Contract
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI CONNESSI DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. MICROCITEMICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “X. XXXXXX”
TRA
Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, con sede in Selargius (CA), nella xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita IVA 02261430926, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, giusta poteri ad essa conferiti in forza della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014, (nel seguito, per brevità, anche e solo “ASL Cagliari” e/o “Stazione Appaltante”)
E
-----------------------, sede legale in -------------, via -----------------, capitale sociale ----------------, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ------------------al n. ------------, P. IVA , domiciliata ai fini del presente
atto in -----------, via -----------------, in persona del legale rappresentante , giusta poteri allo stesso conferiti
da (di seguito nominato, per brevità, anche e solo “appaltatore” e/o “Fornitore”);
PREMESSO
a) che la ASL di Cagliari, con deliberazione del Commissario Straordinario n. del , ha indetto una gara d’appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta destinata alla selezione di un idoneo operatore economico al quali affidare, in unico lotto, l’esecuzione della fornitura “chiavi in mano” di una TC multistrato (128 Strati) e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O. Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”;
b) che con deliberazione del Commissario Straordinario n. del , la ASL Cagliari ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l’effetto, ha deliberato l’aggiudicazione definitiva della gara di cui all’oggetto;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario di tale gara e, per l’effetto, il Fornitore stesso ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d’appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la corretta formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi incluse:
- cauzione definitiva determinata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita dalla polizza fidejussoria distinta al
n. , emessa in data dalla compagnia per un importo pari ad Euro
= (Euro / ), a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile a terzi, determinata ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del DPR 207/2010, costituita da polizza assicurativa distinta al n. , emessa in data dalla compagnia , per un massimale pari ad Euro , data inizio copertura assicurativa: , data cessazione copertura assicurativa: , data inizio copertura assicurativa collaudo (art. 6 DM 123/04): , data cessazione copertura assicurativa collaudo
;
f) le parti precisano altresì ed il fornitore accetta che:
- la fornitura in gara costituisce un progetto di investimento pubblico finanziato nell’ambito dello strumento di programmazione denominato FSC-Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, con fondi destinati a investimenti presso gli ospedali Oncologico e Microcitemico (Atti deliberativi della Giunta Regionale nn. 42/45 del 16.10.2013; 32/26 del 07/08/2014; 35/20 del 12/09/2014).
- Il codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal CIPE è il seguente: G27E12000640000.
- La TCMultistrato (128 Strati) è destinata al P.O. Microcitemico che in esecuzione della D.G.R. n. 3327 del 30.06.2015 che ha approvato il progetto di scorporo deliberato dalla ASL di Cagliari, d’intesa con l’Azienda Ospedaliera Brotzu, con deliberazione n. 802 del 29.06.2015, è entrato a far parte della suddetta Azienda Ospedaliera Brotzu.
- La ASL Cagliari è stata individuata dalle competenti autorità della Regione Autonoma della Sardegna quale amministrazione delegata alla gestione unitaria del progetto.
- In forza di tale delega, la ASL Cagliari, quale unica amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante, stipula il presente contratto in nome e per conto dell’Azienda Ospedaliera Xxxxxx, la quale acquisterà per effetto di tale stipulazione e secondo lo schema di contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 ssgg. cod. civ..
- Per effetto di tale stipula l’Azienda Ospedaliera Xxxxxx acquista nei confronti del fornitore, ai sensi dell’art. 1411 del cod. civ. citato, il diritto a pretendere dallo stesso l’esecuzione della fornitura e dei relativi servizi connessi, come meglio di seguito indicato.
- Tutti i pagamenti dovuti al fornitore verranno eseguiti solo ed esclusivamente dalla ASL Cagliari, quale amministrazione delegata alla gestione unitaria del progetto, previa acquisizione, da parte dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, della necessaria attestazione relativa alla regolare esecuzione del contratto.
g) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e la restante documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, i seguenti allegati: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore).
3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati, compresi quegli atti e documenti che, sebbene non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ARTICOLO 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.
