DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Numero 83 del 09/12/2014
OGGETTO: CONTROVERSIA CON LA DITTA EREDI PASCA S.A.S DI XXXXXXXX XXXXXXX CONTRATTO REP. 3614/2008. TRANSAZIONE EX ARTICOLO 239 CODICE DEGLI APPALTI. DETERMINAZIONI.
L'anno 2014 il giorno 9 del mese di dicembre alle ore 16:30 presso questa Sede Comunale, il Commissario Straordinario dott.ssa XXXXXXX Xxxxxxx, nominato per la provvisoria gestione del Comune sino all’insediamento degli organi ordinaria norma di legge, con Decreto del Signor Presidente della
Repubblica in data 9 giugno 2014, assistito dal Segretario Generale xxxx. XXXXXX Xxxxxxxx , delibera in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri:
– il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 09/12/2014 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
firma Xxxx. XXXXXXXX Xxxxxx
Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S Soggetta a ratifica
PREMESS0 che:
1. il Comune di Veglie nel 2004 ha avviato, con l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina Xxxx000/00 (xxx GC n.107/2004), il procedimento per la relativa richiesta di finanziamento dell’opera (fondi POR PUGLIA 2000-2006) e adottato tutti i successivi atti consequenziali;
2. in data 28/11/2006 il CC ha approvato ai sensi dell’art.16 della LR n.13 /2001 il progetto definitivo dei lavori di Adeguamento e Completamento al DLgs 152/99 Bacino Sud –Stralcio Funzionale della rete pluviale cittadina;
3. con lo stesso provvedimento ha dato atto che l’approvazione del progetto suddetto.
a) costituisce variante urbanistica al PRG vigente ;
b) equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza dei lavori di cui trattasi ;
4. in data 26 /01/ 2007 veniva notificato al Comune il ricorso n 147/2007 presso il TAR Puglia sez. di Lecce presentato dalla Pezzo della Casa s.s proprietaria dei terreni in cui il progetto dell’opera prevedeva la realizzazione del recapito finale della rete pluviale cittadina del Bacino Sud per l’annullamento di tutti gli atti connessi e collegati all’approvazione del progetto suddetto,analiticamente specificati nella relazione prot.n16345 del 18/12/12 del responsabile del procedimento ( allegato 1 all’originale del presente atto) ;
5. in data 04/07/2008 con Decreto n.562/2008 il Presidente del TAR Puglia- 1^ Sez. di Lecce sospende il Decreto di occupazione temporanea d’ urgenza n.19 prot.n.8214 del 20/06/2008 e con successiva Ordinanza n 606 del 16/07/2014 anche l’efficacia del decreto suddetto sino alla Camera di Consiglio del 30/07/2008, rinviata inizialmente al 10/09/2008 e tenutasi poi il 25/03/2009;
6. in data 24/07/2008, pur essendoci il contenzioso in corso , è stato sottoscritto il contratto per l’appalto dei lavori di che trattasi (Rep.3614/08 ) e in data 08/08/2008 è stato redatto dall’impresa e dalla Direzione dei lavori il verbale di consegna contenente la data del 07/02/2010 quale termine finale per l’ultimazione degli stessi e quindi entro i successivi 548.giorni naturali e consecutivi in conformità al capitolato speciale d’appalto;
7. in data 12/03/2009 la Direzione Lavori ordinava la sospensione dei lavori per la sopravvenuta necessità di redigere una perizia di variante a causa delle rilevate interferenze con altri sottoservizi esistenti sulla via interessata dai lavori che impedivano il prosieguo della realizzazione della condotta fognaria ;
8. nella Camera di Consiglio del 25/03/2009 con sentenze depositate il 22/05/2009:
- n.1281/2009 il TAR Puglia -1^ Sez. annulla la deliberazione di Giunta n107 del 23/03/2004 di “Adozione del Progetto definitivo dei Lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina …completamento di programmazione al
P.O.R Puglia 2006-2006 ;
- n.1282/2009 il TAR Puglia -1^ annulla la deliberazione G. C. n 107 /22004 , la deliberazione n.76 /2004 del Consiglio Comunale e il Decreto di occupazione temporanea d’urgenza n.19 prot.n.8214 del 20/06/2014 ;
9. in data 08/09/2009 il Comune di Veglie propone ricorso n.7255/2009 in appello al
Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza n 1282 /2009 del TAR Puglia – 1^ sez. di Lecce il Consiglio di Stato in data 06/10/2009 con Ordinanza n. 5011 /2009 “sospende l’efficacia della sentenza impugnata”;
10. in data 03/05/2010, attesa l’ordinanza n.5011/2009 del Consiglio di Stato, viene emesso il Decreto di occupazione temporanea d’urgenza n.9 prot.6441 del 03/05/2010 e avviso prot.n7494 del 21/05/2010 di immissione in possesso per il giorno 07/06/2010;
11. in data 01/06/2010 con Decreto n.382 /2010 il Presidente del TAR Puglia -1^ Sez. di Lecce , su ricorso 799/2010 proposto da Pezzo della Casa sas , sospende l’immissione in possesso relativa al Decreto di occupazione temporanea d’urgenza n 9 prot. .n 6441 del 03/05/2010 rinviando alla Camera di Consiglio del 09/06/2010 l’esame dell’istanza cautelare , nella quale il TAR Puglia 1^ Sez, sospende con sentenza n 406 del 09/06/2010 il Decreto di occupazione temporanea richiamato innanzi (n 9 prot. del 09/06/ 2010) ;
RILEVATO che il Comune di Veglie è stato interessato poi dal 20/07/2010 fino al 16/11/2011 da ricorsi presentati costantemente dalla proprietà Pezzo della Casa i cui terreni erano stati oggetto di esproprio per la realizzazione del recapito finale della rete pluviale e dai provvedimenti cautelari resi dal Giudice Amministrativo che hanno comportato un “fermo giudiziario” dei lavori, circostanze documentate tutte nella relazione resa dal responsabile del procedimento (nota prot. n. 1278//2012;
RITENUTO necessario evidenziare:
* che il procedimento di che trattasi è stato, pertanto, appesantito e ritardato continuamente da ricorsi al TAR e Consiglio di Stato presentati dalla proprietà Pezzo della Casa ;
* che in ogni caso le successive sentenze di merito sono state favorevoli per il Comune di Veglie:
* che, a causa dell’alterazione dell’iniziale crono programma dei lavori dovuto ai tempi processuali, l’Ente ha, di volta in volta, ottenuto dalla Regione Puglia diverse proroghe per l’ultimazione dei lavori, al fine di evitare la perdita del finanziamento;
* che la Regione Puglia dopo aver concesso le varie proroghe, ha comunicato con nota prot.n.5466 del 12/12/2012 di aver trasmesso alla Commissione Europea un elenco dei progetti P.O.R. Puglia 200/2006 non conclusi (alla data del 30/09/2012) a causa dei procedimenti giudiziari e/amministrativi e da completare con risorse liberate , e che all’interno del suddetto elenco è stato inserito l’intervento di che trattasi;
CONSIDERATO che:
* in data 15 aprile 2010 il Comune di Veglie stipulava con l’impresa appaltatrice un atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi e che gli stessi non sono stati ripresi a causa della impossibilità ad operare sul sito deputato ad ospitare il recapito finale dell’opera fognaria, che entra nella disponibilità del Comune di Veglie soltanto nel mese di novembre 2011;
* con nota n. 3500 del 19 marzo 2012 inviata via fax all’impresa, il Comune di Veglie comunicava la ripresa dei lavori per il giorno 20 marzo 2012, a cui non seguiva da parte della D.L. il relativo ordine di servizio;
* in data 25 giugno 2012 l’impresa formulava diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni preavvertendo che in mancanza sarebbe intervenuta la risoluzione del contratto
( in danno);
* in data 24 settembre 2012, l’impresa appaltatrice, ha attivato apposito procedimento arbitrale che ha visto soccombente il Comune di Veglie rispetto ad ogni pretesa avanzata dalla Ditta ;
* l’Ente, in effetti, ha visto accogliere tutte le domande della stessa, ditta formulate e con lodo del 3 giugno 2014, il Collegio arbitrale:
