualità dovrà essere aggiornato in tempo reale, sulla base delle disposizioni emanate di volta in volta dal Concedente, dei nuovi programmi e/o da nuove norme emesse durante il periodo concessorio ed essere consultabile in rete nel software gestionale di cui si doterà il Concessionario, in forza degli obblighi di cui al successivo Art. 22.
8. Salvo quanto eventualmente specificato nei singoli servizi, il Concessionario dovrà inviare al Concedente (con dettagli relativi a INT e una per BESTA) ‐ con frequenza trimestrale ‐ una relazione periodica sull’andamento dei singoli servizi, relazione che dovrà essere anche consultabile nel software di gestione di cui al successivo Art. 22.
Art. 16 Monitoraggio ed autocontrollo da parte del Concessionario
1. Insieme al Piano di cui al precedente articolo, il Concessionario, fatto salvo quanto in proposito è indicato nei Capitolati dei singoli servizi, dovrà redigere e trasmettere al Concedente il Piano di Autocontrollo di ogni singolo servizio. Il Piano di Autocontrollo dovrà, fra l’altro, contenere:
a. la redazione di un documento contenente l’individuazione delle Fasi critiche del processo e delle procedure di controllo che il Concessionario intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l’applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
b. l’effettuazione delle registrazioni previste dal Piano e in particolare la registrazione per iscritto delle non conformità rilevate;
c. la dimostrazione che gli addetti operanti all’interno della CdSR in cui si erogano i servizi abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia in relazione al tipo di attività svolta.
2. Il Concedente si riserva di valutare i contenuti del manuale di autocontrollo e la possibilità di richiedere modifiche ed integrazioni, ed implementarlo al momento dell’inizio di erogazione dei singoli servizi.
Art. 17 Sistemi di controllo di processo e di risultato
1. Il sistema di controllo sull’espletamento dei singoli servizi adottato dal Concedente, che sarà concordato con il Concessionario, prevedrà le modalità e le procedure (i) per la verifica dei livelli di qualità di prestazione dei servizi e (ii) per l’applicazione delle penalità in conformità al presente Disciplinare.
2. Essendo il sistema di controllo adottato dal Concedente un documento flessibile, tali criteri ‐ fatto salvo il rispetto della normativa in materia di igiene prevista per legge in riferimento ai singoli servizi ‐ saranno sottoposti a valutazione periodica, al fine di attuare le eventuali variazioni sulla base dei risultati ottenuti e sulla ridefinizione degli standard di qualità.
3. Il sistema di controllo adottato dal Concedente sarà operativo a partire dalla data di inizio di erogazione dei servizi di cui al presente Disciplinare.
MODIFICHE
Art. 18 Lay out
1. Durante il periodo di gestione, il Concessionario non potrà apportare modifiche all’assetto distributivo ed alla consistenza degli impianti installati se non dopo espressa autorizzazione scritta, motivata e circostanziata del Concedente.
EROGAZIONE DEI SERVIZI
Art. 19 Garanzie di erogazione
1. Ad eccezione dei Servizi commerciali, di cui allo specifico Capitolato, l’erogazione dei servizi indicati nelle PREMESSE deve essere Garantita sempre e comunque, indipendentemente da scioperi o da assemblee sindacali generali e di categoria, indette in sede nazionale, regionale e locale, in quanto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12.06.1990 n° 146 e dei relativi artt. n 340 e 359 cp, i servizi in oggetto sono considerati un servizio pubblico essenziale, dovendo pertanto il Concessionario Garantire il regolare funzionamento anche durante scioperi proclamati, nei termini indicati nei singoli Capitolati.
2. Nel caso di scioperi il Concessionario non potrà, pertanto, sospendere l’attività prestata ma eventualmente ridurla, Garantendo comunque un minimo di prestazione dei servizi, che sarà concordato con il Concedente. A tal fine il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Concedente la data di inizio dello sciopero almeno cinque
[5] giorni prima dello stesso o, comunque, dentro i termini fissati dalle norme vigenti in materia di regolamentazione degli scioperi e presentare un Piano di emergenza riferito all’erogazione dei servizi coinvolti nello sciopero.
3. Il Concessionario elaborerà e presenterà detto Piano di emergenza al Concedente in forma scritta, almeno settantadue [72] ore prima dell’evento di sciopero, tenendo in conto quanto di specifico è indicato nei singoli Capitolati.
4. Il Concessionario dovrà comunque Garantire, anche in tali periodi, la reperibilità dei Responsabili dei singoli servizi.
Art. 20 Utenze
1. I costi dei fluidi energetici relativi ai diversi servizi no‐core di cui alle PREMESSE resteranno a carico del Concedente se non diversamente specificato nel presente Disciplinare. Il Concedente si riserva in ogni caso il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto uso dei fluidi energetici, nonché alla verifica dei consumi secondo le soglie previste dalla documentazione progettuale.
2. I costi delle utenze telefoniche specifiche dell’oggetto del presente Disciplinare rimarranno interamente a carico del Concessionario.
Art. 21 Servizi accessori
1. Nell’ambito dei Servizi di cui al presente Disciplinare, il Concessionario dovrà rendersi disponibile ad effettuare ogni eventuale servizio accessorio del quale l’INT e/o il BESTA riterranno opportuno avvalersi, fatte salve le disposizioni di cui al Contratto di Concessione e le conseguenti implicazioni contrattuali.
SOFTWARE GESTIONALE
Art. 22 Linee guida
1. Per la gestione di tutti i servizi di cui al presente Disciplinare, il Concessionario dovrà dotarsi di un Sistema Informativo dedicato, perfettamente integrato con il sistema informativo del concedente per Garantire le seguenti finalità:
a. disporre, nella rete interna di INT e BESTA, di tutte le informazioni, aggiornate in tempo reale, inerenti ogni singolo servizio “no core” e commerciale;
b. disporre, nella rete interna di INT e BESTA, di tutte le informazioni, aggiornate in tempo reale, relative alla disponibilità delle aree ospedaliere;
c. ridurre al minimo la circolazione di strumenti cartacei;
d. utilizzare, dove opportuno, la firma elettronica e/o la “posta elettronica certificata” (“pec”) per la validazione delle attività, procedure e scambio della corrispondenza;
e. costituire una banca dati del servizio.
2. Il Sistema Informativo a supporto dei servizi si comporrà di una serie di funzionalità esposte in via esclusiva o prevalente verso il personale del Concedente e di una serie di funzionalità ad uso esclusivo del Concessionario e sarà configurato in modo da gestire tutte le attività e gli obblighi emergenti dal presente Disciplinare, inserendo in detto Sistema i dati di ogni singolo servizio che a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano:
a. il Piano di Qualità;
b. il Piano di Sicurezza;
c. i singoli processi produttivi;
d. l’organico e la presenze del personale;
e. i programmi di formazione ed addestramento;
f. i sistemi di controllo del Concedente e di autocontrollo;
g. la relazione sull’andamento di ogni singolo servizio;
h. i conteggi per il riconoscimento dei corrispettivi per i servizi erogati;
i. le documentazioni, certificazioni, licenze ed autorizzazioni di legge;
j. i piani e i manuali di manutenzione;
k. le procedure di gestione ambientale
l. il piano di qualità energetica;
m. la diagnosi energetica;
n. il Fascicolo dell’Opera;
o. altre informazioni che potranno essere richieste dal Concedente, al momento della progettazione del sistema.
3. Durante la fase di elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo, il Concessionario dovrà eseguire una opportuna analisi per verificare il fabbisogno e le caratteristiche tecniche delle attrezzature informatiche, la completezza delle funzionalità e l’adeguatezza dei casi d’uso, la descrizione delle interfacce che sarà obbligatorio integrare, e presentare al Concedente il risultato di tale analisi opportunamente formalizzato in termini tecnici (network diagram, UML, XML), unitamente al piano operativo con cui intende gestire tutte le fasi dell’avviamento del sistema informativo a supporto dei singoli servizi di cui in oggetto. L’accesso al sistema informativo avverrà secondo un regolamento che le Parti concorderanno durante questa Fase di elaborazione del progetto delle Opere, con particolare riguardo alle Responsabilità relative al DPR 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy).
4. Saranno a carico del Concessionario tutte le attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento della propria attività (sistemi centrali Hardware, software di base e gestionale‐applicativo) e tutte le attrezzature informatiche individuali in uso esclusivo al proprio personale (desktop, laptop, palmari, stampanti e periferiche varie) presenti negli ambienti di lavoro. Tutte le apparecchiature dovranno avere caratteristiche tecniche compatibili con il Sistema Informatico che il Concedente utilizzerà nella CdSR e conformi alle policy aziendali del medesimo. In particolare dovranno essere Garantiti Livelli di Servizio e condizioni di sicurezza (riservatezza, disponibilità e integrità), conformi alle disposizioni che saranno opportunamente fornite dal Concedente durante la fase progettuale di cui al precedente comma 3.
5. Inoltre, dovranno essere realizzate a onere e cura del Concessionario le componenti d’integrazione (sia lato Concessionario che Concedente) necessarie per la completa automazione dei processi amministrativi (fatturazione del corrispettivo e pagamento, abilitazioni all’accesso, catena degli approvvigionamenti, etc.).
6. Le eventuali componenti applicative del sistema informatico del Concedente (integrazioni lato Concedente) saranno ospitate sul Sistema informativo dello stesso.
7. I dati prodotti dal Concessionario saranno fruibili da parte del Concedente via applicazione (web based) messa a disposizione dal Concessionario, ovvero tramite accesso diretto ai dati in sola lettura.
8. Il Concessionario dovrà prevedere nel software di gestione specifici portali di accesso (web based) dedicati alla gestione dei servizi erogati distinti tra INT e BESTA.
9. Il Concessionario si impegna alla conservazione di questi dati per tutto il periodo concessorio e alla non alterazione dei dati dopo la loro acquisizione, se non dopo comunicazione scritta e accettata da parte Del Concedente.
10. Il sistema informativo fornito dal Concessionario, comprensivo di tutte le integrazioni necessarie, dovrà essere operativi entro [30] giorni antecedenti la data di avvio dei servizi.
11. Durante il periodo concessorio, sarà onere e cura del Concessionario procedere alla gestione, manutenzione e aggiornamento tecnologico del software di base e gestionale‐applicativo e dell’ hardware.
12. Alla fine del periodo concessorio, il sistema informativo fornito dal Concessionario, comprensivo di tutte le integrazioni necessarie e dei dati registrati durante lo stesso periodo resteranno di proprietà del Concedente.
RICONSEGNA DELLE OPERE, ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE
Art. 23 Formazione del personale del Concedente
1. Entro [360] giorni antecedenti il termine di scadenza della concessione, il Concedente metterà a disposizione del Concessionario il personale che dovrà subentrargli nell’erogazione dei servizi oggetto della concessione.
2. Durante questo periodo, il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà istruire e formare il personale indicato dal Concedente sui principi, metodi, caratteristiche gestionali, operative e manutentive dei vari sistemi, secondo un cronoprogramma formativo che le Parti concorderanno entro [210] giorni antecedenti il termine del periodo concessorio.
Art. 24 Riconsegna
1. Nei [120] giorni antecedenti il termine di scadenza della concessione, il Concedente e il Concessionario effettueranno, in base a un cronoprogramma previamente concordato, l’ispezione puntuale delle Opere, impianti elettrici e meccanici, attrezzature e macchinari afferenti i servizi oggetto della concessione, allo scopo di verificarne lo stato manutentivo ed emettere il verbale di riconsegna delle Opere al Concedente, come indicato nel Contratto di Concessione.
2. Per tutte le apparecchiature e per gli impianti nel loro complesso, dovranno essere Garantiti almeno i parametri:
a. stabiliti dalle normative tecniche e di legge;
x. xx xxxxx, consigliati dal costruttore/fornitore;
c. fissati in sede di progetto e/o rilevati durante i collaudi;
d. sostituzione in caso di usura ovvero di attrezzatura non più idonea;
e. e, in generale, la perfetta efficienza degli impianti nel loro complesso.
3. Alla scadenza della concessione, gli impianti dovranno funzionare con gli stessi parametri e le stesse tolleranze di collaudo provvisorio del sistema.
4. Al termine dell’ispezione – che dovrà effettuarsi entro [90] giorni antecedenti la data di scadenza della concessione ‐ il Concedente ed il Concessionario redigeranno un verbale di consistenza nei termini di cui al Contratto di Concessione.
5. Qualora durante l’ispezione il Concedente dovesse rilevare che le condizioni delle Opere, degli impianti elettrici e meccanici, attrezzature e macchinari afferenti i servizi oggetto della concessione, non siano in ottimo stato e perfetta efficienza, assegnerà un termine al Concessionario per l’esecuzione dei lavori identificati durante l’ispezione e ritenuti necessari per la emissione del verbale di trasferimento delle Opere.
6. Scaduto tale termine, il Concedente ed il Concessionario effettueranno un’ulteriore ispezione per verificare l’esecuzione dei lavori identificati durante la precedente ispezione e, se nulla osta, il Concedente ed il Concessionario redigeranno il verbale di riconsegna delle Opere. In caso contrario, il Concedente potrà effettuare direttamente i lavori con rivalsa sulla Garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione delle Opere di cui al Contratto di concessione.
7. Alla fine del periodo concessorio, le aree adibite a servizi commerciali dovranno essere ‐ salvo diverso accordo con il Concedente ‐ libere da beni ed arredamenti specifici. Nel caso in cui l’erogazione dei servizi commerciali sia stata affidata a soggetti terzi, il Concessionario dovrà a suo onere e cura e prima della fine del periodo concessorio, estinguere i contratti in essere e volturare a favore del Concedente– previa estinzione dei precedenti consumi ‐ gli eventuali contratti relativi ai consumi dei precedenti rapporti.
8. Alla fine del periodo concessorio le attrezzature fornite, installate e comunque utilizzate dal Concessionario per la prestazione dei servizi, nonché i software gestionali e l’hardware di cui ai Capitolati dei singoli servizi, saranno trasferiti gratuitamente al Concedente, salvo accordi diversi tra le Parti, al fine di Garantire continuità nell’espletamento dei servizi.
PENALITA’ E INADEMPIENZE
Art. 25 Penali
1. Ferma la responsabilità del Concessionario per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti a tutela del corretto svolgimento dei singoli Servizi, il Concedente applicherà al Concessionario le penali sotto riportate (espresse in €):
Art. | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 1 | Disposizioni in materia di sicurezza | Per ogni violazione accertata della legislazione vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (commi 1,2,3) Per ogni violazione accertata della legislazione vigente in materia di gestione ambientale (commi 12 >>22) | 400,00 | 900,00 |
400,00 | 900,00 | |||
Art. 2 | Rispetto delle disposizioni igienico – sanitarie | Per ogni violazione accertata della legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza sanitaria (comma 1) | 400,00 | 900,00 |
Art. 3 | Divieti | Per ogni attività non autorizzata e accertata svolta dal personale del Concessionario (comma 1) | 300,00 | 600,00 |
Art. 4 | Impiego di energia | Per ogni manovra accertata da parte di personale non autorizzato delle centraline di comando e delle saracinesche di intercettazione (comma 1) | 150,00 | 300,00 |
Art. 5 | Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro | Per ogni mancata affissione secondo le normative vigenti, della segnaletica relativa alle principali norme di prevenzione e antinfortunistica (comma 1) | 200,00 | 400,00 |
Art. 6 | Rapporto di lavoro | Per ogni violazione accertata della normativa applicabile e dei contratti collettivi nazionali (comma 1) Per il mancato aggiornamento del software informatico (comma 5) | 300,00 | 600,00 |
150,00 | 300,00 |
Art. | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 7 | Privacy ‐ Trattamento dati ‐ Consenso al trattamento | Per ogni violazione accertata della normativa applicata in materia e per l’uso di informazioni riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio | 300,00 | 600,00 |
Art. 10 | Comportamento del personale | Per ogni violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 | 300,00 | 600,00 |
Art. 11 | Divisa del personale | Per ogni violazione di quanto disposto nel piano di gestione delle divise (commi 1‐5) | 150,00 | 300,00 |
Art. 12 | Reintegro personale mancante | Per ogni mancata sostituzione che comporti accertato pregiudizio alla corretta esecuzione del servizio ‐ In ogni caso il mancato reintegro entro un mese comporta l’applicazione del massimo della penale (comma 1) | 300,00 | 600,00 |
Art. 13 | Formazione ‐ Addestramento | Per ogni violazione di quanto disposto nel piano di formazione e addestramento del personale (commi 1 – 5) Per il mancato aggiornamento del software informatico (comma 7) | 150,00 | 300,00 |
150,00 | 300,00 | |||
Art. 14 | Pulizia e igiene di strutture, attrezzature e locali ‐ aspetti generali | Per ogni violazione di quanto disposto nel piano di pulizia presentato (commi 4,5,7 ex art.15 e comma 8 ex art.14) Per il mancato aggiornamento del software informatico (comma 7) | 300,00 | 600,00 |
150,00 | 300,00 | |||
Art. 15 | Piano della Qualità dei servizi | Per il mancato aggiornamento del software informatico (comma 7) | 300,00 | 600,00 |
Art. 18 | Lay out | Per qualsiasi modifica all’assetto distributivo ed alla consistenza degli impianti installati che non sia stato preventivamente autorizzato in forma scritta del Concedente (comma 1) | 150,00 | 300,00 |
Art. 19 | Garanzie di erogazione | Mancata o carente erogazione del servizio in occasione di scioperi (comma 2) | 300,00 | 600,00 |
2. Ferma restando la responsabilità del Concessionario per i tempi e le scadenze di cui al presente Capitolato, il Concedente applicherà al Concessionario le penali sotto riportate. Qualora il ritardo superi il termine di [10] giorni naturali e consecutivi, il Concedente procederà all’applicazione della penale nel suo importo massimo per ogni giorno di ritardo superiore ai [10] giorni, ove non diversamente previsto:
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 1 | Disposizioni in materia di sicurezza | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del documento di cui all’art. 4 del D.lgs. 81/2008 e all’art.3 della legge 123/2007 (cd. Piano della Sicurezza) e delle sue modifiche secondo le indicazioni del Concedente (comma 4) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (RSPPR) (comma 10) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna della documentazione di cui ai comma 12>>>>>21 | 150,00 | 300,00 |
150,00 | 300,00 | |||
150,00 | 300,00 | |||
Art. 2 | Rispetto delle disposizioni igienico – sanitarie | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del documento relativo alla propria procedura finalizzata alla gestione di soggetti portatori di malattie infettive (comma 2) | 150,00 | 300,00 |
Art. 6 | Rapporto di lavoro | Per ogni giorno di mancata sostituzione del personale necessario allo svolgimento dei servizi (comma 2) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione dell’elenco e delle dichiarazioni relative al personale dipendente (comma 3) Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata consegna del DURC (comma 7) | 150,00 | 300,00 |
150,00 | 300,00 | |||
150,00 | 300,00 |
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 9 | Direzione del servizio e struttura di management | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del curriculum e della nomina di ogni Responsabile del Servizio al Concedente e per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella comunicazione del sostituto (comma 1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella istituzione della struttura di management (comma 3) Per ogni irreperibilità del personale della struttura di management in caso di emergenza (comma 4) | 150,00 | 300,00 |
200,00 | 350,00 | |||
200,00 | 350,00 | |||
Art. 11 | Divisa del personale | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del piano di gestione delle divise (comma 5) | 150,00 | 300,00 |
Art. 13 | Formazione ‐ Addestramento | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del piano di formazione e addestramento del personale (comma 6) | 150,00 | 300,00 |
Art. 14 | Pulizia e igiene di strutture, attrezzature e locali ‐ aspetti generali | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del piano di pulizia (comma 1) | 150,00 | 300,00 |
Art. 15 | Piano della Qualità dei servizi | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del Piano della Qualità dei servizi (comma 1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione dell’aggiornamento del Piano della Qualità dei servizi (comma 8) | 150,00 | 300,00 |
Art. 16 | Piano di autocontrollo | Per ogni mese di ritardo nella trasmissione del Piano di autocontrollo del Concessionario (comma 1) | 150,00 | 300,00 |
Art. 22 | Software gestionale – linee guida | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’entrata in funzione del software gestionale dei servizi (comma 10) | 250,00 | 500,00 |
3. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo tra quelli riportati nelle tabelle precedenti intervenuta [3] volte comporterà in ogni caso l’applicazione del massimo della penale nell’importo indicato nelle tabelle.
4. Qualsiasi violazione degli obblighi riportati nelle tabelle precedenti e che comporti grave pericolo per la salute dei pazienti e/o dei dipendenti (o assimilati) darà comunque corso all’applicazione della penale nel suo importo massimo.
5. L’applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Concedente intenda eventualmente intraprendere a tutela dei suoi interessi, secondo quanto indicato nel Contratto di concessione.
Art. 26 Customer Satisfaction
1. Fatto salvo quanto in materia è eventualmente specificato in ogni singolo Capitolato del presente Disciplinare, il Concedente effettuerà controlli sugli standard qualitativi e quantitativi stabiliti per una prestazione secondo le regole dell’arte, delle previsioni indicate nel Contratto di concessione e nel presente Disciplinare. Obiettivo dei controlli è quello di verificare costantemente il livello qualitativo dell’erogazione di tutti servizi oggetto del Contratto di concessione, delle tecniche di intervento, dei mezzi d’opera impiegati e delle norme di sicurezza e di igiene adottate.
2. Le verifiche che verranno effettuate si riferiranno, tra l’altro, a:
a. Rispondenza al sistema di Qualità del Concessionario;
b. Congruenza tra le frequenze previste nel presente Disciplinare e quelle erogate dal Concessionario;
c. Congruenze tra la metodologia prevista nel presente Disciplinare e quanto effettuato durante gli interventi;
d. Esiti delle prestazioni erogate (qualità attesa dal Concedente e quanto previsto nel presente Disciplinare) e utilizzo dei dati relativi al processo di controllo del Concedente;
e. Rispetto del piano di programmazione di erogazione del servizio.
7. Entro [360] antecedenti la data di inizio di erogazione di ogni singolo servizio, Concedente e Concessionario concorderanno i criteri ed i principi di implementazione di un progetto di Customer Satisfaction con l’obiettivo di:
• Rilevare le criticità esistenti;
• Individuare i punti di forza.
8. Il progetto di rilevazione della soddisfazione sarà elaborato in collaborazione con il Concedente e sarà rivolto a due distinte tipologie di clienti:
• Utenti della CdSR dove opera il Concessionario: degenti, personale, ogni persona che frequenta codeste strutture;
• Personale di Direzione di INT e BESTA.
9. Le osservazioni provenienti dagli utenti avranno lo scopo di valutare:
• Concessionario: valutare le qualità del servizio erogato e implementare azioni volte al miglioramento del servizio;
• Concessionario: monitorare il livello qualitativo del servizio.
10. Il progetto rivolto al rilevamento della soddisfazione delle risorse interne al Concedente permetterà:
• al Concedente di esprimere direttamente il proprio giudizio;
• al Concessionario di monitorare il grado di soddisfazione del Concedente;
11. I risultati del progetto, volto ad individuare l’indice medio di soddisfazione del cliente, dovranno essere riportati in report da consegnare al Concedente e contenere anche le indicazioni delle eventuali azioni correttive e consultabili nel sistema informatico di cui al precedente articolo 22.
12. Per l’implementazione del progetto di Customer Satisfaction il Concedente somministrerà a un campione significativo e rappresentativo di intervistati, almeno [1] volta l’anno, il questionario concordato con il Concessionario. Ai risultati di tale questionario verrà associato un punteggio variabile tra 1 e 100 punti, dove 1 rappresenta il minimo (qualità pessima) e 100 rappresenta il massimo (qualità eccellente). Qualora il Concessionario non raggiunga la soglia minima di 65 punti (qualità sufficiente), il Concedente si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,15% dell’importo del corrispettivo relativo al servizio in cui si è rilevata l’insufficienza ogni 5 punti inferiori alla soglia minima di 65 punti.
Art. 27 Procedura di applicazione delle penali
1. Ai fini di applicazione delle penali previste dal presente Disciplinare e specificatamente indicate nei Capitolati dei servizi di cui in oggetto, il Concedente provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando al Concessionario un termine non superiore a [3] giorni n. c. per la presentazione di memorie e contro deduzioni.
2. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano dal Concedente ritenute infondate, esso procederà all’applicazione della penale.
