BOZZA DI CONTRATTO
BOZZA DI CONTRATTO
FONDAZIONE PER IL LIBRO E LA MUSICA E LA CULTURA, con sede in Torino, Via Santa Xxxxxx n. 15, C.F. 97557320013, nella persona di [●] (di seguito “Fondazione”), avente i poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]
E
[●], con sede in [●], Codice Fiscale e Partita I.V.A. [●], nella persona di [●] (di seguito "Gestore")
PREMESSO CHE
a) la Fondazione annovera tra i propri obiettivi statutari quello di organizzare a Torino, direttamente o affidandone la gestione a terzi, la manifestazione denominata "Salone Internazionale del Libro" (di seguito "Salone") giunto alla sua 29° edizione;
b) Il Salone, vista la complessità dell'evento, necessita di una organizzazione professionale da parte di un organizzatore aventi adeguati mezzi e capacità operativa;
d) Il Gestore è stato selezionato con una procedura di pubblica evidenza;
e) Fondazione è proprietaria del marchio "Salone Internazionale del Libro" e intende consentirne l'utilizzo per l'organizzazione del Salone a Torino;
f) la Fondazione è altresì titolare di un contratto di locazione concluso con GL Events Italia
S.p.A. (da ora “GL”) in data 30 marzo 2015 di spazi del Lingotto Fiere per gli anni 2016, 2017 e 2018 in date da concordarsi (da ora “Contratto di Locazione”) al fine di ospitare le edizioni 2016, 2017 e 2018 del Salone;
Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1) PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed inscindibile del presente contratto.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO
La Fondazione concede al Gestore, che accetta, la gestione dell'organizzazione del Salone per l'edizione 2016, più eventuale facoltà di opzione in capo esercitabile dalla Fondazione stessa per gli anni 2017 e 2018, da realizzarsi esclusivamente in Torino presso il Lingotto Fiere, considerando quest'ultima clausola essenziale e imprescindibile, e specificamente nelle aree oggetto del Contratto di Locazione.
A tal fine la Fondazione mette a disposizione del Gestore, per la durata del presente contratto, i seguenti beni, diritti e rapporti da considerarsi unitariamente un ramo d’azienda:
a) il marchio “Salone del Libro”;
b) il Contratto di Locazione che consente la disponibilità dal Lingotto Fiere s.p.a. e che si allega al presente contratto quale allegato A;
c) la conoscenza dei dati necessari alla ottimale organizzazione della manifestazione
Il Gestore assume, in via esclusiva e con ogni conseguente responsabilità, il rischio d'impresa derivante dalla gestione del Salone concessa con il presente contratto. Per effetto di tale assunzione il Gestore dovrà farsi carico di tutti i costi necessari per l’organizzazione e gestione del Salone (con l’esclusione dei soli costi di cui sia precisato, nel presente contratto, che la Fondazione si farà carico) e potrà fare propri tutti i ricavi della gestione del Salone (con l’esclusione di quanto la Fondazione si sia riservata di effettuare con il presente contratto). In via esemplificativa e non esaustiva il Gestore dovrà farsi carico di tutti i costi del Contratto di Locazione e di tutti i costi dei servizi accessori ivi previsti necessari per l’organizzazione del Salone.
Il Salone avrà per oggetto gli eventi, le manifestazioni e le esposizioni di tutti i soggetti che effettuano attività, anche non profit, sia istituzionale sia commerciale o di altra natura nel campo dell'editoria o nei settori ad essa connessi,
Il Salone comprende e riguarda sia la concessione di spazio agli espositori, sia le manifestazioni, le conferenze, gli incontri ed ogni altro evento ad esso connesso.
3) RUOLO E ATTIVITÀ' DI FONDAZIONE
Tenuto conto dei suoi fini istituzionali rivolti alla promozione della cultura del libro Fondazione si impegna a:
a) predisporre e attuare il programma culturale del Salone e pertanto di dar corso, a sua cura e spese, all'interno degli spazi ad essa riservati meglio indicati al successivo art.
