REGIONE LAZIO
Allegato A
REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro
Direzione Regionale Lavoro
Attuazione Azione Cardine “Contratto di ricollocazione”
Asse I Occupazione
Priorità di Investimento 8i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Nota tecnica metodologica
Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro
delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e art. 14 Regolamento (UE) n.1304/2013
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 22 aprile 2014 che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tre i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
• Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014- 2020” e con cui il Consiglio Regionale ha autorizzato “la Giunta all’adozione degli strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020, e ha delegato “il Presidente della Regione Lazio alla conduzione delle conseguenti attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità”;
• Direttiva del Presidente n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
• Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
• Deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 Presa d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
• Deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020
• Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione Lazio approvato con Decisione C(2014)9799 del 12 dicembre 2014.
• Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017;
• Decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
• Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
• Decisione C (2014) 4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• Legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" in particolare l’articolo 5 che istituisce il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
• Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” e s.m.i., in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
• Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i.;
• Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
• Legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e s.m.i.;
• Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, approvato con legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, concernente “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
• Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, approvato con legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, concernente “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
• Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n. 183” e in particolare l’articolo 17;
• Legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all’Ordinamento della formazione professionale;
• Legge regionale 25 luglio 1996 n. 29 Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione e successive modifiche ed integrazioni;
• Legge regionale 7 luglio 1998 n. 38 Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro” E SMI;
• Legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
• Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013;
• Intesa in Sede di Conferenza Permanente Stato Regioni del 22 gennaio 2014 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’Ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo del 13 gennaio 2013, n. 13;
• Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
• Deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452 Istituzione del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx 00 marzo 2006, n. 128 e s.m.i.;
• deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2013, n. 199 “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell’art. 1, comma 34, Legge 28 giungo 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della DGR n. 151 del 13 marzo 2009”;
• Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4. E in particolare l’art. 11” e s.m.i.;
• Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2014, n. 632 “Disciplina del contratto di ricollocazione”;
• Deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 202” Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale, 23 aprile 2014, n. 223 “Programma Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani - Approvazione del Piano di Attuazione regionale”;
• determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 “Modifica della Determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 “Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e dei relativi allegati”;
• Determinazione Dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014;
• Determinazione Dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stato individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12/12/2014;
• Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020 (da adesso ADG), e la Direzione regionale Lavoro, Organismo Intermedio (da adesso OI);
PREMESSA
La Direzione Lavoro della Regione Lazio opera, secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 con l’ADG, in qualità di Organismo Intermedio (OI), svolgendo compiti e funzioni delegate, ai sensi dell’art. 123 paragrafo 6 Regolamento (UE) n.1303/2013, da parte dell’Autorità di Gestione (AdG) del POR FSE.
In linea con quanto previsto dalla su richiamata Convenzione, l’OI adotta le modalità di semplificazione dei costi in base a quanto disposto dall’art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dall’art. 14 del Regolamento (UE) n.1304/2013, in accordo con le procedure e le modalità definite dell’AdG.
Il presente documento definisce pertanto, con riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio per l’Asse I Occupazione ( Priorità di Investimento 8i - Obiettivo specifico 8.5), la metodologia ed i parametri che sostengono le Unità di Costo Standard (UCS) ai sensi dell’art. 67, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativi all’attuazione dell’Azione denominata “Contratto di Ricollocazione”, così come definiti e assunti dalla Direzione Lavoro.
L’Azione “Contratto di Ricollocazione” è stata definita dalla Regione Lazio, per raggiungere i target fissati dalla Strategia Europa 2020, in linea con gli obiettivi definiti nel quadro del POR FSE 2014-2020 che mirano a promuovere l'occupazione, l'innovazione, l'istruzione, la riduzione della povertà, la sostenibilità ambientale, in relazione alle specificità economiche, sociali e territoriali del Lazio.
La scelta strategica della Regione è stata quella di adottare un approccio integrato alla programmazione delle risorse finanziarie, guardando all’uso delle risorse come strumento capace di dare attuazione a un disegno di sviluppo del territorio, di rilancio dell’economia e di sostegno al tessuto sociale regionale. Per realizzare questi obiettivi, la programmazione regionale ha declinato sette macro-aree di intervento relative alle specificità economiche, sociali e territoriali del Lazio; successivamente, per raggiungere questi obiettivi programmatici, sono state individuate
45 “Azioni cardine” che saranno realizzate nel medio – lungo periodo attraverso l’utilizzo integrato di tutte le risorse disponibili e che dovranno essere in grado di determinare cambiamenti strutturali nel territorio e nell’economia regionale e inoltre, rappresentano un’opportunità concreta per cittadini, associazioni, imprese e istituzioni del Lazio.
