BANDO-DISCIPLINARE DI GARA -
Centrale Unica di Committenza
Xxx Xxxxxxxxx 0 00000 Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx (XX)
tel. 000 0000000
fax 000 0000000
xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
PROT. 2018/0037250
- BANDO-DISCIPLINARE DI GARA -
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILE, ELETTRICA, TERMOIDROSANITARIA E C.T., VIABILITA’ E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
CIG: 75510370DC
Il presente Bando-Disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni per l’affidamento di un accordo quadro dei servizi di manutenzione edile, elettrica, termoidrosanitaria e C.T., viabilità e fornitura di segnaletica verticale, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con la Determinazione a contrarre TEC/101 del 25.05.2018 del Comune di Argelato – Settore programmazione e gestione del territorio – Servizio Edilizia Pubblica;
e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il Bando – Disciplinare di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo dell’Unione Reno Galliera: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
La documentazione di gara comprende:
1) Bando – Disciplinare di gara;
2) Modello A - Dichiarazione unica;
3) Modello B – Offerta economica;
4) Elenchi prezzi da a) a f);
5) Schema delle categorie e impianti;
6) Relazione tecnica;
7) Capitolato Speciale d’Appalto;
8) Schema di contratto – accordo quadro;
9) Progetto.
Il progetto di cui al n.9 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui ai seguenti D.M.:
• D.M. 11 ottobre 2017 per la manutenzione edile;
• D.M. 27 settembre 2017 per la manutenzione elettrica;
• D.M. 7 marzo 2012 per la manutenzione termo idrosanitaria, centrali termiche.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Il progetto è scaricabile dal seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/x/xxxxxxxxx00xx0x/XXX.%00XXXXXXX.xxx?xxx0
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxx Xxxxx.
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE RENO GALLIERA
40016 – Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxx x. 0,
Telefono: 051/0000000 - Fax: 051/0000000 Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Xxxx Xxxxx E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
ENTE COMMITTENTE:
COMUNE DI ARGELATO
40050 – ARGELATO (BO)
Xxx Xxxxxxxx 0
Xxx 000/0000000 - Fax 051/893775
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/ Responsabile del Procedimento: Xxx. Xxxxx Xxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx PEC: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2. CHIARIMENTI
2.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Centrale Unica di Committenza, all’indirizzo di posta elettronica:
almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2.3. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3.COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente Bando-Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4.1. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto l’amministrazione ritiene che la suddivisione in lotti risulti antieconomica e meno responsabilizzante per l’appaltatore, laddove ci sia interferenza fra le varie professionalità (opere edilizie/impiantistiche, opere interne/esterne, ecc…). L’unico appaltatore diminuisce l’eventuale ricorso al contenzioso.
4.2. Trattasi di appalto basato su un accordo quadro da concludersi con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del Codice, avente ad oggetto l’affidamento della manutenzione edili, elettrica, termoidrosanitaria e centrali termiche, viabilità e segnaletica orizzontale, avente durata di quattro anni, dalla data di consegna dei lavori/servizi, con opzione in capo all’ente committente di rinnovo per ulteriori quattro anni e di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
4.3. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore presunto dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’opzione di proroga è stimato in complessivi presunti €. 3.322.200,00 IVA esclusa, di cui euro 158.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
n . | Descrizione servizi/beni | CPV | P (princip ale) S (second aria) | Importo quadriennale |
1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE | 507100000-5 | P | 393.775,00 |
2 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA | 507100000-5 | P | 416.611,00 |
3 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMO IDROSANITARIA , CENTRALI TERMICHE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE | 507100000-5 | P | 466.984,00 |
4 | SERVIZIO DI VIABILITA’ COMUNALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE | 507100000-5 | P | 363.730,00 |
5 | FORNITURA DI CARTELLI STRADALI E DI TOPONOMASTICA | 507100000-5 | P | 20.000,00 |
Importo totale a base di gara | 1.661.100,00 |
L’appalto prevede un servizio di verifica e controllo corrisposto a canone fisso e una parte dei lavori, conseguenti anche alla fase di verifica effettuata, corrisposti a misura, in base alle effettive necessità e caratteristiche del lavoro stesso, come meglio descritto nella parte prestazionale del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’appalto è finanziato con fondi dell’amministrazione.
