PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE R.C. GENERALE
PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE R.C. GENERALE
Ultimo aggiornamento – maggio 2007
Disposizioni legislative di carattere generale
Disposizioni legislative con riferimento al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Ordinanze ministeriali
Principali disposizioni legislative in tema di assicurazione obbligatoria R.C. Generale
Aggiornamento maggio 2007
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CARATTERE GENERALE
1) ATTIVITÀ NOTARILE D.Lgs. 4-5-2006 n. 182
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, S.O.
Art. 1 Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ed evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
1. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
2. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.
3. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive".
2) RC PROFESSIONALE PER GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE- CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
D.Lgs. 7-9-2005 n. 209
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. Art. 110
Comma 3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
3) SERVIZI TURISTICI Aggiornamento
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Capo II Servizi turistici Art. 82.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.
Art. 99. Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E' fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
----------------------------------- D. Lgs. 17-3-1995 n. 111
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1995, n. 88.
Art. 15. Responsabilità per danni alla persona.
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
Art. 16. Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona.
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Art.20. Assicurazione.
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
4) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA D.M. 11-2-2005 n. 68
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97
Art. 14 Elenco dei gestori di posta elettronica certificata
6 Il richiedente deve inoltre:
i) Fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.
5) ORGANISMI DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO, INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA
D.M. 23-7-2004 n. 222
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2004, n. 197
Art. 4. Criteri per l'iscrizione nel registro
3 Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare:
b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 eruo per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione.
Decreto 24 luglio 2006
Dirigenziale - Modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori.
Appendice quarta - polizza assicurativa
6) PERSONALE NAVIGANTE - MEDICI GENERICI FIDUCIARI ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE
Decreto 24 -12-2003 n. 339
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero - professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico - legale al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, triennio 1998 - 2000. Pubblicato nella Gazz. Uff 11 marzo 2004 n. 59
Art. 11 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a cura del Ministero della salute, i medici fiduciari sono assicurati contro i danni di responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo.
Massimali:
per responsabilità verso terzi: euro 1.032.913,80 per persona: euro 516.456,90
per danni a cose o ad animali: euro 258.228,45
7) SPORT INVERNALI - GESTORI AREE SCIABILI L. 24-12-2003 n. 363
Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2004, n. 3.
4. Responsabilità civile dei gestori.
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8) IMPIANTI A FUNE D.Lgs. 12-06-2003 n. 210
Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio - Gazz. Uff. 9 agosto 2003 n. 184
Allegato XIII (rif. All'art. 15) - Requisiti minimi che devono essere presi in considerazione per la notifica degli organismi
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile. Tale disposizione non si applica agli organismi pubblici.
9) DISTRIBUZIONE GAS – CLIENTI FINALI
Deliberazione Autorità per l’energia elettrica e il gas 12-12-2003 n. 152/03
Adozione di disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2004, n. 6
Art. 2 Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili.
2.1 Con decorrenza dal 1° ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a vallle del punto di consegna.
10)ORGANISMI NOTIFICATI E AUTORIZZATI
Decreto 2 ottobre 2003
Modifica al decreto dirigenziale 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 - Gazz. Uff. 18 ottobre 2003 n. 243
Articolo unico
Comma 1. L'art. 2, comma 2, del decreto dirigenziale 2 aprile 2003 è sostituito come segue: "I richiedenti, se soggetti di diritto privato, devono essere iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Devono altresì essere forniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero devono possedere analoga capacità finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento, a copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito con capitale sociale non inferiore a dieci milioni di euro".
Comma 2. L'art. 8, comma 3, del citato decreto è sostituito come segue: "Alla richiesta di designazione l'organismo deve allegare copia del decreto di autorizzazione, nonché dimostrare una ulteriore copertura assicurativa per un massimale di 3,5 milioni di euro ovvero possedere analoga capacità finanziaria dimostrata mediante un'attestazione di affidamento, a copertura dell'eventuale danno provocato, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito con capitale sociale non inferiore a dieci milioni di euro".
11)LABORATORI DI VERIFICAZIONE DI APPARECCHI MISURATORI FISCALI
Provv. 28-7-2003 - Agenzia delle Entrate
Modifica del D.M. 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla L. 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1. del Provv. 4 marzo 2002 dell’Agenzia delle Entrate. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2003, n. 221
Allegato IV
1.4 Il laboratorio è coperto da assicurazione di responsabilità civile per danni causati nell’esercizio dell’attività di verificazione.
