CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
EX ART.45 LEGGE n.203/82
L’anno , del mese di , del giorno , in , cap.
, prov. di , via/viale/piazza , n° , con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Sig. , nato il , a , cap. , prov. di , cittadino , residente in , cap. , prov. di , via/viale/piazza , n° , carta d’identità n° , C.F. n° , in rappresentanza dell’Istituto di Istruzione “Xxxxxxxx .da Vinci- X.Xxxxxxxx , di seguito denominata “parte concedente”,
E
L’Associazione/Cooperativa /altro rappresentata ne
presente contratto dal Sig. , nato il , a , cap. , prov. di , cittadino , residente in , cap. , prov. di
, via/viale/piazza , n° , carta d’identità n° , C.F. n°
,
tel./cell. / , e.mail , di seguito denominata “parte affittuaria”, in qualità di
rispettivamente assistiti dal e dal , facendo seguito alle intese verbali intercorse e con il puntuale intervento dei suddetti rappresentanti sindacali, in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari,
si stipula il presente contratto di utilizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della legge 203 del 1982.
PREMESSO CHE
La parte concedente è titolare e proprietario di un fondo rustico posto in Sassa (AQ), dell’estensione di ha nove (di cui al foglio n°3 comune censuario L’Aquila –sezione Sassa, mappale 1 – 55 - 56 - parte della 60 (così come evidenziato nella planimetria allegata);191-
……………………………………………………………………….. partita n° ……….. del Catasto Terreni,
L’Associazione /Cooperativa/ Altro , rappresentata dal
Sig. , che a a seguito di regolare bando/asta è risultato aggiudicatario ed ha avanzato richiesta di conduzione in affitto del terreno sopra descritto per la coltivazione di ;
SI CONVIENE E SI STIPULA
ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
Viene concesso in affitto all’Associazione/Cooperativa/Altro che accetta in affitto ed in gestione il fondo rustico come meglio descritto in premessa.
ART. 3
In deroga all'art. 1, della Legge n. 203/1982 il contratto è stipulato per la durata di n° 4 anni decorrenti dal , e fino al senza possibilità di proroga. Alla scadenza verrà indetta una nuova asta per eventualmente aggiudicare di nuovo il fondo.
ART. 4
Nel caso di morte dell'affittuario, le parti avranno diritto di recedere dal contratto nei limiti ed ai sensi dell'art. 1627 c.c.
ART. 5
La parte affittuaria, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con preavviso di n°6 mesi.
ART. 6
La parte affittuaria non potrà subaffittare il predetto fondo, costruirvi o apportarvi innovazioni pena la risoluzione di diritto del presente contratto. Qualsiasi variazione allo stato di consegna del bene dovrà avere l’assenso dell’Istituto proprietario del fondo stesso.
ART. 7
Le parti potranno eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni solo di comune accordo. In caso di contrasto sarà vincolante il parere dell’Ispettorato dell’agricoltura della provincia di Lì’Aquila.
Qualora il concedente abbia eseguito opere di miglioramento sul fondo potrà chiedere l’aumento del canone secondo l’incremento della produttività come previsto dalla norma di cui all’art. 18 della legge n° 203/82.
ART. 8
Il canone annuo di affitto è stabilito dalle parti in € annui, che la parte affittuaria si obbliga a corrispondere nel domicilio del concedente in n° 2 rate eguali anticipate di € ) (scrivere in lettere) ciascuna, entro e non oltre i giorni 30 aprile e 30 novembre di ciascun anno di durata del presente contratto , mediante bonifico su c/c bancario Iban intestato all’Istituto presso la Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x.0;
ART. 9
Oltre al canone saranno a carico dell’affittuario le spese relative all’ordinaria manutenzione del fondo e quant’altro previsto per legge e consuetudine.
ART. 10
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell’affittuario, qualunque ne sia il titolo. Unica prova del pagamento sarà costituita dalla ricevuta. Il mancato puntuale pagamento del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori, quando l’importo non pagato superi quello di 1 (una) rata del canone, qualunque ne sia la ragione, costituisce l’affittuario in mora, senza necessità di intimazione o diffida da parte del concedente, il quale acquista senz’altro il diritto di ottenere l’immediata rescissione del contratto a danno e spese dell’affittuario. Inoltre l’affittuario dovrà corrispondere, oltre le rate scadute e gli oneri accessori, l’interesse legale e le eventuali spese conseguenti.
ART. 12
Il fondo oggetto del contratto sarà tenuto e coltivato dall'affittuario secondo le regole del buon padre di famiglia.
L’affittuario si impegna a seguire le norme di tecnica agraria più opportune per quanto concerne le rotazioni, le concimazioni ed i lavori agricoli. Il concedente si riserva di esaminare personalmente o attraverso persona di sua fiducia che l'affittuario osservi tutti gli obblighi che gli incombono a termine del presente contratto e a sensi di legge. L’eventuale pascolamento di animali è consentito solo nei ricacci autunnali delle specie foraggere seminate. Non è in nessun caso consentita la sosta notturna degli animali all’interno del fondo.
Le operazioni colturali saranno eseguite con i mezzi meccanici dell’affittuario, non è consentito l’utilizzo dei mezzi meccanici in dotazione all’Istituto e di sua proprietà.
L'affittuario si impegna a seguire le eventuali direttive del concedente, riconoscendo l'interesse primario del concedente alla buona conservazione del fondo.
L’Affittuario si impegna a comunicare al concedente le date delle varie operazioni colturali affinchè gli alunni dell’Istituto Xxxxxxxx assistano a tali operazioni e svolgano attività didattica sotto la sorveglianza dei docenti e degli assistenti tecnici preposti. Tale condizione è essenziale e sostanziale alla concessione in uso del fondo stesso. Il Concedente esonera l’affittuario da ogni responsabilità derivante dalla presenza degli alunni durante l’attività didattica.
ART. 13
Il concedente resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per tutti i danni prevedibili e imprevedibili, diretti e indiretti, a persone o cose che possano verificarsi per fatto od omissione di terzi nel fondo affittato come pure esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
ART. 14
La spesa della presente scrittura, nonché la relativa registrazione è posta a carico dell'affittuario.
ART. 15
La riconsegna del fondo, alla scadenza contrattuale, sarà accompagnata da apposito verbale di riconsegna e di accertamento redatta dalle parti.
ART. 16
Qualunque modifica del presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere approvata, se non mediante atto scritto.
ART. 17
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della legge 9 dicembre 1998, n° 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
ART. 18
Le controversie, che eventualmente dovessero insorgere tra le parti, saranno risolte in sede sindacale, con l’assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole. In ogni caso il Foro competente è quello di L’Aquila.
Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto
Il concedente L’affittuario
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una.
Per quanto non ulteriormente esposto nel presente contratto le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla legge 203/1982.
I rappresentanti sindacali delle parti confermano che quanto sopra stabilito è stato nel corso dell’incontro discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce e gli impegni dell’affittuario riguardanti la durata, l’esecuzione dei miglioramenti ed il diritto a pretendere l’applicazione dell’equo canone e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti del citato art. 45 della legge 203/1982.
Luogo e data
Letto, approvato e sottoscritto
Il concedente L’affittuario
per la (Organizzazione Sindacale Agricola)