GARA N. 7302242
ALLEGATO 2
GARA N. 7302242
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO (ex art. 54 d.lgs. 50/2016) PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI (max n. 8 ) ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA RIFIUTI CON COMPATTATORE POSTERIORE
CIG 7752294363 - CPV 34144512-0
AGGIUDICATO CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
in data
Sottoscrivono il presente contratto, mediante scambio a mezzo PEC di originali con firma digitale apposta da ciascuna parte
LA COMMITTENTE REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA, in persona del suo 1
Amministratore Unico e legale rappresentante, il signor
Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata anche soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (Li) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica
e
GLI ESECUTORI, NEL NUMERO COMPLESSIVO DI IDENTIFICATI
COME DI SEGUITO
“esecutore 1”
, nato a
il ,
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata
e
“esecutore 2”
, nato a
il ,
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
allegata al presente contratto] e quindi legale rappresentante
dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata
e
“esecutore 3”
, nato a
il , 2
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
allegata al presente contratto] e quindi legale rappresentante
dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata
e
“esecutore 4”
, nato a
il ,
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
(Cap. ), C.F./Partita IVA _ e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata
[eventuali altri]
PREMESSO CHE
a) con determina a contrarre dell’Amministratore Unico PROT. N.3364/18/U del 28/12/2018 si è deciso di indire una gara, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del presente contratto, per acquisire la fornitura a noleggio di attrezzature (da ora anche “autocarri attrezzati”) per la raccolta rifiuti con compattatore posteriore (come descritte di seguito e nella lex specialis di gara, e relativi allegati) da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) con lettera di invito del 28/12/2018 è stata indetta la gara con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e invito rivolto a n. 10 Operatori Economici;
c) il corrispettivo complessivo stimato massimo a base di gara era pari a: € 220.000,00 oltre
iva, di cui 1% per oneri per la sicurezza, ed è rimasto invariato, salvo che per gli oneri per la 3 sicurezza, da calcolarsi definitivamente a consuntivo, trattandosi di oneri dipendenti dalle caratteristiche effettive delle prestazioni di cui sarà ordinata effettivamente l'esecuzione nell'ambito
del presente contratto di accordo quadro;
d) il prezzo unitario (da intendersi quale canone mensile di noleggio) posto a base di gara era pari a € 5.300,00 oltre iva, di cui € 53,00 per oneri per la sicurezza, ed è stato rideterminato per ciascun Esecutore, applicando il ribasso dallo stesso offerto in gara, come da graduatoria redatta all'esito della gara (che forma parte integrante del presente contratto);
e) nella seduta di gara del , è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione a favore degli esecutori indicati di seguito;
f) ciascun Esecutore ha ottenuto il numero progressivo di seguito indicato, in ragione della posizione in graduatoria conseguita dai mezzi dallo stesso offerti. Per ciascuno, si è considerato il mezzo con la posizione migliore in graduatoria. Resta fermo il criterio di rotazione imposto, secondo il quale si scorrerà la graduatoria in ragione del fabbisogno, rispettando la collocazione dei mezzi, a prescindere dalla numerazione degli esecutori che segue, come meglio disciplinato nelle
pattuizioni che seguono
g) la graduatoria, approvata all'esito della gara, è allegata al presente contratto e viene a costituirne parte integrante e sostanziale
h) gli Esecutori aggiudicatari sono identificati come segue:
- “esecutore n. 1” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 2” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 3” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 4” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 5” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 6” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria
- “esecutore n. 7” per la fornitura a noleggio di n. autocarri attrezzati, collocati nelle seguenti posizioni in graduatoria 4
[eventuali altri]
i) i controlli effettuati sul possesso dei requisiti attestati dall’aggiudicatario eseguiti alla data odierna, hanno dato esito positivo;
Relativamente a quelli in corso, il contratto è sottoscritto sotto riserva.
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente Contratto di accordo quadro ad oggetto la fornitura a noleggio di attrezzature per la raccolta rifiuti con compattatore posteriore (di seguito anche “autocarri attrezzati”) per un importo massimo complessivo di € 220.000,00 , per un numero massimo complessivo di n. 8 attrezzature, e per una durata massima fino al 31/12/2019.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Parti contraenti
1.1 Soggetti
Le parti contraenti dell' AQ sono la committente e gli esecutori sopra identificati, nel numero di
.