12)SCUOLA - TIROCINI PROFESSIONALI Acc. 24-7-2003
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002 / 2003 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2003 n. 188
Art. 137 - Copertura assicurativa
1 m- Le istituzioni scolastiche ed educative, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesso attrezzature.
13)NAUTICA DA DIPORTO L. 8-7-2003 n. 172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico. Pubblicato nella Gazz. Uff 14 luglio 2003 n. 161
14)QUALIFICHE PROFESSIONALI - RICONOSCIMENTO
D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277 -
Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico - Gazz. Uff. 14.10.2003 N. 239
1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
2. Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
Viene inserito il seguente articolo:
4-ter
Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia.
15)SPERIMENTAZIONI CLINICHE DI MEDICINALI PER USO CLINICO - PROMOTORI
D.Lgs. 24-6-2003 n. 211
Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2003, n. 184, S.O. 3. Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica.
1. La sperimentazione clinica può essere intrapresa esclusivamente a condizione che:
f) il promotore della sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione.
16)IMPIANTI A FUNE - ORGANISMI NOTIFICATI D.Lgs. 12-6-2003 n. 210
Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2003, n. 184, S.O.
15. Organismi notificati.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9 e di esame «CE» di cui all'articolo 11; fra tali requisiti sono compresi quelli indicati nell'allegato
VIII. Con lo stesso decreto è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati VIII e X.
2. Ai fini dell'autorizzazione, gli organismi che rispettano i requisiti di cui al comma 1 inoltrano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa istruttoria e, sentito il Ministero delle attività produttive, al rilascio dell'autorizzazione; si considerano rispettati i requisiti di cui al comma 1 se gli organismi soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle pertinenti norme europee armonizzate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine l'autorizzazione si intende rifiutata.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati e i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 9 e 11, nonché ogni successiva variazione.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli organismi autorizzati il numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi notificati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea, e degli aggiornamenti relativi.
Allegato VIII (Articolo 15)
Requisiti minimi che devono essere presi in considerazione per la notifica degli organismi
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile. Tale disposizione non si applica agli organismi pubblici.
17)PRODOTTI DA COSTRUZIONE - ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE D.M. 9-5-2003 n. 156
Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152.
Allegato B
Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di abilitazione (in originale o copia autenticata e due copie), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o società.
7) Attestato rilasciato da una Società assicuratrice comprovante la stipula di assicurazione di responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000 euro.
18)UNITÀ DI DIPORTO - ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE D.M. 30-4-2003 n. 175
Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2003, n. 162.
5. Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti.
1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di valutazione della conformità dei prodotti in àmbito comunitario; tale obbligo non è richiesto agli organismi pubblici.
19)CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA Delib. 23-1-2003 n. 93.
Schema di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile professionale dei CAA - Centri di assistenza agricola. (Deliberazione n. 93). Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 2003, n. 27
20)ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Dir.Min. 19-12-2002
Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77.
2. Documentazione richiesta per la certificazione di prodotto.
6) polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 2,5 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attività connesse cui gli organismi sono autorizzati.
21)COMPETIZIONI CICLISTICHE - SCORTE TECNICHE Provv. 27-11-2002
Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2003, n. 29.
Articolo 11
Obblighi delle persone che effettuano la scorta.
e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7;
22)IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE - ORGANISMI DI ISPEZIONE
Dir.Min. 11-3-2002
Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxx xxxxxxxxx di ispezione di tipo «A». Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 maggio 2002, n. 108.
3. Documentazione richiesta per l'abilitazione alle verifiche.
1. Alle richieste di abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie devono essere allegati i seguenti documenti:
g) polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità professionale con massimale non inferiore a 1,55 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di ispezione.
23)APPARECCHIATURE RADIO ED APPARECCHIATURE TERMINALI DI TELECOMUNICAZIONE - LABORATORI DI PROVA
D.M. 25-2-2002 n. 84
Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 maggio 2002, n. 105.
2. Presentazione della domanda.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda:
c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico.
24)SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITÀ - ORGANISMI NOTIFICATI
D.Lgs. 24-5-2001 n. 299
Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2001, n. 168.
7. Organismi notificati.
1. Gli organismi che intendono essere notificati dallo Stato italiano in uno o più settori dell'interoperabilità, ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII del presente decreto e la qualificazione dei laboratori dei quali intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneità e rispondenza ai requisiti anche mediante la riconduzione alla propria diretta responsabilità dei provvedimenti organizzativi e gestionali e mediante la direzione e vigilanza del personale ivi operante.
Allegato VII
(previsto dall'art. 7, comma 1)
Criteri minimi che gli organismi devono possedere per essere notificati
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base alle leggi vigenti oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato.