La Direzione regionale Lavoro, da adesso denominata “OI” è impegnata al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle macro-aree di intervento 3 “Diritto allo studio e alla formazione per lo sviluppo e l'occupazione” e 7 “Scelte per una società più unita”. La Direzione sarà impegnata, nel medio periodo, nella realizzazione del progetto n. 24. “Sperimentazione del contratto di ricollocazione”.
Come noto, l’adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell’operazione e del raggiungimento dei risultati previsti dall’AdG/OI , secondo quanto sarà stabilito nell’Avviso e nei dispositivi di attuazione.
La presente “Nota tecnica” riporta in estrema sintesi, gli elementi metodologici di riferimento per l’individuazione del costo standard, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 67 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013 ed illustrati dalla Commissione Europea nella “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei” (EGISIF _14-0017), nonché la modalità di determinazione del contributo pubblico ed i criteri ed i parametri per il
riconoscimento del rimborso dell’intervento realizzato dal soggetto attuatore beneficiario; inoltre, si stabiliscono gli elementi essenziali ai fini dello svolgimento dei controlli ai sensi dell’art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, i quali avverranno senza la produzione di documentazione amministrativa e contabile probatoria specifica da parte degli attuatori beneficiari, ma secondo elementi di verifica di coerenza dei risultati prodotti.
Infine, la presente “Nota” costituisce un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo di cui all’art. 72 lettera g) del Regolamento (UE) n.1303/2013, la quale secondo quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, viene considerata adeguata (per quanto riguarda le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile a norma dell'art. 67, par. 1, lettere b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013) se consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'AdC, dall'AdG, dagli OI e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del POR.
1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE
L’OI, al fine di dare più efficacia ai percorsi proposti per incidere sulla problematica che riguarda la condizione occupazionale dei giovani e degli adulti oltre di altre fasce della popolazione particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica, ha previsto l’Azione “Contratto di Ricollocazione”, rivolta ai disoccupati i quali devono essere ricollocati e per i quali devono essere costruiti percorsi di politica attiva che facilitino il match tra domanda e offerta. Per far ciò, è stato definito uno specifico percorso al fine di usufruire di interventi differenti, a seconda delle necessità del disoccupato.
L’Azione, i cui principi e finalità sono indicati nella DGR n. 632/2014, ha natura sperimentale ed innovativa.
Attraverso l’Azione, la Regione mette in rapporto diretto il disoccupato con i Servizi per il Lavoro così come regolati nella DGR n. 198/2014 e s.m.i., al fine di poter offrire ad ogni individuo un’offerta di lavoro adeguata.
Il “Contratto di ricollocazione” si caratterizza, pertanto, come una modalità di politica attiva del lavoro rivolta ai soggetti in stato di disoccupazione di cui al d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, residenti nel Lazio.
Si tratta infatti di un’azione finalizzata al riposizionamento della persona nel mercato del lavoro con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di inserimento/reinserimento al lavoro dei soggetti che ne sono stati espulsi.
L’obiettivo, quindi, della politica attiva è di offrire servizi per il lavoro che garantiscano l’uscita dallo stato di disoccupazione nel più breve tempo possibile, attraverso la sperimentazione di soluzioni innovative.
Per raggiungere tale obiettivo, l’Azione prevede un sistema sinergico pubblico e privato che lega da un lato l’esperienza ed il ruolo istituzionale dei Centri per l’Impiego (CPI) e dall’altro le conoscenze e le professionalità di operatori privati accreditati, esperti nella ricollocazione dei disoccupati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Il percorso prevede che il disoccupato, qualora aderisca a questa politica attiva, venga preso in carico dal CPI. Successivamente, lo stesso disoccupato sceglie liberamente il soggetto privato accreditato che lo accompagna nel percorso della ricollocazione.
Di seguito sono riportati gli elementi caratteristici dell’Azione, che sono stati presi in considerazione per la definizione della metodologia che ha portato all’adozione delle UCS.
