CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato 1 alla Deliberazione n. 990 del28.11.2022
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IN UNIONE D’ACQUISTO TRA L’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E L’ATS DI INSUBRIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GOVERNO CANILI SANITARI PER UN PERIODO DI 60 MESI.
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Xxxxxxxxx Xxxx
Incaricato dell’Istruttoria: Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Codice identificativo Gara (CIG) Lotto 1: 9450895546 Codice identificativo Gara (CIG) Lotto 2: 9450919913 Codice identificativo Gara (CIG) Lotto 3: 945093671B
UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Sommario
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 4
§ 1.1 Lotto 1 - ATS della Citta’ Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e
Distretto Veterinario Melegnano 5
§ 1.2 Lotti 2 e 3 – ATS dell’Insubria Area Nord e Sud provincia di Varese 6
Articolo 2 – Durata dell’appalto 7
Articolo 3 – Importo dell’appalto 8
Articolo 4 – Opzioni contrattuali 8
§ 4.1 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 8
§ 4.2 Revisione prezzi art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 8
§ 4.3 Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 9
Articolo 5 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto 10
Articolo 6 – Invariabilità dei prezzi 10
Articolo 7 – Struttura e personale 11
Articolo 8 – Gestione del servizio 13
Articolo 9 – Direttori dell’Esecuzione del Contratto e referenti del servizio 19
Articolo 10 – Obblighi dell’aggiudicatario 20
Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari 21
Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti 22
Articolo 13 – Rapporti con le Amministrazioni Aggregate 26
Articolo 14 – Coperture assicurative 26
Articolo 15 – Garanzie definitive 27
Articolo 16 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) 28
Articolo 17 - Inadempienze e penalità 29
Articolo 18 – Risoluzione del contratto 31
Articolo 19 - Ipotesi di recesso 33
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Articolo 20- Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione 35
Articolo 21 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità 35
Articolo 22 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage 36
Articolo 23 – Conflitto di interesse 37
Articolo 24 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 37
Articolo 25 – Trattamento dati personali 38
Articolo 25 – Diritti di privativa industriale 40
Articolo 26 – Stipulazione del contratto 40
Articolo 28 - Foro competente 41
Articolo 29 – Revisione dei prezzi 41
Articolo 30 – Avvertenze generali e disposizioni finali 42
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Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
L’ATS della Città Metropolitana di Milano bandisce, in unione d’acquisto con l’ATS Insubria, procedura aperta sopra la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canili sanitari delle XX.XX.XX. aggregate.
La procedura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (breviter anche CSA) è suddivisa in n. 3 lotti, la cui aggiudicazione avverrà disgiuntamente e separatamente.
L’ATS della Città Metropolitana di Milano procede all’effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all’individuazione dell’operatore economico cui affidare – per singolo lotto – il servizio oggetto del presente CSA per il soddisfacimento delle esigenze proprie e dell’Agenzia mandante.
L’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra gli operatori economici risultati idonei ad erogare il servizio e ciascuna delle Amministrazioni partecipanti all’unione di acquisto.
Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno in esecuzione della Deliberazione di aggiudicazione della gara per l’ATS della Città Metropolitana di Milano e con il provvedimento di presa d’atto dell’esito della gara per l’ATS aggregata.
Tutti i punti del presente CSA saranno recepiti integralmente nei singoli Contratti che verranno stipulati con gli operatori economici, aggiudicatari dei singoli lotti, e l’Amministrazione mandante, a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara e l’aggiudicazione della stessa.
Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al Contratto d’Appalto, volte a stralciare
le condizioni minime essenziali presenti nello Schema Contratto, allegato alla documentazione di gara.
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha ad oggetto il servizio di profilassi della rabbia e controllo del randagismo come disposto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell’8 febbraio 1954, dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 e da eventuale nuova o diversa normativa intervenuta durante la vigenza del rapporto contrattuale, da rendere sui territori dei Comuni, afferenti ai rispettivi Distretti Veterinari, come elencati nell’Allegato n. 4 “Tabella Comuni”.
La presente procedura è suddivisa in tre lotti, così descritti:
− Lotto 1: ATS della Città Metropolita di Milano - Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano. L’aggiudicatario di tale lotto deve garantire il servizio nell’ambito del territorio
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di competenza dei Comuni di cui all’Allegato 4 “Tabella Comuni” per il lotto 1. Al fine di permettere il pronto intervento del personale del Dipartimento Veterinario ed agevolare la restituzione degli animali di proprietà ricoverati, la struttura deve essere ubicata preferibilmente ad una distanza non superiore a 30 Km (+/- 10%) dalla sede del Dipartimento Veterinario dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, sita in Xxx Xxxxxxxx, 0 – Segrate, e percorribile nel minor tempo risultante nelle indicazioni stradali di un motore di ricerca internet (es. Google Maps).
− Lotto 2: ATS dell’Insubria - Area Nord provincia Varese. L’aggiudicatario di tale lotto deve garantire il servizio nell’ambito del territorio di competenza dei Comuni di cui all’Allegato 4 “Tabella Comuni” per Lotto 2. Al fine di permettere il pronto intervento del personale del Dipartimento Veterinario ed agevolare la restituzione degli animali di proprietà ricoverati, la struttura deve essere ubicata preferibilmente nella provincia di Varese o ad una distanza non superiore a 30 Km (+/- 10%) dalla sede del Dipartimento Veterinario dell’ATS dell’Insubria, sita in Xxx Xxxxxx 00- Xxxxxx, e percorribile nel minor tempo risultante nelle indicazioni stradali di un motore di ricerca internet (es. Google Maps).
− Lotto 3: ATS dell’Insubria - Area Sud provincia Varese. L’aggiudicatario di tale lotto deve garantire il servizio nell’ambito del territorio di competenza dei Comuni di cui all’Allegato 4 “Tabella Comuni” per Lotto 3. Al fine di permettere il pronto intervento del personale del Dipartimento Veterinario ed agevolare la restituzione degli animali di proprietà ricoverati, la struttura deve essere ubicata preferibilmente nella provincial di Varese o ad una distanza non superiore a 30 Km (+/- 10%) dalla sede del Dipartimento Veterinario dell’ATS dell’Insubria, sita in Via Osoppo 12 – Varese , e percorribile nel minor tempo risultante nelle indicazioni stradali di un motore di ricerca internet (es. Google Maps).
