SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO INTERREG GIOCOnDa. CIG 8124615465
PREMESSA
Il presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni (di seguito FPC) costituisce parte integrante della documentazione della procedura descritta in epigrafe e definisce le caratteristiche e i requisiti per l’affidamento del servizio di seguito meglio descritto, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (“Codice dei contratti pubblici”).
Le prescrizioni contenute nel presente FPC rappresentano i requisiti minimi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.
La presentazione dell'offerta varrà come accettazione del presente FPC.
ARTICOLO 1
FINE ED OGGETTO DEL SERVIZIO
La Provincia di Brescia in risposta al primo avviso pubblicato da Regione Lombardia a valere sul Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 - Asse 5 “Rafforzamento della governance transfrontaliera”, è uno dei partner, con capofila il Politecnico di Milano (sede territoriale di Como), del progetto GIOCOnDA-Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di vita degli Open Data.
Il progetto GIOCOnDa è co-finanziato dall’Unione europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.
Il progetto mira a rafforzare le capacità di coordinamento e collaborazione delle pubbliche amministrazioni italiane e svizzere, con la partecipazione degli stakeholder (imprese e società civile dei territori coinvolti) per rafforzare la governance transfrontaliera dell’Area Insubrica, attraverso la creazione di valore derivante dallo sviluppo di prodotti informativi basati sul riutilizzo di dati pubblici in formato aperto al fine di rendere sostenibile il processo di digitalizzazione e gestione dei dati da parte della PA e quindi garantire un migliore accesso alle informazioni per rafforzare la governance dei territori e per stimolarne lo sviluppo socio- economico attraverso iniziative di innovazione tecnologica con un approccio progettuale e organico per l’efficientamento dei processi operativi e l’aumento della produttività delle risorse. Il progetto concorre a risolvere le criticità legate alla nota mancanza /disallieneamento di informazioni comuni e all’onerosità di condivisione dati per garantire un migliore accesso alle informazioni.
Provincia ha fatto propri gli “Obiettivi strategici del Piano Triennale dell’Informatica in ambito Open Data”:
• aprire delle basi di dati secondo un chiaro piano di xxxxxxxx;
• valorizzare il patrimonio informativo pubblico;
• ottenere un forte impatto sulla società civile e sulle imprese.
Quanto sopra esposto ha portato l’Ente ad aderire al progetto Gioconda con l’intento di fornire il proprio supporto nell’analisi dei fabbisogni di domanda e di offerta di Open Data da parte di Enti Locali, nonché partecipare, in qualità di Data Provider, secondo le attività previste.
Le attività oggetto del servizio sono:
• Supporto al monitoraggio dell’avanzamento progettuale e meccanismi correttivi per assicu- rare il raggiungimento degli output
• Gestione amministrativa e monitoraggio finanziario
• "Supporto nell'attività di esposizione/pubblicazione dei dati secondo un formato aperto stan- dard e loro eventuale integrazione (cross-relation) al fine di promuovere la messa a valore dei dati pubblici e rendere omogene le strutture dei dati per consentire l’integrazione e l’intero- perabilità."
• Supporto nell'attività di creazione di un’infrastruttura tecnologica distribuita e federata per l’accesso ai dati pubblicati e alle API per le applicazioni che li intendano utilizzare
• Supporto nella definizione di linee guida comuni per modellare e utilizzare dati aperti secondo standard e licenze esistenti
• Analisi del fabbisogno informativo dei data Provider al fine di costituire cluster di dati condi- visi.
• Supporto alla sperimentazione del modello di produzione dei dati presso l'ente
• Formazione del personale degli enti selezionati
• Supporto all'attività di progettazione e organizzazione dei percorsi di co-progettazione inter- disciplinari, con particolare riferimento alla rete di esperti e stakeholder
ARTICOLO 2
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il responsabile unico del procedimento (RUP) indicato negli atti della procedura di affidamento, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Funzionario in servizio presso il Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
ARTICOLO 3
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ
Le prestazioni erogate dall’affidatario nel corso dell’esecuzione del contratto saranno oggetto di verifica di conformità effettuata dal RUP, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini compatibili con la prestazione dello specifico servizio.
ARTICOLO 4
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici, sarà avviato, secondo le condizioni stabilite nel Contratto, dalla data della firma dello stesso fino alla data di fine progetto (07/04/2021).E’ co- munque esclusa ogni continuazione del servizio, in assenza di determinazione da parte dell’Ente com- mittente.
ARTICOLO 5
IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo a base d’asta è di € 38.000,00 (IVA esclusa).
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione
n. 3 del 5 marzo 2008, per il servizio di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede della Provincia.
L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.
ARTICOLO 6
INADEMPIENZE E PENALITÀ
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente FPC, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario. Il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al
RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente FPC per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 7
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’affidatario per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente FPC del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
ARTICOLO 8
RECESSO UNILATERALE
Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.
Xxxxx i casi di recesso obbligatorio, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.
Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.
ARTICOLO 9 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l’affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L’affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.
Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.
