Accordo ANCI-CoReVe Allegato Tecnico imballaggi di Vetro
Accordo ANCI-CoReVe Allegato Tecnico imballaggi di Vetro
Art.1 - Oggetto dell’Allegato
1. Il presente Allegato Tecnico ANCI-CoReVe all’Accordo Quadro (di seguito, Allegato Tecnico) integra l’Accordo di Programma Quadro ANCI- CONAI (di seguito Accordo Quadro) per la parte relativa alla gestione dei rifiuti da imballaggi in vetro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Allegato, si applica quanto indicato nell’Accordo Quadro.
Art.2 - Principi generali
1. L’art. 224, comma 5, del Dlgs 152/06 prevede che l’Accordo Quadro stabilisca, tra l’altro: le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
2. Nell’ambito della transizione verso un'economia circolare, la gestione dei rifiuti di imballaggio in vetro che ottimizza i principi di efficacia, efficienza ambientale di economicità, nonché la minimizzazione degli scarti da conferire in discarica, si verifica quando:
- il reimpiego degli stessi, una volta trasformati in MPS, avviene nella produzione di nuovi imballaggi in vetro;
- la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro avviene con modalitàpreferibilmente monomateriale (o al più in forma congiunta imballaggi in vetro e metallo), effettuata con automezzi che operano senza l’ausilio di sistemi di compattazione.
3. Nel caso in cui il Comune o il Gest]]ore delegato optino per una raccolta differenziata “multimateriale” (vetro raccolto con altri materiali da imballaggio) sarà onere del Comune o del Gestore delegato provvedere alla separazione dei diversi materiali prima della consegna a CoReVe. L’unica eccezione ammessa a tale principio, per la sola raccolta vetro e metalli, è disciplinata all’articolo 4, punto 6.
4. CoReVe procede al ritiro dei rifiuti di imballaggio messi a disposizione del Convenzionato nel caso gli stessi, in applicazione di quanto previsto dall’Art. 8, risultino avere caratteristiche merceologiche rientranti nei limiti massimi di cui all’Allegato 1, di seguito richiamati:
- impurità totali fino al 6.5% in peso;
- oppure infusibili fino allo 1,5% in peso;
- oppure frazione “fine” fino al 45% in peso.
5. L’organizzazione logistica ed industriale per l’avvio a riciclo del vetro necessita di un’aggregazione ragionevole di Comuni, se piccoli, nonché, in questo caso, della concentrazione del materiale raccolto in piattaforme che, all’uopo, abbiano ricevuto opportuna delega.
6. E’ comune intendimento dalle Parti che gli scarti (CER 19.12.12), che derivano dal trattamento dei rifiuti di imballaggio in vetro per la trasformazione in rottame di vetro “pronto al forno” (rispondente ai requisiti di materia prima seconda idonea alla rifusione in vetreria e che ha cessato di essere considerata un rifiuto ai sensi del Regolamento Europeo n.1179/2012 detto anche “End of Waste”, di seguito EoW), debbano trovare destinazioni certe e prioritarie nelle discariche, al fine di scongiurare possibili fermi degli impianti, dovuti alla presenza di stoccaggi eccessivi e
non autorizzati negli stabilimenti di trattamento, con conseguenti riflessi negativi anche sull’assorbimento delle quantità raccolte. Le Parti si impegnano a trattare tale argomento, comune a tutte le filiere, in seno all’Accordo Quadro.
7. La raccolta separata per vetro colorato e vetro incolore aumenterebbe l’efficacia ed economicità del processo di riciclo. Per questa ragione, le Parti condividono la volontà di individuare e avviare in due aree significative del Paese, omogenee ed adeguate dal punto di vista del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro, la sperimentazione della raccolta separata per colore (colorato, incolore).
8. Le parti condividono l’esigenza che le informazioni fornite ai cittadini, su cosa vada conferito nella raccolta differenziata del vetro (solo bottiglie e vasetti), siano le stesse per tutto il territorio nazionale.
9. Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di competenza e confrontandosi reciprocamente, alla riduzione della frazione “fine” (materiale passante da una maglia quadrata da 10x10 mm), in tutte le fasi della filiera (dalla raccolta alla selezione) e all’aumento dell’avvio a riciclo della stessa anche attraverso progetti sperimentali.
Art.3 - Attuazione dell’Accordo Quadro e dell’Allegato Tecnico
1. L’Accordo Quadro e l’Allegato Tecnico trovano attuazione mediante la stipula di Convenzioni locali che disciplinano corrispettivi e modalità di ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro per il successivo avvio a riciclo (di seguito “Convenzioni”), secondo quanto riportato nei successivi articoli, la cui durata non può essere superiore alla scadenza dell’Accordo Quadro, salvo eventuali proroghe di quest’ultimo.
2. Così come previsto dall’Accordo Quadro, la Convenzione locale deve essere sottoscritta entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del suo Gestore delegato. Il Comune o il Gestore delegato che sottoscrivono la Convenzione saranno, di seguito, indicati indifferentemente come “Convenzionato”. Il Convenzionato si impegna a presentare a CoReVe, unitamente alla richiesta di convenzionamento, la documentazione completa prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico.
3. I corrispettivi riportati in Allegato 1 saranno inoltre adeguati annualmente secondo quanto previsto al paragrafo 5.5., lettera C dell’Accordo Quadro.
Art. 4 – Convenzioni Locali
1. Le Convenzioni disciplinano la cessione, da parte dei Convenzionati, dei rifiuti di imballaggio in vetro aventi le caratteristiche precisate successivamente e il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della proprietà senza riserve degli stessi, da parte di CoReVe, che si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati in Allegato 1.
2. Le Convenzioni sono sottoscritte dal Convenzionato e da CoReVe che, per adempiere alle relative obbligazioni può avvalersi di una Società cui è attribuito un mandato con rappresentanza (di seguito, Mandatario). Il Mandatario è un soggetto aggiudicatario delle Aste di CoReVe, perciò incaricato dell’esecuzione della Convenzione locale.
3. Per le operazioni di gestione dei rifiuti previste dalle Convenzioni a carico di CoReVe, il Mandatario si avvale di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni di legge.
4. I Comuni possono sottoscrivere le Convenzioni direttamente o attraverso il proprio Gestore delegato o sub-delegato. Il Capitolo V (punto 4) della Parte Generale dell’Accordo Quadro disciplina il modello di delega da utilizzare e definisce la procedura per la sua validazione.