8 a iniziative culturali, conferenze e incontri. Nel quadro dell'attuazione del programma culturale e delle altre iniziative che si intende realizzare nell'ambito del Salone Fondazione si riserva il diritto di contattare gli espositori maggiormente significativi per coordinare con loro le iniziative culturali. A tal fine Fondazione e il Gestore coopereranno in buona fede nel condurre i contatti con gli espositori maggiormente significativi, nel quadro del comune interesse ad incentivare la presenza del pubblico al Salone.
b) dar corso, a sua cura e spese, alla campagna promozionale e pubblicitaria del Salone nei confronti dei visitatori e del pubblico in generale e ai rapporti con i media; a tal fine Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore le iniziative
cui intende dar corso; Fondazione, sentito il Gestore, predispone e gestisce, assumendosi tutti i costi relativi, le strategie di comunicazione e la pianificazione pubblicitaria che dovrà essere adeguata agli obiettivi dei Salone: le Parti si danno atto che i contenuti e le modalità della campagna promozionale e pubblicitaria del Salone nei confronti dei visitatori e del pubblico in generale e ai rapporti con i media costituiscono una scelta discrezionale della Fondazione, non sindacabile dal Gestore, ferma la facoltà del Gestore, di intesa con la Fondazione, di integrare, a sua cura e spese, tale campagna promozionale e pubblicitaria; resta inteso tra le Parti che le iniziative pubblicitarie e promozionali nei confronti degli espositori dovranno comunque essere eseguite a cura e spese del Gestore;
Fondazione è l'esclusiva titolare dei rapporti con gli organismi istituzionali italiani e stranieri finalizzati all'individuazione dei contenuti culturali e alla predisposizione del programma convegnistico.
Fondazione predispone i contenuti culturali ed il programma convegnistico, assumendosi tutti i costi relativi all'organizzazione e alla sua realizzazione. Fondazione crea, realizza e gestisce, assumendosi tutti i costi relativi, il progetto di immagine e di creatività del Salone. Fondazione si impegna a realizzare eventi culturali, come a mero titolo di esempio il "Bookstock Village", assumendosi tutti i costi relativi all'organizzazione, all'allestimento ed ai contenuti degli stessi ed alle relative e connesse iniziative anche di carattere promozionale e pubblicitario. La Fondazione avrà in ogni caso la facoltà di predisporre eventuali servizi di ristorazione, Gestore e promossi esclusivamente dal Territorio piemontese, rivolti esclusivamente agli espositori, alle autorità istituzionali, ai giornalisti, agli autori, ai relatori ed invitati.
Fondazione si impegna a farsi carico di tutti i costi (allestimenti e tecniche, allacciamenti elettrici e idrici, appendimenti, ecc.) derivanti dall'utilizzo dei mq gratuiti da destinare esclusivamente ad aree non commerciali di servizio al Salone (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: ospite d'onore, Rai, spazio autori, caffè letterario, ecc.) e per gli sponsor. Per quanto riguarda lo spazio autori e il caffè letterario, gli eventuali oneri derivanti da allacciamenti elettrici, idrici e appendimenti saranno a carico del Gestore.
5) DIRITTO DI MENZIONE E USO DEL MARCHIO DEL GESTORE
Fondazione si impegna a inserire su tutto il materiale informativo e pubblicitario il nome ed il marchio del Gestore sotto la dicitura "Organizzazione", secondo le disposizioni grafiche fornite dal Gestore.
6) RUOLO E ATTIVITÀ' DEL GESTORE
E' fatto espresso divieto al Gestore d'apportare qualsiasi modifica alla gestione dell'organizzazione così come regolata dal presente contratto senza il preventivo assenso scritto di Fondazione.
Il Gestore assume in esclusiva il rischio d'impresa legato alla vendita al pubblico dei biglietti d'ingresso al Salone nonché della vendita del plateatico agli espositori.
La gestione è dunque a suo esclusivo rischio con ogni conseguente responsabilità e dovrà essere svolta in modo tale da conservare l'efficienza dell'organizzazione e dei beni che la compongono, il Gestore svolgerà quanto sopra con diligenza e puntualità.
L'attività deve essere eseguita dal Gestore in modo consono, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni definite nel presente contratto. In particolare il Gestore dovrà rigorosamente rispettare termini e condizioni del Contratto di Locazione
Il Gestore eseguirà la sua attività presso la propria sede od uffici e non è prevista una stabile presenza del personale del Gestore presso Fondazione.
Il Gestore in particolare dovrà garantire che il personale impiegato sarà composto da soggetti in possesso di un'adeguata qualifica professionale ed esperienza nell'attività di cui al presente contratto ed essere in numero adeguato e necessario per l'espletamento del servizio stesso in maniera efficiente.
Il Gestore assolverà a tutti gli oneri fiscali, assicurativi e previdenziali derivanti dall'impiego di detto personale e manleva Fondazione da ogni richiesta ed incombenza, pagamento ed azione esperita dal personale o dagli enti preposti, in riferimento a tutte le retribuzioni, istituti diretti ed indiretti, contributi, indennità, tasse o qualsivoglia importo o imposizione comunque dovuto in conseguenza della vigenza dei rapporti di lavoro.
