CONTRATTO ACCORDO QUADRO
Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Piacenza Via XXIV Maggio 26-28
Lotto n. Lavori di | |
Accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per un periodo di anni 3 per l’affidamento dei Lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento in immobili gestiti da Acer Piacenza per la durata di anni tre | |
CUP: H11C17000010009 | CIG: |
CONTRATTO ACCORDO QUADRO
articolo 54 decreto legislativo n. 50 del 2016
PREMESSA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto dell’Accordo Quadro Articolo 2 Ammontare dell’accordo quadro Articolo 3 Condizioni generali dell’accordo
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Articolo 6 Penale per i ritardi
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori. Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 9 Contabilità dei lavori.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo. Articolo 11 Variazioni dei lavori
Articolo 12 Anticipazione Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo. Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione dell’accordo quadro
Articolo 16 Cessione del credito Articolo 17 Controversie
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale Articolo 21 Subappalto.
Articolo 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 23 Obblighi assicurativi.
Articolo 24 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Articolo 27 Codice Etico e MOG
Articolo 28 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Articolo 29 Trattamento dei dati personali
ACCORDO QUADRO
Repertorio n. del
Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento dei Lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento in immobili gestiti da Acer Piacenza per la durata di anni tre
L’anno duemila diciotto il giorno del mese di , presso lo Studio del Notaio Dott. con studio in ,
Tra:
a)- ARCH. XXXXXXXX XXXX nato a
il , codice fiscale
, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’Azienda, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di Acer Piacenza, che rappresenta nella sua qualità di Presidente di Acer Piacenza di seguito nel presente atto denominata semplicemente stazione appaltante
caso Impresa singola
b)-
nato a il
codice fiscale:
domiciliato per la sua carica presso la sede legale di in qualità di legale rappresentante dell’impresa con sede in Via , codice fiscale e partita IVA che agisce quale impresa singola (di seguito anche “appaltatore”);
caso Ati
b)-
nato a il
codice fiscale:
domiciliato per la sua carica presso la sede legale di in qualità di legale rappresentante dell’impresa con sede in Via , codice fiscale e partita IVA che agisce quale impresa Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito anche “appaltatore”) costituito con atto Dott. notaio in Via in data n. di rep, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in
codice fiscale e partita IVA
2 - impresa con sede in
codice fiscale e partita IVA
PREMESSO
a) che con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione di Acer n. 248/02 in data 15/11/2017, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai Lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento in immobili gestiti da Acer Piacenza per la durata di anni tre per un importo complessivo dei lavori da appaltare di euro 4.200.000,00 di cui euro 4.126.000,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 74.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, suddivisa ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 50/2016nei seguenti n. 4 lotti prestazionali;
- ACCORDO QUADRO LOTTO n. 1 CIG | 727766899D | Opere murarie, opere da Falegname, opere da |
Xxxxxx. | ||
- ACCORDO QUADRO LOTTO n. 2 CIG | 7277709B72 | Opere da tinteggiatore e verniciatore |
- ACCORDO QUADRO LOTTO n. 3 CIG | 7277751E1A | Opere da termoidraulico |
- ACCORDO QUADRO LOTTO N. 4 CIG | 7277769CF5 | Opere da elettricista |
b) che con Xxxxxxxx n. 248/03 in data 15/11/2017, è stata approvata la Determinazione a contrarre di cui all’ Art. 32 c. 2 del D.lgs 50/2016, con la quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, tramite esperimento di Procedura Aperta ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla stipulazione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, per ogni singolo lotto ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 della durata di anni tre, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
c) che in seguito a esperimento di procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con Deliberazione del C.d.A di Acer n. / in data , l’appaltatore è risultato aggiudicatario del Lotto n. ;
d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta da
Determinazione del Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx n.