§ 1.1 Lotto 1 - ATS della Citta’ Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano
Per il lotto n. 1 il servizio appaltato dovrà comprendere:
a) il recupero o l’accalappiamento, la custodia ed il mantenimento per i primi 10 giorni, dei cani vaganti e dei cani rinvenuti malati o feriti;
b) il recupero o l’accalappiamento, la custodia ed il mantenimento dei gatti su disposizione del Dipartimento Veterinario, in quanto rinvenuti malati o feriti o ai fini del contenimento della popolazione felina che vive in libertà e comunque per il tempo necessario al loro ricollocamento nella colonia di origine o altra destinazione decisa dal Dipartimento Veterinario;
c) interventi particolari di recupero di animali vaganti o feriti appartenenti ad altre specie, (es. animali esotici, procioni, piccoli mammiferi, rettili, volatili, piccoli ruminanti, fauna selvatica autoctona), compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche delle attrezzature e della struttura;
d) il recupero o cattura ed eventuale custodia di cani e/o gatti da sottoporre a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali o per altre motivazioni decise dal Dipartimento Veterinario. Si precisa che nel caso di animali di proprietà i costi relativi, fatturati ad ATS, saranno posti a carico dei rispettivi proprietari e/o, se
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previsto, dell’Autorità che ne ha disposto il ritiro;
e) il recupero, su richiesta del Sindaco competente ed autorizzazione del Dipartimento Veterinario, di cani o gatti ceduti dal proprietario definitivamente al Comune di residenza o posti in osservazione in caso di maltrattamenti;
f) il recupero di cani e gatti per ordine e/o affidati in custodia giudiziale da un’Autorità Giudiziaria. Si precisa che il ritiro riguarda esclusivamente il mero atto di recupero dell’animale, cui farà seguito, su disposizione del Dipartimento Veterinario ed autorizzazione dell’autorità competente, il tempestivo trasferimento da parte dell’aggiudicatario nel canile rifugio convenzionato con il Comune dove è stato recuperato l’animale, salvo ostino al trasferimento motivi sanitari o giudiziari. In tali casi i costi di mantenimento giornaliero saranno posti a carico di ATS;
g) il trasporto di animali su disposizione dell’ATS, in altro canile sanitario/rifugio e/o struttura, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. Per tale servizio, oltre alla tariffa prevista per il “Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno” (cod. 3 dell’Allegato 1 “Descrizione Prestazioni”), verrà riconosciuto un rimborso forfettario parametrato alla distanza ed al tempo di percorrenza andata e ritorno, compreso nelle seguenti fasce territoriali:
- all’interno dei territori dei Comuni del Lotto aggiudicato: nessun rimborso, compreso nella tariffa di
recupero/accalappiamento
- all’interno del territorio di ATS Milano: + € 20,00
- all’esterno del territorio di ATS Milano, in Regione Lombardia: + € 70,00
h) recupero e termodistruzione su richiesta del Dipartimento Veterinario delle carcasse di cani, gatti ed eccezionalmente di animali selvatici di piccola e media taglia, quali volpi, tassi e comunque animali rinvenuti morti sul suolo pubblico ai fini della prevenzione delle malattie infettive e dell’igiene. Si precisa che è obbligo dei Comuni provvedere, direttamente ed a proprio carico, al servizio di cui alla presente lettera, convenzionandosi con società regolarmente autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o con l’ATS. Qualora però un Comune non vi provvedesse direttamente, la fatturazione di tale servizio, richiesto con le modalità stabilite dal Dipartimento Veterinario, dovrà essere addebitata ad ATS, che successivamente procederà al recupero delle spese presso il Comune interessato;
i) recupero e termodistruzione delle carcasse di animali deceduti durante il ricovero presso il canile sanitario.
§ 1.2 Lotti 2 e 3 – ATS dell’Insubria Area Nord e Sud provincia di Varese
Per i lotti n. 2 e 3, il servizio appaltato dovrà comprendere:
a) la cattura dei cani vaganti, su chiamata, anche telefonica, da parte di: Polizia Locale, Forze dell’Ordine (Carabinieri, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ivi compresi Vigili del Fuoco) rinvenuti nell'ambito territoriale di ciascun lotto (Allegato 4 “Tabella Comuni” per i lotti 2 e 3). Le segnalazioni per l’attivazione del servizio di accalappiamento possono essere accolte anche da privati
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cittadini previa autorizzazione da parte del Comune di ritrovamento, o nell’impossibilità da parte dell’ATS;
b) il recupero dei cani e dei gatti feriti o comunque in condizioni di malattia grave o non autosufficienza;
c) il recupero e trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di sequestro/procedimenti Giudiziari dalla sede di detenzione ai canili sanitari dell’ATS e/o canili rifugio secondo il territorio di competenza su richiesta dei Servizi Veterinari;
d) il trasporto da canile sanitario a struttura sanitaria convenzionata e relativo “rientro” in canile sanitario di cani/gatti bisognosi di cure specialistiche;
e) il trasferimento di cani o di altri animali accalappiati ricoverati in canile sanitario (dopo il periodo di osservazione, ai fini della profilassi della Rabbia di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune dove è stato catturato il cane. Le spese di trasferimento sono a carico dei Comuni; la fatturazione di tali prestazioni dovrà avvenire in forma diretta tra l’aggiudicatario del servizio e il Comune interessato ed il costo della prestazione dovrà essere previamente negoziato con il Comune che decidesse eventualmente di fruire di tale servizio. Si precisa che i Comuni non hanno alcun obbligo di fruire di tale servizio, che può essere effettuato in forma autonoma;
f) il trasferimento eccezionale di cani accalappiati dalla sede del servizio di cattura al canile sanitario entro il termine massimo di 48 ore nei giorni festivi (sabato, domenica ed altre festività) ed entro 24 ore nei giorni feriali e nelle ore notturne;
g) il mantenimento e la custodia dei cani/gatti catturati, nella sede del servizio, in attesa del trasferimento presso il canile sanitario di cui alla voce precedente “f”;
h) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane. Le prestazioni di trasferimento saranno fatturate all’ATS Insubria che si rivarrà sul proprietario dell’animale;
i) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane, in altra ATS. Le prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all’ATS Insubria che a sua volta si rivarrà sul proprietario dell’animale (regolamento 2/2017 Art. 20 comma 9); Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) deve essere garantita la pronta reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi.
Articolo 2 – Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei Contratti d’Appalto.
Le singole Amministrazioni si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti, qualora, nel corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente CSA.
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Articolo 3 – Importo dell’appalto
L'importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 2.932.270,00 (Iva esclusa), così suddiviso:
- Lotto 1 ATS della Città Metropolitana di Milano - Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano: € 1.662.750,00 (Iva esclusa);
- Lotto 2 ATS dell’Insubria - Area Nord Provincia Varese: € 434.385,00 (Iva esclusa);
- Lotto 3 ATS dell’Insubria - Area Sud Provincia Varese: € 835.135,00 (Iva esclusa).
Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.
Gli importi sopra indicati sono da considerarsi, pertanto, comprensivi di tutti i servizi rappresentati nel presente Capitolato.