- ha risolto, a far data dal 11/7/2012, il contratto Rep. n. 3614 del 24/7/2008 stipulato fra Eredi di Xxxxx Xxxxxxx sas di Xxxxxxxx Xxxxxxx e Comune dei Veglie avente ad oggetto lavori di adeguamento e completamento rete pluviale cittadina al D.Lgs. 152/99
– Bacino sud – stralcio funzionale;
- condannato il Comune di Veglie a pagare in favore dell’impresa suddetta la somma di Euro 607.186/06, oltre interessi dall’11/7/2012 alla data del soddisfo;
- ha disposto lo svincolo immediato della polizza assicurativa tuttora nella disponibilità del Comune con restituzione dell’originale della stessa alla ditta;
- ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dal Comune di Veglie;
- ha posto a carico del Comune i due terzi del costo della procedura arbitrale, fissato sulla base di separata ordinanza e i due terzi delle spese legali sopportate dall’impresa;
PRESO atto:
■ dell’attività posta in essere dai soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, che hanno valutato tutte le possibili strade da percorrere, con l’unico obiettivo di realizzare l’opera di grande rilievo strategico e recare meno danno possibile al bilancio dell’ente con il minor dispendio di risorse economiche;
■ della nota del 15 settembre 2014 (nota prot. n. 12229 del 15.09.2014) con la quale, il R.U.P., ing. Xxxxx Xxxxx, su espressa richiesta del Commissario Straordinario in merito alle attività da porre in essere al fine di scongiurare la perdita del finanziamento e la mancata realizzazione dell’opera strategica per la sicurezza pubblica, sentiti i direttori dei lavori, rappresentava che l’avvio di una nuova procedura di gara richiede necessariamente l’aggiornamento dei prezzi unitari delle categorie d’opera ancora da realizzare al listino prezzi della Regione Puglia anno 2012 e che, pertanto, il nuovo quadro economico dell’opera richiederebbe, per l’esecuzione delle opere di completamento, un maggiore impegno per il Comune di € 2.543.892,42;
■ della circostanza che il tempo di completamento dell’opera, determinato nel CSA in residui 452 giorni e i tempi per una nuova gara si stimano in 4 mesi, in assenza di contenzioso;
ATTESO che a seguito di vari incontri avuti con i soggetti coinvolti per una valutazione complessiva della vicenda (documentati nei relativi verbali), sia ai fini dell’eventuale impugnazione del lodo arbitrale, sia per intraprendere la soluzione di un componimento transattivo teso a garantire la prosecuzione dell’opera e la sua ultimazione in tempi ragionevolmente brevi, nel rispetto di quelli accordati dalla Regione con nota del 23 /09/2014 n. 0025127, si è giunti alla conclusione che, è interesse delle parti valutare favorevolmente l’ipotesi di addivenire ad esito bonario della lite insorta con l’impresa appaltatrice:
1. per motivi finanziari, non solo quelli strettamente connessi alla perdurante disponibilità del finanziamento pubblico (la cui perdita determinerebbe un pregiudizio grave per gli interessi del Comune e della Comunità vegliese) ma anche quelli relativi all’aggiornamento dei prezzi unitari delle categorie d’opera ancora da realizzare al listino prezzi della Regione Puglia anno 2012 ed agli ulteriori costi del contenzioso;
2. per motivi strettamente connessi al termine indicato dalla Regione Puglia che dopo aver confermato il finanziamento , ha imposto all’Ente di ultimare, collaudare e mettere in esercizio l’intervento in questione “entro e non oltre il 30/06/2016”, termine che può essere ampiamente compromesso dalla incidenza della durata di un nuovo procedimento di gara e dalla propedeutica instaurazione di impugnazione del lodo arbitrale;
RITENUTO, per le motivazioni innanzi riportate, definire in via stragiudiziale la controversia insorta tra le parti,. attraverso reciproche concessioni formalizzate nello schema di atto di transazione allegato, al fine di:
- evitare la prosecuzione del contenzioso che comporterebbe, oltre al rischio di pagare le stesse somme con interessi, anche gli ulteriori oneri per le spese di opposizione alle risultanze del lodo arbitrale;
- consentire, tra l’altro, un risparmio in termini economici, rispetto alle somme ulteriori, richieste dall’aggiornamento dei prezzi unitari come sopra specificato;
- evitare il rischio della perdita del finanziamento in caso di mancato rispetto dei termini imposti dalla Regione e in tale ipotesi , la restituzione di quelle già introitate per i lavori eseguiti;
PRESO ATTO
• della nota n. 14233 del 21 ottobre 2014 con la quale il Segretario Generale, Responsabile del Contenzioso fino al 15 ottobre precedente ha rappresentato, attraverso valutazioni e analisi, evidenziate nella stessa, l’opportunità di ricercare una soluzione bonaria della vicenda che consentirebbe al Civico Ente di perseguire, con il minor nocumento possibile il proprio fine, il completamento di un’opera necessaria per il territorio comunale,
• che nello stesso parere il Segretario illustra le ulteriori motivazioni in ordine alla opportunità di procedere in detta direzione;
• che con nota n. 14301 del 22 ottobre 2014 il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi del Comune, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, ha attestato la capacità di indebitamento proponendo la copertura finanziaria della spesa;
• che con verbale n. 23/2014 del 22 ottobre 2014 il Revisore Unico dei Conti del Comune, rag. Xxxxxxxxx Xxxx, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della copertura finanziaria così come indicata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
• che, con nota n. 249/2012 in data 5 novembre, il Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx dello studio legale Xxxxxxx Xxxxxxx ha espresso un giudizio positivo circa la possibilità che codesta spettabile Amministrazione Comunale addivenga ad una soluzione bonaria della controversia in oggetto…in quanto l’eventuale transazione da cui deriverebbe la ripresa dei lavori, consentirebbe alla PA di portare a compimento in via definitiva l’opera pubblica-i l cui pubblico interesse è stato puntualmente ricordato;
CONSIDERATO che
• l’art.239 del D. Lgs 163/2006 prevede la possibilità per la PA di risolvere le controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori , mediante transazione nel rispetto del codice civile
• l’Ente, in ogni fase dell’attività amministrativa di che trattasi, ha cercato non solo di garantire ed assicurare al meglio la rispondenza dell’accordo transattivo ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ma anche di individuare tra più possibili scelte, la soluzione più idonea ad azionare il soddisfacimento dell’interesse pubblico, che nella fattispecie in esame è rappresentato dalla realizzazione dell’opera con il minore dispendio di risorse economiche scongiurando, quindi, ulteriori danni per il Comune;
• secondo autorevole giurisprudenza è esclusa l’efficacia novativa della transazione nel caso in cui rimane immutata la natura giuridica del rapporto e l’oggetto delle prestazioni assunte dalle parti, così pure autorevole dottrina ritiene che, trattandosi di diritti disponibili, la corrispettività intesa come concessioni equivalenti non debba sussistere per raggiungere una valida transazione e la stessa può essere finalizzata a modificare alcune parti del rapporto preesistente ;
ACCLARATO l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, per quanto innanzi evidenziato, stante la particolare orografia del Comune di Veglie e il ricorrente verificarsi del fenomeno delle “bombe d’acqua “ che in passato hanno provocato allagamenti anche nelle civili abitazioni, con relative richieste di risarcimento danni
PRESO ATTO della nota P.E.C. con la quale .la ditta, in data 6 dicembre 2014 (prot.
