CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA
WHISTLEBLOWING POLICY
Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità
1 – FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54-bis, nell’ambito del D.Lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
Con l’espressione whistleblower si fa quindi riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla
prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.
2 – OGGETTO DI SEGNALAZIONE
Va innanzitutto, evidenziato che le segnalazioni che potranno essere prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti percepiti direttamente dal segnalante di cui sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione”, ossia a causa o in occasione di esso. Non potranno essere esaminate segnalazioni fatte sulla base delle “voci correnti” e si tiene a precisare che la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Ente;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Ente.
Si pensi a titolo esemplificativo, oltre all’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei termini procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle procedure di competenza del Servizio Personale e del Comitato Unico di Garanzia.
In caso di trasferimento, comando, distacco o situazioni analoghe presso altre pubbliche amministrazioni, il segnalante può riferire di fatti accaduti in una amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tal caso, l’amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all’amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest’ultima stabilite.
3 – SOGGETTI, PROCEDURE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
I dipendenti camerali, i collaboratori e i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio, qualora intendano segnalare situazioni di illecito riguardanti l’amministrazione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, devono utilizzare per la segnalazione il modulo, conforme a quello predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al presente documento.
Si ritiene che il Responsabile della prevenzione della corruzione sia il soggetto funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre di conseguenza, le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione.
Le condotte segnalate possono interessare vari profili (penale, civile, amministrativo) e, conseguentemente, l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la segnalazione/denuncia possa essere rivolta all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti ovvero all’ANAC, oltre che al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Il modulo per la segnalazione è reperibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Camera di Commercio, nella sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, dove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione e invio.
Sino a quando non si perfezionerà l’attuazione del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, il modulo potrà essere presentato con una delle seguenti modalità:
a. tramite invio all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx. L’indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile, che ne garantisce la riservatezza. Seguirà Protocollo Riservato;
b. tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una doppia busta chiusa con la dicitura “riservata personale”, recante il seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Camera di Commercio di Vicenza, Via Montale, 27 – 36100 Vicenza
Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile della prevenzione della corruzione, redige un verbale di contenuto analogo a quello del modulo e lo fa sottoscrivere al dichiarante.
La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro soggetto deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale ne cura la protocollazione in via riservata e la custodia con modalità tali da garantire la massima sicurezza.
L’invio della segnalazione al Responsabile non esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né esonera dall’obbligo di denunciare le ipotesi di danno erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile per la prevenzione della corruzione il segnalante potrà inviare la segnalazione all’ANAC seguendo le modalità indicate nel sito dell’Autorità.
Il Sistema Informatico di segnalazione prevederà l’accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ad hoc.
Il segnalante riceverà dal sistema un codice che consente l’accesso al sistema stesso al fine di effettuare la segnalazione. Il contenuto della segnalazione (che deve avvenire tramite compilazione dell’apposito modulo elettronico) è inviato al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
L’amministrazione adotta le opportune cautele al fine di:
- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo;
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima d rendere possibile la
successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato, nel caso in cui la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa.
4 - IL MITTENTE DELLA SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWER)
Le procedure di whistleblowing funzionano solo se il Responsabile per la prevenzione della corruzione riceve segnalazioni precise e complete verificabili nelle quali compare l’identità del segnalante.
Il trattamento di segnalazioni anonime, adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, non rientra nel campo di applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, ma avviene attraverso canali diversi da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente policy.
5 - TUTELA DEL SEGNALANTE
L’identità del segnalante è protetta in ogni contesto a partire dal momento della segnalazione: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti, anche solo accidentalmente, nella gestione della segnalazione sono obbligati a tutelare la riservatezza di tale informazione.
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
In merito si applicano le disposizioni dell’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale:
a. nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
b. qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato;
c. la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.
La predetta tutela è rivolta esclusivamente al dipendente pubblico e trova un limite nei casi di “responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile”, e nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni false o rese con dolo o colpa grave.
Poiché l’accertamento delle intenzioni del segnalante è complesso, si ritiene presunta la buona fede, salvo non sia del tutto evidente che il segnalante nutra interessi particolari e specifici alla segnalazione, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave. In ogni caso, qualora nel corso dell’accertamento dei fatti denunciati, dovessero emergere elementi idonei a dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele previste dall’articolo 00 xxx xxx X.Xxx. x. 000/0000 (xxx inclusa la garanzia della riservatezza della identità) non trovano applicazione. Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.
La trasmissione della segnalazione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
6 - ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione e la relativa istruttoria sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel termine di 120 giorni dalla ricezione della segnalazione e nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
Qualora all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà ad inoltrare la segnalazione al dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto, all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, all’Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all’ANAC, al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Qualora invece la segnalazione risulti infondata, il Responsabile può archiviare per evidente e manifesta infondatezza.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione riferirà annualmente alla Giunta il numero delle segnalazioni pervenute nel rispetto delle garanzie di riservatezza di cui all’articolo 00 xxx xxx X.Xxx. x. 000/0000.