5. Sono oggetto delle Convenzioni esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro rispondenti ai codici CER 15.01.07, 15.01.06 (quest’ultimo limitatamente al risultato della raccolta congiunta imballaggi in vetro e metallo) e il codice 19.12.05 (cioè rifiuti di imballaggio in vetro derivanti da trattamento meccanico dei rifiuti, la c.d. “preselezione”) o il rottame di vetro “pronto al forno”, rispondente ai requisiti di materia prima seconda (MPS) idonea alla rifusione in vetreria e che ha cessato di essere considerata un rifiuto ai sensi del Regolamento EoW, costituito all’origine da rifiuti di imballaggi di vetro rientranti nelle suddette classificazioni CER. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche similari ma diversi da quelli di imballaggio, come sopra definiti, sono esclusi dal presente Allegato Tecnico. Quale eccezione a questa regola è accettato che non costituiscano frazione estranea i soli ritagli di lastra di vetro, purché non accoppiati o retinati.
6. Per quanto già riportato al punto precedente, esistono pertanto quattro tipologie di Convenzioni:
Convenzione A, per il ritiro di rifiuti di imballaggio in vetro aventi codice CER 15.01.07., provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e rifiuti di imballaggio in vetro sottoposti a preselezione aventi codice CER 19.12.05., a cui verranno riconosciuti i corrispettivi previsti in Allegato 1.
Convenzione B, per il ritiro di rifiuti di imballaggio in vetro aventi codice CER 15.01.06., provenienti dalla raccolta differenziata congiunta dei rifiuti di imballaggio in vetro e in metallo (di seguito, “VM”), ai sensi di quanto di seguito disciplinato:
1. il Convenzionato conferisce il VM a CoReVe.
2. Al fine di evitare una eccessiva penalizzazione economica per i Convenzionati, nel rispetto dei limiti qualitativi minimi della fascia D, riportata in Allegato 1, riscontrati con le analisi merceologiche effettuate con le modalità previste in Allegato 2 e considerando gli imballaggi metallici frazione neutra (ovvero: gli imballaggi metallici non concorreranno alla formazione del parametro “Impurità totali”), al Convenzionato è riconosciuto il corrispettivo della fascia D, riportato in Allegato 1, per ogni tonnellata ritirata di VM.
3. Nel caso la qualità riscontrata con le analisi merceologiche, considerando gli imballaggi metallici frazione neutra, sia inferiore alla fascia D riportata in Allegato1, il materiale è considerato in fascia E o non conforme.
4. CoReVe mette all’asta il materiale tal quale messo a sua disposizione dal Convenzionato. È responsabilità e facoltà dell’impianto di trattamento individuato dall’aggiudicatario rendere gli imballaggi metallici selezionati dal VM eventualmente disponibili, x.xx centro di trattamento, a Ricrea e Cial.
Il Convenzionato, nella compilazione della documentazione prevista dal modello di Convenzione locale attuativa del presente Allegato Tecnico, di cui al successivo art. 5.2, dovrà precisare che quanto conferito a CoReVe (o suo Mandatario) sarà derivante da raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio in vetro e metallo (CER 15.01.06). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto riportato nei restanti articoli.
Convenzione C. Si applica nel caso in cui il richiedente il convenzionamento sia un Gestore delegato o sub-delegato (i) titolare di un impianto di trattamento del vetro (ovvero di un impianto che opera in regime di autorizzazione ordinaria R5 per la produzione di MPS “rottame di vetro pronto al forno”, che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento EoW) - nel seguito Trattatore - e che, al tempo stesso, sia (ii) o Mandatario di CoReVe (cioè Soggetto aggiudicatario
delle Aste di CoReVe) ovvero sia stato incaricato, dal Mandatario di CoReVe, del trattamento dei rifiuti di imballaggio in vetro rivenienti dalla raccolta differenziata effettuata nell’ambito dei Comuni deleganti.
La Convenzione C è soggetta alle seguenti condizioni particolari:
- ai rifiuti di imballaggio messi a disposizione di CoReVe si attribuisce convenzionalmente la fascia C, conseguentemente non vengono eseguite le analisi merceologiche per la determinazione dei corrispettivi dovuti da CoReVe, ai sensi del presente Allegato Tecnico Vetro;
- il corrispettivo di fascia C è riconosciuto da CoReVe su un quantitativo pari al 90% dei rifiuti di imballaggio messi a disposizione di CoReVe e rivenienti dai Comuni oggetto della Convenzione C.
Per quanto qui non disciplinato, si fa riferimento alle condizioni riportate nei restanti articoli.
Convenzione D, per l’avvio a riciclo del rottame di vetro “pronto al forno”, costituito all’origine da rifiuti di imballaggio in vetro classificati con i codici CER 15-01.07, 15.01.06 e 19.12.05., quale MPS idonea alla rifusione in vetreria che ha cessato di essere considerata rifiuto (EoW).
Tale Convenzione può essere sottoscritta solo se il gestore delegato o sub-delegato è anche un Trattatore autorizzato (R5) alla trasformazione dei rifiuti di imballaggio in vetro in rottame “pronto al forno” (PAF).
La presente Convenzione, denominata anche “Convenzione PAF”, può essere trovata particolarmente utile dalle parti (Trattatore delegato o sub-delegato e Azienda Vetraria) quando il materiale raccolto in maniera differenziata in un territorio presenta una notevole variabilità qualitativa nel tempo ed è utile per CoReVe in quanto può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riciclo previsti dal Dlgs 152/06.
Un Trattatore delegato o sub-delegato a raccogliere e/o ricevere del materiale da avviare a trattamento e riciclo, può concordare con una Azienda Vetraria la cessione della MPS da questo prodotto, garantendo una qualità adeguata. In questo contesto, entrambi i soggetti (Trattatore e Azienda Vetraria) possono chiedere a CoReVe di aderire a questa tipologia di Convenzione che, in particolare, prevede:
(i) un contratto sottoscritto dalle tre Parti - (a) Trattatore Delegato o sub delegato, (b) Azienda Vetraria riciclatrice, (c) CoReVe – che fissa un prezzo franco destino, concordato fra Trattatore e Azienda Vetraria, onnicomprensivo di ogni onere (raccolta, eventuale trasporto e trattamento) nel quale si precisa che, in tale corrispettivo, è incluso quanto spettante per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro che è convenzionalmente corrispondente alla fascia B. Il corrispettivo è riconosciuto sul quantitativo di MPS effettivamente consegnata presso lo stabilimento dell’Azienda Vetraria riciclatrice sottoscrittrice la convenzione D;
(ii) un secondo contratto, sottoscritto fra CoReVe e l’Azienda Vetraria, che definisce l’erogazione di un contributo per la raccolta ed un eventuale contributo per iltrasporto.
