Titolo VIII: DELL'ARBITRATO
Titolo VIII: DELL'ARBITRATO
Capo I: DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 806 Compromesso
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.
Art. 807 Forma del compromesso
Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente (1). Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 808 Clausola compromissoria
Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi 1° e 2°.
Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.
La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 809 Numero e modo di nomina degli arbitri
Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo II: DEGLI ARBITRI
Art. 810 Nomina degli arbitri
Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, puo' rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale e' rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalita' dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1).
La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o piu' arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorita' giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto.
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 811 Sostituzione di arbitri
Quando per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto e' stabilito per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 812 Capacita' di essere arbitro
Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1).
Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.
(1) Comma cosi' sostituito dalla Legge 9 febbraio 1983, n. 28.
Art. 813 Accettazione e obblighi degli arbitri
L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso.
Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 814 Diritti degli arbitri
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo xxxxx, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti.
Art. 815 Ricusazione degli arbitri
La parte puo' ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell'articolo 51.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo xxxxx, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (1).
(1) Comma cosi' sostituito dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo III: DEL PROCEDIMENTO
Art. 816 Svolgimento del procedimento
Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.
Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.
In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno.
Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 817 Eccezione d'incompetenza
La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' il lodo.
Articolo cosi' modificato dall'art. 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 818 Provvedimenti cautelari
Gli arbitri non possono concedere sequestri, ne' altri provvedimenti cautelari.
Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando e' intervenuta la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 819 Questioni incidentali
Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.
Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.
Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 819 bis Connessione
La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.
Articolo aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 819 ter Assunzione delle testimonianze
Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo IV: DEL LODO
Rubrica cosi' sostituita dall'art. 15, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 820 Termini per la decisione
Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono piu' e l'accettazione non e' avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine e' sospeso quando e' proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed e' interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non piu' di centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine e' prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 821 Rilevanza del decorso del termine
Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non puo' essere fatto valere come causa di nullita' del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alla altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Articolo cosi' modificato dall'art. 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 822 Norme per la deliberazione (.)
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equita'.
Art. 823 Deliberazione e requisiti del lodo
Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed e' quindi redatto per iscritto. Esso deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei requisiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei motivi;
4) il dispositivo;
5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato (1);
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi (2).
Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione (3).
(1) Numero cosi' sostituito dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
(2) Numero cosi' sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
(3) Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28.
Art. 824 Luogo di pronuncia
Il lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica.
Articolo abrograto dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 825 Deposito del lodo
Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte, mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il pretore, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 826 Correzione del lodo (1)
Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applica le disposizioni dell'art. 288 in quanto compatibili.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
(1) Rubrica cosi' sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 827 Mezzi di impugnazione
Il lodo e' soggetto soltanto all'impugnazione per nullita', per revocazione o per opposizione di terzo. I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 828 Impugnazione per nullita'
L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato
relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 829 Casi di nullita'
L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
1) se il compromesso e' nullo;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita', quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
9) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita', o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 21, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.
Art. 830 Decisione sull'impugnazione per nullita'
La corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullita' del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.
Salvo volonta' contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa e' in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito e' necessaria una nuova istruzione. In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'esecutorieta' del lodo.
Articolo cosi' sostituito dall'art. 22, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.