in data
, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016;
e) che secondo quanto disposto dall’Art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 con Prot. n. in data , è stata data comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura, della aggiudicazione definitiva efficace della gara alla “Impresa /ATI e che il termine dilatorio di giorni 35 per la stipulazione del contratto di cui Art. 32 c. 9 del D.lgs 50/2016 è scaduto il giorno 2014;
f) che ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: H11C17000010009 solo per ATI
g) che l’Associazione Temporanea d’Imprese è così costituita:
► Capogruppo Impresa corrente in
► Mandante Impresa corrente in
h) che ai sensi dell’Art. 48 del D.lgs n. 50/2016 l’ATI ha dichiarato in sede di gara che i lavori in fase esecutiva saranno così suddivisi:
- Capogruppo) la quale eseguirà i lavori ricadenti nelle categorie per un importo percentuale pari al %
- Impresa (Mandante) la quale eseguirà i lavori ricadenti nelle categorie
per un importo percentuale pari al %
i) che con atto Rep. n. in data del Notaio dott. con Studio in
l’Impresa Mandante
ha conferito, ai sensi dell’Art. 48 c. 8 del D.lgs n.
50/2016, Mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo .
Alla Capogruppo , spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell’Impresa Mandante nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazione e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.
l) che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il “Verbale della permanenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori” in data ;
m) La sottoscrizione dell’accordo quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto dell’Accordo Quadro
1. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni generali di esecuzione delle attività citate in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 20/2016 (nel seguito «Codice dei contratti») e della ulteriore normativa vigente in materia.
L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento delle attività manutentive (lavori) per gli immobili affidati in gestione ad ACER PIACENZA per gli anni 2018 – 2021, comprendente:
- Servizio di reperibilità e pronto intervento
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro sono dettagliatamente specificati all’Art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al presente Accordo.
ACER PIACENZA è dotata di un sistema informativo specifico per la gestione del processo manutentivo afferente al presente appalto (vedere allegato 3 - “Specifiche sistema informativo ACER PIACENZA”). L’Appaltatore dovrà, pertanto, necessariamente utilizzare tale sistema informativo basato su tecnologia web che permetterà l’accesso differenziato e controllato di tutti i soggetti coinvolti nel processo manutentivo.
L’Appaltatore ha l’onere di installare detto programma e corrispondere alla Ditta fornitrice del software eventuale quota di licenza ed esercizio, nonché quota di licenza per utilizzo data base sistema “Oracle”.
Si precisa che tutti i dati contenuti nel database del sistema informativo sono di proprietà esclusiva di ACER PIACENZA che ne concederà l’uso all’Appaltatore per la sola durata dell’appalto.
Il sistema informativo (Sigim Web) gestisce i seguenti processi:
- Gestione richieste di intervento;
- Gestione degli ordini di lavoro;
- Gestione e contabilizzazione degli interventi manutentivi su ordini di lavoro (previa verifica in contradditorio con tecnici ACER del servizio manutenzione);
- Inserimento e gestione foto, documenti, elaborati grafici ove richiesto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore le dotazioni hardware necessarie per il corretto utilizzo del sistema informativo.
2. L’Accordo Quadro riguarda interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta ubicazione, ma soltanto sulla base degli importi stimati e della loro localizzazione complessiva.
All’Accordo Quadro sarà data attuazione con:
• la stipula tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore dei singoli contratti applicativi per l’attivazione dei lavori a misura compresi nell’appalto conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata.
• la trasmissione all’Appaltatore, da parte della Stazione Appaltante di “Ordinativi” per l’esecuzione, nel contesto dei suddetti Contratti applicativi, degli specifici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. I contratti applicativi sono stipulati a misura a firma digitale soggetti a registrazione in caso d’uso; L’Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fin tanto che Acer non avrà dato luogo ai relativi contratti applicativi.
Articolo 2. Ammontare dell’Accordo quadro
1 L’importo stimato del presente Accordo Quadro, per la durata di anni tre, ammonta a:
euro + IVA (diconsi euro / di cui:
a) euro + IVA per lavori veri e propri così suddivisi:
€ euro + IVA per lavori al netto del ribasso di manutenzione ordinaria
€ euro + IVA per lavori al netto del ribasso di manutenzione straordinaria
b) euro + IVA per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
ACER Piacenza commissionerà all’Appaltatore i lavori oggetto del presente Accordo Quadro attraverso la stipulazione di contratti applicativi annuali il cui valore è stimato € .