Obiettivi dell’Azione | La misura ha l’obiettivo di costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti destinatari. L’obiettivo occupazionale si realizza attraverso l’attivazione di un rapporto di lavoro subordinato o di un lavoro autonomo. | ||||
CPI | Il ruolo del CPI è quello di accogliere, prendere in carico il destinatario e informarlo sulle opportunità che offre questa misura di politica attiva. | ||||
Soggetti attuatori/beneficiari | Soggetti accreditati per i servizi facoltativi specialistici ai sensi della DGR n. 198/2014 e s.m.i.. | ||||
Destinatari della misura | Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i.. Il destinatario sceglie liberamente il Soggetto accreditato a cui affidarsi per la ricollocazione. | ||||
Contenuti e caratteristiche dell’azione | Alla stipula del Contratto di Ricollocazione (sottoscritto dal CPI, dal beneficiario e dal destinatario), il Soggetto accreditato prende in carico il destinatario e lo avvia ad una azione di orientamento specialistico al fine di comprendere qual è il percorso più idoneo per il reinserimento nel mondo del lavoro dello stesso. Il Soggetto accreditato, nel caso di scelta da parte del disoccupato del percorso di accompagnamento al lavoro subordinato, individua la possibilità offerte dal mercato del lavoro e accompagna il disoccupato alla ricollocazione più affine alle sue competenze. All’interno di questo percorso possono essere previsti il tirocinio o la formazione anche nella modalità di work experience. Al termine del percorso si considera risultato occupazionale la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Nel caso invece di scelta, da parte del destinatario, del percorso di accompagnamento al lavoro autonomo, è prevista una formazione imprenditoriale e il sostegno alla creazione d’impresa. Al termine del percorso si considera risultato occupazionale la costituzione dell’Impresa e il successivo avvio dell’attività imprenditoriale . | ||||
Durata | Il Contratto di massima di 6 mesi . | ricollocazione | ha | una | durata |
In fase di prima attuazione nel 2015, considerata la copresenza del programma YEI (Garanzia giovani), i destinatari dell’azione sono disoccupati di lunga durata” di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., over 30, residenti nel Lazio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data del 1 settembre 2015.
La presente “Nota Tecnica Metodologica” accompagna l’edizione 2015 dell’intervento regionale di cui all’Avviso pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione” delineando oltre che i contenuti attuativi anche la metodologia che ha portato all’individuazione delle UCS.
L’Avviso pubblico è rivolto ai Soggetti Accreditati ai servizi facoltativi specialistici di cui alle aree funzionali V, VI E VIII ai sensi della DGR n. 198/2014 e s.m.i..
L’AdG e l’OI si riservano di rivedere la presente metodologia UCS in funzione dei risultati conseguiti nel corso dell’attuazione.
2. ELEMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COSTO STANDARD
Nella Programmazione 2014-2020 le regole definite per l’ammissibilità della spesa dei Fondi Strutturali hanno rafforzato il ricorso per il finanziamento delle operazioni delle opzioni di semplificazione della spesa.
In particolare, l'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 stabiliscono la possibilità di utilizzare diverse opzioni di semplificazione della spesa per il finanziamento delle sovvenzioni, che possono avvenire attraverso:
⮚ tabelle standard di costi unitari;
⮚ somme forfettarie;
⮚ finanziamento a tasso forfettario, calcolato applicando una determinata percentuale a una o più categorie definite.
Per quanto riguarda il FSE, l’art. 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 dispone che “le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50.000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari”, rendendo pertanto obbligatorio per l’Autorità di Gestione prevedere ricorrere alle modalità di semplificazione della spesa previste dai regolamenti per il finanziamento delle operazioni fino a 50.000 euro.
Per l’attuazione dell’Azione “Contratto di Ricollocazione” come descritta precedentemente, l’OI Direzione Lavoro, in accordo con l’AdG del POR FSE, sulla base di quanto prescritto dai Regolamenti UE, nonché della natura dell’Azione da cofinanziare, ha scelto di utilizzare quale strumento di semplificazione dei costi, quanto stabilito dall’art. 00, xxx. 0, xxxx. x) xxx Xxxxxxxxxxx (XX) n. 1303/2013.
La presente Nota assume, per il rispetto delle condizioni previste dall’art. 67 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, quanto previsto dalla lett. i), secondo i termini definiti ed illustrati nella “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei” (EGISIF _14-0017).
In tale finalità e considerando l’innovatività e specificità dell’Azione, come precedentemente delineato, al fine di rendere immediatamente attivabile l’Azione regionale, la presente “Nota” illustra il metodo di calcolo previsto dall’OI, in accordo con l’AdG, che rispecchia i principi generali definiti dalla CE ovvero, si è definito un metodo:
- Giusto: si ritiene basato su calcolo ragionevole, su fatti reali e non eccessivo;
- Equo: si applica indistintamente a tutti i beneficiari, prevedendo una parità di trattamento per i beneficiari che realizzano l’intervento regionale;
- Verificabile: si basa su elementi oggettivi per la determinazione delle UCS.
Inoltre, il sistema di calcolo è definito in anticipo rispetto all’attuazione dell’operazione, conformemente a quanto stabilito dagli orientamenti della CE in materia di costi semplificati; la presente “Nota”, come anticipato, stabilisce il metodo di calcolo comprese le fasi del calcolo steso e costituisce la base di riferimento per l’Avviso che la Direzione Lavoro pubblica in qualità di OI del POR, per la “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione”.