Il Gestore ha il dovere di far osservare al personale impiegato nell'attività tutte le vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
Nella gestione il Gestore si atterrà al rigoroso rispetto di tutte le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari concernenti l'attività oggetto del presente contratto.
Il Gestore dovrà sottoporre e concordare con Fondazione prima di una sua qualsiasi divulgazione a terzi:
a) la planimetria generale del Salone e la suddivisione modulare degli spazi espositivi nell’ambito degli spazi assicurati dal Contratto di Locazione;
b) il prezzo di locazione agli espositori degli spazi espositivi, il prezzo del biglietto di ingresso e i criteri di rilascio dei pass e degli ingressi gratuiti. Il Gestore potrà proporre eventuali maggiorazioni del prezzo motivate da oggettivi incrementi dei costi di organizzazione del Salone. Fondazione non potrà negare immotivatamente il proprio consenso.
Nel corso dell'organizzazione del Salone, il Gestore dovrà sottoporre e concordare con Fondazione:
c) il piano di assegnazione degli spazi espositivi;
d) i testi, bozzetti o programmi previsti per eventuali iniziative pubblicitarie e promozionali ulteriori rispetto a quelle assunte da Fondazione;
e) il programma delle eventuali iniziative collaterali del Salone
f) le richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni e i relativi atti concessori;
g) le iniziative pubblicitarie e promozionali nei confronti degli espositori. Il Gestore si impegna altresì:
h) ad effettuare sconti di diversa misura agli espositori che si iscrivano prima di date prefissate;
i) a praticare a favore degli associati dell’AIE (Associazione Italiana Editori) uno sconto pari ad almeno il 2% sul corrispettivo richiesto per il plateatico rispetto al corrispettivo richiesto, di volta in volta, agli altri espositori in forza della tabella tariffaria riferita ciascuna manifestazione del Salone;
l) a rimborsare alla Fondazione i costi di gestione per la reception dei visitatori professionali (comprese le attività di registrazione e lettura ingressi) secondo quanto stabilito al successivo punto 6).
Il Gestore si impegna a realizzare la pianificazione commerciale, comprendente la ricerca e l'acquisizione degli espositori, la messa in pianta e la ripartizione degli spazi espositivi.
Il Gestore si occupa di definire e sviluppare l'attività promozionale nei confronti degli espositori e di assolvere alle relative incombenze.
Anche sulla base dei contenuti del Contratto di Locazione il Gestore si impegna a comunicare in via preventiva e analitica a Fondazione i costi tecnici connessi alle esigenze di Fondazione (Wlan, implementazione linee telefoniche, ecc.) e gli eventuali costi tecnici connessi all'utilizzo delle aree gratuite (allacciamenti elettrici, apprendimenti, allestimenti, tecniche, ecc.). Il preventivo dei costi non è vincolante e rappresenta solo una previsione degli stessi, che verrà trasformata in consuntivo al termine del Salone, e che comprenderà i costi effettivi per i servizi resi ed i consumi effettuati. Il Gestore a tal fine si limiterà a ribaltare alla Fondazione i costi tecnici richiesti da GL
Il Gestore si impegna a inserire sui propri mezzi ufficiali di comunicazione a carattere generico (a titolo esemplificativo; siti internet, newsletter, calendario fieristico, ecc.) il nome e il marchio del Salone secondo le disposizioni grafiche fornite in tempo utile da Fondazione.
Le Parti espressamente convengono che i prezzi d'ingresso all’edizione 2016 del Salone (nonché alle edizioni 2017 e 2018 laddove la Fondazione eserciti l’opzione disciplinata
all’art. 8) sono determinati secondo quanto riportato nell'Allegato 4 alla manifestazione di interesse, salvo diversa intesa tra le Parti.
7) RESPONSABILITÀ' DEL GESTORE E OBBLIGHI IN TEMA AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Gestore si impegna al rigoroso rispetto dell’art. 16 e 17 del Contratto di Locazione. Fermo quanto previsto dal Contratto di Locazione, il Gestore è considerato unico responsabile dell'organizzazione, dell'allestimento e della cura di quanto contenuto negli spai del Salone, in ogni sua fase, nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli Espositori, degli Operatori, dei Visitatori e di terzi.