Il quantitativo massimo gestibile attraverso questa Convenzione è stato definito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in misura non superiore al 30% del quantitativo complessivamente riciclato dalle Aziende Vetrarie nell’anno precedente. Detto quantitativo viene ripartito tra le 4 Macro-aree geografiche (Nord-ovest; Nord-Est; Centro e Sud) in ragione del 30% del totale avviato al riciclo e proveniente da ciascuna Macroarea nell’anno precedente. CoReVe procede all’assegnazione dei quantitativi attraverso bandi biennali pubblici, aperti a tutti i Trattatori, ai quali ciascuno partecipa per il quantitativo disponibile nella Macroarea dove esercita
la propria attività di trattamento. Nel caso in cui, in una Macroarea, la richiesta risulti inferiore all’offerta, il quantitativo non assegnato viene reso disponibile per attività di trattamento ubicate in altre Macroaree.
Art.5 - Modalità di convenzionamento, durata ed esercizio del recesso
1. Le Convenzioni sono sottoscritte:
a) da una parte, dal Convenzionato che si impegna a:
i. cedere a CoReVe (o al Mandatario) i rifiuti di imballaggi in vetro relativi ad un definito bacino di raccolta aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’Allegato 1, presso i luoghi e con le modalità definite nei successivi articoli;
ii. a mettere in atto quanto riportato nel successivo art.7;
b) dall’altra parte, dal CoReVe che, direttamente o per il tramite del Mandatario, si impegna a:
i. ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’Allegato 1;
ii. riconoscere al Convenzionato i corrispettivi indicati in Allegato 1.
2. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al CoReVe, con le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni relativi a:
a) la composizione del bacino di raccolta,
b) i sistemi e modalità di raccolta adottati da ogni singolo Comune, precisando il codice CER utilizzato per la classificazione dei rifiuti di imballaggio in vetro conferiti;
c) le quantità previsionali di raccolta su base annua divise per Comune, paragonate a quelle dell’anno precedente così come risultanti dal MUD dei Comuni che compongono il bacino di raccolta;
3. Il CoReVe per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della proprietà, senza riserve, dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione di CoReVe (o del Mandatario) dal Convenzionato, riconoscerà a quest’ultimo i corrispettivi previsti nell’Allegato 1, in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggi in vetro individuate seguendo le regole riportate in Allegato 2.
4. In caso di raccolta separata per colore, anche con riferimento all’art.2, pt.7, per il ritiro, la presa in carico e la conseguente acquisizione della proprietà, senza riserve, dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione di CoReVe (o del Mandatario) dal Convenzionato, il CoReVe riconoscerà a quest’ultimo:
a) i corrispettivi previsti nell’Allegato 1, per la frazione di vetro colorato;
b) i corrispettivi previsti nell’Allegato 1, con un bonus di 10 €/t, per il vetro incolore, purché la presenza massima di vetro colorato sia inferiore al limite del 3% in peso;
5. Il corrispettivo da fatturare a carico del CoReVe soggiace al regime IVA ordinario con aliquota agevolata del 10%, ai sensi dell’art. 127-sexdecies della tabella A parte III allegata al DPR 673/1972; il Convenzionato emetterà le fatture, relative ai quantitativi effettivamente ritirati, con cadenza mensile.
6. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 90 giorni data fattura fine mese.
7. Il Convenzionato è tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente a CoReVe, secondo le modalità da quest’ultimo previste, ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate al punto 2 di cui sopra.
La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti al punto 3 di cui sopra, finché il Convenzionato
non provveda all’aggiornamento dei dati e delle informazioni.
8. Qualora il Convenzionato conferisca materiale non proveniente dalla raccolta differenziataurbana o riveniente da territori di cui non è in possesso di delega conforme, CoReVe potrà applicare al Convenzionato stesso una penale pari al 10% di quanto da esso percepito negli ultimidodici mesi con riferimento al bacino in questione ovvero, se si tratta di convenzione attiva da meno di dodici mesi, CoReVe potrà interrompere la Convenzione.
Nel caso di ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti da parte del Convenzionato, nella misura di oltre il 10% su base annua, CoReVe potrà trattenere dai pagamenti dovuti allo stesso una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione moltiplicato per la quantità non conferite nel periodo in questione, valutata pari a quella conferita durante l’ultimo pari periodo precedente ovvero, in mancanza di questo riferimento, sulla base del numero di cittadini dei Comuni coinvolti e della raccolta per abitante attuata nella regione durante l’anno precedente.
Art.6 - Modalità di ritiro del materiale
1. Sono consentite due modalità di conferimento del materiale, con trasporto a carico del mandatario o a cura del Convenzionato.
Art. 6.1 - Trasporto dei rifiuti di imballaggio in vetro messi a disposizione dal Convenzionato eseguito da CoReVe ovvero dal “mandatario di CoReVe”
1. Il Convenzionato individua e comunica al CoReVe i luoghi (depositi temporanei e/o piazzole e/o piattaforme di stoccaggio, etc.) presso i quali quest’ultimo provvederà al ritiro dei rifiuti di imballaggi in vetro messi a disposizione dal Convenzionato (di seguito “piattaforme di ritiro”).
2. Le piattaforme di ritiro devono:
a) avere i requisiti tecnico-strutturali indicati all’ art.7;
b) rispettare le indicazioni pratiche riportate all’art.7, per quanto riguarda la gestione delle piattaforme ed il caricamento dei mezzi;
c) essere oggetto di comunicazione da parte del Convenzionato a CoReVe a riguardo delle seguenti informazioni:
i. l’indirizzo, i giorni della settimana e gli orari in cui sarà garantito l’accesso per il ritiro del vetro;
ii. l’elenco dei comuni conferenti;
iii. il quantitativo annuale presunto, che dovrà essere di almeno 30 tonnellate.
3. Il Convenzionato ha facoltà di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme di ritiro, previa comunicazione scritta al CoReVe, inviata con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario, fatti salvi i casi di forza maggiore nei quali si procederà entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione.
4. I rifiuti di imballaggio in vetro saranno resi caricati sugli autotreni che operano per conto del CoReVe. Gli oneri e la responsabilità per le operazioni di carico e per la gestione delle piattaforme di ritiro sono a carico del Convenzionato.