1. Il presente Contratto è regolato: a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati; b) dalle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile; c) dalle norme in materia di contabilità applicabili alla Stazione appaltante.
2. In ipotesi di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico della Stazione Appaltante e quanto dichiarato nell’offerta tecnica del Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l’ipotesi in cui l’offerta tecnica contenga, a giudizio della ASL Cagliari, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi ed accessori migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Nell’ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto stesso, la ASL Cagliari ed il Fornitore potranno negoziare e pattuire le necessarie ed opportune modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. Ferme restando le definizioni contenute nella documentazione di gara, nell’ambito del presente contratto si intende per:
a) Stazione Appaltante e/o ASL Cagliari: l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari;
b) Fornitore e/o Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso pattuito;
c) servizi connessi: i servizi descritti nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nel presente Contratto, che sono connessi alla fornitura delle apparecchiatura, vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo offerto per la fornitura di detta apparecchiatura;
d) termini: in termini indicati nel presente contratto si intendono come giorni solari/naturali consecutivi, laddove non diversamente specificato nel presente atto; il giorno lavorativo, laddove espressamente indicato, si intende dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
5. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali, connesse ed accessorie vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del Capitolato tecnico, all’offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente Contratto per tutto quanto in quest’ultimo non espressamente previsto.
ART. 3. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1. Il presente Contratto contiene la disciplina contrattuale relativa alla fornitura “chiavi in mano” da parte del Fornitore ed in favore della ASL Cagliari di una TC multistrato (128 Strati) e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O. Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”.
2. Con la stipulazione del presente contratto il Fornitore, precisamente, si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL Cagliari, a prestare in favore della predetta Stazione Appaltante la fornitura di una TC multistrato (128 Strati) conforme alle caratteristiche tecniche minime ed alla configurazione base richieste nel paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico e/o con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara;
3. Sono compresi nel prezzo della fornitura sopra indicata ed il Fornitore si obbliga, pertanto, a prestarli in favore della ASL Cagliari, i seguenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura meglio descritti nel Capitolato tecnico e, segnatamente: sopralluogo obbligatorio presso il sito di installazione; redazione di un progetto d’installazione; lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera; consegna ed installazione; collaudo ed istruzione del personale; garanzia per 12 (dodici) mesi sull’apparecchiatura offerta, con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo; assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi sull’apparecchiatura offerta, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo;
4. La fornitura ed i servizi connessi sopra indicati dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, oltre che nella documentazione di gara e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.
5. la ASL Cagliari, nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà disporre e richiedere al Fornitore, ai sensi dell’art. 11 del
R.D. 18-11-1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento od in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza degli importi, con le modalità e per gli effetti previsti dalla predette disposizioni. In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in variazione agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione di quanto dovuto per le nuove prestazioni.
6. L’avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto dovrà avvenire entro il termine di cui all’art. 153 comma 2 del D.P.R. 207/2010, decorrente dalla data di stipulazione del presente atto. L’avvio delle prestazioni contrattuali coincide con il ricevimento, da parte del Fornitore, dell’ordinativo di fornitura emesso dalla ASL Cagliari.
ARTICOLO 4. CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI.
1. La fornitura oggetto dell’ordinativo emesso dalla Stazione appaltante dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico e consegnata in Cagliari, nella Via Xxxxxx Xxxxxx, 09121 Cagliari, presso il Presidio Ospedaliero Microcitemico, nei locali del Servizio di Radiologia del predetto Presidio – piano seminterrato.