E' pertanto tenuto a rispettare e far attuare tutto quanto previsto dalla normativa applicabile e in particolare dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare quanto previsto dal D.Lgs, 81/8 e s.m.i. e dal D.I. 22/07/14 pubblicato in G.U, V 08/08/14 ed. "Decreto Palchi".
In ogni caso il Gestore sarà l’unico responsabile per i danni arrecati all'area espositiva utilizzata e ai suoi arredi e a terzi e loro cose dipendenti da fatto proprio, di propri aventi causa o degli utenti delle aree.
A tal fine, il Gestore esonera sin d'ora Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti imputabili al gestore medesima o a suoi aventi causa.
8) DURATA, CESSAZIONE E RINNOVO
Il contratto avrà durata dal momento della sua firma sino alla conclusione delle operazioni relative al Salone 2016, con facoltà per la Fondazione di esercitare l’opzione con riferimento alle edizioni 2017 ed, eventualmente, 2018. Xxxxxxxx facoltà dovrà essere esercitata relativamente all’edizione 2017 entro il 30 giugno 2016 e per l’edizione 2018
entro il 30 giugno 2017.
Il presente contratto non si rinnoverà automaticamente né tacitamente dovendo ogni eventuale proroga o rinnovo essere espressamente pattuiti per iscritto.
La data di svolgimento del Salone per l'edizione 2016 è già fissata dal 12 al 16 maggio 2016.
9) CORRISPETTIVO
Il Gestore si impegna a versare a Fondazione, che emetterà fattura corrispondente, entro il
20 luglio dell’anno 2016 (e rispettivamente entro il 20 luglio dell’anno 2017, con riferimento all’eventuale gestione dell’edizione 2017, ed entro il 20 luglio 2018 riguardo all’eventuale gestione dell’edizione 2018):
a) un importo pari al 20% (percentuale a base di asta) dei ricavi al netto dell’iva (ove applicabile) della vendita dei biglietti del Salone oltre I.V.A.;
b) un importo pari al 5% (percentuale a base di asta) dei ricavi al netto dell’iva (ove applicabile) derivante dall’utilizzo degli spazi espositivi;
c) un importo pari al 25% (percentuale a base di asta) dei ricavi al netto dell’iva (ove applicabile) di eventuali contratti di sponsorizzazione relativi al Salone conclusi dal Gestore
Il Gestore resta libera di vendere i biglietti dei Salone in abbinamento con quelli di altri eventi e la percentuale del 20% sopra vista da versare a Fondazione resterà limitata alla biglietteria relativa al Salone.
Decorso il suddetto termine, il Gestore sarà tenuta alla corresponsione di interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs 231/2002, qui da intendersi convenzionalmente richiamato.
Il Gestore approva specificatamente il fatto che il mancato rispetto delle scadenze di pagamento sopraindicate darà facoltà alla Fondazione di risolvere il presente contratto per fatto e colpa addebitabile al Gestore mediante semplice comunicazione scritta e quest'ultimo si impegna e si fa carico, in ogni caso, di rimborsare tutti i danni occorsi a Fondazione a causa del suo inadempimento.
Sarà facoltà di Fondazione, direttamente o tramite professionisti e/o società di revisione, effettuare controlli sulla documentazione relativa al Salone al fine di verificare il rendiconto.
10) AREE E SERVIZI RICOMPRESI
Il Gestore si impegna a concedere a titolo gratuito a Fondazione, che accetta, le seguenti aree e servizi, facendosi pertanto carico il Gestore di tutti i relativi costi nei confronti di GL:
a) le sale di cui all'Allegato A nelle dotazioni standard e per le quali Fondazione pagherà al Fornitore esclusivamente i costi relativi alle attrezzature tecniche supplementari ed ai tecnici audio/video;
b) gli uffici ubicati al 1° piano della Galleria Visitatori, composti da n. 5 locali ufficio con arredi, da n. 1 saletta riunioni e n. 1 magazzino;
c) una reception per gli uffici e una reception per la sala stampa, ubicate al 1° piano della Galleria Visitatori;
d) una sala stampa ubicata al 1° piano della Galleria Visitatori, attrezzata con linee telefoniche, presa Tv e cablaggio strutturato per predisposizione accessi a Internet, nonché di un locale attiguo, fornito di fotocopiatrice, funzionante durante i giorni di apertura al pubblico della Manifestazione;
e) fino ad un massimo di 4.000 mq netti, previo accordo tra le Parti, da destinare a eventi culturali, come a mero titolo di esempio il "Bookstock Village",
f) fino ad un massimo di 3.000 mq netti, previo accordo tra le Parti, da destinare a sole aree non commerciali di servizio al Salone (spazio autori, ospite d'onore, Rai, caffè letterario et similia).
