FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCESSORIO A CONTRATTO DI FACTORING
XXXXXX INFORMATIVO CONTRATTO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCESSORIO A CONTRATTO DI FACTORING
SEZIONE 1 – LEGENDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FA RIFERIMENTO IL CONTRATTO E CIASCUN ACCORDO DI DILAZIONE
Commissione Aggiuntiva | Indica, con riferimento a ciascun Credito, la Commissione prevista dal Contratto dovuta dal Debitore al Factor in caso di ritardato pagamento oltre il Termine di Dilazione. |
Comunicazione sui Crediti Esclusi | Indica la Lettera eventualmente inviata dal Factor al Debitore a mezzo della quale il Factor comunica la propria intenzione di non concedere una Dilazione di Pagamento in relazione a uno o più Crediti. |
Contratto | Indica il Contratto di Dilazione di Pagamento stipulato tra le Parti mediante (i) invio da parte del Factor al Debitore della Lettera di Proposta e (ii) invio da parte del Debitore al Factor della Lettera di Accettazione. |
Corrispettivo | Si intende, con riferimento a ciascun Credito, l’ammontare dovuto al Factor dal Debitore a fronte della Dilazione di Pagamento, comprensivo degli Interessi sul Credito (cd. Interessi “Maturity”) e delle Commissioni (cd. Commissioni “Maturity”). |
Credito | Indica tutti i Crediti, presenti e futuri, vantati dal Fornitore nei confronti del Debitore e ceduti al Factor per effetto di specifiche cessioni, ivi inclusi: a. i Crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da Contratti stipulati o da stipulare da parte del Fornitore nell’esercizio della propria attività d’impresa derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi da parte del Fornitore a favore del Debitore; b. quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso rispetto alla lettera a). Resta inteso tra le parti che, ai fini del Contratto, non sono considerati Crediti quelli esclusi dall’oggetto della Dilazione di Pagamento come elencati dal Factor nella Comunicazione sui Crediti Esclusi. |
Credito Escluso | Indica tutti i Crediti, presenti e futuri, vantati dal Fornitore nei confronti del Debitore e ceduti al Factor per effetto di specifiche cessioni, che il Factor, tramite invio al Debitore della Comunicazione sui Crediti Esclusi, abbia escluso dall’oggetto del Contratto e per |
i quali non è stata conseguentemente accordata alcuna Dilazione di Pagamento. | |
Debitore | Indica l’impresa debitrice del Fornitore, cioè la controparte del Factor ai sensi del Contratto. |
Dilazione di Pagamento | Indica, con riferimento a ciascun Credito, la postergazione del pagamento di tale Credito, concordata tra il Factor e il Debitore, dalla originaria data di scadenza, come indicata nella relativa fattura, sino al Termine di Dilazione. |
Factor | Indica SG Factoring S.p.A. ovvero il Factor estero o la società corrispondente di cui il Factor si avvale o si avvarrà per l’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. |
Interessi per la Dilazione di Pagamento | Indica, con riferimento a ciascun Credito, gli Interessi dovuti dal Debitore al Factor per il pagamento entro il Termine di Dilazione, del Credito, del Corrispettivo e/o delle Spese, come previsto dal Contratto. |
Interessi per il Ritardato Pagamento (cd. “Overmaturity”) | Indica, con riferimento a ciascun Credito, gli Interessi dovuti dal Debitore al Factor per l’eventuale mancato pagamento, entro il relativo Termine di Dilazione, del Credito, del Corrispettivo e/o delle Spese, come previsti dal Contratto. |
Lettera di Accettazione | Indica la Lettera di Accettazione, trasmessa dal Debitore al Factor, alla quale è allegata la Proposta di Dilazione debitamente compilata e firmata dal Debitore, con la quale il Xxxxxxxx manifesta la propria accettazione al Contratto, con riferimento a ciascun Credito. |
Lettera di Proposta | Indica la Lettera di Proposta, inviata dal Factor al Debitore, volta a illustrare i Xxxxxxx e le Condizioni ai cui sensi il Factor potrà concedere Dilazioni di Pagamento in relazione ai Crediti. |
Spese | Indica, con riferimento a ciascun Credito, tutte le Spese sorte in relazione alla Dilazione di Pagamento, come indicate nel Contratto. |
Termine di Dilazione | Indica, con riferimento a ciascun Credito, il nuovo termine concordato tra il Factor e il Debitore per il pagamento del Credito stesso oltre l’originaria data di scadenza indicata nella relativa fattura. |
SEZIONE 2 – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING
SG Factoring S.p.A. è una società interamente controllata dal Gruppo Société Générale – Parigi. Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 – Xxxxxx
Telefono: 00.000000 – Fax: 00.00000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx – Info: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
Capitale Sociale: Euro 11.801.111,00 i.v. – Riserve risultante dall’ultimo bilancio: Euro 24.071.317 Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale, P.IVA 09047470159
R.E.A. di Milano n. 1264395
Iscritta nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari articolo 107 – Decreto Legislativo 385/93 al n. 19063 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Société Générale
Aderente all’Assifact – Associazione tra le società di factoring italiane
Dati e Qualifica del Soggetto Incaricato dell’Offerta Fuori Sede
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Nome e Cognome/Ragione Sociale
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Sede
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Iscrizione ad Albi/Elenchi Numero delibera iscrizione all’Albo/Elenco
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Qualifica
SEZIONE 3 – CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO ACCESSORIE A CONTRATTI DI FACTORING
Si tratta di un accordo mediante il quale al Xxxxxxxx ceduto di un’operazione di factoring (di seguito, “Debitore”) viene concessa una Dilazione di Pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per i Crediti, presenti e futuri, oggetto di cessione da parte del relativo Fornitore alla società di factoring (di seguito, rispettivamente, i “Crediti” ed il “Factor”).