5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5.1. Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di quattro anni decorrenti dalla data di consegna dei lavori/servizi; l’esecuzione dei lavori/servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
5.2. Opzioni e rinnovi
5.2.1. L’Ente committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo di ulteriori quattro anni, per un importo complessivo di Euro 3.322.200,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comprensivi di Euro 158.200,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
5.2.2. L’Amministrazione aggiudicataria si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106 del Codice, qualora ciò risulti necessario per il completamento delle operazioni di aggiudicazione di un nuovo appalto.
5.2.3. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, come indicato dall’art.1.2. del Capitolato prestazionale.
5.2.5. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di rinnovi e opzioni, è pari ad € 3.322.200,00 (tremilionitrecentoventiduemila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
• nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in sede di offerta e trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Bando-Disciplinare.
8.1. Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
b) Qualifica obbligatoria SOA per le categorie di appartenenza:
SERVIZIO 1 - MANUTENZIONE EDILE |
CATEGORIA PREVALENTE 1) OG 1 - Classifica I - “Edifici civili ed industriali”- € 374.000,00 importo a basa di gara per il servizio richiesto; di cui € 245.000,00 di costo per la manodopera ipotizzato (72%); CATEGORIE SCORPORABILI 2) OG2 – Classifica I “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” – Scorporabile o totalmente subappaltabile € 48.000,00 dell’importo lavori; 2) OS 6 – Classifica I – “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” - Scorporabile o totalmente subappaltabile € 40.000,00 dell’importo lavori; 3) OS7 – Classifica I – “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica” – Scorporabile o totalmente subappaltabile € 32.000,00; 4) OS8 – Classifica I – “Opere di impermeabilizzazione”- Scorporabile o totalmente subappaltabile € 48.000,00; |
SERVIZIO 2 –MANUTENZIONE ELETTRICA CATEGORIA PREVALENTE 4) OS30 – Classifica I - “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - € 400.000,00 importo a base di gare per il servizio richiesto; di cui € 280.000,00 di costo per la manodopera ipotizzato (70%); CATEGORIE SCORPORABILI 5) OS4 – Classifica I – “Impianti elettromeccanici trasportatori”- Scorporabile o totalmente subappaltabile per € 17.200,00; 6) OS5 – Classifica I – “ Impianti pneumatici e antintrusione” – Scorporabile o totalmente subappaltabile per € 13.760,00; 7) OS17 – Classifica I – “Linee telefoniche ed impianti di telefonia” – Scorporabile o totalmente subappaltabile per € 13.760,00; 8) OS19 – Classifica I – “Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento” – Scorporabile o totalmente subappaltabile per € 25.800,00; |
SERVIZIO 3 –MANUTENZIONE TERMOIDROSANITARIA E CENTRALI TERMICHE CATEGORIA PREVALENTE 9) OS3 - Classifica I - “Impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie” € 448.000,00 importo a base di gare per il servizio richiesto; di cui € 290.000,00 di costo per la manodopera ipotizzato (64%); CATEGORIE SCORPORABILI 10) OS28 –classifica I – “ Impianti termici e di condizionamento” –Scorporabile o totalmente subappaltabile per € 112.000,00; |
SERVIZIO 4 – VIABILITA’ E SEGNALETICA ORIZZONTALE CATEGORIA PREVALENTE 11) OG3 – Classifica I – “ Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” – € 340.00,00 importo a base di gara per il servizio richiesto; di cui € 206.000,00 di costo per la manodopera (60%); CATEGORIE SCORPORABILI 12) OS10 – Classifica I – “Segnaletica stradale non luminosa” – Scorporabile o totalmente subappaltabile per € 47.000,00; 13) OS12-A – “Classifica I – “ Barriere stradali di sicurezza” – Scorporabile o totalmente subappaltabile per € 18.800,00. |
Per la comprova del requisito viene fornita dal concorrente mediante la produzione di copia conforme delle certificazioni SOA (qualora sia scaduto il triennio di validità della certificazione Soa (scadenza intermedia) l’operatore economico dovrà produrre copia conforme dell’istanza di verifica triennale o rinnovo dell’attestazione protocollata dall’ente certificatore).
8.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 150.000,00 per ogni singolo servizio IVA esclusa.
I settori di attività sono:
• Edile;
• Elettrico;
• Idrotermosanitario;
• Stradale;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- Copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, con evidenziato l’importo relativo al fatturato specifico per ogni settore di attività;
in alternativa
- Copia delle dichiarazioni IVA relative agli ultimi tre esercizi finanziari, con evidenziato l’importo relativo al fatturato specifico per ogni settore di attività.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
8.3.1.) Per la manutenzione edile: Ai sensi del D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, l’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti, mediante una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
- Controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15 comma 9 e comma 11, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere;
- Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- Preparazione alle emergenze ambientali e risposta (v. D.M.).