Le concessioni delle aree di cui ai punti a), b), e) e d) si intendono comprensive della pulizia delle sale, degli uffici, delle salette riunioni, della sala stampa, delle reception e dei servizi igienici di pertinenza (2 blocchi)
Il Gestore garantirà a Fondazione 10.000 biglietti omaggio d'ingresso al Salone e i pass necessari per lo staff, i relatori, la stampa e le autorità, come da Allegato C.
Fondazione assume, per le predette aree, i medesimi impegni assunti dal Gestore al precedente art. 7 del presente contratto.
11) REGOLAMENTO SPECIFICO PER L'UTILIZZO DELLE AREE CONCESSE DAL GESTORE GL A FONDAZIONE
La concessione delle aree a titolo gratuito di cui al precedente punto 10) e di tutte le aree direttamente gestite da Fondazione e la loro restituzione, avverrà con le medesime modalità con cui tali aree sono messe a disposizione del Gestore in forza del Contratto di Locazione.
Fondazione potrà utilizzare gratuitamente tutti i servizi inerenti tali aree che sono compresi nel corrispettivo del Contratto di Locazione.
Resteranno a carico di Fondazione invece i servizi aggiuntivi, non compresi nel corrispettivo del Contratto di Locazione e precisamente i servizi aggiuntivi di cui all’art. 8 e 9 del Contratto di Locazione che Fondazione provvederà a rimborsare al gestore o a pagare direttamente a GL.
12) COPERTURE ASSICURATIVE
Il Gestore dovrà tempestivamente stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizze assicurative atte a garantire la copertura di tutti i rischi derivanti dell’organizzazione del Salone ed in particolare dovranno essere stipulate le polizze assicurative in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del Contratto di Locazione con GL
Il gestore dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata del presente accordo idonea copertura assicurativa contro ogni rischio derivante dall'utilizzo delle Aree Espositive impiegate, contro ogni rischio locativo e/o di occupazione e contro ogni rischio da responsabilità civile per tutti i danni comunque cagionati a terzi nel corso del Salone, dai suoi collaboratori e/o dipendenti e dai partecipanti al Salone pagandone i relativi premi.
In detta copertura saranno parificati a terzi la Fondazione per il Libro, i suoi dipendenti ed aventi causa.
L’impegno riguarda tutte le aree di occupazione del Salone e di competenza del Gestore incaricato
Il massimale di detta copertura dovrà essere di Euro 2 500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) con franchigia non superiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata a Fondazione entro i 30 giorni precedenti la data di inizio delle operazioni di allestimento del Salone, insieme ad un documento attestante l’avvenuto pagamento delle previste rate di premio.
Questo per quanto riguarda l'allestimento. Non so se ci dovrebbero essere delle polizze o garanzie su uso del marchio etc.
Resta fermo l’obbligo del Gestore di provvedere comunque alle coperture assicurative previste dall’art. 13 del contratto di locazione.
13) FIDEIUSSIONI
Il Gestore si impegna ad ottenere la liberazione di Fondazione dall’obbligo del mantenimento della Fideiussione prestata da Fondazione ai sensi dell’art. 14.6 del Contratto di Locazione e ciò entro due mesi dalla firma del presente Contratto. Fino a tale liberazione il Gestore dovrà mantenere la fideiussione incondizionata a prima richiesta di pari valore emessa da primario istituto bancaria, escutibile da Fondazione in caso di escussione della garanzia rilasciata ai sensi dell’art. 14.6 del Contratto di Locazione e consegnata alla firma del presente contratto e di durata triennale. A fronte della liberazione di Fondazione dall’obbligo di cui all’art. 14.6 del Contratto di Locazione
In aggiunta a tale fideiussione il Gestore dovrà rilasciare una fideiussione incondizionata a prima richiesta di pari valore emessa da primario istituto bancari, escutibile da Fondazione in ogni caso di inadempimento del presente contratto, dell’importo di Euro 500.000,00
14) TERMINI DI PAGAMENTO DA PARTE DI FONDAZIONE
Fondazione si impegna a pagare al Gestore, che emetterà fattura corrispondente, qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto per servìzi aggiuntivi richiesti da Fondazione in relazione alle aree e indicati all’art. 9 del Contratto di Locazione entro il 20 luglio,
Decorso tale termine, Fondazione dovrà versare al Gestore un interesse moratorio ex D. Lgs. 231/02, qui da intendersi convenzionalmente richiamato.