Il Contratto di Dilazione di pagamento (di seguito, il “Contratto”) ha ad oggetto la disciplina generale applicabile, con riferimento a ciascun Credito ceduto, alla Dilazione di Pagamento secondo i termini e alle Condizioni previste nel Contratto stipulato tra il Factor e il Debitore.
L’effettiva concessione di una Dilazione di Pagamento relativamente a tutti i Crediti vantati nei confronti del Debitore (come acquisiti dal Factor nell’ambito di operazioni di factoring) si perfeziona per effetto della conclusione del Contratto, fatta eccezione per gli eventuali Crediti (i “Crediti Esclusi”) che siano comunicati dal Factor al Debitore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte del Debitore stesso della comunicazione circa l’avvenuta cessione da parte del fornitore al Factor dei medesimi Crediti (ovvero di un portafoglio di Crediti comprensivo dei Crediti Esclusi). In relazione ai Crediti Esclusi, come comunicati al Debitore, non opererà alcuna Dilazione di Pagamento.
Ai fini della stipula del Contratto, il Factor invia una Lettera di Proposta al Debitore, recante il Termine di Dilazione, il Corrispettivo, gli Interessi per il Ritardato Pagamento e le Commissioni Aggiuntive (la “Lettera di Proposta”). Il Contratto si conclude qualora il Debitore trasmetta al Factor la propria Lettera di Accettazione (la “Lettera di Accettazione”), cui è allegata la Lettera di Proposta precedentemente ricevuta dal Debitore, debitamente compilata e controfirmata da quest’ultimo in segno di piena e integrale accettazione dei Termini e condizioni ivi riportati.
Rischi a carico del Debitore
Il mancato puntuale pagamento da parte del Debitore, entro il Termine di Dilazione, dei Crediti, oltre che del Corrispettivo e delle Spese dovute in relazione a tali Crediti, può comportare la revoca della Dilazione di
Pagamento e la decadenza del Debitore dal beneficio del termine secondo l’Articolo 1186 del Codice Civile, in relazione ad uno o a tutti i Crediti oggetto del Contratto. In caso di dichiarazione da parte del Factor di decadenza del Debitore dal beneficio del Termine, il Debitore dovrà pagare al Factor, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione, gli importi dovuti al Factor a qualsiasi titolo, ivi incluso il Corrispettivo, gli Interessi per il Ritardato Pagamento, le Commissioni Aggiuntive e le Spese, con riferimento a tutti i Crediti in relazione ai quali il Debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del Termine.
E’ a carico del Debitore il rischio di modifica unilaterale da parte del Factor delle clausole che non hanno ad oggetto il Corrispettivo e/o gli Interessi per il Ritardato Pagamento, purché sussista un giustificato motivo. Si rinvia infra per una sintetica descrizione della disciplina delle modifiche unilaterali del Contratto da parte del Factor.
SEZIONE 4 – DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO, RECLAMI E FORO COMPETENTE
Durata del Contratto
Il Contratto avrà efficacia sino alla data di effettivo pagamento dell’ultimo Credito in relazione al quale il Factor ha concesso la Dilazione di Pagamento.