È da precisare che, in considerazione delle specifiche caratteristiche, finalità, contenuti e soprattutto dell’innovatività dell’Azione:
- Non è possibile definire in forma organica un’analisi statistica di dati storici, non esistendo una base di riferimento di spesa certificata in passato per iniziative identiche o analoghe attivate a valere del FSE per la programmazione 2007-2013 realizzate sulla base dei “costi reali”;
- Non è possibile utilizzare dati storici o prassi di contabilità di singoli beneficiari sia per le stesse motivazioni sopra evidenziate sia anche in considerazione di quanto suggerito dalla stessa Guida delle CE, che raccomanda alle AdG/OI di usare tale sistema soltanto nei casi in cui un unico beneficiario attua una parte considerevole del Programma;
- Non esistono tabelle di costo standard di riferimento da altri Programmi o Politiche UE;
- Non esistono tabelle di costo standard di riferimento da sistemi di sovvenzione in uso per operazioni sostenute esclusivamente da fondi nazionali senza alcun tipo di sostegno UE.
In considerazioni di questi aspetti e soprattutto in considerazione della specificità dell’Azione “Contratto di Ricollocazione” che, come delineato nel paragrafo precedente, è sostanzialmente analoga alla Misura 3 “Accompagnamento al lavoro” del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani della Regione Lazio per il 2014-2015 di cui alla DGR n. 202/2015, si è scelto di utilizzare lo stesso parametro costo ora/prestazione definito nel documento” Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costo(cd costi standard) nell’ambito “Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa europea per l’occupazione dei giovani “ per la scheda “accompagnamento al lavoro” e per la scheda “ sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” ovvero, rispettivamente:
- € 34,00 per ora di prestazione
- € 40,00 per ora di prestazione
La scelta di utilizzare il parametro del PON YEI si ritiene sia corretta in quanto:
- La Direzione regionale Lavoro è organismo intermedio del PON YEI ai sensi della Convenzione sottoscritta il 2 maggio 2014 con il Ministero del Lavoro, AdG del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – PON- YEI;
- Gli interventi previsti dalle Schede 3 e 7.1 della Xxxxxxxx Xxxxxxx e quelli previsti dall’Azione “Contratto di Ricollocazione” sono assimilabili, come si evince dalla descrizione dei due interventi;
- Si prevedono quali soggetti attuatori/beneficiari degli interventi gli stessi soggetti (ovvero Soggetti accreditati ai sensi della DGR n. 198/2014 e s.m.i.).
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, appare pertanto la soluzione più congrua l’utilizzo della stessa metodologia e degli stessi parametri utilizzati dalla Regione Lazio nell’ambito dell’attuazione del PON YEI, trattandosi di interventi analoghi sullo stesso territorio regionale ed attuati dalla stessa tipologia di soggetti, ed avendo ritenuti tali parametri validi in considerazione all’esperienza maturata.
Inoltre, si specifica che l’UCS definita per l’attuazione del PON YEI per i servizi per il lavoro, è a sua volta il risultato di un percorso metodologico articolato e complesso, che ha visto coinvolte tutte le Regioni a partire dalla costruzione di una base dati finalizzata alla ricostruzione della filiera della policy in esame, per poter determinare tramite apposita analisi statistica il parametro da utilizzare per l’UCS ( v. ” Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costo(cd costi standard) nell’ambito “Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa europea per l’occupazione dei giovani” sopra citato).
Come per la Garanzia Giovani, anche per il “Contratto di Ricollocazione”, le ore di servizio comprendono sia le ore in presenza del destinatario sia le ore di back office finalizzata alla ricerca di collocazione del disoccupato.
Visto che si pone particolare attenzione a coloro che sono più distanti dal mercato del lavoro, si ritiene ragionevole che si possa assimilare (per quanto riguarda gli elementi caratteristici) il destinatario del “Contratto di Ricollocazione” al giovane profilato nella fascia "molto alta" (massima distanza dal mercato del lavoro).
Assunto il parametro costo ora/prestazione, sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito del PON YEI come OI e della metodologia prevista per lo stesso PON per la determinazione delle UCS, si evidenzia che la determinazione di questo costo standard fa riferimento ai diversi risultati che si possono produrre nell’ambito dell’operazione.