5. Sono a carico del CoReVe tutti gli oneri successivi alla presa in carico dei rifiuti di imballaggio.
6. Il CoReVe garantirà il ritiro dei rifiuti di imballaggi oggetto della convenzione entro 7 gg. lavorativi dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso non fosse garantito il carico completo (ovvero il riempimento del/dei cassoni al colmo), saranno addebitati al Convenzionato in maniera proporzionale i maggiori oneri correlati al trasporto del materiale. Per
i ritiri che avvengano dall’inizio dell’ottavo giorno sino alla fine del diciottesimo giorno lavorativo dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare a CoReVe, o al Mandatario, una penale definita ai sensi di quanto previsto nell’Accordo Quadro da ANCI e CONAI.
7. Ai fini degli adempimenti del presente articolo si considera una settimana di cinque giorni lavorativi.
Art. 6.2 - Trasporto effettuato a cura del Comune o del suo Delegato
1. Il Convenzionato che intenda consegnare direttamente il materiale presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il mandatario di CoReVe, in precedenza resi noti da CoReVe stesso, lo comunica al Consorzio con un preavviso di 30 gg e deve farsi carico del pagamento del trasporto salvo ottenere il contributo indicato nella tabella seguente, che però potrà essere riconosciuto solamente nel caso di utilizzo di cassoni scarrabili.
2. Le modalità di fatturazione e di pagamento saranno quelle indicate nel presente Allegato Tecnico, nel precedente art.5.
km | €/t/km |
≤ 50 | 0,165 |
> 50 ≤ 100 | 0,11 |
> 100 ≤ 150 | 0,088 |
Art.7 – Raccomandazioni operative
Art. 7.1 - Cattive Pratiche (da evitare)
1. L’utilizzo di normali autocompattatori, cioè non specificatamente progettati e collaudati per la raccolta del vetro, allo scopo di non indurre la frantumazione del materiale, è da scongiurare perché, creando frazione “fine”, compromette in maniera significativa il riciclo del vetro e la qualità del materiale raccolto.
2. L’utilizzo di contenitori stradali con aperture di conferimento, o fori, di diametro superiore a 20 cm, che invitano implicitamente il cittadino a conferire i rifiuti di imballaggi in vetro dentro sacchi, sacchetti o borse (di plastica o altro materiale) o consentono il conferimento, improprio, di rifiuti di dimensioni anomale rispetto ai rifiuti di imballaggio in vetro, va assolutamente evitato.
3. Per il carico degli automezzi inviati da CoReVe è necessario l’utilizzo di una pala meccanica, avente alzata (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) ad altezza non inferiore a 4,30 mt. La pala non deve salire con ruote o cingoli sui cumuli di materiale per evitare la frantumazione eccessiva del materiale. È vietato l’utilizzo di ragni, polipi, etc. per il carico degli automezzi, in quanto tali sistemi creano frazione fine.
4. Compattare i rifiuti di imballaggi in vetro caricati sull’automezzo frantumandoli mediante battitura con pala caricatrice o puntale della gru. Tale pratica, tendente ad aumentare la quantità caricata, è altamente dannosa per l’eccessiva produzione di frazione fine. È opportuno che eventuali richieste di questo genere da parte del conduttore dell’automezzo inviato dal Mandatario siano tempestivamente segnalate a CoReVe e al Mandatario stesso.
5. È vietato depositare il vetro direttamente sul terreno e piazzali inghiaiati e/o asfaltati.
Art.7.2 - Buone Pratiche (da adottare)
1. Il contenitore di raccolta deve essere dotato di un foro di conferimento del diametro massimo di 20 cm ed il conferimento, dei rifiuti d’imballaggio in vetro, deve avvenire esclusivamente attraverso tale apertura. Le campane, i bidoni carrellati, ma in generale tutti i contenitori adibiti alla raccolta differenziata del vetro, devono essere privi di altre aperture, diverse dai fori di conferimento calibrati da 20 cm di diametro (es. coperchi, etc.) o, qualora presenti, queste devono essere tenute sempre sigillate (es. chiusure “gravimetriche”, lucchetti, etc.) in modo che l’utenza non possa utilizzarle per il conferimento di materiale improprio.
2. Per la vuotatura delle campane tradizionali occorre utilizzare automezzi ribaltabili, in genere 3 assi, dotati di idonea gru con doppio gancio, aventi sponde di mt 2,60 (massima altezza delle sponde per automezzi non ribassati), così da permettere il raggiungimento della massima portata senza ricorrere alla frantumazione del vetro avvalendosi del puntale della gru; operazione, quest’ultima, vietata.
3. La documentazione informativa sulle corrette modalità di raccolta differenziata messa a disposizione dell’utenza deve dettagliare come e dove devono essere conferiti i materiali non compatibili con la raccolta degli imballaggi in vetro. In particolare, i cittadini devono ricevere precise disposizioni su dove e come conferire gli oggetti in vetro al piombo (cristallo od altro) ed in generale, i bicchieri (non distinguibili dall’utenza da quelli in cristallo e non assoggettati al CAC), nonché manufatti in vetroceramica, pyrex, ceramica e sacchi, sacchetti o borse (di plastica o altro materiale).
4. Il deposito deve avere dimensioni tali da poter stoccare il materiale raccolto per una durata di almeno dieci giorni di calendario e comunque non inferiori a contenere almeno 50 t di rottame.
5. Prospiciente all’area di deposito, deve essere disponibile uno spazio adeguato per l’accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati su mandato di CoReVe (autotreni: Lunghezza mt. 18,75, Larghezza mt. 2,45; autoarticolati: Lunghezza mt. 16,50, Larghezza mt. 2,45), tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senzafrantumare indebitamente i rifiuti di imballaggi in vetro.
6. L’area di deposito temporaneo deve essere pavimentata con trattamento anti usura per evitare l’apporto di materiale inerte; l’area dovrebbe essere delimitata lungo tre lati con muretti resistenti all’azione della pala.
7. È opportuno che il deposito temporaneo del vetro e l’area di scarico degli automezzi siano ubicati sullo stesso piano, così da evitare l’utilizzo di vasche interrate o rampe che renderebbero necessarie operazioni che aumentano la frazione fine e/o la presenza di infusibili.
8. È consigliato di ridurre al minimo la movimentazione dei rifiuti di imballaggio in vetro, per evitare la creazione di frazione fine. Pertanto è ammesso l’utilizzo di mezzi “scarrabili” solo se sono scaricabili senza l’utilizzo di ragni, polipi e simili.
9. È opportuno che le regole soprariportate siano esposte ben visibili nell’area di carico.
Art.8 - Fasce di qualità e corrispettivi
1. La fascia qualitativa di appartenenza dei rifiuti di imballaggi in vetro è determinata mediante analisi eseguite da una società terza, chiamata Società di Analisi (“SA”), individuata secondo la metodologia prevista nella Parte Generale dell’Accordo Quadro.