25)DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO - ORGANISMI NOTIFICATI D.Lgs. 8-9-2000 n. 332
Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2000, n. 269, S.O.
8. Organismi notificati.
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9, nonché i compiti specifici per i quali sono stati designati, gli organismi che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in prosieguo denominati «organismi notificati», ferme restando le disposizioni del suddetto articolo. Con lo stesso decreto è
disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati IX e X.
Allegato X
(art. 8, comma 1)
Modalità e contenuti delle domande per la richiesta di autorizzazione alla certificazione
1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 8 deve essere indirizzata al Ministero della sanità che ne informa il Ministero dell'industria.
2. Alla domanda redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata del legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
e) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità in ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi pubblici.
26)MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI D.P.R. 28-7-2000 n. 271
Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. Pubblicato sulla Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, S.O. Art. 29.Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.
1. L’Azienda, sentiti i Sindacati di cui all’art. 20 comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'art. 18.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilità verso terzi:
L. 3.000.000.000 per sinistro; L. 2.000.000.000 per persona;
L. 1.000.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) per gli infortuni:
L. 2.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
L. 300.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze, sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all’art. 20 comma 12 entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
27)ATTREZZATURE A PRESSIONE - ORGANISMI DI CONTROLLO D.Lgs. 25-2-2000 n. 93
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2000, n. 91, S.O.
13. Entità terze riconosciute.
1. I compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I possono essere svolti da soggetti, diversi dagli organismi notificati di cui all'articolo 12, appositamente riconosciuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dei criteri indicati nell'allegato IV.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea un elenco dei soggetti riconosciuti a norma del presente articolo.
3. I soggetti che soddisfano i criteri previsti dalle norme armonizzate pertinenti sono considerati rispondenti ai criteri di cui all'allegato IV.
4. La notifica di un soggetto riconosciuto a norma del presente articolo viene revocata qualora si constati che esso non soddisfa più i criteri di cui all'allegato IV.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea di ogni revoca di autorizzazione.
Allegato IV
Criteri minimi che devono essere osservati per la designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12 e delle entità terze riconosciute di cui all'articolo 13
6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
28)MEDICI OPERANTI IN AMBITO COMUNITARIO D.Lgs. 17-8-1999 n. 368
Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
3. L’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per le responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
29)CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE D.M. 31-5-1999 n. 164
Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1999, n. 135.
6. Garanzie.
1. Le società richiedenti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a due miliardi di lire, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.
7. Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.
b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 6.
30)ASCENSORI E MONTACARICHI - ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE D.P.R. 30-4-1999 n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1999, n. 134.
9. Organismi di certificazione.
1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
Allegato VII
Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, salvo quando tale responsabilità è coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro.
31)CONCESSIONARI SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI D.M. 4-9-1998, N. 401
Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 1998, n. 274
4.1. Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall’articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all’articolo 1, comma 1 lettera A) e B), e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all’articolo 1, comma 1, lettera C).
32)DISPOSITIVI MEDICI - ORGANISMI DI CONFORMITÀ D.M. 1-7-1998 n. 318
Regolamento recante norme per gli organismi autorizzati ad espletare le procedure per la valutazione di conformità dei dispositivi medici alla normativa CEE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 204.
2. Autorizzazione per conformità dispositivi medici.
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di attestazione di conformità in ambito comunitario; tale obbligo non è richiesto agli organismi pubblici.
33)TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO D.M. 25-3-1998 n. 142
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.
3. Garanzie assicurative.
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
34)APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA - ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
D.P.R. 23-3-1998 n. 126
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 1998, n. 101.
8. Organismi di certificazione.
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli allegati XI e XII
Allegato XI
(art. 8, comma 1)
Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o quando si tratti di un organismo pubblico.
35)SCORTE TECNICHE VEICOLI ECCEZIONALI D.M. 18-7-1997
Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in occasione di eccezionalità. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185, S.O.
Art. 2 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi.
36)APPARECCHI A GAS - ORGANISMI DI CONTROLLO D.P.R. 15-11-1996 n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302, S.O. Allegato V
Requisiti minimi per la designazione degli organismi di controllo
7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato o che si tratti di organismo pubblico.
37)DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI D.P.R. 13-3-1992 n. 261
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto il 10 luglio 1991 e perfezionato il 28 gennaio 1992.