Articolo 4 – Opzioni contrattuali
§ 4.1 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le Amministrazioni aggregate si riservano la facoltà di prevedere, nel corso di validità dei contratti stipulati, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta. L’importo complessivo stimato per tale modifica è pari a € 586.454,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:
- Lotto 1 ATS della Città Metropolitana di Milano - Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano: € 332.550,00;
- Lotto 2 ATS dell’Insubria - Area Nord Provincia Varese: € 86.877,00;
- Lotto 3 ATS dell’Insubria - Area Sud Provincia Varese: € 167.027,00.
§ 4.2 Revisione prezzi art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel periodo di vigenza del Contratto d’Appalto potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto
disposto dall’art. 29 del presente Capitolato.
L’importo stimato per tale modifica è pari a € 293.227,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:
- Lotto 1 ATS della Città Metropolitana di Milano - Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano: € 166.275,00;
CAPITOLATO SPECIALE D’XXXXXXX
- Xxxxx 0 ATS dell’Insubria - Area Nord Provincia Varese: € 43.438,50;
- Lotto 3 ATS dell’Insubria - Area Sud Provincia Varese: € 83.513,50.
§ 4.3 Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora, allo scadere del termine previsto dei contratti, le Amministrazioni non avessero concluso la nuova procedura di scelta del contraente, le stesse si riservano la facoltà di prorogare i contratti in essere e gli appaltatori contraenti hanno l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei. Qualora le Agenzie aggregate volessero avvalersi di detta facoltà sono tenute a darne comunicazione per iscritto all’Appaltatore. L’importo complessivo stimato per tale opzione è pari a € 293.227,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:
- Lotto 1 ATS della Città Metropolitana di Milano - Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano: € 166.275,00;
- Lotto 2 ATS dell’Insubria - Area Nord Provincia Varese: € 43.438,50;
- Lotto 3 ATS dell’Insubria - Area Sud Provincia Varese: € 83.513,50.
Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato del contratto è stimato in € 4.105.178,00, come dettagliato nella sottostante tabella:
A | B | C | D | E | |
Lotto | Importo 1 posto a base di gara per singolo lotto 60 mesi | Importo1 opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (+20%) da esercitarsi nel periodo contrattuale 60 mesi | Importo1 opzione art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016 (Proroga 6 mesi) | Importo1 opzione art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 (revisione prezzi) | Importo1 complessivo Max 66 mesi (60 + 6 mesi di proroga) (A+B+C+D) |
Lotto 1 ATS della Città Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano | € 1.662.750,00 | € 332.550,00 | € 166.275,00 | € 166.275,00 | € 2.327.850,00 |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Lotto 2 ATS dell’Insubria Area Nord Provincia Varese | € 434.385,00 | € 86.877,00 | € 43.438,50 | € 43.438,50 | € 608.139,00 |
Lotto 3 ATS dell’Insubria Area sud Provincia Varese | € 835.135,00 | € 167.027,00 | € 83.513,50 | € 83.513,50 | € 1.169.189,00 |
IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA | € 2.932.270,00 | € 586.454,00 | € 293.227,00 | € 293.227,00 | € 4.105.178,00 |
1 Gli importi s’intendono espressi Iva esclusa
È facoltà delle Amministrazioni provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall’aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà di ciascuna Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
Articolo 5 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
Le Amministrazioni si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche separatamente, l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 15 del presente Capitolato e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall’Amministrazione richiedente.
Articolo 6 – Invariabilità dei prezzi
I prezzi offerti, risultanti dall’aggiudicazione di tutti i lotti oggetto della presente procedura, si intendono:
- fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale, salvo diverse disposizioni di legge e salvo quanto previsto all’art. 29 del presente Capitolato;
- offerti ed accettati da ciascun aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- comprensivi di quanto richiesto dal presente Capitolato, completo di allegati, e di quanto proposto da ciascun aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, XXX xxxxxxx.
CAPO 2 – ESECUZIONE DELL’APPALTO
Articolo 7 – Struttura e personale
Lotto 1 - ATS della Citta’ Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto
Veterinario Melegnano
I requisiti strutturali e gestionali del canile sanitari messo a disposizione dall’aggiudicatario devono rispondere a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017. L’aggiudicatario dovrà, al momento della stipula del contratto, disporre di un canile ed un gattile sanitario regolarmente autorizzato e/o registrato per l’attività di canile sanitario, dotato di tutti requisiti e le strutture previste ai sensi della citata normativa (L.R. n. 33/09 e Regolamento Regionale n. 2/17 e s.m.i.) e comunque tali da soddisfare tutte le esigenze degli animali ricoverati singolarmente, sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale.
Di seguito, la descrizione delle prestazioni che dovranno essere garantite.
a) il canile sanitario dovrà disporre di almeno n. 50 posti con almeno il 10% dei box da adibire ad uso contumaciale ed infermeria, aumentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie. In caso di aggiudicazione a Raggruppamenti Temporanei d’Impresa legalmente costituiti, il canile sanitario di ogni lotto dovrà essere comunque ubicato in un’unica struttura.
b) il gattile “sanitario” dovrà disporre di gabbie in numero sufficiente a ricoverare almeno n. 45 gatti con almeno il 10% dei posti da adibire ad uso contumaciale ed infermeria, aumentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie. In caso di aggiudicazione a Raggruppamenti Temporanei d’Impresa legalmente costituiti, il gattile sanitario dovrà essere comunque ubicato in un’unica struttura.