n. 16552) ha formalizzato la proposta transattiva dichiarando di essere disponibile a rinunciare alla risoluzione del contratto solo alle condizioni indicate nella stessa ;
PRESO ATTO, altresì:
- del parere del Responsabile Unico del Procedimento e della Direzione Lavori;
- del parere reso ai sensi dell’art.239, secondo xxxxx, del D.lgs 163 /2006 dal Responsabile del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, dott. Xxxxxxxx, congiuntamente al Segretario Generale, in merito all’atto di transazione;
- del parere del Responsabile del Settore Economico –Finanziario;
- del parere dell’Organo di Revisione Contabile;
- del parere del legale dell’Ente
allegati tutti all’originale per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
PROPONE
1) di definire attraverso la sottoscrizione di accordo transattivo la controversia di che trattasi , al fine di evitare l’insorgere di contestazioni future e l’alea ed i costi del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il rischio di eventuali contenziosi sul nuovo procedimento di appalto dei lavori ed evitare, il mancato rispetto dei tempi imposti dalla Regione Puglia per l’ultimazione dei lavori e la messa in funzione dell’opera;
2) di approvare, in conseguenza di quanto determinato con il punto n. 1 che precede, lo schema di transazione allegato disciplinante i rapporti e gli obblighi reciproci tra la
ditta e il Comune di Veglie;
3) di prendere atto che alla sottoscrizione dell’atto di transazione, come meglio dettagliato nella bozza di accordo transattivo allegata al presente, la ditta dovrà rinunciare, agli effetti di quanto deciso dal lodo arbitrale, alla risoluzione , a far data dall’11 luglio 2012, del contratto Rep. n. 3614 del 24.07.08 per l’affidamento dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud – Stralcio Funzionale ed impegnarsi a proseguire l’originario rapporto di cui al predetto contratto di appalto per il completamento dell’opera pubblica di cui trattasi secondo il progetto originario e i relativi allegati, rinunciando altresì alla proposizione di riserve ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs n. 163/2006 in merito ad eventuale contestazione dei costi di realizzazione dell’opera, fatte salve le riserve connesse a circostanze e/o fatti sopravvenuti non previsti o prevedibili al momento della stipula del presente atto transattivo.
4) di dichiarare il presente atto, considerata l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Preso atto di quanto riportato nella proposta di deliberazione che precede;
Visti:
- il parere del Responsabile Unico del Procedimento e della Direzione Lavori;
– il parere reso ai sensi dell’art.239, secondo comma, del D.lgs 163 /2006 dal Responsabile del Settore Affari Xxx.xx, dott. Xxxxxxxx, congiuntamente al Segretario Gen.le, in merito all’atto di transazione;
- il parere del Responsabile del Settore Economico –Finanziario;
- il parere dell’Organo di Revisione Contabile;
- il parere del legale dell’Ente
nella proposta che precede tutti richiamati ed allegati all’originale per farne parte;
D E L I B E R A
1) di definire attraverso la sottoscrizione di accordo transattivo la controversia di che trattasi , al fine di evitare l’insorgere di contestazioni future e l’alea ed i costi del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il rischio di eventuali contenziosi sul nuovo procedimento di appalto dei lavori ed evitare, il mancato rispetto dei tempi imposti dalla Regione Puglia per l’ultimazione dei lavori e la messa in funzione dell’opera;
2) di approvare, in conseguenza di quanto determinato con il punto n. 1 che precede, lo schema di transazione allegato disciplinante i rapporti e gli obblighi reciproci tra la ditta e il Comune di Veglie;
3) di prendere atto che alla sottoscrizione dell’atto di transazione, come meglio dettagliato nella bozza di accordo transattivo allegata al presente, la ditta dovrà rinunciare, agli effetti di quanto deciso dal lodo arbitrale, alla risoluzione , a far data dall’11 luglio 2012, del contratto Rep. n. 3614 del 24.07.08 per l’affidamento dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud – Stralcio Funzionale ed impegnarsi a proseguire l’originario rapporto di cui al predetto contratto di appalto per il completamento dell’opera pubblica di cui trattasi secondo il progetto originario e i relativi allegati, rinunciando altresì alla proposizione di riserve ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs n. 163/2006 in merito ad eventuale contestazione dei costi di realizzazione dell’opera, fatte salve le riserve connesse a circostanze e/o fatti sopravvenuti non previsti o prevedibili al momento della stipula del presente atto transattivo.
4) di dichiarare il presente atto, considerata l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale oltre ad una terza copia per la registrazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra:
• il Comune di Veglie (p.i. 00462560756), con sede in Veglie alla via Salice presso la Casa comunale, in persona del legale rappresentante p.t., il Commissario Straordinario Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, C.F. PRRMLD 60T68 C342P denominato di seguito Comune;
e
• l'impresa "Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx" (c.f. e x. xxx 00000000000), xxx xxxx xx Xxxxxxx (Xx) alla Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, in persona del legale rappresentante p.t. Xxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, rappresentata in virtù di Procura Institoria per Notar Xxxxxxxx Xxxx dell'8/03/2001, Rep. N. 59983, registrata in Gallipoli il 15/03/2001 al n. 146, dal procuratore firmatario Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Neviano (Le) il 30/03/1962, C.F. PSCMR262C30F881Z, denominata di seguito Ditta;
PREMESSO CHE
• il Comune nel 2004 ha avviato il procedimento dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina con richiesta di finanziamento dell’opera ( fondi P.O.R. PUGLIA 2000- 2006);
• con delibera n. 76 del 28 novembre 2006 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud – Stralcio Funzionale dando atto “che l’approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di cui trattasi ai sensi della vigente normativa”;
• a seguito di gara mediante procedura ristretta indetta dal Comune con determinazione R.G. n. 434/07, le Parti hanno stipulato il contratto di appalto Rep. n. 3614 del 24.07.08 per l’affidamento dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud – Stralcio Funzionale per il complessivo importo di Euro 1.616.748,35 oltre IVA, compresi oneri
per la sicurezza;
• il bando di gara (che, ai sensi dell’art. 3 del contratto di appalto, ne costituisce parte integrante) ha previsto che l’opera pubblica in questione «è finanziata dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’attuazione dell’intervento POR PUGLIA 2000/2006 Misura 1,1 Azione 5 con cofinanziamento comunale per € 210.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. S.p.A.»;
• in data 8 agosto 2008 veniva sottoscritto dalla Ditta e dalla Direzione Lavori il verbale di consegna dei lavori, con specifica indicazione della data del 7 febbraio 2010 quale termine finale per l’ultimazione degli stessi;
• la Ditta dava effettivo inizio ai lavori e li eseguiva fino al 12 marzo 2009 data in cui veniva ordinata dalla D.L. la sospensione degli stessi per interferenze con altri sottoservizi;
• in data 9 febbraio 2010 veniva presentata dalla D.L. ed acquisita al n. 1920 del prot. gen. del Comune una perizia di variante approvata con Determina R.G. n. 123 del 27 marzo 2010;
• in data 15 aprile 2010 il Comune di Veglie stipulava con l’impresa appaltatrice un atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, ma i lavori non riprendevano a causa dell’ indisponibilità del sito deputato ad ospitare il recapito finale dell’opera fognaria, che entra nella disponibilità del Comune soltanto nel mese di novembre 2011;
• con nota n.3500 del 19 marzo 2012, inviata via fax alla Ditta, il Comune comunicava la ripresa dei lavori per il giorno 20 marzo 2012, a cui non seguiva da parte della D.L. il relativo ordine di servizio;
• in data 23 marzo 2012 la Ditta scriveva a mezzo del proprio legale una lettera di diffida al Comune per la ripresa dei lavori;
• in data 25 giugno 2012 la Ditta formulava diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni preavvertendo che in mancanza sarebbe intervenuta la risoluzione del contratto ( in danno);
• in data 24 settembre 2012, la Ditta appaltatrice, ha attivato apposito procedimento arbitrale nei confronti del Comune di Veglie, per sentire accogliere le seguenti domande:
⮚ I. Accertare e dichiarare il grave inadempimento della Stazione Appaltante in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte con il contratto Rep. N. 3614 del 24/07/2008 avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud” da effettuarsi nel Comune di Veglie nel termine stabilito di “giorni 548 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori” sottoscritto in data 8/08/2008 con specifica indicazione della data del 7/02/2010 quale termine finale per l’ultimazione degli stessi.
