COMUNE DI TARQUINIA
Copia
COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
- - - - - -
D e l i b e r a z i o n e d e l l a G i u n t a
n° 12 del 01-02-2011
Oggetto:
Approvazione schema di contratto di concessione d’uso della botte pensile e del terreno limitrofo in loc. Xxxxxxxxxx, Tarquinia alla Soc. Vodafone Omnitel N.V..
==========================================================
L’anno Duemilaundici, il giorno Uno del mese di Febbraio, alle ore 9:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta, Signori:
1 | 5 | XXXXX Xxxxxx | ||||
2 | XXXXXXXX Gio vanni O. | Vice Sindaco | 6 | XXXXXXX Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | |
3 | XXXXX Xxxxxx | 7 | XXXXXXXX Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | ||
4 | XXXXXXX Xxxxxx | Xxxxxxxxx | 8 | XXXXXXXXX Xxxxxx | Xxxxxxxxx |
All’appello risultano presenti n° 8. Assenti i Signori: .
Assiste il Segretario Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX FRATINI il quale provvede alla redazione del verbale di seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Xxxxx XXXXXXX assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
L A G I U N T A C O M U N A L E
Richiamato il Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione approvato con Delibera C.C. n. 05 del 21.02.2005 con il quale sono state individuate le aree del territorio comunale idonee ad ospitare impianti di telefonia mobile;
Premesso che:
- in data 16/01/1996 è stata approvata la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 ad oggetto: “Cessione d’uso della botte pensile e del terreno limitrofo di proprietà comunale, in Via della Xxxxxxxxxx, alla soc. OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. - approvazione schema di contratto” con la quale veniva stabilito di concedere in uso alla Soc. OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. il serbatoio pensile comunale e l’occupazione del terreno limitrofo, per una superficie di mq. 15 (quindici);
- la Società Omnitel Pronto Italia S.p.a, oggi Vodafone Omnitel N.V., in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale citata, in data 16.02.1996 ha sottoscritto contratto di concessione d’uso della botte pensile e del terreno limitrofo di proprietà comunale siti in Via della Xxxxxxxxxx, Rep. 7767, avente durata di sei anni rinnovabili, a decorrere dalla data del contratto, zona catastalmente censita al NCT di Tarquinia, al Foglio 73, porzione del map. 62, comprendente mq 15 circa di area sottostante il serbatoio, all’interno dell’area pubblica;
- vi e’ la necessità di regolarizzare il rapporto tra le Parti rinnovando il contratto di concessione, con validità ed efficacia a tutti gli effetti e condizioni;
Ritenuto opportuno addivenire, in accordo con la Soc. Vodafone Omnitel N.V., alla stesura di uno schema di contratto di concessione d’uso della botte pensile e di mq 15 circa di terreno limitrofo sito in via della Xxxxxxxxxx (catastalmente censito al NCT di Tarquinia, Foglio 73 part 62), che adegui le condizioni contrattuali alle esigenze di aggiornamento del canone di concessione e di ammodernamento della struttura portante gli impianti di telecomunicazione, nonché al fine di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione delle installazioni attraverso la loro concentrazione nei siti individuati dall’Amministrazione;
Considerato che le condizioni economiche offerte dalla Vodafone Omnitel N.V., e cioè un aumento del canone annuo fino a € 16.000,00, l’ aumento predefinito di € 3.000,00 per ogni operatore eventualmente ospitato, dietro autorizzazione del Comune di Tarquinia, e l’integrazione del canone del 1°anno di € 9.000,00, appaiono più che vantaggiose per l’ente;
Visto lo schema di contratto di concessione d’uso che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D.lgs. 267/2000) (Allegato n. 2);
DELIBERA
1. di approvare il rinnovo, a decorrere dal 01/03/2011 e per anni 9 + 6, del contratto di concessione d’uso della botte pensile e del terreno limitrofo di proprietà del Comune di Tarquinia, siti in via della Xxxxxxxxxx, catastalmente censito al NCT di Tarquinia, Foglio 73, part. 62, alla Vodafone Omnitel