c) l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un locale attrezzato e adibito ad ambulatorio veterinario secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Veterinario e personale per assicurare il necessario supporto al Medico Veterinario dell’ATS, in modo flessibile, durante la sua presenza nella struttura. In caso di terapie che necessitino somministrazioni per più giorni, l’aggiudicatario, senza spese aggiuntive, si impegna ad impiegare il farmaco fornito, secondo la prescrizione del Medico Veterinario dell’ATS. Il rifornimento dei necessari presidi Medico-chirurgici e sanitari è a carico dell’ATS;
d) l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del personale ATS, quando presente, uno spazio
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
dedicato alla gestione amministrativa, dotata di almeno una connessione dati a banda larga (ADSL o fibra) e di strumentazione informatica necessaria per la ricerca dei proprietari, la registrazione e l’aggiornamento anagrafico presso il sito della anagrafe canina regionale, degli animali in ingresso ed uscita dal canile sanitario e attrezzata per il front-office con l’utenza e con i rispettivi comuni;
e) gli ambienti dovranno presentare segnaletica adeguata per indirizzare gli utenti ai servizi richiesti. In particolare, all’esterno della struttura dovrà essere esposto un cartello, in modo ben visibile, con indicato che il canile sanitario è convenzionato con l’ATS della Città Metropolitana di Milano, riportante il numero di telefono/mail dell’aggiudicatario e l’orario di apertura del canile sanitario. L’orario deve essere concordato col Dipartimento Veterinario e dovrà, di regola, consentire la restituzione dei cani ai legittimi proprietari per almeno 6 giorni alla settimana, con un minimo di 5 ore al giorno e sarà riportato sul sito istituzionale dell’ATS;
f) l’aggiudicatario dovrà disporre di un deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti, con utilizzo esclusivo per questo tipo di attività. I mangimi devono essere approvati dal Dipartimento Veterinario e devono essere scortati dai relativi documenti di origine e di tracciabilità;
g) l’aggiudicatario dovrà disporre di un contratto, con apposita Ditta autorizzata, per lo smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alle normative vigenti;
h) l’aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi e strutture adeguati per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali, collegati funzionalmente ad un impianto di transito cat. 1 per lo stoccaggio, in attesa del corretto smaltimento tramite Ditta autorizzata. Nel caso in cui il canile sia dotato di un impianto di smaltimento, per svolgere tale attività dovrà essere dotato della prevista autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente Capitolato, devono riportare esternamente in modo visibile che operano per l’ATS della Città Metropolitana di Milano;
i) l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale con funzioni amministrative. Il personale dovrà interfacciarsi con il Dipartimento Veterinario, secondo le procedure ed indicazioni fornite dall’ATS, anche per quanto riguarda la gestione delle pratiche di restituzione degli animali agli utenti;
j) l’aggiudicatario dovrà disporre di automezzi regolarmente autorizzati per il trasporto di animali vivi, dotati di attrezzature idonee alla cattura dei cani vaganti e dei gatti ed in numero adeguato per assicurare la regolarità degli interventi nella tempistica richiesta. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente Capitolato, devono riportare esternamente in modo visibile la denominazione dell’ATS per la quale operano;
k) l’aggiudicatario dovrà dedicare all’appalto personale adeguato per numero e formazione professionale, addestrato e dotato degli strumenti e di tutti i mezzi necessari alla corretta esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e gestione degli animali e per le esigenze del presente CSA. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di attivare e documentare gli interventi formativi necessari ai propri dipendenti, anche per quanto previsto dalle norme del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Lotto 2 ATS Insubria (Area Varese Nord) e Lotto 3 ATS Insubria (Area Varese Sud)
L’aggiudicatario per l'espletamento del servizio dovrà disporre:
- di personale sufficiente a garantire le attività per tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24;
- di due automezzi idonei al trasporto degli animali. I mezzi devono essere divisi, all’interno, almeno in due comparti, uno adibito al trasporto della persona/e addetta/e al servizio ed uno destinato ai cani/gatti catturati. I due comparti devono essere divisi da idoneo pannello o rete metallica, tale da consentire comunque la visualizzazione dell’animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
- di due lettori per microchip full-ISO;
- di adeguati strumenti di cattura, anche per i cani più pericolosi.
Ogni attrezzatura impiegata nell'attività in questione, dovrà essere tenuta ben pulita e sanificata.
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario i mezzi di trasporto, e le attrezzature necessarie all’espletamento del servizio.
Articolo 8 – Gestione del servizio
La legge tutela gli animali e punisce il loro maltrattamento.
Tutte le azioni che si svolgono per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato devono essere vincolate al rispetto del benessere animale. Comportamenti lesivi del benessere animale sono considerati mancanze gravi, fatte salve più gravi responsabilità civili e/o penali, e la loro contestazione costituisce inadempimento delle prescrizioni contrattuali e rappresenta causa di risoluzione del Contratto d’Appalto.
§ 8.1 Lotto 1 ATS Città Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano
Nella gestione del servizio, l’aggiudicatario:
a) dovrà attenersi al manuale di gestione predisposto dal Dipartimento Veterinario, conformemente a
quanto disposto dall’art. 16 c. 2, del Regolamento Regionale n. 2/2017;
b) dovrà garantire il servizio con reperibilità attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, festivi compresi
per assicurare tutte le prestazioni specificate nel presente Capitolato;
c) dovrà rendere disponibile un numero telefonico di rete fissa, uno di rete mobile ed un indirizzo di posta elettronica, al fine di assicurare la reperibilità. Tali dati e l’orario di apertura saranno comunicati dal Dipartimento Veterinario a tutte le Autorità competenti ed a tutti i Comuni dell’area interessata;
d) dovrà provvedere direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze, garantendone una idonea e sufficiente presenza numerica. L'articolazione dell’orario di servizio del personale è concordata con il Dipartimento Veterinario;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
e) dovrà provvede immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti da quando ne viene a conoscenza - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l’orario di lavoro e garantire che il servizio giornaliero sia comunque reso nel corso della medesima giornata. Visto il carattere di servizio sanitario pubblico essenziale dell’attività del canile sanitario, anche in caso di iniziative di carattere sindacale del personale, l’aggiudicatario dovrà, comunque, assicurare il servizio minimo indispensabile (accalappiamento, alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri);
f) dovrà garantire che la pulizia del canile sia accurata e continua, gli animali siano tenuti in buone condizioni di nutrizione e abbiano sempre l’acqua a disposizione. Il Dipartimento Veterinario dovrà avere sempre disponibile la documentazione relativa alla provenienza, da Ditte appositamente autorizzate, alla tipologia di mangime in uso e potrà effettuare verifiche sulla qualità dello stesso in ogni momento. Il Dipartimento Veterinario dovrà essere informato anche di ogni cambiamento evidenziabile dello stato di salute o di comportamento degli animali ricoverati. Nell’orario mattutino dovrà essere assicurata l’alimentazione degli animali ed il primo giro di pulizia di tutte le unità di ricovero occupate. Nell’orario pomeridiano dovrà essere assicurato almeno un secondo giro di governo degli animali;