Il valore dell’Accordo Quadro viene fissato al solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per l’Azienda. Tale importo, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Azienda stessa.
2. Gli importi contrattuali sono è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. I singoli contratti applicativi sono stipulati “a misura” ai sensi dell'articolo 3 lett. eeeee D.lgs 50/2016.
4. SOLO PER IL PRIMO LOTTO:
Tutte le richieste di intervento da parte degli utenti e altri soggetti, saranno ricevute dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria del Lotto 1, tramite call center attivo h 24/24 contrattualmente a suo carico, e registrate tramite programma sopramenzionato “Sigimweb”. Successivamente sempre via informatica, ACER PIACENZA vaglierà le richieste, e a suo giudizio insindacabile valuterà quelle da trasformare in buoni di lavoro che l’appaltatore potrà successivamente “visionare” direttamente dal programma e “processarli” per la loro realizzazione.
Articolo 3. Condizioni generali dell’accordo
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’Appaltatore si obbliga nell’esecuzione dell’appalto all’utilizzo del sistema informatico in uso ad Acer Piacenza.
Si elencano gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo, i quali sono stati sottoscritti in ogni pagina o sul cartiglio delle tavole grafiche dal legale rappresentante dell’Appaltatore in segno di contestuale accettazione
EL 6.4
EL 6.3
EL 6.2
EL 6.1
EL 6
EL 5
EL 4.b
EL 4.a
EL 3.b
EL 3.a
EL 2
Relazione generale e quadro economico Capitolato Speciale d’Appalto
Bando di gara
Disciplinare di gara e fac-simili Schema di Accordo Quadro Schema di Contratto Applicativo Piano Generale della Sicurezza
Elenco Prezzi Unitari – Specifiche tecniche Elenco Prezzi Unitari – Opere compiute civili
Elenco Prezzi Unitari – Opere compiute impianti elettrici e meccanici Elenco Prezzi Unitari – Piccola manutenzione civile
Elenco Prezzi Unitari – Piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici
EL 1
Oggetto
Allegato
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale: il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
L’elenco dei prezzi unitari è il Listino Prezzi 2017 del Comune di Milano – Area Territorio D.C. Tecnica, relativo all’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni, che avrà validità fino al termine dell’appalto (2021);
Gli elaborati facenti parte del Progetto esecutivo posto a base di gara si intendono integrati dalle proposte migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di gara, come da offerta tecnica allegata al presente contratto.
L’Appaltatore si impegna alla esecuzione del contratto secondo il Progetto esecutivo posto a base di gara, integrato delle migliorie proposte nell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica contenente in modo dettagliato le migliorie proposte dall’Impresa/ATI aggiudicataria rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara in relazione ai criteri sotto elencati, costituisce parte integrante del presente accordo quadro e viene ad esso allegata.
Le proposte migliorative di cui al presente contratto sono sottoscritte da tecnici abilitati alla progettazione per le specifiche competenze.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di all’indirizzo Via
presso la sede legale della Impresa .
2. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, e Art. 11 del Capitolato speciale, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona in possesso dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del singolo contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione, nel rispetto di quanto indicato all’Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il termine per l’ultimazione dei lavori in oggetto è fissato alla scadenza di un anno, per ogni singolo Contratto Applicativo stipulato con l’Appaltatore.
3. La durata complessiva dell’Accordo Quadro è di tre anni. Durante tale arco temporale devono essere svolte le attività di manutenzione. In particolare vengono richiamati i termini per l’esecuzione delle varie procedure gestionali indicate nel Capitolato che sono assolutamente vincolanti per l’Appaltatore.
4. Il rispetto di tali termini sarà oggetto di attenta valutazione in fase di stipulazione dei Contratti successivi al primo anno.
5. Per quanto attiene gli Affidamenti di manutenzione straordinaria, la durata di tali lavori ed il termine di ultimazione degli stessi, viene stabilito per singolo affidamento in base alle caratteristiche di progetto, all’andamento dei lavori, alla loro complessità, ecc, a insindacabile giudizio del Progettista, Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento.
