CUP J49C20000370005 TRA
Accordo di Collaborazione Progetto
CCM 2020
"Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia".
CUP J49C20000370005 TRA
La Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Cod. fiscale 80012000826) con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx, rappresentata legalmente dal Dirigente Generale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nata Castelbuono (PA) il 14 settembre 1962 nominata con il Decreto del Presidente della Regione n. 2762 del 18 giugno 2020 domiciliata, per la funzione rivestita, presso la sede del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, di seguito denominato DASOE
E
Il Dipartimento di Scienze Biochimiche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina (Cod. fiscale 80004070837) con sede in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx rappresentata legalmente dal Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Oppido Mamertina (Rc) il 5 dicembre 1953 nominato con D. R. Rep. n. 1989 del 1 ottobre 2018 domiciliato, per la funzione rivestita, presso la sede del Dipartimento di seguito denominato Unità Operativa 8
PREMESSO
- che l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del sistema sanitario nazionale;
- che con legge 26 maggio 2004 n. 138 è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base ai programmi annuali approvati con Decreto dal Ministero della Salute;
- che il CCM è chiamato ad attuare progetti efficaci come modelli di intervento basati su evidenze scientifiche;
- che nell’ambito delle proprie attività il CCM assicura il necessario supporto al Ministero prevedendo altresì il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti nazionali competenti in ambito sanitario;
- che con Decreto ministeriale 20 ottobre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 4 novembre 2020 al n. 2099 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 22 ottobre 2020 con il n. 21956 è stato approvato il programma di attività CCM per l’anno 2020;
- che ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il Ministero ha trasmesso, in data 9 novembre 2020 agli Enti partner il programma annuale pubblicandolo contestualmente sia sul sito istituzionale del CCM che sul sito istituzionale del Ministero assolvendo in tal modo agli obblighi di pubblicità circa i criteri e le modalità per la presentazione e successiva disamina delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del programma CCM dell’anno in corso;
- che il predetto programma è suddiviso in Area Progettuale e Area delle Azioni centrali;
- che nell’ambito dell’Area Progettuale sono stati individuati otto macro-progetti tra cui la linea progettuale n. 5 “L’impatto del COVID sulla popolazione migrante con particolare riferimento ai contesti urbani metropolitani” nonché gli Enti partner invitati a sottoporre a disamina proposte progettuali di attuazione del programma stesso;
- che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 16 novembre 2020 ha valutato le proposte progettuali presentate dagli Enti partner e approvato la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
- che tra i progetti ammessi al finanziamento è incluso il progetto proposto dalla Regione Siciliana dal titolo "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia" rientrante nella linea progettuale n. 5;
- che ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241e s.m.i. è stato stipulato tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana specifico Accordo di collaborazione sottoscritto digitalmente in data 20 novembre 2020 e recante le norme regolative del suddetto Accordo;
- che, con nota prot. n.41606 del 21 dicembre 2020 – DGPRE-MDS- P il Ministero della Salute ha comunicato che con Decreto dirigenziale del 23 novembre 2020, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio, è stato approvato l’Accordo di collaborazione stipulato tra Il CCM e la Regione Siciliana;
- che con Decreto dirigenziale del 24 novembre 2020, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 28 novembre 2020 al decreto n. 13533 è stata impegnata la relativa spesa di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila);
- che nell’Accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, per la realizzazione del progetto "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia", sono state individuate 9 Unità Operative, tra cui l’Unità Operativa 8, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi progettuali riportati nel progetto esecutivo dell’Accordo cui trattasi;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 (premesse)
1. Le premesse sopra esposte e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamati.
Articolo 2
(oggetto, finalità, impegni delle Parti)
1. Con la sottoscrizione dell’Accordo, il DASOE e Unità Operativa 8 nel rispetto dei propri fini istituzionali e statutari, intendono stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione del progetto dal titolo "Sorveglianza epidemiologica e controllo del COVID-19 in aree urbane metropolitane e per il contenimento della circolazione del SARS-CoV-2 nella popolazione immigrata in Italia" i cui obiettivi ed attività sono descritti nel progetto esecutivo (allegato 1), che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti condividono il contenuto del progetto riguardo le finalità, gli obiettivi, la direzione, il coordinamento e il finanziamento, ribadendo l’impegno alla conduzione nei tempi e nei modi stabiliti dal progetto medesimo ognuno per quanto di propria competenza.
Articolo 3 (responsabili scientifici)
1. I Responsabili scientifici per il DASOE sono il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
2. Il Responsabile scientifico per Unità Operativa 8 è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 4 (durata e proroga)
1. La realizzazione del progetto, per effetto di quanto stabilito nell’Accordo richiamato in premessa, dovrà essere portata a termine entro il 19 novembre 2022 fatti salvi eventuali periodi di proroga concessi dal Ministero della Salute.
Articolo 5 (rendicontazione)
1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all’art. 1 l’Unità Operativa 8 entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre, ad eccezione dell’ultimo, dovrà trasmettere al DASOE un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato (all.2) corredato da relativo abstract e un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato (all.3);
2. Entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza dell’Accordo l’Unità Operativa 8 trasmette al DASOE un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’Accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il modello riportato in allegato 3;
3. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa (all. 3) indicate nel piano finanziario previste nel progetto.
4. Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo è consentito il trasferimento tra le voci di spesa purché non superiore al 10%, sia in aumento che in riduzione, per ogni singola voce I di spesa. L’eventuale variazione dovrà essere comunicata al DASOE in forma scritta e adeguatamente motivata in fase di rendicontazione. La variazione del piano finanziario potrà essere richiesta una sola volta per l’intera durata del progetto e dovrà pervenire non oltre 90 giorni prima della scadenza del presente Accordo.
5. Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere mantenuta agli atti presso la sede dell’Unità Operativa che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta del DASOE entro dieci giorni dalla richiesta medesima.
6. Resta inteso che saranno rimborsate le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l’allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato 4 del presente Accordo;
7. I rapporti tecnici, gli abstrat ed i rendiconti finanziari devono essere inviati all’indirizzo di posta certificata della Direzione del Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico (DASOE): xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Articolo 6
(contributo)
1. Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’art. 1 il DASOE trasferirà in favore della Unità Operativa 8 la somma di € 42.000,00 (quarantaduemila) riconosciuta dal Ministero della Salute per lo svolgimento delle attività progettuali. L’erogazione delle risorse economiche avverrà con le seguenti modalità:
• una prima quota, pari al 50% del contributo di € 21.000,00 (ventunomila) dopo la registrazione del Decreto di approvazione del presente Accordo e dietro formale richiesta di pagamento;
• una seconda quota, pari al 30% del contributo di € 12.600,00 (dodicimilaseicento) a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al primo anno di attività.
• una terza quota, pari al 20% del contributo di € 8.400,00 (ottomilaquattrocento) dietro presentazione della relazione tecnica e del rendiconto finale. Il pagamento sarà disposto solo a seguito di valutazione positiva da parte del Ministero della Salute del rapporto tecnico e rendiconto finanziario finali relativi al progetto.
2. Il pagamento è sempre subordinato alla erogazione delle somme da parte del Ministero. Il DASOE non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione delle somme cagionati da controlli di legge e/o indisponibilità di cassa.
3. Il Referente scientifico del progetto si occuperà, nell’interesse comune, delle problematiche connesse all’eventuale mancato e/o ritardo dell’invio delle relazioni periodiche e/o finali che
impediscano o comunque comportino delle ripercussioni sull’erogazione dei fondi da parte del Ministero.
4. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ed inviate a: Alla Regione Siciliana
- Assessorato della Salute – Direzione Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx
5. Il versamento del contributo nei confronti dell’Unità Operativa 8 avverrà mediante accreditamento della somma sul Conto di Tesoreria 0037061 IBAN:IT 64 N 01000 03245 514300037061
6. Il finanziamento previsto per l’Unità Operativa 8 è ripartito come di seguito specificato:
RISORSE | EURO |
Personale n. 1 borsa di studio | 15.000,00 |
Beni | 0 |
Servizi Pubblicazioni scientifiche Organizzazione eventi formativi | 12.000,00 |
Missioni Spese di viaggio, soggiorno e congressi | 15.000,00 |
Spese generali | 0 |
TOTALE | 42.000,00 |
Articolo 7
(riservatezza)
1. Le Parti dichiarano di essere informati e si impegnano ad assicurare che i dati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente in forma anonima e per il raggiungimento delle finalità proprie della convenzione.
Articolo 8
(Sospensione di pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’Accordo)
1. Si conviene la sospensione del finanziamento nel caso di mancata o irregolare attuazione del presente Accordo nonché nel caso di valutazione negativa da parte del Ministero delle relazioni periodiche.
2. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, imputabili all’Unità Operativa 8, il DASOE intima per iscritto a mezzo posta certificata di porre fine alla violazione entro il
termine indicata nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l’Accordo si intende risolto di diritto.
3. E ’espressamente convenuto che nel caso di risoluzione del presente Accordo, l’Unità Operativa 8 ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento dalla relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’Accordo.
Articolo 9 (controversie)
1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale raggiungimento degli obiettivi progettuali e a definire consensualmente eventuali controversie, interpretative o esecutive, che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile risolvere bonariamente la controversia le Parti convengono che la competenza sia devoluta al Foro di Palermo.
Articolo 10 (disposizioni finali)
1. Il presente documento non è modificabile se non per espresso Accordo scritto tra le parti e resta in vigore per tutta la durata del progetto compresi gli eventuali periodi di proroga concessi dal Ministero della Salute. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo di collaborazione si fa rinvio alle disposizioni del Bando CCM 2020.
Il presente Accordo di collaborazione è composto da 10 articoli 4 allegati e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del Decreto lgs 82/2005.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER LA REGIONE SICILIANA
Il Dirigente Generale DASOE Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005
PER L’UNITA’ OPERATIVA 8
Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005
DI LIBERTI
Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX DI LIBERTI Data: 2020.12.30 10:41:54
XXXXX XXXXXXX
+01'00'
XXXXXXX XXXXXX 20.01.2021
15:22:57 UTC