Di seguito sono indicate, per tipologia di contratto e per il lavoro autonomo, la durata di servizio ritenuta necessaria e adeguata per il conseguimento del risultato atteso ed il parametro ora/costo così come derivato dalle misure indicate nel documento del MLPS denominato ”Prime indicazioni in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costo(cd. costi standard) nell’ambito Programma Operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa europea per l’occupazione dei giovani” sopra citato:
Tipologia di occupazione | Ore di servizio | Parametro costo/ora |
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello | 88 | € 34,00 |
Apprendistato II livello, Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi | 59 | € 34,00 |
Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi | 35 | € 34,00 |
Lavoro Autonomo | Variabile | € 40,00 |
Una volta adottati i parametri di costo di Xxxxxxxx Xxxxxxx, si è ritenuto di prevedere un premio al risultato più alto in considerazione delle caratteristiche specifiche del target/destinatario dell'Azione Contratto di Ricollocazione, perché sono necessarie più ore di affiancamento per raggiungere il risultato auspicato in quanto si tratta di soggetti particolarmente distanti dal mercato del lavoro, che hanno quindi più difficoltà di ricollocarsi nel mercato stesso.
Attuazione del Percorso di accompagnamento al Lavoro subordinato
Ne consegue che il servizio, pur essendo analogo a quello previsto in Xxxxxxxx Xxxxxxx, ha una durata maggiore pari a n. 117 ore nel percorso di accompagnamento al lavoro subordinato in ragione di servizi aggiuntivi e rafforzati rispetto a quelli ricompresi tra le ore totali di Xxxxxxxx Xxxxxxx. Le ore individuate per tale percorso fanno riferimento ad uno studio che ripartisce i seguenti servizi da erogare:
Servizio di Orientamento Specialistico
Servizio | Modalità di Erogazione | Imp. Orario Totale |
Accoglienza/presa in carico del disoccupato | individuale | 9 ore |
Redazione del Bilancio di competenze | 15 ore | |
Verifica della scelta del percorso individuato | ||
24 ore |
Servizio | Modalità di Erogazione | Imp. Orario Totale |
Career Counseling | individuale | 5 ore |
Constructing life counseling | di gruppo* | 16 ore |
Life meaning counseling | di gruppo* | 24 ore |
Career counseling e life designing | di gruppo* | 32 ore |
77 ore | ||
Servizio | Modalità di Erogazione | Imp. Orario Totale |
Redazione di Curriculum Vitae/ Lettera di presentazione /Preparazione al colloquio | Individuale/ di gruppo* | 7 ore |
Ricerca in autoconsultazione delle vacacies occupazionali | Individuale | 3 ore |
Video presentazione CV | di gruppo * | 6 ore |
16 ore | ||
117 ore |
Servizio Accompagnamento Intensivo mirato alla ricollocazione professionale
Totale complessivo
*L’attività di gruppo si riferisce a massimo 3 destinatari .
Lo studio è stato condotto esaminando e analizzando i seguenti documenti:
- Studio effettuato sul “RAPPORTO ATTIVITÀ 2014” relativo al Job Placement dell’Università degli Studi di Firenze (CSAVRI);
- Studio effettuato sul Servizio Placement “Mi metto al lavoro strumenti utili per un buon inizio” redatto dall’Università Ca’Foscari Venezia reperibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxx/x uida/mi_metto_al_lavoro.pdf ;
- Accordo approvato il 13 novembre 2014 dalla Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Enti Locali “Definizione di standard minimi dei servizi di orientamento e delle competenze professionali degli operatori con riferimento alle funzioni e ai servizi di orientamento attualmente in essere nei diversi contesti territoriali e nei sistemi dell’istruzione, della Formazione e del Lavoro”.
Fermo restando che il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato ha una durata di 117 ore, il rimborso per il soggetto accreditato varia in relazione al risultato occupazionale conseguito. Per cui se il contratto stipulato è a tempo indeterminato a tutele crescenti il rimborso viene fissato in € 4.000. Nel caso di stipula di contratti a tempo determinato, al soggetto accreditato saranno rimborsate le ore ivi indicate (di cui al Risultato II della tabella sottostante).
In caso di risultato occupazionale conseguito in anticipo rispetto al periodo del contratto di ricollocazione (6 mesi) il beneficiario riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato occupazionale conseguito.
Se il destinatario dell’operazione abbandona il percorso scelto durante l’erogazione del servizio di “Orientamento Specialistico” al soggetto accreditato ai sensi della DGR 198/2014, verrà riconosciuto il rimborso per le ore effettivamente svolte e rendicontabili.