2. La consegna ed installazione dell’apparecchiatura nel luogo indicato al precedente comma 1 dovrà essere eseguita dal Fornitore entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni caso:
- nell’ipotesi in cui non sia necessaria l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche di adeguamento dei locali entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione, da parte del RUP della Stazione Appaltante, dell’approvazione del progetto di installazione;
- nell’ipotesi in cui risultasse necessario procedere ad adeguamenti edili ed impiantistici, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di sopralluogo di verifica che dichiara l’idoneità dei locali al fine dell’installazione dell’apparecchiatura offerta; in tale ipotesi, il termine ultimo di esecuzione della fornitura sarà dato dalla sommatoria del periodo stabilito dall’aggiudicatario in sede di offerta per l’esecuzione di tutti i lavori necessari all’installazione delle apparecchiature più 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, fissati dalla stazione appaltante per collaudo lavori, montaggio apparecchiature e collaudo finale.
3. La consegna della fornitura di cui sopra si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell’imballaggio.
4. I servizi connessi di sopralluogo ed attività connesse, compresa la redazione di un progetto di installazione, eventuali lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali destinatari dell’installazione delle apparecchiature, consegna, installazione, nonché le operazioni di collaudo per la verifica di funzionalità dell’apparecchiatura, dovranno essere svolti dal Fornitore secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate al paragrafo 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato tecnico, oltre che nel presente atto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Il collaudo verrà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con gli incaricati della ASL Cagliari, previa relativa comunicazione inviata al Fornitore con un congruo anticipo, presso il luogo di consegna dell’apparecchiatura sopra indicato.
5. Il collaudo si intende superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico ed a quanto dichiarato dal Fornitore nell’offerta tecnica; tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore.
6. In ipotesi di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale si intende e verrà considerata quale data di accettazione della fornitura, salvo diverso accordo tra le parti. Nell’ipotesi di esito negativo del collaudo e/o nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità eventualmente eseguite dalla Stazione appaltante in corso d’opera, il Fornitore è obbligato a sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività e prestazione necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Resta salvo il diritto della ASL Cagliari, a seguito di secondo od anche successivo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Unitamente ai servizi sopra indicati, il Fornitore si obbliga a prestare in favore della ASL Cagliari anche gli ulteriori servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, precisamente, formazione del personale, garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo, assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo. Tutti tali servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite, oltre che nel presente atto, nei paragrafi 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7del Capitolato tecnico e, laddove migliorative, nell’offerta tecnica formulata dal Fornitore nel xxxxx xxxxx xxxx, xxxx l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. La ASL Cagliari potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dell’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi rispetto alle previsioni del Contratto e del Capitolato tecnico.
ART. 5. DURATA.
1. Relativamente alla prestazione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 (dodici) mesi sull’apparecchiatura e dispositivi offerti, il presente contratto ha una durata pari a complessivi 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione della fornitura.
ART. 6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE.
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla ASL Cagliari a titolo di prezzo per la fornitura di n. 1 TC Multistrato (128 Strati), inclusa la prestazione di tutti i servizi connessi all’esecuzione della fornitura previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto, è rappresentato dal corrispondente prezzo complessivo formulato dal Fornitore stesso nella propria Offerta Economica (Allegato “C”) ed è pari, pertanto, al globale importo di Euro ( / ) IVA esclusa;
2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è dovuto dalla ASL Cagliari a decorrere dalla data di accettazione della fornitura come definita nel paragrafo 3.3 del capitolato tecnico, e cioè dalla data di esperimento del collaudo con esito positivo, risultante dal relativo verbale.
3. La fattura relativa al corrispettivo di cui al comma 1 verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l’emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.
4. Le somme portate dalla fattura emessa come sopra indicato verranno corrisposte dalla ASL Cagliari al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento delle prestazioni effettuate. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ASL Cagliari a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della/e fattura/e, ed accreditato, a spese della ASL Cagliari, sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del presente contratto. ll Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.
5. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL Cagliari, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, eccezion fatta per quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
8. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed all’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG 0000000000 ed al CUP G27E12000640000 indicati nel Disciplinare di gara e nel presente atto. Detti CIG e CUP dovranno, altresì, essere indicati dalla ASL Cagliari nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
9. La ASL Cagliari, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle ASL Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel capitolato e/o dalla vigente normativa d’Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte delle Stazione Appaltante.
