SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. AFFIDAMENTO ALLA GBSAPRI S.P.A. PROROGA
DETERMINA N. 94/2020
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. AFFIDAMENTO ALLA GBSAPRI S.P.A. PROROGA
CONTRATTUALE CIG: Z1C1C6BFA9
il Segretario generale
Premesso che:
- con decisione del Consiglio del 21 aprile 2016 è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara congiunta con il Garante Privacy per l’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- con determina n. 38/2016 del 9/6/2016 si procedeva all’indizione di una procedura negoziata comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, congiunta con il Garante Privacy, per l’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo, avente durata di tre anni e facoltà di proroga del contratto per ulteriori sei mesi, per l’importo soggetto a ribasso pari ad € 23.334,00 oltre iva, attribuendo al Garante Privacy la funzione di stazione appaltante per la gestione della procedura di gara;
- in esito alla procedura negoziata comparativa, il Garante Privacy, con propria determinazione n. 86 del 25/10/2016, ha proceduto all’aggiudicazione alla società Sapri broker S.r.l., con sede legale in Roma, viale Xxxxxxx, 80 (C.F.: 02595000585) del servizio di brokeraggio assicurativo lotti 1 e 2, salva l’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi per la durata di tre anni, a decorrere dalla data indicata nei singoli contratti esecutivi;
- in data 9 gennaio 2017, con atto del notaio Xxxxxxx di Roma rep. 5505 racc. 2757, le imprese General Broker S.p.A. e Sapri Broker s.r.l. hanno conferito, ai sensi degli artt. 2342 e ss. del Codice civile, alla GBSAPRI S.p.A. il ramo di attività, nel quale rientra il brokeraggio assicurativo oggetto dell’appalto di che trattasi;
- le trattative e le offerte di servizio presentate a tale data si intendono di conseguenza cedute alla citata GBSAPRI S.p.A. conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016;
- con determina n. 28/2017 del 3 aprile 2017 è stato autorizzato il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, alla stipula del contratto esecutivo relativo al servizio di brokeraggio assicurativo per il lotto 2 con la società GBSAPRI S.p.A.;
- l’ammontare stimato del corrispettivo, per il periodo di tre anni per il lotto 2 (ART) è stato stimato pari ad
€ 12.110,00 oltre IVA, con una provvigione offerta pari al 3,633%;
- l’attività di brokeraggio assicurativo oggetto dell’appalto, secondo la disciplina del D. Lgs. n. 209/2005 e per gli effetti degli artt. 1755 e 1766 del Codice civile, non comporta oneri diretti a carico dell’ Autorità ma è remunerata indirettamente con onere a carico delle Compagnie di assicurazione, applicando la provvigione percentuale offerta dal broker in sede di gara sui premi assicurativi limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o comunque confermati con l’assistenza del Broker nel periodo di durata dell’incarico; Atteso che:
- il contratto esecutivo di che trattasi è in scadenza al prossimo 19 aprile;
- nel disciplinare di gara, all’art. 3, e nel successivo Accordo Quadro, all’art. 4, veniva espressamente prevista la possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con decisione del Consiglio in data 9 aprile 2020 è stata condivisa la proposta degli Uffici di procedere alla proroga contrattuale del contratto in essere per ulteriori sei mesi, nelle more dell’espletamento della gara congiunta con le altre Autorità amministrative indipendenti;
Visti:
-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;
-Il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 bis, comma 1, che dispone che le spese di importo superiore ad € 20.000,00 siano preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del Segretario generale, e l’art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo
-l’art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell’Autorità;
Ritenuto di avvalersi della facoltà di proroga sopra descritta nelle more dell’espletamento della gara congiunta con le altre Autorità amministrative indipendenti;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di prorogare il contratto esecutivo relativo all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con la GBSAPRI S.p.A., P.IVA 12079170150, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx x.000 di ulteriori sei mesi, dando atto che la scadenza è fissata al 19 ottobre 2020;
2. di dare atto che la remunerazione per il servizio oggetto della presente determinazione, essendo erogata mediante percentuale di provvigione sui premi assicurativi posti a carico delle Compagnie assicurative, non grava sul bilancio dell’Autorità;
3. il Responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Torino, 16/04/2020
il Segretario generale XXXXXXX XXXXX / ArubaPEC
S.p.A.