In fase di affidamento, l’Appaltatore dovrà redigere un cronoprogramma dell’intervento
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate all’Appaltatore le penali con le modalità di cui all’Art. 19 del Capitolato speciale d’Appalto.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori:
- Ordinate dal Direttore dei Lavori - Art. 17 Capitolato Speciale
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte. La direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 e 107 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
- Ordinate dal RUP - Art. 18 Capitolato Speciale
5. Anche Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
6. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori.
7. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’art. 17 del capitolato, commi 2,4,7,8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
8. Se la sospensione o le sospensioni, se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del capitolato o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri indicati agli Artt. 59 e 60 del Capitolato Speciale.
2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità con quanto stabilito agli Artt. 23-24 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
Per la redazione della contabilità dei lavori verrà utilizzato l’Elenco Prezzi allegato al presente Accordo, in particolare verranno utilizzati per le piccole manutenzioni ordinate con Ordini di Lavoro (e comunque di piccola entità) i prezzi con codifica 2C - 2E – 2M (piccola manutenzione), rispettivamente:
- (C ) opere murarie;
- (E) impianti elettrici;
- (M) impianti meccanici.
Per ogni altro tipo di intervento verranno utilizzati gli altri prezzi di Elenco.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016.
2. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15 % (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato.
3. Dovrà essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, del CsA con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
Articolo 12. Anticipazione- Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo (Artt. 27 28 e 29 del Capitolato speciale)
- Anticipazione (Art. 27 del Capitolato speciale)
1. Ai sensi dell’Art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 è corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione pari al 20% dell’importo del primo contratto applicativo.
2. Per i successivi contratti applicativi, l’erogazione della relativa anticipazione sarà subordinata secondo quanto disposto dalla legislazione vigente al momento della stipula.
3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria secondo quanto disposto dall’Art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016;
4. La Stazione Appaltante provvederà all’erogazione dell’anticipazione entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di cui al contratto applicativo.
5. L’anticipazione verrà compensata mediante ritenuta pari al 20% su ogni certificato di pagamento emesso nel corso dell’anno fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa e contestualmente la garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotta.
- Pagamenti in acconto (Art. 28 del Capitolato speciale)
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del presente CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale previo rilascio del documento di regolarità contributiva.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con
l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori, ai sensi dell’articolo 54 del presente CSA;
b) agli adempimenti di cui agli artt. 49 e 50 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine viene applicato quanto disposto dall’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
- Pagamento dei subappaltatori (Art. 50 del Capitolato speciale)
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. ACER PIACENZA non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’Aggiudicatario non avrà ottemperato all’obbligo di cui ai commi precedenti.
- Pagamenti a saldo (Art. 29 del Capitolato speciale)
1. Il conto finale dei lavori riferiti ad ogni contratto applicativo, è redatto entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 28, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 28, commi 7 e 8 del capitolato speciale.
Articolo 13 Ritardi nel pagamento
- Ritardi nel pagamento delle rate di acconto (Art. 30 del Capitolato speciale)
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE.
- Ritardi nel pagamento della rata di saldo (Art. 31 del Capitolato speciale)
1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. (Art. 57b del Capitolato speciale)
1 In considerazione del tipo di lavori che dovranno essere eseguiti al termine di ogni Contratto annuale, verrà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione per ogni singolo affidamento di manutenzione straordinaria, come previsto dalla normativa ed un ulteriore certificato di regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria.
2 Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea (art. 35 D.Lgs 50/2016), il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.
3 Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4 Durante l’esecuzione dei lavori ACER PIACENZA può effettuare operazioni di controllo, di collaudo parziale, di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5 Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
6 Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
7 A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al rilascio del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la gratuita manutenzione dei lavori eseguiti, con espresso avvertimento che, ove l'appaltatore non vi provveda nel termine stabilito dall'Amministrazione, potrà questa direttamente provvedervi a spese del medesimo.
8 Si rammenta che sono a carico dell'Appaltatore (operai, materiali e mezzi d'opera) tutti gli interventi di assistenza per l'effettuazione delle operazioni di "collaudo generale" anche in corso d'opera e di quelle preliminari.