12. L’importo dovuto dalla ASL Cagliari per tale/i fattura/e potrà essere ridotto per somma corrispondente all’importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.
13. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ASL Cagliari a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all’ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL Cagliari. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari al successivo articolo 18 del presente contratto.
ARTICOLO 7. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nell’Offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle ASL Cagliari, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ASL Cagliari;
e) mallevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per l’esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi di cui al presente contratto, da svolgersi presso il P.O. Microcitemico, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro del predetto presidio; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti della Stazione Appaltante. il Fornitore, peraltro, prende atto ed accetta che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il presidio e le unità operative dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, destinatarie della fornitura, continueranno ad essere utilizzati dal personale della predetta amministrazione e/o da terzi autorizzati e/o dagli utenti e, di conseguenza, dichiara sin d’ora di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte presso il P.O. Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu.
7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso il P.O. Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Cagliari di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ad eventuali verifiche in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ASL Cagliari e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto ed all’ordinativo di fornitura.
10. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti gli eventuali sub – contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di comunicare alla ASL Cagliari il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
ART. 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati vincolano il Fornitore anche nell’ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi in capo all’Appaltatore gli oneri e le responsabilità di cui all’ art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, per l’ipotesi di subappalto.
ARTICOLO 9. PENALI.
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, per l’effettuazione del sopralluogo al fine di verificare il reale stato dei luoghi, nonché rispetto al termine previsto nel medesimo paragrafo 3.1 per la redazione e consegna alla Stazione Appaltante del progetto di installazione e/o rispetto ad altro termine previamente concordato con la ASL Cagliari, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla predetta ASL Cagliari una penale pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di consegna ed installazione previsto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico e nell’art. 4 del presente contratto, o rispetto ad altro termine previamente concordato con la predetta Amministrazione per la consegna ed installazione dell’apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo dell’apparecchiatura, indicati al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, la ASL Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.7 del capitolato tecnico relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva indicati nell’offerta tecnica e/o concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale calcolata in misura pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.7 del capitolato tecnico per l’intervento di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale calcolata in misura pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.7 del capitolato tecnico per il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.7 del capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e rispetto a quanto contenuto e previsto negli atti e documenti allo stesso allegati e/o richiamati e/o nell’ordinativo di fornitura. In tal caso la ASL Cagliari applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 10. CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente art. 9, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dalla ASL Cagliari.
2. In caso di contestazione di un inadempimento da parte della ASL Cagliari, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione le proprie deduzioni, supportate dalla necessaria documentazione a comprova di quanto asserito,
nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La ASL Cagliari potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsivoglia titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e/o ad altre eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La ASL Cagliari potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo del presente contratto, nei limiti previsti dalla disposizione di cui all’art. 145
D.P.R. n. 207/2010, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 11. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore ha stipulato e consegnato alla ASL Cagliari, a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria a prima richiesta indicata nelle premesse del presente contratto, sottoscritta con primaria compagnia, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante..
2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario garantito.
4. Le parti dichiarano di fare pieno ed integrale rinvio al paragrafo 7 del Disciplinare di gara per quanto non previsto nei commi precedenti.
5. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell’affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l’adozione, nell’esecuzione di quanto previsto dall’appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone.
6. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL Cagliari e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.
7. In particolare, con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL Cagliari a tenerla indenne e mallevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il Fornitore, inoltre, provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell’assicurazione obbligatoria per legge di tutti i tecnici da esso dipendenti.
8. In ipotesi di subappalto di parte delle prestazioni contrattuali il Fornitore si obbliga, inoltre, a mallevare e tenere indenne la ASL Cagliari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
ARTICOLO 12. RISOLUZIONE.