Art.13
1. L'Unità sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede di servizio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 17.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) - per la responsabilità verso i terzi
- L. 1.500.000.000 per sinistro;
- L. 1.000.000.000 per persona;
- L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) - per gli infortuni
- L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'inizio della invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
38)MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DELLA MEDICINA DEI SERVIZI D.P.R. 14-2-1992 n. 218
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992. 24
1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilità professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio sempreché agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'articolo 21.
2. Il contratto è stipulato per i seguenti massimali:
- L. 1,5 miliardi per morte o invalidità permanente;
- L. 70.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno.
3. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.
39)BIOLOGI AMBULATORIALI D.P.R.13-3-1992 n. 262
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto il 17 maggio 1991 e perfezionato il 9 gennaio 1992. Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1992, n. 90, S.O.
Art.15..Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.
1. L'Unità sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 19.
2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a) - per la responsabilità verso terzi:
- L. 1.500.000.000 per sinistro;
- L. 1.000.000.000 per persona;
- L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b) - per gli infortuni
- L. 1.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'inizio della invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
4. I biologi che a causa delle attività espletate ai sensi del presente accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Unità sanitaria locale.
40) SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - VOLONTARI L. 18-2-1992 n. 162
Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.
Art. 3
1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire
300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo
41)CACCIATORI L. 11-2-1992 n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
Art.12 Esercizio dell'attività venatoria
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate
42)SICUREZZA DEI GIOCATTOLI - ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE D.M. 13-12-1991
Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1991, n. 296.
6. polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi
43)VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONI L. 11-8-1991 n. 266
Legge - quadro sul volontariato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1991, n. 196.
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
44)AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE L. 3-2-1989 n.39
Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore. Pubblicata sulla Gazz. Uff. 9 febbraio 1989, n. 33
3.5 bis – Per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura rischi professionali ed a tutela dei clienti.
(Comma aggiunto dall’art. 18, L. 5 marzo 2001, n. 57)
45)DISCIPLINA DEL COMMERCIO D.M. 4-8-1988 n. 375
Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 , sulla disciplina del commercio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204, S.O.
Art.55
Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale
1. Le forme speciali di vendita di cui all'art. 36 della legge sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale.
2. Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio. Ai loro incaricati si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. L'autorità di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio o la propaganda commerciale di cui all'art. 36 della legge è quella della sede legale dell'impresa.
4. L'autorità di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.
5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e deve essere firmato da quest'ultimo.
6. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attività, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari. (30/a).
(30/a) L'art. 26, X.Xxx. 31 marzo 1998, n. 114, riportato al n. CII, ha abrogato il presente decreto, con la decorrenza ivi indicata, ad esclusione del comma 9, dell'art. 56, dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e all'attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217.
46)QUADRI INTERMEDI L. 13-5-1985 n. 190
Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1985, n. 115.
Art. 5. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
47)LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA L. 20-3-1984 n. 47
Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 1984, n. 93.
Per la copertura dei rischi per responsabilità civile connessi allo svolgimento della predetta attività pratica, i consigli di amministrazione delle università stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.
48)MEDIATORI DI ASSICURAZIONE
Aggiornamento
D.Lgs. 7-9-2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private. Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
Art. 354 (Norme espressamente abrogate)
Comma 1. Lett. i) la legge 28 novembre 1984, n. 792
L. 28-11-1984 n. 792
Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 novembre 1984, n. 329.
Art.4. Condizioni per l'iscrizione delle persone fisiche
g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 12 della presente legge;
49)GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI IN BOMBOLE - IMPRESE DI DISTRIBUZIONE
Aggiornamento
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239"
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 74
Art. 16.
Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile
1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
a) della responsabilità civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali;
b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.
2. L'assicurazione e' stipulata per un congruo massimale e comunque non inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di cinquecentosedicimila euro per ogni persona e di due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali.
3. L'aggiornamento delle somme da assicurare e' determinato con decreto del Ministero delle attività produttive.
4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attività produttive, gli estremi della polizza di assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa.
5. Nei punti di distribuzione e di vendita sono chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.
6. I rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti contenenti GPL posti in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto.
7. Sui serbatoi installati presso l'utenza e' chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice.
L. 2-2-1973 n. 7
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole. Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1973, n. 42.
Art.5. I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;
b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.
L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare può essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.
Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.
Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.
50)SANGUE UMANO - CENTRI DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE
D.P.R. 24-8-1971 n. 1256
Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano. Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 26 gennaio 1972, n. 22.