Nel caso in cui al termine del percorso non si arrivi alla stipula di alcun contratto di lavoro, saranno riconosciute al soggetto accreditato ai sensi della DGR 198/2014, solo le ore svolte per l’orientamento specialistico (di cui al Risultato I della tabella sottostante):
Risultato I | Risultato II | ||||
Contratto | Costo/h Orient.Spec | h Orient.Spec | Costo Orient.Spec. | Costo Totale Riconosciuto | h complessive |
CTI* | € 34 | 24 | € 800 | € 4.000 | 117 |
CTD** min 12 mesi | € 34 | 24 | € 800 | € 2.600 | 78 |
CTD*** min 6 mesi | € 34 | 24 | € 800 | € 1.600 | 47 |
Nessun Contratto | € 34 | 24 | € 800 | € 800 | 24 |
* Contratto a tempo indeterminato
** Contratto a tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi
***Contratto a tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi
Sono pertanto definiti tutti gli elementi che costituiscono la base per determinare le condizioni specifiche per il riconoscimento economico per i servizi erogati dai beneficiari oltre che i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata ed il risultato specifico da raggiungere.
In definitiva, i parametri di Costo Standard vengono utilizzati per la determinazione del contributo pubblico a valere del POR FSE, in relazione all’attività progettata e realizzata dal soggetto attuatore/beneficiario (Soggetti accrediti ex DGR 198/2014 e s.m.i. ) e quindi per la definizione del contributo effettivamente riconoscibile a consuntivo, in relazione ai risultati occupazionali conseguiti. La sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata quindi, sulla base delle attività svolte e dei risultati ottenuti e non sui costi effettivamente sostenuti.
Attuazione del Percorso di accompagnamento al Lavoro Autonomo
Una volta adottati i parametri di costo di Garanzia Giovani (vedi tabella pag. 12) per questo percorso è prevista una attività, specificata nella tabella sottostante, complessiva di n. 100 ore così suddivise:
- n. 24 ore di orientamento specialistico;
- n. 26 ore di accompagnamento allo start up d’impresa;
- n. 50 ore di formazione imprenditoriale.
In questo percorso viene rafforzato, sia il supporto e la consulenza per lo sviluppo e l’avvio di un’idea imprenditoriale, sia l’attività di formazione in considerazione del fatto che il
target/destinatario dell’Azione Contratto di Ricollocazione, essendo soggetti particolarmente distanti dal mercato del lavoro, hanno più difficoltà di ricollocarsi nel mercato stesso.
Anche nel Percorso di accompagnamento al Lavoro Autonomo è prevista l’attività del servizio di Orientamento specialistico che è analogo a quello previsto per il “Percorso di accompagnamento al Lavoro Subordinato” e la prestazione, che è offerta dai Soggetti accreditati ai sensi della DGR 198/2014 e s.m.i., corrisponde allo stesso numero di ore (n. 24 ore) per cui viene utilizzato lo stesso parametro di € 34 con le stesse motivazioni descritte precedentemente per l’altro percorso.
Per quanto riguarda le attività “accompagnamento allo start up d’impresa” e “formazione imprenditoriale” verrà utilizzato il parametro di costo di Garanzia Giovani pari a € 40.
Ne consegue che il servizio, pur essendo analogo a quello previsto in Xxxxxxxx Xxxxxxx nella Scheda 7.1, ha una durata complessiva di 100 ore in ragione di servizi aggiuntivi e rafforzati rispetto a quelli indicati nella scheda 7.1 di Garanzia Giovani. I Servizi e la durata sono i seguenti:
Attuazione del Percorso di accompagnamento al Lavoro Autonomo Servizio di Orientamento Specialistico
Servizio | Modalità di Erogazione | Imp. Orario Totale |
Accoglienza/presa in carico del disoccupato | individuale | 10 ore |
Redazione del Bilancio di competenze | 14 ore | |
Valutazione dell’idea imprenditoriale | ||
Verifica della scelta del percorso individuato | ||
Totale | 24 |
Servizio Accompagnamento all'avvio d'Impresa Formazione Imprenditoriale
Moduli e Obiettivi | Modalità di Erogazione | Imp. Orario Totale |
Comunicazione e Marketing | di gruppo** | 12 ore |
Organizzazione Aziendale | di gruppo** | 13 ore |
Budgeting e controllo di gestione | di gruppo** | 13 ore |
Finanza aziendale | di gruppo** | 12 ore |
Totale | 50 |
Accompagnamento alla creazione d'Impresa
Servizio | Modalità di Erogazione | Imp. Orario Totale |
Redazione del Business Plan* | individuale | 12 ore |
Affiancamento nella fase dello start-up | individuale | 8 ore |
Accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito | Individuale o di gruppo** | 6 ore |
Totale | 26 | |
Totale Complessivo ore | 100 |
* Questa attività può essere erogata anche prima o durante il percorso formativo
** L’attività di gruppo si riferisce a massimo 3 destinatari
Lo studio è stato condotto esaminando e analizzando le attività offerte e svolte dagli incubatori d’impresa sia pubblici che privati.
