AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 584 del 18-5-2017
O G G E T T O
Stipula per l’anno 2017 degli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti tra l’Azienda X.X.XX.
n. 8 Berica e le Imprese Sociali titolari della gestione di centri diurni per persone con disabilità del Distretto Ovest.
Proponente: AR - DIREZIONE XXX.XX OSPEDALE TERRITORIO
Anno Proposta: 2017
Numero Proposta: 697
Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedale -Territorio riferisce:
Premesso che la disciolta Azienda Ulss n. 5 Ovest Xxx.xx, incorporata all’Azienda Ulss n. 8 Berica dall’1/01/2017, con deliberazioni nn. 644 del 16/10/2015, 41 dell’ 11/02/2016 e 274 del 12/05/2016, per effetto della scadenza dei contratti di affidamento attivati dall’1/08/2012 al 31/07/2015 a seguito di gara, aveva stipulato accordi contrattuali per la gestione di centri diurni per persone con disabilità per il periodo 1/08/2015 – 31/12/2016, con le seguenti Imprese sociali:
Unità di offerta | N. posti | Canone mensile lordo omnicomprensivo | Soggetto gestore | DGRV accreditamento |
Centro diurno persone con disabilità | 49 | €. 52.037,50 | Cooperativa Sociale “Primula” - Valdagno | DD.G.R.V. nn. 847/14, 2302/2014, 852/2014 |
Centro diurno persone con disabilità | 30 | €. 28.882,20 | Cooperativa Sociale “Recoaro Solidale” – Recoaro Terme | DGRV n. 848/2014 |
Centro diurno persone con disabilità | 36 | €. 43.061,62 | Cooperativa Sociale “Piano Infinito” – Montecchio M. | DGRV n. 476/2014 |
Centro diurno persone con disabilità | 22 | €. 29.973,10 | Cooperativa Sociale “Moby Dick” - Arzignano | DGRV n. 1997/2015 |
Centro diurno persone con disabilità | 28 | €. 32.240,10 | Associazione “Anffas” - Lonigo | DGRV n. 389/2014 |
Centro diurno persone con disabilità | 8 | €. 13.730,36 | Cooperativa Sociale “Studio Progetto” – Cornedo Xxx.xx | DGRV n. 899/2013 |
Richiamata inoltre la deliberazione n. 42 dell’ 11/02/2016 con la quale, analogamente alle sopraccitate unità di offerta, la medesima Azienda aveva prorogato gli accordi contrattuali, in vigore già dall’1/01/2015, con le Cooperative Sociali “Moby Dick” di Arzignano e “Piano Infinito” di Montecchio Maggiore, per la gestione di ulteriori due centri diurni denominati “Programma socio-riabilitativo per persone con disabilità”, alle condizioni operative ed economiche sintetizzate di seguito:
Unità di offerta | N. posti | Retta giornaliera lorda |
Centro diurno persone con disabilità PSR “Moby Dick” Arzignano | 12 | Retta pro capite €. 60,33 Retta per assenza pro capite €. 59,07 |
Centro diurno persone con disabilità PSR “Piano Infinito” Montecchio Maggiore | 15 | Retta pro capite €. 58,62 Retta per assenza pro capite €. 57,74 |
Ricordato che detti accordi contrattuali sono stati redatti in ottemperanza alla D.G.R. 1303/2012 “L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” art. 17 commi 3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture socio- sanitarie e sociali accreditate (Artt. 8-quinquies e 8 sexies, D.Lgs 502/1992; Art. 11, L. 328/2000)”, che prevede quanto segue:
- “L’accreditamento rappresenta uno strumento di regolazione del sistema di produzione e di offerta dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, che si fonda sul criterio del rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale.
La Giunta definisce lo schema tipo di accordo per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti pubblici o equiparati di cui all’articolo 4, comma 12, del D.Lgs. 502/1992 e successive
modificazioni e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti privati nonché i professionisti accreditati.
Il Direttore Generale dell’ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.
I due atti – quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento) e quello convenzionale (accordo contrattuale) – svolgono una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario e sociale agli utenti, nel limite del volume massimo concordato”;
- che alla scadenza delle convenzioni in vigore si deve ricorrere alla stipula di accordi contrattuali secondo lo schema-tipo appositamente introdotto;
- che la gestione delle unità di offerta di cui trattasi da parte di soggetti terzi accreditati deve essere regolata da appositi accordi contrattuali ai sensi dell’ 17 della L.R. 22/2002;
- che l’Azienda non dispone di strutture proprie da destinare a detta finalità, né risorse professionali per gestire direttamente le unità di offerta di cui trattasi che accolgono complessivamente 208 persone con disabilità alla data del 01.01.2017, per un numero di giornate annuali di apertura pari a 225.