Modifiche unilaterali del Contratto - Recesso – Dichiarazione di decadenza del Debitore dal beneficio del Termine
Se il Factor modifica unilateralmente le previsioni del Contratto (diverse da quelle che hanno ad oggetto il Corrispettivo o gli Interessi per il Ritardato Pagamento), deve darne comunicazione al Debitore con comunicazione con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intendono approvate se il Debitore non esercita il diritto di recesso, senza spese, dal Contratto, mediante invio al Factor di comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), entro la data prevista per la sua applicazione.
In caso di dichiarazione di decadenza del Debitore dal beneficio del Termine o di recesso esercitato dal Debitore, il Debitore dovrà pagare al Factor, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, gli importi dovuti al Factor a qualsiasi titolo, ivi incluso il Corrispettivo, gli eventuali Interessi per il Ritardato Pagamento, le Commissioni Aggiuntive e le Spese.
Reclami
I reclami al Factor possono essere presentati per lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede del Factor, a mezzo telefax al n.02.46775340 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxx.xx. Il Factor deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.
Il Debitore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte del Factor può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.
L’Arbitro Bancario Finanziario, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/07/2008, assunta ai sensi dell’Articolo128-bis del TUB (in breve, “ABF”) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per (i) l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, nonché (ii) cui il Debitore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore ad Euro 100.000.
Tale sistema, al quale il Factor è tenuto ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in data 18/06/2009 (“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni
e servizi bancari e finanziari”). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Debitore può chiedere al Factor, alle filiali della Banca d’Italia o visitare il sito web dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Foro Competente
Per qualsiasi controversia relativa invece alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del Contratto, sarà competente il Foro di Milano, in modo esclusivo quando l’azione sia promossa dal Fornitore, mentre il Factor si riserva la facoltà di promuovere l’azione oltre che avanti il Foro di Milano anche in base agli ordinari criteri di competenza.
SEZIONE 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’ OPERAZIONE TEGM
Il “Tasso Effettivo Globale Medio”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’articolo 2 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. “Legge Antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della Legge n. 108/96 all’interno dei locali aperti al pubblico di SG Factoring S.p.A. e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
Condizioni economiche massime applicabili
DESCRIZIONE | Limite Max |
Giorni di valuta postergata – applicabile ai pagamenti effettuati dal Debitore a valere sui Crediti oggetto di Dilazione di Pagamento – rispetto alla valuta riconosciuta al Factor dal proprio istituto bancario presso cui i pagamenti sono effettuati. • Incassi pervenuti con bonifico da debitore • Incassi pervenuti con RID | 4 giorni |
Giorni di valuta postergata – applicabile ai pagamenti effettuati dal Debitore a valere sui Crediti oggetto di Dilazione di Pagamento – rispetto alla valuta riconosciuta al Factor dal proprio istituto bancario presso cui i pagamenti sono effettuati con SBF fuori piazza. • Incassi pervenuti con RIBA | 4 giorni |
Giorni di valuta postergata – applicabile ai pagamenti effettuati dal Debitore a valere sui Crediti oggetto di Dilazione di Pagamento – rispetto alla valuta riconosciuta al Factor dal proprio istituto bancario presso cui i pagamenti sono effettuati con SBF su piazza. | 4 giorni |
• Incassi pervenuti con RIBA | |
Commissione Overmaturity – per mese / frazione mese sull’ammontare del Credito nominale dilazionato non pagato a scadenza pattuita. | 0,70% |
Differenziale giorni rispetto alla scadenza originaria del Credito. | 120 giorni fine mese purché la durata complessiva del Credito non ecceda 180 giorni dalla data di emissione della fattura |
Commissione Maturity – flat sull’ammontare del Credito nominale dilazionato. | 1,25% |
Giorni di valuta antergata – applicabili all’addebito in capo al Debitore derivante dalla concessione della Dilazione di Pagamento – rispetto alla scadenza originaria del Credito – pagamento con RB. | 8 giorni lavorativi |
Giorni di valuta antergata – applicabili all’addebito in capo al Debitore derivante dalla concessione della Dilazione di Pagamento – rispetto alla scadenza originaria del Credito – pagamento con RID/Rimessa Diretta. | 8 giorni lavorativi |
Interessi Maturity – Interessi maturati sul Credito oggetto di Dilazione di Pagamento – Tasso applicabile in caso di pagamento del Credito entro il Termine di Dilazione accordato. | Euribor a 3 mesi + 500 b.p. |
Spese di invio Estratto Conto. | Euro 10 |
Spese di Tenuta Conto. | Euro 60 |
Interessi Overmaturity – Maggiorazione applicabile al Tasso di Interesse Maturity in caso di superamento della Dilazione massima consentita. | 700 b.p. |