N.V. (ex OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A.), stipulato tra le parti in data 16/02/1996 rep. 7767;
2. di dare atto che il canone annuo è stabilito in € 16.000,00 oltre IVA;
3. di specificare che solo per l’anno 2011 il canone è stabilito in € 25.000,00 oltre IVA,
4. che il suddetto canone annuo di € 16.000,00 verrà aumentato di € 3.000,00 oltre IVA per ogni operatore eventualmente ospitato, dietro autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
5. di approvare, per quanto di competenza e per i motivi espressi in premessa, lo schema di contratto di concessione d’uso della botte pensile e del terreno limitrofo di proprietà del Comune, tra Comune di Tarquinia e Vodafone Omnitel N.V., per la postazione sita in Via della Xxxxxxxxxx, in zona denominata “ Botte”, catastalmente censito al NCT di Tarquinia, Foglio 73, part. 62;
6. di dare atto che competono al Responsabile del Settore XII tutti i conseguenti atti di gestione;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore VIII del Comune di Tarquinia alla firma dell’atto di concessione, con facoltà di sottoscrivere eventuali modifiche o integrazioni di natura non sostanziale emerse in sede sottoscrizione;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Posta ai voti la presente proposta la Giunta unanime approva. Comprende n.2 allegati.
Allegato 1 alla delibera di giunta n. 12 del 01.02.2011
CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DELLA TORRE PIEZOMETRICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DEL TERRENO LIMITROFO SITO IN TARQUINIA LOC .XXXXXXXXXX
Sito n.3 LT 3164 – TARQUINIA - A
REP N. del
Vodafone Omnitel N.V.
……………………...…………
( )
L’anno duemilaundici addì del mese di comunale presso l'ufficio Patrimonio sito in Via Garibaldi,23 .
in Tarquinia e nella sede
TRA
Il Comune di Tarquinia, con sede in Tarquinia, Piazza X. Xxxxxxxxx n. 7, P.I. e C.F. 00129650560, rappresentato dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Tarquinia il 06.04.1953, il quale interviene e stipula nel presente atto in nome e per conto del Comune stesso in qualità di Responsabile del Settore VIII ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) ed in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. prosieguo denominato Concedente.
E
del
nel
……………………………..….
la VODAFONE OMNITEL N.V., società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell’Amministrazione e Gestionale in Italia, Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX), capitale sociale versato Euro 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilioni- novantanovemilaottocentoottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto dal Sig. Xxxxxxxxx XX XXXX, in qualità di Procuratore Speciale della Vodafone Omnitel N.V., con Procura, Repertorio 21614 - Raccolta 12396, rilasciata da Luca ZONA, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Milano, in data 26.01.2010 , di seguito denominata parte Concessionaria - dall’altra parte -
nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente.
La concedente
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
La parte Concedente concede in concessione alla parte Concessionaria, che accetta, la porzione di terreno di proprietà comunale e limitrofo serbatoio idrico pensile sito nel comune di Tarquinia in via della Xxxxxxxxxx (VT), distinto al catasto al Fg. 73 part 62
PREMESSO
● che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 16.01.1996 è stata autorizzata alla Soc. Omnitel Pronto Italia S.p.A. con decorrenza 16.02.1996 e scadenza il 15.02.2008 la concessione in uso di una porzione del serbatoio pensile comunale ed una porzione del terreno limitrofo, posizionato in via della Xxxxxxxxxx, per una superficie di 15 mq. in virtù di un contratto di concessione, sottoscritto con OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A. in data 16.02.1996 rep. 7767;
● che la Omnitel Pronto Italia S.p.A ha richiesto e ottenuto la Concessione Edilizia per la realizzazione della Stazione Radio per la telefonia cellulare in forza della Convenzione stipulata con il Ministero delle Telecomunicazioni per l'espletamento
del servizio pubblico radiomobile di telecomunicazione;
Vodafone Omnitel N.V.