⮚ II Accertare e dichiarare illegittima ab initio la sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante il 12/03/2009 per l’inattuabilità dei lavori per come previsti in progetto a causa di un’interferenza con altri, numerosi, sottoservizi quali rete gas, rete elettrica di pubblica illuminazione, rete fognante a gravità e condotta premente della fognatura nera nonché della rete idrica.
⮚ III. Accertare e dichiarare ulteriormente illegittima la sospensione dei lavori protratta finora senza alcuna disposizione della Stazione Appaltante in ordine alla ripresa degli stessi.
⮚ IV. Accertare e dichiarare il comportamento complessivamente tenuto dalla Stazione Appaltante assolutamente contrario anche rispetto ai più generali doveri di correttezza, buona fede e cooperazione concernenti l’esecuzione dei contratti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..
⮚ V. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto Rep. N. 3614 del 24/07/2008 per inadempimento e per l’inutile decorso del termine assegnato dall’impresa appaltatrice al Comune di Veglie con la diffida ad adempiere del 25/06/2012.
⮚ VI. Conseguentemente e per l’effetto, disporre lo svincolo della polizza assicurativa a garanzia con restituzione dell’originale della stessa.
⮚ VII. Accertare e dichiarare il diritto della società “EREDI DI XXXXX XXXXXXX XXX DI XXXXXXXX XXXXXXX” in persona del l.r. p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di Euro 527.552,20 a titolo di risarcimento dei danni subiti dal lungo periodo di sospensione per come distinti e specificati al punto 18 del presente atto.
⮚ VIII. Accertare e dichiarare il diritto della società “EREDI DI XXXXX XXXXXXX XXX DI XXXXXXXX XXXXXXX” in persona del l.r. p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di Euro 115.105,00 pari all’utile di impresa non percepito calcolato nella misura del 10% sull’importo dei lavori non eseguiti, ovvero di quella maggiore o minore che il Collegio vorrà fissare a tale titolo.
⮚ IX. Accertare e dichiarare, infine, il diritto della società “EREDI DI XXXXX XXXXXXX XXX DI XXXXXXXX XXXXXXX” in persona del l.r. p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta l’ulteriore somma di Euro 57.552,00 ovvero di quella maggiore o minore che il Collegio vorrà fissare per il danno curriculare che l’impresa ritrae dalla mancata esecuzione per intero dei lavori di contratto.
⮚ X. Per l’effetto, condannare il Comune di Veglie, in persona del suo l.r. p.t., al pagamento della somma di cui ai punti VII, VIII e IX o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art 2043 c.c., il tutto oltre interessi legali, moratori, anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.
⮚ XI. Condannare il Comune di Veglie al pagamento delle spese e onorari di arbitrato, nonché delle spese e competenze legali”;
• il Comune si è costituito nel procedimento arbitrale con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale,
proponendo i propri quesiti che in questa sede di trascrivono:
⮚ 1. rigettare tutte le domande proposte dall’Impresa “Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in persona del legale rappresentante p.t., siccome inammissibili e, in ogni caso infondate per tutti i motivi di cui in narrativa;
⮚ 2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 3614 del 24.07.08 per l’affidamento dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud – Stralcio Funzionale ai sensi dell’art. 1463 c.c. per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alle parti e, in ogni caso, non imputabile al Comune di Veglie e, per l’effetto, condannare l’Impresa “Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in persona del legale rappresentante p.t. a restituire al Comune di Veglie gli importi già ricevuti relativi alla prima rata pari ad Euro 465.700,00 oltre IVA per un totale di Euro 512.270,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del pagamento;
⮚ 3. in via subordinata e salvo il gravame, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 3614 del 24.07.08 per l’affidamento dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99
– Bacino Sud – Stralcio Funzionale ai sensi dell’art. 1453 c.c. per grave inadempimento contrattuale imputabile all’Impresa “Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in persona del legale rappresentante p.t. e, per l’effetto, condannare quest’ultima: a restituire al Comune di Veglie gli importi già ricevuti relativi alla prima rata pari ad Euro 465.700,00 oltre IVA per un totale di Euro 512.270,00, oltre interessi e rivalutazione dal dì del pagamento, oltre alle spese di Euro 300.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per progettazione e per funzionamento del seggio di gara; - a risarcire il Comune di Veglie per i danni non patrimoniali (danno all’immagine)
subiti per l’importo pari al valore dell’appalto di Euro 3.000.000,00; - accertando e dichiarando, altresì, il diritto del Comune di Veglie ad escutere lo polizze fideiussorie previste dal contratto di appalto;
⮚ 4. in ogni caso, porre a carico all’Impresa “Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in persona del legale rappresentante p.t. il pagamento di tutte le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale e del procedimento arbitrale;
⮚ 5. in ogni caso, condannare l’Impresa “Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx”, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di diritti, spese ed onorari del presente giudizio arbitrale”;
• il Collegio arbitrale, con lodo del 3 giugno 2014, ha così deciso:
1. dichiarare risolto, a far data dall’ 11/7/2012, il contratto Rep. n. 3614 del 24/7/2008 stipulato fra Eredi di Xxxxx Xxxxxxx sas di Xxxxxxxx Xxxxxxx e Comune di Veglie avente ad oggetto lavori di adeguamento e completamento rete pluviale cittadina al d.lgs. 152/99 – bacino sud – stralcio funzionale;
2. per l’effetto condanna il Comune di Veglie a pagare in favore dell’impresa Eredi di Xxxxx Xxxxxxx sas di Xxxxxxxx Xxxxxxx la somma di Euro 607.186,06, oltre interessi dall’11/7/2012 alla data del soddisfo;
3. dispone lo svincolo immediato della polizza assicurativa tuttora nella disponibilità del Comune con restituzione dell’originale della stessa alla ditta;
4. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal Comune di Veglie;
5. pone a carico del Comune i due terzi (atteso lo scarto fra quanto domandato dalla ditta ed il risarcimento complessivamente accordato) del costo della presente procedura arbitrale, fissato sulla base di separata ordinanza;
6. pone a carico del Comune i due terzi delle spese legali
sopportate dall’impresa, che calcola per l’intero Euro 22.000,00 oltre accessori e spese documentate”;
• Con decreto n. 36646 del 6 maggio 2014 il Prefetto di Lecce ha nominato la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Vice Prefetto, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Veglie con le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio;
• Con D.P.R. del 9 giugno 2014 la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Vice Prefetto, è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Veglie fino all’insediamento degli Organi ordinari a norma di legge;
• Con nota del 17 giugno 2014 il Commissario Straordinario chiedeva all’Autorità di gestione del POR Puglia 2000/2006 notizie in merito all’esistenza del finanziamento al fine di attivare ogni iniziativa utile a concludere l’intervento
• Con nota del 15 settembre 2014 il RUP Ing. Xxxxx Xxxxx, su espressa richiesta del Commissario Straordinario dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, nonostante il mancato riscontro da parte dell’Autorità di gestione della nota del 17 giugno 2014, in merito alle attività da porre in essere al fine di scongiurare la perdita del finanziamento e la mancata realizzazione dell’opera strategica per la sicurezza pubblica, sentiti, i direttori dei lavori rappresentava quanto segue:
⮚ Per l’avvio di una nuova procedura di gara è propedeutico aggiornare i prezzi unitari delle categorie d’opera ancora da realizzare al listino prezzi della Regione Puglia anno 2012. Il nuovo quadro economico dell’opera richiederebbe, per l’esecuzione delle opere di completamento, un maggiore impegno per il Comune di € 2.543.892,42;
⮚ che il tempo di completamento dell’opera è determinato nel CSA in residui 452 giorni e i tempi per una nuova gara si stimano in 4 mesi, in assenza di contenzioso;
⮚ l’ipotesi di transazione della controversia con la ditta appaltatrice in relazione al lodo arbitrale, con particolare riferimento alla prosecuzione dei lavori, con rinuncia della stessa alla risoluzione del contratto, non può prescindere
dalla seguente valutazione:
− l’importo aggiornato dei lavori in base all’articolo 38 del CSA è pari a 1.690.575,19;
− nel computo metrico del progetto è stato prevista la somma di € 2.40 mc per gli oneri di “deposito e smaltimento del materiale di scavo in sito indicato dalla D.L.”, sicuramente sottostimata rispetto a quanto previsto dal prezziario 2006, essendo stata stimata in base ad indagine di mercato relativa a sito per deposito e non autorizzato allo smaltimento, e dei 21.00 euro complessivi per oneri di discarica e trasporto previsti dal prezziario 2012.