Art. 28 Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx
0. Qualora l’inefficienza, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Disciplinare rivestano carattere di gravità tale da compromettere il raggiungimento del risultato atteso dal Concedente, quest’ultimo, salva l’applicazione delle penali di cui agli articoli precedenti, si attiverà secondo le modalità e i tempi previsti nel Contratto di concessione.
RENDICONTAZIONE A INT E BESTA
Art. 29 Criteri di ribaltamento dei costi a INT e BESTA
1. I ribaltamenti a INT e Besta dei servizi di pulizia, trasporto pesante, manutenzione ed energia saranno effettuati in base ai criteri e/o parametri di attribuzione di cui agli Allegati indicati nei rispettivi Capitolati, attualizzati, ove necessario, in funzione dei mq stabiliti dal progetto definitivo.
2. Tuttavia, entro [360] antecedenti la data di inizio di erogazione dei servizi, il Concedente potrà – se necessario ‐ rivedere quanto qui disposto, concordando con il Concessionario altri criteri di attribuzione degli oneri di questi servizi.
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E RISTORAZIONE DEGENTI
SERVIZIO
Art. 1 Oggetto del servizio
1. Il presente Capitolato ha per oggetto l’erogazione del servizio di ristorazione, tutti i giorni dell’anno – festività incluse ‐ destinato ai degenti, ai dipendenti e ai soggetti autorizzati a usufruire dei pasti nella mensa della CdSR, nonché la preparazione e la consegna dei generi di conforto destinati ai donatori di sangue.
2. Il servizio di ristorazione comprende tutte le operazioni e le attività necessarie ed opportune, nessuna esclusa, affinché lo stesso sia erogato a regola d’arte per il raggiungimento del massimo beneficio per i degenti, i dipendenti e gli utenti, nel pieno rispetto delle norme del presente Capitolato, corredato dagli allegati che ne formano parte integrante.
3. A titolo indicativo e non esaustivo, sarà onere e cura del Concessionario:
a. la fornitura di tutte le derrate alimentari e le bevande necessarie al confezionamento dei pasti per i degenti, i dipendenti e gli utenti della CdSR destinatari del servizio;
b. la prenotazione dei pasti (colazione, spuntino, pranzo, xxxxxxx e cena) personalizzato al letto del degente;
c. il confezionamento personalizzato dei vassoi per i degenti (in regime di solvenza e non) ed la loro consegna, al letto del paziente, presso i reparti della CdSR con l’impiego di carrelli termo refrigerati (carrelli t.r.) per vassoi personalizzati, idonei al trasporto condizionato dei pasti, oltre all’impiego di termo box o vassoi termici in caso di ulteriori aggiunte e variazioni di pasti da consegnare estemporaneamente;
d. la preparazione e consegna di sacchetti, snack e cestini per i pazienti oncologici in DH, pazienti in DH chirurgico e laserterapia, pazienti in pre‐ricovero e per i donatori;
e. la pulizia e la sanificazione di tutti i locali in cui si svolge l’attività di cui in oggetto, comprese le attrezzature e le strutture; la pulizia delle stoviglie, dei contenitori sporchi, dei carrelli termici, delle rastrelliere e di quant’altro necessario per l’attività prevista dal presente Capitolato;
f. la gestione del servizio mensa presso la CdSR, unitamente alla pulizia, sbarazzo della sala e dei locali accessori;
g. la fornitura di tutte le attrezzature e i materiali di consumo “no food” (utensili, stoviglie, posate, vassoi, bicchieri, nastri di confezionamento ‐ contenitori gastronorm ‐ carrelli t.r. etc.) necessari all’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
h. la fornitura di tutti i materiali di consumo no food, nessuno escluso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per materiali di consumo si intendono: detersivi, sacchi per la spazzatura, tovaglioli, tovagliette, materiali monouso, ecc.);
i. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, apparecchi e attrezzature fornite ed installate dal Concessionario per ottemperare agli obblighi di cui al presente Capitolato e al Contratto di concessione.
4. Il servizio dovrà essere effettuato, salvo ove diversamente previsto, con legame fresco ‐ caldo: si intende con questa espressione il sistema di produzione, trasporto e consegna dei pasti senza soluzione termica. Gli alimenti caldi e gli alimenti freddi saranno quindi lavorati e mantenuti, fino al loro utilizzo, alle temperature finali del ciclo
produttivo. In tale situazione il trasporto dovrà essere programmato in modo tale che il tempo intercorrente tra preparazione e somministrazione non possa comunque superare le 2 ore dato che il cibo è conservato in isotermia, e ciò per evitare un notevole scadimento delle qualità organolettiche e la possibilità, in caso di interruzioni prolungate dei livelli prescritti di temperatura, che si possa verificare una proliferazione batterica incontrollata.
5. Il Concessionario dovrà rendersi disponibile, su richiesta del Concedente, allo svolgimento di attività collaterali e/o accessorie rispetto a quelle previste nel presente Capitolato, nonché prestazioni diverse ma sempre attinenti al servizio di Ristorazione, stabilendo di volta in volta con ciascuna di esse le eventuali modalità di remunerazione.
6. Oltre a quanto eventualmente già previsto ed indicato sia nella Documentazione progettuale di Xxxx che nelle PREMESSE, il Concessionario dovrà dotarsi delle attrezzature ed apparecchiature da lui ritenute necessarie e congrue per erogare a perfetta regola d’arte il servizio di cui ai commi precedenti e per rispettare gli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Le attrezzature ed apparecchiature previste installare ed utilizzare dovranno essere a ridotto consumo energetico ed a basso impatto ambientale. Entro [180] giorni successivi alla stipula del contratto, il Concessionario dovrà fornire al Concedente – per l’approvazione ‐ il dettaglio delle attrezzature che prevede installare, specificandone le caratteristiche tecniche nonché presentare adeguato lay‐out delle cucine e spazi correlati.
7. Non sarà consentito al Concessionario l’utilizzo delle attrezzature e delle materie prime impiegate per erogare il servizio di cui in oggetto per confezionare e preparare pasti destinati per conto terzi all’esterno, salvo esplicita autorizzazione scritta del Concedente.
8. Su richiesta specifica del Concedente e alle condizioni da concordare di volta in volta, il Concessionario dovrà provvedere all’allestimento ed alla distribuzione con proprio personale all’interno della CdSR di coffee‐break, colazioni di lavoro, rinfreschi, meeting, convention, etc.
Art. 2 Tipologia dell'utenza
1. L'utenza del servizio di ristorazione è composta dai degenti, dal personale dipendente del Concedente, dal personale assimilato a quello dipendente, dai donatori di sangue e dai pazienti in regime di DH e dei pazienti in pre‐ricovero nonché dagli altri soggetti specificatamente autorizzati dal Concedente a fruire dei servizi mensa/self‐service secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento Aziendale che sarà opportunamente emanato dal Concedente.
2. Il Concedente potrà richiedere, altresì, la fornitura di pasti freddi o caldi (opportunamente confezionati in adeguati cestini ed eventualmente consegnati anche direttamente in reparto), per quei dipendenti e soggetti assimilati che non possono accedere ai servizi mensa, poiché svolgono turni che non consentono l’allontanamento dal reparto. Ai fini del riconoscimento del corrispettivo, tali pasti saranno assimilati ai pasti normali, purché nutrizionalmente equivalenti.
Art. 3 Standard minimi di qualità del servizio
1. Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato, nei suoi allegati e negli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto di concessione.
2. Tali standard sono da considerarsi minimi e quindi suscettibili, durante il periodo concessorio, di proposte migliorative da parte del Concessionario senza oneri aggiuntivi per il Concedente.
Art. 4 Dimensione dell’utenza e calendario di erogazione del servizio
1. Si presume che nel primo anno in cui il servizio entrerà a regime nelle strutture del Concedente, la somministrazione, su base annua, di una quantità di pasti, utenti, cestini, sia quella indicata nella tabella seguente:
Previsione annuale della fornitura di pasti ai degenti | INT | BESTA | TOTALE | |
Pre parazione col azioni degenti ordinari (prenotazione al le tto del paziente e consegna in repa rto) | n° col azioni | 116.730 | 66.552 | 183.282 |
Pre parazione spuntini e merende degenti ordinari, inclusi spuntini per laserterapia (prenotazione al letto del paziente e consegna in repa rto) | n° spuntini/ merende | 162.246 | 47.629 | 209.875 |
Pre parazione pranzi e ce ne per degenti ordinari (prenotazione al letto del paziente e consegna in repa rto) | n° pasti | 225.158 | 96.929 | 322.087 |
Pre parazione col azioni degenti sol venti (prenotazione e consegna al le tto del paziente) | n° col azioni | 8.341 | 2.772 | 11.113 |
Pre parazione spuntini e merende degenti sol ve nti (prenotazione e consegna al letto del paziente) | n° spuntini/ merende | 9.144 | 2.199 | 11.343 |
Pre parazione e cottura pranzi e ce ne per degenti sol ve nti (prenotazione e consegna al le tto del paziente) | n° pasti | 10.755 | 5.842 | 16.597 |
Pre parazione e cottura sacche tti degenti DH, MAC e prericoveri (con consegna in re pa rto) | n° sa cchetti | 22.304 | 2.259 | 24.563 |
Pre parazione snack degenti DH chi rurgi co e prericoveri (con cons egna in re pa rto) | n° snack | 7.060 | 6.250 | 13.310 |
2. Il numero di pasti si fonda su dati rilevati nel 2011 ed è da considerarsi solo indicativo per l’attività che dovrà essere svolta dal Concessionario. Pertanto l’eventuale variazione nel numero di pasti richiesti non potrà costituire motivo di una mancata o carente erogazione del servizio e nulla potrà pretendere il Concessionario per le eventuali variazioni, fatto salvo le disposizioni di cui al successivo articolo relativo alla “Rendicontazione e Corrispettivi”
Art. 5 Caratteristiche del servizio
1. Sarà onere e cura del Concessionario effettuare a regola d’arte il servizio di ristorazione in oggetto. In particolare, il Concessionario dovrà provvedere a:
a. l’acquisto, stoccaggio, conservazione e lavorazione delle derrate alimentari, di assoluta prima scelta e qualità, necessarie per il confezionamento di tutti i pasti in base alle diete indicate nei prontuari di cui agli Allegati n° 1 e 2;
b. la preparazione ed il confezionamento, secondo le indicazioni di cui agli Allegati n° 1 e 2, dei pasti in base alle diete ordinarie e speciali, da somministrare ai degenti secondo le modalità specificate nei successivi articoli,
nonché il confezionamento dei sacchetti e degli snack per i pazienti DH e laserterapia e dei cestini per i donatori;
c. la preparazione, la cottura ed il confezionamento, a richiesta del Responsabile (Unità Operativa) U.O., secondo le indicazioni dell’Allegato n° 1, di pasti, confezionati in contenitori di “materiale a perdere” termo‐ saldati, idonei all’uso con forni a microonde, per degenti:
i. affetti da patologia infettiva;
ii. assenti durante gli orari di distribuzione del cibo;
iii. in regime di Day Hospital, Day Surgery;
iv. delle UU.OO. di Rianimazione;
v. dell’unità di trapianto di midollo e delle strutture che necessitano di pasti in regime protettivo.
vi. In prericovero
I pasti destinati ai degenti sopraindicati, dopo la cottura, dovranno subire un abbattimento della temperatura, attraverso speciali “abbattitori”, e le stesse temperature dovranno essere mantenute al di sotto dei 10°C, fino al momento della consegna. Le temperature degli alimenti saranno riattivati, presso le UU.OO. attraverso l’utilizzo di forni a microonde, forniti e gestiti dal Concessionario;
d. la consegna dei pasti (xxxxxx e cena) per i degenti della CdSR secondo gli orari indicati nel successivo Art. 28, in vassoi personalizzati;
e. il ritiro dei carrelli, dei vassoi, delle stoviglie e del materiale utilizzato per la consegna del pasto al termine dello stesso;
f. la consegna della prima colazione, merende, spuntini, per i degenti della CdSR secondo gli orari indicati nel successivo Art. 28, in vassoi personalizzati;
g. la prenotazione al letto del paziente, la preparazione ed il confezionamento, secondo le indicazioni minime dell’Allegato n° 2, delle colazioni, dei pranzi, delle cene, così come degli spuntini e delle merende e dei dopocena, per i pazienti in regime di differenza alberghiera;
h. la preparazione, il confezionamento e la consegna dei sacchetti e snack destinati ai degenti in DH oncologico e DH chirurgico con menù come previsto nel prontuario dietetico Allegato n° 1. Gli alimenti per questi pazienti saranno preparati dal Concessionario in base alle richieste prenotate il giorno prima dagli incaricati del Concedente tramite palmare e/o via pc/software (Art. 46) e dovranno essere consegnati dal Concessionario nei reparti e negli orari concordati con il Concedente;
i. la preparazione, il confezionamento e la consegna dei cestini per i donatori di sangue, con menù come previsto nel prontuario dietetico Allegato n° 1;
j. la preparazione, il confezionamento e la consegna dei sacchetti e spuntini per prericovero e MAC2, con menù come previsto nel prontuario dietetico Allegato n° 1;
k. la preparazione, la cottura e il confezionamento dei pasti, secondo le indicazioni dell’Allegato n° 1, da somministrare ai dipendenti ed al personale autorizzato dal Concedente, sia tramite sistema self service nella mensa della CdSR sia da consegnare ai reparti per il personale turnista e di sala operatoria;
- 2 Macroattività Ambulatoriale Complessa
l. il costante riordino dei tavoli presso il locale mensa dei dipendenti ed i locali accessori per consentirne, se del caso, il plurimo utilizzo durante ogni turno di mensa;
m. il controllo dell’accesso dei fruitori delle mense come disciplinato al successivo Art. 10;
n. la fornitura di apparecchiature, attrezzature, vassoi per i pasti personalizzati, vasellame, utensili, stoviglie in ceramica e/o monouso, bicchieri monouso e posate in acciaio destinati all’uso sia in cucina sia nella mensa;
o. la somministrazione del pasto ai degenti mediante l’utilizzo di stoviglie monouso in polipropilene;
p. la fornitura di tovaglioli e tovagliette in carta per ogni pasto erogato sia ai degenti sia presso i locali mensa ai dipendenti e personale autorizzato, nonché presso i reparti per i dipendenti turnisti e di sala operatoria;
q. il lavaggio della tegameria e delle attrezzature utilizzate per la preparazione e la consumazione dei pasti sia dei degenti che dipendenti/personale autorizzato, tramite lavastoviglie industriali all’uopo fornite ed installate dal Concessionario;
r. la fornitura di stoviglie, contenitori e vassoi con decorazioni adeguate ai reparti pediatrici;
s. la fornitura, attivazione e manutenzione di un sistema informatizzato per la gestione delle prenotazioni dei pasti e dei generi di conforto per i degenti della CdSR;
t. l’obbligo della conservazione di campioni rappresentativi di tutte le tipologie di alimenti somministrati, così come indicato nei successivi articoli, prelevati in sacchetti sterili adeguatamente identificati con data e ora del prelievo e contenenti almeno 150 g di alimento, per consentire l’eventuale identificazione di agenti eziologici causa di malattie a trasmissione alimentare. La conservazione di tali campioni dovrà essere fatta in frigorifero ad una temperatura di +4°C per almeno 72 ore.
2. Ogni qualvolta sorga, per determinati ed insindacabili motivi, la necessità di modificare la tipologia del menù, il Concedente avviserà opportunamente e tempestivamente il Concessionario affinché le consegne rispettino le richieste e le esigenze delle stesse. Viceversa, il Concessionario non potrà modificare né i menù né gli orari e le modalità di consegna senza previa autorizzazione scritta del Concedente.
3. Le consegne degli spuntini, sacchetti, snack, ecc di cui ai precedenti comma h, i e j dovranno essere documentate nei modi tali da consentire il Concedente di attribuirne i consumi alle rispettive Fondazioni al momento della rendicontazione periodica.
Art. 6 Contenitori, Xxxxxxxx e Attrezzature
CONTENITORI PER IL TRASPORTO DEI PASTI
1. Sarà onere e cura del Concessionario fornire i contenitori per il trasporto dei pasti, in quantità tale da soddisfare le richieste del Concedente.
2. Tutte le apparecchiature e le attrezzature che verranno a contatto con gli alimenti dovranno rispondere ai requisiti delle normative vigenti (D.M. 21/3/1973, DPR 777/82 e D.Lgs. 108/92 e s.m.i.) ed essere in linea con le norme di buona fabbricazione e cioè:
a. essere idonee all’uso per cui sono destinate;
b. essere progettate e realizzate in modo da consentire un’adeguata pulizia e sanificazione delle stesse;
c. essere mantenute in buono stato e sottoposte a regolare manutenzione.
3. Le attrezzature per la preparazione, la consegna e la conservazione devono essere conformi al DPR 327/80 e s.m.i. e Garantire il mantenimento delle temperature prescritte dal citato DPR.
4. Le attrezzature per la veicolazione delle colazioni, delle merende e degli spuntini dovranno essere di materiale idoneo agli alimenti, facilmente lavabili, munite di coperchio. Per l’approvvigionamento di bevande calde, sarà onere e cura del Concessionario installare, rifornendoli periodicamente, distributori automatici nei locali delle cucine/tisanerie delle strutture. Sarà onere e cura del Concessionario fornire i carrelli nella quantità necessaria per l’espletamento di tale servizio.
5. I contenitori utilizzati per il trasporto dei pasti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• essere maneggevoli e di facile movimentazione;
• essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
• Garantire il rispetto delle temperature di trasporto prescritte dal DPR 327/80 e s.m.i. e comunque per il legame a caldo gli alimenti dovranno essere ad una temperatura di almeno +65°C mentre per il freddo sotto i
+10°C;
• avere chiusura ermetica;
• essere dotati di dispositivi per incrementare la capacità termica dei contenitori stessi per il legame a caldo (quali ad esempio immissione di vapore, presenza di resistenze termiche, etc.), mentre per il legame a freddo utilizzare piastre eutettiche.
• Indicare la data di confezionamento e di scadenza a mezzo di etichetta adesiva o altro, purché leggibile nonché il numero. di porzioni in essi contenute e il none della U.O. cui i contenitori sono destinati.
CARRELLI TERMO‐REFRIGERATI E VASSOI PERSONALIZZATI
6. Sarà onere e cura del Concessionario fornire i carrelli termo‐refrigerati (carrelli t.r.) e i vassoi per i pasti personalizzati, nella quantità necessaria per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato. I carrelli t.r. dovranno essere dotati di celle di Xxxxxxx con funzionamento per termo contatto.
7. Fermo restando il rispetto delle norme igieniche vigenti in materia, i carrelli termo‐refrigerati per vassoi personalizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• dimensioni compatibili con le strutture ed i percorsi da seguire all’interno della CdSR;
• Garantire temperature superiori ai +65°C per i cibi caldi e comprese tra i +0°C ed i +10°C per i piatti freddi ;
• Garantire le temperature suindicate fino all’arrivo in ogni singolo reparto di degenza;
• display indicante la temperatura interna;
• pannello di comando semplice da utilizzare;
• struttura interamente lavabile e disinfettabile;
• camera interna in acciaio inox AISI 304;
• presenza di paraspigoli;
• maneggevoli ed ergonomici.
• provvisti di serratura con chiavi o con tessere magnetiche.
8. I vassoi personalizzati ed eventuale vasellame dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• materiale facilmente lavabile e disinfettabile, resistente a lavaggi con lavastoviglie industriali;
• materiale resistente alle temperature e non deformabile;
• materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari;
• facilmente impilabili;
• il vasellame (piatti, boli, coppette, etc) dovrà essere dotato di adeguati coperchi a tenuta, che impediscano la fuoriuscita di alimenti e liquidi.
9. I carrelli t.r. impiegati per il trasporto dei vassoi destinati ai reparti pediatrici dovranno avere adeguate decorazioni in considerazione della particolare utenza.
10. Per il trasporto delle colazioni, dovranno essere dedicati carrelli t.r. adatti a questo servizio.
11. Tutti gli alimenti dovranno essere trasportati con adeguata protezione da eventuali insudiciamenti e/o contaminazioni. Il personale che eventualmente effettua il trasporto non dovrà compiere soste che non siano strettamente collegate alle esigenze di percorso e comunque per periodi di tempo compatibili con la buona conservazione delle vivande.
12. Ove previsto, il pane deve essere confezionato singolarmente in imballi trasparenti in micropore e riposto in ceste pulite e munite di coperchio.
ATTREZZATURE
13. Alla scadenza del periodo concessorio le apparecchiature, le attrezzature (compresi i carrelli termo‐refrigerati, i vassoi per i pasti personalizzati, la tegameria e l'utensileria varia) e gli arredi di cui il Concessionario si sarà dotato per ottemperare agli obblighi di cui al presente Disciplinare, resteranno di proprietà del Concedente, secondo i termini di cui alle Norme di Carattere Generale.
Art. 7 Inizio del servizio
1. Il Concessionario si impegna ad iniziare il servizio secondo le tempistiche ed alle condizioni specificate nello Contratto di concessione.
Art. 8 Fluidi energetici
1. Fatto salvo quanto previsto nelle NORME DI CARATTERE GENERALE, resta a carico del Concedente la fornitura dei fluidi energetici impiegati nella gestione del servizio di ristorazione di cui al presente Capitolato.
2. Per quanto attiene il consumo di energia elettrica necessaria per la preparazione dei pasti destinati ai degenti ed al personale autorizzato del Concedente a servirsi della mensa, il Concedente addebiterà al Concessionario i KWhe consumati nell’anno eccedenti la soglia energetica di [2 KWhe] per ciascun pasto prodotto, come da fatturazione al Concedente. L’addebito sarà calcolato dal Concessionario, entro 15 giorni successivi alla fine di ogni anno di gestione, sulla base del costo unitario della fascia peak indicato dal Concessionario nel proprio PEF, e detratto dall’importo dei servizi dovuto dal Concedente per il IV trimestre dell’anno precedente, come rinvenibile nella rendicontazione periodica prevista dal Contratto di concessione.
3. Nello svolgimento delle proprie attività il Concessionario dovrà impegnarsi a contenere il consumo dei fluidi energetici e di acqua (calda e fredda). Il Concessionario dovrà all’uopo installare nei locali cucina e mensa
apparecchiature e attrezzature a basso consumo energetico nonché erogatori di acqua calda e fredda a basso flusso.
4. Nella scelta delle apparecchiature di cottura e di preparazione/conservazione dei pasti, il Concessionario dovrà privilegiare quelle alimentabili con fluidi termovettori (acqua calda e vapore); l’impiego dell’energia elettrica per l’alimentazione delle suddette apparecchiature sarà limitato solo alle applicazioni strettamente necessarie e previamente approvate dal Concedente al momento dell’approvazione del progetto definitivo.
5. Il Concessionario dovrà installare contabilizzatori di energia termica ed elettrica (acqua calda, vapore, energia elettrica) e di consumo idrico per la misura di tutti i fluidi energetici utilizzati nei processi di produzione, conservazione e distribuzione dei pasti, con il fine di verificare il corretto uso energetico da parte del Concessionario e verificare se e in che misura il consumo di energia elettrica ecceda la soglia di cui al precedente comma 2.
Art. 9 Continuità del servizio, cucina di riserva e ritardi nelle consegne
1. Il servizio di ristorazione deve essere Garantito sempre e comunque, anche in caso di sciopero, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale.
2. Il Concessionario dovrà Garantire, a propria cura e spese, la disponibilità (in proprietà o in locazione, ecc.) di una cucina di riserva, munita di zona di confezionamento, idonea alla preparazione e fornitura di pasti caldi e freddi a strutture ospedaliere, ubicata in un raggio massimo di 40 Km dalla sede della CdSR.
3. Il Concessionario, almeno [360] giorni prima dell’inizio della gestione del servizio di ristorazione, dovrà presentare al Concedente la S.C.I.A., il documento comprovante la disponibilità nonché il manuale di igiene HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Point) della cucina di riserva.
4. Qualora l’attività di produzione pasti effettuata nella cucina della CdSR dovesse subire interruzioni per causa di forza maggiore, il Concessionario dovrà provvedere alla consegna dei pasti necessari agli utenti di cui agli articoli precedenti rifornendosi presso la cucina di riserva.