15) ALTRE OBBLIGAZIONI E FACOLTÀ DI FONDAZIONE, PENALI
Fondazione si impegna ad organizzare eventi culturali come, a mero titolo di esempio, il "Bookstock Village" nelle aree gratuite messe a disposizione dal Gestore secondo la diligenza professionale e, in coerenza con gli altri eventi organizzati dal Gestore.
Al momento della presa di possesso dell'Area Espositiva, Fondazione visionerà tutte le aree oggetto del presente contratto, ivi compresi le aree comuni, i servizi ed ogni locale od impianto accessorio, e provvederà a restituirle in tempi che siano rispettosi del Contratto di Locazione, tenendo altrimenti indenne il Gestore da eventuali pretese di GL fondate dalla ritardata consegna delle aree da parte di Fondazione.
Per terzi le Parti espressamente intendono soggetti che non hanno alcun rapporto contrattuale, commerciale e/o di collaborazione con Fondazione, diretta o indiretta, per qualsivoglia ragione anche non connessa con il Salone.
Entro 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di allestimento Fondazione dovrà confermare per iscritto al Gestore l'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e manlevare il Gestore da ogni conseguenza da quanto sopra derivante. Fondazione dichiara di conoscere ed approvare il Contratto di Locazione e a rispettarne , per quanto di ragione, il contenuto nell’uso delle aree messe a sua disposizione.
Fondazione si impegna infine ad astenersi dall'adottare qualsivoglia iniziativa non previamente concordata per iscritto con il Gestore, che abbia per effetto mediato o immediato l'assoggettamento della medesima ad oneri, obblighi, responsabilità nei confronti di terzi, ivi inclusi qualsiasi pubblica amministrazione, ente, associazione di ogni genere ovvero altre conseguenze sfavorevoli.
16) BANCA DATI
Il Gestore riconosce che la Banca Dati contenente i dati necessari per intrattenere i rapporti con gli editori italiani ed esteri potenzialmente espositori, i soggetti professionali (insegnanti, bibliotecari, scrittori, traduttori, editori non espositori, ecc.), i giornalisti e le istituzioni pubbliche e private che le vengono consegnate da Fondazione sono di proprietà esclusiva di quest'ultima e pertanto tutelate ai sensi Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (legge 22 aprile 1941, n. 633) ed in particolare dagli artt. 64 quinquies e sexies, e si obbliga pertanto ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'oggetto del presente contratto, riconsegnandole a Fondazione dietro semplice richiesta e, in ogni caso, alla naturale scadenza della presente contratto. Dopo la cessazione del presente contratto il gestore non potrà più fare alcun uso della predetta Banca Dati.
In particolare, Fondazione, qualora riscontrasse utilizzi impropri della Banca Dati da parte del Gestore, avrà la facoltà di richiederne l'immediata restituzione e/o l'immediata interruzione attraverso la revoca delle password concesse.
17) CONTRIBUTI E SPONSOR
Fondazione, al fine di finanziare le attività che si è riservata, avrà la facoltà di ricercare sponsor e di avvalersi dei finanziamenti da parte di costoro. Qualora gli eventuali sostenitori e/o sponsor prescelti da Fondazione chiedano di essere menzionati o sul materiale informativo e pubblicitario o all'interno delle aree espositive o comunque di dare evidenza al proprio contributo, il Gestore acconsentirà a tale menzione senza corrispettivo alcuno secondo le modalità concordate tra Fondazione e tali sponsores e sostenitori.
Il Gestore potrà concludere in proprio, previa verifica di compatibilità con Fondazione, contratti di sponsorizzazione relativi al Salone e ai Progetti Speciali e incamerarne i proventi derivanti.
Per i soli contratti di sponsorizzazione relativi al Salone e non per ì Progetti Speciali, il Gestore riconoscerà e corrisponderà a Fondazione la percentuale dei ricavidella sponsorizzazione al netto dell’IVA e dei costi sostenuti, indicata all’articolo 9.
Sono esclusi dall'ambito di questa facoltà di ricerca, in quanto già sponsor della Fondazione gli enti indicati nell’Allegato D.
18) SITO INTERNET
Fondazione mantiene l'esclusiva titolarità e gestione del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx oltre che del suo sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Previa intesa con la Fondazione il Gestore avrà facoltà di utilizzare il sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx per la comunicazione e diffusione di informazione e pubblicità relativa al Salone mediante internet, inserendo i programmi e tutte le informazioni necessarie o utili con riferimento al Salone ed alle sue singole manifestazioni.