9 Dovranno inoltre essere acquisite, per essere presentate al Collaudatore, tutte le certificazioni relative a prove di laboratorio ordinate dalla D.L., nonché le eventuali certificazioni di garanzia rilasciate dalle Ditte produttrici di materiali, componenti od apparecchiature.
10 Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, I'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Articolo 15. Risoluzione dell’accordo quadro. (Art. 55 e 56 del Capitolato speciale)
1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:
a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario;
b) abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.;
c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i lavori;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
e) gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante;
f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
2. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5 L’eventuale risoluzione del Contratto applicativo, determinerà l’automatica risoluzione dell’Accordo Quadro.
- Clausola Risolutiva Espressa
1. Il presente contratto sarà risolto di diritto su dichiarazione di ACER PIACENZA nei seguenti casi:
a) nel caso di sospensione non giustificata di anche solo uno dei lavori oggetto del presente capitolato per un periodo continuativo superiore a trenta giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a cinquanta giorni all’interno di un periodo pari a 360 giorni;
b) in caso di negligenza dell’Appaltatore, lo stesso sarà considerato negligente qualora nell’anno cumulasse penali per un importo pari o superiore al 3% del valore annuo del presente contratto;
c) sia accertata inadempienza agli ordini impartiti dal Responsabile di ACER PIACENZA in merito alla esecuzione delle opere e dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato di appalto, alla descrizione dei lavori ed a tutti i documenti contrattuali.
2. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, ACER PIACENZA potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all’Appaltatore entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di ACER PIACENZA.
3. Avvenuta la risoluzione, ACER PIACENZA comunicherà all’Appaltatore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei lavori eseguiti. Tale data potrà essere differita da ACER PIACENZA per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo o nuovi Appaltatori e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte di ACER PIACENZA di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l’Appaltatore rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato fino a tale termine, assicurando la continuità dei lavori e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi Appaltatori.
4. L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna dei lavori nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari lavori eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei lavori, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
5. ACER PIACENZA si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell'Appaltatore; comunque ACER PIACENZA avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Appaltatore, ACER PIACENZA tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.
6. Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.
7. Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà di ACER PIACENZA risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato.
8. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento entro 12 mesi dall’avvio dell’appalto per i motivi di cui ai precedenti punti, ACER PIACENZA si riserva la facoltà, di interpellare il secondo classificato nella gara d’appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento nello stesso termine precedente del secondo classificato, ACER PIACENZA si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato alla gara d’appalto e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
Articolo 16. Cessione di credito.
1. E’ vietata la cessione del contratto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 c. 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Articolo 17. Controversie.
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 del Capitolato Speciale e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 23 c. 16 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la stazione Appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al CSE gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti con la Prefettura di Piacenza, L’Appaltatore/ATI , nella persona del
legale rappresentante dell’impresa/ Capogruppo Sig. obbliga al rispetto delle seguenti clausole contrattuali:
con il presente contratto si
1) La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto in data 15/07/2014 presso la Prefettura di Piacenza, consultabile al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
2) La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed i servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3) La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
4) La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
5) La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.91 del DPR 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predetti penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
6) La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7) La sottoscritta impresa dichiara di conoscere a norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti relativi ai contratti di cui al Protocollo di legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
8) La sottoscritta Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’Imprenditore, degli organo sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale
9) La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli Artt. 317,318,319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale.
2. Nei casi di cui ai punti 8) e 9) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed Impresa aggiudicataria.
3. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- Clausola risolutiva espressa
1. Si dà atto che Acer, ai sensi dell'articolo 91 del D.L n. 159/2011 con Prot. Siceant n. , ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di (attraverso l’utilizzo della piattaforma Siceant messa a disposizione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA), richiesta di Informativa antimafia nei confronti dell’Impresa al fine di verificare l’assenza delle cause ostative di cui all’Art. 91 del D.L: n. 159/2011.
2. Ai sensi dell’Art. 3 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 15/07/2014 tra Acer e Prefettura di Piacenza, il presente contratto, in considerazione dell’urgenza con cui devono iniziarsi i lavori, viene sottoscritto in assenza di informativa antimafia, il contraente dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.L. 159/2011.
3. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 21. Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
1. L’Appaltatore può avvalersi del subappalto secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016 alle condizioni stabilite dagli artt. 48, 49 e 50 del capitolato speciale.
2. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. (Art. 36 Capitolato Speciale)
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto l’Impresa/l’ATI ha prestato ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 apposita cauzione definitiva n. emessa da in data
corrispondente al primo anno di durata dell’appalto a garanzia del presente 1 contratto applicativo per l'importo di euro pari al per cento dell’importo di ogni singolo contratto applicativo (cauzione ridotta del % a termini dell’Art.93 del D.l 50/2016 e s.m.i.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 23. Obblighi assicurativi. (Art.38 del Capitolato Speciale)
1. Ai sensi dell’articolo 103 c. 7 del Codice dei contratti, l’Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. La garanzia assicurativa copre tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere redatta secondo lo Schema tipo 2.3 e Scheda Tecnica 2.3 di cui al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123 e dovrà prevedere:
a) partita 1) per le opere
partita 2) per le opere preesistenti
partita 3) per demolizioni e sgomberi: copertura assicurativa per responsabilità civile par ad € 500.00,0
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
Articolo 24. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.
1. Le parti danno atto che l’Impresa/l’ATI appaltatrice ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall’Appaltatore in sede di gara;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;
d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
g) l’offerta tecnica
h) schema di contratto applicativo.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) - g), vengono allegati al presente Accordo Quadro.
Ai sensi dell’Art. 3 c. 4 del Capitolato speciale d’Appalto l’elenco dei prezzi unitari è il Listino prezzi del Comune di Milano che avrà validità fino al termine del presente appalto
Il listino prezzi del Comune di Milano, anche se non materialmente allegato, è parte integrante del presente contratto.
Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancore in vigore.
Articolo 27 (Xxxxxx etico e MOG D.lgs 231/2001)
1 La controparte dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottati da ACER ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, approvati con Delibera del Consiglio d’Amministrazione di Acer n. del .
2 La controparte dichiara pertanto che, nell’esecuzione del presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Codice Etico e MOG adottati da ACER, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell’Acer.
3 Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice Etico, e al Modello di organizzazione e gestione, nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D. Lgs n. 231/01 e s.m.i., legittimano ACER a risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o all’esito dello stesso. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della controparte per eventuali perdite, danni diretti ed indiretti e spese derivanti ad ACER dalla violazione dei principi e delle disposizioni di cui sopra”.
4 I suddetti documenti, sono depositati agli atti dell’Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Piacenza unitamente alla citata deliberazione di approvazione e sono sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione. Essi si intendono richiamati nel contratto, anche se non materialmente allegati.
Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 29 (Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs n. 196/2003, si informa e l’Appaltatore acconsente che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente contratto verranno trattati in ottemperanza al codice della privacy:
- con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e o automatizzati utilizzati per finalità riguardanti la gestione e l’esecuzione dell’obbligazione del contratto; gli adempimenti di obblighi di leggi di regolamenti, normativa comunitaria e o disposizioni di organi pubblici,
2. Il trattamento dei dati è:
- necessario per l’esecuzione e la gestione del contratto;
- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e o disposizione di organi pubblici;
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione;
- al personale dipendente di Xxxx responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli Istituti di credito per il pagamento delle fatture;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge:
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90;
4. Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Acer Piacenza. La ditta potrà richiedere la lista dei responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’Art.7 del Codice della privacy ed in particolare ottenere da Titolare la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione delle finalità del trattamento, la cancellazione l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, inoltrandone richiesta all’Acer di Piacenza.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della Stazione Appaltante L'Appaltatore (Arch. Xxxxxxxx Xxxx ) ( Sig. )
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente per iscritto gli artt. 3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29 del presente contratto.
Piacenza, lì
Il Rappresentante della Stazione Appaltante L’Appaltatore (Arch. Xxxxxxxx Xxxx) (Sig. )
Allegati: vengono allegati al presente contratto: il capitolato speciale;
l’offerta tecnica.