5. Il menù previsto nella suddetta circostanza d’emergenza dovrà essere previamente concordato con il Concedente e comunque strutturato in base ai criteri stabiliti dal presente Capitolato.
6. I ritardi e/o la mancata consegna dei pasti, dovuti a cause imputabili al Concessionario, comporteranno l’applicazione di quanto previsto nell’articolo “Penali” o di ulteriori azioni secondo quanto stabilito nel Contratto di concessione.
Art. 10 Rendicontazione del servizio
1. Per la determinazione del numero dei pasti erogati, il Concessionario fornirà con cadenza mensile al Concedente, tanto per xxx xxxxxxxxxxx ‐ xxxxxxxxxx il software di cui al successivo Art. 46 – che per via cartacea, le informazioni quali ‐ quantitative dei pasti forniti così come identificati nella tabella dei drivers di cui al precedente Art. 4.
2. I documenti di cui al comma precedente costituiranno la base per la fatturazione periodica del servizio di ristorazione, di cui al successivo Art. 50.
3. Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese, a registrare giornalmente i pasti nelle sale mensa, mediante:
a. carta a microprocessore CRS/SISS operatore (per i dipendenti) e cittadino (per i non dipendenti), oppure
b. per i cittadini di altre Regioni carta compatibile o la CIE (Carta d’Identità Elettronica), oppure
c. badge rilasciato da INT e BESTA, oppure
d. qualunque altro sistema elettronico proposto dal Concessionario ed accettato dal Concedente in grado di soddisfare gli obiettivi di controllo richiesti dal Concedente stesso.
4. Il numero dei pasti erogati, sia per i degenti in regime ordinario che per quelli in differenza alberghiera, avverrà tramite i dati della prenotazione dei pasti inseriti nel sistema informatico al momento della prenotazione a cura del Concessionario o dell’ordine del Concedente.
5. Nel corso delle riunioni organizzative sui servizi “no‐core” di cui alle PREMESSE, le Parti potranno concordare, senza maggior oneri per il Concedente, alternativi metodi elettronici di controllo dei volumi distribuiti.
PERSONALE
Art. 11 Organico
1. Oltre quanto già indicato nelle NORME DI CARATTERE GENERALE, e ferme restando le responsabilità del Concessionario nella strutturazione del personale addetto al servizio di ristorazione, dovranno essere, come minimo, previste le seguenti figure professionali:
a. un Responsabile del Servizio di Ristorazione, il quale avrà la funzione di controllo e verifica e, quindi, la responsabilità finale di tutte le operazioni condotte nei locali deputati alle attività di ristorazione. Dovrà avere tutti i poteri ed i mezzi per assicurare la disciplina del personale ed il rispetto degli obblighi contrattuali, manterrà un contatto collaborativo e continuo con gli analoghi Referenti nominati dal Concedente;
b. un numero di dietisti adeguato alla esigenze del servizio, in possesso dei seguenti titoli di studio: economo‐ dietista con tirocinio semestrale ospedaliero, o dietista con titoli equipollenti secondo le normative vigenti (es. diplomi universitari).
2. Il Responsabile e i dietisti dovranno essere presenti nelle Strutture in modo continuativo, [7] giorni alla settimana e a tempo pieno durante gli orari di funzionamento della cucina, della mensa e della ristorazione degenti.
3. La divisa del personale addetto al servizio in oggetto dovrà essere cambiata giornalmente.
CARATTERISTICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI
Art. 12 Caratteristiche delle derrate alimentari
1. Le derrate alimentari e le bevande, fornite a cura e spese del Concessionario, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che si intendono qui tutte integralmente riprodotte.
2. Le derrate elencate nell’elenco Caratteristiche Merceologiche di cui all’Allegato n° 1 al presente Capitolato devono prioritariamente essere di origine/produzione italiana ad accezione di alcuni prodotti ittici congelati, che devono comunque essere di origine/produzione europea e di alcuni prodotti ortofrutticoli esotici, come ananas e banane.
3. Il Concessionario deve presentare al Concedente, mensilmente, o ogni qualvolta si verifichino dei cambiamenti, l’elenco delle derrate alimentari, comprensivo dei relativi marchi e nome commerciale, oltre ai nominativi delle
aziende fornitrici. In caso di reiterati problemi con una ditta fornitrice, il Concedente si riserva la facoltà di imporre la sostituzione del fornitore, a carico e spese del Concessionario.
4. Per tutti i prodotti proposti il Concessionario dovrà, insieme alla proposta di impiego, presentare la relativa scheda tecnica.
5. Ogni modifica e/o aggiornamento dell’elenco deve essere preventivamente concordato, previa comunicazione della variazione, accompagnata dall’invio della scheda tecnica del nuovo prodotto per l’approvazione da parte del Concedente.
6. Ogni stesura dell’elenco delle derrate alimentari deve riportare la data e la firma del Referente del Servizio del Concedente ed essere inserito nel sistema informatico di cui al successivo Art. 46.
7. E’ tassativamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).
8. Una parte delle derrate (cereali, ortaggi, frutta) dovrà provenire in quota parte minima del 20% da coltivazioni biologiche.
9. Il Concessionario dovrà Garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
10. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dal Concessionario deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
11. Su richiesta del Concedente, dovranno essere disponibili, da inserire nel menù degenti, prodotti integrali (cracker, grissini, pane, pasta e riso, sale integrale, zucchero non raffinato, ecc.) in sostituzione di quelli raffinati, nonché piatti vegetariani e altri piatti per esigenze relative a credi religiosi.
12. Ogni revisione al Prontuario Dietetico dovrà essere sottoposta per approvazione al parere del Concedente.
Art. 13 Etichettatura delle derrate alimentari e Garanzia di qualità
1. Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
2. Il Concessionario deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili al Concedente, idonee certificazioni di qualità e dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti leggi in materia e alle Tabelle Merceologiche allegate. Il Concedente ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento le suddette dichiarazioni senza che possano essere opposti rifiuti o ingiustificabili ritardi.
IGIENE DEL SERVIZIO
Art. 14 Igiene della produzione
1. La produzione dei cibi deve rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti in materia.
2. Le linee di processo devono essere predisposte in modo tale da evitare percorsi incrociati.
3. Deve essere rispettato il principio della “marcia in avanti”. Il Concessionario, in conformità alla legge 283/1962 e al suo regolamento di esecuzione n° 327/1980, nonché al regolamento regionale e/o comunale e alle integrazioni riportate nel presente Capitolato, deve predisporre e presentare al Concedente, entro [360] giorni antecedenti la
data di inizio di erogazione del servizio di ristorazione, un proprio manuale di igiene (HACCP), che lo stesso si impegna a far rispettare al proprio personale addetto al servizio; tale manuale deve essere visibile all’interno della struttura produttiva e fornito in copia al Concedente.
4. Ogni variazione e/o aggiornamento del manuale deve essere fornito in copia (cartacea ed informatica) al Concedente.
5. Ogni stesura del manuale deve riportare la data e la firma del Referente del Servizio indicato dal Concedente.
6. Durante tutte le operazioni del ciclo produttivo, le finestre devono rimanere chiuse e l’impianto di estrazione d’aria dovrà essere in funzione. Il personale non deve effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di contaminazioni incrociate.
7. E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine, copricapo e guanti monouso durante le fasi di monda e porzionatura delle carni crude, durante le operazioni di porzionatura delle carni cotte, quali arrosti e brasati, nei contenitori gastro norm e durante il confezionamento dei vassoi.
8. Tutte le operazioni di manipolazione e preparazione dei piatti cotti, siano esse a freddo che a caldo, devono essere tenute rigorosamente sotto controllo attraverso l’utilizzo dei termometri a sonda.
9. E’ obbligatoria l’analisi microbiologica preventiva al consumo di ogni lotto di alimenti a rischio e precisamente: salumi, formaggi freschi, burro. Dette analisi obbligatorie riguarderanno in particolare la ricerca di salmonella, listeria ed E.coli e Solfito Riduttori, e dovranno essere effettuate presso un laboratorio accreditato, se non fornite dai produttori di tali alimenti. Inoltre il Concessionario dovrà predisporre un calendario annuale per analisi riguardanti superfici di lavoro, alimenti pronti al consumo e tamponi sulle mani degli operatori, che dovrà trasmettere sia su carta sia in via telematica al Concedente attraverso il software di cui al successivo Art. 46.
10. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi immediatamente al Concedente.
Art. 15 Conservazione delle derrate
1. Tutti i locali in cui si svolge l’attività di preparazione cibi e conservazione derrate, compresi frigoriferi e celle, devono essere mantenuti costantemente in buono stato igienico e manutentivo.
2. Per una migliore programmazione degli ordini, il quantitativo dei prodotti in giacenza deve essere proporzionato agli spazi a disposizione (in dispensa e nei frigoriferi/celle), evitando sovraccarichi o accatastamenti disordinati. Gli ordini dovranno essere effettuati in base alle previsioni di lavoro, in modo da disporre delle materie prime in adeguate condizioni di freschezza e di poter condurre più facilmente i controlli sulla merce in stoccaggio.
3. Tutti i prodotti devono essere sollevati da terra almeno ad un'altezza di 20 cm, appoggiati su appositi ripiani o scaffali, o su pallet in plastica o roller in acciaio. Sono vietati pallet in legno. E’ vietato stoccare i prodotti con imballaggi secondari o terziari. Lo stoccaggio dei prodotti non deperibili deve avvenire in locali o ambienti freschi e asciutti.
4. La temperatura del magazzino non deve superare i 20/25°C. Il magazzino deve essere ben aerato e ben illuminato.
5. La sistemazione dei prodotti a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame) deve essere effettuata esponendo in posizione di prima presa i prodotti che presentano il Termine Minimo di Conservazione (TMC) più vicino al limite
di utilizzo, posizionando quelli a scadenza più lontana dietro o sotto quelli a scadenza più prossima (sistema FIFO, First In ‐ First Out).
6. I prodotti sfusi, sia a breve (freschi, freschissimi e intermedi di lavorazione) che a lunga conservazione (pasta, riso, farina, ecc.), non debbono essere a diretto contatto con l’aria nei magazzini, nelle celle e nei frigoriferi, ma vanno bensì conservati in confezioni chiuse.
7. Una volta aperte le confezioni, si deve avere cura di chiuderle accuratamente, ovvero di travasare la quota eccedente di prodotto in un contenitore pulito e idoneo munito di coperchio, conservando l'etichetta della confezione originale per consentire eventuali successivi controlli riguardo all’origine o alla qualità della derrata e apponendo una etichetta che riporti le informazioni relative all’ora e data di apertura della confezione originale. Tali derrate dovranno essere consumate entro le 48 ore successive.
8. La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con pellicola idonea al contatto con gli alimenti o con altro materiale comunque conforme al D.P.R. 23 agosto 1982, n. 77 e s.m.i..
9. Le bevande in bottiglia, fusti ed altri contenitori vanno conservate in luoghi idonei, al riparo da agenti atmosferici; in particolare si deve evitare l'esposizione alla luce diretta per le bottiglie in "PET".
10. Ogni qual volta viene aperto un contenitore in banda stagnata, il cui contenuto non viene immediatamente consumato, esso deve essere eliminato ed il prodotto residuo trasferito in un contenitore di acciaio inox o altro materiale idoneo al contatto con gli alimenti (evitare il vetro), avendo cura di conservare l'etichetta della confezione originale e di apporre un’etichetta che riporti le informazioni relative all’ora e data di apertura della confezione originale.
11. E’ vietato l’uso di recipienti in alluminio.
CONSERVAZIONE NEI FRIGORIFERI
12. Le carni, il pesce, le verdure, i salumi, i formaggi devono essere conservati in celle o frigoriferi distinti.
13. Dopo la consegna, effettuata da parte del fornitore, i prodotti deperibili come le carni, il pesce, il latte ed i formaggi freschi devono essere trasferiti rapidamente nel frigorifero o nella cella dedicata, comunque sempre in tempi tali (max 15’) da non consentire sensibili aumenti di temperatura dei prodotti (rif. art 51, D.P.R. 327/80 all. C e s.m.i.).
14. Le confezioni aperte di prodotti deperibili, o i prodotti tolti dalla confezione originale, devono essere richiusi o riconfezionati con cura utilizzando idonea pellicola o carta per alimenti e stoccati rapidamente, dopo la lavorazione, nei rispettivi frigoriferi o celle, avendo cura di conservare l'etichetta della confezione originale e di apporre un’etichetta che riporti le informazioni relative all’ora e data di apertura della confezione originale.
15. E' obbligatorio controllare e registrare quotidianamente l'efficienza delle apparecchiature di refrigerazione/congelamento, impiegando tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di condensa o ghiaccio sulle batterie refrigeranti. Nel caso di anomalia rilevata alla registrazione delle temperature, deve essere immediatamente comunicata al Concedente l’azione correttiva intrapresa. Nelle celle dei surgelati devono essere installati datalogger per la registrazione in continuo delle temperature, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente (regolamento CE n. 37/2005).
16. Non è consentito, se non impiegando speciali accorgimenti protettivi previamente concordati con il Concedente, sovraccaricare frigoriferi e celle ed introdurvi recipienti caldi, così come introdurre nelle celle o frigoriferi alimenti in modo promiscuo (alimenti crudi e alimenti pronti al consumo). I prodotti cotti refrigerati prima del consumo devono essere conservati in apposito frigorifero ad una temperatura compresa tra +1° e +4 °C.
17. Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, il Concessionario deve giornalmente prelevare 150 grammi di ogni prodotto somministrato, confezionarli in appositi sacchetti sterili distinti scrivendo sugli stessi la data e l’ora di preparazione e riporli nella cella frigorifera a temperatura di 0/+4° C, per le 72 ore successive. Trascorso tale termine, senza che si sia verificato alcun caso di tossinfezione alimentare, il prodotto deve essere eliminato.
Art. 16 Riciclo e Solidarietà Sociale
1. Fatto salvo quanto specificatamente indicato nel presente Capitolato, è vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo o l’utilizzo a pranzo dei cibi preparati per la cena del giorno precedente, dovendo, pertanto, tutti i cibi erogati essere preparati in giornata.
2. Viceversa, a fini di solidarietà sociale, il Concessionario dovrà organizzarsi per la distribuzione del cibo non consumato, secondo le previsioni di cui alla legge 155/03.
MANIPOLAZIONE E COTTURA
Art. 17 Considerazioni generali
1. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutrizionale e sensoriale.
2. Tutto il personale preposto a queste attività deve essere adeguatamente formato alle operazioni sui cibi e particolarmente sensibilizzato nel caso di operazioni sui piatti particolarmente a rischio tossinfettivo (piatti cotti deperibili da consumare freddi e caldi).
3. Sono da prevedere le mascherine monouso in caso di raffreddore o altra analoga leggera indisposizione temporanea del personale. È comunque richiesto l’allontanamento del personale in stato di indisposizione da operazioni dirette sui cibi, così come previsto dal cap. VIII dell’Allegato del D.lgs. 155/97 e s.m.i.. Le mascherine non dovranno essere generici dispositivi di protezione individuale ma dovranno avere caratteristiche specifiche per l’uso cui sono destinate. L’uso della mascherina è comunque obbligatorio nel caso di preparazioni di piatti freddi e sulla linea di allestimento dei vassoi.
Art. 18 Preparazione piatti freddi
1. Il personale adibito alla preparazione di piatti freddi, o al taglio di arrosti, salumi, lessi, preparazioni di carni, insalate di riso, ed alle operazioni di confezionamento dei pasti, deve fare uso di guanti monouso, copricapi e precauzioni (quali ad es.: mollette di acciaio nel caso di preparazione affettati) quando l’operazione può comportare il contatto diretto dei prodotti.
2. La conservazione dei piatti freddi, precedente la loro distribuzione, deve avvenire ad un temperatura compresa tra +1° e +4° C.
Art. 19 Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione
1. Le operazioni che precedono la cottura devono essere eseguite secondo le modalità di seguito descritte:
a. per le varie tipologie di alimenti (carni bianche, rosse, pesce, verdure, salumi, etc.) nonché per le preparazioni finali crude e cotte, devono essere utilizzati piani, attrezzature e utensili distinti;
b. i locali di lavorazione devono essere possibilmente distinti per singole attività o, in mancanza di ciò, devono essere strutturati con aree separate per ogni attività;
c. in mancanza o in caso di indisponibilità di questi ultimi, tali lavorazioni devono essere effettuate in tempi diversi, facendo precedere, ad ogni avvicendamento, un'adeguata detergenza e disinfezione delle superfici e delle attrezzature;
d. i tempi di manipolazione e lavorazione dei prodotti a temperatura ambiente devono essere limitati allo stretto necessario per la completa e corretta esecuzione delle operazioni. Per questo motivo, è necessario condurre le lavorazioni in piccoli lotti, mantenendo il resto dei prodotti in frigorifero fino al momento dell’utilizzo;
e. i prodotti devono accedere alle zone preparazione o cottura privati del loro imballo secondario (cartone, legno).
2. Le seguenti operazioni sono da effettuarsi obbligatoriamente nella stessa giornata del consumo:
a. la preparazione del formaggio grattugiato;
b. il lavaggio e il taglio della verdura; nel periodo estivo, se il tempo intercorrente tra il taglio ed il consumo dovesse essere tale da provocare ossidazione delle superfici di taglio, deve essere prevista la conservazione in acqua acidulata;
c. la macinatura delle carni crude;
d. le operazioni di impanatura;
e. la porzionatura di salumi e di formaggi;
f. la cottura di tutti i primi piatti, comprese le paste al forno.
3. Le seguenti operazioni possono essere (solo in casi di effettiva necessità) effettuate al più tardi il giorno precedente:
a. la porzionatura delle carni crude;
b. la cottura di sughi e ragù, la cottura di prodotti per la cui preparazione o per la cui riuscita organolettica siano necessari tempi lunghi di cottura (brasati, arrosti, stracotti e simili). In questi casi è obbligatorio l’abbattimento di temperatura;
c. la pelatura delle patate e delle carote, purché mantenute a temperatura di +4°C, in contenitori chiusi con acqua pulita, eventualmente acidulata.
4. I legumi secchi in granella o sotto forma di granulato o estruso (soia) devono essere posti a mollo per 24 ore con due ricambi di acqua.
5. Il condimento delle pasta e del riso dovrà essere effettuato al momento della distribuzione o dell’allestimento del vassoio. I condimenti dovranno essere aggiunti a crudo.
6. L’abbattitore rapido di temperatura deve essere utilizzato per il raffreddamento di prodotti cotti, per i quali tale operazione risulti utile e necessaria ai fini igienici od operativi (ad esempio, per un ottimale taglio di arrosti), per il raffreddamento di semi lavorati da utilizzare in impasti e per la preparazione delle vivande come indicato nel presente Capitolato e se richiesto in base alle particolari esigenze della struttura.
7. Il raffreddamento dei piatti cotti deve avvenire nel più breve tempo possibile; a titolo indicativo si riportano alcuni dati di riferimento:
meno di 4 ore
meno di 3 ore meno di 2 ore
da ≥ +65° a +5° C
da ≥ +65° a +8° C
da ≥ +65° a +10° C
TEMPO DI
RAFFREDDAMENTO
TEMPERATURE A CUORE
8. I prodotti cotti devono essere conservati in contenitori con coperchio di acciaio inox o plastica alimentare in buone condizioni, comunque tali da Garantire una facile ed adeguata pulizia e sanificazione.
9. Tutte le preparazioni anticipate, in attesa dell’impiego o servizio finale, devono essere conservate in recipienti con coperchio o protette con film di materiale idoneo.
10. Tutti i prodotti congelati e/o surgelati, prima di essere avviati a cottura, devono essere sottoposti a scongelamento in frigorifero o in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0° e +4° C, ad eccezione dei prodotti che vengono cotti tal quali; è da evitare lo scongelamento a temperatura ambiente o mediante immersione in acqua diretta.
11. I pasti dovranno essere preparati e confezionati con derrate fresche, ad eccezione dei prodotti ittici e della verdura, che potranno essere surgelate nella misura non superiore al 30% del prodotto fresco.
12. Il prodotto in scongelamento deve essere posto in teglie forate per consentire lo sgocciolamento del liquido trasudato. Una volta scongelato un prodotto non deve essere ricongelato ma sottoposto a cottura entro le 24 ore successive.
13. E’ comunque ed espressamente vietato:
a. l’impiego di prodotti con data di scadenza o termine minimo di conservazione superati;
b. l’impiego di derrate non previste dalle Tabelle merceologiche approvate dal Concedente;
c. l’uso di uovo in guscio; devono essere impiegate solo uova liquide pastorizzate;
d. ripetuti raffreddamenti e riscaldamenti dei prodotti già cotti;
e. servire carni non completamente cotte (al sangue) nei reparti di degenza;
f. usare preparato per brodo contenente glutammato;
g. l’impiego di conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti;
h. ogni forma di riciclo di prodotti cotti;
i. l'uso di recipienti in alluminio, per la cottura e la conservazione;
j. effettuare, con lo stesso personale, più operazioni contemporaneamente, al fine di evitare rischi di percorsi incrociati;
k. raffreddare prodotti cotti a temperatura ambiente o mediante immersione in acqua;
l. le fritture in olio non sono permesse; esse devono essere sostituite da cotture in forni a termoconvezione.
Art. 20 Norme e modalità di preparazione e cottura dei pasti
1. Per la preparazione dei pasti, il Concessionario dovrà impiegare tutte le misure necessarie, indicate da principi di corretta prassi igienica (Good Manufacturing Practices o GMP). Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tenere conto della stagionalità.
In particolare:
a. tutte le vivande devono essere cotte in giornata con l’accettabile eccezione di arrosti, bolliti, brasati e simili, solo se raffreddati con l’abbattitore;
b. le paste che non richiedono particolari manipolazioni devono essere prodotte in modo espresso, appena prima del servizio, comunque evitando la precottura;
c. l’acqua di cottura della pasta e del riso dovrà essere completamente rinnovata ogni 2‐3 cotture;
d. la cottura di carni, pollame e pesce o il rinvenimento dei prodotti cotti e raffreddati, deve essere condotta fino al raggiungimento, al cuore del prodotto, di una temperatura tale da distruggere eventuali microrganismi patogeni (ottimale: 74° per 15’);
e. i secondi piatti dovranno essere cotti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili;
f. il purè dovrà essere preparato con patate fresche lessate in giornata;
g. dovrà essere evitata la precottura e l‘eccessiva cottura (minestre, minestroni, verdura, pasta);
h. la razione di carne e pesce dovrà essere somministrata possibilmente in un’unica porzione (per esempio una scaloppina, una coscia di pollo, una sogliola, etc.);
i. nel caso di fagioli, l'acqua di cottura deve essere cambiata dopo il raggiungimento della prima ebollizione;
j. per limitare la perdita di nutrienti si dovranno limitare: l’eccessiva spezzettatura dei vegetali; la quantità d’acqua utilizzata in cottura; i tempi di cottura, ricorrendo di preferenza alla cottura a vapore o al forno;
x. x sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di servirla.
2. In sintesi, per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nei menù, si richiedono prodotti di elevato standard organolettico ed igienico, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle specifiche norme in vigore.
3. I pasti preparati devono comunque rispondere al dettato dell’art. 5 della legge 283/1962 e s.m.i. per quanto riguarda lo standard sensoriale, lo stato degli alimenti impiegati e dell’art. 31 del D.P.R. 327/1980 e s.m.i. per quanto concerne il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della catena del freddo.
4. Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per quanto riguarda l’odore, il gusto o lo stato fisico.
5. Condizione generale, valida per tutti gli alimenti, dovrà essere la non rilevabilità analitica o la presenza entro i limiti consentiti, quando previsti, di tutte quelle sostanze considerate nocive o quanto meno indesiderabili (es. metalli pesanti, aflatossine, sulfamidici, antibiotici, ormoni, pesticidi, additivi, etc.). Per quanto attiene i parametri
microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative ministeriali o regionali di riferimento o a specifiche indicazioni contenute nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato.
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Art. 21 Menù
1. I piatti proposti giornalmente devono corrispondere, per tipo, quantità e qualità a quelli indicati dal Concedente e riportati negli Allegati n° 1, 2 e 3 o a quelli che verranno periodicamente indicati dal Concedente.
2. Il Concessionario dovrà proporre e sottoporre all’approvazione del Concedente menù differenziati per credo religioso, adeguando le derrate e la manipolazione delle stesse al credo religioso, senza oneri aggiuntivi.