g) dovrà garantire che gli interventi di recupero di animali sul territorio avvengano sempre e solamente su segnalazione e chiamata della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri o altri organi di Polizia Giudiziaria, del Sindaco o del Dipartimento Veterinario. Il privato cittadino che abbia rinvenuto un animale vagante e che si rivolga direttamente all’aggiudicatario, deve essere informato che, a norma dell’art. 20 c. 2 del R.R. n° 2/17, è tenuto a dare pronta comunicazione del rinvenimento al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al Dipartimento Veterinario dell’ATS o le altre autorità indicate. Il Dipartimento Veterinario si riserva di non riconoscere economicamente i servizi effettuati con modalità di attivazione differenti da quelle descritte;
h) su richiesta del Dipartimento Veterinario, dovrà garantire in situazioni di emergenza assistenza agli interventi del Dipartimento Veterinario, compresi periodici turni di perlustrazione da effettuarsi in casi di particolare necessità (es. rabbia urbana o segnalazioni di riscontro sul territorio di un gran numero di cani randagi), in giorni ed orari prestabiliti dal Dipartimento Veterinario in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate. Il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come “assistenza a interventi del Dipartimento Veterinario a tariffa oraria (n° ore)” - (voce 2 Allegato 1 “Descrizione prestazioni Lotto 1 ATS Milano”);
i) dovrà garantire che i metodi di accalappiamento siano tali da evitare agli animali sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell’operatore e dell’animale stesso, in conformità al dell’art. 20 c.1 del R.R. n° 2/17. L’intervento dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 120 minuti dalla chiamata e deve essere data la massima priorità alla segnalazione di un animale ferito. Di ogni intervento effettuato (anche quando con esito negativo) verrà redatto dall’aggiudicatario apposito verbale, secondo la modulistica e le istruzioni predisposte dal Dipartimento Veterinario per le necessarie verifiche;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
j) dovrà assicurarsi che il personale incaricato dell’accalappiamento, al fine di favorire la riconsegna immediata al legittimo proprietario degli animali catturati, ricerchi la presenza del microchip con l’apposito lettore di cui deve essere dotato. In caso di presenza d’identificativo, il personale deve utilizzare secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario lo strumento SMS messo a disposizione da Regione Lombardia o accedere all’Anagrafe Animali da Affezione (AAA). Nel caso che avvenga la riconsegna immediata dell’animale catturato grazie al sistema SMS o Anagrafe, il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come un “Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno” (cod. 3 dell’Allegato 1 “Descrizione prestazioni Lotto 1 ATS Milano”), a condizione che il personale raccolga tutti i dati del proprietario secondo le istruzioni ricevute dall’ATS;
k) dovrà effettuare, al più presto dopo il ricovero, la prima ricerca dei proprietari degli animali dotati del contrassegno identificativo. Quando il proprietario/detentore di un animale viene rintracciato, lo stesso deve essere invitato a presentarsi al canile nel più breve tempo possibile (negli orari di accesso previsti) e comunque entro 5 giorni dalla notifica del ritrovamento, per provvedere al ritiro. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, alla puntuale riscossione da parte dell’utente, al momento del ritiro del proprio animale, della somma dovuta secondo il tariffario di ATS Città Metropolitana di Milano, con le modalità indicate dal servizio competente dell’ATS ed a fornire mensilmente a detto ufficio l’elenco aggiornato degli animali restituiti con la relativa documentazione richiesta;
l) nei casi di ritardato ritiro degli animali da parte dei relativi proprietari e/o dei responsabili dei canili rifugio di pertinenza, dovrà informare tempestivamente il Dipartimento Veterinario;
m) dovrà detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) approvato dal Dipartimento Veterinario, sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti ed aggiornare (entro 3 gg lavorativi) il sistema anagrafico regionale informatizzato. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a fornire i reports periodici richiesti dal Dipartimento Veterinario, per un opportuno monitoraggio delle attività svolte;
n) dovrà redigere, per ogni animale ricoverato, la scheda segnaletica e la registrazione di carico/scarico e degli eventuali interventi clinico/chirurgici effettuati, secondo le istruzioni e la modulistica predisposte dal Dipartimento Veterinario;
o) dovrà organizzare, su disposizione del Dipartimento Veterinario, l’attività di cattura dei gatti che vivono in libertà appartenenti alle colonie feline. Il Dipartimento Veterinario può avvalersi anche della collaborazione di associazioni di volontariato convenzionate o del referente/tutor della colonia. I gatti prelevati dal territorio secondo le modalità dettagliate e di volta in volta concordate e programmate con il Dipartimento Veterinario, dopo la necessaria degenza sanitaria e se idonei, verranno rimessi in libertà a cura dell’aggiudicatario e/o di incaricati delle associazioni di volontariato o del singolo referente/tutor della colonia. Il Dipartimento Veterinario effettuerà la vigilanza su tali attività, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento;
p) dovrà segnalare e concordare in tempo utile con i Comuni, il trasferimento, con spese a loro carico,
dopo l’undicesimo giorno, degli animali di loro pertinenza presso un “canile/gattile rifugio”
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
convenzionato. In deroga e a giudizio del Dipartimento Veterinario, il trasferimento potrà essere differito;
q) nei casi di ritardato intervento di trasferimento degli animali da parte dei canili rifugio di pertinenza dei Comuni o di mancato ritiro da parte del proprietario o nell’attesa di definizione del destino dell’animale da parte del Dipartimento Veterinario, gli ulteriori costi di degenza giornaliera eccedenti il decimo giorno sono posti a carico dell’ATS, secondo le tariffe di cui al presente Capitolato;
r) dovrà segnalare tempestivamente (entro una giornata lavorativa) il decesso di un animale al Dipartimento Veterinario e conservare le spoglie a disposizione dello stesso;
s) dovrà rispettare quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, della Legge n. 281/91 in merito all’eutanasia degli animali ricoverati. L’eutanasia è disposta da Medici Veterinari del Dipartimento Veterinario. Soltanto in casi straordinari di estrema urgenza, l’eutanasia può essere effettuata dal Medico Veterinario incaricato dall’aggiudicatario, previo consenso del Dipartimento Veterinario e secondo le modalità con esso concordate;
t) dovrà consentire, in caso di necessità ed in ogni orario, che il personale del Dipartimento Veterinario abbia libero accesso alla porzione di struttura destinata a canile e gattile sanitario;
u) dovrà assicurare l’accoglienza degli utenti negli orari di apertura del Canile Sanitario e secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà garantire l’accesso a studenti o partecipanti ad iniziative di formazione organizzate dal Dipartimento Veterinario, con le modalità definite dallo stesso;
v) dovrà acconsentire di non pretendere alcunché per eventuali variazioni nella quantità delle prestazioni richieste dal presente Capitolato (in quanto tali quantità sono indicative e quindi possono variare in relazione alle reali esigenze del servizio), oppure per eventuali variazioni che possano intervenire nel campo della lotta al randagismo nel periodo di vigenza del contratto;
w) dovrà espletare, comunque, l’attività richiesta dal Dipartimento Veterinario nel caso di evenienze non previste dal presente Capitolato, secondo le indicazioni impartite dallo stesso e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.