Previa intesa con la Fondazione il Gestore avrà altresì facoltà di inserire banner pubblicitari o link ad altri siti commerciali o non commerciali a condizione che:
a) venga data al visitatore del sito chiara informazione che il link è rivolto ad una pagina esterna al sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx gestita da soggetti terzi rispetto a Fondazione
b) venga data chiara evidenziazione al visitatore del sito della natura pubblicitaria dei banner o degli altri messaggi aventi tale natura.
Ogni inserimento di dati, pagine, banner o link ad altri siti sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx dovrà essere preventivamente sottoposto all'assenso di Fondazione che non potrà negare immotivatamente il proprio consenso.
19) AUTORIZZAZIONI E LICENZE
Fondazione provvedere a sua cura e spese a richiedere ed ottenere in tempo utile qualsivoglia licenza e concessione necessaria per la realizzazione del Salone.
Il Gestore si farà carico di richiedere ed ottenere in tempo utile il rilascio dei certificati relativi alle prescrizioni antincendio, agibilità, sicurezza, polizia ed ordine pubblico ed ogni altro servizio necessario per la corretta organizzazione del Salone
Il Gestore resta in ogni caso responsabile del pagamento di ogni onere o tributo connesso al mantenimento o rinnovo delle autorizzazioni e licenze.
20) ALTRE OBBLIGAZIONI E FACOLTÀ' DELLE PARTI
Il Gestore dichiara di disporre di tutti i mezzi, del personale necessario all'esercizio della gestione dell'organizzazione assunta e le coperture assicurative atte a garantire la copertura di tutti i rischi derivanti dall'organizzazione del Salone.
21) CESSAZIONE DEL CONTRATTO - RESTITUZIONI
Entro 15 giorni dalla cessazione del presente contratto il Gestore dovrà restituire a Fondazione tutta la documentazione eventualmente ricevuta per favorire la gestione dell'organizzazione del Salone.
Il Gestore dovrà inoltre cessare qualsivoglia utilizzo del marchio "Salone Internazionale del Libro" e tutti i dati ed informazioni di cui disporrà, compresi gli elenchi degli espositori, anche se ottenuti da altri terzi.
Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna e/o nella cessazione come sopra indicate il Gestore sarà tenuto alla corresponsione di una penale giornaliera pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). salvo il risarcimento del maggior danno.
Fondazione non subentrerà nei contratti stipulati dal Gestore per la gestione dell'organizzazione del Salone.
Alla cessazione del contratto i crediti e i debiti che si riferiscono alla gestione del Salone da parte del gestore (ivi compresi i debiti derivanti dal Contratto di Locazione con GL) resteranno ad esclusivo beneficio ed onere del Gestore.
Il Gestore, in ragione delle sua capacità e strutture organizzative, non ha bisogno e pertanto si impegna a non assumere personale dipendente a tempo indeterminato destinato esclusivamente o prevalentemente alla gestione del Salone e pertanto dichiara e si impegna a che con la cessazione del presente contratto nessuno dei suoi dipendenti possa accampare la pretesa di continuare il rapporto di lavoro subordinato con Fondazione. Ove ciò si verificasse il Gestore si impegna a corrispondere a Fondazione quanto da questi corrisposto al dipendente o a terzi nel corso del rapporto di lavoro e per ottenerne la cessazione. Il gestore terrà comunque indenne Fondazione da ogni pretesa che suoi dipendenti (compresi
aventi causa dei medesimi) o istituti previdenziali o comunque terzi possano avanzare nei confronti del Fondazione in relazione ai predetti rapporti di lavoro subordinato, ivi compresi i costi legali di eventuali controversie.
22) PATTI DI NON CONCORRENZA
Durante l'intera vigenza del presente contratto, salvo il caso di mancata organizzazione del Salone, Fondazione non potrà organizzare in proprio, in via diretta o indiretta (e dunque anche attraverso prestanomi o società partecipate o collegate o fiduciarie), per proprio conto o a favore di società o altri soggetti il "Salone Internazionale del Libro" o manifestazione analoga,. Fondazione accetta in modo esplicito la presente limitazione della concorrenza, valida ai sensi dell'art. 2596 c.c.
Il Gestore si impegna parimenti, per tutta la durata del presente contratto e per due anni successivi alla sua scadenza, a non svolgere in proprio, in via diretta o indiretta (e dunque anche attraverso prestanomi o società partecipate o collegate o fiduciarie), per proprio conto o a favore di società o altri soggetti attività in concorrenza con la manifestazione "Salone Internazionale del Libro" e, comunque, si impegna a non organizzare in Italia una fiera o manifestazione che abbia contenuti e pubblico simili a quelli del Salone.