Art. 22 Struttura del menù
1. Il Concessionario riceverà dal Concedente entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio di ristorazione, i menù periodici per i degenti compilati sulla base delle tabelle indicative di cui all’Xxxxxxxx xx 0 x xx 0. Il Concessionario si impegna ad adeguarsi alle modifiche richieste dal Concedente ogni qualvolta la stessa lo ritenga necessario per ragioni cliniche.
2. Se applicabile, i menù predisposti dal Concessionario per gli utenti del servizio mensa, compilati sulla base delle tabelle indicative di cui agli Allegati n° 1, 2 e 3, dovranno essere consegnati [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio per l’approvazione da parte del Concedente. Tali Menù dovranno essere strutturati su almeno [4] settimane e dovranno essere eseguiti dal Concessionario in almeno [2] versioni in base alla stagionalità dei prodotti.
3. Per la predisposizione dei menù, il Concessionario dovrà tener in debito conto, oltre le “Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Ospedaliera e Assistenziale” emanate dal Ministero della Salute (febbraio 2011), anche le indicazioni di cui al presente Capitolato.
Art. 23 Variazione del menù
1. Le variazioni del menù dei degenti e degli utenti mensa/e devono essere concordate con il Concedente. Nessuna variazione può essere apportata senza la loro specifica autorizzazione scritta. E’ consentita, tuttavia, una variazione dei menù, previo accordo con il Concedente, nei seguenti casi:
a. guasti di uno o più impianti nella realizzazione del piatto previsto;
b. interruzione temporanea della produzione per cause quali incidenti e mancanza di energia elettrica in rete;
c. avarie delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili.
TABELLE DIETETICHE E MENU’ PER DEGENTI
Art. 24 Dietetico, Quantità degli ingredienti, Tabella pesi a cotto, Diete speciali personalizzate
1. Il prontuario dietetico di cui agli Allegato n° 1 e n° 2 predisposto dal Concedente è suscettibile di variazioni e di integrazioni in relazione a scelte od opportunità individuate dallo stesso.
2. Le grammature indicate nella tabelle dietetiche si intendono al peso crudo e al netto degli scarti di lavorazione e di eventuali cali di peso dovuti allo scongelamento.
3. Le quantità da somministrare dovranno rispettare le tabelle dietetiche predisposte dal Concedente. Il Concessionario deve predisporre una tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola preparazione, che dovrà essere approvata dal Concedente.
4. I condimenti dovranno essere forniti esclusivamente in confezioni da monorazioni e con un singolo componente (solo olio, solo aceto, solo sale, solo limone, solo pepe, etc.)
5. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio in oggetto, il Concessionario dovrà fornire per approvazione al Concedente, le tabelle dei pesi a cotto per essere utilizzate dagli operatori addetti al servizio e prese a riferimento dagli organismi preposti dal controllo del servizio, al fine di verificare la rispondenza tra le grammature a crudo utilizzate e le effettive quantità poste in distribuzione.
6. Il Concessionario dovrà, a suo onere e cura, assicurare la preparazione e la disponibilità di prodotti necessari alla predisposizione di “diete speciali” e di “diete personalizzate”, sia con prodotti naturali, sia con prodotti dietetici sia con prodotti per nutrizione enterale ed integratori dietetici. Sarà compito esclusivo del Concedente predisporre i menù delle suddette diete e le relative variazioni che si dovessero rendere necessarie, nonché procedere ai controlli. Tali diete saranno servite sempre in vassoi personalizzati, dove previsti.
7. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere, in via sperimentale e senza alcun onere aggiuntivo, nuove preparazioni culinarie, concordando con il Concessionario ingredienti e relative grammature.
8. Il Concessionario dovrà proporre l’utilizzo di prodotti provenienti dall’agricoltura biologica e a lotta integrata, in osservanza della legge 488/99 e s.m.i.. Per prodotto biologico s’intende un prodotto ottenuto secondo quanto disposto dal Regolamento CEE 2092/91 recepito con il D.P.R. 24 maggio 1992, n. 338 e s.m.i..
9. Il Concessionario dovrà esibire, a richiesta del Concedente, certificati e documenti rilasciati dalle ditte fornitrici circa la conformità dei prodotti biologici.
10. In particolari occasioni quali ricorrenze e feste (X. Xxxxxx, Santo Stefano, Capodanno, X. Xxxxxx, Lunedì dell’Angelo, Patrono della città, Patrono, Ferragosto), il Concessionario proporrà al Concedente opportune integrazioni e variazioni al menù comprensivo d’antipasto, panettone o colomba o dolce senza richiesta di maggiori oneri. Per i degenti pediatrici il Concessionario dovrà, su richiesta del Concedente, arredare, a suo onere e cura, il reparto in modo da rendere l’atmosfera adeguata alle particolari festività.
Caratteristiche generali del servizio di ristorazione per i degenti in differenza alberghiera (= in regime di solvenza)
11. Per i degenti in regime di differenza alberghiera e per i loro accompagnatori, il Concessionario dovrà confezionare un menù particolare e contemplare ulteriori preparazioni oltre quelle indicate nel presente Capitolato: ad es.: salviette umidificate per le mani, bicchieri di vetro, e quant’altro per rendere più gradevole, ricercato e personalizzato il momento dedicato al pranzo.
12. I menù dovranno offrire prodotti tipo carne e pesce di prima qualità oltre quelli già previsti nel prontuario dietetico di cui all’Allegato N° 3 così come alimenti aggiuntivi ivi non contemplati.
13. La composizione e le caratteristiche del menù saranno proposte, per approvazione, al Concedente, anche in considerazione della compatibilità alla patologia del degente.
14. A puro titolo esemplificativo le colazioni dovranno prevedere almeno i seguenti alimenti: latte, spremute e succo di frutta, caffè espresso, cappuccino/latte e cacao, the, yogurt, brioches, fette di pane biscottato, marmellata, biscotti, cereali. Inoltre, dovranno essere presenti i seguenti alimenti aggiuntivi: dolce (torta/budino/yogurt/gelato), caffè anche decaffeinato, tisana a scelta, camomilla , the anche deteinato dopo i pasti, ulteriori bevande a scelta: bibite, vino, birra.
15. L’Allegato n. 3 indica il menù previsto per questa categoria di degenti, menù che potrà comunque subire delle variazioni su richiesta del Concedente e potrà essere oggetto di proposte migliorative da parte del Concessionario, per la successiva approvazione senza oneri per il Concedente.
16. L’orario dei pasti (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena e dopocena) sarà flessibile e potrà essere diverso da quello praticato per gli altri degenti ordinari.
17. Sarà onere e cura del Concessionario provvedere alla consegna ed al ritiro dei vassoi “testa/letto” con personale particolarmente formato per questa tipologia di servizio.
18. Il corrispettivo e le modalità di certificazione dei volumi prodotti nel periodo per questo servizio verranno concordati con il Concedente, rientrando la fatturazione nella procedura di cui al successivo Art. 50.
19. L’Allegato n. 6 elenca la dotazione minima di stoviglie per questa categoria di pazienti.
NORME PER LA PREPARAZIONE DEI VASSOI
Art. 25 Raccolta prenotazione dei pasti al letto dei degenti
1. Fermo restando quanto indicato nel precedente Art. 5, sarà onere e cura del Concessionario raccogliere per i degenti, con proprio personale dietista, le prenotazioni dei pasti (pranzo e cena, colazioni, spuntini e merende) al letto del paziente secondo i menù di cui all’Allegato 1, utilizzando un programma informatico di prenotazione, ai sensi del successivo Art. 46, e la brochure del menù che – opportunamente stampata e di gradevole aspetto – il Concessionario fornirà settimanalmente al paziente. Per contro, i protocolli/menù dietetici per i nuovi ingressi e le variazioni di menù saranno prenotati direttamente dal personale del Concedente attraverso il software di gestione di cui al successivo Art. 46. La brochure del menù dovrà anche associare i colori delle vivande alle calorie in modo da favorire la scelta e la combinazione dei pasti in funzione anche delle calorie che il dietiste consente assumere.
2. Presso il reparto e prima della raccolta dei dati di prenotazione pasti, il personale del Concessionario dovrà comunque relazionarsi con il personale infermieristico (indicato specificatamente da ogni unità sanitaria come figura di riferimento), al fine di acquisire, per ogni paziente, tutte le indicazioni aggiornate e utili al servizio di tipo dietologico e non (es. indicazione per l’impiego di stoviglie monouso, tipologia del menù). Tali informazioni saranno annotate su computer palmare, fornito a cura e spese del Concessionario, per far parte delle informazioni raccolte dal personale del Concessionario ai fini della predisposizione dei vassoi personalizzati e della successiva rendicontazione periodica.
3. Le informazioni su menù, paziente e reparto di appartenenza saranno trasmesse dal computer palmare alla zona confezionamento pasti dell’area cucina della CdSR.
4. Il Concessionario dovrà altresì Xxxxxxxxx, a suo onere e cura, le prenotazioni e la fornitura dei pasti in caso di guasto del sistema informatico, prevedendo pertanto una procedura di emergenza.
5. La raccolta dati dovrà avvenire dalle ore 15,00 alle ore 19,00 del giorno precedente e includerà tutti i pasti di cui al precedente comma 1. Le variazioni verranno effettuate direttamente sul programma da parte degli operatori di reparto della CdSR e consisteranno in dimissioni, cambio della dieta e/o nuovi ingressi non programmati, per i quali è previsto un pasto standard. Le variazioni potranno avvenire entro le ore entro le ore 9 per il pranzo, lo spuntino e la merenda, ed entro le ore 15 per la cena e la colazione. Dopo tali orari, e sempre su richiesta specifica del Concedente, il Concessionario dovrà in ogni caso Garantire un pasto (menù leggero o pasto di primo ingresso) per i pazienti ricoverati successivamente.
6. Presso i PC dei reparti sarà possibile per gli operatori autorizzati del Concedente visionare, modificare e stampare le prenotazioni.
7. In caso di guasti ad uno o più ascensori/montacarichi adibiti al trasporto dei pasti, il Concessionario avviserà immediatamente il Concedente per organizzare soluzioni alternative per l’erogazione del servizio.
8. Ove previsto, per i degenti in differenza alberghiera dovrà essere erogato anche il pasto per l’accompagnatore, se presente.
9. Il personale addetto alla prenotazione al letto del degente deve indossare divisa di colore e foggia diversa dalle divise utilizzate dal personale del Concedente o da altro personale di ditte presenti nella CdSR.
Art. 26 Xxxxxx e confezionamento di vassoi personalizzati – carrelli t.r.
1. Il confezionamento del vassoio sarà effettuato su una linea di assemblaggio specifica.
2. Alla fine della linea di confezionamento del vassoio, il Concessionario Garantirà, con un suo incaricato specifico, il controllo della corretta composizione dello stesso.
3. Il vassoio personalizzato deve riportare all’esterno la schedina di prenotazione personalizzata con gli estremi necessari per conferire il vassoio al letto: reparto, cognome e nome del degente cui è destinato, numero del posto letto/camera di degenza, regime di dieta richiesto.
4. La composizione del vassoio dovrà, sempre e comunque, Garantire il rispetto totale della prenotazione, comprese le indicazioni accessorie (es. monouso), e, inoltre, in ogni momento del confezionamento e caricamento del vassoio sul carrello t.r., dovranno essere rispettate tutte le indicazioni in tema di igiene e autocontrollo, come da normativa vigente in materia.
5. La composizione del vassoio sarà curata nella dimensione volumetrica ed estetica rendendo la preparazione complessiva del vassoio stesso particolarmente gradevole; a tal fine le stoviglie, il vassoio ed ogni altra attrezzatura dovranno sempre essere mantenute integre e necessariamente sostituite anche in caso di piccole sbeccature o venature con oneri a totale carico del Concessionario.
6. Le diete speciali dovranno essere personalizzate in modo tale da essere inequivocabilmente riconducibili al destinatario nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e secondo le modalità che saranno concordate con il Concedente.
7. Le stoviglie saranno del tipo monouso ad eccezione dei piatti che saranno in ceramica. Il secondo ed il contorno saranno confezionanti in due piatti distinti o in un piatto con divisorio. Il tovagliolo di carta in doppio velo, il set di posate, il bicchiere e la tazza devono essere presentati al degente in busta monouso sigillata. Dovranno altresì essere sempre fornite sul vassoio confezioni monouso di parmigiano, sale, olio e aceto.
8. I vassoi per il servizio ai degenti dovranno essere privi di sagomatura interna per una maggiore flessibilità di composizione. Dovranno essere di dimensioni compatibili con i carrelli t.r. in cui verranno inseriti e di conformazione tale per cui, una volta impilati, permettano comunque un passaggio d’aria tra l’uno e l’altro.
9. I piatti, i boli, le coppette dovranno essere adeguatamente coperti con appositi coperchi isolanti per Garantire il mantenimento della temperatura e una adeguata tenuta che impedisca la fuoriuscita di liquidi.
10. I vassoi dovranno essere corredati di bavagli monouso in TNT triaccoppiato (di dimensioni diverse per bambini e adulti), qualora richiesti.
11. Nell’Allegato n. 5 si elencano le dotazioni minime di stoviglie richieste per paziente.
ORARI
Art. 27 Norme e modalità consegna pasti
1. Il Concessionario provvederà giornalmente alla predisposizione dei carrelli e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio di consegna pasti.
2. Il Concessionario veicolerà ‐ con l’ausilio dei robot (AGV) del Sistema Automatico di Trasposto Pesante (STAP) ‐ i carrelli t.r. contenenti le vivande fino alla stazione di arrivo del piano di reparto da dove il personale del Concedente provvederà al ritiro dei carrelli t.r. ed alla successiva distribuzione e consegna testa/letto dei vassoi ai degenti allettati ed alla distribuzione dei pasti ai degenti non allettati. Per i controlli sui nr di vassoi, ogni carrello dovrà contenere la lista dei vassoi consegnati al reparto, “bolla di consegna”, che costituirà l’elemento di conferma per la rendicontazione dei pasti.
3. Il Concessionario programmerà il trasporto automatico dei carrelli t.r . in modo tale che i pasti pronti non giungano al piano di reparto prima di [15] minuti dall’orario di inizio pasto/cena.
4. Il personale del Concedente ritirerà i vassoi dai degenti, completi di stoviglie, avanzi del pasto e rifiuti del vassoio, e li posizionerà nei carrelli. Indicativamente un’ora dopo il loro arrivo al reparto, il Concedente provvederà a posizionare i carrelli t.r. in prossimità delle porte di reparto, da dove il Concessionario provvederà a prelevare i carrelli t.r. e ad allocarli nella stazione di partenza per essere automaticamente veicolati allo specifico reparto per essere lavati, disinfettati e preparati per i servizi successivi.
5. I vassoi dei pasti consumati oltre gli orari previsti (es. paziente fuori reparto per esami) verranno conferiti alla zona lavaggio con il servizio successivo, e con le stesse modalità di cui al precedente comma 4. Anche in questo caso, le vivande non dovranno essere consegnate prima di [20] minuti dall’orario di inizio pasto/cena e dovranno
essere posizionati in mantenitori di temperatura forniti dal Concessionario ad ogni reparto, fino al consumo da parte dei degenti.
6. Per razionalizzare le consegne dei pasti ai reparti, il Concessionario dovrà essere in contatto costante con i responsabili dei reparti.
Art. 28 Orari di consumo dei pasti presso i reparti ed informazione ai degenti
1. Il Concessionario Garantirà l’organizzazione del servizio e del trasporto delle vivande e generi di conforto affinché i pasti (colazioni, spuntini, pranzi, merende e cene) possano essere serviti presso i reparti nelle seguenti fasce orarie:
Orari consegna pasti degenti | INT | BESTA |
Col azione | ore 7.15 – 8.30 | ore 8.00 – 8.15 |
Col azione solventi | ore 7.15 – 8.30 | ore 8.00 – 8.30 |
Spuntino | ore 10.00 ‐ 10.30 | ore 10.00 ‐ 10.30 |
Pra nzo | ore 12.00 – 12.15 | ore 12.00 – 12.15 |
Pra nzo solventi | ore 11.30 – 12.30 | ore 12.30 – 14.00 |
Me renda | ore 15.00 – 15.30 | ore 15.00 – 15.30 |
Ce na | ore 18.00 ‐ 18.15 | ore 18.00 ‐ 18.15 |
Ce na solventi | ore 17.15 ‐ 18.15 | ore 18.30 ‐ 19.30 |
2. I singoli orari potranno essere modificati dal Concedente in relazione alla proprie necessità, esigenze organizzative e intensità delle cure erogate.
3. Il Concessionario dovrà esporre nelle apposite bacheche, nelle cucine di reparto e/o dove verrà deciso dal Concedente, i menù aggiornati con relativa data. I menù dovranno riportare, oltre all’elenco dei piatti, gli ingredienti, le grammature e i relativi apporti nutrizionali nonché l’elenco degli allergeni presenti.
4. A tutti i degenti che verranno ricoverati dopo le ore 17.00 il Concessionario dovrà Garantire e fornire il pasto completo con il menù del giorno o la dieta speciale specificatamente prevista.
5. Sarà onere e cura del Concessionario sostituire o integrare i pasti completi mancanti entro [30] minuti dalla segnalazione.
GESTIONE DELLA MENSA
Art. 29 Oggetto e Tipologia del servizio
1. La somministrazione dei pasti presso i locali mensa della CdSR è a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedervi con personale da lui stesso gestito, effettuando la distribuzione nel modo più efficace possibile per ottenere il massimo del rendimento e far sì che i commensali non sostino in attesa oltre il tempo massimo di [5] minuti. Il Concessionario potrà adottare il sistema del free flow, con isole del gusto mobili, per la riduzione dei tempi di attesa, e un angolo fast food, comprensivo della zona di preparazione pizze e prodotti da forno, griglieria, angolo preparazione ed esposizione panini. All’ingresso del locale della mensa, e posto in modo visibile, dovrà essere collocato il menù, completo di tutte le informazioni necessarie per orientare l’utente nelle sue scelte. Anche in questo caso, sarà gradito presentare il menù a diposizione degli utenti accompagnando le simbologie delle vivande con i colori, in modo da poter seguire, all’occorrenza, diete associate ai colori.
2. Il Concessionario dovrà altresì fornire dei pasti per il personale turnista e di sala operatoria, provvedendo alla consegna al reparto congiuntamente ai pasti dei degenti e secondo le modalità per questi previste. Tali pasti dovranno poter essere prenotati tramite palmare o tramite rete Lan interna in modo che, via pc, il numero, l’ora e la composizione dei pasti possa arrivare al reparto del destinatario. Il sistema di prenotazione dovrà essere in grado di riconoscere il richiedente (per. es. per numero di matricola) e di associare la richiesta ad un centro di costo che consenta al Concedente di imputarne i costi.
3. Si prevedono a regime i seguenti volumi annui a carico del Concedente:
Previsione annuale della fornitura di pasti mensa | INT | BESTA | TOTALE | |
Pre parazione vassoi donatori e pasti ridotti dipendenti e autorizzati | n° pasti | 855 | 3.754 | 4.609 |
Pre parazione snack donatori e dipendenti turno notturno | n° snack | 6.479 | 3.026 | 9.505 |
Pre parazione pasti per dipendenti SO, tra pianti e notturno | n° pasti | 23.040 | 0 | 23.040 |
Pre parazione pasti per i dipendenti e autorizzati, con distribuzione presso la mensa self‐service | n° pasti | 229.499 | 109.980 | 339.479 |
4. I pasti mensa saranno somministrati durante le fasce orarie indicate nella tabella seguente:
Orari delle mense | ||
Dal Lunedì al Venerdì: | Pranzo | 11.30 ‐ 15.00 |
Cena | 18.00 ‐ 19.30 | |
Sabato e Domenica: | Pranzo | 11.30 ‐ 14.15 |
5. Le linee di self service della mensa dovranno essere concepite in modo da mantenere la temperatura dei cibi caldi ad un valore non inferiore a 65°C con cambio delle preparazioni in un tempo non superiore ad 1 ora, gli alimenti deperibili a base di latte ed uova ad un temperatura compresa tra +2° e +5°C ed i cibi cotti – da consumarsi freddi
– ad una temperatura non superiore a +10°C per tutto il periodo previsto per la distribuzione dei pasti e comunque non superiore a 2 ore dalla preparazione.
6. Sui tavoli dei condimenti, a disposizione dei commensali, dovrà essere quotidianamente assicurata la presenza in quantità sufficiente d’olio extravergine d’oliva (a richiesta olio d’oliva e olio di mais), aceto di vino, aceto balsamico, sale marino iodato e non, pepe, succo di limone, stuzzicadenti in confezioni singole.
7. Il Concessionario dovrà arredare il locale adibito a mensa con adeguate e sufficienti rastrelliere e contenitori raccolta rifiuti, disposti in modo strategico, in modo da consentire ai commensali il posizionamento dei vassoi nelle rastrelliere e il deposito dei resti del pasto negli apposti contenitori.
8. Sarà onere e cura del Concessionario la fornitura di stoviglie mono uso e non e di posate in acciaio inox: piatti, bicchieri, posate, scodelle, vassoi, tovaglioli e tovagliette e di quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio in termini decorosi.
9. Anche per i menù della mensa, in particolari occasioni quali ricorrenze e feste, il Concessionario proporrà opportune integrazioni e variazioni al menù comprensivo d’antipasto, panettone o colomba e spumante, senza richiesta al Concedente di maggiori oneri, e dovrà, su richiesta di queste ultime, arredare, a suo onere e cura, i locali in modo da rendere l’atmosfera adeguata alle particolari festività.
10. Il Concessionario dovrà Garantire per tutto il periodo di erogazione del servizio in oggetto la somministrazione di tutte le preparazioni previste dai menù e nelle quantità previste dal prontuario dietetico di cui all‘Allegato 1. In casi eccezionali e non prevedibili di mancato rifornimento di alcuni prodotti, questi saranno sostituiti da generi alimentari di pari valore economico e nutrizionale, previa autorizzazione del Concedente. Con cadenza mensile e/o in occasione di particolare festività/ricorrenze il Concessionario proporrà al Concedente un menù tipo “a tema”, decorando conseguentemente gli ambienti adibiti a mensa.
11. Avendo accesso alla mensa tutto il personale che gravita nella CdSR, così come indicato nel precedente Art. 2, sarà onere e cura del Concessionario verificare il diritto del commensale alla consumazione del pasto a mezzo di apposito rilevatore automatico – dallo stesso installato e gestito ‐ delle presenze o mediante ritiro di apposito buono mensa, che autorizza il Concessionario a ricevere il corrispettivo dal Concedente. La gestione, l’organizzazione e il rilascio dei buoni pasto è a carico del Concedente, salvo accordi diversi tra le Parti.
12. Alla fine del mese, gli uffici a ciò preposti del Concedente effettueranno il controllo dei pasti somministrati, mediante utilizzo di badge o buono pasto sostitutivo (si veda Art. 10), in modo che il Concessionario potrà predisporre i dati per la rendicontazione periodica di cui al successivo Art. 50.
13. L’elenco del personale che accede alla mensa con utilizzo di badge o altro dispositivo elettronico verrà rilevato tramite la procedura informatica di cui si doterà, a suo onere e cura, il Concessionario.
14. Oltre a quanto in precedenza previsto per il personale turnista e di sala operatoria, il Concessionario dovrà Garantire la somministrazione di lunch box freddi e caldi ai dipendenti del Concedente, previa autorizzazione da parte di quest’ultimo, che avranno necessità di consumare pasti fuori dall’orario della mensa. All’uopo, il Concessionario doterà i locali adibiti a cucina di reparto/tisaneria di adeguati e sufficienti microonde.
Art. 30 Mensa per gli esterni non autorizzati
1. All’area mensa potranno accedere anche soggetti non dipendenti del Concedente purché autorizzati a usufruire del buono pasto loro concesso dal Concedente, mentre per i soggetti non autorizzati il Concessionario dovrà far riferimento a quanto previsto nel Capitolato dei “Servizi Commerciali”.