− secondo il prezziario della Regione Puglia 2006, il conferimento e lo smaltimento in discarica o sito autorizzato era sottostimato. Potrebbe essere, pertanto, necessario prevedere al fine non dello stoccaggio o temporaneo deposito ma definitivo smaltimento in sito autorizzato, una somma aggiuntiva di € 6,00 al mc, che comporterebbe maggiori spese per € 590.422,31 rispetto al QTE approvato.
• Al fine di vagliare la possibilità della prosecuzione dei lavori a cura della ditta aggiudicataria, in data 25 settembre 2014 aveva luogo presso il Comune un incontro tra il Commissario dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx e il SubCommissario xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, il Rup Ing. Xxxxx Xxxxx, i Direttori dei Lavori, Xxx. Xxxxxxx Xxxx ed Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, il segretario Comunale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, il Responsabile del Settore Sviluppo ed Ambiente Architetto Xxxxxxx Xxxxxxx, il Responsabile del Settore economico Finanziario xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx e il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx in rappresentanza della Ditta.
La ditta, si è dichiarata disponibile a proseguire i lavori a condizione che:
− In sede transattiva venga riconosciuta una somma per
risarcimento danni di cui al lodo non inferiore a 450.00,00;
− Sempre in tale sede, al fine di rinunciare alla risoluzione
del contratto, la ditta ha chiesto che venga riconosciuta una maggiore somma di €680.000,00 per il completamento dei lavori, con particolare riferimento alle problematiche connesse allo smaltimento del materiale di scavo e ai maggiori oneri per l’acquisto dei collettori.
Dopo ampia discussione, le parti concordavano:
− i Direttori dei Lavori, il RUP e il tecnico della Ditta avrebbero avviato degli incontri al fine di definire gli oneri necessari per le opere da ultimare in conformità alle disposizioni vigenti in materia di revisione ed aggiornamento prezzi nonché ad eventuali ulteriori oneri connessi al completamento dell’opera, rinunciando la ditta, in caso di prosecuzione, a presentare riserve;
− di quantificare in 320.000,00 l’importo per risarcimento danni e ristoro delle spese legali da erogare in 3 anni senza interessi ( condanna prevista dal lodo pari a € 607.186,96 oltre interessi legali dall’11 luglio 2012 al soddisfo, oltre ai 2/3 delle spese legali sopportate dall’impresa calcolate in euro
22.000.00 oltre accessori e spese documentate).
• Con nota n. 0025127 del 23 settembre 2014 il Dirigente del Servizio LL.PP. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx della Regione Puglia ha comunicato che in analogia a quanto già stabilito nelle regole di chiusura degli interventi dei fondi strutturali “ l’intervento di cui all’oggetto dovrà essere ultimato, collaudato ed in esercizio entro e non oltre il 30.06.2016”
• Con nota n.14195 del 20 ottobre 2014 il RUP informava il Commissario Straordinario delle risultanze degli incontri a cui hanno partecipato la D.L. e il tecnico della Ditta:
⮚ i maggiori oneri previsti dalla voce E1.30p del tariffario 2012 per lo smaltimento presso discarica autorizzata, sono stati quantificati in €498.474,42, al netto del ribasso di gara offerto e senza oneri di trasporto che rimangono a carico della ditta e € 6.638,37 per il conferimento in discarica autorizzata del materiale bituminoso;
⮚ i maggiori oneri derivanti dall’acquisto dei tubi circolari per la realizzazione dei collettori possono essere riconosciuti in € 130.988,61, a fronte di €453.661,89 necessari in caso di nuova gara per i lavori di completamento;
⮚ in conclusione i maggiori oneri complessivi ammontano ad € 636.101,40;
• Con verbale di visita di collaudo in corso d’opera n. 1 del 20 ottobre 2014 non sono state sollevate da parte del collaudatore xxx. Xxxxxxxx Xxxxx eccezioni sui lavori già eseguiti dalla ditta che rappresentano circa il 28% dei lavori di contratto e che riguardano il tratto terminale del tronco A1 e del collettore finale;
• Con nota n. 14233 del 21 ottobre 2014 il Segretario Generale dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, responsabile del Contenzioso fino al 14 ottobre 2014 ha rappresentato:
− A ricercare una soluzione di opportunità alla vicenda che consenta al Civico Ente di perseguire, con il minor nocumento possibile il proprio fine, ovverosia il completamento di un’opera necessaria per il territorio comunale, non può non considerarsi un’ipotesi transattiva che consenta, da un lato, la prosecuzione del rapporto con esecuzione dei lavori, e, dall’altro lato, un bilanciamento del sinallagma contrattuale (attualmente modificato per effetto del lodo) che tenga conto sia delle reciproche pretese per come rinvenienti dal lodo sia dei costi che la stazione appaltante si troverebbe esposta ad affrontare per la realizzazione dell’opera ( che si ripete è necessaria per il territorio comunale)
……Xxxxxx alla possibilità concreta di completare un’opera idraulica di siffatta importanza, appare proficuo procedere con un accordo transattivo che consentirebbe di eliminare una serie di costi riconosciuti dal lodo….La somma di 320.000,00…che verrebbe riconosciuta a titolo di ristoro senza assunzione di responsabilità e solo in un’ottica transattiva, consentirebbe la prosecuzione del rapporto ed il completamento dell’opera attraverso la fruizione del finanziamento pubblico eliminando l’alea di un eventuale giudizio di appello avverso il lodo e, soprattutto, la necessità di riappaltare
i lavori, con tutto ciò che questo comporta in termini di costi per il riaggiornamento dei costi di esecuzione e procedura per la scelta del nuovo contraente….Il risparmio che si otterrebbe attraverso un accordo transattivo unito al beneficio perseguito con la prosecuzione dell’opera (utilizzando il finanziamento all’uopo stanziato) non lascia residuare dubbio alcuno in ordine alla opportunità di procedere in tale direzione. Appare tuttavia opportuno acquisire puntuali valutazioni da parte del legale che ha sostenuto le ragioni dell’Ente nella controversia de qua al fine di avere un parere sull’intera vicenda e sulla possibilità di percorrere la via di un accordo extragiudiziale.