2. I controlli merceologici saranno effettuati presso l’impianto di trattamento dei rifiuti di imballaggio in vetro individuato dal Mandatario di CoReVe applicando la procedura di analisi riportata nell’Allegato 2.
3. Di norma l’accertamento della qualità sarà fatto con la frequenza periodica riportata nella Tabella seguente, con oneri a carico del Consorzio. Ulteriori controlli a sorpresa potranno essere aggiunti su richiesta dei Mandatari di CoReVe e, comunque, il CoReVe si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare le analisi con maggiore frequenza, nel numero che riterrà necessario.
4. Qualora le analisi merceologiche evidenziassero la non conformità del carico sottoposto a controllo (nel caso venga richiesta la controanalisi, per la determinazione della non conformità del carico sarà presa a riferimento la “ultima analisi”, di cui ai successivi punti 5 e 6) per tre volte in un arco temporale di dodici mesi nel caso dei Convenzionati aventi le caratteristiche precisate nel presente articolo, al successivo punto 12, ovvero due volte in un arco temporale di dodici mesi nel caso dei Convenzionati aventi le caratteristiche precisate nel presente articolo, al successivo punto 13, oppure se una qualsiasi media mobile calcolata così come definito ai successivi punti 12 e 13 portasse ad un giudizio di non conformità, la Convenzione decade e si applica quanto già previsto nel presente articolo, ai successivi punti 7, 8 e 9 ed il Mandatario di CoReVe interrompe i ritiri, su indicazione di CoReVe.
5. Il convenzionato, potrà richiedere controanalisi secondo le modalità previste nell’Allegato 2, una per ogni analisi svolta da CoReVe e dovuta per convenzione.
6. Il costo delle controanalisi, che andranno richieste entro 5 giorni lavorativi dall’ultima analisi, è a carico del richiedente e pari a massimo 400 €.
In caso di richieste pervenute oltre il suddetto termine o formalmente incomplete, non si procederà con l’analisi.
Qualora venga eseguita la controanalisi, ai fini del calcolo della media mobile e conseguente identificazione del corrispettivo, ai sensi del presente art. 8, commi 12 e 13, si procederà come segue: la media tra la controanalisi e l’analisi precedente sarà considerata “ultima analisi”.
Il Convenzionato unitamente alla richiesta di controanalisi deve comunicare a CoReVe i seguenti dati per la fatturazione:
- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Codice SDI
- Eventuale CiG/ estremi della Delibera, quando ne ricorre il caso.
NUMERO MINIMO DELLE ANALISI DI BASE
Ton. raccolte /anno | Numero minimo di analisi/anno |
>15.000 | 6 |
Da 5.000 a 15.000 | 4 |
Da 1.000 a 5.000 | 2 |
<1.000 | 2 |
7. In caso di decadenza della Convenzione per non conformità dei carichi, il Convenzionato potrà, trascorsi di norma 30 giorni, chiedere di stipulare una nuova convenzione allorché dimostri di aver adottato misure tecniche ed organizzative giudicate idonee al fine di assicurare il corretto avvio al riciclo del rifiuto, comunicandole formalmente a CoReVe. Qualora, tramite accertamenti del CoReVe, le misure comunicate confermassero di essere idonee ad assicurare, in maniera
duratura, l’avvio al riciclo nella produzione vetraria dei rifiuti di imballaggio in vetro conferiti, verrà attivata una nuova Convenzione.
8. In caso i rifiuti di imballaggio in vetro, che per decisione del Convenzionato, siano sottoposti a preventiva preselezione (di norma codice 19.12.05), per ragioni qualitative e/o economiche (operazione resa opportuna in caso di elevata presenza di materiali impropri, raccolta multimateriale, etc.) il materiale potrà essere accettato da CoReVe solamente se l’analisi merceologica ne attesti l’appartenenza almeno alla Fascia D, fino al 31.12.2023, e l’appartenenza almeno alla Fascia C dal 1.1.2024. Diversamente, sarà ritenuto non conforme.
9. CoReVe assicurerà la massima disponibilità a collaborare con il Convenzionato per l’individuazione delle cause all’origine di eventuale non conformità e per l’individuazione delle relative soluzioni.
10. Di regola entro il mese di avvio di una nuova Convenzione locale, CoReVe procederà alla determinazione della fascia qualitativa.
11. Il corrispettivo riconosciuto sarà quello relativo alla fascia qualitativa riscontrata con l’analisi merceologica, con decorrenza dalla data di attivazione della Convenzione.
12. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito, oppure che sia previsto, un quantitativo di raccolta superiore a 5.000 ton/anno, il corrispettivo sarà quello risultante dalla media tra i valori ottenuti con l’analisi corrente e quelli delle ultime due analisi svolte. Nel caso in precedenza sia stata eseguita una sola analisi, il corrispettivo sarà quello risultante dalla media tra i valori ottenuti con l’analisi corrente e quelli dell’unica analisi svolta in precedenza. Il corrispettivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di prelevamento del campione. Nel caso nello stesso mese si eseguissero più analisi, il corrispettivo da applicarsi a partire dal primo giorno del mese successivo sarà quello risultante dalla media dell’ultima analisi con le due precedenti (ovvero con la precedente nel caso sia disponibile una sola precedente analisi).
13. Nel caso di Convenzionati che abbiano conferito, oppure che sia previsto, un quantitativo pari o inferiore a 5.000 ton/anno, il corrispettivo sarà quello risultante dalla media tra i valori ottenuti con l’analisi corrente e quelli dell’ultima analisi svolta. Il corrispettivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di prelevamento del campione. Nel caso nello stesso mese si eseguissero più analisi, il corrispettivo da applicarsi a partire dal primo giorno del mese successivo sarà quello risultante dalla media dell’ultima analisi con la precedente.
Art. 9 - Durata e rescissione della Convenzione
1. La Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino alla scadenza dell’Accordo Quadro, salvo la revoca anticipata per non conformità di quanto conferito a CoReVe ovvero disdetta da parte del Convenzionato, come di seguito previsto:
- il Convenzionato, dallo scadere del primo anno di convenzionamento, potrà recedere per iscritto dalla Convenzione con un periodo di preavviso non inferiore a 90 giorni.
- I Convenzionati che abbiano esercitato il recesso potranno sottoscrivere nuovamente la Convenzione decorsi 90 giorni dalla cessazione di quella precedente.
Art. 10 - Strumenti per il miglioramento della qualità della raccolta Art. 10.1 - Comunicazione
1. Le parti condividono la necessità di operare per limitare il più possibile la presenza di frazioni improprie nei rifiuti di imballaggio in vetro conferiti, per massimizzare il riciclo.
