CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 2022/23
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 2022/23
1. Le presenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale costituito con l’acquisto degli skipass e delle tessere a valore Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona allo stesso aderenti e stabiliscono quindi i diritti e gli obblighi degli utenti relativamente al loro utilizzo. Entrambi sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita delle imprese facenti parte dei 12 Consorzi di zona aderenti alla
Federconsorzi Dolomiti Superski (Cortina d’Ampezzo, Kronplatz - Plan de Corones, Xxxx Xxxxx, Val Gardena / Xxxx xx Xxxxx, Xxx xx Xxxxx / Xxxxxxx, Xxxxxx / Xxxxxxxxx, 0 Cime / 3 Zinnen Dolomiti, Val di Fiemme / Obereggen, San Xxxxxxx di Castrozza / Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia / San Pellegrino, Civetta).
2. La Federconsorzi Dolomiti Superski come pure i 12 Consorzi di zona aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte delle imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune consorziate (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Detti gestori insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona.
3. Lo skipass è un documento strettamente personale e può recare il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato, né è possibile sostituire uno skipass di valle con uno skipass Dolomiti Superski e viceversa. Gli skipass (ad esclusione delle tessere My Dolomiti Card) portano impressi i giorni di validità nonché una sigla composta alternativamente dalle lettere M-F-S-J e K, che rispettivamente identificano l’appartenenza a: Maschio – Femmina – Senior (nato prima del 26/11/1957) – Junior (nato dopo il 26/11/2006) e Bambino (nato dopo il 26/11/2014). Gli skipass con validità stagionale (skipass stagionali, skipass Superski Family, skipass con un numero determinato di giornate sciistiche a scelta nel corso della stagione) sono validi esclusivamente nella stagione invernale di emissione.
4. La tessera a valore non è personale, quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell’acquisto la tessera avrà un saldo attivo rispettivamente di 600, 1.000 e 2.100 unità, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo vengono scalati dall’ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, come indicate analiticamente nell'apposita sezione sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Le tessere a valore con unità residue emesse in modo nominativo nella stagione 2021-22 per effetto dell'obbligo di verifica della certificazione verde COVID-19 e valide secondo le allora vigenti condizioni contrattuali per due stagioni consecutive devono essere riattivate per la stagione invernale 2022-23 presso un ufficio centrale di vendita, laddove scadute, dove potranno altresì essere rese trasferibili, senza alcun onere aggiuntivo.
5. La stagione sciistica ordinaria inizia il 03/12/2022 e si conclude il 11/04/2023, salvo posticipazioni dell'apertura o anticipazione della chiusura in relazione all’emergenza sanitaria o all’attuale crisi energetica.
Tutti gli skipass del Consorzio di zona e Dolomiti Superski posti in vendita verranno accettati, nel rispettivo periodo e nel rispettivo territorio di validità, presso gli impianti in funzione.
Gli utenti prendono atto che, in considerazione dell’attuale situazione del mercato energetico e dell'imprevedibilità dell'andamento dei costi di approvvigionamento energetico, la decisione circa l'apertura degli impianti e delle piste da sci avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione dei singoli gestori degli impianti di risalita e dichiarano dunque:
(a) di essere consapevoli del conseguente rischio circa la possibile forte limitazione degli impianti utilizzabili e delle piste sciabili e anche dell’impossibilità assoluta di sciare a causa della chiusura di tutti gli impianti di risalita nonché del rischio che giorno per giorno muti la situazione degli impianti e delle piste da sci utilizzabili;
(b) viste e considerate le diverse tipologie di skipass disponibili ed i relativi prezzi, di ritenere, alla luce delle loro personali esigenze, vantaggioso l'acquisto dello skipass prescelto, nonostante il rischio (che espressamente accettano ed assumono) che gli impianti di risalita possano non essere in funzione per decisione insindacabile dei relativi gestori;
(c) di accettare espressamente l'esclusione di ogni forma di rimborso, riequilibrio o indennizzo in tali casi e comunque di rinunciarvi.