• Con nota n. 14301 del 22 ottobre 2014 il Responsabile del Settore economico finanziario e Tributi del Comune Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx ha attestato la capacità di indebitamento proponendo la copertura finanziaria della spesa derivante dall’atto transattivo nel modo seguente:
− la somma di 320.000,00 rappresenta un debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 da riconoscere e rateizzare in 3 esercizi a partire dal 2015, senza la corresponsione di interessi di dilazione;
− i maggiori costi per il completamento dell’opera pari ad € 636.101,40 possono trovare copertura finanziaria esclusivamente attraverso l’accensione di un mutuo di pari importo presso la Cassa Depositi e Prestiti;
• Con verbale n. 23/2014 del 22 ottobre 2014 il Revisore Unico dei Conti del Comune Rag. Xxxxxxxxx Xxxx ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della copertura finanziaria così come indicata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx;
• Con nota n. 249/2012 in data 5 novembre il Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx dello Studio legale Xxxxxxx Xxxxxxx con sede in Lecce, che ha sostenuto le ragioni dell’Ente nella controversia de qua, ha espresso “un giudizio positivo circa la possibilità che codesta spettabile Amministrazione Comunale addivenga ad una soluzione bonaria della controversia in oggetto…in quanto l’eventuale
transazione da cui deriverebbe la ripresa dei lavori, consentirebbe alla PA di portare a compimento in via definitiva l’opera pubblica-il cui pubblico interesse è stato puntualmente ricordato anche dal segretario generale-che, “dichiarata di pubblica utilità ed urgente ed indifferibile ha una valenza rilevante per la comunità, in quanto le acque meteoriche si riversano verso il nucleo di abitazioni esistenti nella zona SUD del centro abitato e si ricongiungono con il bacino idrografico che si crea nella parte del paese collegato con la stessa”.
D’altro canto, la prosecuzione dei lavori con la medesima impresa Eredi di Xxxxx Xxxxxxx xxx eviterebbe alla PA di instaurare il nuovo procedimento di gara ad evidenza pubblica cui sarebbero connessi non solo nuovi costi, ma - ed è quel che più conta - l’alea della relativa durata vieppiù ove si consideri che gli atti di individuazione del contraente privato formano solitamente oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, dando luogo a contenziosi che possono svilupparsi, anche per la fase cautelare sia in primo grado dinanzi al TAR sia in appello innanzi al Consiglio di Stato…Sotto il profilo delle aspettative temporali, si rileva che, non solo i tempi conseguenti alla riedizione del procedimento di gara, ma anche la durata dell’impugnazione del lodo, per quanto giustificabili alla luce dei motivi esternati dal sottoscritto nella precedente comunicazione del 24 giugno 2014, inciderebbe sul termine previsto dalla Regione Puglia per evitare il definanziamento dell’opera con conseguente danno per il Comune che in caso di mancato accordo dovrebbe comunque adempiere alla condanna del lodo arbitrale pur in assenza del completamento dell’opera pubblica.
Basti pensare che in base alle norme del Codice di procedura civile la
prima udienza viene fissata ad una data distante almeno 90 giorni dalla notifica dell’atto di impugnazione e che l’attuale prassi della Corte di Appello di Lecce - così come invero di altri distretti giudiziari prevede la fissazione della cosiddetta udienza di precisazione delle conclusioni ad almeno 2 anni di distanza, fermo ristando che ove venisse disposta attività istruttoria ( ad esempio rinnovo della CTU) vi
sarebbe un ulteriore allungamento dei tempi.
Ulteriori motivi che inducono a valutare favorevolmente la possibilità di addivenire ad un esito bonario della lite insorta con l’impresa appaltatrice sono riconducibili ad aspetti finanziari ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi alla perdurante disponibilità del finanziamento pubblico…Come risulta dalla relazione del Segretario Generale codesta Spettabile Amministrazione Comunale nelle more del definitivo completamento dell’opera pubblica in questione ha dovuto sopportare e sopporta notevoli risorse per interventi meramente temporanei atti a scongiurare gli effetti derivanti dalla mancanza dell’opera pubblica in questione. Inoltre, l’impresa appaltatrice ha dimostrato la propria disponibilità a rinunciare a notevoli importi riconosciuti dal lodo arbitrale, che verrebbero ad essere sostanzialmente dimezzati e limitati alla voce del cosiddetto danno emergente, senza il riconoscimento di interessi che pure, quindi, risulterebbe ridimensionato.
Relativamente ai maggiori oneri relativi al deposito e smaltimento dei
materiali da scavo, si prende atto che trattasi di adeguamento indotto, in buona sostanza, da carenze riconducibili al progetto originario e che pertanto costituiscono un adeguamento che le parti avrebbero comunque dovuto affrontare. In tal senso, anche l’adeguamento dei costi dei relativi lavori, (da finanziare con risorse rivenienti dall’accessione di un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti così come proposto dal settore finanziario del Comune) risulterebbe necessario a fronte della riedizione del nuovo procedimento di gara e quindi anche in assenza di accordo tra le parti.
In ultima analisi, ulteriore conferma della coerenza dell’ipotesi transattiva coltivata da codesta spettabile amministrazione comunale rispetto ai diversi interessi pubblici, anche di carattere finanziario, di cui quest’ultima è portatrice, è costituita dalla circostanza che il Settore finanziario del Comune ed il Revisore dei Conti hanno confermato il rispetto della capacità di indebitamento e la compatibilità della copertura finanziaria della ipotesi transattiva proposta”.
• In data 6 dicembre la Ditta, a seguito degli incontri preliminari, ha formalizzato la seguente proposta transattiva ai sensi dell’articolo 329 del codice degli appalti:
1. Venga riconosciuta a titolo di risarcimento danno e spese legali una somma complessiva non inferiore a 320.00,00 euro, da erogare, senza interessi in tre anni a far data dal 2015;
2. Venga riconosciuto il maggiore onere, concordato con RUP e D.L. pari a € 130.988,61 per l’acquisto dei tubi circolari per la realizzazione dei collettori, a seguito di intervenute disposizioni normative che rendono più oneroso l’approvvigionamento ;
3. Venga, altresì riconosciuto il maggiore onere di € 6.638,37 per il conferimento in discarica autorizzata del materiale bituminoso, non essendo tale fattispecie prevista nel computo metrico del progetto;
4. in relazione allo smaltimento del materiale di scavo - atteso che nel capitolato d’appalto al punto 10 dell’articolo 32 “ Valutazione Lavori a Corpo” del Titolo VI “Valutazione Lavori” è precisato che la ditta deve provvedere al “deposito provvisorio e successiva ripresa nonché ad ogni indennità di deposito temporaneo in zone facenti parte del territorio comunale per la costruzione della condotta - il deposito definitivo nel raggio dei dieci Km del materiale inutilizzabile secondo le indicazioni della D.L.” senza prevedere in tale ultima ipotesi ( deposito definitivo) gli oneri di smaltimento - inserire nell’atto transattivo:
a) i maggiori oneri previsti per lo smaltimento dei materiali da scavo, in base alla normativa vigente in materia ambientale, quantificati in via transattiva in €498.474,42, al netto del ribasso di gara offerto e senza oneri di trasporto che rimangono a carico della ditta, pur se il sito individuato in base alla caratterizzazione sia localizzato al di fuori del territorio comunale;
b) o, in subordine, confermare quanto previsto nel computo metrico progettuale ossia l’ impegno della ditta a conferire il materiale di scavo in sito indicato dalla D.L. nell’ambito di Km 10 dalla zona di scavo oltre alle attività di carico, scarico, spianamento e l’eventuale configurazione del materiale con assunzione da parte del Comune di tutti gli oneri per la gestione
dello smaltimento definitivo dei suddetti materiali;
5) II Comune di Veglie con riguardo al punto 5) di pag 22 del lodo arbitrale -: costo della procedura arbitrale -deve manlevare e liberare la ditta Eredi di Xxxxx Xxxxxxx sas di Xxxxxxxx Xxxxxxx dall'obbligo derivante dal vincolo di solidarietà ex art. 814 c.p.c. per il pagamento delle somme disposte dal Collegio a carico del Comune;
6) II Comune di Veglie con la sottoscrizione del presente atto transattivo deve altresì rinunciare definitivamente ad ogni richiesta formulata in via riconvenzionale nel giudizio arbitrale e rinunciare altresì alla proposizione del giudizio di appello avverso il lodo arbitrale n. 51/2014 del 3/06/2014, depositato presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 19/06/2014.
