CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA PER L'ANNO 2012
La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art.4 del CCNL del 22.1.2004 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, nelle persone:
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Xxxxxx X. Xxxxx – PER LA R.S.U. DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - Rappresentante delle XX.XX. territoriali di comparto
riunitesi nella sede comunale in data 13 Dicembre 2012 hanno sottoscritto l’allegato
C.C.D.I. per l’anno 2012 del personale dipendente della Comunità Montana Valle Brembana.
Titolo I° DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premessa
Le parti , in applicazione dell'art. 40 comma 1 del D.lgs 165 del 2001, i n cui si prevede che “la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”.
richiamano l’oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui
all’art. 3 capo 1 del titolo 2° del CCNL 01.04.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
all’art.2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.03.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l’applicazione del contratto:
• miglioramento della funzionalità dei servizi;
• accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa;
• accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
• la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
• prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
• all’art.4 del CCNL 22.01.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello art.4 – p.1 CCNL 22.01.2004.
Art. 2
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente della Comunità Montana Valle Brembana e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.
Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato.
Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.
Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonchè quelle previste dal presente contratto.
La sua durata è quadriennale salvo:
• modifiche di Istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongono la revisione;
• la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
• la volontà delle parti di rivederne le condizioni:
Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche e integrazioni derivanti da:
• la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
• la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
Art. 3
Procedure per l’autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell’art.10 comma 2 del CCNL 01.04.1999 sia firmato:
- per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle XX.XX. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
- dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e previa l’acquisizione del prescritto parere ex art. 5 del CCNL22/01/2004.
Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle XX.XX. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.
Art. 4
Interpretazione autentica delle clausole controverse
Le parti danno atto che:
- “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale
di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.” (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01);
- le clausole relative all’applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
Nel caso in cui insorgano controversie sull’interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L’eventuale accordo d’interpretazione autentica sostituisce fin dall’inizio della vigenza la clausola controversa.
TITOLO II°
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 Relazioni Sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati all’utenza, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all’art. 10 comma 2 CCNL dell’ 01.04.1999, nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti.
Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura delle amministrazioni, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione
Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
Le convocazioni successive alla prima sono, di norma, stabilite al termine dell’incontro dandone comunicazione scritta solo ai componenti assenti. Qualora non fosse possibile stabilire la data e l’ora del successivo incontro, la convocazione avverrà in forma scritta almeno cinque giorni prima del nuovo incontro e non oltre 20 gg. dopo l’incontro precedente anche a mezzo fax e/o posta elettronica.
Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione o dai Responsabili di Servizio riguardanti le materie oggetto di contrattazione di cui all’art. 4 comma 2 CCNL dell' 01.04.1999 lett. d-e-f- m- saranno riportati gli eventuali pareri delle Organizzazioni Sindacali e della RSU ove,
decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili a seguito di accordo tra le parti, non si sia raggiunto alcun accordo.
Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dagli art. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004.
Art. 6
Norme di comportamento e clausole di raffreddamento
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
I protocolli d’intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto
Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.
Art. 7
Trattazione delle materie oggetto di contrattazione e delle materie oggetto di concertazione.
1.Sono oggetto di trattazione della presente fase di contrattazione le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti, con particolare riferimento a:
a. i criteri di ripartizione delle risorse indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17 del CCNL del 1.4.1999 e nel rispetto delle disciplina dello stesso articolo 17;
b. i criteri generali del sistema di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività collettiva e di miglioramento della qualità del servizio;
c. i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
d. i criteri generali di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999;
e. le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 17, comma 2 lett. e), f), g) del CCNL dell'1.4.1999;
f. i criteri e le forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art 15, comma 1, lett. K) del CCNL dell'1.4.1999;
g. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti la prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
h. i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione ed aggiornamento del personale;
i. le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza di innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
j. le pari opportunità;
k. le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario;
l. le modalità di gestione delle eccedenze di personale;
m. i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
n. il completamento e l'integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria;
o. le modalità di ripartizione delle risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi di cui all'art. 14 del CCNL del 31.3.2004;
Solo nelle materie indicate alle lettere g), h), i) e m) trova applicazione il comma 3 del precedente art. 4, per le restanti materie non è previsto che le parti riassumano libertà di iniziativa e di decisione.
2. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione, con particolare riferimento a:
a. svolgimento delle selezioni per i passaggi tra categorie;
b. valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
c. conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica
d. metodologia permanente di valutazione;
e. individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla qualifica di cui all’articolo 5 del Nuovo Ordinamento Professionale;
f. individuazione di nuovi profili di cui all’articolo 3 co.6 del Nuovo Ordinamento Professionale;
g. attuazione delle norme relative agli aggiornamenti e modificazioni di cui all’articolo 14 comma 2;
h. articolazione dell’orario di servizio;
i. calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
j. criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di personale e di funzioni;
k. andamento dei processi occupazionali;
l. criteri generali per la mobilità interna.
3. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie cui al precedente punto “2”, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.
Art. 8
Modalità di concertazione
Ciascuna delle parti, in applicazione dell’art. 6 comma 1 CCNL 22.01.2004, ricevuta l’informazione nelle forme previste dall’art. 7 del presente contratto può attivare la concertazione, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell’informazione, mediante richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica con conferma di ricevuta, alla controparte.
In caso di urgenza il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine sopra indicato, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate, non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
Qualora non venisse richiesta dalle rappresentanze sindacali l’attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l’Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, considerando la mancata richiesta al pari dell’assenso.
La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino le posizioni delle parti. Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
La parte datoriale è rappresentata al tavolo della concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 9 Informazione
L’Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le XX.XX territoriali di cui all’art.
10 comma 2 CCNL del 01.04.1999 sugli atti di valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
L’informazione deve essere preventiva e scritta nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione.
Su richiesta di una delle parti, a cadenza almeno annuale, le parti si incontrano in presenza di iniziative concernenti:
• linee di organizzazione dei servizi;
• innovazione tecnologica degli stessi;
• processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione dei servizi.
Relativamente alla RSU l’informazione sarà indirizzata a tutti i componenti e dove individuato al suo coordinatore, al suo coordinatore quale provvederà a dar conto dell’informazione necessaria agli altri componenti della RSU.
Relativamente alle XX.XX. titolari l’informazione effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata.
L’ Ente individuerà il responsabile dell’informazione e ne darà comunicazione alle XX.XX. ed alle RSU.
Art. 10 Consultazione
La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare dall’art. 6 del decreto, nonché secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 47 del D. Lgs 428 del 1990.
TITOLO III°
ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ SINDACALI
Art. 11
Diritto di assemblea
Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 07.08.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, da i soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNQ.
La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.
Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea.
Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3.
Art. 12 Diritto di affissione
I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
I soggetti di cui al comma precedente possono utilizzare la rete intranet costituendo una bacheca elettronica sindacale interna.
I comunicati e le notizie sindacali delle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando la rete intranet.
Di norma le XX.XX. territoriali inviano all’amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d’informazione sindacale tramite e-mail.
L’ Ente indica l’indirizzo di posta elettronica certificata attraverso il quale le organizzazioni sindacali possono inviare i loro comunicati ufficiali.
TITOLO IV°
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 13
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
L' Ente si impegna a costituire, in applicazione dell'art. 57 del D.lgs. 165 del 2001 il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le competenza di un solo organismo, il comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
Fatte salve le responsabilità previste dal citato art. 57 del D.lgs. 165 del 2001 in caso di mancata costituzione, secondo le modalità indicate dallo stesso articolo, il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
Il comitato informa tempestivamente i lavoratori, le R.S.U. E le XX.XX della propria attività, in particolare delle proposte avanzate nello svolgimento dei compiti propositivi, consultivi e di
verifica in materia di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sui lavoratori.
L'Ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell'art. 8 CCNL 22.01.2004
TITOLO V° DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 14
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Ente si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .
In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
L’ Ente s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
L’ Ente assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
L’Ente deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
La valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera – a) , deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, in applicazione dell'accordo europeo del 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.lgs 151 26.03 2001, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età alla provenienza da altri Paesi.
Art. 15
Formazione ed aggiornamento professionali
1. L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. A tal fine l’Ente, per l' anno 2012 destina congrue risorse nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio.
3. L’ Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
• corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio;
• corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa;
• corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.
La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:
• favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
• favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell’attività svolta;
• favorire l’analisi delle attività, delle procedure e dell’organizzazione;
• favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
• favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all’ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/90 e nel “codice di comportamento dei pubblici dipendenti”;
• favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che può farne uso pratico;
• favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
• favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 626/94 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione;
• favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall’altro a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera;
• favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.
Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, spettano tutte le competenze economiche secondo la normativa vigente .
La presente previsione sarà attuata mediante la stesura di un piano di formazione che tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti.
Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento inerenti i compiti e le funzioni del proprio profilo professionale, cui ha partecipato con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale rilasciato dall'Ente formatore, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto fino ad un massimo di n. 30 ore annue e con il recupero del 30% delle ore documentate.