§ 8.2 Lotti 2 e 3 ATS Insubria (Area Varese Nord e Area Varese Sud)
Il servizio appaltato deve comprendere:
a) la cattura dei cani vaganti, su chiamata, anche telefonica, da parte di: Polizia Locale, Forze dell’Ordine (Carabinieri, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ivi compresi Vigili del Fuoco) rinvenuti nell'ambito territoriale di ciascun lotto (elenco comuni di competenza dei lotti 2 e 3). Le segnalazioni per l’attivazione del servizio di accalappiamento possono essere accolte anche da privati cittadini previa autorizzazione da parte del Comune di ritrovamento, o nell’impossibilità da parte dell’ATS;
b) il recupero dei cani e dei gatti feriti o comunque in condizioni di malattia grave o non autosufficienza;
c) il recupero e trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di sequestro/procedimenti Giudiziari dalla sede di
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
detenzione ai canili sanitari dell’ATS e/o canili rifugio secondo territorio di competenza su richiesta dei Servizi Veterinari;
d) il trasporto da canile sanitario a struttura sanitaria convenzionata e relativo “rientro” in canile
sanitario di cani/gatti bisognosi di cure specialistiche;
e) il trasferimento di cani o di altri animali accalappiati ricoverati in canile sanitario (dopo il periodo di osservazione, ai fini della profilassi della rabbia di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune dove è stato catturato il cane. Le spese di trasferimento sono a carico dei comuni. La fatturazione di tali prestazioni dovrà avvenire in forma diretta tra l’aggiudicatario del lotto e il Comune interessato; il costo della prestazione dovrà essere previamente negoziato con il Comune che decidesse eventualmente di fruire di tale servizio Si precisa che i Comuni non hanno alcun obbligo di fruire di tale servizio, che può essere effettuato in forma autonoma;
f) il trasferimento eccezionale di cani accalappiati dalla sede del servizio di cattura al canile sanitario entro il termine massimo di 48 ore nei giorni festivi (sabato, domenica ed altre festività) ed entro 24 ore nei giorni feriali e nelle ore notturne;
g) Il mantenimento e la custodia dei cani/gatti catturati, nella sede del servizio, in attesa del
trasferimento presso il canile sanitario di cui alla voce precedente “f”;
h) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane. Le prestazioni di trasferimento saranno fatturate all’ATS Insubria che si rivarrà sul proprietario dell’animale;
i) il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro) dal canile sanitario (dopo il periodo di osservazione di norma 10 giorni) al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario del cane, in altra ATS. Le prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all’ATS Insubria che a sua volta si rivarrà sul proprietario dell’animale (Regolamento 2/2017 Art. 20 comma 9). Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) deve essere garantita la pronta reperibilità 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi.
Per ogni cattura di randagi e/o raccolta di feriti, deve essere redatto un rapporto in duplice copia, su modello appositamente predisposto dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario- Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell’ATS Insubria, da trasmettere senza ritardo e comunque entro e non oltre le 24 ore successive alla cattura o al recupero al Responsabile del Distretto Veterinario competente per territorio. Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti e che saranno emanati in materia. In particolare, per la cattura e il trasporto, l’aggiudicatario si impegna al rispetto del benessere animale. Dovranno, inoltre, essere rispettate le eventuali disposizioni impartite dal Servizio Veterinario competente. Il servizio dovrà essere espletato mediante utilizzo di mezzo di trasporto adeguato alla normativa vigente, dotato di gabbie dalle dimensioni idonee.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il personale dovrà essere dotato di idoneo strumentario per la cattura ed il contenimento degli animali accalappiati. Non potranno essere utilizzati farmaci, se non nei casi prescritti dal veterinario ufficiale e sotto sua sorveglianza diretta.
Gli interventi di cui alle lettere a) b) e c) sopra indicati devono essere effettuati inderogabilmente entro 60 (sessanta) minuti e devono, in caso di urgenza ed emergenza, essere espletati nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 45 (quarantacinque) minuti dalla registrazione della chiamata, compatibilmente con le condizioni di viabilità e di distanza chilometrica.
Ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito, prevede la compilazione del modello di consegna dello stesso presso la struttura sanitaria di riferimento ai fini del ricovero. In caso di impossibilità al ricovero immediato degli animali presso il canile sanitario competente, il trasferimento potrà avvenire eccezionalmente entro il termine massimo di 48 ore nei giorni festivi e 24 ore nei giorni feriali e nelle ore notturne, assicurando la custodia ed il mantenimento temporaneo in struttura idonea rispettosa del benessere animale.
La diretta consegna al proprietario, di norma, dovrà avvenire previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, fatte salve situazioni particolari che saranno di volta in volta vagliate dal veterinario competente per territorio.
L’operatore dovrà inoltre contattare il veterinario competente per territorio per richiederne l’intervento ai fini della stabilizzazione e/o l’autorizzazione al ricovero presso struttura veterinaria specializzata convenzionata per prestazioni non erogabili direttamente dai Servizi Veterinari dell’ATS dell’Insubria.
Ogni cane accalappiato deve essere prontamente controllato al fine di evidenziare la presenza di eventuale codice identificativo (microchip), che dovrà essere annotato nell’apposito modello che dovrà essere trasmesso senza ritardo al Servizio Veterinario competente territorialmente e comunque entro il termine massimo di un giorno dalla data della cattura, al fine di permettere al Servizio Veterinario medesimo la rapida comunicazione del ritrovamento del cane al legittimo proprietario.
Dovrà, inoltre, provvedere, qualora al momento della cattura fosse possibile tramite la lettura del microchip individuare il legittimo proprietario del cane, a contattare telefonicamente lo stesso per la riconsegna immediata dell’animale.
Nel caso di restituzione immediata al proprietario dell’animale vagante, eventualmente anche attraverso l’utilizzo del sistema di rintraccio con un SMS, l’operatore (incaricato di Pubblico Servizio) dovrà prima della restituzione, provvedere alla identificazione del Proprietario, anche al fine della successiva fatturazione della prestazione da parte di ATS Insubria.
Il trasferimento di cani o di altri animali randagi dal canile sanitario al canile rifugio deve essere effettuato di
xxxxx l’11° giorno dalla cattura su richiesta scritta formulata dal Distretto Veterinario competente.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il trasferimento di cani di proprietà (in caso di mancato ritiro del proprietario) dal canile sanitario al canile rifugio convenzionato del Comune di residenza del proprietario deve essere effettuato di norma l’11° giorno dopo la cattura, su richiesta scritta formulata dal Distretto Veterinario competente.
Il trasferimento di cani e di altri animali morsicatori e/o aggressivi e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari presso i canili sanitari dell’ATS deve essere effettuato nei tempi e nei modi indicati dal responsabile sanitario, Veterinario Ufficiale del canile sanitario.
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio veterinario competente l’avvenuta morte dell’animale, in caso di decesso durante il trasporto o la custodia temporanea.
L’aggiudicatario dovrà, entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento dell’appalto, dimostrare di disporre di una centrale operativa sul territorio del lotto di riferimento; la disponibilità entro il suddetto termine di detta centrale è condizione essenziale per l’affidamento dell’appalto e per la stipulazione del relativo contratto.
Articolo 9 – Direttori dell’Esecuzione del Contratto e referenti del servizio
Ciascuna A.T.S. nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del singolo contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.
Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall’aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto.
Le attività di controllo e monitoraggio realizzata dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall’aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione rese in termini:
- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto d’Appalto e suoi allegati);
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’aggiudicatario.
Per tutta la durata del contratto, ciascun aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un referente del servizio, i cui riferimenti dovranno essere comunicati prima della sottoscrizione del Contratto. Il referente dell’aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a risolvere, anche telefonicamente, le eventuali problematiche inerenti lo svolgimento del servizio.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di sostituzione del referente del servizio, nel corso di vigenza del contratto, l’aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all’Amministrazione, inviando i riferimenti del responsabile del servizio proposto in sostituzione.