• Con nota del il RUP ha comunicato che appare conveniente ed ammissibile in base al combinato disposto di cui agli articoli 239 e 132 del Codice degli Appalti, la proposta transattiva formalizzata dalla Ditta il 6 dicembre 2014 ossia:
- riconoscere alla ditta i maggiori oneri pari ad euro 130.988,61 ai sensi dell’articolo 132, comma 1 lettera a, del Decreto Legislativo n.163/2006;
- riconoscere il maggiore onere pari ad euro 6.638, 37 ai sensi dell’art. 132, comma 1 lettera e dello stesso Decreto Legislativo;
- in merito alla gestione del materiale di scavo per la realizzazione del recapito finale, confermare quanto previsto dal capitolato d’appalto e dal computo metrico progettuale in relazione agli oneri della Ditta, rinviando la gestione dello smaltimento a successiva procedura in base al Codice degli Appalti;
• in data ……………la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, segretario Generale, già dirigente competente per il contenzioso fino al 14 ottobre scorso ha reso, congiuntamente al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, funzionario competente per il contenzioso dal 15 ottobre 2014, il parere favorevole alla presente transazione ai sensi del punto 2 dell’articolo 239 del d.lgs. n. 163/2006;
• in data 9 ottobre 2012 il Comune ha sottoscritto con la Prefettura di Lecce il protocollo di legalità “ La rete dei responsabili
della legalità negli appalti pubblici” pubblicato sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
CONSIDERATO CHE
− l’articolo 239 del d.lgs. n. 163/2006 prevede l’applicabilità dell’ipotesi transattiva alle fattispecie in cui siano in contestazione diritti soggettivi in materia di esecuzione di contratti pubblici e che l’AVLP e l’ANAC si sono più volte espresse in merito alla possibilità, da parte del soggetto pubblico, di transigere purchè ai fini di interesse pubblico, senza possibilità di novazione del contratto oggetto di contestazione ed anche al fine di dirimere eventuali elementi di criticità che possono interferire con il regolare svolgimento del contratto;
− sussiste un acclarato interesse pubblico, come nelle premesse documentato, alla realizzazione dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud, stante la particolare orografia del Comune di Veglie e il ricorrente verificarsi del fenomeno delle “ bombe d’acqua” che potrebbe esporre a rischio la popolazione;
− i tempi ristretti di completamento dell’opera, al fine di evitare la perdita del finanziamento, inducono a ritenere, anche a seguito dei vari pareri citati in premessa, che non risultano percorribili le ipotesi di novazione della gara d’appalto, anche per l’onerosità della stesa superiore alla capacità d’indebitamento del Comune, e di opposizione alle determinazioni del lodo;
− la prosecuzione dei lavori da parte della ditta già aggiudicataria - che ha ottenuto in sede di lodo la risoluzione del contratto - migliore ipotesi percorribile ai fini dell’interesse pubblico del completamento dell’opera nei tempi del finanziamento e con oneri contenuti, ha necessitato la valutazione delle richieste formulate della ditta al fine di transigere e rinunciare agli effetti del lodo così come stabiliti dal collegio arbitrale sia in termini di riconoscimento del danno che di rinuncia alla disposta risoluzione del contratto;
− la determinazione della somma a titolo di risarcimento danno e oneri legali, già sostenuti dalla ditta, in euro 320.000,00, ben al di
sotto del 50% di quanto statuito dal Collegio, con rateizzazione triennale senza interessi, appare conveniente per il Comune che ha certezza del debito, dei tempi di pagamento e non soggiace agli oneri accessori ed all’eventuale alea di un’opposizione al lodo, secondo lo stesso parere del legale del Comune;
− la mancata realizzazione dell’opera nei termini del finanziamento comporta, oltre alla non realizzazione di un presidio a tutela della pubblica incolumità, l’obbligo per il Comune di rinunciare all’intero finanziamento pubblico pari a € 2.229.996,76, con ricaduta sulle casse comunali delle spese già certificate pari ad euro 713.061,53, oltre agli oneri connessi all’intervenuto esproprio del terreno, nell’attuale disponibilità del Comune, pari, come da progetto, a circa 130.000,00 euro;
− L’assenza dei lavori di adeguamento della rete pluviale cittadina inoltre ha già comportato costi per il Comune conseguenti ad intervenuti allagamenti di private abitazioni e per il ripristino della viabilità;
− in merito alla richieste formulate dalla ditta e finalizzate alla rinuncia, in via transattiva, alla disposta risoluzione del contratto e quindi alla prosecuzione dei lavori appaiono accoglibili, a seguito dell’acquisizione dei pareri legali e tecnici citati in premessa, il riconoscimento di :
• il maggiore onere, ai sensi e per effetto dell’articolo 132, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, pari a € 130.988,61 per l’acquisto dei tubi circolari per la realizzazione dei collettori;
• il maggiore onere di € 6.638,37 per il conferimento in discarica autorizzata del materiale bituminoso, non essendo tale fattispecie prevista nel computo metrico del progetto;
• In merito alla gestione del materiale di scavo, è intendimento del Comune addivenire ad una risoluzione della problematica non xxx xx xxx xxxxxxxxxx ma con un definitivo legittimo conferimento del materiale di scavo anche al fine di minimizzare gli oneri:
⮚ La proposta della ditta di provvedere allo smaltimento del materiale di scavo ai sensi della normativa ambientale,
assumendo gli oneri di smaltimento per un importo pari a € 498.374,42, come specificato in premessa, risulta sicuramente conveniente per il Comune, ma appare non percorribile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 239 e 132 del d.lgs n. 163/2006;
⮚ Al fine di evitare il configuarsi di una controversia giuridica che può sorgere nell’esecuzione del contratto d’appalto, e al fine di sottrarre lo stesso all’alea dell’istituto della riserva, appare condivisibile la proposta di riconoscere gli obblighi contrattuali della ditta come previsti nel CSA e nel computo metrico progettuale ai punti 29 e 30 in merito agli obblighi contrattuali della Ditta a conferire il materiale di scavo in sito indicato dalla D.L. nell’ambito di Km 10 dalla zona di scavo oltre alle attività di carico, scarico, spianamento e l’eventuale configurazione del materiale con assunzione da parte dell’Amministrazione di tutte le attività e oneri connessi alla gestione dello smaltimento del materiale di scavo;
− pertanto, le parti al solo fine di definire bonariamente la controversia e di evitare l’insorgere di contestazioni future nonché per evitare l’alea ed i costi del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, dichiarano che intendono definire e transigere la controversia, come di fatto con la sottoscrizione del presente atto la definiscono e la transigono;
Costituendo tutto ciò premesso parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite
Convengono quanto segue
Articolo 1
Il Comune si obbliga a versare alla ditta Eredi di Xxxxx Xxxxxxx sas di Xxxxxxxx Xxxxxxx & C., la somma di € 320.000,00 (euro trecentoventimila / 00), senza interessi, a transazione, per risarcimento danni e ristoro delle spese legali sostenute, a saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dal lodo arbitrale di cui in premessa.
