CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 22 gennaio 2007 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2007/0255 (AVC)
16005/07
COWEB 285
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra
16005/07
DG E VI
GC/as
IT
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso "gli Stati membri", e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in
appresso "la Comunità",
da una parte, e LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la Serbia",
dall'altra,
in seguito denominate "le Parti",
CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente le proprie relazioni con la Comunità e con i suoi Stati membri.
CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità.
CONSIDERATI la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso: il "trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale.
VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea.
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale.
CONSIDERANDO l’impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico.
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione.
RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi.
CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia.
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC.
CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea.
CONSIDERANDO l’impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001.
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: "il presente accordo") creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento.
TENENDO PRESENTE l'impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente.
TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica.
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso: "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Serbia di essere vincolati come Parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati.
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale.
RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006;
RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale.
RICORDANDO che il 1º gennaio 2008 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti1 e l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia di riammissione delle persone in posizione irregolare2 (in appresso denominato "accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia") ;
DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1 GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137.
2 GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.
ARTICOLO 1
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
a) aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione;
c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti;
d) sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
e) aiutare la Serbia a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;
f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Serbia;
g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 2
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
ARTICOLO 3
Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso denominata anche "ADM") e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.
Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
− l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
− la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.
ARTICOLO 4
Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l’ICTY.
ARTICOLO 5
La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali della Serbia.
ARTICOLO 6
La Serbia s’impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
ARTICOLO 7
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
ARTICOLO 8
L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato anche "il CSA") istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.
Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.
La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.
ARTICOLO 9
Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
TITOLO II DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 10
1. Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Serbia e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare:
a) la piena integrazione della Serbia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;
b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni;
c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.
ARTICOLO 11
1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:
a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra;
b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.
ARTICOLO 12
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.
ARTICOLO 13
Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.
TITOLO III COOPERAZIONE REGIONALE
ARTICOLO 14
Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Serbia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.
Ogniqualvolta la Serbia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
La Serbia attua integralmente l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.
ARTICOLO 15
Cooperazione con gli altri paesi
che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Serbia a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.
La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
ARTICOLO 16
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione
La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
ARTICOLO 17
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA
1. La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e tale paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.
2. La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.
I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 18
1. Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE)
n. 2658/871 del Consiglio, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa serba applicata2.
5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Serbia all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia all'OMC,
i suddetti xxxx ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunità e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
1 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.
2 Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.
CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 19
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
ARTICOLO 20
Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
ARTICOLO 21
Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 22
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
ARTICOLO 23
Riduzione accelerata dei dazi doganali
La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.
CAPITOLO II AGRICOLTURA E PESCA
ARTICOLO 24
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Serbia.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici").
ARTICOLO 25
Prodotti agricoli trasformati
Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
ARTICOLO 26
Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8 700 tonnellate, espresse in peso carcasse.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).
ARTICOLO 27
Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III a);
b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.
ARTICOLO 28
Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche
Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso.
ARTICOLO 29
Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
ARTICOLO 30
Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
ARTICOLO 31
Clausola di revisione
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Serbia nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
ARTICOLO 32
Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunità avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunità e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunità.
Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunità può sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento.
Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunità notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3.
La Comunità ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti.
Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo.
3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 33
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche
1. La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari1, secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento.
2. La Serbia vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
3. La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
1 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l'uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.
5. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia.
6. La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo.
7. La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 34
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.
ARTICOLO 35
Concessioni più favorevoli
Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.
ARTICOLO 36
Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Serbia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II –V e al protocollo 1.
ARTICOLO 37
Divieto di discriminazione fiscale
1. La Comunità e la Serbia si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
ARTICOLO 38
Dazi di carattere fiscale
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 39
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Serbia sanciti nel presente accordo.
ARTICOLO 40
Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41.
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
ARTICOLO 41
Clausola di salvaguardia
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure
b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni.
In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate.
5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:
a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.
b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunità o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.
ARTICOLO 42
Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,
quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
ARTICOLO 43
Monopoli di Stato
La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
ARTICOLO 44
Norme di origine
Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 45
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
ARTICOLO 46
Mancata cooperazione amministrativa
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.
2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l’altro:
a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.
c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.
ARTICOLO 47
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
ARTICOLO 48
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
TITOLO V
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI
CAPITOLO I CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
ARTICOLO 49
1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro;
b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.
ARTICOLO 50
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.
2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
ARTICOLO 51
1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità serba legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:
a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Serbia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).
CAPITOLO II STABILIMENTO
ARTICOLO 52
Definizione
Ai fini del presente accordo:
a) per "società comunitaria" o "società serba" s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Serbia viene considerata una società comunitaria o serba se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Serbia;
b) per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;
c) per "filiale" di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione;
d) per "stabilimento" s'intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le società comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunità;
e) per "attività" s'intende l'esercizio di attività economiche;
f) le "attività economiche" comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Serbia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia;
per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunità o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunità e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Serbia e controllate da cittadini della Comunità o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni;
h) per "servizi finanziari" s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.