In particolare, vanno limitati:
a) la presenza di frammenti di vetro al piombo, ceramica, vetroceramica e pyrex, che pregiudica, o limita, l’avvio al riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro;
b) il conferimento dei rifiuti di imballaggio di vetro in sacchi, sacchetti o borse di plastica o altro materiale, che provoca la perdita e lo smaltimento in discarica di ingenti quantità di vetro che potrebbe essere altrimenti riciclato;
c) un’eccessiva presenza di frazione “fine” (< 10 mm) nei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti, che limita e rende più oneroso il loro riciclo.
2. Per massimizzare il riciclo, sarà inoltre possibile sostenere anche campagne di sensibilizzazione destinate a promuovere la raccolta separata per colore.
3. Per quanto sopra, oltre a quanto previsto al successivo art.10.2, il CoReVe implementerà azioni finalizzate a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della qualità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro.
Particolare enfasi sarà data alla raccolta attuata secondo lo schema “monomateriale” e all’indicazione di non inquinare i rifiuti di imballaggio in vetro con: rifiuti di vetro al piombo (cristallo), ceramica, vetroceramica e pyrex, sacchi, sacchetti o borse (di plastica o altro materiale).
4. Per finanziare anno dopo anno le iniziative relative a queste attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, in particolare per il miglioramento della qualità, in funzione della propria capacità finanziaria, CoReVe investirà risorse in misura corrispondente a circa Euro 1 Milione per anno solare.
CoReVe elaborerà opportune campagne di comunicazione e ne misurerà i risultati, condividendo informazioni di entrambe le fasi con ANCI.
5. Queste iniziative si affiancheranno a quelle che saranno promosse dalla Commissione Tecnica ANCI - CoReVe nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste al successivo art.10.2 ed a quelle che saranno attuate da CONAI, in collaborazione con XxXxXx, utilizzando le disponibilità finanziarie previste dall’Accordo Quadro.
Il Convenzionato, da parte sua, dovrà effettuare opportune azioni di comunicazione, promuovendo in particolare l’applicazione operativa dell’art.7.
Art.10.2 - Commissione Tecnica ANCI-CoReVe e utilizzo dell’incentivo per il miglioramento qualitativo della raccolta
1. La Commissione Tecnica ANCI - CoReVe (di seguito, “CT”) è composta da due esperti scelti dal CoReVe e due da ANCI, che sono nominati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico. Ha la missione di migliorare la qualità della raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro finalizzata al riciclo e l’omogeneità dei comportamenti degli operatori, promuovendo azioni locali di comunicazione e di sensibilizzazione.
In particolare, la CT è chiamata a:
− individuare e supportare azioni idonee a contrastare i conferimenti impropri ed in particolare quelli relativi ai vetri diversi da quelli di imballaggio (quali ad esempio: vetro al piombo o “cristallo”, vetroceramica, pyrex, flaconi e fiale in vetro borosilicato, schermi televisivi e di personal computer, display di telefonini e di altre apparecchiature elettroniche, lampadine di ogni tipo, pannelli fotovoltaici, fibre di vetro, vetro opale e vetri artistici, retinato) emanando linee guida per i gestori della raccolta;
− supportare iniziative dei Comuni che riguardino la raccolta differenziata di imballaggi in vetro monomateriale, anche divisa per colore (chiaro e scuro), mediante cofinanziamento della progettazione e della comunicazione;
− individuare linee guida da fornire ai Convenzionati per una corretta comunicazione locale e mettere a disposizione dell’utenza opportuni elementi di materiale informativo standardizzato.
2. Per finanziare, anno dopo anno, le iniziative relative a queste attività approvate dalla CT, CoReVe, in continuità con i precedenti Allegati Tecnici (validi nei periodi 2009-2014 e 2014- 2019), metterà a disposizione risorse in misura corrispondente a Euro 0,50 per ogni tonnellata di rottame di vetro ritirato nell’anno, in esecuzione delle Convenzioni locali, con esclusione dei quantitativi appartenenti alla Fascia E, che dovranno comprendere anche i costi esterni per la gestione di questa attività e che dovranno essere possibilmente essere impiegate entro l’anno successivo.
3. Le mansioni di segreteria e istruttoria tecnica necessarie alla CT saranno affidate a struttura individuata da CoReVe e successivamente comunicata ad ANCI.
4. In seno alle risorse della CT ANCI-CoReVe, di cui al presente articolo, una quota almeno pari al 15% della disponibilità annuale, è destinata ad attività di comunicazione e sensibilizzazione a supporto della qualità della raccolta.
Art. 10.3 - Fondo straordinario per l’incremento quali – quantitativo della raccolta
1. Al fine di supportare attività funzionali al miglioramento della quantità e qualità della raccolta degli imballaggi di vetro, COREVE metterà a disposizione misure economiche straordinarie, finalizzate sia ad investimenti che ad attività di comunicazione e sensibilizzazione, come di seguito specificato:
• Euro 1 Milione per l’incremento, una tantum, della dotazione del fondo di cui all’art.10.2, comma 2;
• Euro 1 Milione per l’incremento, una tantum, della dotazione del fondo di cui all’art.10.1, comma 4;
• Euro 4 Milioni per l’incremento, una tantum, per l’istituzione di un fondo per l’avvio di una nuova misura di investimenti straordinari.
2. Le risorse relative agli investimenti per il miglioramento quali – quantitativo della raccolta degli imballaggi di vetro dovranno tener conto delle diverse esigenze territoriali e rispondere ad obiettivi differenziati che tengano presenti gli attuali livelli di raccolta raggiunti.
A tal fine, vengono individuate 2 macro aree territoriali:
Macro Area Territoriale A, comprendente le seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Province autonome di Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx.
Macro Area Territoriale B, comprendente le seguenti Regioni: Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Campania.
Ai territori ricadenti nella macro area A saranno assegnate, prioritariamente, le risorse economiche di cui all’art.10.2, comma 2, come integrate dal presente articolo.
Ai territori ricadenti nella macro area B saranno assegnate, prioritariamente, le risorse economiche di cui al nuovo fondo di Euro 4 Milioni, istituito con il presente articolo.
3. Le risorse economiche rese disponibili da COREVE saranno assegnate ai Comuni e/o Convenzionati che ne facciano richiesta, previa pubblicazione di specifici bandi che saranno approvati da una nuova Commissione paritetica ANCI-COREVE, costituita da 3 rappresentanti per ciascuna parte.
L’attività di comunicazione ed informazione ai territori per l’attuazione delle previsioni di cui al presente articolo sarà svolta dalla struttura tecnica ANCI – CONAI e da COREVE.
La gestione operativa degli avvisi e l’istruttoria delle domande pervenute sarà svolta da COREVE, che vi provvede con risorse proprie o avvalendosi di strutture esterne.
La valutazione ed approvazione delle proposte progettuali di cui al presente articolo, sarà svolta dalla Commissione Tecnica ANCI-COREVE di cui all’art.10.2.
4. Le misure economiche di cui al presente articolo saranno rese disponibili da COREVE fino al 31.12.2023.
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di provvedere al monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative proposte e si impegnano a verificare, al termine del 2023, gli effetti degli interventi, per discutere come eventualmente proseguire nel 2024.
Art. 11 - Controversie
1. Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente Convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Le parti accetteranno le decisioni del Collegio Arbitrale.
ALLEGATO 1 SPECIFICHE TECNICHE E CORRISPETTIVI | ||||||||||
FASCE DI QUALITA’ | FRAZIONE FINE <10mm (misurata con maglia quadrata) | IMPURITA’ TOTALI (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (% in peso) | INFUSIBILI (% in peso) | CORRISPETTIVO BASE (€/t) | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
A | Franchigia | ≤ 1 | ≤ 0,3 | 57,0 | 61,0 | 65,0 | 69,0 | 73,0 | ||
:−15%. Se | ||||||||||
sottovaglio | ||||||||||
B | ≤ 2 | ≤ 0,4 | 52,5 | 56,1 | 59,8 | 63,4 | 67,0 | |||
>15% e :−20% in | ||||||||||
C | peso, il | ≤ 3 | ≤ 0,5 | 49,0 | 52,5 | 56,0 | 59,5 | 63,0 | ||
corrispettivosi | ||||||||||
riduce del 30%. | ||||||||||
D | ≤ 4 | ≤ 0,8 | 38,5 | 41,1 | 43,8 | 46,4 | 49,0 | |||
Per sottovaglio | ||||||||||
>20% e :−25%, il | ||||||||||
E | corrispettivo si riduce del 60%. | ≤ 6,5 | ≤ 1,5 | 11,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | ||
Oltre il 25% e | ||||||||||
fino al 45%, in | ||||||||||
peso, il materiale | ||||||||||
è ritirato senza | ||||||||||
corrispettivo e | ||||||||||
sono addebitati i costi di trasporto e smaltimento* dellaquota eccedente il limite del 25%. Oltre il 45% il materiale è non conforme e non viene ritirato. | ||||||||||
(1) IMBALLAGGI METALLICI (2) FRAZIONE PLASTICA (3) INFUSIBILI - ceramica, porcellana sassi (4) ALTRE IMPURITA' (5) VETRO ACCOPPIATO, RETINATO, CRT, VETRO CRISTALLO** |
*) L’importo di tale addebito, articolato come segue, sarà fatturato dal Mandatario di CoReVe direttamente al Convenzionato. Inoltre, in caso di frazione “fine” superiore al 25% in peso, i ritiri dell’aggiudicatario riprenderanno solo dopo formale accettazione da parte del Convenzionato dei cost i unitari che verranno comunicati dal Consorzio e purché nella medesima comunicazione il Convenzionato trasmetta tutti i dati necessari all’emissione delle fatture di riaddebito [ Ragione sociale corretta, partita iva e codice fiscale, codice per SDI, eventuali CIG o altri elementi ritenuti necessari]. Il prezzo dell’onere di primo trasporto del carico, dal luogo di consegna all’impianto di trattamento, sarà pari al costo vivo sostenuto dall’aggiudicatario con un addebito massimo (CAP) a carico del Convenzionato pari a 30 €/t. L’importo per gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica delle frazioni eccedenti il limite max della frazione fine sarà pari al costo vivo sostenuto dall’aggiudicatario, fino ad un valore massimo ammissibile (CAP) di 165 €/t ed eventuali variazioni saranno determinate semestralmente da CoReVe, mediante procedura convalidata dal Comitato di Verifica, sulla base dell’andamento del prezzo medio di smaltimento applicato da discariche nazionali e relativo alle caratteristiche del rifiuto. In alternativa al meccanismo di addebito al Convenzionato, la frazione fine eccedente il limite del 25% in peso, potrà essere messa a disposizione del Convenzionato per il ritiro, il trasporto e lo smaltimento, a propria cura e spese.
**) In caso di presenza di queste tipologie di rifiuti in vetro, non da imballaggio, solitamente di grandi dimensioni e pertanto non compatibili con le normali procedure di analisi dei campioni, queste frazioni estranee saranno pesate a parte e rapportate (per determinarne la presenza %) al peso dell’intero carico
ALLEGATO 2
PROTOCOLLO DI ANALISI
Le analisi dei rifiuti di imballaggio in vetro forniti, che definiscono la fascia di appartenenza, saranno eseguite all’arrivo a destinazione, secondo il protocollo sottoesposto. La garanzia del contraddittorio è data dalle riprese video di tutte le fasi, visibili in tempo reale e conservate fino ai sette giorni successivi all’esecuzione dell’analisi (vedi successivo punto I).
Se ritenuto opportuno, il Convenzionato può anche inviare a proprie spese un rappresentante per il controllo delle operazioni.
Il protocollo è articolato nel modo seguente:
A) Allestimento dell’area per l’esecuzione delle analisi merceologiche
In detta area dovranno già essere presenti le seguenti attrezzature, delle quali in precedenza saranno stati verificati la conformità e il funzionamento i cui estremi di regolarità dovranno essere riportati successivamente nel report dell’analisi svolta:
1. gli strumenti necessari per l’analisi (es. tavolo, vaglio, telo, bilancia, ceste, cavalletti)
2. due telecamere connesse ad internet, una per le riprese in campo lungo per permettere una visione d’insieme dell’area di analisi e la ripresa del materiale sottoposto all’analisi stessa e una per inquadrare i dettagli delle attività di analisi;
3. attrezzature per il collegamento audio con il personale della SA che esegue attività sul campo: la SA deve garantire un collegamento audio costante (fornendo il cellulare) tra il convenzionato, se collegato, ed il personale della SA per poter interloquire con chi fa l’analisi per tutta la durata delle attività di campionamento ed analisi.
B) Arrivo del carico e presa del campione
All’atto dell’arrivo dell’automezzo presso l’Impianto di Trattamento (IT), l’autotreno viene indirizzato all’area di scarico dell’IT dove viene prelevato il campione da analizzare.
Di norma le analisi potranno avere un ritardo massimo rispetto al campionamento di 7 giorni. Le riprese video del campionamento e dell’analisi saranno conservate per 7 giorni di calendario a partire dal giorno (compreso) dell’analisi.
C) Scarico automezzo
Si procederà con lo scarico dell’autocarro; all'inizio della ripresa la SA dichiarerà data, ora, impianto e convenzione per la quale di procede al campionamento; saranno quindi oggetto di ripresa in dettaglio la targa dell’automezzo e il FIR, allo scopo di mostrare la corrispondenza tra gli stessi.
D) Presa del Campione Base
La SA provvede ad istruire l’addetto al mezzo di movimentazione dell’IT sulle corrette modalità di prelievo del campione.
La SA effettua inquadrature d’insieme e di dettaglio delle seguenti operazioni.
Un opportuno numero di ceste (almeno 12 da circa 50 lt cadauna) viene posizionato di fronte al cumulo
Mediante pala meccanica, si preleva un’opportuna quantità di materiale da tre zone non contigue, grosso modo equidistanti, possibilmente ad altezze variabili del cumulo (per quanto applicabile in funzione della dimensione e dell’accessibilità del cumulo stesso).
Il materiale prelevato deve essere versato dalla minor altezza possibile nelle ceste le quali, una volta riempite, saranno trasportate (manualmente o mediante mezzo meccanico), sotto sorveglianza della SA, alla postazione di analisi.
Durante il trasporto le ceste dovranno essere continuamente inquadrate.
Al fine di permettere l’impilamento delle ceste, gli addetti della SA potranno livellare manualmente il materiale contenuto nelle stesse. Il materiale rimosso non farà parte del campione.
E) Sigillatura e conservazione del Campione Base; individuazione concordata della data e ora di inizio delle analisi
Le ceste con il materiale prelevato sono sigillate a cura della SA e l’operazione di sigillatura deve essere ripresa dalle telecamere con inquadrature d’insieme e di dettaglio.
Il campione viene conservato fino all’esecuzione dell’analisi.
La SA indica per iscritto al Convenzionato il giorno e l’ora di esecuzione dell’analisi che dovrà avvenire entro il settimo giorno lavorativo successivo al campionamento.
Nel caso in cui il Convenzionato acconsenta all’immediata esecuzione dell’analisi, data la disponibilità della SA, si procederà allo svolgimento dell’analisi.
F) verifica integrità del Campione Base e inizio dell’analisi
Il giorno e l’ora stabiliti, la SA procede con l’analisi.
La SA effettua inquadrature d’insieme e di dettaglio del campione sigillato.
Prima dell’inizio delle operazioni di analisi la SA e il Convenzionato, se presente, constatano l’integrità dei sigilli attestando l’assenza di manomissioni, durante le riprese video. Diversamente, la SA dichiarerà il campione non conforme e non proseguirà con le procedure di analisi.
Il Convenzionato, se presente di persona o in diretta streaming, indica, con valutazione solamente visiva, le ceste da sottoporre ad analisi, le quali vengono poi pesate fino al raggiungimento di circa 300 kg. In qualsiasi caso, tutto il materiale contenuto nelle ceste scelte viene analizzato.
G) Cernita e pesatura delle frazioni estranee cernite sul Campione Base
La SA provvederà a posizionare la telecamera in maniera da inquadrare la bilancia, accertandosi che i soggetti collegati riescano a leggere il display. Quindi le ceste saranno pesate e i loro pesi saranno registrati.
Successivamente, la SA provvederà a posizionare la telecamera in maniera da inquadrare dall’alto il tavolo, che dovrà essere attrezzato con vaglio 10 mm di luce a maglia quadrata e procedere all’analisi merceologica.
Il campione sarà vagliato ed il sopra vaglio cernito.
Saranno quindi individuate e poi pesate le seguenti frazioni estranee:
► le frazioni Infusibili;
► le altre impurità a loro volta suddivise in:
■ Imballaggi metallici
■ Frazione plastica (comprende anche i sacchetti di plastica)
■ Vetro al Piombo (cristallo o CRT), Vetro Accoppiato, Retinato, Antisfondamento.
■ Altre impurità
► la frazione sottovaglio (<10 mm);
Al termine della cernita, le frazioni cernite saranno videoriprese. Nel contempo sarà predisposto l’inquadramento della bilancia accertandosi che i soggetti collegati riescano a leggere il display.
I pesi rilevati saranno immediatamente registrati.
In caso di presenza di Vetro Accoppiato, Retinato, Antisfondamento, queste tipologie di rifiuti in vetro non da imballaggio, se di grandi dimensioni, potrebbero non essere compatibili con le normali procedure di analisi dei campioni. In tal caso, queste frazioni estranee vengono pesate a parte e rapportate (per determinarne la presenza %) al peso dell’intero carico.
H) Report delle operazioni eseguite
Al termine dell’analisi la SA redigerà il report di analisi e lo invierà via e-mail, unitamente ai link dei video di campionamento e analisi, al Convenzionato e al CoReVe.
I) Conservazione del video del campionamento e dell’analisi
La SA provvede ad inviare al convenzionato entro 24 ore dall'effettuazione del campionamento, il link per la visione del video relativo. Il link dei video, campionamento ed analisi, saranno disponibili per 7 giorni dal giorno dell’analisi. Dopo tale periodo le immagini saranno distrutte.
L) Contestazione della procedura seguita
In presenza di contestazioni da parte del Convenzionato per violazione della procedura, da presentare entro 7 giorni dal giorno dell’analisi, le parti congiuntamente esamineranno le riprese delle analisi.
Se la contestazione sarà ritenuta fondata dalle parti, l’intera analisi sarà annullata e verrà ripetuta. Se le parti non troveranno un accordo, il giudizio verrà sospeso fino alla decisione del Comitato di Verifica, come previsto dall’Accordo Quadro. Nelle more di pronunciamento del Comitato di verifica si applicherà in via provvisoria il risultato delle analisi, con riserva di modifica e conseguente conguaglio economico in caso di accoglimento del ricorso da parte del Comitato di Verifica.
Tabella 1: Inquadratura delle postazioni durante le varie fasi dell'analisi merceologica
F ASE | Postazione A (PA) | Postazione B (PB) |
Scarico | Campo lungo | Area Scarico |
Campionamento | Campo lungo | Ceste |
Scelta ceste | Campo lungo | Ceste |
Trasporto | Campo lungo | Ceste |
Pesatura ceste scelte | Campo lungo | Bilancia |
Analisi | Campo lungo | Tavolo |
Pesatura frazioni merceologiche | Campo lungo | Bilancia |