……………………...…………
● che sulla porzione di immobile concessa la Concessionaria ha realizzato e mantiene in esercizio una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito " l'impianto”);
● che la Vodafone Omnitel (già Omnitel Pronto Italia S.p.A.) intende confermare l'impegno esistente per la stazione radio base con la parte Concedente;
Tutto ciò premesso, con il presente contratto di Concessione, integralmente novativo, tra la parte Concedente e la parte Concessionaria, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1- ALLEGATI
● deliberazione della G.C. n. del di approvazione dello schema di concessione in uso di suolo e soprasuolo di proprietà presso loc. Xxxxxxxxxx a Tarquinia.
● elaborato grafico della delimitazione dell'area e degli accessi ( all. A).
ART. 2- OGGETTO
La parte Concedente concede in uso temporaneo alla parte Concessionaria, che accetta, parte del serbatoio comunale ed una porzione del terreno limitrofo, posizionato in via della Xxxxxxxxxx, della superficie di circa 15 mq., catastalmente censito al NCT di Tarquinia, Foglio 73 part. 62, il tutto come meglio individuato nell'elaborato grafico, firmato dalle parti, che si allega alla presente e che farà fede tra le Parti medesime.
Art.3- DURATA E DECORRENZA
La concessione avrà la durata di anni 9 + 6 a far data dal 01 MARZO 2011. La concessione s'intenderà senza rinnovo.
La concedente
……………………………..….
L'Ente Concedente consente che la Ditta Concessionaria possa recedere anticipatamente dalla concessione, in qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.4- CANONE
Il canone annuale viene pattuito nella misura di Euro 16.000,00 ( euro sedicimila/00 ) oltre IVA, che sarà aggiornato, automaticamente, nella percentuale consentita dalla legge (art. 32, L. 27/07/1978, n. 392) pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente.
Tale importo, comprensivo delle spese generali e oneri accessori, sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate di euro 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA.
Per il solo primo anno di durata della concessione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente concessione, il canone è determinato in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00centesimi) oltre IVA.
Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, ad esclusione delle quote spettanti per il pagamento della Tassa di Registro, sarà corrisposto sotto forma di n. 02 rate semestrali anticipate di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00centesimi) oltre IVA.
I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati presso Banca di ……………………., sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c IBAN
intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Tarquinia.
Vodafone Omnitel N.V.
……………………...…………
Ove il canone sia pagato con ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Concessionaria nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di concessione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.
Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la Concedente dichiara che l’unità immobiliare oggetto del contratto di concessione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell’opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall’art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione.
Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.5- USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE
La porzione di immobile è data in concessione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del " Servizio Radio ".
Le Parti convengono, pertanto, che il diritto della Concessionaria di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica e adeguamento dell'impianto è per la stessa Concessionaria motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.
La Concedente pertanto autorizza, sin d'ora la Concessionaria ad effettuare nel corso della concessione entro i limiti della porzione di immobile definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art. 1 del presente contratto.
La concessionaria, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene concessa, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della concessione, o comunque di proprietà o disponibilità della Concedente di tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Concessionaria che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
……………………………..….
Sarà altresì a carico della Concessionaria l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell’impianto.
La concedente
Con la sottoscrizione del presente contratto la parte concedente concede la facoltà ed autorizza la Concessionaria e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Concessionaria, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.
La Concedente non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impianto e si dichiara sin d’ora edotto del fatto che la Concessionaria apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione
elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).
……………………...…………
Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della concessione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il concedente farà quanto in suo potere per collaborare con il concessionario al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
Vodafone Omnitel N.V.
Il Concessionario esonera sin d’ora il Concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale legata ad eventuali danni a cose e persone derivanti sia dall’attivazione dell’impianto che dalle opere necessarie alla sua messa in servizio.
Al termine della concessione della porzione di immobile, la concessionaria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell’impianto, degli accessori e di quant’altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la concedente trattenga parte dei beni presente sui luoghi .
Art.6- IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
L’Ente Concedente non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impainto.
La Concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile, e solleva l'Ente Concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa.
A tali fini, la Concessionaria ha stipulato con la polizza assicurativa n. del contro i danni derivanti da incendio, rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.
Art.7- CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
La Concessionaria verrà immessa alla stipula del presente atto nel pieno e libero godimento della porzione di immobile, nei limiti dell'uso convenuto in forza della concessione richiamato nelle premesse.