Art. 31 Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione
1. Il personale del Concessionario addetto alla distribuzione dei pasti nelle mense deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a. lavare accuratamente le mani, togliere anelli e bracciali in genere;
b. indossare in modo corretto camice e copricapo, che devono essere sempre puliti e decorosi; in particolare il copricapo deve contenere in modo adeguato la capigliatura;
c. esibire il cartellino di riconoscimento;
d. effettuare, prima di iniziare il servizio, l’operazione di taratura che consiste nel valutare la quantità di cibo da distribuire, facendo riferimento alle tabelle delle grammature a cotto e/o a crudo;
e. utilizzare utensili adeguati alla distribuzione;
f. effettuare le attività di sanificazione fuori dagli orari di distribuzione dei pasti.
Art. 32 Tabella pesi a cotto
1. Il Concessionario dovrà predisporre una tabella relativa ai pesi a cotto di ogni singola preparazione.
2. Il Concessionario fornirà al Concedente le tabelle dei pesi a cotto che dovranno essere utilizzate dai suoi operatori addetti al servizio e prese a riferimento dai Referenti preposti al controllo del servizio, al fine di verificare la rispondenza tra le grammature a crudo utilizzate e le effettive quantità poste in distribuzione, secondo quanto indicato nell’Allegato n° 1.
Art. 33 Informazione ai commensali
1. Il Concessionario è tenuto ad affiggere nei locali mensa il menù del giorno, indicante l’elenco dei piatti, degli ingredienti, l’indicazione di prodotto fresco o congelato, le grammature e i relativi apporti nutrizionali nonché l’elenco degli allergeni presenti. Inoltre si dovrà specificare se i condimenti vengono aggiunti durante o a fine cottura.
PULIZIA, IGIENE DI STRUTTURE E ATTREZZATURE ‐ RIFIUTI
Art. 34 Aspetti generali
1. Per le attività e gli orari di pulizia il Concessionario dovrà attenersi a quanto prescritto nelle NORME DI CARATTERE GENERALE.
2. Le disposizioni di cui al presente TITOLO si applicano anche alla sala ristorante per esterni di cui al Capitolato dei Servizi Commerciali
Art. 35 Modalità di utilizzo dei prodotti di detersione
1. Tutti i prodotti per pulizia e disinfezione devono essere utilizzati dal personale del Concessionario secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni. Tra i disinfettanti, devono essere presenti composti dell’ammonio quaternario e ipoclorito di sodio. In ogni caso, i prodotti detergenti impiegati debbono essere biodegradabili per almeno il 25% del fabbisogno.
2. Durante le operazioni di pulizia, tutto il materiale impiegato deve essere riposto su un carrello adibito appositamente a tale funzione.
Art. 36 Attività di pulizia, lavaggio e disinfezione
1. Il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire operazioni di pulizia e sanificazione dei locali delle aree di ristorazione, cucina e mensa, con differente frequenza, in base ai piani di sanificazione di cui all’Allegato N. ° 4. La pulizia dei pavimenti dovrà essere, ove possibile, meccanica. Tali attività saranno svolte in orari necessariamente differenti da quelli di preparazione, cottura e distribuzione degli alimenti.
2. Con frequenza periodica, da indicare nel Piano di Pulizia di cui alle NORME DI CARATTERE GENERALE, il Concessionario eseguirà operazioni di pulizia energiche, anche per quegli elementi che eventualmente non sono compresi nelle operazioni di pulizia di cui all’Allegato N°4.
3. Le specifiche sulla pulizia e sanificazione di cui all’Allegato N° 4 dovranno essere adattate ed aggiornate alle caratteristiche del manufatto che il Concessionario realizzerà in forza del Contratto di concessione
4. Il Concessionario è tenuto ad eseguire interventi di pulizia che, per motivi eccezionali, il Concedente potrebbe in ogni momento richiedere, qualora dovessero presentarsi motivi di sicurezza igienica dei locali e delle produzioni. L’intervento dovrà avvenire nei tempi e nei modi che verranno opportunamente concordati con il Concedente e senza oneri aggiuntivi per quest’ultimo.
5. Oltre a quanto previsto per le pulizie, il Concessionario dovrà presentare almeno entro [360] giorni prima dell’inizio del servizio, per approvazione da parte del Concedente il piano di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione generale dei locali adibiti alla conservazione ed alla lavorazione degli alimenti, fatto salvo quanto stabilito nelle NORME DI CARATTERE GENERALE.
6. Il lavaggio dei carrelli t.r. dovrà avvenire in area dedicata, e successivamente, gli stessi, una vota puliti, verranno stoccati in una specifica area di deposito.
7. I servizi igienici annessi alle cucine ed alle mense devono essere tenuti costantemente puliti e disinfettati, così come gli spogliatoi del personale di servizio. Relativamente a questi ultimi, il Concessionario deve vigilare affinché siano, oltre che puliti, sempre ordinati, provvedendo in modo tale affinché gli indumenti, civili e da lavoro, degli addetti siano sempre riposti negli appositi scomparti. Nei servizi igienici destinati agli addetti devono essere impiegati sapone disinfettante e asciugamani a perdere e non asciugamani elettrici.
8. Il Concessionario proporrà al Concedente analisi microbiologiche che dimostrino l’efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione. Tale rilevazione del livello di igiene delle attrezzature, dei locali di stoccaggio, di produzione, di consumo e dei servizi sono da effettuarsi con tamponi superficiali a 30 minuti dalla conclusione delle operazioni di pulizia.
Art. 37 Divieti
1. Durante le operazioni di preparazione, cottura e distribuzione delle derrate, è assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione, cottura e distribuzione detersivi, scope e strofinacci di qualsiasi genere e tipo.
2. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono sempre essere conservati in locale apposito o in altri armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.
Art. 38 Personale addetto al lavaggio e alla pulizia
1. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o distribuzione dei pasti.
2. Il personale che effettua pulizia e/o lavaggio deve indossare indumenti di colore visibilmente diverso da quelli indossati dagli addetti alla preparazione e distribuzione degli alimenti.
Art. 39 Rifiuti
1. Sarà onere e cura del Concessionario provvedere alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in appositi contenitori, nei punti concordati con il Concedente ed al mantenimento di condizioni di igiene e sanificazione dei contenitori e del punto di stoccaggio intermedio quotidiano, come l’Isola Ecologica. Inoltre il Concessionario provvederà quotidianamente alla separazione dei rifiuti tra frazione organica umida, rifiuti secchi non riciclabili, carta, legno, vetro e materie plastiche, attenendosi alla normativa vigente in tema di smaltimento dei rifiuti, nonché alle indicazioni provenienti dal Comune per il tramite della Direzione Sanitaria.
2. I contenitori e le pattumiere, forniti a onere e cura del Concessionario, devono essere munite di coperchio comandato a pedale.
3. Gli oli esausti, che non devono transitare sull’area di stoccaggio aziendale, dovranno essere smaltiti facendo ricorso ad idonea ditta autorizzata. Il Concessionario dovrà inoltre possedere il Registro di carico e scarico degli oli esausti, che saranno smaltiti a suo onere e cura.
4. La movimentazione dei rifiuti, delle frazioni umida e secca, dalle cucine e/o dalle mense al punto di stoccaggio individuato dovrà essere quotidiana, mentre per gli altri rifiuti la movimentazione dovrà avvenire nei giorni stabiliti dal Comune di riferimento.
5. Inoltre il Concessionario dovrà individuare un incaricato della gestione dei rifiuti che risponderà della corretta movimentazione di tutti i rifiuti prodotti in forza del presente Capitolato, e che dovrà essere sempre presente durante le ore di espletamento del servizio in oggetto. In caso di assenza, il Concessionario dovrà comunicare formalmente il nominativo del sostituto al Concedente.
6. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.), a meno che non sia così previsto nella Documentazione progettuale e sia compatibile con la normativa vigente in materia.
7. I rifiuti organici provenienti dallo sbarazzo vassoi dovranno essere ridotti di volume attraverso l’impiego di un trita rifiuti e/o compattatore.
CONTROLLI DI QUALITA' SUL SERVIZIO
Art. 40 Controlli del Concedente
1. E' facoltà del Concedente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli presso la cucina e la mensa per verificare la rispondenza del servizio di ristorazione prestato dal Concessionario alle prescrizioni del presente Capitolato. Tali controlli possono essere effettuati dal Concedente attraverso le strutture di cui si doterà, come descritto nelle PREMESSE e nelle NORME DI CARATTERE GENERALE.
2. E’ facoltà del Concedente disporre, senza limitazioni di orario, la presenza presso la cucina e la mensa di propri incaricati, con il compito di verificare la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali.
3. Il Concessionario provvederà a fornire a tutti i visitatori ed ai membri dell’organismo di controllo autorizzati, idoneo vestiario (camici e copri capi e copri scarpe monouso), da indossare durante la visita alle cucine e/o alle
mense; a tali visitatori e a tale personale di controllo non è consentita alcuna operazione di manipolazione dei pasti e/o delle attrezzature.
4. Fatto salvo che i controlli ufficiali igienico‐sanitari e nutrizionali sono di competenza del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza della CdSR e che saranno esercitati nei modi previsti dalla normativa vigente, il Concedente si riserva la facoltà, prima e durante lo svolgimento del servizio, di visitare i locali adibiti alla produzione dei pasti e di controllare i mezzi e le modalità di trasferimento, verificando la qualità delle prestazioni, avvalendosi anche di propri esperti.
5. Qualora le verifiche evidenzino carenze che, a giudizio del Concedente, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per il servizio, il Concessionario verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere aggiuntivo per il primo.
6. I controlli del Concedente verteranno in modo particolare e a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a. su tutta la filiera igienico‐sanitaria attinente la produzione‐preparazione, il confezionamento, la conservazione e l’invio dei pasti da somministrare;
b. sulla modalità di stoccaggio nelle celle;
c. sulle temperatura nelle celle;
d. sulla qualità delle derrate utilizzate;
e. sul controllo della data di scadenza dei prodotti;
f. sulla modalità di lavorazione delle derrate;
g. sulla modalità di cottura;
h. sulla modalità di distribuzione;
i. sul rispetto degli orari stabiliti;
j. sul lavaggio e impiego dei sanificanti;
k. sulla modalità di sgombero rifiuti;
l. sulla verifica del corretto uso degli impianti;
m. sulle caratteristiche dei sanificanti;
n. sullo stato igienico degli impianti e dell’ambiente;
o. stato igienico‐sanitario del personale addetto;
p. sullo stato igienico dei servizi;
q. organizzazione del personale;
r. sul controllo dell’organico;
s. sulla professionalità degli addetti;
t. sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
u. sul controllo delle quantità delle porzioni (in questo caso il controllo deve riguardare almeno 10 piatti);
v. sulla modalità di manipolazione;
w. sul controllo degli interventi di manutenzione;
x. sul controllo delle macchine;
y. sul controllo del comportamento degli addetti verso gli utenti;
z. sul controllo dell’abbigliamento di servizio degli addetti; aa. sul rispetto della normativa vigente i materia
bb. sul controllo della presentazione dei piatti ai degenti e alle altre utenze; cc. sul rispetto del Manuale di autocontrollo.
7. Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del controllo tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali di produzione e ai magazzini, fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
8. Il Concedente si riserva la facoltà di far sottoporre i prodotti alimentari ad analisi da parte dei servizi del proprio territorio.
9. Qualora le carenze fossero tali da compromettere la qualità e la sicurezza del servizio, il Concedente si riserverà la facoltà di applicare le sanzioni previste nell’articolo “Penali”. Qualora le carenze da imputare al Concessionario fossero tali da determinare la momentanea sospensione del servizio, il Concedente provvederà a Garantire diversamente l’approvvigionamento dei pasti ai degenti ed ai dipendenti con oneri a carico del Concessionario, fatta salva la possibilità di utilizzare il servizio mensa sostitutivo di cui al precedente Art. 9 e salvo quanto previsto nel Contratto di concessione.
Art. 41 Monitoraggio ed autocontrollo da parte del Concessionario
1. Il Concessionario deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti, in quanto conformi qualitativamente alle indicazioni previste dal presente Capitolato e della normativa in vigore.
2. Il Concessionario è sempre tenuto a fornire, su richiesta del Concedente, i certificati analitici e le bolle di accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all’individuazione qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del prodotto utilizzato.
3. Il Concessionario deve, altresì, entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio di ristorazione, redigere e trasmettere il Piano di Autocontrollo come previsto dal D.lgs. 24 maggio 1997, n. 155 e
s.m. i., che, in linea generale e a titolo indicativo e non esaustivo, prevede:
a. la redazione di un documento contenente l’individuazione delle fasi critiche per la sicurezza degli alimenti e delle procedure di controllo che intendono adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l’applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
b. la realizzazione e l’applicazione del piano aziendale di autocontrollo, ponendo attenzione alla individuazione degli eventuali rischi per la sicurezza dei prodotti, e quindi per la salute degli utenti, ed alla concreta identificazione degli interventi di azione correttiva, quale caratteristica essenziale del H.A.C.C.P.;
c. l’effettuazione del controllo:
• delle condizioni di ricevimento dei prodotti (es.: integrità delle confezioni, data di scadenza, etichettatura etc.), temperatura dei pasti, con particolare attenzione ai prodotti deperibili;
• delle condizioni di deposito dei prodotti;
• dei mezzi di trasporto degli alimenti;
• della temperatura delle attrezzature/macchinari di conservazione degli alimenti;
• delle modalità di fornitura di acqua potabile;
d. l’effettuazione delle registrazioni previste dal Piano e in particolare la registrazione per iscritto delle non conformità rilevate;
e. la predisposizione e l’adozione di un adeguato programma di pulizia, sanificazione, disinfestazione dei locali e delle attrezzature;
f. la predisposizione e l’adozione di protocolli operativi per la verifica dello stato dei locali e delle attrezzature e delle eventuali conseguenti operazioni di manutenzione ordinaria e/o programmata;
g. la dimostrazione che gli addetti operanti all’interno della CdSR abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività svolta.
4. Il Concedente si riserva la valutazione dei contenuti del manuale di autocontrollo e la possibilità di richiedere modifiche ed integrazioni, ed implementarlo al momento dell’inizio del servizio di ristorazione.
Art. 42 Blocco dei prodotti alimentari da parte del Concedente
1. I controlli effettuati dal Concedente potranno dar luogo al “blocco dei prodotti alimentari”.
2. In tal caso, gli incaricati del Concedente provvederanno a far custodire i prodotti interessati in un magazzino o in celle frigorifere (se deperibili), all’uopo indicati dal Concessionario, e a far apporre un cartello con la scritta “in attesa di accertamento”.
3. Il Concedente provvederà, nel più breve tempo possibile, a fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell'alimento e darne tempestiva comunicazione al Concessionario; qualora i referti comprovassero contaminazione chimica, fisica, batteriologica, le spese sostenute per l’analisi verranno addebitate al Concessionario sulla rendicontazione periodica di cui al successivo Art. 50.
Art. 43 Metodologia del controllo qualità
1. Gli organi interni di controllo del Concedente effettueranno le verifiche secondo la metodologia che riterranno più idonea, anche con l'ausilio di macchina fotografica, ripresa video e prelievo di campioni da sottoporsi successivamente ad analisi. L’ispezione non comporterà significative interferenze nello svolgimento della produzione.
2. Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e comunque rappresentative della partita oggetto dell’accertamento. Nulla potrà essere richiesto al Concedente per le quantità di campioni prelevati.
3. Il Concessionario è tenuto a consentire l’accesso periodico (quindicinale e/o mensile) alle informazioni relative alle registrazioni riguardanti il proprio controllo della qualità del processo e del prodotto.
Art. 44 Campionatura rappresentativa del pasto
1. Il Concessionario è tenuto a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno così come del pasto sostitutivo del menù base, qualora fossero intervenute delle variazioni. Tali campioni, del peso di 150g, vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell’etichetta recante la data del prelievo, il nome
del cuoco responsabile della preparazione e conservati in frigorifero a temperatura di 0/+4° C per 72 ore, con un cartello riportante la dizione “Campionatura rappresentativa del pasto e data di produzione”.
Art. 45 Relazione sull’andamento del servizio
1. Con frequenza almeno trimestrale il Concessionario trasmetterà al Concedente una relazione sull’andamento del servizio, contenente informazioni relative all’organigramma, all’organizzazione del servizio, al Piano di Qualità, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo, alle cause di eventuali controversie, nonché ad altri elementi richiesti dal Concedente. La relazione dovrà essere consultabile anche attraverso il sistema informatico.
SOFTWARE GESTIONALE
Art. 46 Sistema informatico e software di gestione
1. Fermo restando quanto in proposto è stabilito nelle NORME DI CARATTERE GENERALE, il Sistema Informativo a supporto del servizio in oggetto gestirà tutto il flusso operativo del processo e sarà configurato in modo da gestire tutte le attività e gli obblighi emergenti dal presente Capitolato, inserendo in detto Sistema Informativo le informazioni in modo da:
a. consentire la prenotazione, gestione e contabilizzazione di pasti, Garantendo la più celere e corretta gestione delle prenotazioni;
b. consentire a determinati utenti del Concedente l’accesso alle informazioni;
c. costituire una banca dati del servizio e degli elaborati vari e statistici che dovranno essere consultabili e/o richiedibili da parte del Concedente.
2. Detto sistema dovrà prevedere la possibilità di inserire, a fini statistici, di revisione e di controllo, rettificare ed elaborare le prenotazioni, di registrare il numero di pasti effettivamente somministrati, elaborare le diete, i menù delle diete standard e i menù delle diate personalizzate prescritte dal servizio dietetico del Concedente.
3. Nel sistema informativo il Concessionario dovrà rendere disponibili e mantenute costantemente aggiornate le informazioni, che a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano:
a. il manuale HACCP;
b. i prontuari dietetici come da Allegati n° 1,2 e 3;
c. le documentazioni, certificazioni, licenze ed autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alla rintracciabilità nella filiera alimentare;
d. altre informazioni che potranno essere richieste dal Concedente.
4. Il software dovrà essere integrato, a cura ed oneri del Concessionario, al software di gestione della cartella clinica del Concedente. Ciò al fine di Xxxxxxxxx il corretto riconoscimento del paziente (potrebbe essere prevista la diffusione di braccialetti RFID ai degenti), la sua mobilizzazione da un reparto all’altro o da un letto all’altro, nonché la disponibilità di eventuali prescrizioni dei sanitari e/o del servizio dietetico del Concedente.
Art. 47 Componenti funzionali del software di gestione
1. Nel presente articolo si descrivono le necessarie funzionalità minime della soluzione applicativa a supporto dei processi di ristorazione che il Concessionario dovrà sviluppare:
a) GESTIONE DELLA FORNITURA (piano degli approvvigionamenti; fornitori; articoli e prodotti; magazzino derrate; documentazione; tracciabilità delle derrate);
b) GESTIONE DELLA MANUTENZIONE (riferimento al manutentore; dati tecnici; dati acquisto; piani, date e esiti delle manutenzioni);
c) GESTIONE DEL PIANO QUALITA’ (programmazione; progettazione; esecuzione; monitoraggio periodico; controllo dei risultati);
d) MONITORAGGIO DEL SISTEMA (cruscotto di gestione di indicatori di processo);
e) GESTIONE DELLA MENSA (gestione menù e scelte; registrazione accessi; incasso e contabilizzazione);
f) GESTIONE DELLE PREPARAZIONE (calcolo ingredienti per zona di cottura; composizione della ricetta secondo prodotto; stampa della composizione del pasto);
g) GESTIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEI CARRELLI (stampa etichette per i contenitori; distinte di confezionamento; piano di consegna; cicli di utilizzo; integrazione con carrello per registrazione automatica eventi, compresa temperatura);
h) GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO (report di sintesi e di dettaglio; costo per centro di costo; tariffazione pasto per degente e per utente mensa; fatturazione elettronica);
i) GESTIONE DEI MENU’ E DELLE DIETE DELLE TABELLE DIETETICHE (costruzione dietetico; gestione ingredienti/prodotti; gestione portate, pasti, stagionalità);
j) GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE E DELLA SOMMINISTRAZIONE (prenotazione da dietetico; anagrafica degenti e strutture; gestione diete assegnate; gestione singolo pasto o plurigiornaliero; causale somministrazione o mancata somministrazione);
k) ANAGRAFICHE (il sistema gestisce localmente o in forma integrata tutte le anagrafiche di base e aziendali).
2. Le componenti funzionali sopra citate saranno predisposte a onere e cura del Concessionario.
3. Tutto quanto non espressamente descritto e previsto nel presente articolo, se in seguito ritenuto necessario da una delle Parti contraenti, sia in fase avvio che in corso di esercizio, dovrà essere predisposto a cura e spese del Concessionario. Tutti i costi di gestione dell’ambiente così definito saranno a carico del Concessionario, salvo accordi specifici.
Art. 48 Interfacce
1. Eventuali interfacce da e verso i Sistemi Informativi del Concedente necessarie per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo, dovranno essere progettate e installate secondo modalità che le stesse concorderanno con il Concessionario durante la fase progettuale di cui alle NORME DI CARATTERE GENERALE.
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Art. 49 Norme di carattere generale
1. Sono a carico del Concessionario gli oneri per le manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle strutture, agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature fornite ed installati in forza degli oneri in capo al Concessionario necessarie per la gestione del servizio di cui in oggetto.
2. Le manutenzioni devono essere eseguite con le cadenze previste nel calendario delle manutenzioni, così come indicato nel Capitolato del servizio di manutenzione, con conseguente annotazione su apposito registro degli interventi eseguiti, rimandando allo stesso Capitolato per le “definizioni “ circa i termini della manutenzioni.
3. Il Concedente si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi e se gli interventi manutentivi eseguiti siano stati riportati sul registro di manutenzione.
RENDICONTAZIONE
Art. 50 Rendicontazione e Corrispettivi
1. A titolo di remunerazione per l’erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato, verrà riconosciuto al Concessionario un corrispettivo, nei termini e alle condizioni indicate nel Contratto di concessione, comprensivo di tutte le prestazioni stabilite dal presente Capitolato, fatto salvo quanto diversamente specificato.
2. Pertanto, avvalendosi del sistema informatico di cui al precedente Art. 46, il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente, alla fine di ogni periodo contrattuale di pagamento, i volumi dei servizi erogati nel periodo di riferimento (vedi Art. 10), volumi che serviranno per la determinazione dei corrispettivi dovuti al Concessionario, secondo quanto indicato nel Contratto di concessione, al netto di addebiti per il pagamento di eventuali penali.
3. I volumi dei pasti erogati nel periodo dovrà evidenziare non solo le quantità erogate ai singoli Istituti ma anche la loro tipologia, dettagliando, in particolare, le diete speciali erogate.
4. Fermo restando quanto sopra, entro 7 gg.n.c.3 dalla fine del mese il Concessionario dovrà comunque rendere disponibili nel software di gestione i volumi mensili di servizio/prestazioni erogato/e al Concedente, suddivisi per INT e BESTA.