Gli eventuali risparmi derivanti dalla mancata organizzazione della partecipazione dei dipendenti ai corsi di cui ai commi precedenti andranno ad integrare le risorse per la formazione e l’aggiornamento professionale per l’anno successivo.
Art. 16
Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti
In relazione agli obiettivi di contemperare l’incremento e/o il mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative come l’Unione dei Comuni o in conseguenza di esternalizzazione di servizi pubblici, l’amministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.
In ogni caso, almeno una volta l’anno, viene svolto un incontro tra le parti per valutare l’insieme delle problematiche inerenti alla materia e le previsioni d’intervento.
Per permettere una reale partecipazione e stimolare tutti ii dipendenti al miglioramento della qualità del lavoro nonché all’organizzazione degli uffici, sono previste le seguenti iniziative:
- Conferenza annuale di tutto il personale dell’Ente
- Conferenze di servizi (debitamente riscontrate) con cadenza almeno semestrale;
- Raccolta, analisi e confronto sulle proposte di modificazione dell’organizzazione del lavoro raccolte dal responsabile competente e valutate dal medesimo.
TITOLO VI°
DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
Le parti, prendono atto della costituzione del fondo di parte stabile e di parte variabile, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come definito nel presente contratto collettivo decentrato. Convengono inoltre che a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali storiche , sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente titolo.
Art. 17
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Ai fini del presente contratto s'intende per attività disagiata un'attività particolarmente scomoda, svolta in condizioni stentate e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).
Es.: l’operaio di categoria B che svolge attività in luoghi aperti e soggetti alle più svariate condizioni meteorologiche, è esposto ad un maggior disagio dall’impiegato, pur inquadrato nella medesima categoria B, che svolge la propria attività in ufficio.
3. l’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turno o di reperibilità;
4. Il compenso mensile lordo per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in €. 40,00 per dodici mensilità per il profilo professionale C5;
5. Tale importo:
è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento;
b) è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista | |
1 | Responsabile antincendio boschivo | 1 | €. 480,00 |
TOTALE | €. 480,00 |
6. Al personale che, a causa di particolare articolazione dell’orario di lavoro dovuto ad esigenze di servizio (presenze all’assemblee comunitarie e partecipazioni fiere) effettua particolari orari, è corrisposta un’indennità giornaliera che compensa integralmente il disagio
pari a €. 25,00 da erogarsi in un’unica soluzione in sede di liquidazione del fondo incentivante la produttività.
L’indennità di cui al comma 9 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazioni di servizio.
Profilo professionale | n. addetti | Somma prevista | |
1 | Dipendenti cat. C– Area amministrativa Assemblee comunitarie | 1 | €. 100,00 |
TOTALE | €. 100,00 |
Art. 18
Risorse destinate all’ esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. In applicazione dell’art. 17, comma 2, del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l’esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.
Per ogni dipendente l’indennità varia in ragione d’anno fino ad un massimo di € 2.500.
2. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato.
3. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
4. L’attribuzione dell’indennità, collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell’indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare.
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
5. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, integrato dall’art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo nella misura massima di € 300 annuali.
6. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione della relativa indennità:
Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni | Indennità |
a) Responsabile squadre operai forestali | €. 300,00 |
7. L’attribuzione dell’indennità è collegata all’effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale. La corresponsione dell’indennità avviene annualmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L.112/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. 112/08 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
8. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:
Responsabilità, compiti, funzioni | n. addetti | Somma prevista | |||
a) | Responsabile squadra operi forestali | 1 | €. 300,00 | ||
TOTALE | €. 300,00 |
9. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 19
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
La corresponsione di risorse che specifiche disposizioni di legge o atti normativi conseguenti destinano al personale dipendente al fine di incentivarne la prestazione possono avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01) è quindi necessario che dette risorse siano previste nella costituzione del fondo di cui all’art.3.
Qualora per l’erogazione di tali risorse in favore dei dipendenti sia prevista dalla normativa di riferimento l’individuazione, mediante contrattazione collettiva decentrata integrativa, dei criteri di attribuzione e non si sia ancora provveduto in tal senso, le parti convengono che tale disciplina trovi attuazione a seguito di un successivo contratto integrativo da stipularsi entro il corrente.
In applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
le risorse destinate all’attuazione dell’art. 18, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l’anno corrente ammontino ad un totale di € 2.600,00;
Art. 20
Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo VI°.