1. In ipotesi di inadempimento del Fornitore anche ad una sola delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto di fornitura che perduri oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che gli verrà intimato a mezzo raccomandata a.r. dalla ASL Cagliari al fine di porre fine all’inadempimento, la ASL Cagliari ha facoltà, ai sensi
dell’art. 1454 cod. civ., di intendere senz’altro risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto o da vigenti disposizioni di legge, la ASL Cagliari, senza bisogno di intimare alcun termine per l’adempimento, potrà, altresì, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa conforme dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., nelle seguenti ipotesi:
a) qualora venisse accertata la non sussistenza ovvero la cessazione di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui in premessa, per la stipulazione del contratto e/o per lo svolgimento delle attività nello stesso dedotte;
b) qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
c) in ipotesi di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed, in generale, per la violazione di diritti esclusivi di terzi, promosse contro la ASL Cagliari in relazione a quanto prestato dal Fornitore in esecuzione del contratto;
d) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dal Fornitore neppure in seguito alle formali diffide ad adempiere comunicategli dalla Stazione Appaltante;
e) l’ipotesi che in relazione alle apparecchiature la cui fornitura è prevista dal presente Contratto si abbia un secondo od un successivo esito negativo del collaudo;
f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
g) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto;
h) in ipotesi di violazione del divieto di cessione del contratto sancito nel prosieguo del presente atto;
i) in ogni ipotesi in cui le prestazioni e/o adempimenti dell’aggiudicatario descritte nel presente contratto, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione allegata al presente atto e/o ivi richiamata siano espressamente prescritte e richieste al Fornitore a pena di risoluzione del contratto;
3. La ASL Cagliari potrà, inoltre, procedere alla risoluzione del contratto nell’ipotesi prevista dall’art. 6 comma 8 del
D.P.R. 207/2010, con le modalità ed il procedimento di contestazione previsto nella norma citata.
4. In ipotesi di risoluzione del contratto per i fatti dianzi indicati, la ASL Cagliari ha diritto di escutere la cauzione prestata e/o di applicare una penale equivalente laddove non sia possibile rivalersi su tale cauzione. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della ASL Cagliari di agire nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
5. Restano, altresì, salve le ipotesi di risoluzione di diritto del contratto previste dalla normativa vigente in materia di contratti stipulati con le stazioni appaltanti pubbliche, nonché le ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 13. SUBAPPALTO.
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
(oppure)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, affiderà in subappalto in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Le parti fanno pieno ed integrale rinvio al disciplinare di gara ed all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per le modalità, gli obblighi e le condizioni connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ASL Cagliari, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL Cagliari, fermo restando il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 15. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese tributarie e contrattuali conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ASL Cagliari, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell’IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL Cagliari, salvo diversa disposizione di legge.
2. Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell’esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.
ART. 16 FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL Cagliari ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa al Contratto stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
ART. 17. RISERVATEZZA.
1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari.
3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalle violazione degli obblighi anzidetti.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.
6. IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy), nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per l’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che la ASL Cagliari, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
7. La ASL Cagliari verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla ASL Cagliari, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che la ASL Cagliari si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all’esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG ed il CUP dallo stesso comunicati.
9. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato, sempre in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente Contratto d’appalto si intenderà risolto e la Stazione Appaltante avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 19. CODICE DI COMPORTAMENTO.
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (DPR 16 aprile 2013, n. 62), come recepito ed approvato dalla ASL Cagliari, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del predetto regolamento, con deliberazione n. 70 del 24 gennaio 2014, a disposizione presso la predetta Amministrazione e, comunque, disponibile in rete sul sito della ASL Cagliari (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx00&xx0&xx0&xx0000&xxx0&xx00&xx0&xxxxxxx0) e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto n. 62 citato.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la ASL Cagliari ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto. In tal caso la ASL Cagliari, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la ASL Cagliari procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
ARTICOLO 20. CLAUSOLA FINALE
1. Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto da parte della ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, riservandosi la predetta Amministrazioni di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall’ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.
Cagliari,
Per la ASL Cagliari Per il Fornitore
Il Commissario Straordinario Il legale rappresentante
Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: art. 3; art. 4; art. 6; art. 7; art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 18; art. 19.
Per il Fornitore
Il Legale rappresentante