LA NORMATIVA CONTRATTUALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE: LIMITI E OPPORTUNITÀ
Corso di aggiornamento
-LA NORMATIVA CONTRATTUALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE: LIMITI E OPPORTUNITÀ
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LA NORMATIVA CONTRATTUALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE: LIMITI E OPPORTUNITÀ
1. INTRODUZIONE AL CCNL: principi generali, relazioni sindacali
IL CCNL 3
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è la fonte normativa attraverso cui si definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
CCNL
Nel settore del pubblico impiego il CCNL è stipulato tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), che rappresenta per legge l’Amministrazione Pubblica.
A COSA SERVE IL CCNL?
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Serve a determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di attività di
appartenenza dell’azienda e a disciplinare le relazioni tra i
soggetti firmatari dell’accordo stesso.
Di norma i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro regolano
aspetti:
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- Normativi
- Economici
La durata del contratto è fissata dalle parti stipulanti. Prima del 2009, cioè prima dell'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 la durata era distinta tra parte normativa ed economica. La parte normativa durava 4 anni, quella economica 2 anni.
Oggi il contratto collettivo nazionale di categoria ha una durata di 3 anni sia per la parte normativa che per la parte economica.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale. Si rinnova tacitamente di anno in anno e le disposizioni rimangono in vigore fino a quando non sostituite dal successivo CCNL
CCNL COMPARTO SANITÀ:
efficacia erga omnes
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Esclusi i Dirigenti, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto del servizio sanitario nazionale indicati nell’art.6 del CCNQ 13 luglio 2016
SISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALI 7
Le relazioni sindacali si possono svolgere tramite:
La contrattazione collettiva a livello Nazionale, a cui partecipano tutti i
sindacati rappresentativi e l’ARAN.
Confronto Regionale con le XX.XX. che risultino firmatarie del CCNL
La contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello aziendale sulle materie indicate dal CCNL, e tra i sindacati firmatari del CCNL medesimo ….
CCIA ( CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO AZIENDALE) 8
• Il CCIA viene stipulato a livello aziendale fra sindacati e
la delegazione trattante dell’amministrazione.
• Integra quello nazionale, entrando nello specifico di alcune materie, tra cui quelle derogabili, in melius, e raramente anche in peius.
• Difatti la legge n.148/2011 all’art.8, ha modificato la disciplina dei contratti collettivi nazionali, che diventano derogabili anche in peius, specialmente in materia di: installazione di impianti audiovisivi; mansioni, classificazione e inquadramento professionale; orario di lavoro; assunzioni con tutte le tipologie di contratti; licenziamento ad eccezione di quello discriminatorio e a tutela della maternità.
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART.3 9
Le relazioni sindacali presso le Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali:
• a) partecipazione;
• b) contrattazione integrativa.
La partecipazione è volta a incentivare il dialogo e i diritti di informazione su atti di valenza generale e in materia di organizzazione dei rapporti di lavoro.
Si suddivide in: informazione, confronto e organismi paritetici.
La contrattazione è finalizzata alla stipula di accordi che obbligano reciprocamente le parti.
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
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ART. 4 INFORMAZIONE
Presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali, l’informazione è finalizzata a far conoscere in modo approfondito la materia o la questione trattata, in modo da far pervenire osservazioni e proposte.
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione, come previsto nei successivi articoli 5 - 6 e 8
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART. 5 CONFRONTO 11
Modalità per instaurare il dialogo tra le parti; esso si avvia quando richiesto
dall’Azienda oppure se sollecitato dai soggetti sindacali entro 5 giorni
dall’informazione.
Il periodo durante cui si svolgono gli incontri non può essere superiore a 30 giorni, al termine dei quali viene redatta sintesi dei lavori e delle posizioni delle parti.
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 12
ART. 6 CONFRONTO REGIONALE
• Le Regioni possono emanare linee generali per lo sviluppo della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale;
c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento
della dotazione organica del personale
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 13
ART. 7 Organismo paritetico per l’innovazione
QUESTO ORGANISMO PERÒ HA ESSENZIALMENTE FINALITÀ DI TIPO CONSULTIVO SU TUTTE LE MATERIE A CARATTERE ORGANIZZATIVO
DELL’AZIENDA, E QUINDI LA SUA VALENZA È MOLTO LIMITATA
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ART. 8
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti.
• A livello di singola Azienda i soggetti sindacali titolari della contrattazione sono la RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie del CCNL.
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ART. 8 comma 5
Contrattazione collettiva integrativa: materie.
• a) i criteri di ripartizione delle risorse e le diverse modalità di
utilizzo all’interno dei fondi;
• b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
• c) criteri per la definizione delle progressioni economiche;
• d) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali
specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
• e) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
• f) l’elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 60, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);
• g) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato);
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ART. 8 comma 5
• h) l’eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, nonché le condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione di tali permessi;
• i) le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati;
• j) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria;
• k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
inerenti l’organizzazione di servizi;
• l) e m) l’eventuale elevazione dell’indennità di PD e lavoro notturno;
• n) l’eventuale innalzamento di ulteriori e complessivi 4 minuti:
dei tempi di vestizione e svestizione (10 minuti) + (4 minuti)
dei tempi di vestizione, svestizione e passaggio di consegne (15 minuti) + (4 minuti)
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Art. 9
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
• Il CCIA ha durata triennale.
• I criteri di ripartizione delle risorse vanno stabiliti ogni anno.
• L’Azienda convoca i soggetti sindacali di cui all'art. 8 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
• Qualora decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 8, comma 5, lettere f), g), h), i), j), k), n)
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Art. 9
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
• Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e), l), m) l'Azienda può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
• I CCIA conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi.
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Art. 10
Clausole di raffreddamento
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa e comunque durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali.
Art. 11 Decorrenza e disapplicazioni
Con l’entrata in vigore del presente contratto sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti contratti
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riflessione: INTRODOTTI ULTERIORI LIMITI ALLE RELAZIONI SINDACALI
Articolo 40, comma 1, d.lgs. 165/2001
- Organizzazione degli uffici;
Materie principali sottratte alla contrattazione
- materie oggetto solo di partecipazione sindacale
- conferimento e revoca degli incarichi;
- i modi di conferimento della titolarità degli uffici ;
- princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e
di avviamento al lavoro;
- i ruoli e le dotazioni organiche nonché la
loro consistenza complessiva.
Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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fine sessione 1