Fermo restando che il percorso di accompagnamento al Lavoro Autonomo ha una durata di 100 ore, il rimborso per il soggetto accreditato varia in relazione al risultato occupazionale raggiunto. Per cui, se viene avviata l’impresa, erogando tutto il servizio previsto nella tabella precedente, il
rimborso viene fissato in € 3. 800. Nel caso in cui al termine dell’attività del percorso (100 ore) non si arrivi all’avvio dell’impresa, saranno riconosciute solo le ore svolte per l’orientamento specialistico.
Nella specie si attua la metodologia del programma Garanzia Giovani come da seguente schema:
Risultato I | Risultato II | |||||||
Costo/h Orient.Spec. | h Orient.Spec. | Costo Orient.Spec. | Costo/h Start up Impresa | h Accomp. Intens. Riconosciute | Costo Accomp. Intens. | Costo Totale Riconosciuto | h complessive | |
Avvio d'imprea | € 34 | 24 | € 800 | € 40 | 76 | € 3.000 | € 3.800 | 100 |
Nessuna costituzione d'Impresa | € 34 | 24 | € 800 | € 800 | 24 |
Sono pertanto definiti tutti gli elementi che costituiscono la base per determinare le condizioni specifiche per il sostegno per il riconoscimento economico dei servizi erogati ai beneficiari oltre che i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata ed il risultato specifico da raggiungere.
In definitiva, i parametri di Costo Standard vengono utilizzati per la determinazione del contributo pubblico a valere del POR FSE, in relazione all’attività progettata e realizzata dal soggetto attuatore/beneficiario (Soggetti accrediti ex DGR 198/2014 e s.m.i. ) e quindi per la definizione del contributo effettivamente riconoscibile a consuntivo, in relazione ai risultati occupazionali conseguiti. La sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata quindi, sulla base delle attività svolte e dei risultati ottenuti e non sui costi effettivamente sostenuti.
3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
L’OI ha deciso di utilizzare i UCS al fine di stabilire i costi che saranno rimborsati ai beneficiari (Soggetti Accreditati ex DGR 198/2014 e s.m.i.) per le attività di accompagnamento al lavoro, come sopra descritti nella tabella seguente, tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità:
Criterio per la valorizzazione dell’UCS | Risultato | UCS |
Riconoscimento costo a risultato (senza stipula del contratto di lavoro subordinato) | Riconoscimento contributo per la realizzazione dell’operazione: il non raggiungimento del risultato, comporta che al soggetto accreditato siano riconosciute solo le ore svolte per l’orientamento specialistico. Nel caso in cui il destinatario rifiuti l’offerta di lavoro, al Soggetto accreditato sarà riconosciuto soltanto il contributo per le ore di orientamento specialistico. | € 800 per ogni destinatario |
Riconoscimento costo a risultato (lavoro subordinato) | Stipula Contratto a tempo indeterminato: viene riconosciuto a fronte di un percorso che ha una durata complessiva di 117 ore. In caso di risultato occupazionale conseguito in anticipo rispetto al periodo del contratto di ricollocazione (6 mesi) il beneficiario riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato occupazionale conseguito. | € 4.000 per ogni destinatario occupato con contratto a tempo indeterminato |
Stipula Contratto tempo determinato (12 mesi): il Soggetto accreditato (ai sensi DGR 198/2014 e s.m.i.), gli verranno riconosciute 78 ore. Questo è dovuto alla stessa proporzione utilizzata nella metodologia del programma Xxxxxxxx Xxxxxxx. In caso di risultato occupazionale conseguito in anticipo rispetto al periodo del contratto di ricollocazione (6 mesi) il beneficiario riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato occupazionale conseguito. | € 2.600 per ogni destinatario occupato con contratto a tempo determinato | |
Stipula Contratto tempo determinato (6 mesi): il Soggetto accreditato (ai sensi DGR 198/2014 e s.m.i.), gli verranno riconosciute 47 ore. Questo è dovuto alla stessa proporzione utilizzata nella metodologia del programma Xxxxxxxx Xxxxxxx. In caso di risultato occupazionale conseguito in anticipo rispetto al periodo del contratto di ricollocazione (6 mesi) il beneficiario riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato occupazionale conseguito. | € 1.600 per ogni destinatario occupato con contratto a tempo determinato | |
Riconoscimento costo a risultato (senza avvio d’impresa) | Riconoscimento contributo per la realizzazione dell’operazione: il non raggiungimento del risultato, comporta che al soggetto accreditato siano riconosciute solo le ore svolte per l’orientamento specialistico. | € 800 per ogni destinatario che non riesce ad avviare l’impresa successivamente al servizio di orientamento specialistico |
Riconoscimento costo a risultato (lavoro autonomo) | Avvio d’Impresa: al soggetto accreditato che eroga tutto il servizio previsto dal percorso di accompagnamento al Lavoro Autonomo, pari a n. 100 ore viene rimborsato il costo complessivo dell’operazione. Il rimborso al soggetto accreditato sarà effettuato solo dopo la creazione di impresa, iscrizione alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan effettuato e alla emissione della prima fattura entro 90 giorni dall’avvio di Impresa. | € 3.800 per ogni destinatario che avvia una impresa |
Il riconoscimento al beneficiario delle UCS e quindi degli importi sopra indicati:
- saranno erogati al termine dell’operazione per ciò che riguarda i costi a risultato;
- nel caso di stipula di contratti di lavoro per i destinatari dell’operazione, saranno erogati entro 90 giorni dalla stipula del contratto verificata attraverso la comunicazione obbligatoria;
- nel caso di avvio di Impresa da parte dei destinatari dell’operazione, saranno erogati dopo iscrizione alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan effettuato e alla emissione della prima fattura entro 90 giorni dall’avvio di Impresa.
Se il destinatario dell’operazione abbandona il percorso scelto durante l’erogazione del servizio di “Orientamento specialistico”, al soggetto Accreditato, ai sensi della DGR n. 198/2014, verrà riconosciuto il rimborso pari alle ore effettivamente svolte e rendicontabili.
Nel caso in cui il destinatario dell’operazione, successivamente al servizio di “Orientamento specialistico” abbandoni il percorso prescelto, al soggetto accreditato verrà riconosciuto il servizio prestato per n. 24 ore di attività.
Se il soggetto accreditato non porta a termine l’operazione per suo inadempimento non sarà riconosciuto alcun rimborso.
Nel caso in cui i destinatari dell’operazione che frequentano il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo, decidano di associarsi per costituire l’impresa, tenendo conto che l’obiettivo dell’operazione è l’occupazione del destinatario, al soggetto accreditato verrà riconosciuto il costo del risultato ottenuto previsti nelle tabelle precedenti per ognuno dei disoccupati.
Per il destinatario, non è prevista la ripetizione dell’operazione salvo casi di sospensione e relativa ripresa in presenza di motivata giustificazione.
4. ELEMENTI PER LA VERIFICA DELLE UCS
Dal momento che il contributo è calcolato in base al risultato, gli stessi elementi caratteristici delle UCS precedentemente delineati, dovranno essere certificati dal soggetto attuatore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del POR FSE.
Le verifiche richiederanno l’esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell’art. 125 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici sugli output prodotti dalle operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco.
Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all’applicazione delle UCS sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.
In conseguenza all’adozione del costo unitario standard, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non sono oggetto di controllo e non devono essere pertanto comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente documento e che saranno descritti ulteriormente nell’Avviso pubblico “Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione”
Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte della Direzione Lavoro in qualità di OI in accordo con l’AdG , secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l’attuazione del POR FSE, secondo gli elementi di seguito delineati:
Documentazione da produrre in fase di consuntivazione dell’Azione | Tipologia di risultato |
Attività realizzata | Relazione del Soggetto Accreditato, contenente una descrizione dettagliata dell’attività realizzata, firmata dall’agenzia e controfirmata dal soggetto disoccupato destinatario dell’intervento Registri presenza firmati dall’operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (da ora OMLS) e ogni altro documento previsto dall’Avviso pubblico Inoltre, il soggetto accreditato dovrà predisporre e |
conservare agli atti, per eventuali controlli, un prospetto di riepilogo delle ore di servizio (front e back office) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato). | |
Risultato occupazionale | - copia del contratto di lavoro; - estremi della comunicazione obbligatoria relativa al contratto di lavoro (reperibile da parte dell’Amministrazione mediante il sistema informativo regionale SIL). |
Risultato Lavoro Autonomo | Costituzione dell’Impresa, iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan effettuato. Prima Fattura emessa entro 90 giorni dall’avvio di Impresa. |
Mancato conseguimento del risultato occupazionale | Relazione dell’Agenzia, contenente una descrizione dettagliata dell’attività realizzata, firmata dall’agenzia e controfirmata dal soggetto disoccupato destinatario dell’intervento Registri presenza firmati dall’operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (da ora OMLS) e ogni altro documento previsto dall’Avviso pubblico Inoltre, il soggetto accreditato dovrà predisporre e conservare agli atti, per eventuali controlli, un prospetto di riepilogo delle ore di servizio (front e back office) per singolo destinatario, sottoscritto dal Legale Rappresentante (o altro soggetto delegato). |