La comprova del requisito è data da possesso, da parte dell’O.E., di una registrazione EMAS (regolamento
n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo le norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
- controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
8.3.2.) Per la manutenzione elettrica: Ai sensi del D.M. 27 settembre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica”, il personale addetto all’installazione, impiegato dall’operatore economico per l’espletamento
dell’appalto, deve conoscere, oltre al funzionamento e alle caratteristiche delle sorgenti da installare, dei sistemi di regolazione del flusso luminoso e delle norme di sicurezza relative all’installazione, le norme in materia di gestione dei rifiuti.
La comprova del requisito potrà essere data mediante la produzione, in sede di offerta, di idonea documentazione attestante la qualificazione del personale che effettuerà l’installazione (certificazioni, attestazioni ecc).
8.3.3). Per la manutenzione termo idrosanitaria, centrali termiche e ruolo di terzo responsabile. Ai sensi del D.M. 7 marzo 2012 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento””.
A. L’operatore economico deve possedere personale dedicato alla realizzazione del servizio specificatamente formato in merito a:
- normativa pertinente;
- installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell’impianto;
- corrette modalità di intervento sugli impianti;
- gestione di sistemi di regolazione degli impianti;
- gestione eco-efficiente degli impianti;
- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l’ambiente dei prodotti utilizzati;
- corrette modalità d’uso dei dispositivi di protezione individuale;
- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti;
- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati;
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- ricerca e soluzione dei guasti;
- progettazione.
La comprova dei suddetti requisiti è assolta a mezzo della produzione dei seguenti documenti:
• Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; OPPURE
• Diploma o qualifica conseguita, al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore; OPPURE
• Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore; OPPURE
• Documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti,
per l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.
Tale documentazione non è richiesta all’operatore economico che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339 o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352.
B. L’operatore economico, inoltre, deve possedere la capacità di eseguire il contratto con il minor impatto possibile sull’ambiente, attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto a livello internazionale.
La comprova del requisito potrà essere data dalla dimostrazione del possesso della registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità (già richiesti quale prova dei requisito 8.3.1). Vengono accettate, quali mezzi di prova una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l’operatore economico (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti audit).
8.3.4) Abilitazione professionale per la manutenzione degli impianti funzionanti a gas fluorurati
(patente FGAS – Regolamento di esecuzione U.E. n. 2015/2067);
8.3.5) Per la fornitura di cartelli stradali e di toponomastica. L’operatore economico è tenuto a fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n° 610 del 16.09.1996 e s.m.i. e in ogni caso alle norme in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.
8.3.6) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a ciascuno di quelli oggetto dell’accordo quadro (edile/elettrico/idrotermosanitario/stradale), a favore di enti pubblici, per un importo almeno pari ad Euro 800.000,00 (con un minimo di euro 150,00 per ogni singolo servizio).
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la produzione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
• Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
• La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per la comprova dei requisiti:
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1.a deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo alla certificazione SOA di cui al punto 8.1.b deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 8.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Ù
I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 8.3.1 – 8.3.2. - 8.3.3. devono essere dimostrati da tutte imprese componenti il raggruppamento (in assenza di certificazione, mediante le dichiarazioni richieste come prove equivalenti).
Gli ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 8.3.4 – 8.3.5. devono essere dimostrati dal raggruppamento nel suo complesso.
Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 8.3.6, nel caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
11. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione:
⮚ dei requisiti generali;
⮚ di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte
del concorrente, il modulo A ovvero, in alternativa, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
In caso l’appalto comprenda più tipologie di prestazione, il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione delle dichiarazioni di cui al modello A) ovvero di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
13. GARANZIA PROVVISORIA
13.1. L’offerta è corredata da:
a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto di Euro 66.444,00. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ulteriormente ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice; per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti;
b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
13.2. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
13.3. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro:
- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, deve essere intestata all’Ente committente. |
13.4. La garanzia provvisoria è costituita, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La garanzia fideiussoria dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del
23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
✓ in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
✓ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
✓ copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
• È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
• È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
• Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
14. SOPRALLUOGO
14.1. Il sopralluogo è facoltativo e la mancata effettuazione dello stesso non costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Comune di Argelato, ai seguenti recapiti:
- Referente Arch. Xxxxx Xxxxxxxx; tel 000-0000000.
e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del quinto giorno precedente il termine di consegna delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo verranno concordati con il Comune committente.