Fatto presente inoltre
- che detti accordi sono stati stipulati alle condizioni operative ed economiche in atto dall’1/08/2012, fatta salva la revisione dei prezzi nella misura complessiva del 2,55% intervenuta nel triennio 2012- 2015;
- che l’invarianza delle condizioni economiche ed operative è stata motivata dall’introduzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 740 del 14 maggio 2015 “Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità”, con la quale è stata prevista l’applicazione di un sistema tariffario di “impegnative di semiresidenzialità”, in luogo dei contratti di appalto, basato sulla stipula di “accordi contrattuali” ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22/2002;
- che la Conferenza dei Sindaci della discolta Ulss n. 5, nella seduta del 26/04/2016, aveva preso atto che l’introduzione del nuovo sistema delle impegnative di semiresidenzialità richiedeva un preciso mandato regionale per il tramite di decreti applicativi del suddetto provvedimento;
- che la Giunta Regionale, alla data odierna, non è ancora intervenuta con i conseguenti provvedimenti applicativi ad innovazione del sistema;
Precisato tuttavia
- che, a distanza di quattro anni dall’affidamento della gestione dei suddetti centri diurni per persone con disabilità, le Imprese sociali interessate hanno espresso in più occasioni la necessità di una revisione economica del canone mensile e/o della retta giornaliera;
- che le rette medie, applicate attraverso canoni mensili con i citati accordi contrattuali, risultano tra le più basse rispetto all’andamento regionale, come evidenziato dalla banca dati regionale Flusso informativo in Area Disabilità (FAD).
Considerato quindi che è volontà di questa Azienda mettere in atto un percorso di adeguamento economico dell’offerta per dare riscontro alle reiterate e motivate richieste formulate dalle Imprese sociali interessate dagli accordi contrattuali;
Rilevato che, tenuto conto di quanto sopra, è stato avviato un percorso per la progressiva introduzione in tutto il territorio dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” di una retta media aziendale e, per pervenire a ciò, si sono articolate due rette, sulla base dei profili di gravità e funzionamento, come di seguito riportato:
o 1° livello 90,00
o 2° livello 60,00
Evidenziato altresì che in seguito all’unificazione delle ex Aziende Ulss n. 5 e n. 6 in Azienda Ulss 8 Berica, ai sensi della L.R. 19/2016, la Direzione dei Servizi Socio-Sanitari procedeva ad accorpare le funzioni e le competenze relative all’area della disabilità per entrambi i distretti est ed ovest, come risulta dalla nota protocollo n.26385 del 16/03/2017, accorpamento che richiede quindi una gestione unitaria dell’area disabilità;
Ravvisata, quindi la necessità di uniformare progressivamente l’offerta gestionale in termini di contenuti della presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia e garantire livelli di qualità equivalenti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 .
Fatto presente in conclusione:
- che l’uniformità dell’offerta sarà realmente attuata, a livello regionale, solo con l’introduzione della tariffazione del centro diurno per persone con disabilità attraverso il sistema delle impegnative di semi-residenzialità di cui alla citata DGRV 740/2015;
- che, nelle more dell’avvio del nuovo sistema regionale della semi-residenzialità, in attesa di specifici decreti attuativi, si intende mettere in atto un sistema di tariffazione unica su tutto il territorio così da uniformare l’offerta aziendale;
- che per l’avvio di un percorso di adeguamento della retta media in tutto il territorio dell’Azienda ULSS 8, sono state elaborate due rette calcolate sulla base dei profili di gravità e funzionamento come segue:
1° livello 90,00
2° livello 60,00
- che l’Unità Operativa per la Disabilità ha preso atto dell’utenza attualmente ospite di detti centri diurni secondo i diversi profili di autosufficienza come fissati con scheda SvaMDi;
- che per raggiungere detto obiettivo si prevede una maggiore spesa a carico del distretto Ovest di €. 288.950,10 e che azioni di razionalizzazione verranno effettuate nel distretto Est;