La Provincia, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente FPC, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. quinto d'obbligo).
ARTICOLO 10
PAGAMENTI
L'affidatario dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. La Provincia non erogherà, pertanto, alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte.
L'importo contrattuale viene corrisposto all’affidatario, dietro presentazione di fattura, nel seguente modo:
• 50% alla stipula del contratto
• 25% al 31/12/2020
• 25% alla scadenza del progetto
.
La Provincia corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata dall’affidatario, anche se la prestazione dovesse essere svolta da più associati/soci riuniti.
Il predetto compenso è inoltre relativo a tutte le attività – nessuna esclusa – rese nell’interesse, in nome e per conto dell’affidatario.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato dall’affidatario, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, dietro presentazione di regolare fattura.
ARTICOLO 11
TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I dati personali conferiti dall’affidatario saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e della gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al Xxx.xx UE 2016/679.
I predetti dati potranno essere comunicati:
• al personale della Provincia interessato al presente procedimento;
• ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 12
TRATTAMENTO DATI
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma SINTEL che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del D. X.xx 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ARTICOLO 13
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. È vietata, da parte dell’affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge.
L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Nessuna delle prestazioni del presente FPC potrà formare oggetto di subappalto.
ARTICOLO 14
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento della fattura (ai sensi del d.P.R. 633/1972 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, previa verifica della regolarità della prestazione.
Ai sensi del Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell’art. 25 del
D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dal 31 marzo 2015
la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Inoltre dal 30.06.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
Codice Univoco Ufficio UF95O3
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione e quello del relativo impegno contabile.
La Provincia non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
L'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre
l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto l'affidatario è invitato a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx.
La Provincia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidatario della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del decreto-legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto articolo 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
ARTICOLO 15 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto.
L’affidatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.
L’affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente FPC, nonché ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto del presente FPC.
L’affidatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’affidatario si obbliga a mantenere indenne la Provincia ed i suoi funzionari in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dai servizi previsti nel presente FPC o dai suoi risultati.
ARTICOLO 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti ed i documenti che l’affidatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito internet della Provincia.
L’affidatario si obbliga a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri collaboratori affinché tutti
i dati e le informazioni, di qualunque genere, di cui verranno a conoscenza in connessione con le prestazioni previste dal presente FPC vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell’attività svolta.
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DI QUANTO REALIZZATO
Tutto quanto realizzato nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente FPC è di esclusiva proprietà della Provincia, restando pertanto assolutamente precluso all’affidatario qualunque uso o divulgazione, anche parziale, del materiale stesso. Tale diritto di proprietà è esteso anche a tutte le copie di scarto ed, in genere, a tutto ciò che può residuare dall’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 18
STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
La stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza.
Il servizio sarà attivato da apposita lettera d'ordine, trasmessa all'operatore economico nonché dal presente FPC e dagli altri atti e documenti di cui alla procedura di affidamento, che l'affidatario dichiara di ben conoscere e di accettare.
La Provincia non erogherà alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte, intendendosi il compenso di cui all’art. 6 onnicomprensivo di ogni spesa (inclusa eventuale cassa) al netto dell’IVA di legge.
Restano a carico dell’affidatario tutti i rischi connessi all’espletamento del servizio.
ARTICOLO 19
ADEGUAMENTI DEI PREZZI
Il corrispettivo offerto dall’affidatario in sede di procedura rimane fisso ed invariabile per tutto il periodo di durata del contratto.
ARTICOLO 20
DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Provincia.
Qualsiasi riserva, da parte dell’affidatario, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l’ha originata, mediante lettera da comunicare Per posta elettronica certificata indirizzata al direttore dell'esecuzione del contratto.
Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.
Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l’affidatario non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L’esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata relativa al bimestre in cui è pervenuta la riserva, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’affidatario.
ARTICOLO 21
INDIPENDENZA DELL’AFFIDATARIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
L’affidatario eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all’esito della procedura, con estraneità all’apparato amministrativo della Provincia, in posizione di totale indipendenza da tutti i Settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.
L’affidatario dovrà dichiarare, all’atto della stipula del contratto, di non essere dipendente della Provincia di Brescia o di uno degli enti locali che fruiscono del servizio di stazione appaltante da parte della Provincia, nonché di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la
durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo.
L’affidatario dovrà impegnarsi espressamente, all’atto della stipula del contratto, a non assumere, per tutta la durata del contratto medesimo – pena la risoluzione – alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro la Provincia di Brescia.
ARTICOLO 22
COPERTURA ASSICURATIVA
L’affidatario è obbligato, se richiesto, a dimostrare il possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
ARTICOLO 23
PATTO DI INTEGRITA'
L’affidatario deve accettare ed osservare senza riserve il contenuto del “Patto di integrità” sottoscritto in sede di affidamento.
ARTICOLO 24
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante ricorso all'accordo bonario di cui all'articolo 206 del Codice ovvero, in mancanza di accordo, deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Brescia. È escluso l'arbitrato.