La concedente
……………………………..….
La Concessionaria e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall’impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della concessione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Concedente e ai Terzi.
La Concedente garantisce alla Concessionaria che la porzione di immobile concessa è accessibile liberamente, impegnandosi sin d’ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della concessione.
Art.8- CESSIONE DEL CONTRATTO
L'Ente concedente, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire la convenzione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Concessionaria avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
Alla Concessionaria, inoltre viene espressamente consentito dal Concedente di permettere l'utilizzo del proprio impianto da parte di altri gestori, dietro autorizzazione del Concedente stesso, per l'esercizio delle rispettive attività di telefonia e solo per
finalità analoghe a quelle del presente atto .
Vodafone Omnitel N.V.
……………………...…………
In questa ipotesi, la Concessionaria riconoscerà al Concedente una maggiorazione sul canone di concessione pari a euro 3.000,00 (tremila/00)oltre IVA annui - anche previa eventuale acquisizione di ulteriori spazi - per ogni ulteriore gestore al quale la stessa Concessionaria consentirà l'utilizzo del proprio impianto, da comunicare, all'Ente Comune per raccomandata A/R.
La Concessione resterà valida anche in caso di modifiche societarie della Concessionaria, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
Art.9- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto di concessione e’ soggetto ad IVA e sarà registrato a cura della Concessionaria ed a spese divise al 50% come per legge presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo.
Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la Concessionaria recupererà dall'importo del primo canone semestrale dovuto al Concedente, la quota del 50% delle spese di registrazione.
Art.10- MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.
Art. 11 – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:
L'Amministrazione Comunale di Tarquinia nella propria sede in: Tarquinia (C.A.P. 01016), Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx 00;
……………………………..….
La Concessionaria in: -00144 - ROMA, via della Grande Muraglia, 75.
La concedente
Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
Art. 12- TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali del Concedente saranno trattati dalla Concessionaria solo per le seguenti finalità:
a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del concedente compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori;
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Concessionaria .
Vodafone Omnitel N.V.
……………………...…………
I dati personali del Concedente potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Concessionaria i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
Il Concedente autorizza espressamente la Concessionaria al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 13.
In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
Art. 13 - RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.
Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.
Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.
La concedente
……………………………..….
Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un’Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.
Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
Art. 14 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non riportato nel presente contratto si richiamano le disposizioni di leggi/regolamenti vigenti in materia per quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.
……………………. lì ..........................
La concedente
..................................
p.p. Vodafone Omnitel N.V.
..................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il Concedente e la Concessionaria dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:
art.3 (Durata e Decorrenza), art. 4 (Canone), art.5 (Uso della porzione di immobile), art.6 (Impegni della Concessionaria), art. 7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile) art.8 (Cessione del contratto), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza).
Letto, confermato e sottoscritto.
……………………. lì ..........................
La concedente
..................................
p.p. Vodafone Omnitel N.V.
..................................
ALLEGATO N. 2 alla deliberazione di Giunta N. 12 del 01.02.2011
C O M U N E D I T A R Q U I N I A
Provincia di Viterbo
PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA 31.01.2011
DALL’UFFICIO: Patrimonio
ALL'OGGETTO: Approvazione schema di contratto di concessione d’uso della botte pensile e del terreno limitrofo sito in loc. Xxxxxxxxxx, Tarquinia alla Soc. Vodafone Omnitel N.V.
========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Tarquinia, 31.01.2011
Il Responsabile del Settore
x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx
========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Tarquinia,
Il Responsabile della Ragioneria
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO |
X.xx Sig. Xxxxx XXXXXXX | X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX |
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
09-03-2011 24-03-2011
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..………………………………………..
09-03-2011
Tarquinia, ……………………………………..
IL SEGRETARIO GENERALE |
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX |
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: |
comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno 20-03-2011 . |
comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Tarquinia, 09-03-2011 Il Segretario Generale x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX |
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
09-03-2011
Tarquinia, ………………………………..…………..
IL SEGRETARIO GENERALE |
x.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX |