LE PRESENTI CONDIZIONI CONTENGONO CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E LIMITAZIONE
LE PRESENTI CONDIZIONI CONTENGONO CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E LIMITAZIONE
1. DEFINIZIONI.
H.B. XXXXXX – REGIONE EIMEA CONDIZIONI DI VENDITA
all’ACQUIRENTE valutarne in ultima analisi l’affidabilità (mediante prove se necessario) e il FORNITORE declina qualsiasi
"Legge applicabile”: Il contratto è regolato dalla legge svizzera senza pregiudizio per eventuali norme obbligatorie applicabili;
"ACQUIRENTE" La persona (o persone), l’entità o l’azienda che intende acquistare le merci dal FORNITORE. "Condizioni” Le presenti condizioni per la fornitura delle merci.
"Contratto" Indica qualsiasi contratto stipulato tra l'ACQUIRENTE e il FORNITORE per la fornitura di merci inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti "call-off" per un periodo di validità concordato oppure ordini una tantum, che comprende le presenti condizioni, l'ordine e la conferma dell'ordine;
“Norma obbligatoria” Qualsiasi norma europea e/o disposizione giuridica locale obbligatoria che possa in alcuni casi risultare applicabile al contratto in aggiunta o in deroga alla legge applicabile; particolarmente nel caso in cui (i) sia l'ACQUIRENTE che il FORNITORE abbiano sede nello stesso paese o (ii) tale norma obbligatoria venga ritenuta una regola tassativa applicabile in un contesto internazionale;
“Merci” Merci di qualsiasi tipo da fornirsi da parte del FORNITORE, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prodotti finiti o semifiniti, materiali, attrezzature o macchinari.
"Ordine" Le istruzioni impartite dall'ACQUIRENTE per la fornitura delle merci (o l'accettazione da parte dell'ACQUIRENTE dell'offerta del FORNITORE per la loro fornitura);
“Conferma dell'ordine” La conferma scritta da parte del FORNITORE dell'ordine dell'ACQUIRENTE, che può includere il prezzo, la consegna o altri eventuali chiarimenti dei termini, oppure l’inizio effettivo dell’esecuzione dell’ordine da parte del FORNITORE;
“Prezzo” Il prezzo delle merci specificato nel contratto o diversamente concordato per iscritto.
“Servizi” Servizi di qualsiasi tipo prestati dal FORNITORE relativamente a qualsivoglia contratto. Vedere clausola 7.3.
"FORNITORE" La consociata del gruppo H.B. Xxxxxx che intende vendere le merci o prestare i servizi (compresi eventuali successori e assegnatari) a seconda dei casi.
"Giorno lavorativo” Indica qualsiasi giorno non compreso nel fine settimana o non corrispondente ad alcuna festività nel paese in cui le merci verranno consegnate.
2 ORDINAZIONE, DISPONIBILITÀ DELLE MERCI, MODIFICA E ANNULLAMENTO DELL’ORDINE
2.1 Il FORNITORE provvederà a vendere e l’ACQUIRENTE ad acquistare le merci in conformità alle presenti condizioni.
2.2 Non esiste alcun contratto finché il FORNITORE non abbia inoltrato la conferma dell'ordine. Nessun termine o condizione proposti dall’ACQUIRENTE (sia prima che dopo l'eventuale conferma dell'ordine da parte del FORNITORE) potranno essere applicati. Indipendentemente da qualsiasi termine o condizione proposti dall’ACQUIRENTE o da qualsiasi altro intervento di quest'ultimo, qualsivoglia ordine o richiesta di fornitura avanzati dall’ACQUIRENTE o qualsivoglia accettazione da parte dell’ACQUIRENTE delle merci consegnate costituisce completa accettazione delle presenti condizioni. Tutti i termini e le condizioni dell’ACQUIRENTE sono ivi negati o rifiutati, salvo ove diversamente e specificamente accettati per iscritto e firmati da un rappresentante autorizzato del FORNITORE.
2.3 Descrizioni e specifiche contenute in brochure o altro materiale vengono fornite esclusivamente a titolo informativo e non formano parte integrante del contratto. Salvo ove diversamente e chiaramente specificato, qualsiasi preventivo rilasciato dal FORNITORE verrà emesso senza alcun impegno e non costituirà un’offerta di vendita.
2.4 La conferma dell’ordine è subordinata alla disponibilità attuale o futura delle merci. Qualora le merci non siano disponibili per la consegna entro la data prevista, il FORNITORE si riserva il diritto di ritardare tale consegna purché l'ACQUIRENTE non abbia chiaramente specificato nell'ordine che il rispetto della data di consegna iniziale è di fondamentale importanza. In tal caso e conformemente alla clausola 3.1, l'ACQUIRENTE ha il diritto di annullare l'ordine.
2.5 Qualora l’ACQUIRENTE richieda e il FORNITORE, a propria insindacabile discrezione, accetti una modifica o l’annullamento dell’ordine dell’ACQUIRENTE, il FORNITORE avrà diritto a richiedere un importo ragionevole a titolo di compenso per perdite, costi e spese subiti o sostenuti quale diretta conseguenza della modifica o dell’annullamento dell’ordine, che l’ACQUIRENTE sarà tenuto a versare.
3 CONSEGNA
3.1 Le date di consegna indicate nel contratto sono solo a titolo orientativo. Nei casi in cui il contratto concordato riguardi più di un ordine una tantum, un eventuale ritardo nella consegna non darà diritto alla risoluzione dell’intero contratto.
3.2 Se non diversamente concordato per iscritto dal FORNITORE, le merci verranno consegnate presso il luogo di consegna concordato nel contratto.
3.3 Fermo restando qualsiasi diritto o rimedio riconosciuto, il FORNITORE potrà sospendere tutte le consegne, ai sensi del Contratto o di qualsiasi altro contratto stipulato tra il FORNITORE e l’ACQUIRENTE, se (a) un pagamento non viene effettuato nei termini previsti dal Contratto o da tali altri contratti oppure, nei limiti consentiti da un'eventuale Norma obbligatoria, (b) e si verifichi uno qualsiasi degli eventi descritti alla clausola 9.2, fino a quando non riceverà o sarà convinto di ricevere qualsiasi pagamento insoluto e/o, a seconda dei casi, di ricevere un corrispettivo per tali consegne attese o future.
3.4 Il FORNITORE potrà, senza essere ritenuto responsabile nei confronti dell’ACQUIRENTE, sospendere una consegna o annullare un ordine qualora ritenga, a suo ragionevole parere, che la consegna non sia conforme ai regolamenti interni del FORNITORE o alle norme e leggi vigenti in materia di igiene, sicurezza e ambiente.
3.5 L’ACQUIRENTE provvederà a pagare tutti i costi del FORNITORE attribuibili alla mancata accettazione delle merci da parte dell’ACQUIRENTE al momento della consegna o alla mancata consegna delle merci da parte del FORNITORE in conformità a quanto disposto alla clausola 3.4., inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi per il viaggio di ritorno, il compenso di controstallia e le spese di immagazzinaggio, nuova consegna o smaltimento delle merci.
4. PREZZO
Fatta eccezione per i casi in cui è stato concordato un prezzo fisso nel contratto, il prezzo delle merci sarà quello praticato alla data di spedizione. Il prezzo si intende esclusivo dell’imposta sul valore aggiunto all’aliquota applicabile e di eventuali altri dazi o imposte. I prezzi quotati si basano su cambi valutari, tariffe di trasporto merci, dazi doganali, costi delle materie prime, spese di produzione e altri oneri e costi applicabili alla data della presentazione del preventivo e il FORNITORE si riserva il diritto di modificare i prezzi in caso di aumento di detti costi.
5 PAGAMENTI
5.1 Il pagamento in contanti netto o sotto forma di altri fondi disponibili va effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto. I termini di pagamento vanno assolutamente rispettati.
5.2 Il FORNITORE avrà diritto, ma non sarà obbligato, ad addebitare all’ACQUIRENTE interessi di mora sugli importi in sospeso, da corrispondersi immediatamente da parte dell’ACQUIRENTE su richiesta, calcolati dalla data in cui è dovuto il pagamento fino alla data dell’effettiva corresponsione, successivamente ma anche precedentemente alla pronuncia di un’eventuale sentenza, in base a un tasso annuo del 4% superiore a quello primario praticato a quel tempo dalla Banca centrale europea (tasso di interesse minimo o massimo secondo quanto consentito o imposto da un'eventuale norma obbligatoria). Tale interesse matura giornalmente ed è capitalizzato mensilmente, senza pregiudizio per il diritto del FORNITORE di addebitare 40 euro quale spesa di recupero applicabile a tutte le fatture non pagate. Qualora le spese di recupero superino l'importo di 40 euro a fattura, il FORNITORE si riserva il diritto di addebitare eventuali costi supplementari sostenuti nel recuperare le somme dovute dall'ACQUIRENTE.
5.3 L’ACQUIRENTE non potrà detrarre nessun importo, a titolo di compensazione, da qualsiasi pagamento dovuto al FORNITORE.
5.4 Il FORNITORE può adire le vie legali relativamente al pagamento delle merci sebbene la proprietà di qualsiasi merce non sia stata trasferita all’ACQUIRENTE.
6 FORZA MAGGIORE
Il FORNITORE potrà, senza essere ritenuto responsabile, ritardare, ridurre o annullare ordini o consegne qualora fosse impedito, ostacolato o incorresse in un ritardo nel produrre o consegnare le merci a causa di circostanze che esulano dal proprio ragionevole controllo, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, controversie occupazionali, scioperi, condizioni atmosferiche avverse, incidenti, carenza di materie prime o di risorse operative o impossibilità a reperirle, guasti a impianti e macchinari, atti terroristici, cause di forza maggiore, incendi, eventi bellici, emergenze nazionali, inondazioni, esplosioni, problemi o carenza di trasporti oppure interventi o mancati interventi a livello governativo.
7 GARANZIE
7.1 Qualità – Se manipolate e conservate in maniera appropriata da parte dell’acquirente o dei relativi agenti, il FORNITORE garantisce che al momento della consegna le merci sono conformi, sotto tutti i rilevanti punti di vista, alle specifiche delle merci del FORNITORE. L'ACQUIRENTE deve segnalare qualsiasi perdita, danno o difetto evidente o non evidente secondo i termini menzionati alla clausola 10. Non appena viene rilevato un difetto non evidente, l’ACQUIRENTE deve sospendere l’utilizzo delle merci, restituire qualsiasi merce e contenitore ancora disponibili, previa approvazione del FORNITORE e in conformità alle istruzioni impartite da quest'ultimo, e in ogni caso fornire tutta la necessaria assistenza onde consentire al FORNITORE di effettuare gli opportuni accertamenti. Qualora siano soddisfatte queste condizioni e venga dimostrato che le merci non sono conformi alle specifiche del FORNITORE, quest'ultimo provvederà a sostituire qualsiasi merce non conforme (oppure, se non ragionevolmente possibile, a rimborsarne il prezzo (o una percentuale appropriata)) e a rimborsare qualsiasi costo sostenuto per la resa delle merci stesse. Questa rappresenta l’unica responsabilità del FORNITORE per quanto concerne merci non conformi.
7.2 Raccomandazioni – Raccomandazioni o suggerimenti relativi a uso, applicazione, conservazione, manipolazione o smaltimento delle merci riportate (sia precedentemente che successivamente alla consegna) nel materiale di vendita, nella letteratura tecnica, in risposta a una richiesta di informazioni o in qualsiasi altra forma, vengono fornite in buona fede, ma spetta esclusivamente
responsabilità per detti raccomandazioni o suggerimenti. Non viene rilasciata alcuna garanzia relativamente alla qualità o idoneità a un particolare scopo delle merci e tutti i termini impliciti ai sensi delle norme vigenti o del diritto consuetudinario in merito a qualità, descrizione o idoneità allo scopo (in virtù delle normative applicabili in qualsiasi giurisdizione) sono esclusi nella misura massima consentita dalla legge applicabile.
7.3 Laddove fornisca assistenza all’ACQUIRENTE, sia in merito all’installazione, alla consegna o a suggerimenti tecnici relativamente alle merci o aspetti simili (“servizi”), il FORNITORE agisce in buona fede, ma detti servizi vengono prestati subordinatamente alle avvertenze riportate alla clausola 7.2 di cui sopra e alla clausola 12 sottostante.
8 RISOLUZIONE
Xxxxx restando qualsiasi altro diritto o rimedio riconosciuto, il FORNITORE può rescindere il contratto dandone comunicazione all’ACQUIRENTE nel caso in cui l’ACQUIRENTE violi uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del contratto oppure, nei limiti consentiti da un'eventuale norma obbligatoria, si verifichi un qualsivoglia evento descritto alla clausola 9.2. Il prezzo per le merci consegnate ma non ancora corrisposto diventa immediatamente dovuto ed esigibile.
9 PROPRIETÀ E RISCHIO
9.1 La proprietà delle merci non verrà trasferita fino a quando il FORNITORE non avrà ricevuto fondi disponibili per l’intero importo da corrispondersi per il pagamento delle merci e di tutte le altre merci che il FORNITORE è tenuto a consegnare all’ACQUIRENTE secondo gli accordi pattuiti e per le quali è esigibile il pagamento. Qualora il pagamento sia insoluto oppure, nei limiti consentiti da un'eventuale norma obbligatoria, si verifichi un qualsiasi evento specificato alla clausola 9.2, il FORNITORE può recuperare o rivendere qualsiasi merce che non sia stata a sua volta rivenduta (o rivenduta subordinatamente alla riserva di proprietà) e avere accesso a qualsiasi edificio dell’ACQUIRENTE per tale scopo. Fino ad avvenuto trasferimento della proprietà, le merci verranno custodite dall’ACQUIRENTE in qualità di depositario e agente fiduciario del FORNITORE e conservate separatamente e identificate quali merci del FORNITORE nonché assicurate per il loro valore complessivo di rimpiazzo. L'ACQUIRENTE deve concedere al FORNITORE libero accesso alla propria sede, nonché prestare allo stesso l'assistenza ragionevolmente necessaria per il recupero delle merci in questione. Qualora le merci siano destinate alla rivendita commerciale, l'ACQUIRENTE può rivenderle nell'ambito delle proprie normali attività ma, a fronte di tale rivendita consentita delle merci, deve cedere al FORNITORE quale garanzia tutte le future richieste di risarcimento eventualmente avanzate dall'ACQUIRENTE contro i propri clienti. Il FORNITORE ha il diritto di riscuotere a proprio nome tali richieste di risarcimento assegnategli qualora l'ACQUIRENTE sia inadempiente verso i propri obblighi di pagamento delle merci.
Il titolo di proprietà relativo alle merci in questione continua ad appartenere al FORNITORE a meno che esse non siano integrate in modo irrecuperabile in altre merci. In tal caso, l'ACQUIRENTE conviene di trasferire e mantenere a favore del FORNITORE un diritto di comproprietà sul nuovo articolo creato in proporzione al valore delle merci per le quali non è stato effettuato il pagamento totale (rispetto al valore degli altri articoli combinati o mischiati) e in virtù di tale diritto il FORNITORE può intentare azioni finalizzate a una richiesta di risarcimento. L'ACQUIRENTE deve prestare al FORNITORE tutta l'assistenza ragionevole in occasione delle eventuali future richieste di risarcimento, incluso comunicare ai propri clienti tale credito.
9.2 Nei limiti consentiti da una qualsiasi norma obbligatoria, il diritto dell’ACQUIRENTE di utilizzare le merci o di rivenderle ai propri clienti cesserà ed eventuali importi spettanti al FORNITORE ai sensi del contratto saranno immediatamente dovuti ed esigibili qualora l’ACQUIRENTE sia coinvolto in qualsivoglia forma di amministrazione fallimentare, amministrazione controllata o curatela (sia a livello extragiudiziario che in altra maniera), liquidazione (fatta eccezione per fusioni o ricostruzioni solvibili o ‘bona fide’), fallimento, accordo con i creditori o in una qualsiasi delle precedenti possibilità risultanti ai sensi di norme o procedimenti stranieri analoghi riguardanti l’ACQUIRENTE, o qualora l’ACQUIRENTE proponga una delle possibilità precedentemente menzionate oppure il FORNITORE abbia ragionevoli motivi per credere che stia per verificarsi una delle precedenti evenienze.
9.3 Il trasferimento di tutti i rischi relativi alle merci avviene alla consegna delle merci stesse presso il luogo concordato nel contratto, a meno che la consegna non sia effettuata dallo spedizioniere prescelto dall'ACQUIRENTE. In tal caso, i rischi passano all'ACQUIRENTE alla consegna delle merci nella mani dello spedizioniere.
9.4 Tutti i diritti di proprietà intellettuale riguardanti le merci e la produzione, lo sviluppo o la creazione delle stesse (compresi miglioramenti apportativi) saranno e rimarranno conferiti al FORNITORE (a prescindere dal fatto che le merci siano state commissionate o meno dall’ACQUIRENTE) e l’ACQUIRENTE, su richiesta e a spese del FORNITORE, provvederà a prendere qualsiasi misura e a rendere esecutivo qualsivoglia documento necessari a confermare detti diritti o a trasferire tali diritti al FORNITORE.
9.5 All’ACQUIRENTE non è consentito divulgare a terzi informazioni riservate appartenenti al FORNITORE oppure alle quali il FORNITORE ha legalmente accesso (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specifiche, formule, processi produttivi, know-how o qualsiasi informazione di natura tecnica o economica), né utilizzare dette informazioni per scopi diversi da quelli espressamente autorizzati per iscritto dal FORNITORE.
9.6 Al fine di proteggere la natura esclusiva e riservata delle merci del FORNITORE, l’ACQUIRENTE non potrà (i) analizzare o far analizzare o consentire di analizzare qualsiasi campione di merci fornite (salvo quanto ragionevolmente richiesto ai fini della sicurezza) o (ii) copiare o consentire di copiare le merci.
10 NOTIFICA DI CONSEGNA DI MERCI DIFETTOSE
10.1 Al momento della consegna l'ACQUIRENTE è tenuto a controllare l'aspetto e la quantità delle merci e ad annotare per iscritto ogni eventuale danno visibile o chiara mancanza sulla bolla di consegna dello spedizioniere. L'ACQUIRENTE deve darne comunicazione al FORNITORE entro tre giorni lavorativi dalla consegna in questione allegando, ove possibile, prove fotografiche a sostegno del reclamo.
10.2 L'ACQUIRENTE deve segnalare per iscritto al FORNITORE qualsiasi perdita o danno occulto scoperto dopo la consegna entro sette giorni lavorativi dalla consegna stessa allegando, ove possibile, prove fotografiche a sostegno del reclamo.
10.3 L'ACQUIRENTE deve segnalare per iscritto al FORNITORE qualsiasi danno non evidente/latente entro sette giorni lavorativi da quando dovrebbero essere ragionevolmente scoperti danni non evidenti/latenti , fornendo campioni e altre prove a sostegno del reclamo (vedere la clausola 7.1).
11 CONSEGNA DI UNA QUANTITÀ DI MERCI INFERIORE O SUPERIORE
La verifica del peso franco fabbrica da parte del FORNITORE è considerata determinante. Le quantità fornite dal FORNITORE sono soggette a una tolleranza del +/- 10% del peso o del volume ordinato. L’ACQUIRENTE dovrà pagare le merci in base al peso o volume effettivo consegnato entro dette tolleranze. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui alla clausola 10.1, il FORNITORE dovrà consegnare, non appena possibile, le quantità di merci mancanti, o ritirare eventuali quantità in eccesso, rispetto a dette tolleranze. In caso di mancata notificazione della consegna di una quantità di merci superiore a quella ordinata non rientrante in queste tolleranze in conformità alla clausola 10.1 o di qualsiasi utilizzo o operazione relativi a dette merci, l’ACQUIRENTE sarà tenuto a provvederne al pagamento secondo il prezzo pattuito nel contratto.
12 ESCLUSIONI e LIMITAZIONI
Le disposizioni di cui alla presente clausola verranno applicate se non diversamente e specificamente concordato per iscritto e firmato dai rappresentanti autorizzati sia dell’ACQUIRENTE che del FORNITORE.
12.1 La responsabilità aggregata e totale del FORNITORE nei confronti dell’ACQUIRENTE per eventuali richieste risarcitorie o una serie di richieste associate risultanti sia da contratti, diritto del risarcimento per fatto illecito (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la negligenza), violazione di obblighi previsti ai sensi di legge, false dichiarazioni (salvo dichiarazioni fraudolenti), responsabilità oggettiva che per altro motivo, si limita alla sostituzione delle merci interessate o al rimborso del prezzo di acquisto delle merci interessate.
12.2 Laddove una richiesta di risarcimento riguardi la fornitura di servizi, la responsabilità aggregata e totale del FORNITORE nei confronti dell’ACQUIRENTE per tale richiesta o per una serie di richieste associate risultanti sia da contratti, diritto del risarcimento per fatto illecito (inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la negligenza), violazione di obblighi previsti ai sensi di legge, dichiarazioni erronee (salvo dichiarazioni fraudolenti), responsabilità oggettiva che per altro motivo, si limita alla sostituzione delle merci o dei servizi interessati o al rimborso del prezzo di acquisto relativo ai servizi in questione o alle merci correlate a tali servizi.
12.3 Il FORNITORE non risponderà in alcun modo nei confronti dell’ACQUIRENTE per perdite di utili, di margini, di contratto, di ordini, di avviamento o di qualsiasi perdita indiretta o consequenziale risultante dal contratto o a questo collegato.
12.4 Nulla di quanto previsto dalle presenti condizioni potrà escludere o limitare la responsabilità del FORNITORE (i) per frode o
(ii) per negligenza grave o (iii) per morte o lesioni personali relativamente alla fornitura delle merci o alla prestazione dei servizi e risultanti dalla negligenza del FORNITORE o (iv) in conformità a qualsiasi norma obbligatoria vigente ai sensi della quale non è possibile escludere tale responsabilità.
12.5 L’ACQUIRENTE si impegnerà a minimizzare o ridurre qualsiasi importo oggetto di una richiesta risarcitoria.
12.6 Fatte salve eventuali altre limitazioni applicabili previste dal contratto e nei limiti consentiti dalle norme obbligatorie, l'ACQUIRENTE deve avanzare eventuali richieste di risarcimento o intentare eventuali azioni entro un anno dalla data di spedizione da parte del FORNITORE.
13 GENERALITÀ
13.1 Il contratto rappresenta l’intero accordo esistente tra le parti e l’ACQUIRENTE non ha fatto affidamento su alcuna dichiarazione o garanzia fatta eccezione per quanto espressamente specificato per iscritto nel contratto. Questa disposizione non avrà alcun effetto sulla responsabilità del FORNITORE per dichiarazioni fraudolenti.
13.2 Eventuali rinunce, proroghe o ritardi da parte del FORNITORE nel far valere un qualsiasi diritto non rappresenterà una rinuncia a tali diritti.
13.3 Il presente contratto è stipulato esclusivamente tra l’ACQUIRENTE e il FORNITORE e nessuna delle parti contraenti potrà cedere o trasferire alcun diritto e beneficio ivi specificati a terzi senza previo consenso scritto dell’altra parte (tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato) a condizione che al FORNITORE sia consentito (senza la necessità di ottenere un consenso) di (i) cedere o trasferire i diritti e i benefici ai sensi del contratto interamente o parzialmente a qualsiasi consociata, finanziaria o consociata di detta finanziaria del FORNITORE e (ii) cedere o trasferire a qualsiasi parte terza i propri diritti a riscuotere debiti o importi dovuti risultanti dal contratto.
13.4 Nessuna modifica, variazione o rinuncia inerenti al contratto o a qualsiasi disposizione dello stesso sarà valida se non concordata per iscritto dai rappresentanti autorizzati delle parti.
13.5 Qualsiasi disposizione del contratto o le presenti condizioni che siano o possano risultare nulle o non applicabili verranno considerate separabili nella misura di tale invalidità o inapplicabilità e non avranno alcun effetto sulla validità e applicabilità di qualsiasi altra disposizione del contratto o di queste condizioni. Le disposizioni nulle o non applicabili devono essere sostituite con disposizioni il cui contenuto si avvicini quanto più possibile alle intenzioni delle parti.
14 CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E USO CONTROLLATO
14.1 All’ACQUIRENTE non è consentito fornire, importare o esportare le merci in violazione (a) a sanzioni imposte da Stati Uniti, Nazioni Unite, Comunità europea o altre sanzioni oppure (b) ad altre restrizioni applicabili in materia di importazioni ed esportazioni.
14.2 Le merci non vanno in alcun modo utilizzate, smaltite o vendute in collegamento con qualsiasi uso effettivo o sospetto relativamente a (a) armi nucleari, chimiche o biologiche o relativi sistemi di attivazione, oppure (b) precursori di sostanze proibite o controllate.
14.3 La consegna o altri interventi concordati dal FORNITORE, o che il FORNITORE è tenuto a effettuare, oltre il luogo di consegna secondo le regole INCOTERMS pattuite, avverranno in qualità di agente dell’ACQUIRENTE e l’ACQUIRENTE provvederà a pagare tutti i dazi, i costi e le spese sostenuti. Le merci non accettate dall’ACQUIRENTE o dal vettore dell’ACQUIRENTE possono essere depositate presso il magazzino a rischio e a spese dell’ACQUIRENTE.
14.4 L’ACQUIRENTE provvederà a rimborsare al FORNITORE qualsiasi costo o spesa addizionali sostenuti quale conseguenza di eventuali ritardi da parte dell’ACQUIRENTE nell’espletamento dei propri obblighi di esportazione o impostazione oppure della sua mancata ottemperanza agli stessi.
14.5 La Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulla vendita internazionale di merci (la Convezione di Vienna) e la Convenzione delle Nazioni Unite sul periodo di prescrizione nella vendita internazionale di merci, e successive modifiche, non potranno essere applicate; avranno invece validità le regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali (Incoterms) salvo i casi di conflitto con le disposizioni contenute nelle condizioni.
14.6 L’ACQUIRENTE notificherà al FORNITORE eventuali requisiti speciali inerenti all’importazione delle merci nel paese di destinazione.
14.7 L’ACQUIRENTE sarà ritenuto responsabile per fornire informazioni accurate a riguardo e terrà indenne il FORNITORE rispetto a qualsiasi costo, perdita o danno subiti dal FORNITORE nei casi in cui l’ACQUIRENTE fornisca informazioni non accurate o tardive o se in altro modo non agisce in conformità a questa clausola 14.
15 OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
15.1 L'ACQUIRENTE non può utilizzare alcun marchio registrato o nome commerciale del FORNITORE durante la rivendita delle merci, salvo qualora sia stata ottenuta la previa e specifica autorizzazione scritta del FORNITORE. Nel caso in cui il FORNITORE convenga di fornire merci con il nome dell'ACQUIRENTE, quest'ultimo garantisce che le proprie indicazioni inerenti a produzione, confezionamento, imballaggio, etichettatura e marcatura (i) saranno fornite con accuratezza e tempestività, (ii) saranno conformi a tutte le norme applicabili e (iii) non violano alcun diritto di terzi. L'ACQUIRENTE è tenuto a rispettare tutte le norme applicabili riguardo al posizionamento dei prodotti su qualsiasi mercato per la relativa vendita ed è responsabile anche di tutte le comunicazioni e interazioni con i propri clienti.
15.2 L’ACQUIRENTE provvederà a tenere indenne il FORNITORE nei confronti di qualsiasi richiesta risarcitoria, perdita, costo e spesa di terzi (comprese spese legali) sostenuti o subiti dal FORNITORE relativamente alle merci e risultanti direttamente o indirettamente da qualsiasi atto od omissione dell’ACQUIRENTE, dei propri dipendenti o agenti a riguardo.
16 LEGGE APPLICABILE
Le presenti condizioni e il contratto verranno regolati e interpretati ai sensi della legge applicabile. Nel caso in cui l'ACQUIRENTE e il FORNITORE abbiano sede in paesi diversi, l'ACQUIRENTE conviene (a) di sottoporre le eventuali dispute derivanti da o correlate con le condizioni e/o il contratto all'esclusiva giurisdizione dei tribunali commerciali del Cantone di Zurigo, ma (b) che il FORNITORE può decidere di internare un'azione o un procedimento presso i tribunali commerciali del Cantone di Zurigo oppure in qualsiasi tribunale situato nel paese in cui (i) si trova la sede legale del FORNITORE o (ii) il FORNITORE ha subito il danno. Nel caso in cui l'ACQUIRENTE e il FORNITORE abbiano sede nello stesso paese, l'ACQUIRENTE conviene (a) di sottoporre le eventuali dispute derivanti da o correlate con le condizioni e/o il contratto all'esclusiva giurisdizione del paese in cui si trova la sede legale del FORNITORE e (b) che il FORNITORE può decidere di internare un'azione o un procedimento presso i tribunali del paese in cui (i) si trova la propria sede legale o in cui (ii) il FORNITORE ha subito il danno. In ogni caso, l'ACQUIRENTE rinuncia a qualunque diritto di rivolgersi a tribunali diversi da quelli menzionati al punto (a).