14.2. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
L’Ente committente rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
14.3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
14.4. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o
successiva delibera e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Centrale Unica di Committenza accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere consegnata alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera (CUC), sita in San Giorgio di Piano (Bo), Via Fariselli n.4- CAP 40016, a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato ovvero a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (escluso il sabato), in plico adeguatamente sigillato, inalterabile, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08.08.2018.
Il plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“Gara del giorno 08.08.2018 ore 14.00, procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione edile, elettrica, termoidrosanitaria e C.T., viabilità e fornitura di segnaletica verticale del Comune di Argelato - CIG: 75510370DC
Oltre alle indicazioni relative all’oggetto della gara, il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata, per le comunicazioni).
Si precisa che, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che questi siano già costituiti sia che siano da costituirsi.
16.1. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
16.2. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” “B - OFFERTA TECNICA”
“C - OFFERTA ECONOMICA”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
16.3. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
• Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per
essere ammessi e partecipare alla gara, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
• Le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
16.4. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
16.5. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per essere ammessi e partecipare alla procedura, resi a mezzo del modulo A ovvero, in alternativa, del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni rese a mezzo del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
• Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
• In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per l’ammissione e la partecipazione alla presente procedura di gara, rese a mezzo del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE A1 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo “preferibilmente secondo il modello di cui al Modulo A allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
A 2 - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di gara
Il concorrente rende le dichiarazione sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 circa il possesso dei requisiti a mezzo del modulo A allegato al presente Bando-Disciplinare ovvero, in alternativa, del DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su:
xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx secondo le indicazioni ivi riportate.
Alle dichiarazioni, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, devono essere allegate copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 Codice. Si applicano le prescrizioni di cui alla lettera A) precedente.
A 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le dichiarazioni sostitutive (da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modulo “A” allegato al presente bando-disciplinare, ovvero, in alternativa, del DGUE), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, con le quali attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti sotto indicati:
- titolare dell’impresa e direttore tecnico per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o di consorzi;
- institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del Codice possono essere rilasciate dal legale rappresentante, oltre che per se, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, che dovranno essere nominativamente indicati.
Si precisa che:
1. a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
ll concorrente attesta, inoltre, (con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo “A” allegato al presente bando-disciplinare ovvero, in alternativa, del DGUE) il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di cui al precedente punto 8.
Il concorrente, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo “A” allegato al presente bando-disciplinare:
- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
- dichiara di rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché di adempiere agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in ordine all’attività oggetto del presente accordo quadro;
- dichiara di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando- disciplinare di gara, nel capitolato speciale e in tutti gli elaborati indicati come allegati, di cui ha preso visione;
- dichiara di aver preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il lavoro;
- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara di aver accettato le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel Capitolato speciale;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con D.G. Unione n. 2 del 14/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
- dichiara di rimanere vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando-disciplinare;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- dichiarare l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto,indicando le prestazioni che intende affidare in subappalto, con l’indicazione delle forniture/servizi, nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 12 del presente disciplinare; nonché la terna dei sub-appaltatori, che devono essere in possesso e dichiarare i requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
- in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente allega alla domanda:
1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria, nei limiti di quanto precisato al paragrafo 11 del presente Bando-Disciplinare;
2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
a) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’accordo, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89, del Codice;
3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’accordo;
Il concorrente allega inoltre:
B) Bilanci ovvero dichiarazioni IVA attestanti il requisito del fatturato di cui al precedente paragrafo 8.2;
C)Attestazione di avere gestito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, per conto di enti pubblici (In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il requisito deve essere posseduto da almeno una delle imprese associate);
G) Copia delle certificazioni di cui ai requisiti dell’articolo 8.3.1 – 8.3.5 ovvero prove equivalenti ammesse;
H) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
I) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione);
L) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di 140,00 euro;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto A. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione attestante: a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante |
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. |
19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
19.1. La Busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti redatta secondo gli elementi oggetto di valutazione riportati in tabella al paragrafo 20 rispettando l’ordine dei criteri e sub criteri riportati nella medesima
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
19.2. La relazione tecnica non dovrà superare un massimo di 20 facciate, formato A4, carattere leggibile, ad eccezione delle eventuali schede tecniche. Le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo. Sono esclusi dal computo delle pagine eventuali copertine e indici.
19.3 Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo.
19.4 Ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice, l’Offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle pagine della relazione che contengono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990.
19.5. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.
20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
20.1. La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello B, allegato al presente Bando-Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) Ribasso percentuale unico e fisso da applicare agli elenchi prezzi posti a base di gara (elenco prezzi manutenzione edile; elenco prezzi manutenzione elettrica; elenco prezzi manutenzione termo idrosanitaria; elenco prezzi segnaletica orizzontale; elenco prezzi viabilità; elenco prezzi segnaletica) al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
b) Ribasso percentuale unico e fisso da applicare al canone dei servizi oggetto di appalto di complessivi Euro 184.500,00 annui (euro 33.500,00 – servizio manutenzione edile; euro 57.000,00 – servizio di manutenzione elettrica; euro 56.000,00 servizio di manutenzione termo idrosanitaria; euro 38.000,00 servizio di viabilità e segnaletica orizzontale - allegato 5), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
d) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
20.2 L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 18.
20.3 Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80,00 |
Offerta economica | 20,00 (10 punti ribasso elenchi prezzo; 10 punti ribasso sul canone) |
TOTALE | 100,00 |
a. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Per l’Offerta Tecnica il fattore ponderale punti complessivo è pari a 80:
CRITERIO DI VALUTAZIONE | SOTTOCRITERI | SUB. | PUNTEGGIO massimo | |
1 | Qualificazione della struttura aziendale | 3 punti | ||
2 | Perseguimento di obiettivi di tutela ambientale | 12 punti | ||
3 | Migliorie gestionali: predisposizione software | a) minor tempo per la predisposizione (2 punti) b) semplicità e chiarezza del software (5 punti) c) tracciabilità (3 punti) | 10 punti | |
4 | Migliorie organizzative | a) riduzione tempo d’intervento (max 2 punti) b) qualità del servizio (8 punti) | 10 punti | |
5 | Migliorie strutturali: | Impianti termo tecnici | a) numero e tipo di caldaie da sostituire (6 p.) b) qualità della caldaia (4 punti) | 10 punti |
5 | Migliorie strutturali: | Impianti elettrici | a) caratteristiche lampade (10 punti) b) progetto | 25 punti |
domotica (10 punti) c) maggiori punti luce (5 punti) | ||||
5 | Migliorie strutturali: | Viabilità e segnaletica | a) numero impianti da realizzare (7 punti) b) completezza dell’impianto proposto (3 punti) | 10 punti |
A) A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio nella colonna punteggi, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio). Per determinare i coefficienti la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente iesimo un coefficiente (o fattore) compreso da 0 a 1 calcolato attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti (o fattori) saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale, secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che saranno attribuite:
b. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
FATTORE | VALUTAZIONE DELLA CRITERIO | NOTE (descrizione della valutazione) |
0,0 | non valutabile | Illustrazione carente e non valutabile nel suo insieme |
0,1 | molto scarso | Quanto illustrato risulta molto carente e non soddisfa i parametri richiesti |
0,2 | scarso | Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i parametri qualitativi |
0,3 | insufficiente | La proposta risulta nel suo insieme poco attinente a quanto richiesto |
0,4 | mediocre | L’illustrazione risulta mediocre nel suo insieme |
0,5 | quasi sufficiente | La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme ai criteri motivazionali |
0,6 | sufficiente | La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai parametri motivazionali |
0,7 | discreto | La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme |
0,8 | buono | Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e pienamente soddisfacente nel suo insieme |
0,9 | quasi ottimo | L’illustrazione risponde in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e contenuto ai parametri motivazionali |
1,0 | ottimo | Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali |
Per ciascun criterio, si moltiplicherà il coefficiente cosi ottenuto per il punteggio assegnato al criterio iesimo cosi da assegnare a ciascun partecipante il punteggio relativo al singolo criterio. Successivamente si procederà per ciascun concorrente alla somma dei punteggi ottenuti per i vari criteri al fine di ottenere il punteggio totale per l’offerta tecnica.
Per la valutazione degli elementi tecnici di natura quantitativa, il punteggio attribuito alle offerte viene calcolato come indicato nei criteri motivazionali 2, 3.1 e 4.a, sotto riportati.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri e sottocriteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di presentazione di una sola offerta, la valutazione graduata della stessa non viene riparametrata al punteggio massimo.
CRITERI MOTIVAZIONALI 1. Qualificazione della struttura aziendale, massimo punti 3 così attribuiti: Nel capitolato (ART. 5.3) è prevista la disponibilità continuativa, per tutta la durata di esecuzione dell’appalto di una figura professionale (capocommessa) idonea a garantire supporto e consulenze al servizio manutenzioni comunale. Sono inoltre previste inoltre figure di direttori operativi specifici per ogni servizio, sulla cui figura si chiede di illustrare le caratteristiche professionali e di esperienza. Si chiede di allegare una relazione sulle capacità operative gestibili nell’ambito dell’appalto ed in grado di valorizzare la qualità e l’efficienza del servizio mediante il curriculum dei professionisti indicati, ulteriori rispetto a quelle richieste quali requisiti di capacità tecniche e professionali dall’articolo 2 del CSA. E’ fatta salva la continuità del servizio come prevista dalle clausole sociali e pertanto non oggetto di migliorie. Attribuzione del punteggio (da 0 a max punti 3) sulla base della valutazione della proposta e dell’esperienza dimostrata mediante curriculum in relazione ai quattro servizi d’intervento (edile, elettrico, idrotermosanitario e viabilità). Ferma la dotazione minima prevista nell’art. 2 del CSA e i requisiti ivi richiesti, dovranno essere valutati i titoli ed esperienza specifica nel settore. 2. Perseguimento di obiettivi di tutela ambientale, massimo punti 12 così attribuiti: Qualità dei automezzi dedicati all’appalto, valutata in base alla eco-compatibilità. Allegare documenti comprovanti l’eco-compatibilità, la tipologia di alimentazione per ogni automezzo e che ne attesti il possesso da parte della ditta esecutrice. Attribuzione del punteggio (max punti 12): ⮚ alimentazione GPL = 2 punto per ogni mezzo; ⮚ alimentazione a Metano = 4 punti per ogni mezzo; ⮚ alimentazione elettrica = 6 punti per ogni mezzo. Il massimo del punteggio sarà in ogni caso di 12 punti, anche in caso vengano indicati mezzi ulteriori. 3. Migliorie gestionali: massimo 10 punti così attribuiti: 1.Xxxxxxxx ditta dovrà presentare il software con cui intende gestire le segnalazioni di manutenzione. Il software dovrà essere attivo entro il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto e deve avere le seguenti caratteristiche minime (descritte in capitolato speciale art. 3.1.1): ⮚ compatibilità con i sistemi informativi in uso all’amministrazione ⮚ possibilità di inserire segnalazioni anche da parte dalle strutture (istituto comprensivo, gestore delle biblioteche, gestore degli impianti sportivi, ecc.); ⮚ prevedere tempi di intervento e il ritorno delle informazioni sulla chiusura dell’intervento in modo che chi ha effettuato la segnalazione sappia che è stata eseguita o quali sono i tempi di intervento; ⮚ dare comunicazione immediata al direttore d’esecuzione che darà le necessarie indicazioni per risolvere le criticità (sulle proposte operative dell’impresa) ⮚ dare possibilità di lettura degli amministratori o 2 punti per l’attivazione del sistema prima del termine stabilito: indicare la data, i punti saranno attributi in relazione al tempo di anticipo proposto (2 punti al miglior offerente, 1,5 punti al secondo; 1 punto al terzo, 0,5 punti dal quarto concorrente, 0 punti a chi non ha offerto tempi inferiori a quelli previsti in capitolato) (L’appaltatore tenga conto che alla base del software devono esserci i contenuti dei censimenti di cui all’art. 3.1.4 del capitolato speciale d’appalto, da redigere in 60 giorni. Se si offrono tempi più brevi per l’attivazione della piattaforma di conseguenza anche i censimenti dovranno essere redatti con le stesse tempistiche ridotte). 2. Si attribuiranno inoltre: o 5 punti per la semplicità/immediatezza della maschera per l’inserimento dell’intervento (es. identificazione chiara del locale in cui si richiede l’intervento da mostrare sulla pianta del fabbricato) o 3 punti per la chiarezza delle modalità di ritorno dell’esecuzione degli interventi (tracciabilità dell’intervento) |
4. Migliorie organizzative: rapidità di intervento, punti 10 così attribuiti: Capacità di intervenire prontamente in caso di necessità con carattere di emergenza anche su richieste di “pronto intervento” feriale e festivo H24 (vedi capitolato). a) quantificazione del tempo necessario (in minuti) per essere operativi sul territorio o nell’immobile (punti da 0 a 2): allegare descrizione delle modalità organizzative comprovanti la quantificazione del tempo di intervento dichiarata. Il tempo dovrà essere migliorativo rispetto al tempo di intervento urgente richiesto in capitolato per gli interventi urgenti (punto 5.4 b, pari a 60 minuti) e di somma urgenza (punto 5.4 c, pari a 30 minuti). Il tempo è da considerarsi dalla chiamata ed in relazione anche alla percorrenza del tragitto tra la sede operativa ed il centro dell’abitato di Argelato capoluogo, ovviamente nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada. - Riduzione di tempo fino a 15’ (10<x≤15) = punti 2; - Riduzione di tempo fino a 10’ (5<x≤10)= punti 1,5; - Riduzione di tempo fino a 5’ (0<x≤5)= punti 1; - Nessuna riduzione = 0 punti; Alle riduzioni superiori a 15’ (che devono comunque essere ragionevoli, anche alla luce del rispetto delle norme del Codice della Strada) verranno attribuiti comunque 2 punti. b) qualità del servizio di pronto intervento, dimostrata sulla base della descrizione (fornire adeguata relazione descrittiva) della composizione e dotazione delle squadre disponibili in caso di tale necessità (punti da 0 a 8). Il punteggio verrà attribuito valutando prioritariamente e maggiormente (e nell’ordine) gli aspetti funzionali, gestionali legati alla efficacia della prestazione di “pronto intervento”, rispetto alla mera qualità della presentazione. 5. Migliorie strutturali: punti 45 totali massimo, così attribuiti: Xxxxxxsi di lavori di miglioria relativi a tre elementi specifici individuati dall’amministrazione che saranno da realizzare nei tempi sotto richiesti. Saranno valutati i progetti, la qualità dei materiali e il numero di prodotti forniti in opera. a) PROGETTO IMPIANTI TERMOTECNICI (10 PUNTI) - Redazione di un progetto di manutenzione impianti termici da valutare come segue. Il progetto presentato sarà da cantierare e concludere a totale spesa dell’appaltatore entro settembre 2020: Presentare un progetto di massima per la sostituzione di caldaie da individuare nell’ambito dell’elenco L_3b con caldaie a condensazione e relativi dispositivi (es. canale di scarico condensa, canna fumaria supplementare per emissione fumi): descrizione dell’intervento qualitativo (modalità e prodotti utilizzati). Definire nello specifico quali caldaie dell’elenco L_3b si propone di sostituire. Attribuzione del punteggio sulla base di: • 6 punti massimo per la quantità/potenza di impianti proposti, • 4 punti massimo per la completezza dell’impianto. b) PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI (25 PUNTI) - Redazione di un progetto di manutenzione impianti elettrici da valutare come segue. Il progetto presentato sarà da cantierare e concludere a totale spesa dell’appaltatore nell’estate 2020: Presentare un progetto di massima di riqualificazione energetica della scuola primaria Falcone (che riguardi come minimo tutta parte “nuova” nei due piani, compresa la parte degli spogliatoi palestra ed escluso l’atrio e la zona mense), costituito dalla sostituzione di corpi illuminanti esistenti con nuove lampade a led e da interventi di domotica mirati al risparmio energetico: descrizione dell’intervento qualitativa (modalità e prodotti utilizzati, risparmio atteso, lux garantiti nell’aula didattica e nei corridoi, ecc) e quantitativa (planimetria delle aree di intervento proposte oltre a quelle minime). Attribuzione del punteggio sulla base di: • 10 punti massimo da attribuire in funzione delle caratteristiche delle lampade proposte; • 10 punti massimo da attribuire al progetto di domotica; • 5 punti da attribuire in funzione di quanti punti luce sostituiti oltre al minimo previsto. c) VIABILITA’ E SEGNALETICA (10 PUNTI): - Redazione di un progetto di attraversamento pedonale luminoso da valutare come segue. Il progetto presentato sarà da cantierare e concludere a totale spesa dell’appaltatore entro il 2019: |
Proposta esecutiva di passaggio pedonale in sicurezza da realizzarsi in strada provinciale in Argelato centro: impianto illuminante e lampeggiante a led con sistema di rilevazione della presenza del pedone ed illuminazione attiva dell’attraversamento pedonale. La proposta dovrà contenere: descrizione dell’intervento, materiali utilizzati. Attribuzione del punteggio sulla base di: • 7 punti massimo per la quantità di impianti proposti, • 3 punti massimo per la completezza dell’impianto. |
c. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La Commissione giudicatrice provvede in seduta riservata, ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, sommando per ciascun concorrente il punteggio ottenuto nella valutazione dei due parametri che costituiscono l’offerta economica. Il punteggio assegnato al singolo concorrente deriva dal prodotto tra il punteggio massimo assegnato al parametro i-esimo e il coefficiente ottenuto dal singolo concorrente attraverso la formula utilizzata per il parametro.
• VALUTAZIONE PARAMETRO “ELENCHI PREZZI” = 10 punti;
Per il parametro “ELENCHI PREZZI” viene utilizzata la seguente formula per il calcolo del coefficiente Ci:
Ci = Ai /Amax
dove:
Ai= ribasso offerto dal concorrente iesimo;
Amax= ribasso più conveniente per la Stazione Appaltante;
Una volta calcolati i coefficienti per ciascun concorrente si provvederà ad assegnare il punteggio relativo al parametro “ELENCO PREZZI” di ciascun concorrente moltiplicando il coefficiente dell’offerta i-esima per il punteggio massimo assegnato al parametro stesso (10 punti):
Pi = Ci*Pmax
con:
Pi = punteggio offerta concorrente i-esimo; Ci = coefficiente offerta concorrente i-esimo; Pmax = 10 punti;
• VALUTAZIONE PARAMETRO “CANONE FISSO” =10 punti;
Per il parametro “CANONE FISSO” viene utilizzata la seguente formula per il calcolo del coefficiente Ci:
Ci = Ai /Amax
dove:
Ai= ribasso offerto dal concorrente iesimo;
Amax= ribasso più conveniente per la Stazione Appaltante;
Una volta calcolati i coefficienti per ciascun concorrente si provvederà ad assegnare il punteggio relativo al parametro “CANONE FISSO” di ciascun concorrente moltiplicando il coefficiente dell’offerta i-esima per il punteggio massimo assegnato al parametro stesso (10 punti):
Pi = Ci*Pmax
con:
Pi = punteggio offerta concorrente i-esimo; Ci = coefficiente offerta concorrente i-esimo; Pmax = 10 punti;
Per ciascun concorrente si effettuerà cosi la somma dei punteggi ottenuti per l’offerta sugli elenchi prezzo e per l’offerta sul canone fisso. A questo punto si provvederà ad effettuare una riparametrazione dei punteggi totali dell’offerta economica assegnati ai concorrenti.
Alla migliore offerta, pertanto, risulterà assegnato il punteggio massimo (20 punti) e, proporzionalmente, si determineranno i punteggi assegnati alle altre offerte.
All’offerta che offre uno sconto nullo verrà assegnato un coefficiente pari a zero (0), mentre a quella maggiore verrà assegnato un coefficiente pari ad uno (1).
Non sono ammesse offerte a rialzo.
Per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi sia dell’offerta tecnica sia dell’offerta economica si utilizzeranno due cifre decimali con arrotondamento della terza decimale (si arrotonderà per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, per difetto se minore di 5).
d. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi utilizzando la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. + Cni x Pn
dove Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i |
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i |
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i |
Pa = peso criterio di valutazione a |
Pb = peso criterio di valutazione b |
Pn = peso criterio di valutazione n |
e. AGGIUDICAZIONE
Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dalla valutazione dell’offerta economica
L’appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica).
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante procederà mediante esperimento migliorativo, relativamente alla sola parte economica.
22.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08.08.2018 alle ore 14,00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 0 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito web dell’Unione Reno Galliera, al link relativo alla procedura di gara, almeno due giorni prima della data fissata; così come le successive sedute pubbliche.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva consegna e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva i plichi di gara in luogo sicuro a norma di legge.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso la richiesta dei documenti cartacei e l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
23.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte in sede di verifica dell’anomalia.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
24.APERTURA DELLE BUSTE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
24.1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando-Disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando- Disciplinare.
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.
24.2 Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
24.3. La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 26.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 25.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si procederà all’esclusione dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, nei casi di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A) e B);
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
25.1 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
25.2 Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
25.3 Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
26.1. All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice ovvero il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà, nell’ultimo verbale di gara, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
26.2. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
26.3. Prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
26.4. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, formulata nell’ultimo verbale di gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
26.5 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione;
- alla segnalazione all’ANAC;
- nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
26.6. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
26.7. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
26.8. Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo le eccezioni previste dalla norma.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
26.9 Il servizio verrà affidato, in xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx del contratto.
26.10 Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
26.11 Le spese relative alla pubblicazione del Bando-Disciplinare e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 2.000,00. La Centrale di Committenza comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
I GIUSTIFICATIVI DELL’AVVENUTO VERSAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEVONO ESSERE TRASMESSI ALLO SCRIVENTE UFFICIO DALL’AGGIUDICATARIO A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Ai sensi del paragrafo 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale (art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto).
28.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
29.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Xxxx Xxxxx
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).