Il Gestore accetta in modo esplicito la presente limitazione della concorrenza, valida ai sensi dell'art. 2596 c.c.
23) DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
Il presente contratto non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi dalle Parti e non potrà essere oggetto di subappalto.
24) OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le Parti si obbligano a mantenere confidenziali e si impegnano a non rivelare a terzi (eccetto consulenti professionali di cui sono responsabili le Parti che li hanno incaricati), né ad usare a fini diversi da quelli in relazione con l'oggetto del presente contratto, durante l'efficacia dello stesso e per un periodo di tre anni dalla data della sua cessazione, le informazioni di cui venissero a conoscenza o che comunque acquisiscano, in occasione dello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi i dati, informazioni e documenti relativi ai marchi, restando inteso che il presente obbligo non si applicherà a:
a) informazioni di pubblico dominio o divenuti tali senza colpa della parte ricevente;
b) informazioni delle quali sia richiesta la comunicazione ad amministrazioni pubbliche o pubbliche autorità regolatrici nell'ambito della loro funzione.
25) MODIFICHE
Ogni deroga o modifica del presente contratto sarà valida ed efficace solo se risultante per iscritto da atto debitamente sottoscritto dalle Parti e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
26) INTERPRETAZIONE
Il presente contratto dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti ed al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente contratto, esse intendono ragionevolmente perseguire.
Le Parti concordano che, in caso di divergenze o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto ed i suoi allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.
27) COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi di cui al presente contratto dovranno essere formulati per iscritto e si considereranno debitamente notificati se consegnati personalmente, anche a mezzo corriere, o se spediti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure se trasmesse per telefax, confermato da lettera raccomandata spedita entro due giorni lavorativi successivi alla data del telefax, alle Parti ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che le Parti abbiano indicato dandone comunicazione nel modo indicato sopra):
a) se al Gestore
b) se a Fondazione: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00-00000 Xxxxxx
Tutte tali comunicazioni si considereranno ricevute dal destinatario rispettivamente il giorno della consegna di persona o quello risultante dall'avviso di ricevimento.
Entrambe le Parti dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del DLG 30 giugno 2003 n,196 e sue modifiche ed integrazioni, e di prestare, con la sottoscrizione del presente contratto, il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti delPart.23 della medesima legge, all'utilizzo dei propri dati per i fini di cui al presente contratto.
28) COSTI E SPESE
I costi sostenuti e sostenibili da ciascuna delle Parti in relazione alla preparazione e alla stipula del presente contratto e adempimenti conseguenti, ivi inclusi i costi relativi alle parcelle dei rispettivi consulenti professionali, restano ad esclusivo carico della parte che ha richiesto la prestazione.
29) FORO COMPETENTE
Ogni vertenza riguardante il presente contratto, di interpretazione, di esecuzione o di altra natura comunque connessa al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.
30) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le Parti dichiarano che costituiscono clausole essenziali per il presente contratto e la violazione dei relativi impegni genera la risoluzione del contratto per espressa pattuizione delle Parti le seguenti obbligazioni: 6 (ruolo e attività del Gestore), 13 (Fideiussioni), 17 (contributi e sponsor), 22 (patti di non concorrenza), 23 (divieti di cessione e subappalto). Resta impregiudicata la facoltà di ciascuna parte di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c.
31) CLAUSOLE FINALI
II presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, intervenuta fra le Parti e che possa in qualsivoglia modo avere totalmente o parzialmente connessione con il presente accordo.
Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che il presente accordo non è finalizzato alla costituzione di una società e che nessuna delle disposizioni in esso contenute deve essere interpretata in tal senso, avendo ogni parte propria autonomia giuridica e svolgendo l’attività in proprio rischio d'impresa.
Letto, confermato e sottoscritto. Torino, lì ……………
FIRME
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 c.c. e seguenti, le Parti dichiarano di accettare e di approvare espressamente e specificatamente i sopra elencati artt 3 (ruolo e attività di Fondazione), 4 (ruolo degli enti pubblici che hanno costituito la fondazione), 6 (ruolo e attività del Gestore), 13 (Fideiussioni), 17 (contributi e sponsor), 22 (patti di non concorrenza), 23 (divieti di cessione e subappalto), 25 (modifiche); 27 (comunicazione e trattamento dei dati), 29 (Foro competente), 30 (clausola risolutiva espressa).
Torino, lì ………………..
FIRME