Sezione I - Centri e loro compiti
Articolo 2 - Gli enti e le associazioni che ai sensi dell'art. 4 della legge siano stati autorizzati ad impiantare centri trasfusionali o centri di produzione di emoderivati possono, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, svolgere tramite i dipendenti centri compiti di ricerca in campo ematologico ed immunoematologico, di prevenzione, di diagnostica di laboratorio e di medicina sociale mediante laboratori di ricerche immunologiche o di ricerche nel campo dell'emostasi o con attività di prevenzione della malattia emolitica del neonato, di accertamento e di assistenza degli emofilici e dei microcitemici.
Art. 22 - I centri debbono essere assicurati dagli enti gestori contro i danni che possono essere recati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai datori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue.
Possono altresì essere assicurati contro i danni a terze persone dovuti alla cessione del sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione purché eseguita dal personale del centro. L'assicurazione deve essere estesa anche ad eventuali infortuni verificatisi in itinere a donatori a seguito di espresso invio al centro da parte di associazioni o sezioni o su diretta chiamata del centro stesso.
51)ENERGIA NUCLEARE - ESERCENTI IMPIANTI L. 31-12-1962 n. 1860
Impiego pacifico dell'energia nucleare. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1963, n. 27.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonché le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.
52)BOMBOLE PER METANO L. 8-7-1950 n. 640
Disciplina delle bombole per metano. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 agosto 1950, n. 199.
Art. 13 I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
5) funzionamento del Comitato;
6) punzonatura delle bombole.
Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
LAVORI
TITOLO COPERTURA ASSICURATIVA | RIFERIMENTI NORMATIVI |
Copertura assicurativa della responsabilità del dipendente pubblico incaricato della progettazione DI LAVORI | D. lgs. n. 163/06, art. 90, comma 5, e art. 111, comma 1 D.P.R. n. 554/99 art. 106 |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria PER LAVORI | D. lgs. n. 163/06 art. 90, comma 5, e art. 111 comma 1 D.P.R. n. 554/99 art. 105 |
Copertura assicurativa per danni di esecuzione DI LAVORI Garanzia di manutenzione DI OPERE Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione DI LAVORI | D. lgs. n. 163/06 art. 129, comma 1 D.P.R. n. 554/99 art. 103 |
Copertura assicurativa indennitaria decennale DI OPERE Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi DECENNALE PER OPERE | D. lgs. n. 163/06 art. 129, comma 2 D.P.R. n. 554/99 art. 104 commi 1 e 2 |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione DI LAVORI | D.lgs. n. 163/06 art. 112, comma 5, lett. c) |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei verificatori autorizzati della progettazione DI LAVORI | D.lgs. n. 163/06 art. 112, comma 5, lett. c) |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale degli assistenti esterni del responsabile del procedimento PER LAVORI | D.lgs. n. 163/06 art. 10, comma 7 |
SERVIZI E FORNITURE
Copertura assicurativa della responsabilità dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione DI SERVIZI E DI FORNITURE | D.lgs. n. 163/06 art. 111, comma 2 |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria PER SERVIZI E FORNITURE | D.lgs. n. 163/06 art. 111, comma 2 |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione DI SERVIZI E FORNITURE | D.lgs. n. 163/06 art. 112, comma 5, lett.c) |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei verificatori autorizzati della progettazione DI SERVIZI E FORNITURE | D.lgs. n. 163/06 art. 112, comma 5, lett. c) |
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dell’assistente esterno del responsabile del procedimento PER SERVIZI E FORNITURE | D.lgs. n. 163/06 art. 10, comma 7 |
ORDINANZE MINISTERIALI
CANI PERICOLOSI
AGGIORNAMENTO
Ordinanza del Ministero della Salute – Gazz. Uff. 13.1.2007 N. 10
Art. 3 comma 1 - Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, lettera b), ha l’obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
Art. 5 comma 1 – Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
comma 3 lett. c) – l’obbligo per i proprietari dei cani di cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane
(v. Prot. 0028 Comunicazione del 17.01.2007)
Ordinanza del Ministro della Salute del 3.10.2005 – Gazz. Uff. 2.12.2205 N. 281
Art. 3 comma 1 - Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, lettera b), ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
(v. Prot. 0939 Comunicazione del 6.12.2005)
Ordinanza del Ministro della Salute del 27.8.2004 – Gazz. Uff. 10.9.2004 N. 213
Art. 2 comma 1 - Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
(v. Prot. 0352 Comunicazione del 21.9.2004)
Ordinanza del Ministro della Salute del 9.9.2003 - Gazz. Uff. 12.9.2003 N. 212
Art. 2 comma 3 - Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal ministero delle Attività produttive.
(v. Prot. 0349 Comunicazione del 16.9.2003)