PENALI
Art. 51 Penali
1. Ferma la responsabilità del Concessionario per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti a tutela del corretto svolgimento del servizio, il Concedente applicherà al Concessionario le seguenti penalità (espresse in €):
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 6 | Temperature pasti Degenti | Mancato rispetto delle temperature di sicurezza nello stoccaggio delle derrate alimentari e in tutte le fasi di produzione , trasporto e consegna dei pasti ai Degenti (comma 7) | 400,00 | 600,00 |
3 gg.n.c = giorni naturali e consecutivi
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 12 | Caratteristiche delle derrate alimentari | Per ogni violazione accertata rispetto alle norme vigenti in materia (comma 1) Per ogni non rispondenza delle derrate a quanto stabilito negli allegati 1, 2 e 3 al Capitolato (comma 2) e a quanto stabilito ai commi 3‐8 | 300,00 | 600,00 |
300,00 | 600,00 | |||
Art. 13 | Etichettatura derrate alimentari e Garanzia di qualità | Per ogni mancata etichettatura accertata (comma 1) Per ogni mancata o ritardata presentazione delle Garanzie di qualità delle derrate alimentari (comma 1) | 150,00 | 300,00 |
150,00 | 300,00 | |||
Art. 14 | Igiene nella produzione | Per ogni violazione accertata rispetto alle norme vigenti in materia (commi 1,2) Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi 6‐10 | 450,00 | 900,00 |
450,00 | 900,00 | |||
Art. 15 | Conservazione delle derrate | Per ogni violazione accertata di quanto disposto ai commi 1‐17 | 450,00 | 900,00 |
Art. 16 | Riciclo | Per ogni violazione accertata di quanto disposto al comma 1 | 300,00 | 600,00 |
Art. 17 | Manipolazione e cottura – Considerazioni generali | Per ogni violazione accertata di quanto disposto al comma 3 | 300,00 | 600,00 |
Art. 18 | Preparazione piatti freddi | Per ogni violazione accertata di quanto disposto ai commi 1,2 | 300,00 | 600,00 |
Art. 19 | Operazioni preliminari alla cottura e tecnologie di manipolazione | Per ogni violazione accertata di quanto disposto ai commi 1‐12 | 300,00 | 600,00 |
Art. 20 | Norme e modalità di preparazione e cottura dei pasti | Per ogni violazione accertata di quanto disposto ai commi 1‐5 | 300,00 | 600,00 |
Art. 21 | Menù | Per ogni non rispondenza dei menù a quanto stabilito negli allegati 1, 2 e 3 al Capitolato (comma 1) | 300,00 | 600,00 |
Art. 23 | Variazione del menù | Per ogni variazione senza preventiva autorizzazione del Concedente dei menù degenti e mensa dipendenti (comma 1) | 300,00 | 600,00 |
Art. 24 | Dietetico, quantità degli ingredienti, tabella pesi a cotto, diete speciali personalizzate | Per ogni variazione senza preventiva autorizzazione delle tabelle dei pesi a crudo (comma 3) Per ogni variazione senza preventiva autorizzazione delle diete personalizzate comunicate dal Concedente (commi 5‐8) | 300,00 | 600,00 |
300,00 | 600,00 | |||
Art. 26 | Vassoi e confezionamento di vassoi personalizzati e carrelli/contenitori multi e monoporzione | Per ogni accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1‐9 | 400,00 | 600,00 |
Art. 26 | Qualità sensoriale dei pasti per i degenti | Per stato di alterazione delle caratteristiche sensoriali delle derrate e delle preparazioni riscontrabili attraverso vista gusto e olfatto | 400,00 | 600,00 |
Art .37 | Operazioni dopo la somministrazione dei pasti in Mensa | Svolgimento di attività di igienizzazione / sanificazione nei locali mensa , in presenza di utenti che consumano il pasto .(comma1) | 400,00 | 600,00 |
Art. 28 | Orari di consumo dei pasti presso i reparti e informazioni ai degenti | Per ogni accertata mancata affissione dei menù (comma 3) | 150,00 | 300,00 |
Art. 29 | Gestione mensa – Oggetto e tipologia del servizio | Per ogni variazione senza preventiva autorizzazione delle tabelle dietetiche (comma 4) Per ogni mancato rispetto delle temperature di sicurezza nello stoccaggio delle derrate alimentari e in tutte le fasi di produzione , trasporto e distribuzione dei pasti ai Dipendenti ed autorizzati (comma 5) | 400,00 400,00 | 600,00 600,00 |
Art. 31 | Operazioni da effettuare prima e dopo la distribuzione | Per ogni accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 | 300,00 | 600,00 |
Art. 32 | Tabelle dei pesi a cotto | Per ogni mancata consegna delle tabelle dei pesi a cotto al Concedente (comma 2) | 150,00 | 300,00 |
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 33 | Informazioni ai commensali | Per ogni accertata mancata affissione dei menù e delle informazioni richieste (comma 1) | 150,00 | 300,00 |
Art. 33 | Qualità sensoriale dei pasti per Dipendenti e autorizzati | Per stato di alterazione delle caratteristiche sensoriali delle derrate e delle preparazioni riscontrabili attraverso vista gusto e olfatto | 400,00 | 600,00 |
Art. 35 | Modalità di utilizzo dei prodotti di detersione | Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi 1,2 | 300,00 | 600,00 |
Art. 36 | Attività di pulizia, lavaggio e disinfezione | Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi 1‐8 | 400,00 | 600,00 |
Art. 37 | Divieti | Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi 1,2 | 300,00 | 600,00 |
Art. 38 | Personale addetto al lavaggio e pulizia | Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi 1,2 | 300,00 | 600,00 |
Art. 40 | Controlli dell’Concedente | Per ogni diniego dell’accesso del personale preposto al controllo ai locali della cucina e della mensa (comma 7) | 300,00 | 600,00 |
Art. 44 | Campionatura rappresentativa del pasto | Per ogni accertata violazione di quanto disposto al comma 1 | 300,00 | 600,00 |
Art. 45 | Relazione sull’andamento del servizio | Per ogni accertata violazione di quanto disposto al comma 1 | 300,00 | 600,00 |
2. Ferma restando la responsabilità del Concessionario per i tempi e le scadenze di cui al presente Capitolato, il Concedente applicherà al Concessionario le penali sotto riportate. Qualora il ritardo superi il termine di [10] giorni naturali e consecutivi, il Concedente procederà all’applicazione della penale nel suo importo massimo per ogni giorno di ritardo superiore ai [10] giorni, ove non diversamente previsto:
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 9 | Continuità del servizio, cucina di riserva e ritardi nelle consegne | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione al Concedente della documentazione relativa alla cucina di riserva (comma 3) Per ogni mezz’ora di ritardo nella consegna del carrelli o altra unità di consegna generi alimentari (comma 6) – Al ritardo superiore a 1 ora verrà comunque applicato il massimo della penale | 150,00 | 300,00 |
150,00 | 300,00 | |||
Art. 14 | Igiene nella produzione | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del regolamento di norme igieniche del Concessionario (commi 3‐5) | 150,00 | 300,00 |
Art. 22 | Struttura del menù | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione dei menù mensa per i dipendenti (comma 2) | 150,00 | 300,00 |
Art. 24 | Dietetico, quantità degli ingredienti, tabella pesi a cotto, diete speciali personalizzate | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione delle tabelle dei pesi a cotto per approvazione da parte del Concedente (comma 4) | 150,00 | 300,00 |
Art. 25 | Raccolta prenotazione dei pasti al letto del paziente | Per ogni 30 minuti di scostamento dalla fascia oraria indicata per la prenotazione del pasto al letto del paziente (comma 5) – Al ritardo superiore a 1 ora o alla mancata prenotazione verrà comunque applicato il massimo della penale | 150,00 | 300,00 |
Art. 27 | Norme e modalità di consegna pasti | Per ogni 15 minuti di scostamento rispetto a quanto disposto al comma 3, per ogni carrello o altra unità di consegna di generi alimentari – Allo scostamento superiore a 30 minuti verrà comunque applicato il massimo della penale | 150,00 | 300,00 |
Art. 28 | Orari di consumo dei pasti presso i reparti e informazioni ai degenti | Per ogni 15 minuti di ritardo rispetto a quanto disposto al comma 1, per ogni carrello o altra unità di consegna di generi alimentari – Al ritardo superiore a 30 minuti verrà comunque applicato il massimo della penale | 150,00 | 300,00 |
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 30 | Apertura della mensa agli esterni | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione del prezziario | 150,00 | 300,00 |
3. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo tra quelli riportati nelle tabelle precedenti intervenuta [3] volte comporterà in ogni caso l’applicazione della penale nel suo importo massimo.
4. Qualsiasi violazione degli obblighi riportati nelle tabelle precedenti che comporti grave pericolo per la salute dei degenti e/o dei dipendenti (o assimilati) darà comunque corso alla applicazione della penale nel suo importo massimo.
5. Il Concedente provvederà a valutare la qualità percepita del servizio sottoponendo ai propri dipendenti e utenti il questionario per la rilevazione, secondo quanto disciplinato e con le conseguenze di cui alle NORME DI CARATTERE GENERALE.
6. L’applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Concedente intenda eventualmente intraprendere a tutela dei suoi interessi, secondo quanto indicato nel Contratto di concessione.
ALLEGATI
ALLEGATO N° 1‐ Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche XXXXXXXX Xx 0 ‐ Xxxxx relative alla struttura e alla composizione dei pasti ALLEGATO N° 3 ‐ Menù per degenti in differenza alberghiera/solventi
ALLEGATO N° 4 ‐ Norme per le attività di pulizia nei locali adibiti alla Ristorazione
ALLEGATO N° 5 – Dotazione minima di stoviglie per paziente
ALLEGATO N° 6 – Dotazione minima di stoviglie per paziente solvente
SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA, CONFENZIONATA, MATERASSI, GUANCIALI E GESTIONE GUARDAROBA
SERVIZIO
Art. 1 Oggetto del servizio
1. Il servizio di cui al presente Capitolato ha per oggetto:
a. la fornitura a noleggio di tutta la biancheria piana e confezionata di cui agli Allegati n° 1 e 2 per tutti gli usi e le necessità delle strutture sanitarie di degenza (solventi e non), di day‐hospital ed ambulatoriali, ivi inclusa la biancheria da letto per i reparti di emergenza, compresi gli ambulatori e i blocchi operatori e le stanze dell’Albergo sanitario;
b. la fornitura a noleggio delle divise, degli abiti da lavoro di cui agli Allegati n° 3 e 4;
c. la fornitura delle calzature;
d. la fornitura a noleggio dei materassi e dei guanciali con relative fodere, sia per le degenze dei soventi che non (accompagnatori) e dei pazienti ed accompagnatori alloggiati all’Albergo sanitario;
e. la disinfezione, il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura e la piegatura della biancheria piana, confezionata e del vestiario; lavaggio e ricondizionamento degli effetti letterecci, citati ai punti precedenti;
f. l’espletamento con proprio personale dei servizi di prelievo, trasporto e consegna da e presso la CdSR, di tutta la biancheria, divise, materasseria, guanciali;
g. la consegna ai reparti della biancheria e della materasseria/guanciali;
h. l’allestimento, organizzazione e gestione degli spazi guardaroba, distribuzione divise, punti raccolta divise sporche, uffici e locale “front‐line”;
i. la pulizia e sanificazione dei locali messi a disposizione del Concessionario nella CdSR;
j. la manutenzione ordinaria e programmata di tutti gli impianti, apparecchi e attrezzature fornite ed installate dal Concessionario per ottemperare agli obblighi di cui al presente Capitolato e al Contratto di Concessione.
2. Ad eccezione della teleria verde per il trasporto dei pazienti ai blocchi operatori e ambulatoti chirurgici, è escluso il noleggio della biancheria piana occorrente per gli interventi chirurgici effettuati dal gruppo operatorio, sale emergenza e ambulatori, in quanto il Concedente utilizzerà teleria monouso di sua proprietà. Per l’erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Concessionario dovrà fare riferimento a quanto indicato nel Contratto di concessione, nel presente Capitolato, nella Documentazione progettuale e nell’Offerta del Concessionario per la parte accettata dal Concedente.
3. Il Concedente si riserva la facoltà di modificare le quantità in più o in meno della biancheria piana e/o confezionata, delle divise, della materasseria da fornire, a seguito di eventuali riorganizzazione o in funzione di diverse strategie aziendali, senza che il Concessionario abbia nulla da pretendere.
Art. 2 Dimensioni dell’attività sanitaria e volumi del servizio
1. I quantitativi, la dotazione minima, le tipologie di biancheria, materasseria, divise e calzature indicati negli Allegati di cui al presente Capitolato si basano su una ragionevole previsione di quantitativi annui necessari allo
svolgimento a regime delle attività sanitarie del Concedente con l’entrata in vigore del contratto di cui in oggetto. Pertanto, l’eventuale variazione delle quantità non potrà costituire motivo di mancata o carente erogazione del servizio e nulla potrà pretendere il Concessionario per le eventuali variazioni. Vengono di seguito riportati i dati di attività sanitaria prevista a regime per la CdSR.
DATI STRUTTURALI SU BASE ANNUA | INT | BESTA |
N° posti le tto degenza ordinaria (max espansione) | 380 | 190 |
N° posti le tto degenza diurna (prospe tti ci ) | 60 | 20 |
N° posto letto albergo sanitario (incl. a ccompagna tore) | 50 | 50 |
N° giornate di degenza ordinaria (31‐12‐2011) | 83.486 | 47.719 |
N° giornate di degenza day hospital (31‐12‐2011) | 10.640 | 3.241 |
N° sedute operatorie (31‐12‐2011) | 3.514 | 968 |
N° ri cove ri (31‐12‐2011) | 24.270 | 7.842 |
N° prestazioni ambulatoriali (31‐12‐2011) | 1.106.276 | 279.572 |
N° medio annuo di personale dipendente (31‐12‐2010) | 1.557 | 568 |
N° medio annuo di personale assimilato (31‐12‐2010) | 341 | 242 |
2. I fabbisogni di cui agli Allegati sono prospettici e devono pertanto intendersi a titolo esclusivamente indicativo.
3. Per il calcolo del corrispettivo relativo alla biancheria verranno considerate le giornate di degenza ordinaria e le giornate di degenza day hospital/day surgery, imputate al 50%; per il corrispettivo relativo alle divise verranno considerate le giornate di presenza [n° di personale vestito]; per il corrispettivo relativo alla materasseria e guanciali verranno considerati i posti letto accreditati.
DATI PER CORRISPETTIVO | INT | BESTA | TOTALE |
GG degenza (100% gg degenza ordinaria+50% gg degenza DH) | 88.806 | 49.340 | 138.146 |
GG presenza del personale | 446.600 | 159.850 | 606.450 |
N° posti le tto | 490 | 260 | 750 |
4. Nel corrispettivo sono da intendersi incluse tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato.
5. Sono incluse inoltre nel corrispettivo le attività di smontaggio, lavaggio, asciugatura e stiratura e rimontaggio delle tende collocate negli ambienti della CdSR.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 3 Caratteristiche del noleggio
1. Sarà onere e cura del Concessionario fornire quantitativamente e qualitativamente, con continuità, quanto previsto dal presente Capitolato, incluse le scorte interne ed il loro ripristino, comprese eventuali variazioni quali/quantitative che si rendessero necessarie durante il periodo di erogazione del servizio, al fine di Garantire a ciascun reparto della CdSR il regolare espletamento delle proprie attività. Il Concessionario, pertanto, per fronteggiare qualsiasi condizione di emergenza che possa verificarsi, dovrà dotarsi di sufficienti scorte di tutti i capi previsti dal presente Capitolato.
2. Gli Allegati del presente Capitolato indicano le caratteristiche tecniche e merceologiche minime che dovranno essere possedute dal materiale che il Concessionario fornirà in ottemperanza al presente Capitolato; pertanto, ad intervenuta aggiudicazione, eventuali modifiche potranno essere apportate soltanto se concordate tra le Parti.
3. I servizi per la consegna, la distribuzione e il ritiro della biancheria nella CdSR verranno concordati con il Concedente [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio. Fatto salvo quanto verrà successivamente prescritto, il servizio si svolgerà sulla base di quanto di seguito brevemente indicato:
a. all’interno della CdSR la movimentazione della biancheria (sporca e pulita) avverrà mediante l’ausilio di specifici carrelli, all’uopo forniti dal Concessionario ed adatti ad essere movimentati mediante l’ausilio dei robot (AGV);
b. il servizio di distribuzione della biancheria pulita e la raccolta di quella sporca deve avvenire quotidianamente e come meglio specificato al successivo Art. 12.
c. in caso di festività consecutive il Concessionario ha comunque l’obbligo di Garantire la consegna della biancheria piana e del vestiario pulito almeno a giorni alterni, a partire dal secondo giorno festivo consecutivo, e di darne tempestiva comunicazione al Concedente;
d. in caso di festività consecutive la frequenza del ritiro dello sporco rimane invariata rispetto ai giorni feriali.
4. Il Concedente si riserva comunque la facoltà di variare la periodicità della distribuzione e della raccolta, in relazione al manifestarsi di esigenze diverse, comunicando al Concessionario le variazioni entro [5] giorni antecedenti l’inizio delle variazioni stesse.
5. Una settimana prima della data di inizio di erogazione del servizio, il Concessionario dovrà costituire e mantenere presso i locali adibiti al servizio, scorte di biancheria e materasseria necessarie per i fabbisogni indicati negli allegati pertinenti.
6. Il Concessionario avrà diritto ad effettuare controlli e inventari periodici atti a tutelare il proprio patrimonio costituito da tutti i dispositivi riutilizzabili forniti a noleggio e potrà, a tal fine, apporre sui dispositivi stessi etichettature con scritte personalizzate e/o sistemi di rintracciabilità, sempre che esse rispettino il principio della discrezione.
7. Il Concedente si impegnerà a far sì che il proprio personale custodisca e utilizzi il materiale noleggiato con la diligenza del “buon padre di famiglia”, nonché ad effettuare appositi controlli concordati con il Concessionario. In particolare il Concedente Garantirà che non sia fatto dal proprio personale un uso improprio e difforme dalla destinazione d’uso dei dispostivi, che potrebbe produrre danni irreparabili agli stessi, quali rotture, strappi, macchie indelebili, ecc. Nel caso in cui un comportamento del personale del Concedente difforme da quanto sopra espresso arrechi un irreparabile danno ai dispositivi forniti a noleggio dal Concessionario, quest’ultimo sarà comunque tenuto alla sostituzione dei medesimi, ma i danni potranno essere contestati al Concedente. Si procederà in tal caso alla constatazione in contraddittorio dei fatti.
8. Eventuali ammanchi di dispositivi noleggiati potranno essere contestati al Concedente. Si procederà in tal caso alla constatazione in contraddittorio dei fatti, anche attraverso eventuali inventari periodici che daranno luogo ad analisi statistiche sui quantitativi dei dispositivi riutilizzabili ritirati e riconsegnati.
9. Qualora emergessero oggettive responsabilità del personale del Concedente per i danneggiamenti o gli ammanchi di cui ai precedenti commi, il Concessionario potrà richiedere il risarcimento dei danni che saranno valorizzati applicando la percentuale del 50% sui prezzi unitari pagati dal Concessionario per l’acquisto dei dispositivi danneggiati o mancanti, come desumibili dalle relative fatture di acquisto.
Art. 4 Campionatura
1. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, Art. 3, le campionature di tutta la merce fornita in forza del presente Capitolato dovranno essere presentate al Concedente entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio e, una volta approvate, saranno trattenute dal Concedente per tutta la durata del periodo concessorio quale parametro di comparazione e riferimento per la corretta erogazione qualitativa del servizio.
2. Insieme alla campionatura il Concessionario dovrà presentare le schede tecniche della biancheria piana, confezionata, materasseria, divise e calzature che saranno fornite in forza del presente Capitolato, contenenti l’elencazione del tipo di foggia, delle dimensioni (per la biancheria piana) e delle caratteristiche tecnico‐ merceologiche di ogni capo che dovranno essere conformi a quanto richiesto dal presente Capitolato e dai suoi allegati. Su tali schede si indicherà a chiare lettere “fornito campione”.
3. Il Concessionario dovrà indicare nelle schede tecniche la durata di vita dei capi di biancheria, materasseria e di vestiario sulla base del peso e del numero di lavaggi sostenibili per ognuno di essi.
4. Tutti i capi forniti potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato. Qualunque prodotto non conforme alle specifiche richieste sarà respinto e dovrà essere prontamente sostituito dal Concessionario, fatta salva e impregiudicata l'applicabilità delle penali del caso e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.
5. Fatto salvo il rispetto delle caratteristiche minime indicate nei rispettivi allegati, il Concessionario potrà proporre al Concedente per una sua valutazione ed eventuale approvazione, in sede di presentazione della campionatura di cui al precedente comma 1, divise che presentino un tessuto con composizione differente rispetto a quella proposta in sede di Offerta. La proposta dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica e non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il Concedente.
6. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, la campionatura delle divise/camici del personale presentata dal Concessionario sarà sottoposta da parte del Concedente ad un periodo di prova in uso presso un numero approx di 10 reparti/servizi campione, scelti dal Concedente, della durata di circa tre mesi . Al termine del periodo di prova il Concedente si riserverà di fornire la sua valutazione definitiva nel merito e/o eventuali possibili modifiche/ integrazioni della campionatura, senza che il Concessionario avrà nulla da pretendere.
7. Insieme alla presentazione delle campionature di cui al precedente comma 1, il Concessionario dovrà indicare l’ubicazione dello stabilimento produttivo dove effettuerà il trattamento della biancheria piana, materasseria, guanciali, divise, etc. Il Concedente si riserva il diritto di verificarne l’adeguatezza ai requisiti richiesti. Nel caso che lo stabilimento non soddisfi le esigenze del presente Capitolato, il Concessionario, senza maggior oneri per il Concedente, dovrà proporre un altro.
Art. 5 Noleggio della biancheria piana
1. Il Concessionario avrà l'obbligo di fornire a noleggio tutti i capi di biancheria piana, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui agli Allegati pertinenti al presente Capitolato. Detta elencazione riveste tuttavia carattere indicativo e non esaustivo. La quantità di biancheria deve intendersi come dotazione iniziale per
l’attività di noleggio. Se nel corso del periodo concessorio il Concedente dovesse riscontrare che tali quantità possano essere variate, il Concedente comunicherà al Concessionario le nuove quantità di fabbisogno di stock, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. I quantitativi della scorta potranno essere variati solo previo tempestivo accordo con il Concedente e il ripristino della scorta deve essere effettuato entro [12] ore dal suo utilizzo.
2. Tutta la biancheria deve corrispondere a quanto previsto dalle legislazioni vigente in materia di composizione, colorazione, stampa, con particolare riferimento alla sicurezza dell’utente ed alla assenza di componenti tossici. Il Concessionario dovrà presentare documentazione certificante quanto sopra descritto [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio, in conformità a quanto indicato al precedente Art. 4.
3. Tutta la biancheria dovrà riportare il nome e il logo del Concedente indelebile e da cui sia rilevabile l’anno di immissione in uso. E’ fatto divieto al Concessionario l’uso presso altre strutture della biancheria messa a disposizione del Concedente.
4. La biancheria piana dovrà essere identificata mediante sistemi di tracciabilità realizzati con Chips RFID, in grado di identificarne il percorso, il Concedente (INT e Besta) e l’impiego.
5. Le serigrafie riguardanti il logo del Concessionario dovranno essere poste ai margini inferiori o nel rovescio dei capi perché non risultino visibili quando sono posizionati sul letto del degente. Le caratteristiche del logo del Concessionario e del Concedente si concorderanno tra le Parti [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio.
6. La biancheria dovrà essere confezionata in pacchi che dovranno essere di peso e dimensioni idonei alla corretta ed agevole movimentazione, termo sigillati con involucro trasparente e traspirante, che Garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali.
7. Le trapunte e le coperte devono essere ignifughe secondo quanto richiesto dalla normativa vigente attualmente in materia di classe di reazione al fuoco.
8. Rispetto a quanto stabilito negli allegati pertinenti, il Concessionario potrà proporre soluzioni migliorative in relazione alla biancheria per le camere di degenza in regime di differenza alberghiera, senza che questo possa comportare oneri aggiuntivi per il Concedente.
Art. 6 Noleggio divise/abiti di lavoro e calzature
1. Per divise ed abiti da lavoro si intendono tutte le divise per il personale così come indicate negli specifici Allegati al presente Capitolato, con le fogge e le caratteristiche tecniche ivi indicate; detta elencazione riveste tuttavia carattere indicativo e non esaustivo, potendo il Concedente modificare a proprio criterio modelli, colori e quantitativi, senza incorrere in alcun onere aggiuntivo.
2. I capi forniti dal Concessionario dovranno essere dotati di logo aziendale secondo le indicazioni che saranno fornite al Concessionario [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio. I capi dovranno possedere le caratteristiche minime indicate negli allegati pertinenti.
3. I capi di abbigliamento saranno “non personalizzati” ma muniti di apposito chip o RFID per la tracciabilità del capo, riportanti tutte le caratteristiche dei capi, in modo tale che il controllo possa essere automaticamente monitorato col sistema di distribuzione/consegna di cui al successivo Art. 12.
4. Le divise saranno assegnate a cura del Concessionario per taglia, ad eccezione di situazioni ed esigenze particolari (ad esempio per taglie conformate, divise di rappresentanza, ecc.) per cui si renda necessaria la costituzione di una dotazione di divise personalizzate. Specifiche indicazioni su taglie e misure di lunghezza dei capi sono indicate nell’Allegato n° 4. Ai fini di una corretta ed efficace fornitura dei capi, il Concedente fornirà al Concessionario l’elenco aggiornato del personale in oggetto [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio. Sarà onere e cura del Concedente aggiornare gli elenchi stessi, con l’indicazione delle persone che abbiano interrotto per qualsiasi motivo il proprio rapporto di lavoro con il Concedente medesimo.