È fatta salva la possibilità per l’aggiudicatario di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per
una corretta prestazione del servizio.
Articolo 10 – Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario di ciascun lotto deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
L’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ciascuna Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:
- a garantire continuità delle singole e specifiche attività contrattuali;
- a dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente Capitolato, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto dai Dipartimenti Veterinari delle Amministrazioni aggregate;
- al fine di evitare inutili maltrattamenti e sofferenze all’animale e l’incolumità dei presenzianti, ad
effettuare le operazioni di cattura con ogni cautela;
- a farsi carico di tutte le spese relative alle attrezzature, alla gestione dei mezzi ed alla disinfezione e disinfestazione degli stessi, nonché delle spese inerenti all’incenerimento degli animali raccolti morti sul suolo pubblico;
- a mettere a disposizione mezzi di trasporto e gabbie destinate al ricovero degli animali di facile pulizia e disinfezione, muniti di chiusura, costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie, da forti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
variazioni climatiche e tali da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali, garantendone la sicurezza durante il trasporto, all’occorrenza, anche con barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. All’interno dello scompartimento degli animali vi deve essere uno spazio libero sufficiente per garantire un’areazione adeguata al di sopra degli stessi, quando si trovano naturalmente in posizione eretta, e che non ostacoli i loro movimenti naturali. Gli animali devono avere la possibilità di coricarsi.
- in caso di disservizi imputabili ad assenze continue di un lavoratore, a provvedere alla sua sostituzione immediata;
- a trasmettere alle Amministrazioni i documenti sulla valutazione dei rischi dei canili sanitari in modo da consentire alle Agenzie di informare i propri operatori sui rischi presenti;
- ad adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale.
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rimborsare, in misura percentuale rispetto al valore del lotto aggiudicato, alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.
Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del Contratto d’Appalto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o
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forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti
Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall’aggiudicatario del lotto 1 con la cadenza mensile posticipata per quanto attiene la voce cod 1 dell’Allegato 1 “Descrizione prestazioni Lotto 1 ATS Milano” (quota fissa mensile forfettaria), e con cadenza posticipata a seguito dei singoli interventi realizzati in favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano.
Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall’aggiudicatario del lotto 2 con la cadenza mensile posticipata per quanto attiene a tutte le voci elencate nell’“Allegato 2 Descrizione Prestazioni Lotto 2 ATS Insubria Area Nord” (Compenso mensile fisso per pronta disponibilità non soggetto a ribasso + singoli interventi realizzati in favore dell’ATS dell’Insubria nell’Area Nord).
Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall’aggiudicatario del lotto 3 con la cadenza mensile posticipata per quanto attiene a tutte le voci elencate nell’“Allegato 2 Descrizione Prestazioni Lotto 3 ATS Insubria Area Sud” (Compenso mensile fisso per pronta disponibilità non soggetto a ribasso + singoli interventi realizzati in favore dell’ATS dell’Insubria nell’Area Sud).
Le fatture devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.
L’aggiudicatario di ciascun lotto invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
ATS Insubria
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute Insubria Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (Xx)
Codice Fiscale: 03510140126
Partita IVA: 03510140126
Codice IPA: ATSIN
Codice Univoco ufficio: 9ZTIFF
Nome dell’Ufficio: 303 – UFF_FATTELET-COMO
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato da ciascuna Amministrazione.
Le Amministrazioni non procederanno al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ciascuna Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione contraente, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.
Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).
L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).
Con Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall’1.1.2022, dell’obbligo di inserimento del riferimento all’Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.
In particolare, l’art. 3 del citato Decreto dispone che “[…] l’emissione dei documenti [……] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)” ed ai commi 3 e 4 “[….]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [….] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”.
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di identificazione dell’ordine elettronico, di seguito indicata:
1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo dell’ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell’ordine;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi".
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato da ciascuna Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio delle XX.XX.XX. aggregate. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le Amministrazioni non procederanno comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.
Le Amministrazioni provvederanno a respingere la fattura qualora:
- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto previsto nel Contratto d’Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di
moratoria decorreranno da tale data.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario.
Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità le Amministrazioni saranno tenute all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di
interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Articolo 13 – Rapporti con le Amministrazioni Aggregate
L’aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, per la gestione del contratto diverrà l’unico interlocutore dell’Amministrazione cui il lotto si riferisce, cui la stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti delle XX.XX.XX., anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili delle singole prestazioni.
Articolo 14 – Coperture assicurative
È a carico di ciascun aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero delle Amministrazioni e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto.
È, pertanto, responsabile nei confronti delle Amministrazioni e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere le Amministrazioni sollevate ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’aggiudicatario dovrà stipulare specifica, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà dimostrare l’esistenza di una polizza
RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.
Resta comunque ferma la responsabilità dell’aggiudicatario per i danni non coperti dall’assicurazione e per
quelli eccedenti il massimale assicurativo.
Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alle Amministrazioni, entro le tempistiche successivamente comunicate all’aggiudicatario, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
Articolo 15 – Garanzie definitive
L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva, su richiesta della singola Amministrazione, per ciascun lotto aggiudicato. Tale garanzia deve essere posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di riferimento, pari al 10% dell’importo contrattuale del singolo lotto o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato all’aggiudicatario dall’Amministrazione cui il lotto aggiudicato fa riferimento, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione per quanto riguarda l’ATS della Città Metropolitana di Milano e alla comunicazione di presa d’atto per quanto riguarda l’ATS dell’Insubria.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.
È facoltà di ciascuna ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS interessata.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:
- quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul nostro Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxxxXXXXXXXX&xxxxxxxx Url. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
- ricevuta di versamento a favore dell’ATS Insubria tramite PagoPA, accedendo al sito web di Regione Lombardia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx nella sezione riferita alla ATS Insubria. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
La cauzione deve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per il servizio di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canili sanitari dell’ATS – lotto
”.
CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI
per l’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato.
L’operatore economico, a seguito dell’aggiudicazione della procedura di che trattasi, si impegna a trasmettere all’Amministrazione contraente i documenti sulla valutazione dei rischi dei Canili Sanitari in modo da consentire alle Agenzie di informare i propri operatori sui rischi presenti e a cui potrebbero essere esposti.
L’operatore economico aggiudicatario, nell’esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.
Le Agenzie, in qualità di Datori di Lavoro, sono tenute ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del
D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, la singola Agenzia procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d’appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all’atto di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. l’aggiudicatario dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento del servizio ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 17 - Inadempienze e penalità
Per la caratteristica del servizio, l'attività non potrà essere sospesa. Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.