Gli esecutori sono i responsabili per le prestazioni oggetto del contratto, ciascuno relativamente a quelle che formano oggetto dell'offerta con la quale ha conseguito l'aggiudicazione, limitatamente alle tipologie ed ai quantitativi che formeranno oggetto dei contratti specifici (o Ordini) che saranno adottati dalla Committente nei suoi confronti. Senza vincoli di solidarietà tra gli esecutori né responsabilità di ciascuno per l'eventuale ritardo o inadempimento di altri. Senza obbligo per la Committente di ordinarne ulteriori. Senza possibilità per le parti di applicare il presente contratto di AQ per oggetto, termini, condizioni diversi da quelli previsti dal presente Contratto, integrato con gli atti a base di gara e per ciascun Esecutore con i contenuti della sua offerta, relativa a ciascun mezzo collocato in posizione utile nella già citata graduatoria.
Quanto agli Esecutori:
− tutti e ciascuno sono parti dell'Accordo Quadro, che vede un'unica Committente (REA spa); 5
− il rapporto di ciascuno è diretto con la Committente, indipendente da quello tra gli altri e la Committente
− nessun obbligo/diritto disciplinato dal presente contratto corre tra gli Esecutori, ma ciascuno di loro ne assume solo direttamente verso la Committente.
Quanto all'oggetto:
− per tutti e ciascun Esecutore è disciplinato dal presente contratto;
− per ciascun Esecutore, è integrato dai contratti specifici applicativi (ordini) che gli saranno rivolti dalla Committente;
− i contratti specifici applicativi (ordini) che la Committente potrà rivolgere a ciascun Esecutore avranno ad oggetto esclusivamente le attrezzature dallo stesso offerte e collocate in posizione utile, nella graduatoria di gara, secondo il criterio di rotazione stabilito dalla relativa lex specialis e dal presente contratto;
- ciascun contratto specifico avrà ad oggetto le attrezzature, relativamente alle quali, per ciascun Esecutore, il contratto si intenderà automaticamente integrato con i contenuti della sua
offerta tecnica ed economica, presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, esattamente riguardo a tale/i attrezzatura/e.
1.2 Configurazione generale del contratto
Il presente contratto è finalizzato a dare risposta ad un fabbisogno specifico, in conformità a quanto già espresso nella lex specialis di gara, che al riguardo forma viene a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alle offerte tecniche ed economiche degli Esecutori.
Con la gara, la Committente ha selezionato n. attrezzature, collocate in posizione utile in
graduatoria, fornite dai diversi Esecutori, che sottoscrivono il presente contratto. È in ragione della collocazione utile in graduatoria delle attrezzature offerte, che ciascun Esecutore è divenuto aggiudicatario.
La Committente provvederà dunque allo scorrimento della graduatoria, andando ad ordinare (con i contratti specifici applicativi) le varie attrezzature, fino a completo esaurimento del proprio fabbisogno, entro i limiti quantitativi, di durata ed economici indicati.
Ciascuna attrezzatura dunque, secondo l'ordine della graduatoria, sarà oggetto di un ordine (contratto specifico, applicativo dell'AQ) che la Committente rivolgerà all'Esecutore che l'ha offerta in gara. Ove più attrezzature, da richiedere contemporaneamente, siano fornite a noleggio dal
medesimo Esecutore, potranno essere anche raggruppate in un unico ordine. 6
Il presente contratto di AQ stabilisce le condizioni generali, ed è sottoscritto, oltre che dalla Committente, anche da tutti e da ciascun Esecutore. Diversamente, ciascun ordine (contratto specifico, applicativo dell'AQ) sarà sottoscritto dalla Committente e dall'Esecutore cui è rivolto e che dovrà eseguirlo.
1.3 Committente e suoi rappresentanti
La Committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale (Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto), nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza degli esecutori con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'xxxxxxxxxx.Xx Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Xxxxxxx e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è X. Xxxxxx. Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del RUP salve contrarie o diverse indicazioni fornite all’appaltatore come sopra
prescritto.
1.4 Sede della committente
La sede legale e operativa di REA Spa è in Rosignano Solvay, Località Le Morelline due snc.