Tale importo verrà versato dal Comune di Veglie mediante rateizzazione in tre esercizi, la cui prima rata verrà corrisposta a partire dall’esercizio
finanziario 2015, in due rate, la prima nel mese di maggio e la seconda nel mese di novembre.
Articolo 2
La Ditta dichiara di accettare la somma di € 320.000,00 (euro trecentoventimila /00) senza interessi, a transazione, per risarcimento danni e ristoro delle spese legali sostenute, da erogare secondo le modalità di cui all’articolo 1 e di rinunciare integralmente ed irrevocabilmente alle statuizioni e agli effetti di cui ai punti 2,3 e 6 del citato lodo arbitrale.
Articolo 3
Il Comune di Veglie, nell’esclusivo interesse pubblico alla realizzazione dell’adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud , opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile si impegna, al fine di conseguire la rinuncia da parte della ditta agli effetti di cui al punto 1 del lodo arbitrale, ossia alla risoluzione del contratto a riconoscere:
− il maggiore onere, ai sensi e per effetto dell’articolo 132, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, come stabilito dal RUP e dalla D.L., pari a € 130.988,61 per l’acquisto dei tubi circolari per la realizzazione dei collettori;
− il maggiore onere di € 6.638,37 per il conferimento in discarica autorizzata del materiale bituminoso, non essendo tale fattispecie prevista nel computo metrico del progetto;
− quanto previsto nel computo metrico progettuale ai punti 29 e
30 ed al punto 10 dell’articolo 32 Valutazione Lavori a Corpo del Titolo VI Valutazione Lavori del CSA in merito agli obblighi contrattuali già assunti dalla ditta a trasportare e conferire il materiale di scavo in sito indicato dalla D.L. nell’ambito di Km 10 dalla zona di scavo oltre alle attività di carico, scarico, spianamento e l’eventuale configurazione del materiale, con assunzione da parte dell’Amministrazione di tutte le attività e oneri connessi alla gestione dello smaltimento del materiale di scavo, che sarà oggetto di apposita procedura ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Articolo 4
La ditta rinuncia, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx assunti dal Comune di Veglie e indicati nell’articolo 3, agli effetti del lodo arbitrale nella parte in cui il collegio dichiara risolto, a far data dall’11 luglio 2012, il contratto Rep. n. 3614 del 24.07.08 per l’affidamento dei lavori di adeguamento e completamento della rete pluviale cittadina al D.Lgs. n. 152/99 – Bacino Sud – Stralcio Funzionale e si impegna a proseguire l’originario rapporto di cui al predetto contratto di appalto per il completamento dell’opera pubblica di cui trattasi secondo il progetto originario e i relativi allegati. Si rinvia altresì alle contabilità dei lavori tenute dalla Direzione dei Lavori e dal RUP per lo stralcio delle opere già eseguite e collaudate.
Rinuncia altresì alla proposizione di riserve ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs n. 163/2006 in merito ad eventuale contestazione dei costi di realizzazione dell’opera, fatte salve le riserve connesse a circostanze e/o fatti sopravvenuti non previsti o prevedibili al momento della stipula del presente atto transattivo.
Articolo 5
II Comune di Veglie con riguardo al punto 5) di pag 22 del lodo arbitrale -: costo della procedura arbitrale -si obbliga a manlevare e liberare la ditta Eredi di Xxxxx Xxxxxxx sas di Xxxxxxxx Xxxxxxx dall'obbligo derivante dal vincolo di solidarietà ex art. 814 c.p.c. per il pagamento delle somme disposte dal Collegio a carico del Comune.
Articolo 6
II Comune di Veglie con la sottoscrizione del presente atto transattivo dichiara altresì di rinunciare definitivamente ad ogni richiesta formulata in via riconvenzionale nel giudizio arbitrale e rinuncia altresì alla proposizione del giudizio di appello avverso il lodo arbitrale n. 51/2014 del 3/06/2014, depositato presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 19/06/2014.
Articolo 7
La Ditta si impegna al rispetto delle Clausole contenute nel protocollo di
legalità “ La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto tra la Prefettura di Lecce ed il Comune di Veglie il 9 ottobre 2012 e rinnovato il 19 ottobre 2013.
Articolo 8
II presente atto, redatto per scrittura privata autenticata, verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Articolo 9
Le parti si ritengono reciprocamente soddisfatte dell’intervenuto accordo e dichiarano di non aver nulla altro a pretendersi reciprocamente a nessun titolo, ragione o causa relativa, connessa e/o derivante dal contratto di appalto, dal procedimento arbitrale e/o dal successivo lodo arbitrale e dal relativo oggetto.
Articolo 10
Copia del presente atto transattivo viene trasmesso al RUP ed alla D.L. per gli adempimenti di cui all’articolo 132 del d.lgs. n. 163/2006 e per la redazione immediata del verbale di consegna dei lavori alla ditta.
Articolo 11
Sottoscrivono il presente atto il Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e l’Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxxxx al solo fine della espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 68 L.P.
Veglie , lì
Per il Comune di Veglie
il Commissario Straordinario Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per la Ditta “Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx” : Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Gli Avvocati
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
l’Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxxxx
Rep. n. | del COMUNE DI VEGLIE | |
(Provincia di Lecce) | ||
AUTENTICA DI FIRME | ||
L’anno | 20…. | (…………………..), addì ( …………) del mese di |
……………………….
in Veglie, presso la sede del Comune di Veglie (LE) – Largo Parco delle Rimembranze- io sottoscritta dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale del Comune di Veglie
CERTIFICO,
ai sensi degli artt.21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, che i signori:
- Pirrera dott.ssa Xxxxxxx, nata a Xxxx (EN) il 28 12. 1960, Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore del Comune di Veglie per la carica ivi domiciliata;
- Pasca dott. Xxxxxxxx, nato a Neviano (Le) il 30/03/1962, procuratore firmatario della ditta"Eredi di Xxxxx Xxxxxxx s.a.s. di Xxxxxxxx Xxxxxxx" (c.f. e x. xxx 00000000000), xxx xxxx xx Xxxxxxx (Xx) alla Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, in vece del legale rappresentante p.t. Xxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, rappresentata in virtù di Procura Institoria per Notar Xxxxxxxx Xxxx dell'8/03/2001, Rep. N. 59983, registrata in Gallipoli il 15/03/2001 al n. 146, ;
persone della cui identità io Segretario Generale sono certo, hanno firmato l’atto che precede ed i
fogli intermedi alla mia presenza.
GENERALE
IL SEGRETARIO
(dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx)
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXX Xxxxxxxx
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;
ATTESTA
■ Che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. Reg. Pub.);
■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n.
267/2000).
Veglie, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
XXXXXX Xxxxxxxx