CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
tra
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (d’ora in poi “Università”), con sede legale in Genova, Xxx Xxxxx 0, Xxxxxx., codice fiscale e partita IVA 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 26.09.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.05.2016
e
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (d'ora in poi "Consob''),
codice fiscale n. 80204250585, con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 3, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Xxxxxxxx Carlo Xxxxxxxxxx Vegas nato a Milano il 16.06.1951
premesso che
− nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, Università di Genova e Consob (d'ora in poi le "Parti") intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
− a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
− per tale ragione Università di Genova e Consob reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente convenzione quadro (d'ora in poi la "Convenzione");
− la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi "Singoli Progetti"),
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Finalità
1. Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca, della formazione e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei capitali.
Art. 3 – Oggetto
1. Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.
2. Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché convegni, seminari e altre iniziative culturali.
3. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, Consob potrà mettere a disposizione di Università di Genova proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere studenti in tirocinio, con le modalità previste dal successivo art. 4.
Art. 4 – Accordi attuativi
1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di specifici accordi attuativi tra la Consob e l’Università e/o le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 5 – Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3, le Parti designano ciascuna un delegato con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Al medesimo fine, il Magnifico Rettore potrà designare ulteriori delegati per ciascun accordo attuativo.
Art. 6 – Oneri
1. La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 7 – Coperture assicurative
1. L’Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso le strutture di Consob sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Consob garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso le strutture dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 8 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Consob assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso le strutture di Consob.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Xxxxxx eventualmente ospitato nelle strutture dell’Ateneo.
3. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Art. 10 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 11 – Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.
Art. 12 – Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 13 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 14 – Controversie
1. Per eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Genova.
Art. 15 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 4 pagine. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso,ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986 e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Università Commissione Nazionale
degli Studi di Genova per le Società e la Borsa
(Il Rettore) (Il Presidente)
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Dott. Xxxxxxxx Carlo Xxxxxxxxxx Vegas