1.5 Recapiti del Responsabile del procedimento (RUP)
Xxxxxxx Xxxxxxxx – Tel.0586/765204 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.6 Recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
Xxxxxx Xxxxxxxx – Tel. 335/0000000 – xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
1.7 Esecutori
I n. esecutori sono gli operatori economici che hanno conseguito l'aggiudicazione, avendo offerto attrezzature collocate in posizione utile nella graduatoria. Sono dunque i fornitori delle attrezzature a noleggio oggetto del contratto, selezionati con la procedura di affidamento, e che per tali attrezzature (ciascuno le sue) sottoscrivono il presente contratto. Gli esecutori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso, sono quelli identificati completamente in epigrafe, e sono di seguito indicati con la sola ragione sociale, in corrispondenza del numero con il
quale sono assunti nel presente contratto: 7
ESECUTORE 1
ESECUTORE 2
ESECUTORE 3
ESECUTORE 4 ESECUTORE 5 ESECUTORE 6
ESECUTORE 7
EVENTUALI ALTRI
1.8 Rappresentante legale degli esecutori
Ai fini della sottoscrizione del contratto di AQ, rappresenta ciascun esecutore il suo legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.
Ai fini dell'esecuzione, ciascun esecutore agirà e comunicherà con la Committente in persona di tale proprio legale rappresentante. Altrimenti, potrà nominare un proprio procuratore o direttore tecnico, il quale potrà rappresentarlo nei rapporti con la Committente, a condizione che disponga di apposita procura, risultante dal certificato di C.C.I.A.A. o da atto notarile o equipollente, nelle forme di legge.
Ai fini dell'esecuzione, la Committente provvederà secondo le disposizioni che seguono, ad emettere nei confronti di ciascun esecutore tutti e soltanto i contratti specifici applicativi dell'AQ (Allegato 2.1), che avranno ad oggetto esattamente le attrezzature per cui esso è utilmente collocato nella graduatoria. E tali contratti specifici, costituenti in sé anche ordini di esecuzione, saranno rivolti a ciascun esecutore, in persona del legale rappresentante, o suo procuratore nominato come sopra. Ciascun contratto specifico, applicativo dell'accordo quadro e ad esso conforme, che sia validamente pervenuto presso ciascun esecutore nel periodo di efficacia dell'accordo quadro, non può essere da esso rifiutato, né la sua sottoscrizione per accettazione ed esecuzione possono essere rimandate, dovendo in ogni caso l'esecutore garantire l'immediata accettazione, nonché l'esecuzione nei termini ivi dedotti.
1.9 Rotazione e assegnazione dei contratti specifici applicativi dell'AQ (Ordini) 8
Per ciascun Esecutore, la allegata graduatoria indica le attrezzature oggetto del presente AQ.
Le attrezzature sono in graduatoria nella posizione che consegue al punteggio attribuito a ciascuna, per le sue caratteristiche tecnico-qualitative e per il ribasso offerti in gara dall'Esecutore che ne dispone.
La Committente, attingerà al presente AQ in ragione del suo effettivo ed eventualmente contestuale/progressivo fabbisogno.
Per utilizzare il presente AQ, la Committente scorrerà la graduatoria, partendo dalla prima attrezzatura collocata in posizione utile, facendola oggetto del primo Ordine, che rivolgerà all'Esecutore che l'ha offerta, pretendendo tutte le caratteristiche tecnico-qualitative rappresentate nella relativa offerta tecnica ed applicando il prezzo risultante dalla relativa offerta economica.
Procederà poi nello stesso modo, per le attrezzature collocate nelle posizioni successive in graduatoria, secondo l'ordine imposto dalla graduatoria medesima, secondo il proprio effettivo fabbisogno.
Le posizioni in graduatoria sono quindi quelle assegnate alle attrezzature. Il fatto che l'Esecutore 1
abbia offerto la prima migliore attrezzatura in graduatoria, non implica che esso stesso sia primo in graduatoria per tutte le attrezzature, e che esso stesso debba fornirne anche altre, a meno che queste non si trovino nelle posizioni immediatamente successive in graduatoria, e che ne ricorra il fabbisogno. La Committente infatti seguirà, non la numerazione assegnata agli Esecutori, ma la posizione in graduatoria delle attrezzature offerte.
Considerate le previsioni sull'eventuale risoluzione in danno (cfr. par. 7.4.4), tenuto conto degli interessi anche economici da bilanciare:
− la graduatoria contempla tutte le attrezzature offerte in gara e conformi (anche in numero superiore a quello massimo che la Committente intende acquisire);
− il presente contratto è aggiudicato ai soli Esecutori che, in base a tale graduatoria, risultino avere offerto le prime migliori n. 8 attrezzature;
− soltanto ad essi è prescritta la costituzione della cauzione definitiva;
− il presente contratto potrà essere modificato con integrazione di attrezzature ovvero Esecutori, nei casi e nei modi di cui al successivo par. 7.4.4., oltre che nei casi e comunque nei limiti di legge.
1.10 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata da ciascun Esecutore contestualmente alla stipula del presente
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contratto, formandone parte integrante, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo di
noleggio per le attrezzature da esso offerte e utilmente collocate in graduatoria (non si applicano gli incrementi di cui all'art. 103 del Codice). È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di:
− rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
− operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente;
− espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e tutti quelli per cui è prescritta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e cessa di avere effetto solo nel momento in cui verrà a spirare il contratto di fornitura a noleggio. Non sarà svincolata progressivamente.
1.11 Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e
indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla Committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente. Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione alla Committente.
2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche
Fornitura a noleggio di attrezzature per la raccolta rifiuti con compattatore posteriore (di seguito anche “autocarro attrezzato”).
Il dettaglio delle forniture è prescritto:
− dagli atti a base di gara, e precisamente dai seguenti documenti : dall'offerta tecnica presentata da ciascun Esecutore relativamente a ciascuna attrezzatura;
− dall'offerta economica presentata da ciascun Esecutore relativamente a ciascuna attrezzatura;
− dai dati risultanti nella graduatoria redatta all'esito della gara e allegata al presente contratto;
− dalle norme di legge vigenti, cogenti e pertinenti;
− dai contratti specifici che saranno adottati dalla Committente e rivolti a ciascun Esecutore, in conformità all'Allegato 2.1., recante altresì gli integrativi “Obblighi specifici”.
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Per tutto quanto ivi non contemplato, si applicano le previsioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e relativi atti attuativi.
Ove ciò nonostante residuino profili non disciplinati, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui agli artt. 1571 e seguenti (sulla locazione di cose mobili registrate, e relative garanzie) e agli artt. 1655 e seguenti (sul contratto di appalto) del Codice civile.
In ogni caso, tutte le previsioni contrattuali saranno interpretate in conformità ai principi espressi dal citato d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in funzione della miglior tutela dell'interesse pubblico e del miglior bilanciamento tra gli interessi privati eventualmente contrapposti.
3 Avvio dell'esecuzione
3.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro
Il periodo di efficacia dell’AQ inizia con la sottoscrizione del presente contratto di AQ.
In caso di esecuzione anticipata nelle more della stipula, per le prestazioni la cui esecuzione sia
ordinata nel periodo intercorrente tra aggiudicazione e stipula, ciascun Esecutore e la Committente sono comunque vincolati ai contenuti dell'accordo quadro.
L'accordo quadro non produce obblighi immediati tra le parti, se non in termini di obbligo di rispettare le condizioni dell'accordo quadro, dovendo trovare esecuzione solo in virtù dei successivi contratti specifici (ordini) che la Committente potrà adottare in conformità all'AQ medesimo.
Ciascun contratto specifico (ordine) è efficace dal momento in cui, adottato e firmato dalla Committente, risulta giunto presso la PEC dell'appaltatore.
L'efficacia dell'accordo quadro cessa quando risultano esaurite tutte le prestazioni ordinate validamente nel suo periodo di efficacia, e le relative controprestazioni, ovvero ne sia spirato il termine di durata, ovvero ancora ne sia esaurito l'importo complessivo stimato massimo. Le condizioni sono alternative e ciascuna di per sé sufficiente a determinare la cessazione degli effetti del contratto (salvo che per le prestazioni ancora in esecuzione o da eseguire, oggetto di ordini già adottati in conformità e vigenza dell'AQ, come da disposizioni che seguono).
Nessuna prestazione potrà essere ordinata validamente, quando sia spirato il termine ultimo di durata dell'accordo quadro.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con le modalità indicate nel presente contratto.
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4 Responsabilità per l’esecuzione del contratto
Agli Esecutori sono imposti tutti gli obblighi, e su di essi incombono tutte le responsabilità, di esatto adempimento in conformità alle previsioni contrattuali ed alle norme applicabili.
Ciascun Esecutore risponde per le proprie prestazioni ed i propri obblighi, senza vincoli di solidarietà.
5 Modifiche del contratto in corso di esecuzione
Il contenuto del contratto di AQ e degli eventuali contratti specifici è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.
Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.
Si applica l'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
6 Disciplina contrattuale
6.1 Denominazione del contratto
Accordo quadro ex art. 54 d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura a noleggio di attrezzature, che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici in forma di ordini di esecuzione rivolti dalla Committente a ciascun Esecutore, in conformità all'AQ medesimo.
6.2 Definizione e contenuto normativo generale
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto e dalle norme sopra richiamate (cfr. Par. 2). L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.
Stipulato il contratto, la Committente trasmette a mezzo Pec all'Appaltatore copia del contratto stesso, corredata dai documenti che ne fanno parte integrante. È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008 e vi dia esatto adempimento.
Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate nel presente Contratto e nei relativi allegati, si intendono integralmente trascritte e comunque 12 applicabili. Ferme le previsioni di legge che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime
transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali.
Le parti sono tenute all’osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili e cogenti, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte degli esecutori equivale a conferma (della dichiarazione già formulata in gara con la presentazione dell'offerta) di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Il contratto di AQ è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e n. operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'AQ) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'AQ.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di AQ:
- le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all'AQ;
- la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall'AQ e senza doverne consumare l'intero importo;
- gli esecutori si obbligano, sin da subito, a rendersi disponibili nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all'AQ.
6.3 Limiti dell'AQ
La committente non ha la facoltà di utilizzare l'AQ per affidare contratti:
- per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'AQ
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'AQ
- a soggetti diversi dai contraenti dell'AQ.
6.4 Esclusiva
La sottoscrizione dell'AQ non conferisce agli esecutori alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque acquisire forniture analoghe rivolgendosi a diversi operatori economici, nel 13
rispetto delle previsioni di legge.
7 Importo massimo aggiudicato e durata del contratto
7.1 Limite alla spesa della committente
Nell'ambito della durata dell'AQ la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00) oltre iva come per legge.
L'importo massimo ed il quantitativo massimo non sono suscettibili di successiva integrazione / estensione / incremento con qualsivoglia modalità.
7.2 Diritti degli esecutori
La sottoscrizione di un AQ non garantisce agli esecutori diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. Gli esecutori avranno il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli
eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a loro affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
a. esaurire l'intero importo massimo aggiudicato
b. utilizzarne soltanto una parte.
7.3 Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà agli esecutori. Subappalto e avvalimento
Si applicano le previsioni di cui agli artt. 105 e 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
L'appaltatore assume, come per legge, l'obbligo di eseguire direttamente e personalmente le attività oggetto dell'appalto (siano esse corrispondenti alle prestazioni principali o a quelle secondarie o accessorie o opzionali).
Nei limiti di legge, può farne eseguire una parte ad altro/i operatore/i secondo le regole di cui al citato Xxxxxx. In ogni caso, resta direttamente responsabile per l'esatto adempimento verso la Committente, imputandosi comunque all'appaltatore eventuali responsabilità di suoi subappaltatori o sub-contraenti (nei confronti dei quali potrà eventualmente agire in rivalsa, ma senza limitazione
alcuna delle sue responsabilità dirette e piene verso la Committente, anche per il loro operato o le
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loro omissioni o i loro ritardi).
Nel caso in cui ricorra alla attività di altri operatori, potrà farlo:
- mediante subappalto, solo nei limiti di legge, e comunque solo avendolo dichiarato in gara come prescritto dal Disciplinare ed ottenendone l'autorizzazione in fase di esecuzione;
- mediante sub-contratti che non costituiscono subappalto, a condizione che siano effettivamente tali e leciti.
In ogni caso, che ricorra a subappalti o subcontratti, per tutte le attività di fornitura, consegna, ritiro, formazione, assistenza e manutenzione di cui al presente contratto assume i seguenti obblighi:
- deposito presso la Committente del relativo contratto (che dovrà essere conforme alle norme vigenti) prima dell'avvio dell'esecuzione;
- per i subappalti, allegazione spontanea e contestuale di tutti i documenti previsti dall'art. 105 del Codice (ivi comprese e specialmente le attestazioni sul possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti);
- per i sub-contratti, allegazione, su richiesta della Committente, delle attestazioni sul possesso dei
requisiti in capo ai sub-contraenti e di ogni ulteriore informazione o documento pertinenti.
Si ricorda che il subappalto non autorizzato è reato. Alle stesse conseguenze si espone l'appaltatore che simuli un diverso sub-contratto per dissimulare un subappalto non ammissibile.
La committente si riserva di effettuare controlli in corso di esecuzione, volti ad accertare che:
- siano eseguiti solo i subappalti autorizzati;
- eventuali subappalti e/o sub-contratti siano eseguiti in conformità alle previsioni contrattuali e di legge.
In caso di esito negativo dei controlli agirà come per legge agli eventuali adempimenti obbligatori, sanzioni contrattuali e segnalazioni alle competenti Autorità.
7.4 Durata
7.4.1 Termine di validità
Il contratto di AQ avrà validità fino a non oltre il 31/12/2019.
7.4.2 Cessazione automatica alla scadenza.
Il contratto di AQ cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
7.4.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo 15
La durata sarà ridotta ed il contratto di AQ cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La committente ne darà comunicazione agli esecutori tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell’attività.
7.4.4 Diritto per la committente di recesso ad nutum ovvero di risoluzione per inadempimento dell'Esecutore
La committente potrà recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'appaltatore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati.
La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
La committente potrà risolvere di diritto il contratto, relativamente ad uno o più Esecutori, ai sensi dell’art. 1456, previa comunicazione scritta agli interessati, con escussione della cauzione definitiva e salvi i maggiori danni, previa compensazione automatica con eventuali crediti degli esecutori, anche ove vi siano contestazioni tra committente ed esecutori sulla sussistenza delle stesse, nelle seguenti ipotesi, come accertate dal DEC e fatte proprie dal RUP previa adeguata istruttoria:
1. grave errore o negligenza o mala fede degli esecutori;
1. sospensione rallentamento o mancato avvio dell'esecuzione;
2. mancato rispetto da parte degli esecutori degli standard qualitativi e quantitativi e delle specifiche tecniche contrattuali;
3. mancato rispetto dei termini indicati;
4. gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
5. commissione da parte degli esecutori di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività;
6. in tutti gli altri casi nei quali sia ammissibile per legge.
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Il contratto perderà comunque efficacia nei confronti della committente nei seguenti altri casi:
a) come per legge, cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica degli esecutori che ostacolino l’esecuzione, inclusa la perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed alle norme collegate;
a) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010;
b) violazione dei divieti di cessione del contratto e dei crediti.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte della committente, nessun risarcimento / indennizzo / pagamento a qualsivoglia titolo sarà riconosciuto agli esecutori a titolo di mancato guadagno o ad altro titolo per la mancata esecuzione di prestazioni dedotte nell'AQ. Salvo il diritto per le prestazioni legittimamente e esattamente eseguite, purché in virtù di contratti specifici
eventualmente affidati.
L'eventuale risoluzione in danno di uno o più Esecutori lascia impregiudicato il rapporto con gli altri, che non ne siano destinatari.
Nel caso di risoluzione per inadempimento, nei confronti di uno o più Esecutori, ove ne sussista la necessità urgente, la Committente potrà acquisire le prestazioni ad essi non più affidabili, interpellando gli Operatori Economici che abbiano attrezzature collocate in posizione utile, scorrendo la graduatoria redatta all'esito della gara, siano o meno già aggiudicatari. Il presente contratto potrà dunque essere modificato di conseguenza, con integrazione delle attrezzature ulteriori, ovvero di esse e di eventuali ulteriori Esecutori (ciascuno con la propria offerta, così come presentata in gara e recepita in graduatoria). Resteranno ferme tutte le altre condizioni dell'AQ.
7.4.5 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'AQ
Nel momento in cui l'AQ cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:
- la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'AQ;
- gli esecutori dovranno continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'AQ alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico ed all'AQ, a meno che la committente non disponga diversamente;
- l'AQ continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle
17
predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli
stessi.
8 Importo del corrispettivo
8.1 Corrispettivo dovuto dalla committente
Il corrispettivo dovuto agli esecutori è quello commisurato alla esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'AQ.
L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell'AQ.
8.2 Oneri per sicurezza e manodopera
Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nell’Allegato 6 (offerta economica) senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze.
Per ciascun contratto specifico, gli esecutori dovranno garantire:
- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.
Dovranno inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per loro sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da essi offerto, pena la non congruità della loro offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'AQ e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a loro favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dagli esecutori, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente. Non potrà, in alcun caso, dare luogo ad incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.
8.3 Imposta sul valore aggiunto
Tutti gli importi indicati nell'AQ e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA.
Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il 18 richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti” e conformarsi anche relativamente agli importi.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica dal 01/01/2019 comunichiamo che il “Codice Destinatario” è: M5UXCR1.
8.4 Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dovuto a ciascun Esecutore sarà così calcolato:
− individuando per ciascun Esecutore le attrezzature effettivamente ordinate con contratti specifici ed esattamente fornite a noleggio per la durata prescritta;
− applicando al relativo prezzo unitario a base di gara il ribasso offerto per tali attrezzature dall'Esecutore ai fini dell'aggiudicazione;
− moltiplicando il prezzo unitario così determinato per la durata del noleggio, e sommandolo agli oneri per la sicurezza (non ribassati) nella misura determinata dalla Committente in conformità
al presente contratto;
- detraendo eventuali penali o sanzioni contrattuali, ove applicate per ritardo o inesatto adempimento.
8.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale dell’intestatario e delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'Esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto
saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui 19
sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità., per i quali esso stesso Xxxxxxxxx è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8.6 Prestazioni comprese nel corrispettivo.
Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera gli esecutori per tutto ciò che concerne:
- le prestazioni principali, secondarie e accessorie oggetto del presente contratto di AQ
- mezzi e personale impiegati
- oneri per la sicurezza
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto
L'importo indicato costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'Esecutore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
L'Appaltatore si impegna a fornire, in corso di esecuzione, a richiesta del DEC e nei termini da questo indicati, tutta la documentazione dettagliata, a dimostrazione dell'effettivo impiego a tal fine delle somme che gli saranno corrisposte dalla Committente a titolo di oneri per la sicurezza.
9 Documenti di cui si compone il contratto
Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi e specialmente:
• Offerte tecnica ed economica presentate da ciascun esecutore ai fini dell’aggiudicazione
• DGUE compilato e sottoscritto dagli esecutori;
• Mod. S.7.4.1 compilato e sottoscritto dagli esecutori.
10 Conoscenza delle condizioni contrattuali
La sottoscrizione del contratto di AQ implica per gli esecutori:
- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali; 20
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
Gli esecutori dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere degli esecutori portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
La sottoscrizione del presente contratto da parte degli esecutori equivale inoltre a loro dichiarazione:
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell’ AQ;
- di aver giudicato, nel presentare la propria offerta, i xxxxxx equi e remunerativi, sia in
considerazione degli elementi che influiscono sui costi diretti ed indiretti dell'esecuzione, sia in considerazione che nei prezzi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali e specifici imposti dal presente Contratto e dai successivi Contratti specifici applicativi dello stesso.
Gli esecutori non potranno quindi eccepire, durante l'esecuzione dell' AQ, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di AQ, è adottato, sottoscritto e dovrà essere eseguito, in conformità al presente contratto di AQ.
10.1 Tutela dei lavoratori
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Committente, l'Appaltatore sarà tenuto
a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e 21
norme.
Sono a carico dell’Appaltatore:
1) L’onere di valersi di maestranze specializzate
2) L’osservanza delle disposizioni di legge sull’assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura
3) Il versamento dei contributi e l’assolvimento degli oneri derivanti dall’osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia
4) Il rispetto delle norme in materia di immigrazione
5) La comunicazione a richiesta della Committente di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera.
La Committente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.
Qualora la Committente constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'Esecutore.
In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente per il tramite del RUP e/o del DEC, ordinerà all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore inadempiente dimostri alla Committente di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il DEC, per quanto a sua diretta conoscenza.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente né richiedere il risarcimento danni. Eventuali riserve saranno automaticamente 22
respinte.
Il pagamento all’Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro, o altra Autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell’Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
10.2 Osservanza di Codice Etico e MOGC
L’aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n. 03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA SpA con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società,
si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
10.3 Obblighi di correttezza
Le parti si obbligano ad eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.
L’appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati da REA Spa ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Spa xxx.xxxxxx.xx
SI OBBLIGA:
a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati da REA Spa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette
violazioni. 23
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA
a) che l’Organismo di Xxxxxxxxx di REA Spa possa chiedere informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l’attività legate al rapporto contrattuale in essere o futuro con REA Spa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo.
b) che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA spa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato al Fornitore mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento.
10.4 Obblighi di riservatezza
L’esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. L’esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell’esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.
10.5 Controversie
E' escluso il ricorso ad arbitrato. Ferma la competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.
10.6 Vicende soggettive degli esecutori
Si applicano le previsioni di cui al d.lgs. 50/2016.
10.7 Cessione di contratto e di crediti 24
La cessione del presente contratto e/o dei crediti da esso derivanti è vietata. Ove l'Esecutore vi provveda, non potrà essere opposta alla Committente e non sarà verso essa efficace.
10.8 Registrazione del contratto
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n°131.
10.9 Spese generali
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’ AQ faranno carico agli esecutori.
Rosignano Solvay, lì
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L’Amministratore Unico Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
L’Esecutore _
L’Esecutore
L’Esecutore
L’Esecutore _
L’Esecutore _
L’Esecutore _
L’Esecutore
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Indice
Parti contraenti 5
1.1 Soggetti 5
1.2 Configurazione generale del contratto 6
1.3 Committente e suoi rappresentanti 6
1.4 Sede della committente 7
1.5 Recapiti del Responsabile del procedimento (RUP) 7
1.6 Recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) 7
1.7 Esecutori 7
1.8 Rappresentante legale degli esecutori 7
1.9 Rotazione e assegnazione dei contratti specifici applicativi dell'AQ (Ordini) 8
1.10 Cauzione definitiva 9
1.11 Interpretazione del contratto 9
2 Prestazioni oggetto del contratto e specifiche tecniche 10
3 Avvio dell'esecuzione 10
3.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro 10
4 Responsabilità per l’esecuzione del contratto .............................................. 11 26
5 Modifiche del contratto in corso di esecuzione 11
6 Disciplina contrattuale 12
6.1 Denominazione del contratto 12
6.2 Definizione e contenuto normativo generale 12
6.3 Limiti dell'AQ 13
6.4 Esclusiva 13
7 Importo massimo aggiudicato e durata del contratto 13
7.1 Limite alla spesa della committente 13
7.2 Diritti degli esecutori 13
7.3 Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà agli esecutori. Subappalto e avvalimento 14
7.4 Durata 15
7.4.1 Termine di validità 15
7.4. Cessazione automatica alla scadenza 15
7.4.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo 15
7.4.4 Diritto per la committente di recesso ad nutum ovvero di risoluzione per inadempimento dell'Esecutore 15
7.4.5 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'AQ 17
8 Importo del corrispettivo 17
8.1 Corrispettivo dovuto dalla committente 17
8.2 Oneri per sicurezza e manodopera 17
8.3 Imposta sul valore aggiunto 18
8.4 Determinazione del corrispettivo 18
8.5 Tracciabilità dei flussi finanziari 19
8.6 Prestazioni comprese nel corrispettivo 19
9 Documenti di cui si compone il contratto 20
10 Conoscenza delle condizioni contrattuali 20
10.1 Tutela dei lavoratori 21
10.2 Osservanza di Codice Etico e MOGC 22
10.3 Obblighi di correttezza 23
10.4 Obblighi di riservatezza................................................................................................................24 27
10.5 Controversie 24
10.6 Vicende soggettive degli esecutori 24
10.7 Cessione di contratto e di crediti 24
10.8 Registrazione del contratto 24
10.9 Spese generali 24