COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXX XXXXXX
Seduta del 05/04/2018
FATTO
In data 11 dicembre 2009, il ricorrente stipulava con una mandataria di altro intermediario, successivamente incorporato dall’odierno intermediario B, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, per un importo lordo di € 34.200,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 285,00 ciascuna. Il finanziamento – il cui credito era ceduto in data 11 dicembre 2013 all’odierno Intermediario C, in qualità di SPV (Special Purpose Vehicle) di una operazione di cartolarizzazione, il quale incaricava come servicer dell’operazione l’odierno intermediario A – veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 50 ed in sede di conteggio estintivo del 10 aprile 2014 veniva stornato un importo pari ad € 582,50 a titolo di oneri non maturati.
Con ricorso presentato in data 7 febbraio 2017, preceduto dal reclamo del 6 luglio 2016, il ricorrente contesta il conteggio estintivo, chiedendo una somma complessiva di € 2.331,42, di cui € 1.761,42 a titolo di commissioni finanziarie, provvigioni dell’intermediario e oneri assicurativi non maturati, ed € 570,00 corrispondenti a n. 2 quote erroneamente considerate come insolute e rifusione delle spese di assistenza professionale da calcolare in via equitativa.
Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario A chiede il rigetto del ricorso, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo lo stesso rivestito il ruolo di mero servicer, delegato dalla SPV – in qualità di cessionaria dei soli crediti e non anche dei relativi contratti – a gestire, amministrare, incassare e recuperare tutti i crediti oggetto di cessione, ivi inclusi i crediti derivanti dal contratto di finanziamento.
L’intermediario B, con proprie controdeduzioni, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che solo ed esclusivamente il soggetto cessionario è “competente ed eventualmente legittimato passivo”.
L’SPV, non ha depositato controdeduzioni.
DIRITTO
La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» e già corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione o con delegazione di pagamento, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso ai sensi dell’art. 125-sexies tub.
Preliminare è la questione della legittimazione passiva, atteso che nel caso di specie l’originario contratto, stipulato con un mandatario di un intermediario poi incorporato dall’odierno Intermediario B, è stato prima dell’estinzione anticipata ceduto mediante una operazione di cartolarizzazione ad una SPV, la quale ha delegato in qualità di servicer l’odierno Intermediario A.
Sul punto occorre rilevare che, in seguito alla riforma del Titolo V del Tub (disposta dal d. lgs. n. 141 del 2010), i soggetti cessionari di credito, vale a dire le SVP, non sono più qualificati come intermediari finanziari, pertanto l’eventuale richiesta di ripetizione delle commissioni ed oneri non goduti presentata a questo Arbitro dovrebbe essere dichiarata inammissibile qualora si ritenesse come unico legittimato passivo la SVP in qualità di cessionario.
In tal senso si è recentemente pronunciato il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il quale ha affermato che “l’indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell’estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell’art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l’importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l’importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l’insorgenza dell’indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa restitutoria. Se dunque è la SPV a ricevere il pagamento, legittimata passiva all’azione è esclusivamente quest’ultima. E poiché essa è soggetto non sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, nei suoi confronti non può essere proposto ricorso innanzi all’ABF” (Abf – Coll. Coord. n. 6861 del 27 marzo 2018).
Tuttavia, quest’ultima pronuncia ha altresì affermato che qualora il ricorso volto ad ottenere la ripetizione degli oneri non goduti venga proposto nei confronti del servicer, questo – pur rivestendo una posizione differente rispetto a quella dell’SPV – in qualità di soggetto coinvolto nel sistema ABF è tenuto ad effettuare i dovuti rimborsi.
Ciò posto, si deve affermare l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’SPV, in quanto soggetto non sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia, il rigetto nei confronti dell’intermediario B, in quanto soggetto che ha ceduto il credito prima dell’estinzione del finanziamento, mentre con riguardo all’intermediario A, stante la sua legittimazione passiva, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento secondo i termini e per le ragioni di seguito precisati.
Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ex multis, Abf – Coll. Roma n. 3978 del 15 maggio 2015; e Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l’art. 125-sexies tub, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011).
Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante e consolidato orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione o con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Abf – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.).
In particolare, per quanto riguarda il rimborso delle quote non godute del premio assicurativo, posta la legittimazione passiva dell’intermediario, in ragione dell’accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (cfr. Abf – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), deve affermarsi l’obbligo dell’intermediario resistente di provvedere al rimborso delle quote in parola.
In applicazione dei menzionati criteri, la somma che l’intermediario A è obbligato a restituire dev’essere così determinata:
rate pagate | 50 | rate residue | 70 | Importi | Metodo pro quota | Metodo contrattuale | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | ||||||||
Commissioni finanziarie | 855,00 | 498,75 | 582,50 | -83,75 | ||||
Commissioni di intermediazione | 2.565,00 | 1.496,25 | 1.496,25 | |||||
Oneri assicurativi | 598,16 | 348,93 | 348,93 | |||||
Totale | 1.761,43 |
In virtù del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), tuttavia, la domanda può essere accolta nei soli limiti del petitum.
La domanda di ripetizione di n. 2 quote erroneamente considerate come insolute deve invece essere rigettata, atteso che il ricorrente, su cui grava per orientamento consolidato di questo Arbitro il relativo onere della prova, ha omesso di fornire prova del doppio pagamento.
Non può invece accogliersi la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono
automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Abf – Coll. Coord. n. 4618 del 19 maggio 2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell’intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in subiecta materia e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l’assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento (cfr. Abf – Coll. Roma. n. 11244 del 21 dicembre 2016).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario A corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 1.761,42. Respinge nel resto.
Il Collegio respinge il ricorso nei confronti dell’intermediario B.
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’intermediario X. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario A corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1