5. Sarà onere e cura del Concessionario predisporre, se richiesto dal Concedente, opportuno servizio per la prova e messa a misura dei capi personalizzati presso i locali adibiti al servizio di cui in oggetto.
6. I capi sporchi dovranno essere ritirati dal Concessionario presso i punti di raccolta dello “sporco”.
7. Ogni dipendente dovrà avere a disposizione una dotazione minima di divise complete, così come indicato nell’Allegato n° 3, in quanto la movimentazione dei capi dovrà essere tale da Garantire che almeno una divisa pulita completa sia sempre in possesso dell’operatore per fare fronte a un cambio imprevisto. Da parte sua il Concessionario si impegna a mantenere costante la dotazione prevista per dipendente provvedendo a reintegrare i capi usurati. Il Concessionario dovrà inoltre disporre di uno stock, presso il Guardaroba Centrale, di alcune divise non personalizzate in modo da far fronte a disguidi/imprevisti di qualsiasi natura e Garantire a tutto il personale del Concedente di adempiere alla propria prestazione lavorativa.
8. Per quanto attiene alla movimentazione:
a. i capi sporchi dovranno, a onere e cura del Concessionario, essere ritirati da tutti i punti di raccolta delle divise sporche;
b. prima dell’invio dei capi sporchi allo stabilimento di lavaggio, il Concessionario dovrà effettuare la loro contabilizzazione (operazione di scarico del capo) mediante lettura del codice capo;
c. i capi puliti dovranno essere riconsegnati (in pacchi chiusi) entro 24 ore dal ritiro di equivalenti capi sporchi, i quali dovranno essere corrispondenti per tipologia, taglia, numero e operatore;
d. i capi puliti dovranno essere caricati nel distributore automatizzato a cura del Concessionario, come meglio specificato al successivo Art. 12.
9. E’ fatto divieto al personale del Concedente di utilizzare i capi di vestiario al di fuori dei luoghi e delle attività cui il personale stesso è preposto in funzione del contratto di lavoro che ha in essere con il Concedente.
10. Il Concedente si impegna affinché tutti i capi ricevuti in dotazione siano restituiti al Concessionario in ciascuna delle seguenti circostanze:
• la persona interessata cambi la sua funzione e qualifica e sia per questo autorizzata ad essere corredata di una divisa diversa da quella precedente;
• la persona interrompa il suo rapporto di lavoro con il Concedente (per dimissioni o licenziamento, per pensionamento, etc).
11. In caso di mancata restituzione della divisa da parte del personale dipendente del Concedente, troverà applicazione la procedura di cui al precedente Art. 3 comma 9.
Calzature
12. Sarà onere e cura del Concessionario fornire gli zoccoli per il personale dipendente di INT e Xxxxx e del personale assimilato, indicato nella tabella di cui al precedente Art. 2.
13. Gli zoccoli dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: Clog in poliuretano conforme ai requisiti ai requisiti di base EN ISO 20344:2004 e ai requisiti specifici EN ISO 20347:2004 E A, antistatico (A) norma ISO 7232 (86), lavabile in lavatrice, disinfettabile, sterilizzabile fino a 130 gradi C, plantare anatomico attivo, aerato, assorbimento di energia del tallone (E), fondo zigrinato antiscivolo a norma ENV 13287 (00), lavorazione termoiniettata. I colori assortiti saranno abbinati al colore della divisa.
14. La numerazione degli zoccoli deve avvenire in "punti francesi"; saranno richiesti indicativamente dal nr. 35 al nr. 41 per i modelli femminili, dal nr. 37 al nr. 46 per i modelli maschili e con numerazione intermedia femminile per una migliore calzabilità.
15. Per gli zoccoli il Concessionario dovrà provvedere a due interventi di lavaggio e disinfezione all’anno e a dotare comunque di zoccoli il personale del Concedente durante il periodo di ciclo di lavaggio. Il personale del Concedente consegnerà gli zoccoli da lavare al guardaroba della CdSR, ricevendo, in cambio, dal Concessionario un analogo paio già lavato e disinfettato.
16. La sostituzione degli zoccoli avverrà per usura e su richiesta diretta del dipendente al Concessionario e, comunque, con la frequenza non superiore a un cambio ogni 18 mesi, salvo casi particolari che dovranno essere autorizzati dal Concedente. La consegna delle calzature nuove avverrà previa presentazione di quelle usate.
17. Il Concedente fornirà al Concessionario, almeno [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio, le tabelle riportanti gli elenchi del personale con relative misure e colori delle calzature tipo Clog che il Concessionario dovrà distribuire.
18. Il Concessionario è tenuto a mantenere presso il proprio magazzino, nei locali messigli a disposizione, una scorta sufficiente di zoccoli a garanzia del servizio.
19. Il Concedente sottoporrà a prova le calzature fornite dal Concessionario, riservandosi di chiederne la sostituzione qualora detta prova dia esito negativo; in tal caso nessuna eccezione potrà essere avanzata dal Concessionario, il quale sarà tenuto a sostituire l’articolo.
20. Durante il periodo concessorio, l’eventuale cambio di modelli andrà concordato con il Concedente e dovrà essere comunque prodotta adeguata campionatura.
21. Per la gestione delle consegne di tali articoli il Concessionario dovrà utilizzare il software di cui al successivo art. 18.
Art. 7 Noleggio Materassi e Guanciali
1. Le dimensioni dei materassi e dei guanciali, completi di relative fodere dovranno adattarsi a tutte le tipologie di letti, culle e barelle presenti nella CdSR. Il Concessionario dovrà altresì fornire, su richiesta del Concedente, eventuali materassi su misura senza oneri aggiuntivi per il Concedente.
2. Caratteristiche delle forniture: RIVESTIMENTI (FODERE)
Il rivestimento sia dei materassi che dei guanciali sarà in tessuto costituito da cotone 100% con trattamento ignifugante o da fibra in poliestere 100% perfettamente traspirante. Tale fodera sarà dotata di robusta cerniera di chiusura atta a facilitare le operazioni di manutenzione.
IMBOTTITURE MATERASSI NORMALI
L'imbottitura dei materassi sarà costituita da poliuretano espanso avente struttura cellulare omogenea, permeabile all'acqua e all'aria. Il poliuretano dovrà essere autoestinguente, anallergico. Il poliuretano dovrà essere prodotto all'origine senza l'impiego di CFC (clorofluorocarburi), avrà densità compresa fra i 30 e i 50 Kg/mc. Le caratteristiche morfologiche del materasso dovranno consentire il suo utilizzo anche in presenza di letti articolati a snodo. Le altezze dei materassi non dovranno essere inferiori a 18cm.
MATERASSI AD ALTO SPESSORE
Il Concessionario dovrà prevedere che un 10% almeno di materassi dovrà avere un altezza non inferiore a 22 cm ed presentare un rivestimento impermeabile all’acqua, essere permeabile ai vapori e umidità, possedere la funzione batteriostatica e antimicotica e la possibilità di sanificazione.
GUANCIALI
L'imbottitura dei guanciali sarà in poliuretano espanso avente caratteristiche generali identiche a quelle dei materassi normali, ma di densità compresa fra i 20 e i 35 Kg/mc., nonché di bassa resistenza alla compressione ed all'affondamento al fine di Garantire una adeguata sofficità. I guanciali saranno sagomati "a saponetta", e cioè con i bordi opportunamente arrotondati per consentire un corretto riposo fisiologico. Per i lettini prima infanzia dovranno essere previsti guanciali “anti‐soffoco”.
3. Per i materassi e guanciali, il Concessionario dovrà prevederne la tracciabilità mediante l’impiego di chips RFID, da utilizzare per il controllo delle quantità ritirate, consegnate e impegnate per la rendicontazione periodica.
4. L’Allegato n° 1 riporta la dotazione minima per posto letto.
5. Sarà onere e cura del Concessionario predisporre opportune scorte, in modo che risulti sempre disponibile la dotazione idonea al perfetto espletamento delle attività a cui i reparti sono preposti.
6. Sarà pertanto onere e cura del Concessionario quello di mantenere sempre a disposizione, presso il magazzino appositamente istituito nella CdSR, un quantitativo di materassi e guanciali di scorta (delle varie forme, tipi e dimensioni richieste) pari ad almeno il 10% dei quantitativi necessari ad accessoriare tutti i posti letto della CdSR, al fine di consentire la movimentazione del materiale sporco/pulito.
7. Presso i propri magazzini di stabilimento/produzione il Concessionario sarà poi tenuto ad avere le necessarie scorte atte a consentire che, in corrispondenza dei prestabiliti ritiri del materiale sporco, sia sempre Garantito il contemporaneo ripristino delle predette dotazioni di materiale pulito.
8. Non saranno ammessi all'uso manufatti non conformi, per i quali sono venuti meno il decoro o le caratteristiche fisico‐meccaniche di resistenza, portanza, elasticità, sia per quanto riguarda il rivestimento (fodera) che per quanto riguarda l'imbottitura.
9. Sarà onere e cura del Concessionario la pronta eliminazione e sostituzione dei manufatti, oltre al pagamento di eventuali penalità ove i fatti contestati prevedano l'applicabilità delle stesse.
10. Tutti i manufatti forniti potranno essere sottoposti, a campione, a prove di laboratorio atte ad accertare la rispondenza dei materiali a quanto prescritto dal presente Capitolato. Tutte le partite di prodotti non conformi alle specifiche richieste e/o dichiarate saranno respinte e dovranno essere prontamente sostituite da parte del Concessionario, fatta salva e impregiudicata l'applicazione delle penalità del caso e la richiesta di risarcimento di eventuali danni.
11. Il Concedente si impegna a far sì che il proprio personale utilizzi il materiale noleggiato con cura. Eventuali deterioramenti dei manufatti per uso improprio ed eventuali ammanchi potranno essere contestati al Concedente, secondo la medesima procedura di cui al precedente Art. 3, comma 9.
12. I capi macchiati dovranno essere lavati sino alla completa rimozione delle macchie. Nel caso in cui le macchie dovessero risultare indelebili si provvederà alla sostituzione del manufatto (o solo della fodera o dell’imbottitura del medesimo), fatta salva ed impregiudicata la possibilità del Concessionario di richiedere il risarcimento del danno qualora la macchiatura sia stata originata da utilizzi impropri da parte del personale dipendente del Concedente.
13. Per la degenza ordinaria e per le degenze nell’Albergo sanitario si dovrà provvedere alla sanificazione della materasseria e dei guanciali ad ogni ricovero dei degenti ed accompagnatori , e comunque ogni qualvolta si renda necessario, a richiesta del Responsabile di reparto/servizio del Concedente.
14. Per la degenza in day hospital, i trattamenti dialitici e il pronto soccorso si dovrà prevedere la sanificazione dei materassi e guanciali con frequenza almeno quindicinale, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, a richiesta del Responsabile di reparto/servizio.
15. La gestione delle consegne e dei ritiri dei pezzi sporchi deve avvenire utilizzando gli appositi carrelli, forniti dal Concessionario e movimentati mediante il sistema di trasporto pesante.
16. Tutti i prodotti dovranno essere Garantiti nel mantenimento delle loro caratteristiche peculiari e non dovranno avere difetti di fabbricazione.
17. I materassi, guanciali e relative fodere devono essere marchiati CE come previsto dalla normativa vigente; devono essere conformi alla classe di reazione al fuoco 1IM a norma CSE RF4/83 D.M. 26/06/84 attestata con omologazione ministeriale secondo lo stesso D.M. 26/06/84 e s.m.i.
Art. 8 Ricondizionamento, decontaminazione, lavaggio e disinfezione
BIANCHERIA E DIVISE
1. Tutti i capi sono da considerare potenzialmente infetti o presunti tali, per cui prima di essere sottoposti al ciclo di lavaggio dovranno essere necessariamente decontaminati e disinfettati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.
2. Il trattamento di decontaminazione, lavaggio e disinfezione dovrà Garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi attraverso la combinazione fra temperatura e/o utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni in modo da interrompere irreversibilmente le catene infettive. Il trattamento di disinfezione dovrà
effettuarsi con attrezzature specifiche ubicate in zone nettamente separate, da soffitto a pavimento, da quelle in cui si svolgono le altre lavorazioni e di cui il Concessionario dovrà darne al Concedente ampia ed esauriente descrizione al momento di presentazione della metodologia dei processi di cui ai comma successivi.
3. Il Concessionario dovrà provvedere all’opportuna suddivisione della biancheria e delle divise secondo il tipo e l’uso, al fine di Garantire per ogni articolo il lavaggio più appropriato, onde evitare il restringimento e deterioramento dei tessuti.
4. Il processo di lavaggio e asciugatura deve almeno Garantire:
a. una condizione chimica inerte;
b. l’asportazione delle macchie;
c. un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti (in particolare cloro) che possano essere responsabili di allergie o irritazioni agli utilizzatori;
d. un tasso di umidità inferiore al 4% in quanto quest’ultima può essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio.
5. Il Concessionario deve rispettare percorsi separati per la biancheria sporca e quella pulita in modo che quest’ultima non venga contaminata.
6. La stiratura dovrà essere eseguita per tutti quei capi per i quali sia possibile l’uso dei mangani a vapore, mentre i capi confezionati dovranno essere stirati con adeguate apparecchiature.
7. Ogni capo riconsegnato non dovrà essere ombreggiato e dovrà presentare aspetto e profumo di pulito. Non dovrà altresì presentare buchi, strappi, plissettature o lesioni. I capi lavati dovranno essere completi di bottoni o altri sistemi di chiusura (cerniera, fettuccia, etc.) quando previsti in origine e non dovranno presentare oggetti estranei (peli, capelli, etc). I capi rotti, macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia ed estetica devono essere sostituiti. La riparazione dei medesimi, quando deteriorati, è ammessa salvo che non sia in contrasto con la funzionalità e/o il decoro estetico degli stessi. È in ogni caso dovuta la sostituzione del capo, qualora il Referente del Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, ne chieda la sostituzione e non la semplice riparazione.
8. Le divise dovranno ben fissare il colore al tessuto in modo da non presentarsi, nel tempo, scolorite; in caso contrario dovranno essere sostituite a onere cura del Concessionario, a semplice richiesta del Concedente.
9. Per i capi che presentano una chiusura con velcro o su cui sono applicati elastici (ai polsi e alla vita) deve essere prevista l’eventuale sostituzione di tali applicazioni all’usura o comunque quando la tenuta non è efficace o presentano l’annidamento di fili e polvere.
10. Per il ciclo di candeggio, si consiglia l’utilizzo di acqua ossigenata in luogo dell’ipoclorito di sodio.
11. Sarà onere e cura del Concessionario provvedere al lavaggio a secco dei capi di abbigliamento per i quali ciò sia previsto dall’etichetta. In tal caso, il lavaggio a secco dovrà essere effettuato avvalendosi di idonei macchinari e con l'impiego di prodotti adeguati nel rispetto delle disposizioni sanitarie, ecologiche e di sicurezza vigenti in materia.
12. I capi macchiati da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovranno essere lavati sino alla completa rimozione delle macchie; in caso contrario tali capi dovranno essere sostituiti, a onere e cura del Concessionario.
MATERASSERIA E GUANCIALI
13. I materassi e i cuscini dovranno essere sfoderati e lavati distintamente dalle fodere stesse e consegnati imballati con sacco trasparente, in modo che gli stessi non si sporchino, ma sia visibile il colore.
14. Per quanto attiene alla materasseria, prima di procedere alla sanificazione la fodera di materassi e guanciali dovrà essere separata dall'imbottitura poliuretanica. Le fodere subiranno un trattamento di sanificazione al pari di tutta la biancheria ospedaliera, attraverso il lavaggio in acqua additivata di sostanze detergenti e portata a adeguate temperature, il risciacquo e l’asciugatura finale.
15. Le lastre costituenti l'imbottitura poliuretanica saranno sottoposte a loro volta ad un procedimento di sanificazione che preveda la completa immersione in acqua (additivata con sostanze detergenti) dell'imbottitura stessa, senza che peraltro essa subisca degrado delle proprie caratteristiche fisico‐meccaniche a seguito del trattamento.
16. Il processo di lavaggio dovrà almeno Garantire:
a. l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia;
b. un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni;
c. l'eliminazione degli odori.
L'asciugatura non deve lasciare umidità residua, in quanto l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori.
GENERALE
17. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio, il Concessionario presenterà al Concedente le modalità di decontaminazione, lavaggio e disinfezione, al fine di essere sottoposte a validazione. Il Concessionario dovrà indicare le tipologie di analisi chimiche e microbiologiche con cui intende monitorare i propri processi di lavoro. Il Concessionario è tenuto inoltre ad indicare la frequenza (almeno mensile) di applicazione del processo e i report con i risultati dovranno essere inviati al Concedente entro un mese dalla loro esecuzione e comunque consultabili nel software di gestione.
18. Le schede tecnico‐merceologiche dei saponi e dei detergenti e le schede di sicurezza per tutte le sostanze chimiche utilizzate nei processi di lavorazione riferiti all’intera attività del servizio di cui al presente Capitolato ‐ materasseria compresa ‐ dovranno essere presentate e aggiornate a cura del Concessionario e, per presa visione, esse dovranno essere timbrate, firmate da un responsabile indicato dal Concedente, consultabili nel software di cui al successivo Art. 18 e conservate in originale presso i locali adibiti al presente servizio. Ogni volta che il Concessionario cambierà processo o saponi o detergenti dovrà previamente ricevere l’approvazione da parte del Concedente.
19. Il Concedente vigilerà, attraverso i propri organi competenti, sull’espletamento del servizio erogato e potrà effettuare i controlli chimici e batteriologici o di altro tipo che riterrà necessari, circa i metodi, i prodotti, ed i risultati del processo di disinfezione.
20. Nel caso le analisi non fossero soddisfacenti, queste verranno ripetute fino alla normalizzazione dei risultati con oneri a carico del Concessionario, fatta salva la possibilità da parte del Concedente di richiedere il risarcimento del danno subito.
FORNITURE
Art. 9 Sacchi monouso e stracci di cotone
1. Il Concessionario, nell’ambito delle obbligazioni del presente Capitolato, dovrà rifornire a suo onere e cura i reparti di sacchi in polietilene monouso a bassa densità (tipo UNI 7642) per la raccolta della biancheria e della materasseria sporca, sacchi provvisti di chiusura con apposito laccio, di dimensioni compatibili con i mezzi di trasporto e carrelli usati dal Concessionario per :
a. tutta la biancheria bianca;
b. tutta la biancheria colorata piana e confezionata colorata;
c. tutte le divise bianche sporche;
d. la biancheria potenzialmente infetta con annesso sacco idrosolubile, qualora si effettui la disinfezione attraverso lavaggi speciali.
e. guanciali e coperte.
2. I colori dei sacchi, che individueranno la tipologia di prodotto inseritovi, saranno stabiliti dal Concedente entro
[360] giorni n. antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio in oggetto. In caso di necessità il Concessionario dovrà fornire gratuitamente al Concedente anche stracci di cotone al 100%, per interventi improvvisi ed urgenti.
3. Per le stanze dei degenti in differenza alberghiera, il Concessionario dovrà fornire, a suo onere e cura, un “kit cortesia” ad ogni nuova registrazione di degente, costituito da 2 teli doccia, tappeto doccia, sapone, cuffia doccia, ciabatte e dotazione di asciugamani per due persone. La biancheria da letto si cambierà ogni giorno, mentre per asciugamani, salviette e tele bagno il cambio avverrò ogni due giorni
Art. 10 Carrelli per la movimentazione delle merci
1. Il Concessionario è tenuto a fornire, a suo onere e cura, ed utilizzare all’interno della CdSR, carrelli per la movimentazione di biancheria piana, materasseria, divise ed abiti di lavoro. I carrelli utilizzati dovranno essere compatibili all’uso, agli spazi da servire e dovranno essere distinguibili (ad es. tramite logo che differenzi questo servizio) da altri carrelli eventualmente in uso nella CdSR; dovranno inoltre essere adatti ad essere movimentati mediante i robot (AGV).
2. Per la biancheria infetta, il Concessionario dovrà fornire carrelli dedicati, ermeticamente chiusi, con l’indicazione del rischio biologico.
TRASPORTI, CONSEGNE E RITIRI
Art. 11 Automezzi per il trasporto
1. Per l’espletamento delle attività di trasporto della biancheria piana, della materasseria, delle divise e degli abiti di lavoro dai propri magazzini dello stabilimento produttivo alla CdSR, il Concessionario metterà a disposizione, a suo onere e cura, un numero di mezzi e di operatori tali da Garantire il servizio nei tempi e nelle modalità richieste, dedicati ad uso esclusivo e muniti di logo identificativo del Concessionario e del servizio.
2. Non è ammesso il contemporaneo trasporto di capi puliti e capi sporchi, a meno che l’automezzo non disponga di scomparti ermeticamente separati ed aventi accessi distinti. Sarà onere e cura del Concessionario provvedere alla sanificazione dell’automezzo dopo il trasporto di materiale sporco, con applicazione di etichettatura riportante data e prodotto utilizzato per pulizia.
3. Il Concessionario deve altresì dimostrare al Concedente di possedere per tutti gli automezzi utilizzati per i servizi di cui in oggetto la polizza assicurativa R.C. Auto a copertura dei danni a persone e cose (a chiunque appartenenti) che venissero arrecati nell’espletamento del servizio. I massimali di copertura della R.C. Auto non devono essere inferiori, per sinistro, a quanto previsto dalla normativa in vigore.
4. Sarà onere e cura del Concessionario accedere alla CdSR nei tempi e modi di cui presente Capitolato anche in presenza di aree a ZTL e/o a particolari situazioni anche di prolungate interruzioni di traffico.
5. Il trasporto dovrà essere Garantito anche nei giorni di eventuale circolazione a targhe alterne.
Art. 12 Consegne, ritiri e distribuzione della merce
1. Sarà onere e cura del Concedente consegnare al Concessionario, entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato, le caratteristiche quali/quantitative dei guardaroba da fornire in modo da innescare il processo ciclico di consegna, ritiro e sostituzione dei guardaroba.
2. Ogni qualvolta il Concedente avesse bisogno di modificare la tipologia del guardaroba, avviserà il Concessionario con un anticipo di almeno [10] giorni, affinché le consegne rispettino le nuove richieste ed esigenze.
3. Sarà onere e cura del Concessionario gestire le consegne ed il ritiro del materiale noleggiato in base alla pianificazione prevista dal Concedente e alle seguenti disposizioni:
BIANCHERIA
4. Il Concessionario effettuerà il ritiro, il trasporto, la riconsegna e la distribuzione della biancheria presso i reparti della CdSR e fornirà e gestirà tutte le attrezzature, i carrelli e i robot necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita dal guardaroba centrale ai guardaroba dei singoli reparti da servire e viceversa e/o dai depositi temporanei adibiti per lo stoccaggio temporaneo della biancheria.
5. Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire da parte del Concessionario direttamente presso gli appositi punti di raccolta che saranno opportunamente indicati dal Concedente e localizzati nei singoli reparti della CdSR. La raccolta dovrà avvenire tutti i giorni, due volte al giorno negli orari stabiliti dal Concedente, e riportati nel cronoprogramma del Capitolato dei trasporti pesanti. Al fine di non lasciare per troppo tempo i capi sporchi presso i luoghi di riaccolta, questa dovrà avvenire anche nei giorni festivi e comunque non oltre le 24 ore dal momento del loro deposito.
6. Per la raccolta della biancheria sporca saranno utilizzati sacchi di polietilene, forniti dal Concessionario in base all’Art. 9, al fine di consentire una raccolta differenziata dei capi gestita dal personale di reparto del Concedente.
7. Per agevolare la raccolta dei capi, la biancheria sporca sarà inserita nei sacchi a cura del personale del Concedente. I sacchi per la biancheria sporca, una volta riempiti, saranno dal Concessionario accuratamente chiusi in appositi carrelli porta sacco, muniti di coperchio e pedale annesso, forniti a onere e cura del Concessionario.
8. I carrelli porta sacchi saranno parcheggiati presso i punti di raccolta di ciascun reparto concordati con il Concedente e tali da poter essere trasferiti dal Concessionario alle stazioni di partenza/arrivo dei robot (AGV) per essere inviati, con il STAP, al punto di carico/scarico del deposito centralizzato.