In caso di inadempienze nell’esecuzione del servizio, le Amministrazione contraenti, previa contestazione scritta, avranno facoltà di applicare le seguenti penali:
a) per la sola ATS della Città Metropolitana di Milano, qualora non venga garantito il calendario minimo (art. 7 lett. e) del presente CSA) stabilito per la restituzione dei cani ai legittimi proprietari o quando vengano accertati ritardi/disservizi/comportamenti scortesi a danno dell’utenza si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
b) nel caso sia accertato dal Dipartimento Veterinario una modifica/cambio, disposta unilateralmente dall’aggiudicatario, dei mangimi si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
c) in caso di smaltimento dei rifiuti speciali con modalità non conformi alle normative vigenti si applicherà
una penale pari a € 500,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
d) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per effettuare l’intervento di accalappiamento si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata, cui si aggiungerà € 5,00 per ogni 15 minuti di ritardo;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
e) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per informare i soggetti competenti dei cani accalappiati senza la presenza della Polizia Locale territorialmente competente si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
f) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per segnalare al Dipartimento Veterinario il decesso di un animale si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
g) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA nel provvedere immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l’orario di lavoro si applicherà una penale pari a € 200,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
h) in caso di mancata assicurazione, nel corso della medesima giornata, del servizio minimo indispensabile (accalappiamento, alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri) per l’assenza del personale, anche per motivi sindacali, o nel caso che gli animali non abbiano sempre l’acqua a disposizione, si applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata contestata, fatto salvo il rimborso ad ATS di ogni spesa sostenuta per un servizio sostitutivo ed eventuali altre e più gravi conseguenze civili o penali.
i) nel caso in cui dovessero verificarsi disagi, disservizi o danni di qualsiasi sorta imputabili a responsabilità dell’aggiudicatario, non consistenti nelle fattispecie sopra descritte, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni disagio, disservizio o danno riscontrato.
j) nel caso di mancato assolvimento dei singoli obblighi assunti con l’offerta tecnica verrà applicata una
penale pari a € 500,00.
Le Amministrazioni organizzano la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza e di conseguenza la società aggiudicataria, agendo per conto di una Pubblica Amministrazione, nel caso di inadempimenti come sopra specificati, lede l’immagine di una c.d. “buona amministrazione”, incidendo sulla fiducia della cittadinanza e degli amministratori e sulla capacità di giungere ai fini istituzionalmente previsti. L’ATS si riserva, quindi, di richiedere il risarcimento di eventuali danni d’immagine conseguiti in conseguenza di tali inadempimenti.
In ogni caso, il valore delle penali applicate dalle Amministrazioni non potrà superare la soglia di cui all’art.
113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all’aggiudicatario che potrà comunicare all’ATS coinvolta le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza.
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilito.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno
causato.
Le Amministrazioni, dopo l’applicazione di 5 (cinque) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle Amministrazioni un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione coinvolta, dei pagamenti.
Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avranno il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all’articolo 16 del presente CSA, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).
Articolo 18 – Risoluzione del contratto
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. i.
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- l’aggiudicatario è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente CSA e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’ATS si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di xxxxx, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;
- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nei Codici di Comportamento delle Amministrazioni, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati dalle Amministrazioni e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto
(quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- siano state applicate più di dieci penalità nel corso del periodo di validità contrattuale;
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell’aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto;
- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo,
dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.
La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’aggiudicatario in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, individuato da ciascuna Amministrazione, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di riferimento di ciascuna ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
Articolo 19 - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..
In particolare, l’Amministrazione contraente ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. in qualsiasi momento del contratto, qualora, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’Amministrazione contraente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato richiesto da parte dell’ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
5. in caso di xxxxxx di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
7. per motivi di interesse pubblico.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all’Amministrazione contraente.
In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario ha
diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
L’aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’aggiudicatario siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.
Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario.
Articolo 20- Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno.
La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Con delibera n. 480/2021, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016, l’ATS Insubria, tuttavia, ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all’ATS Insubria dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Articolo 21 – Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilità
L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.
Le informazioni non sensibili trasmesse alle Amministrazioni aggregate in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente delle stesse e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.
Le Amministrazioni, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificheranno che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Articolo 22 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage
Le XX.XX.XX. aggregate informano la propria attività contrattuale ai contenuti di cui ai propri Codici di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti delle Agenzie sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
I suddetti Codici sono stati adottati:
- dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx;
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 2022-2024, adottati:
- dall’ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 36 del 28.01.2022 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx;
Le Amministrazioni stabiliscono, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Inoltre, si rammenta quanto statuito dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall’art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.
Articolo 23 – Conflitto di interesse
Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’Amministrazione prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Obiettivo dell’Amministrazione è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell’Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Articolo 24 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Amministrazioni e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.
Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame
dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Articolo 25 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con X.Xxx. n. 101/2018) “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l’operatore economico aggiudicatario verrà designato “Responsabile del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.
I Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni aggregate.
In particolare, l’operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati
personali, è tenuto a:
1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all’oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all’art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l’esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell’Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di
trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell’art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l’adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l’adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l’efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.
Al Responsabile è vietato:
⮚ diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
⮚ effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.
La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità,
poiché l’attività di trattamento è necessariamente intrinseca all’adempimento dell’attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con
l’aggiudicatario della presente procedura.
La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.
Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai sub responsabili.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali
– l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che
l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 25 – Diritti di privativa industriale
L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Amministrazioni da qualsiasi molestia.
Articolo 26 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà sottoscritto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il contratto sarà, invece, sottoscritto con l’ATS mandante soltanto in seguito all’approvazione di proprio
provvedimento di presa d’atto dell’esito della presente procedura.
In caso di partecipazione alla procedura di gara di un unico operatore economico il termine dilatorio di cui
all’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non verrà applicato.
Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo.
In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11
dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente alla registrazione di ciascun contratto, compresa l’imposta di
registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di foglio uso
bollo (D.P.R. n. 642/1972).
A tal fine, per il pagamento in favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano tramite PagoPA,
l’aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxxxXXXXXXXX&xxxxxxxxXxx
In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l’oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Invece, per il pagamento in favore dell’ATS Insubria tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx nella sezione riferita alla ATS Insubria e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili.
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall’ATS. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione.
Per le controversie connesse alla procedura di gara il Foro competente è individuato in quello di Milano.
Per le controversie connesse all’esecuzione con l’esecuzione degli obblighi contrattuali il Foro competente è
individuato in quello del capoluogo dove ha sede ciascuna Amministrazione.
Articolo 29 – Revisione dei prezzi
Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto articolo 29.
È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell’importo complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità:
• entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto;
• esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
• l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
• il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
• il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC
all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario;
• il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
• nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.
L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cd. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.
Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna delle annualità interessate dal contratto.
Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate.
Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 30 – Avvertenze generali e disposizioni finali
Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.
I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alle norme del codice civile.
L’aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle
leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.