Considerato quindi che, al fine di siglare gli accordi contrattuali in atto tra le parti, valevoli per il periodo 1/01/2017 – 31/12/2017, salvo risoluzione anticipata qualora intervengano provvedimenti applicativi regionali della citata DGRV 740/2015, relativi all’introduzione del sistema delle impegnative di semiresidenzialità appositamente tariffato, si ritiene di procedere come segue:
a. assicurare l’accoglienza semiresidenziale degli utenti accolti nei citati centri diurni, pari a 208 complessivi, nel rispetto del livello del profilo di gravità e funzionamento degli stessi, del mantenimento degli standard operatori/utenti di cui alla L.R. 22/02 e alla DGRV 84/2007, e al numero complessivo di giornate annuali di apertura pari a 225, con orario di funzionamento giornaliero di norma fissato dalle ore 9,00 alle ore 16,00, per un totale di 35 ore settimanali;
b. di ritenere concluso il sistema della tariffazione a canoni mensili;
c. in virtù di quanto sopra, dall’ 1/01/2017 al 31/12/2017, le condizioni economiche per i soggetti gestori Associazione Anffas Lonigo, Cooperativa Sociale Recoaro Solidale, Cooperativa Sociale Piano Infinito, Cooperativa Sociale Moby Dick, Cooperativa Sociale Studio Progetto tenendo conto di due livelli del profilo di gravità come sopra articolati, comporteranno una maggiore spesa, calcolata su base annua di €. 288.950,10, come di seguito analiticamente quantificata in via previsionale con riferimento ai relativi Centri Diurni,:
CENTRI DIURNI | Costo complessivo totale al 31.12.2016 IVA inclusa | Dati risultanti dal portale Atl@nte | Costo complessivo con decorrenza dal 01.01.2017 IVA inclusa | Differenza rispetto costi attuali | |||
ANFFAS DI LONIGO + Gramola | € | 386.574,15 | 27 | € | 442.800,00 | € | 30.225,85 |
CD Piano Infinito (Papicchio + Ca'Sordis) | € | 513.959,81 | 34 | € | 569.700,00 | € | 55.740,19 |
CEOD MOBY DICK | € | 358.042,31 | 24 | € | 403.650,00 | € | 45.607,69 |
PSR Primula (Dakota + Diamoci Tempo) | € | 621.948,66 | 49 | € | 714.150,00 | € | 92.201,34 |
P.S.R. PIANO INFINITO (Albatros) | € | 207.192,93 | 15 | € | 216.000,00 | € | 8.807,07 |
P.S.R. MOBY DICK | € | 167.465,80 | 12 | € | 168.750,00 | € | 1.284,20 |
P.S.R. NO PROBLEM | € | 163.783,57 | 15 | € | 164.700,00 | € | 916,43 |
P.S.R. RECOARO SOLIDALE | € | 338.682,67 | 29 | € | 392.850,00 | € | 54.167,33 |
TOTALE COMPLESSIVO CENTRI DIURNI ESTERNALIZZATI | € | 2.757.649,90 | 205 | € | 3.072.600,00 | € | 288.950,10 |
d. approvare gli accordi contrattuali conseguentemente adeguati, allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Accertato, infine, che la spesa complessiva derivante dalla stipula degli accordi contrattuali di cui trattasi per il periodo 1/01/2017 – 31/12/2017 ammonta a 3.072.600,00 (IVA 5% compresa).
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provedimento;
2. di stipulare, per l’anno 2017, gli accordi contrattali, predisposti ai sensi della DGRV 1303/2012, con le Imprese Sociali sottoelencate per la gestione di centri diurni per persone con disabilità, nei termini economici come in premessa riportate, e salvo risoluzione anticipata qualora intervengano provvedimenti applicativi regionali della DGRV 740/2015, per le motivazioni indicate in premessa:
Soggetto gestore | DGRV accreditamento | C.F e P.IVA |
Cooperativa Sociale “Primula” - Valdagno | DD.G.R.V. nn. 847/14, 2302/2014, 852/2014 | 02330770245 |
Cooperativa Sociale “Recoaro Solidale” – Recoaro Terme | DGRV n. 848/2014 | 02345230243 |
Cooperativa Sociale “Piano Infinito” – Montecchio M. | DGRV n. 476/2014 | 02372680245 |
Cooperativa Sociale “Moby Dick” - Arzignano | DGRV n. 1997/2015 | 02374810246 |
Associazione “Anffas” - Lonigo | DGRV n. 389/2014 | 95067870246 |
Cooperativa Sociale “Studio Progetto” – Cornedo Xxx.xx | DGRV n. 899/2013 | 00895600245 |
3. di approvare conseguentemente gli accordi contrattuali allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che la stipula degli accordi contrattuali, dall’1/01/2017 fino al 31/12/2017, con gli Enti di cui al punto 1., si prevede una spesa totale di €. 3.072.600,00 (IVA 5% inclusa) come di seguito suddivisa per Centro Diurno:
CENTRI DIURNI | Dati risultanti dal portale Atl@nte | Costo complessivo con decorrenza dal 01.01.2017 IVA inclusa |
ANFFAS DI LONIGO + Gramola | 27 | € 442.800,00 |
CD Piano Infinito (Papicchio + Ca'Sordis) | 34 | € 569.700,00 |
CEOD MOBY DICK | 24 | € 403.650,00 |
PSR Primula (Dakota + Diamoci Tempo) | 49 | € 714.150,00 |
P.S.R. PIANO INFINITO (Albatros) | 15 | € 216.000,00 |
P.S.R. MOBY DICK | 12 | € 168.750,00 |
P.S.R. NO PROBLEM | 15 | € 164.700,00 |
X.X.X. XXXXXXX XXXXXXXX | 00 | € 392.850,00 |
TOTALE COMPLESSIVO CENTRI DIURNI ESTERNALIZZATI | 205 | € 3.072.600,00 |
5. di approvare pertanto la spesa complessiva di €. 3.072.600,00 (IVA 5% compresa), dando atto che la stessa è stata prevista nel bilancio economico preventivo per l’anno 2017, fissato con deliberazione del Direttore Generale n. 208 dell’8/03/2017, come segue:
- per €. 2.074.005,00 al conto n. 09 02 030800 “Altre prestazioni sociosanitarie da privati: handicap”
- per €. 998.595,00al conto 09 02 030830 “Altre prestazioni sociosanitarie da privati: handicap”;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 18/05/2017 alle ore 11:07
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 19-5-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 19-5-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L’AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA
E L’ENTE
….
TRA
L'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, Codice fiscale 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Verona il 10/07/1961, con codice fiscale n. XXXXXX00X00X000X
E
La con sede legale in , via , Codice fiscale , legalmente rappresentata da in qualità di della , Codice fiscale
, soggetto titolare della struttura socio-sanitaria accreditata Centro diurno per persone con disabilità “ e “ ”, ubicata in , oggetto del presente accordo.
PREMESSO CHE
• la Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 Agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie e sociali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, degli anziani, dei disabili, dei minori, dei tossicodipendenti e della salute mentale; ha provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
• la struttura socio-sanitaria Centro diurno per persone con disabilità “ ” e “ ”, ubicata in , è autorizzata all’esercizio per n° posti con i requisiti di unità d’offerta Centro diurno per persone con disabilità con provvedimenti, emessi dalla Regione Veneto, nn° del (diversamente: in attesa di decreto di rinnovo);
• la predetta struttura socio-sanitaria è accreditata per n° posti con i requisiti di unità d’offerta Centro Diurno per persone con disabilità con provvedimenti, emessi dalla Regione Veneto, nn° , del e del (diversamente: in attesa di delibera di rinnovo) ;
• il Centro Diurno per persone con disabilità, ai sensi della DGRV 84/2007, è un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza, che fornisce interventi a carattere educativo-riabilitativo- assistenziale, con finalità riabilitative, educative, di socializzazione, di aumento e/o mantenimento delle abilità residue;
• la DGRV 1303 del 3/07/2012, al fine di regolare i rapporti tra l’ente pubblico ed il soggetto accreditato, le quantità e le tipologie delle prestazioni da erogare, le modalità delle verifiche e dei controlli, ha approvato lo “Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie e sociali accreditate”;
• l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica intende avvalersi della struttura socio-sanitaria sopra indicata per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell’unità d’offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
• che l’unità di offerta semi-residenziale in gestione all’impresa sopra indicata è inserita nella ri-
pianificazione per l’anno 2016 del Piano di Zona, come approvato nella seduta del 23/06/2016 dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss n. 5, incorporata dall’1/1/2017 nell’Azienda Ulss 8 Berica, e recepito con deliberazione del Commissario n. 386 del 29 giugno 2016;
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art. 17 commi 3 e 5 della L.R. 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Oggetto
1. L'Azienda U.L.S.S. 8 Berica si avvale della struttura socio-sanitaria Centro diurno per persone con disabilità “ ” e “ ”, rispettivamente ubicata in:
-
-
nel prosieguo semplicemente indicata come struttura, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale socio-sanitaria a favore di persone con disabilità con riferimento alla capacità ricettiva autorizzata e accreditata, dall’01/1/2017 al 31/12/2017.
Il presente accordo non impegna l’Azienda ULSS alla copertura economica di tutti i posti accreditati se non occupati da persone con disabilità.
La struttura è aperta e funzionante per l'utenza per n. 5 giorni la settimana, con orario giornaliero di norma dalle ore 9,00 alle ore 16,00, per un totale di 35 ore settimanali. Può essere prevista una flessibilità di 30 minuti in entrata e in uscita dal centro, nel rispetto della frequenza settimanale complessiva di 35 ore. L'apertura della struttura deve essere garantita per non meno di 225 giorni l'anno.
Il trasporto viene assicurato dall'ente gestore e l'arrivo al centro diurno deve avvenire compatibilmente con gli orari suindicati.
L’Ente gestore può, altresì, prevedere orari flessibili, in accordo con le famiglie delle persone con disabilità, con anticipi e posticipi orari, quale servizio aggiuntivo, a carico della famiglia nel caso preveda un costo.
Il Distretto Socio Sanitario deve essere informato dall’Ente gestore di tali variazioni orarie e delle famiglie che vi aderiscono, nel rispetto della trasparenza dei servizi offerti in rete, ma previa autorizzazione da parte della famiglia
2. La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
La struttura garantisce altresì le attività a favore dell'utenza sulla base delle tipologie e livelli di intensità previsti dalla normativa regionale.
3. Il titolare della struttura anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti con il presente accordo. In ogni caso, qualora il titolare della struttura affidasse a terzi la gestione di parte del servizio deve darne comunicazione scritta all’Azienda Ulss n. 8 Berica entro e non oltre 30 giorni dall’affidamento ovvero dalla sottoscrizione del presente Accordo, precisando il nominativo dell’affidatario, il servizio affidato, la durata e l’importo del servizio stesso.
4. Il titolare della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell’Azienda U.L.S.S/Ente Locale di riferimento e utenti paganti ovunque residenti, nei posti di diverso livello assistenziale, accreditati ed eccedenti quelli riservati dal presente accordo.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1.L’ente titolare s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
2.Per ciò che attiene alla dotazione di personale, l’ente titolare s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3.L’ente titolare della struttura socio-sanitaria s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell’ente contraente il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4.L’ente titolare della struttura socio-sanitaria si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
0.Xx struttura si impegna ad utilizzare gli eventuali volontari, indicati in un elenco da mantenere agli atti, aggiornato annualmente, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/91, dalla legge 381/91, dalla L.R. 40/93 e dalla L.R. 24/06, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni.
6. La struttura si impegna inoltre:
- a garantire il rispetto del segreto d’ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.);
- a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- a stipulare un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti e volontari e una polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie che possono accadere agli utenti durante le attività previste nella struttura.
0.Xx personale dell’Azienda U.L.S.S. inviante, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della
struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.
8.Xxxxxxx accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.
9.L’Azienda U.L.S.S. inviante può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
10. L’attività di vigilanza viene svolta dagli enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale. Per l’Azienda Ulss n. 8 Berica è affidata agli Operatori dell’U.O.S. Disabilità aziendale.
11. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto ed al Comune in cui ha sede la struttura.
Art. 4 Procedure di accoglienza
1.L’accoglienza degli ospiti avviene secondo le procedure previste dalle normative regionali per ciascuna area a tutela della salute nel rispetto delle norme che ne regolano l’accesso. Tali modalità vanno applicate a tutti i potenziali utenti indipendentemente dal luogo di residenza. Per ogni utente inserito viene redatto un Piano di intervento personalizzato in conformità al progetto generale d’assistenza definito dal soggetto inviante in sede di UVMD.
2.Viene individuato un referente del caso (operatore della U.O. Disabilità del Distretto Ovest) che ha il compito di monitorare la realizzazione del progetto, nonché di richiedere ulteriori rivalutazioni / progettazioni dell’UVMD in caso di necessità.
Art. 5
Processo di ammissione al Centro Diurno
L’U.O. Disabilità aziendale governa il processo di ammissione al Centro Diurno di una nuova persona con disabilità. L’ammissione avviene in seguito al percorso di presa in carico condiviso tra l'Azienda ULSS, la persona con disabilità ove possibile, l'amministratore di sostegno/tutore/curatore e famiglia.
Dopo aver acquisito gli elementi relativi alla valutazione complessiva, effettuata tramite scheda S.Va.M.Di dalla quale emerge anche il profilo di gravità previsto dalla normativa regionale, viene convocata l'UVMD, volta alla definizione condivisa del Progetto Individuale.
In sede di UVMD viene rilasciato il verbale che dovrà riportare:
1. gli obiettivi generali dell’inserimento diurno ed il relativo profilo di gravità emerso da SVAMDI;
2. l’indicazione del numero di giornate e/o ore settimanali frequentate;
3. le modalità di verifica prima delle eventuali scadenze.
L’ammissione al Centro Diurno è disposta formalmente dal Direttore del Distretto Ovest e dal Responsabile dell'U.O. Disabilità aziendale tramite comunicazione scritta indirizzata all’Ente gestore, alla famiglia, al tutore/amministratore di sostegno e al Comune di appartenenza.
Art. 6 Processo di dimissione
1. L’U.O. Disabilità aziendale governa il processo di dimissione dell’utente in sede di UVMD.
2. Costituiscono particolari motivi dimissione:
- l’espressa volontà dell’interessato, dei familiari, del tutore, dell’amministratore di sostegno;
- l’accertamento, da parte dell’UVMD, dell’appropriatezza della permanenza o a causa di difficoltà soggettive tali da determinare grave incompatibilità ambientale o per raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- il compimento del 65° anno di età, su valutazione dell’UVMD attraverso un progetto orientato a dare continuità assistenziale salvo diversa determinazione definita in sede di U.V.M.D.;
-assenze prolungate non giustificate da motivi oggettivi;
-per trasferimento ad altra struttura;
-per decesso dell'utente.
3.L’Azienda Xxxx comunica per iscritto le dimissioni all’interessato, alla famiglia, nonché alla struttura.
Art. 7
Assenze e/o sopraggiunta malattia degli utenti
Dopo 15 giorni di assenza (da calendario solare), sia essa per malattia o per altri motivi, l’Ente gestore è comunque tenuto a dare tempestiva informazione scritta, anche tramite posta elettronica al Distretto. Il Distretto, contattata la famiglia, valuterà la situazione e le condizioni per la convocazione di un’eventuale UVMD o comunque effettuerà un confronto diretto con l’Ente gestore e la famiglia e si pronuncerà rispetto ad una rivalutazione della situazione complessiva della persona con disabilità.
Tenuto conto dei costi generali che l’Ente gestore sostiene, il finanziamento è comunque corrisposto, durante i periodi di apertura del centro diurno, nei giorni di assenza della persona con disabilità fino ad un massimo di 21 gg. dalla data di inizio dell’assenza (da calendario solare).
Se l’assenza supera i 21 giorni, e qualora in UVMD venga riconfermato il Progetto Individuale esistente e ribadita l’importanza fondamentale che la persona con disabilità rientri nelle strutture dello stesso Ente, ma non sia certa la data del rientro, il contributo viene corrisposto nella misura del 32,5% della fascia contributiva riconosciuta (quota sociale), dal 22° giorno di assenza fino al rientro.
Dopo 3 mesi consecutivi di assenza durante i periodi di apertura del centro diurno, nella misura in cui al 4° mese non sia ancora possibile il rientro della persona con disabilità, l’UVMD è tenuta a definire la data di dimissione salvo vi sia una data di rientro certa legata a motivi di salute.
Se dalla rivalutazione del Progetto Individuale emerge da subito l’impossibilità di un rientro della persona con disabilità nel centro diurno dell’Ente gestore, l’UVMD è tenuta a definire la data di dimissione.
Art. 8
Sistema tariffario e pagamenti
0.Xx retta giornaliera complessiva, comprensiva della quota sanitaria e della quota sociale, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti diurni accreditati ricompresi nel presente accordo, è fissata per il periodo di vigenza dell'accordo come segue:
• €. 90,00 (IVA inclusa laddove applicata) per il primo livello di gravità.
• €. 60,00 (IVA inclusa laddove applicata) per il secondo livello di gravità.
Tale retta giornaliera è comprensiva del servizio di trasporto e di accompagnamento a carico dell'ente gestore a favore dell'ospite dalla sua abitazione al Centro e ritorno.
2.L’Azienda U.L.S.S. corrisponderà per ciascun utente inserito presso la struttura la retta giornaliera di cui al punto 1, sulla base del profilo di gravità e della presenza giornaliera dell'ospite stesso, presso il e il , così come registrate nel sistema FAD/Atlante.
Nel caso di inserimento al Centro Diurno con frequenza a tempo parziale, la retta giornaliera sarà corrisposta nella misura dell’80% dell’importo fissato per ciascun livello di gravità.
0.Xx struttura s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che sarà richiesta dall’Azienda U.L.S.S. e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l’applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.
4.Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.
0.Xx retta giornaliera definita dal presente accordo si riferisce, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nella struttura di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.
6.L’ente titolare è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.
Art. 9 Variazione dei livelli
L’eventuale proposta di aumento di livello del profilo di gravità e funzionamento dovrà essere valutata, in collaborazione con tutti gli interlocutori, in sede di UVMD.
Compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero le corrispondenti risorse di competenza sociale e sanitaria, il Direttore di Distretto darà seguito, per il tramite della UVMD, alla richiesta di variazione del percorso educativo/assistenziale con comunicazione formale agli interessati. La data ai fini della decorrenza dei nuovi livelli o del nuovo monte ore di frequenza coinciderà con il primo giorno del mese successivo al momento in cui si sono rese disponibili le risorse. Tale data non potrà essere antecedente alla data di approvazione in UVMD.
Art. 10
Il Regolamento dell'Ente gestore
Ciascun Ente gestore è tenuto a stilare un regolamento interno al fine di una regolamentazione dei rapporti tra la famiglia della persona con disabilità, e tutore/amministratore di sostegno.
Il regolamento dovrà essere consegnato alla persona con disabilità, alla sua famiglia e al suo amministratore di sostegno/tutore/curatore.
In particolare tale documento regolamenterà, in forma standardizzata o personalizzata:
- i programmi e le attività di ciascuna unità di offerta con la differenziazione tra le attività base del Centro Diurno e le attività extra (a carico della famiglia);
- l'organizzazione della struttura;
- le modalità di accesso dei familiari nella struttura;
Il regolamento e le eventuali modifiche saranno comunicati all'U.O. Disabilità aziendale.
Il regolamento sarà sottoscritto dalla persona con disabilità, ove possibile, dall’amministratore di sostegno/ tutore/curatore e eventualmente dal familiare.
Art. 11
Processo di progettazione, programmazione e valutazione
1. La struttura predispone il progetto di servizio, secondo uno schema tipo condiviso tra le parti ed allegato al presente accordo, indicante orientamenti, obiettivi generali e specifici verso l'utenza, le attività previste, le modalità/processi di gestione, le risorse impiegate, il modello di valutazione e relativi indicatori di verifica.
2. In sede di valutazione e programmazione annuale, la struttura procede all'eventuale aggiornamento del progetto. Ogni eventuale variazione al progetto presentato deve essere preventivamente concordata con l’ente inviante.
3. L'Ente, annualmente, in base all'utenza inserita nel Centro Diurno, dovrà elaborare i programmi
specifici dei laboratori ricreativi - occupazionali e le modalità di verifica delle attività proposte. Detta programmazione, dovrà essere verificata a cadenza annuale con evidenza documentale.
Progetto Personalizzato (P.P.)
Per i nuovi utenti inseriti, dopo un periodo di osservazione della durata massima di tre mesi, l’Ente gestore, in accordo con la persona con disabilità o suo tutore/amministratore di sostegno, formula il Progetto Personalizzato (PP) e lo inoltra all'U.O. Disabilità aziendale (anche tramite posta elettronica). Alla presentazione del Progetto Personalizzato sono presenti la persona inserita e/o il famigliare e/o l’amministratore di sostegno, l'Assistente Sociale e/o l'Educatore di riferimento dell'U.O. Disabilità aziendale.
Tale Progetto Personalizzato, con validità triennale, dovrà essere verificato annualmente con la persona con disabilità o suo tutore/amministratore di sostegno e con l'Assistente Sociale e/o l'Educatore di riferimento dell'U.O. Disabilità aziendale.
Allo scadere della triennalità, dovrà essere elaborato un nuovo progetto personalizzato.
Rapporti tra Ente gestore, persona con disabilità, famiglia, amministratore di sostegno/tutore/curatore e Azienda ULSS
L’Ente gestore è chiamato a garantire la qualità del rapporto con la persona con disabilità, la sua famiglia, tutore/amministratore di sostegno. L’Ente gestore si impegna al trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento del servizio, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del servizio medesimo e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali. In linea con quanto previsto dalla L.R.22/02, l’Ente gestore mette in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione sia dell’utente che dei familiari. In particolare tale compito si espleta attraverso un’adeguata comunicazione ed informazione dei risultati dei questionari di soddisfazione.
L’Ente gestore facilita la comprensione alle famiglie, tutore/amministratore di sostegno dell’attività svolta rispetto al familiare con disabilità illustrandone obiettivi, passaggi, traguardi significativi.
Allo stesso tempo l’Ente gestore aggiorna le famiglie, tutore/amministratore di sostegno in merito alle proprie attività nel complesso e/o ai momenti più significativi della vita dell’Ente gestore stesso.
A tal fine l’Ente gestore è tenuto ad informare, almeno una volta all’anno, la persona con disabilità, famiglia, tutore/amministratore di sostegno.
Al fine di favorire la partecipazione attiva delle famiglie, del tutore/amministratore di sostegno, l’Ente gestore invita gli stessi a esprimere le loro considerazioni, iniziative, problematiche.
Art. 11
Calendario di apertura dei centri diurni, attività di programmazione, formazione e aggiornamento del personale
L’Ente gestore riconosce nella valorizzazione e qualificazione del personale un elemento prioritario per la qualità del servizio e pertanto cura in modo particolare la sua motivazione e formazione permanente. Ai sensi della L.R. 22/02 l’Ente Gestore è tenuto a garantire la formazione degli operatori, pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio.
Ciascun Ente gestore, nell’ambito del calendario di chiusura condiviso, potrà discrezionalmente scegliere quali saranno i momenti da dedicare alla formazione, alla programmazione e all’aggiornamento. L’Ente gestore provvederà ad informare l'U.O. Disabilità aziendale del proprio calendario di chiusura.
L’Ente gestore produrrà annualmente all'U.O. Disabilità aziendale copia del calendario e documentazione attestante gli incontri di programmazione, formazione e aggiornamento.
Art. 12
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
1. La struttura si impegna a tenere un registro delle presenze aggiornato giornalmente, alimentando il corrispondente flusso regionale (FAD/Sistema Altante).
Si impegna altresì a trasmettere mensilmente all’U.O. Disabilità aziendale - a mezzo posta elettronica - il quadro riassuntivo delle presenze.
2. L’ente titolare si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’Azienda U.L.S.S. inviante circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
3. L'eventuale aggravamento delle condizioni di salute e del grado di autonomia dell’utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’U.O. Disabilità aziendale inviante.
L’Azienda U.L.S.S. inviante, attraverso la competente Unità Valutativa Multidimensionale, s’impegna a verificare e valutare la portata dell’evento entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso, al verificarsi dell’evento, la Struttura deve provvedere all’aggiornamento del Progetto Personalizzato.
4. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’Azienda U.L.S.S. inviante, attraverso la competente UVMD, nell’ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell’appropriatezza dell’inserimento nella struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate della struttura o con il titolare dell’accreditamento o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione.
5. Al verificarsi di un eventuale ricovero temporaneo in strutture sanitarie, o in caso di assenza prolungata superiore a 5 giorni consecutivi, l’ente titolare dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda U.L.S.S. inviante.
Art. 13
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R.V. 84/2007 in riferimento anche alla carta dei servizi.
Art. 14 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'Azienda U.L.S.S. inviante, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 15 Durata
1. Il presente accordo ha durata dall’ 1/01/2017 al 31/12/2017, fatta salva la risoluzione anticipata
qualora intervengano provvedimenti applicativi regionali di cui alla DGRV 740 del 14/05/2015 “Nuova programmazione e modalità di determinazione delle rette tipo per i Centri diurni per persone con disabilità”.
2. Durante tale periodo è compito dell’ente titolare assicurare la conferma dell’autorizzazione e il rinnovo dell’accreditamento. Qualora i competenti Uffici Regionali rigettino motivatamente la domanda di rinnovo dell’autorizzazione e/o il rinnovo dell’accreditamento, è prevista l’immediata risoluzione dell’accordo.
3. Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato, lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
4. L’Azienda Ulss n. 8 Berica si riserva di modificare il contenuto del presente accordo a seguito di modifiche ed integrazioni da parte della Giunta Regionale.
Art. 16 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 17
Informativa ex art.13 DLGS 196/2003
1. Il legale rappresentante dell'ente titolare della struttura dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente accordo verranno trattati per finalità amministrativo-contabili e per esigenze di programmazione; che il mancato conferimento degli stessi potrà comportare la mancata attuazione dell'accordo; che i dati potranno essere comunicati ai soggetti della rete che partecipano al processo di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio sanitari così come previsto dalla L. 328/2000 e dalla normativa regionale di riferimento; che il titolare del trattamento è l’Azienda U.L.S.S. 8 Xxxxxx; che responsabile del trattamento è il tutor individuato di cui all’art. 4; che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Cooperativa per la gestione della struttura socio-sanitaria accreditata Centro diurno per persone con disabilità e , ubicata in , oggetto del presente accordo contrattuale, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, nr. 136 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta dell'accordo.
Art. 19 Allegati
Sono parte integrante dell'accordo i seguenti allegati:
-Carta dei Servizi
-Progetto della struttura .
Letto, confermato e sottoscritto. Vicenza,
PER LA COOPERATIVA SOCIALE
Sig.
………………………………………………………
PER L’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxxxx Xxxxxx
..........................................................................