9. La biancheria infetta sarà raccolta dal personale del Concedente nei sacchi idrosolubili, racchiusi a loro volta nei sacchi di polietilene. I sacchi accuratamente chiusi saranno depositati presso i punti di raccolta di ciascun reparto indicato dal Concedente, da dove verranno prelevati dal Concessionario con appositi carrelli e robot indicati all’Art. 10.
CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA DEL PULITO
10. Sarà onere e cura del Concessionario lavare e disinfettare con regolarità i carrelli di trasporto per la consegna della biancheria pulita ogni qualvolta si passi, con lo stesso carrello, dal trasporto di biancheria sporca al trasporto di biancheria pulita. In altri termini, non è possibile effettuare trasporti di biancheria pulita su carrelli o automezzi che hanno trasportato biancheria sporca se non si è prima proceduto al loro lavaggio e disinfezione.
11. Sarà onere e cura del Concessionario consegnare la biancheria piana e pulita tanto nel guardaroba centrale che presso tutti i guardaroba dei reparti/servizi. La biancheria dovrà essere piegata secondo le esigenze specifiche che verranno indicate opportunamente dal Concedente; i pacchi dovranno essere perfettamente ricoperti da involucro polietilenico che garantisca il mantenimento di condizioni igieniche ottimali. Indicativamente, ogni pacco, secondo il tipo di biancheria, dovrà essere confezionato in conformità alla sotto indicata pezzatura:
• Lenzuola 10pz
• Traverse 20pz
• Copriletti 5pz
• Federe 20pz
• Coperte 2pz
• Camici pazienti 10pz
• Coprimaterassi 5pz
12. Ogni confezione dovrà essere disposta nei carrelli, divisa per capo, tipo di tessuto e colore.
MATERASSERIA E GUANCIALI
13. I locali di immagazzinaggio centralizzato della materasseria sporca e pulita sono individuati all’interno dei locali guardaroba della CdSR.
14. Sarà onere e cura del Concessionario mettere a disposizione tutti gli automezzi, i carrelli ed il personale di servizio necessari per il ritiro dei materassi e guanciali sporchi (eventualmente infetti) e per la consegna di quelli puliti presso i rispettivi punti di raccolta individuati dal Concedente.
15. Il ritiro della materasseria sporca e la consegna di quella pulita presso i reparti avverrà a onere e cura del Concessionario con le stessa frequenza prevista per i cambi di questa merce.
16. Il Concessionario dovrà provvedere a consegnare i materassi e i guanciali puliti imballati con sacco di polietilene trasparente in modo che gli stessi non si sporchino durante il trasporto. I materassi e i guanciali sporchi saranno avvolti, a cura del personale del Concedente, in sacchi di polietilene forniti dal Concessionario.
17. I materassi e i guanciali dichiaratamente infetti saranno avvolti, a cura del personale del Concedente, in sacco polietilenico, chiuso e contrassegnato con sigla del reparto (previa introduzione del manufatto in sacco idrosolubile qualora il procedimento di disinfezione consista in un lavaggio speciale) forniti a onere e cura del Concessionario.
18. Riepilogo programma di ritiro e consegna dalla merce:
LAVANOLO
Ritiro e consegna | Dal lunedì al venerdì | Sabato | Domenica |
degenze (solventi e non) e a re e critiche | 2 vol te al giorno | 1 vol ta al giorno | 1 vol ta al giorno |
Servizi | 1 vol te al giorno |
19. Il Concessionario ha l’obbligo perentorio di mantenere sempre negli stock di reparto le dotazioni di materasseria, guanciali e biancheria piana concordate con il Concedente, il quale, a tutela degli interessi delle Parti, si riserva di concordare, entro [360] giorni n.c antecedente la data di inizio del servizio in oggetto, quali strumenti efficaci adottare per il controllo della merce fornita dal Concessionario.
DIVISE E ABITI DI LAVORO
20. La distribuzione delle divise avverrà nel guardaroba centrale della CdSR dove verrà installato il distributore automatico “tipo carosello”. Le divise pulite arrivano dallo stabilimento del Concessionario nella “zona pulita” del guardaroba, appese in appositi carrelli e poi collocate nel “carosello”.
21. A ogni dipendente del Concedente viene assegnata una dotazione iniziale di divise complete così come indicato negli specifici allegati, che costituiscono la base di partenza della movimentazione sporco/pulito dei capi, ovvero: ogni capo consegnato sporco genera istantaneamente un credito per il ritiro di un capo pulito.
22. Il distributore automatico di divise dovrà essere provvisto di diverse porte di consegna capi, ognuna predisposta con lettore badge del dipendente e pannello touch‐screen per la scelta del capo da ritirare. Il distributore automatico Garantirà in ogni momento l'erogazione delle divise agli aventi diritto, con un tempo di attesa non superiore a 45 sec.
23. Le divise e gli abiti di lavoro sporchi vanno consegnati dal dipendente del Concedente direttamente negli appositi punti di raccolta, posizionati in prossimità degli spogliatoi. Sarà opportuno raccogliere le divise sporche separatamente dagli abiti di lavoro sporchi. Il Concessionario si doterà di opportuni sistemi di controllo per monitorare che la consegna delle divise avvenga secondo i principi del presente Capitolato.
24. Sarà altresì onere e cura del Concessionario approntare le idonee misure di sanificazione dei locali nonché dei contenitori adibiti al conferimento delle divise e degli abiti di lavoro sporchi allo scopo di Garantire le massime condizioni di pulizia ed igiene degli stessi.
25. E’ cura del Concessionario allontanare costantemente i sacchi contenenti le divise, gli abiti di lavoro la materasseria e la biancheria sporca e inviarli allo stabilimento produttivo.
CONTROLLO QUANTITA’
Biancheria Piana
26. La movimentazione in entrata/uscita della biancheria e delle divise dovrà essere gestita, a cura del Concessionario, tramite il software informatico. I dati relativi dovranno altresì essere messi a disposizione del Concedente.
27. La firma del Concedente sui documenti di consegna non impegnerà in alcun modo lo stesso se non come attestazione del servizio e delle quantità ricevute, riservandosi quest’ultimo il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni anche successivamente.
Materasseria e guanciali
28. La movimentazione dei materassi e guanciali avverrà attraverso bolle di consegna (reperibili anche sul software informatico del Concessionario) e lettura dei RFID che registrano il servizio/quantità del noleggio e lavaggio per materassi e guanciali del Concedente.
Divise ed abiti di lavoro
29. Il controllo delle divise ed abiti di lavoro avverrà automaticamente al momento della consegna dello sporco, che autorizza il prelievo di un capo pulito, essendo questa merce provvista di RFID. Si potrà di fatto controllare l’esistenza in circolo della merce fornita, la frequenza di lavaggio ed il numero di dipendenti fruitori del servizio nel periodo di riferimento e di fatturazione del corrispettivo. Le relative informazioni dovranno essere reperibili anche sul software informatico del Concessionario.
Art. 13 Orari di espletamento del servizio
1. Il servizio oggetto del presente Capitolato si svolgerà prevalentemente in coincidenza con l’orario di apertura dell’attività sanitaria, vale a dire nella fascia oraria 7.00– 18.30.
2. Il guardaroba della CdSR dovrà rispettare un orario minimo giornaliero di apertura di almeno sei [6] ore per sei giorni/settimana (esclusi i giorni festivi), nella fascia oraria che sarà concordata con il Concedente [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio.
3. La consegna e il ritiro della biancheria pulita e sporca avverrà due volte al giorno, negli orari che saranno concordata con il Concedente [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio.
4. La consegna e il ritiro della materasseria avverrà con la stessa frequenza prevista per i cambi di tale merce e negli orari che saranno concordata con il Concedente [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio.
5. Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del servizio di cui al presente Capitolato, gli orari di consegna e ritiro dovessero variare, il Concessionario non potrà vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.
PERSONALE
Art. 14 Organico
1. Oltre quanto già indicato nelle NORME DI CARATTERE GENERALE e ferme restando le responsabilità del Concessionario nella strutturazione del personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato, la gestione di questi servizi dovrà far capo al Responsabile del Servizio, il quale dovrà avere poteri decisionali, manterrà un contatto collaborativo e continuo con gli analoghi Referenti nominati dal Concedente.
2. Il Responsabile dovrà Garantire la sua reperibilità nell’arco della giornata dalle ore 7.00 alle ore 18.30 e dovrà essere presente nei giorni e nella fascia oraria di apertura del guardaroba centrale di cui all’articolo precedente; dovrà essere comunque rintracciabile – in caso di assenza e/o emergenza ‐ sul telefono mobile o presso un preciso recapito telefonico dotato di segreteria per la ricezione delle chiamate, al quale i Referenti del Concedente possano fare riferimento per ogni necessità.
LOCALI A DISPOSIZIONE DEL CONCESSIONARIO
Art. 15 Locali ‐ Pulizia
1. Sono a disposizione del Concessionario le aree indicate nelle planimetrie della CdSR. I locali di queste aree saranno contrassegnati con il nome del Concessionario al fine di individuarne l’allocazione e saranno adibiti durante il periodo concessorio ad ufficio, a spogliatoio e alla custodia e deposito delle macchine, attrezzature varie e prodotti necessari per svolgere le attività di cui in oggetto. I lavori di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento tecnico impiantistico dei suddetti locali – per le attrezzature fornite dal Concessionario in forza delle obbligazioni emergenti dal Contratto di concessione ‐ rimangono a totale carico del Concessionario.
2. Il Concedente si riserva il diritto di accedere in ogni momento, alla presenza dell’incaricato del Concessionario, nel luogo di deposito attrezzature e materiali per i controlli che riterrà opportuni.
3. Il Concessionario sarà custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà del Concedente.
4. Il Concessionario, entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio, dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione del Concedente, insieme ai protocolli operativi del servizio di cui al presente Capitolato anche i Piani di Pulizia dettagliati, come indicato nelle NORME DI CARATTERE GENERALE.
CONTROLLI DI QUALITA' SUL SERVIZIO
Art. 16 Controlli del Concedente – Controllo di Qualità
1. È facoltà del Concedente effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le metodologie che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio erogato dal Concessionario alle prescrizioni del Contratto di concessione, del presente Capitolato e alle normative vigenti in materia. Tali controlli potranno essere effettuati dal Concedente secondo quanto stabilito dalle NORME DI CARATTERE GENERALE e dal presente Capitolato.
2. I Referenti del Concedente, o eventuale altro personale autorizzato secondo quanto stabilito nelle NORME DI CARATTERE GENERALE, è tenuto a non muovere alcun rilievo direttamente al personale alle dipendenze del Concessionario, ma a rivolgersi al Responsabile del Servizio, di cui al precedente Art. 14.
3. Fatto salvo quanto stabilito nelle NORME DI CARATTERE GENERALE, il Concedente adotterà, al fine di documentare i controlli menzionati, schede appositamente redatte che, una volta compilate, saranno controfirmate dal Responsabile del Servizio, il quale potrà a sua volta aggiungere osservazioni in merito ad eventuali contestazioni o provvedimenti che si intendono adottare per sanare eventuali disservizi. Copia di tali
xxxxxx sarà trattenuta dal Responsabile del Servizio, mentre altra copia sarà presentata al Concedente per i provvedimenti del caso. Il fax simile di tali schede di rilevamento della conformità e non sarà concordato con il Concedente entro [360] giorni antecedenti la data d’inizio di erogazione del servizio in oggetto.
4. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l’esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.
5. A titolo esemplificativo e non limitativo, si indicano i controlli che il Concedente effettuerà relativamente a:
a. conformità dei requisiti minimi richiesti per ogni capo fornito;
b. consegne giornaliere;
c. orari di servizio;
d. movimentazione;
e. stoccaggio capi sporchi;
f. scorte;
g. attrezzature;
h. interventi di manutenzione;
i. corretto uso degli impianti;
j. pulizia, impiego e modalità di gestione dei detergenti e disinfettanti e loro caratteristiche tecniche;
k. detersione e sanificazione – procedure di lavaggio;
l. stato igienico degli impianti e degli ambienti;
x. xxxxxxxx e sanificazione dei carrelli, dei contenitori e degli automezzi;
n. stato dell’abbigliamento di servizio degli addetti e loro comportamento;
o. uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) previsti e rispetto normativa sicurezza;
p. organizzazione e direzione del personale;
q. organico.
6. Al riguardo il Concedente potrà fare analizzare, in ogni momento ed a campione (tramite la comparazione con la campionatura o attraverso prove effettuate da laboratori appositamente attrezzati), la biancheria, le divise e la materasseria consegnate e trattate, nonché gli altri materiali impiegati nell'erogazione del servizio, al fine di verificarne la conformità alle prestabilite specifiche. Sarà pertanto facoltà del Concedente prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti/articoli per verificarne la qualità nonché accertare in ogni tempo l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità del Concessionario per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime.
7. Il Concedente ha, inoltre, facoltà di controllare che i capi siano immuni da difetti che possano compromettere l’uso e la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro del personale, rifiutando di prendere in carico i capi che non corrispondano ai requisiti richiesti e/o alla campionatura depositata.
8. Il Concedente potrà anche inviare, senza alcun preavviso, i propri Referenti presso gli stabilimenti che il Concessionario utilizzerà per l'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato, per verificare le modalità di lavorazione ivi impiegate e la loro conformità alle specifiche previste dal presente Capitolato.
9. Il Concessionario è tenuto a fornire al personale del Concedente incaricato del controllo tutta la collaborazione necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso sia ai locali dati in uso al Concessionario che quelli di cui al comma precedente fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione richiesta.
10. Dei risultati del controllo, nelle schede di cui al precedente comma 3, sarà verbalizzata la conformità o non conformità con quanto stabilito nella documentazione contrattuale. Qualora le verifiche ed i controlli effettuati dal Concedente evidenzino non conformità che a suo giudizio siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per il servizio, il Concessionario verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati a onere e cura del Concessionario.
11. Qualora le non conformità fossero tali da compromettere la qualità e la sicurezza del servizio, il Concedente si riserverà la facoltà di applicare le sanzioni previste nell’articolo “Penali”.
Art. 17 Sistemi di autocontrollo
1. Entro [360] giorni antecedenti la data di inizio di erogazione del servizio, il Concessionario, insieme al Piano di qualità di cui alle NORME DI CARATTERE GENERALE, dovrà presentare al Concedente per l’approvazione e la contestualizzazione, un proprio Sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure e dei risultati, da adottare durante l’esecuzione del servizio.
2. Il Sistema di autocontrollo dovrà riportare, fra l’altro:
a. la descrizione delle procedure di lavaggio, stiro e sanificazione della biancheria e materasseria;
b. i metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure proposte;
c. i metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d’opera;
d. le azioni correttive adottate.
3. Le risultanze del Sistema di autocontrollo devono essere scritte, trasparenti e visionabili in ogni momento, anche attraverso il software di gestione, dal personale del Concedente incaricato del controllo.
4. In particolare, il Piano deve prevedere che ogni consegna di biancheria/materasseria/divise/prodotti puliti debba essere accompagnata da attestazione del Concessionario di avvenuto lavaggio/ricondizionamento/disinfezione secondo procedura verificata dal Concedente.
SISTEMA INFORMATICO
Art. 18 Sistema informatico e software di gestione
1. Fermo restando quanto in proposto è stabilito nelle NORME DI CARATTERE GENERALE, il Sistema Informativo a supporto del servizio in oggetto gestirà, tra l’altro, tutto il flusso operativo dell’intero processo. Il Sistema Informativo del Concessionario sarà configurato in modo da gestire tutte le attività e gli obblighi emergenti dal presente Capitolato, inserendo in detto Sistema Informativo i dati che a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano:
a. i formati delle schede di fabbisogno e delle schede di carico;
b. i processi di lavaggio e asciugatura e del trattamento, in genere, della biancheria, materasseria, divise;
c. le schede tecnico‐merceologiche dei saponi e dei detergenti impiegati;
d. le tipologie di analisi chimiche e microbiologiche;
e. le caratteristiche merceologiche della merce fornita;
f. i sistemi di controllo e di autocontrollo ed i relativi risultati.
MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Art. 19 Norme di carattere generale
1. Sono a carico del Concessionario gli oneri per le manutenzioni ordinarie e programmate relative alle strutture, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi necessari per la gestione del servizio di cui in oggetto.
2. Le manutenzioni dovranno essere eseguite con le cadenze previste nel calendario delle manutenzioni, così come indicato nel Capitolato del servizio di manutenzione, con conseguente annotazione su apposito registro degli interventi eseguiti.
3. Il Concedente si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi e se gli interventi manutentivi eseguiti siano stati riportati sul registro di manutenzione.
PAGAMENTI
Art. 20 Rendicontazione e Corrispettivo
1. A titolo di remunerazione per l’erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato verrà corrisposto al Concessionario un corrispettivo, nei termini e alle condizioni indicate nel Contratto di concessione, comprensivo di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, stabilite dal Contratto e dal presente Capitolato.
2. Pertanto, avvalendosi del sistema informatico di cui al precedente Art. 18, il Concedente trasmetterà al Concessionario alla fine di ogni periodo contrattuale di pagamento, i dati relativi ai drivers per le rispettive rendicontazioni e pagamenti. I corrispettivi per il servizio erogato nel periodo di riferimento saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all’Offerta del Concessionario, fatto salvo quanto indicato nel successivo comma 3 e l’applicazione di eventuali penali.
3. Nel caso in cui il Concessionario dovesse verificare il danneggiamento o la mancanza di articoli da lui forniti e tale mancanza risultasse, in contraddittorio con il Concedente, attribuibile al personale del Concedente, gli articoli mancanti saranno addebitati ad esso sommandoli al corrispettivo di cui al precedente comma, secondo la modalità di calcolo del risarcimento di cui al precedente Art. 3 comma 9.
PENALI
Art. 21 Penali
1. Ferma la responsabilità del Concessionario per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti a tutela del corretto svolgimento del servizio, il Concedente applicherà al Concessionario le seguenti penalità (valori espressi in €):
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 3 | Caratteristiche del noleggio | Per ogni accertata violazione del comma 3 | 600,00 | 1.200,00 |
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 5 | Noleggio della biancheria piana | Per ogni mancata o scorretta applicazione del logo del Concedente (commi 3‐ 4) Per ogni violazione nella predisposizione e mantenimento delle scorte per il fabbisogno (comma 1) Per ogni violazione nella correttezza della predisposizione dei pacchi di biancheria (comma 6) | 150,00 | 300,00 |
600,00 | 1.000,00 | |||
350,00 | 700,00 | |||
Art. 6 | Noleggio divise e abiti da lavoro | Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi 1>>11 | 350,00 | 700,00 |
Art. 7 | Noleggio materassi guanciali e calzature | Per ogni difformità accertata da quanto stabilito nell’Allegato 7 e ogni violazioni accertata dei commi 1‐26 | 350,00 | 700,00 |
Art. 8 | Ricondizionamento, decontaminazione, lavaggio e disinfezione | Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi 1‐20 | 350,00 | 700,00 |
Art. 12 | Consegne e ritiri | Per ogni mancata o ritardata consegna accertata ai reparti (commi 1 ‐ 28) | 300,00 | 600,00 |
Art. 12 | Orari di espletamento del servizio | Per ogni accertata violazione di quanto disposto ai commi da 1 a 5 | 300,00 | 600,00 |
2. Ferma restando la responsabilità del Concessionario per i tempi e le scadenze di cui al presente Capitolato, il Concedente applicherà al Concessionario le penali sotto riportate. Qualora il ritardo superi il termine di [10] giorni naturali e consecutivi, il Concedente procederà all’applicazione della penale nel suo importo massimo per ogni giorno di ritardo superiore ai [10] giorni, ove non diversamente previsto:
Art | Titolo | Applicazione della penale | Importo Minimo | Importo Massimo |
Art. 4 | Campionatura | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella presentazione della campionatura (comma 1) | 150,00 | 300,00 |
Art. 5 | Noleggio della biancheria piana | Per ogni giorni di ritardo naturale e consecutivo nella presentazione delle certificazioni (comma 2) | 150,00 | 300,00 |
Art. 8 | Ricondizionamento, decontaminazione, lavaggio e disinfezione | Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle modalità di decontaminazione, lavaggio e disinfezione (comma 17) | 150,00 | 300,00 |
3. La reiterazione della violazione del medesimo obbligo contrattuale tra quelli di cui ai commi precedenti intervenuta [3] volte comporterà in ogni caso l’applicazione del massimo della penale nell’importo indicato nelle tabelle.
4. Qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di cui alle tabelle precedenti che comporti grave pericolo per la salute dei pazienti e/o dei dipendenti (o assimilati) darà comunque corso alla applicazione della penale nel suo importo massimo.
5. L’applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Concedente intenda eventualmente intraprendere a tutela dei suoi interessi, secondo quanto indicato nel Contratto di concessione.
6. Il Concedente provvederà a valutare la qualità percepita del servizio sottoponendo ai propri dipendenti e utenti il questionario per la rilevazione, secondo quanto disciplinato e con le conseguenze di cui alle NORME DI CARATTERE GENERALE.
Art. 22 Termine del periodo concessorio
1. Al termine del periodo concessorio, tutte le dotazioni di biancheria, di materasseria (materassi e guanciali), di divise ed abiliti di lavoro che sono oggetto di fornitura a noleggio in base alle obbligazioni di cui al presente Capitolato dovranno essere ritirate a cura e spese del Concessionario, salvo accordi diversi con il Concedente.
ALLEGATI
ALLEGATO N° 1 ‐ Dotazione minima per posto letto per i reparti delle strutture della Città della Salute
ALLEGATO N° 2 ‐ Tipologia della biancheria piana confezionata, coperte e accessori
ALLEGATO N° 3 ‐ Elenco e nr del personale destinatario della divisa, dotazione minima, nr di lavaggi/settimana
ALLEGATO N° 4 ‐ Tipologia dei tessuti delle divise
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA
SERVIZIO
Art. 1 Oggetto ed Obiettivi del Servizio
1. Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione di tutti i rifiuti prodotti nella CdSR e, in particolare:
a. il servizio di raccolta, trasporto all’Isola Ecologica e conferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, dei rifiuti sanitari (pericolosi e non pericolosi), sia a rischio infettivo che chimico, di rifiuti speciali pericolosi e non, in forma solida e liquida, prodotti nella CdSR;
b. il servizio di raccolta, trasporto all’Isola Ecologica e conferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti non sanitari e non oggetto di gestione da parte delle ditte comunali, prodotti nella CdSR, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
c. il servizio di raccolta, trasporto all’Isola Ecologica e adeguato stoccaggio per il ritiro da parte delle ditte comunali a ciò preposte dei rifiuti urbani differenziati e non, assimilabili a RSU;
d. la conduzione e manutenzione dell’Isola Ecologica ubicata all’interno del complesso della CdSR.
2. Il prelievo di tutte le tipologie di rifiuti dai locali di produzione sarà effettuato dal personale del Concessionario in forza al servizio di pulizia, il quale ritirerà tali rifiuti per convogliarli, mediante l’ausilio di adeguati carrelli forniti all’uopo dal Concessionario in forza del presente del Capitolato, ai locali di deposito temporaneo e/o al punto di raccolta per l’invio all’Isola Ecologica mediante il sistema del trasporto pesante.
3. Il servizio deve essere espletato in osservanza delle leggi vigenti in materia, come, tra le altre, il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni, il DPR 15 luglio 2003 n. 254 e successive integrazioni e modificazioni, della normativa della Regione Lombardia, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti e, per quanto applicabili, dei D.M. del 28/1/1992, D.P.R. 547/55, D.lgs. 242/96, D.P.R. 303/56, D.P.R. 175/88, D.P.R. 203/88, e s.m.i. e rispettivi provvedimenti di attuazione.
4. Il servizio, da realizzarsi con strumenti e materiali forniti a onere e cura del Concessionario, come meglio specificato in seguito, comprende:
a. fornitura, gestione e consegna di tutti gli idonei contenitori presso i reparti, presso gli uffici e presso l’Isola Ecologica, e del relativo materiale di consumo giornaliero di tutte le tipologie di rifiuti, con esclusione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani, differenziati e non, che verranno forniti a cura del servizio di Pulizia e sanificazione, di cui allo specifico Capitolato del presente Disciplinare;
b. la ricezione all’Isola Ecologica dei carrelli contenenti i rifiuti, inviativi mediante il sistema dei trasporti pesanti (robot + carrello);