Nell'apposito elenco periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx saranno indicati gli impianti di risalita e le piste da sci aperte per la singola giornata, elenco che dovrà essere consultato precedentemente all'acquisto dello skipass.
L'utilizzabilità degli impianti di risalita e dunque dello skipass potrebbe subire limitazioni in conseguenza di normative sopravvenute originate da emergenze sanitarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di possesso del c.d. Green Pass o altra analoga certificazione, limiti di contingentamento o prenotazione della giornata sciistica). In conseguenza del sopravvenire di tali normative alcuni prodotti potrebbero non essere più in vendita oppure essere modificati in alcune loro caratteristiche (es. la trasferibilità) e gli ordinari procedimenti di vendita e di accesso agli impianti (es. attivazione giornaliera dello skipass) potrebbero dover subire adattamenti. Gli utenti sin da ora dichiarano espressamente di accettare tali modifiche e limitazioni, senza che a ciò consegua un diritto di recesso o di rimborso da parte degli utenti che dunque si assumono ogni rischio al riguardo e rinunciano ad ogni pretesa.
Prima della data d’inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, gli skipass con giornate sci a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita
verranno accettati dall’apertura di questi fino al 01/05/2023 agli impianti in funzione. All’inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo il 19/03/2023) è possibile la chiusura di singoli impianti, di
gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell’area sciabile, oltre che per i motivi
indicati all’art. 6, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L’eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei.
6. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l’intera stagione invernale, come definita all’art. 5, degli impianti di risalita e l’agibilità delle piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo entrambi condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali - a titolo meramente esemplificativo - le condizioni meteorologiche, di innevamento, di sicurezza, guasti
all’impianto, disponibilità delle fonti energetiche e relativo costo di acquisto che permetta di garantire l'equilibrio economico nell'esercizio degli impianti di risalita, pestilenze, epidemie e/o pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Xxxxx gli altri ordinari rimedi ed azioni in caso di inadempimento, nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborso o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464
c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l’impossibilità sopravvenuta o la sopravvenuta onerosità della prestazione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) a Dolomiti Superski, ai Consorzi di zona o alle società ad essi aderenti.
7. Al fine di ottenere lo sconto, nei casi e nella misura indicata nei fogli illustrativi e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, praticato a Seniores (S), Juniores (J) e Bambini (K), è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di riconoscimento (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, attestanti i presupposti per la concessione del previsto sconto, secondo quanto riportato nei listini prezzi presenti nei punti vendita nonché sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. In alcune zone tali tipologie di skipass potrebbero essere disponibili anche presso le casse automatiche con modalità di emissione adattate. Nei casi individuati nei fogli illustrativi e sul sito internet in cui è prevista l'emissione di uno skipass gratuito per bambini (es. skipass plurigiornalieri con giornate consecutive), questo viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e pari periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata. La gratuità è intesa nel rapporto di un bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante.
8. In caso di acquisto di skipass per minori, l’acquisto comporta per l’accompagnatore maggiorenne la dichiarazione di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del
minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e dal D.Lgs. 40/2021 così come successivamente modificati ed integrati e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori avviene sotto la
tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne. L'utente prende atto che per i minori di anni 18 è obbligatorio indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche prescritte dal D.Lgs 40/2021 e che, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 29 del D.Lgs. 40/2021, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo.
9. Acquisto online: Per alcune tipologie di skipass sono previste, in caso di acquisto online, riduzioni sul prezzo a determinate condizioni, meglio individuate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Dolomiti Superski ed i Consorzi di zona non assumono alcuna garanzia circa l'ininterrotto funzionamento dello shop online. Tali riduzioni non si applicano in nessun caso in caso di acquisto presso le casse fisiche, neanche in caso di malfunzionamento del sito e dello shop online. Anche ove lo skipass o un voucher dovesse essere acquistato con anticipo rispetto all'inizio del periodo di validità, trova applicazione l'art. 13, secondo cui il prezzo di acquisto non è mai rimborsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo nemmeno in caso di mancato o solo parziale utilizzo, mancata vacanza, impegni sopraggiunti, malattia, ecc. Gli skipass ed i voucher acquistati online hanno validità nella sola stagione invernale di emissione. Qualora alcuni dati comunicati dall’utente nel procedimento di acquisto online siano errati e sia necessario emettere uno skipass sostitutivo, sarà dovuto, a titolo di contributo spese di segreteria e amministrative, un importo di € 10,00 (dieci) per ogni skipass da sostituire. L’acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).
10. Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall’uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto.
11. A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità.
12. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass (ad esempio, il suo uso da parte di persona diversa dal titolare) o della tessera a valore comporta il loro ritiro immediato, l’annullamento o la sospensione. La verifica del corretto utilizzo dello skipass o della tessera a valore può avvenire anche in modalità remota in un momento successivo al momento dell’abuso stesso attraverso il sistema Gate Camera
installato su alcuni impianti di risalita. In caso di abuso con skipass gratuiti concessi ai bambini di età inferiore agli 8 anni (nati dopo il 26/11/2014), viene bloccato e/o ritirato sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell’acquisto. A fronte di abuso con skipass emessi con formula Superski Family, verranno decurtate 10 (dieci) giornate sci per singolo caso di abuso
dall’ammontare delle giornate sci ancora disponibile al momento dell’accertamento. Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o sospesi o annullati dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.
13. Gli skipass e le tessere a valore inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati deliberatamente non vengono sostituiti o rimborsati.
14. In caso di smarrimento di uno skipass o di una tessera a valore (ad esclusione degli skipass emessi in conto deposito come x.xx. skipass emessi agli impianti non muniti di cassa d’emissione), è possibile richiedere entro il periodo di validità degli stessi presso i punti centrali di emissione la sostituzione mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché dell’attestazione di acquisto in caso di skipass o, per quanto riguarda gli skipass caricati su My Dolomiti Card, mediante presentazione del numero dello skipass originale smarrito, per poterne bloccare l’utilizzo da parte di terzi. Lo skipass o la tessera a valore sostitutivi saranno validi previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria verrà
richiesto l’importo di € 10,00 (dieci). Tale somma non sarà restituita, neanche nel caso di
ritrovamento dello skipass originale.
15. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile il parziale rimborso dello skipass (con esclusione degli skipass emessi con formula Superski Family e delle tessere a valore), sempre che l’utente dimostri inequivocabilmente la propria titolarità dello skipass per il quale viene richiesto il rimborso e sempre che il titolare non disponga di copertura assicurativa contemplante il rimborso anche parziale del prezzo dello skipass in caso di infortunio. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna dello skipass ai punti vendita e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita
centrali entro 15 giorni dall’infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero, dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti:
• supporto materiale dello skipass;
• copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall’ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell’infortunio tale da impedire la
prosecuzione dell’attività sportiva.
Gli accompagnatori dell’infortunato non hanno diritto al rimborso. Per gli skipass plurigiornalieri, il
calcolo dell’ammontare del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di un analogo skipass avente un numero di giorni di validità pari a quelle fino al giorno di riconsegna dello skipass da rimborsare e della richiesta di rimborso compreso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato.
L’ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione. Sono escluse dal calcolo del rimborso le 5 giornate di validità nei comprensori sciistici del consorzio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, di Funivie Brentonico Ski srl, di Funivie Lagorai spa e di Panarotta srl.
16. Lo skipass e la tessera a valore sono titolo di viaggio e documento di trasporto necessari ed insostituibili per il trasporto del titolare sugli impianti di risalita, come descritto all’art 1. Entrambi i biglietti non sono mai sostituibili né rimborsabili, salvo i casi espressamente previsti e regolati dalle condizioni stabilite agli artt. 14 e 15.
17. Il supporto skipass o la tessera a valore vengono concessi allo sciatore in comodato. L’utente è
responsabile della buona conservazione del supporto skipass e tessera a valore, che rimane di
proprietà dell’emittente.
18. Lo skipass e la tessera a valore, quali documenti di trasporto necessari per l’accesso agli impianti di risalita nei limiti di cui agli artt. 4 e 5, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.
19. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell’itinerario e l’andatura
dell’utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all’orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 nonché dal D.Lgs. 40/2021 e successive modifiche, nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento. L'utente prende atto che è obbligatorio il possesso, a cura dell'utente, di una valida polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile per danni o infortuni a terzi e che, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 29 del D.Lgs.
40/2021, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il ritiro dello skipass irrogati da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo.
20. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l’ultimo passo per il
trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30.
21. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.
22. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell’orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili delle eventuali conseguenze dannose di tale violazione sia civilmente che penalmente.
23. Gli stagionali Dolomiti Superski, esclusi gli skipass emessi con formula Superski Family e Superdays, comprendono 5 giorni di validità nelle località del comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva, Pejo, Ponte di Legno-Tonale, Andalo-Fai della Paganella, Monte Bondone, Folgaria-Lavarone) e nelle ski area gestite dalle società Brentonico Ski srl, Funivie Lagorai spa e Panarotta srl. Le 5 giornate possono essere utilizzate nei predetti comprensori sciistici dal 01/12/2022 fino al 01/05/2023 sugli impianti che saranno in funzione, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni eventualmente introdotte in relazione a emergenze sanitarie. La Federconsorzi Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le imprese a essi consorziate non possono garantire né il funzionamento degli impianti né la sciabilità delle piste nei predetti comprensori. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass stagionale Xxxxxxxx Superski comporta oltre al suo ritiro immediato, al suo annullamento o alla sua sospensione da parte dei soggetti competenti al controllo nel relativo comprensorio, anche il conseguente annullamento o la sospensione delle giornate ancora usufruibili nei citati comprensori. In caso di smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski sulle piste dei comprensori di Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Brentonico Ski srl, Funivie Lagorai spa o Panarotta srl, non essendo data la possibilità di verificare in loco la titolarità del supporto smarrito, non potrà essere emesso alcun biglietto sostitutivo per le
giornate eventualmente ancora usufruibili in detto comprensorio. Eventuali biglietti acquistati in seguito a smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski non verranno successivamente rimborsati.
24. I prezzi per l’acquisto dello skipass o della tessera a valore nonché l’ammontare delle unità decurtate potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o per normative.
25. Con l’acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le condizioni generali di contratto comprensive delle condizioni integrative degli skipass Superski Family, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
26. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di contratto vale la versione italiana delle stesse.
27. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del Foro del consumatore.
28. Misure di riequilibrio per impossibilità sopravvenuta nella stagione 2019-20 legata all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 per i titolari di skipass con validità stagionale. A titolo di compensazione e definitiva regolazione di ogni controversia per la anticipata chiusura degli impianti di risalita nella stagione invernale 2019-20, Dolomiti Superski ed i Consorzi di zona hanno proposto, sempreché non sia già stato usufruito precedentemente:
a) ai titolari di skipass stagionali (Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona) acquistati nella stagione 2019-20 alternativamente a scelta degli utenti:
1.) uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto di skipass stagionale per la stagione 2022-23;
2.) consegna di uno skipass della medesima tipologia acquistata nella stagione 2019-20 (Dolomiti Superski o di Valle) valido dal 10/03/2023 fino alla fine della stagione invernale 2022-23, senza alcun costo aggiuntivo;
3.) riduzione del 10% sul prezzo di acquisto di una tessera Dolomiti Superdays 2022-23.
Sono esclusi gli skipass che nella stagione 2019-20 avevano già beneficiato di una promozione a qualsiasi titolo (es. stagionali di Bambini di età inferiore agli 8 anni emessi contestualmente a quello del genitore);
b) ai titolari di skipass Superski Family e di skipass con giorni a scelta nella stagione (Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona) acquistati nella stagione 2019-20: a fronte di acquisto di un analogo tipo di skipass per la stagione 2022-23, le giornate non godute nella stagione 2019/20 saranno aggiunte a quelle ordinariamente disponibili ed avranno validità esclusivamente nella stagione invernale 2022-
23. In relazione agli skipass Superski Family, qualora il nucleo familiare dovesse avere subito delle modifiche, il beneficio dell’aggiunta delle giornate non godute verrà attribuito al primo membro del gruppo familiare 2019-20 che si presenterà presso le casse nella stagione 2022-23. Il monte giornate non potrà essere distribuito su più nuclei familiari.
c) ai titolari di skipass stagionali dei Consorzi di zona con 4 giornate Dolomiti Superski abbinate acquistati nella stagione 2019-20: a fronte di acquisto di un analogo tipo di skipass per la stagione 2022-23, le giornate Dolomiti Superski non godute nella stagione 2019-20 saranno aggiunte a quelle ordinariamente disponibili e saranno valide esclusivamente nella stagione invernale 2022-23.
Tali misure e le altre comunicate tramite Dolomiti Superski o i singoli Consorzi di zona costituiscono una proposta per il riequilibrio economico del contratto stipulato per la stagione 2019-20, anche ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., nonostante la deroga agli stessi contenuta nelle condizioni generali di contratto valide per la relativa stagione invernale. Le proposte di cui sopra, dunque, non comportano riconoscimento di alcuna pretesa né rinuncia alle argomentazioni difensive, all'invocazione delle clausole contrattuali o alla proposizione di eccezioni, anche di prescrizione o decadenza, in caso di mancata accettazione. L’utente ha la facoltà ma non l’obbligo di accettare la proposta. Anche se non accetta la proposta fatta, l’utente può acquistare uno skipass. In tale caso vengono applicati gli ordinari prezzi come da tariffario. Il fatto di non accettare la proposta non comporta rinuncia all’azione giudiziaria, che dunque rimane impregiudicata. Soltanto se l’utente accetta la proposta e usufruisce dunque degli sconti e degli altri benefici sopra descritti, lo stesso
dichiara di essere integralmente soddisfatto e di non avere null’altro da pretendere da Dolomiti Superski, dai Consorzi di zona e dalle società consorziate in relazione alla chiusura anticipata degli impianti di risalita nel marzo 2020 per ordine delle Autorità.
Le misure di riequilibrio sopra proposte non saranno cumulabili con altre promozioni e/o tariffe agevolate o scontate ottenute nelle stagioni 2019-20, 2020-21, 2021-22 o previste per la stagione 2022-23, con la sola eccezione degli acquisti in prevendita ordinaria, prevista ogni anno da circa metà novembre al 24 dicembre. Sono altresì esclusi dall’applicazione delle misure di riequilibrio complessivamente previste i titolari di skipass 2019-20 che hanno già beneficiato di una forma di riequilibrio o di rimborso (x.xx per infortunio) nelle stagioni precedenti, i titolari di skipass bloccati e/o ritirati, o che, attraverso l’invito ad una negoziazione assistita o ad un procedimento di
mediazione oppure attraverso l’avvio di un procedimento giudiziario, abbiano manifestato la volontà di non accettare le proposte di riequilibrio economico di Dolomiti Superski, dei Consorzi di zona e delle società consorziate.
29. Diritto di recesso straordinario in caso di chiusure legata all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 per alcune tipologie di skipass. In considerazione dell’attuale situazione emergenziale e per la sola stagione invernale 2022-23 agli acquirenti di alcune tipologie di skipass, validi per la stagione 2022- 23, viene riconosciuto un diritto di recesso dal contratto di skipass in caso di chiusura degli impianti disposta dalle Autorità dovuta all’epidemia SARS-CoV-2 in corso, nelle ipotesi e con gli effetti regolati dai commi che seguono.
Skipass stagionali
I titolari di skipass stagionale Dolomiti Superski acquistati nella stagione 2022-23 hanno il diritto di recedere dal contratto ove sia disposta dalle Autorità la chiusura, per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi nella stagione ordinaria come definita all’art. 5, salvo apertura posticipata, della totalità degli impianti del Dolomiti Superski oppure della totalità degli impianti di un Consorzio di zona, in quest’ultimo caso limitatamente all’ipotesi in cui l’utente abbia la residenza o comunque la stabile disponibilità di un alloggio in uno dei Comuni ove è situata una stazione a valle dei relativi impianti chiusi.
I titolari di skipass stagionali dei Consorzi di zona acquistati nella stagione 2022-23 (anche laddove abbinati a 4 giornate Dolomiti Superski) hanno il diritto di recedere dal contratto ove sia disposta dalle Autorità la chiusura, per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi nella stagione
ordinaria come definita all’art. 5, salvo apertura posticipata, della totalità degli impianti del relativo Consorzio di zona, a prescindere dal luogo di residenza o alloggio.
È escluso il diritto di recesso per gli utenti che abbiano usufruito di 40 o più giornate sciistiche nonché per i titolari di skipass stagionali di tipo promozionale o emessi a tariffa agevolata, non indicati nel listino ufficiale di vendita.
Skipass giornalieri con data determinata e skipass plurigiornalieri.
Ai titolari di skipass Dolomiti Superski, giornalieri con data determinata o plurigiornalieri, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto ove, durante il periodo di validità dello skipass medesimo, sia disposta dalle Autorità la chiusura della totalità degli impianti del Dolomiti Superski oppure della totalità degli impianti di un Consorzio di zona, in quest’ultimo caso limitatamente
all’ipotesi in cui l’utente risieda o alloggi in uno dei Comuni ove è situata una stazione a valle dei relativi impianti chiusi. Ai titolari di skipass dei Consorzi di zona, giornalieri con data determinata o plurigiornalieri, è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto ove, durante il periodo di validità dello skipass medesimo, sia disposta dalle Autorità la chiusura della totalità degli impianti del relativo Consorzio di zona, a prescindere dal luogo di residenza o di alloggio.
Spetta inoltre il diritto di recesso, esclusivamente ai titolari di skipass giornalieri con data determinata e plurigiornalieri, sia Dolomiti Superski sia dei singoli Consorzi di zona, in caso di accertata positività al virus SARS-CoV-2 mediante tampone PCR o test antigenico ufficialmente riconosciuto oppure di un provvedimento di quarantena disposto nel periodo di validità della tessera. In entrambi i casi il diritto di recesso viene esteso anche ai famigliari del titolare dello skipass interessato. Il diritto di recesso è escluso nei casi in cui risulti sottoscritta una polizza assicurativa che preveda il rimborso del prezzo anche parziale dello skipass in tali casi.
È escluso il diritto di recesso per i titolari di skipass di tipo promozionale, o emessi a tariffa agevolata, non indicati nel listino ufficiale di vendita.
Modalità di esercizio del diritto di recesso e misura del rimborso.
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante la procedura online sul sito
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx entro il trentesimo giorno dall’inizio della chiusura degli impianti disposta dalle Autorità o dell’accertamento della positività o dal provvedimento di quarantena. Ove
necessario dovranno a tal fine essere dimostrati i presupposti per l’esercizio del diritto di recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso, lo skipass non sarà più valido e spetterà agli utenti un importo calcolato con le modalità di seguito specificate.
a) Ai titolari di skipass stagionali, Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona, verrà riconosciuto un importo determinato in ragione del periodo di inizio della chiusura degli impianti disposta dalle Autorità, secondo il seguente schema:
entro il 15/12/2022 (compreso): 85% del prezzo di acquisto; entro il 31/12/2022 (compreso): 70% del prezzo di acquisto; entro il 15/01/2023 (compreso): 55% del prezzo di acquisto; entro il 31/01/2023 (compreso): 40% del prezzo di acquisto; entro il 15/02/2023 (compreso): 30% del prezzo di acquisto; entro il 28/02/2023 (compreso): 20% del prezzo di acquisto; entro il 15/03/2023 (compreso): 10% del prezzo di acquisto; entro il 31/03/2023 (compreso): 5% del prezzo di acquisto; dopo il 01/04/2022 (compreso): nessun rimborso previsto.
b) Ai titolari di skipass stagionali dei Consorzi di zona con 4 giornate Dolomiti Superski abbinate, spetterà l’importo di cui sopra calcolato sul prezzo di acquisto dello skipass stagionale del Consorzio di zona. Le giornate Dolomiti Superski non utilizzate verranno rimborsate al loro prezzo di acquisto,
pari a € 37,50 per adulti e € 28,75 per Junior, per ogni giornata non usufruita. Sono escluse dal rimborso le giornate eventualmente aggiunte dalla stagione 2019-20.
c) Ai titolari di skipass giornalieri con data determinata o plurigiornalieri Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona spetterà un importo pari alla differenza del prezzo dello skipass acquistato ed il prezzo di uno skipass di durata pari ai giorni fino alla disposta chiusura degli impianti o di accertamento della positività o del provvedimento di quarantena.
In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, ove lo skipass venga ancora utilizzato dopo il primo giorno di chiusura degli impianti di un Consorzio di zona, l’importo spettante verrà determinato dal giorno di ultimo utilizzo dello stesso; laddove lo skipass venga utilizzato dopo l’esercizio del diritto di recesso, dall’importo spettante in ragione del giorno in cui la comunicazione di recesso sia pervenuta al destinatario, verrà detratto un importo pari al prezzo di uno skipass giornaliero per ogni giorno di utilizzo successivo, in base al periodo di stagione di riferimento. Per coloro che non eserciteranno il diritto di recesso, lo skipass continuerà ad essere utilizzabile per tutto il periodo di validità. In tali casi, ogni alea sulla durata della chiusura e sulla eventuale mancata riapertura viene espressamente assunta dall’utente, che anche in deroga a quanto previsto dagli art. 1463 e 1464 c.c., non avrà diritto ad alcuna misura di riequilibrio, secondo quanto previsto dall’art. 6.
30. Prolungamento del periodo di validità in caso di chiusure legate all'emergenza sanitaria da SARS- CoV-2 per altre tipologie di skipass. Ai titolari di skipass Dolomiti Superski di tipo Superski Family, Superdays e di tessere a valore acquistati nella stagione invernale 2022-23 non è riconosciuto alcun diritto di recesso, ma il periodo di validità della tessera verrà prolungato, comprendendo l'intera stagione invernale 2023-24 ove sia disposta dalle Autorità la chiusura, per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi nella stagione ordinaria come definita all’art. 5, salvo apertura posticipata, della totalità degli impianti del Dolomiti Superski oppure della totalità degli impianti di un Consorzio di zona, in quest’ultimo caso limitatamente all’ipotesi in cui l’utente abbia la residenza o comunque la stabile disponibilità di un alloggio in uno dei Comuni ove è situata una stazione a valle dei relativi impianti chiusi.
Ai titolari di skipass dei Consorzi di zona con giornate a scelta nella stagione e di tessere a valore acquistati nella stagione 2022-23 non è riconosciuto alcun diritto di recesso, ma il periodo di validità della tessera verrà prolungato, comprendendo l'intera stagione invernale 2023-24, ove sia disposta dalle Autorità la chiusura, per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi nella stagione
ordinaria come definita all’art. 5, salvo apertura posticipata, della totalità degli impianti del relativo Consorzio di zona, a prescindere dal luogo di residenza o alloggio.
31. Misure precauzionali in relazione alla epidemia in corso: Dolomiti Superski e le sue imprese consorziate sono impegnate ad adottare tutte le misure più opportune per contribuire al contenimento del contagio. Altrettanto essenziale è il comportamento individuale degli utenti che dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e consigli delle Autorità, la cui conoscenza Xxxxxxxx Xxxxxxxx contribuisce a diffondere anche attraverso il proprio sito internet. Ne consegue il divieto di utilizzo degli impianti di risalita in caso di mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni eventualmente in vigore. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità da parte degli esercenti degli impianti di risalita in caso di contagio.
Versione: W01 – 2022-23
Dolomiti Superski ed i Consorzi federati si riservano di modificare le presenti condizioni contrattuali. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti effettuati successivamente.