Data la peculiare caratteristica organizzativa dell’Ente, dove, nell’ottica di aumentare la professionalità individuale e consentire la flessibilità nell’organizzazione del lavoro, esiste di fatto un importante interscambio di funzioni tra i dipendenti appartenenti ad aree diverse, le risorse destinate alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi, pari a €. 29.405,86 costituiscono un budget complessivo unico.
Il numero dei dipendenti dell'ente deve essere suddiviso per categoria e posizione di accesso, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale computato in relazione alla percentuale della prestazione lavorativa e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
1. Le quote di salario accessorio di cui al presente art., ai sensi dell’art. 4 comma 2, lett.
b) del CCNL 1/4/1999, vengono distribuite in base agli obiettivi e ai programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall’Ente e, in particolare specificati per ciascun settore nelle schede di dettaglio del piano esecutivo di gestione (P.E.G.), in conseguenza degli accertamenti realizzati dall’apposito nucleo di valutazione, correlando, conformemente a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL, i compensi al merito e all’impegno di gruppo individuale. A tal fine, il Nucleo di valutazione effettua le apposite valutazioni e determina, annualmente, la percentuale di obiettivi raggiunti da ciascuna area.
2. L’erogazione del premio incentivante la produttività avverrà a consuntivo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo:
Sulla base del grado di realizzazione complessivo degli obiettivi assegnati a ciascun settore, certificato dal nucleo di valutazione;
A seguito di predisposizione delle schede definitive individuali di valutazione redatte dal responsabile di settore (v. scheda individuale di valutazione-allegato A”). Sino ad una valutazione pari al 90% del totale complessivo per ogni categoria non si determina riduzione, salvo per le assenze dal servizio derivanti da aspettative facoltative per maternità e/o altre ed assenze per malattia. Queste saranno redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà richiedere un ulteriore incontro di valutazione assistito da un rappresentante sindacale aziendale.
3. La quota individuale spettante a ciascun dipendente, a seguito delle risultanze della valutazione, è calcolata tenendo conto:
▪ Del grado di raggiungimento degli obiettivi dell’area di appartenenza (nucleo di valutazione);
▪ Della valutazione individuale;
▪ Della seguente scala parametrica:
Categoria | Parametro |
A | 1 |
B | 1,10 |
Accesso B3 | 1,20 |
C | 1,30 |
D | 1,40 |
Accesso D3 | 1,50 |
4. Prima di procedere al riparto delle risorse disponibili, a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 5 dell’art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. Sono comunque da equipararsi ad assenze sul lavoro i giorni di malattia (anche per la parte eccedente i 10 gg), l’aspettativa facoltativa per maternità e/o altre.
L’importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni complessivi lavorativi annui;
5. Nel caso in cui l’area di riferimento abbia raggiunto gli obiettivi prefissati in misura >= al 98% le risorse di cui al precedente articolo, verranno ripartite in toto, in funzione del coefficiente individuale, ridefinito in ottemperanza ai commi precedenti.
6. Nel caso in cui l’area di riferimento abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, in misura < al 98% i risparmi derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, costituiranno economie di bilancio, unitamente ai risparmi derivanti dall’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008 costituiscono economie di bilancio .
Art. 21
Ammontare del fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/1/2004
A seguito della verifica effettuata dall' Ente delle condizioni previste dall'art. 31 CCNL del 22.01.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
• dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate
nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL.
• In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.01.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
• dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
AMMONTARE DEL FONDO DESTINATO ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ED ALLA PRODUTTIVITÀ. | ||
RISORSE STABILI | ||
1.a | Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2007, art.31 comma 2 del CCNL 22.01.2004. | €. 59.667,36 |
1.b | Risparmi di cui all'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/01 non contenuti nel CCDI del ……… in applicazione di successive disposizioni. | € 0,00 |
1.c | Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni avvenute o che avverranno nel …….. | € 0,00 |
1.d | Risparmi derivanti dalla stabile riduzione del fondo del per lo corresponsione del lavoro straordinario di cui all’art. 14, comma 1, del CCNL del 1.4.1999. | € 0,00 |
1.e | Risorse derivanti dall'integrazione dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento al personale che è cessato o cesserà il servizio nel corso del ……… | € 0,00 |
1.f | 0,6 % del monte salari dell’anno 2005 in applicazione dell’art.8 comma 2 del CCNL del 11.04.2008 | € 0,00 |
TOTALE RISORSE STABILI | €. 59.667,36 | |
RISORSE VARIABILI | ||
2.a | Risorse che si prevedono di integrare con l'attuazione dell'art. 43, commi 1,2,3 della legge 449/97 (contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione). Modif art.4, commi 3 e 4 CCNL 5.10.2001. | € 0,00 |
2.b | Quota delle risorse previste in applicazione dell'art. 43, comma 5, legge 449/97 (risparmio del 2% delle spese correnti non obbligatorie). | € 0,00 |
2.d | Risparmi derivanti dal fondo dello straordinario del ……. non dovuti ad una riduzione stabile dello stesso fondo | € 0,00 |
2.e | Risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per il trattamento accessorio del personale dovute all'ampliamento dei servizi ordinariamente esistenti ed alla costituzione di nuovi servizi. | € 0,00 |
2.f | Risorse derivanti dall' integrazione dello 1,2% su base annua calcolate sul monte salari del 1997 (art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999). | € 0,00 |
2.g | Risorse derivanti da eventuali rimborsi delle spese di notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria destinate al personale. | € 0,00 |
2.h | Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione dell'attività del personale (D.Lgs 163/06, L 446/97, art. 208 c.d.s.comma 5 |
bis). | €. 2.600,00 | |
2.i | Risorse derivanti dal 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione ed innovazione, (art. 27, D.lgs. 150/09) | € 0,00 |
2.l | Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del DL n. 98/2011, 50% delle economie realizzate derivanti dall'attuazione di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa | € 0,00 |
TOTALE RISORSE VARIABILI | €. 2.600,00 | |
3 | SOMME NON UTILIZZATE | |
3.a | Somme non utilizzate nell’anno precedente e destinate in via prioritaria al finanziamento delle progressioni orizzontali. | € 0,00 |
3.b | Ulteriori risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell’anno precedente in applicazione delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti | € 0,00 |
3.c | Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004). | € 0,00 |
TOTALE FONDO | €. 62.267,36 |
DEPURAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ
DALLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL’INDENNITÀ DI COMPARTO
1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.01.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell’indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
Per l’anno 2012 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:
Categoria D | € | 46,95 |
Categoria C | € | 41,46 |
Categoria B | € | 35,58 |
Categoria A | € | 29,31 |
Per un totale annuo complessivo di €. 6.847,06.
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate
1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
• cessato dal servizio;
• che ha avuto una progressioni verticale
• che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell’organico dell’ente.
• Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
• La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente art. 4 è pertanto depurata dai seguente importi:
Importo del LED del 1998 per il personale attualmente in servizio | € 481,16 |
Importo di ulteriori LED assegnati al 01/01/99 per il personale attualmente in servizio | € 0,00 |
Importo dovuto a reinquadramenti operati ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 31.3.1999 per il personale attualmente in servizio | € 402,84 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 1999 | € 4.470,83 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale attualmente in servizio al costo del 2001 (a valere dal 2002 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | € 2.469,09 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2003 (a valere dal 2004 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | € 2.743,65 |
Importo dovuto alle progressioni orizzontali per il personale in servizio al costo del 2007 (a valere dal 2008 anno di prima applicazione dei nuovi importi delle posizioni economiche interne alla categoria) | €. 11.966,87 |
IMPORTO TOTALE | €. 22.534,44 |
Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, risulta ammontare:
TOTALE FONDO | € 62.267,36 |
INDENNITA COMPARTO | € 6.847,06 |
PROGRESSIONI STORICHE | € 22.534,44 |
PERSONALE EDUCATIVO | € 0,00 |
TOTALE FONDO DEPURATO | € 32.885,86 |
Art. 22
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell’indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l’anno 2011 così suddiviso tra i diversi istituti:
Finalità del compenso | Risorse assegnate |
Compenso per attività disagiate. | € 580,00 |
Indennità di turno. | € |
Indennità di rischio. | € |
Indennità di reperibilità. | € |
Indennità di maneggio valori. | € |
Indennità per orario ordinario estivo, notturno ed estivo-notturno. | € |
Compenso per particolari responsabilità | € |
Compenso per specifiche responsabilità | €. 300,00 |
Indennità di direzione o di staff (ex 8^ q.f.) per il personale non titolare di posizione organizzativa | € |
Retribuzione di posizione e di risultato: | € |
Progressione economica orizzontale per l’anno in corso. | € |
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione della prestazione e del risultato. | €. 2.600,00 |
Risorse destinate ai messi notificatori | € |
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi | € 29.405,86 |
TOTALE | € 32.885,86 |
Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 4, comma1.
Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 Dicembre 2012
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
x.xx XXXXXXXXXX Xxxxxxxx
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
x.xx OBERTI Rag. Xxxxx _ _
I rappresentanti delle XX.XX. territoriali di comparto:
x.xx XXXXXXXXX XXXXXXXX–Cisl