ARTICOLO 53
1. La Serbia agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede:
a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono
a) per lo stabilimento di società serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
b) per l'attività delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.
4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Serbia che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia;
b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società serbe, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.
c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.
ARTICOLO 54
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
ARTICOLO 55
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo1 (in appresso: "l'ECAA"), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
1 Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Serbia, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).
ARTICOLO 56
1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
ARTICOLO 57
Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
ARTICOLO 58
1. Una società comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una società serba stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi:
i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
iii) hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società serba oppure una consociata o una filiale serba di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che:
a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento;
b) la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.
CAPITOLO III PRESTAZIONE DI SERVIZI ARTICOLO 59
1. La Comunità e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terrà conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
ARTICOLO 60
1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Serbia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
ARTICOLO 61
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti:
1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.
Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.
3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:
a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.
5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.
CAPITOLO IV
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
ARTICOLO 62
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Serbia.
ARTICOLO 63
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Serbia e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o della Serbia, la Comunità e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.
8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
ARTICOLO 64
1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ARTICOLO 65
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
ARTICOLO 66
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.
ARTICOLO 67
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini serbi e società o cittadini comunitari.
ARTICOLO 68
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
ARTICOLO 69
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e la Serbia informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
ARTICOLO 70
Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.
ARTICOLO 71
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
TITOLO VI
RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA
ARTICOLO 72
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell’acquis.
Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia.
4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
ARTICOLO 73
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Serbia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Serbia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. La Serbia istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. La Comunità, da una parte, e la Serbia, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilità.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica;
b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunità o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
ARTICOLO 74
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all’articolo 86.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Serbia.
ARTICOLO 75
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3. La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
4. La Serbia s’impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
5. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
ARTICOLO 76
Appalti pubblici
1. La Comunità e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società serbe, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Serbia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.
4. Al più tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.
All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entità economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:
− le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
− le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
− le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
− le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Serbia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Serbia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.
ARTICOLO 77
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità
1. La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione con le normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
a) promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;
b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;
c) incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET)1;
d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.
1 Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.
ARTICOLO 78
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono:
a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità;
c) un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia;
e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.
ARTICOLO 79
Condizioni di lavoro e pari opportunità
La Serbia adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.
TITOLO VII
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
ARTICOLO 80
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.
ARTICOLO 81
Protezione dei dati personali
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. La Serbia istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
ARTICOLO 82
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
a) lo scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;
b) la redazione di testi legislativi;
c) una maggiore capacità ed efficienza delle istituzioni;
d) la formazione del personale;
e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi;
f) la gestione delle frontiere.
La cooperazione si concentra in particolare:
a) nel settore dell’asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
b) nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le Parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
ARTICOLO 83
Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione
1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunità e la Serbia, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.
Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Serbia.
2. La Serbia è disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.
ARTICOLO 84
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
ARTICOLO 85
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.
ARTICOLO 86
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a) il traffico e la tratta di esseri umani;
b) le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d) la frode fiscale;
e) l'usurpazione di identità;
f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
g) il traffico illecito di armi;
h) la falsificazione di documenti;
i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
j) la cibercriminalità.
Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
ARTICOLO 87
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:
a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
TITOLO VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE
ARTICOLO 88
1. La Comunità e la Serbia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Serbia. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Serbia. L’elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Serbia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
ARTICOLO 89
Politica economica e commerciale
La Comunità e la Serbia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
A tal fine, la Comunità e la Serbia collaborano per procedere a:
a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; e
c) promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie.
La Serbia si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità serbe, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.
La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’unione economica e monetaria europea.
ARTICOLO 90
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Serbia. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico della Serbia di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall’ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea e avvicinarsi all’acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.
ARTICOLO 91
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra la Serbia e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.
ARTICOLO 92
Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano - mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente - per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico (comprendente una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Serbia, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'organo supremo di revisione contabile della Serbia. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.
ARTICOLO 93
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale della Serbia. In particolare, per la Serbia la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.
ARTICOLO 94
Cooperazione industriale
La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Serbia, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell’ambiente.
Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Serbia di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.
La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale.
ARTICOLO 95
Piccole e medie imprese
Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della Serbia. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.
ARTICOLO 96
Turismo
La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione della Serbia ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.
La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
ARTICOLO 97
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare la Serbia a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
ARTICOLO 98
Pesca
Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
ARTICOLO 99
Dogane
Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Serbia a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale serba all'acquis.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.
Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6.
ARTICOLO 100
Fiscalità
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Serbia per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest’ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997.
La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode e l’evasione fiscale. La Serbia completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
ARTICOLO 101
Cooperazione nel settore sociale
In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione.
Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale della Serbia nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale serbo alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione della Serbia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altre fasce vulnerabili, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia.