SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E L’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO
SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E L’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTEROPERABILE (ART.19, L.R.N.6/2012)
TRA
REGIONE LOMBARDIA rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Dirigente dell’U.O. Servizi per la Mobilità della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;
AGENZIA PER IL TPL DEL BACINO DI SONDRIO rappresentata da XXXXXXX XX
XXXXXXX, in qualità del Direttore;
VISTI:
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” ed in particolare:
• gli artt. 1 e 43, che prevedono lo sviluppo di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, volti a favorire l'utilizzo integrato dei servizi e l’applicazione di un sistema tariffario regionale che garantisca la semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti;
• l’art. 19 c. 5, che prevede da parte della Regione la promozione, mediante la stipulazione di accordo con le agenzie per il trasporto pubblico locale e gli enti locali, la realizzazione e lo sviluppo delle tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione e dei sistemi integrati di informazione all'utenza;
• l’art. 23 c. 2, che include i sistemi di bigliettazione elettronica fra i beni essenziali per l'esercizio del trasporto pubblico locale, che sono messi a disposizione del gestore a condizioni economiche predefinite e non discriminatorie, per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale.
- il Regolamento Regionale “Sistema tariffario integrato del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)” del 10 giugno 2014 n.4, ed in particolare, l’art. 33 “Sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi”, c. 1, lett. a), che stabilisce che i sistemi di bigliettazione siano rispondenti ai criteri dettati dalla Giunta Regionale, al fine di garantirne la compatibilità tecnologica e l’interoperabilità e di supportare l’implementazione e la gestione del Sistema tariffario integrato regionale;
- Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.1245 del 20 settembre 2016, che prevede, tra i suoi obiettivi, lo sviluppo dell’intermodalità tra servizi di trasporto pubblico locale e sistema ferroviario regionale attraverso la necessità di una riprogrammazione congiunta anche tramite la tariffazione integrata (azione cardine PRMT T10), il cui raggiungimento è supportato dai sistemi di bigliettazione elettronica (azione PRMT T9), quale strumento e sistema di supporto per l’interoperabilità dei titoli di viaggio;
- la d.g.r. n. 2675/2011, con cui è stato approvato l’aggiornamento del programma di interventi alla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord S.p.A., di cui al Contratto di Programma sottoscritto il 3 dicembre 2009, e sono stati stanziati da parte di Regione Lombardia € 4.000.000,00, per il progetto di evoluzione del sistema di bigliettazione magneto elettronica, redatto da parte di Ferrovienord con la collaborazione di Trenord e ATM, nonché il successivo “Accordo per la destinazione del finanziamento regionale alla realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica e centro servizi regionale in Lombardia tra la Societa’ Trenord s.r.l.. e la Societa’ Ferrovienord S.p.A.” per il finanziamento del sopracitato progetto relativo alla realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per l’area metropolitana milanese, sottoscritto in data 7 febbraio 2017 da parte di Ferrovienord s.p.a. e Trenord s.r.l.;
VISTI altresì:
− i “Criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione Tecnologicamente innovativi ed interoperabili in Regione Lombardia”, sistema regionale denominato BELL (Bigliettazione ELettronica Lombardia), approvati con la d.g.r. n.2672 del 14 dicembre 2011 e aggiornati con la
d.g.r. n.4140 del 8 ottobre 2015;
− il documento “Bigliettazione Elettronica Lombardia ”BELL”. Requisiti tecnici delle smartcard (modello dei dati - Card Data Model)”, che definisce il modello dati delle smart card dei sistemi di bigliettazione elettronica da sviluppare sul territorio regionale, approvato con decreto dirigenziale n. 2221 del 24 marzo 2016;
− il documento “Modalità attuative per la realizzazione sul territorio regionale dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili per la gestione dei sistemi tariffari ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014.”, approvato con decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità n. 3511 del 13 marzo 2018;
RICHIAMATO l’art. 27 della L.R. n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, che prevede che i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione degli interventi oggetto di cofinanziamento regionale sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga può essere disposta, entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio o l’esecuzione dell’intervento, per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni. L'eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5”;
DATO ATTO che Regione Lombardia ha definito i criteri e le modalità per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione interoperabili in Regione Lombardia, con gli atti di cui sopra, ed inoltre ha promosso e cofinanziato lo sviluppo di sistemi di bigliettazione interoperabili ad oggi in corso di realizzazione sul territorio regionale, ed in particolare:
- lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica per l’area metropolitana milanese e per il servizio ferroviario sul territorio regionale in corso di attuazione da parte di Trenord e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale nei territori di competenza del Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Comune e Provincia di Monza e Brianza, che prevede anche la realizzazione di un Centro Servizi Regionale (CSR) a livello di territorio regionale che rappresenta lo strumento di “governo” dell’intero sistema;
- la realizzazione di sistemi di bigliettazione integrati ed interoperabili nei bacini di trasporto pubblico locale, così come individuati dall’art.7 della l.r.n.6/2012;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere allo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile che integri tutto il territorio regionale, ivi incluso il bacino di Sondrio al fine di ottenere la completa integrazione dei sistemi ad oggi assenti nel suddetto bacino;
VISTO il progetto definitivo relativo al sistema di bigliettazione elettronica nel bacino di competenza dell’Agenzia di Sondrio, trasmesso dalla medesima Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio con nota del xxxxxxxxx prot. S1.2018.xxxxxxx e il relativo quadro economico, dal quale risulta un costo complessivo dell’intervento pari a € 1.459.902,25 (IVA esclusa);
RILEVATA l’opportunità di procedere a un Accordo tra le parti, ai sensi del sopra richiamato art.
19 della l.r.n.6/2012, relativo alla realizzazione e allo sviluppo delle tecnologie innovative di rilevazione e bigliettazione e dei sistemi integrati di informazione all'utenza, avente ad oggetto i reciproci impegni in ordine alla realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica nel bacino di Sondrio, nonché alla ripartizione ed erogazione delle risorse a copertura dell’investimento;
tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
1. Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni delle parti per la realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica nel bacino di competenza dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio, interoperabile con gli altri servizi di trasporto pubblico regionale e il servizio ferroviario regionale, secondo i “Criteri per lo sviluppo di sistemi di bigliettazione Tecnologicamente innovativi ed interoperabili in Regione Lombardia”, sistema regionale denominato BELL (Bigliettazione ELettronica Lombardia)”, approvati con la d.g.r. n.2672 del 14 dicembre 2011 e aggiornati con d.g.r. n.4140 del 8 ottobre 2015.
2. Il sistema deve supportare la gestione dei sistemi tariffari come delineati dal Regolamento Regionale “Sistema tariffario integrato del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)” del 10 giugno 2014 n.4, e deve utilizzare smart card, secondo gli standard della deliberazione di Giunta Regionale n. 2672 del 14 dicembre 2011.
3. Il sistema deve essere realizzato in coerenza con i provvedimenti attuativi di Regione Lombardia inerenti lo sviluppo di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili ed in particolare con i documenti:
o “Bigliettazione Elettronica Lombardia ”BELL”. Requisiti tecnici delle smartcard (modello dei dati - Card Data Model)” (decreto dirigenziale n. 2221 del 24 marzo 2016);
o “Modalità attuative per la realizzazione sul territorio regionale dei sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili per la gestione dei sistemi tariffari ai sensi del
regolamento regionale n. 4/2014.” (decreto del Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità n. 3511 del 13 marzo 2018).
4. I beni, le architetture di sistema ed i software oggetto dell’Accordo sono beni essenziali per l’esercizio del trasporto pubblico locale come definiti dall’art. 23 c. 1 e 2 della l.r. 6/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
5. I contributi di cui al presente Accordo rientrano nell’ambito di applicazione di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e alla Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 “Compensazioni di servizio pubblico”.
6. I contributi di cui al presente Accordo non sono cumulabili con altre agevolazioni regionali, statali e comunitarie concesse per i medesimi interventi.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Art. 3 – Ruoli e impegni delle Parti
1. Le parti si impegnano a favorire la realizzazione dell’intervento nell’ambito di un rapporto di massima collaborazione e a dare corso, per quanto di propria competenza, alle attività disciplinate dal presente Accordo secondo i tempi e le modalità di seguito stabiliti.
2. L’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio si impegna a mettere in atto quanto necessario per:
a) l’esecuzione dei lavori;
b) il monitoraggio delle fasi di esecuzione.
3. L’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio, in quanto soggetto beneficiario dei contributi regionali, provvede inoltre alla rendicontazione delle spese sostenute attraverso fatture quietanzate e fornisce a Regione Lombardia tutti i dati e le informazioni necessarie all’erogazione del contributo riconosciuto. La rendicontazione conclusiva e complessiva dell’intervento deve necessariamente avvenire entro 15 giorni dal completamento dei lavori e collaudo tecnico amministrativo. Si impegna inoltre a contabilizzare nel proprio bilancio in modo separato e vincolato le risorse relative al cofinanziamento regionale riconosciuto per gli interventi.
4. L’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio deve garantire l’effettiva interoperabilità del sistema di bigliettazione con il servizio ferroviario regionale e i diversi gestori del trasporto pubblico locale, anche attraverso la condivisione del modello dati delle smart card, della gestione della sicurezza del sistema di bigliettazione e del protocollo applicativo e del tracciato dati utilizzato per lo scambio dei dati tra i centri di gestione dei diversi sistemi. Questo anche al fine di garantire da parte delle aziende la vendita e il riconoscimento dei titoli di viaggio del Sistema Tariffario Integrato Regionale (STIR), secondo le modalità previste dall’art. 30 (rete di vendita), c. 1, del Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4.
Art. 4 – Articolazione degli interventi e cronoprogramma di attuazione
1. L’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio si impegna a garantire le tempistiche previste nel cronoprogramma allegato al progetto ed in particolare a garantire la conclusione dei lavori e il collaudo tecnico amministrativo entro il 31.10.2019.
2. I termini indicati nel cronoprogramma sono previsti ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 34 del 31 marzo 1978.
Art. 5 – Finanziamento dell’opera
1. Le Parti concordano che il finanziamento dell’intervento, avente un costo complessivo di € 1.459.902,25 (IVA esclusa) indicato nel progetto, sia coperto per la quota massima del 50% da Regione Lombardia, corrispondente ad un importo massimo pari a € 729.951,12.
2. Regione considera finanziabili, nell’ambito della propria quota di finanziamento, le spese strettamente legate alla realizzazione dell’intervento, come indicato nel quadro economico allegato al progetto.
3. L’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio si impegna a garantire la quota residua del finanziamento necessario, anche attraverso il cofinanziamento da parte delle aziende esercenti i servizi di servizio di trasporto pubblico nel bacino di Sondrio.
Art. 6 – Modalità di erogazione delle risorse
1. Regione Lombardia trasferisce le risorse all’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio, dando atto che le risorse medesime sono erogate con vincolo di destinazione alla realizzazione dell’intervento.
2. Regione Lombardia, nei limiti e nei tempi consentiti dalle disponibilità del bilancio regionale, nonché dal rispetto degli equilibri di bilancio come definiti dalle norme sul patto di stabilità, eroga il contributo spettante all’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio secondo le seguenti modalità:
a. un importo pari a € 90.000,00, pari al 12,33% del contributo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
b. la seconda quota, pari al 17,67% del contributo, calcolata con riferimento al quadro economico aggiornato a seguito dell’affidamento del contratto, è erogata entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione inerente la dichiarazione di inizio attività, copia conforme del contratto sottoscritto di fornitura di beni e servizi e di esecuzione lavori e il nuovo quadro economico aggiornato a seguito dell’affidamento del contratto;
c. il successivo 60% (sessanta per cento) del contributo, calcolato con riferimento al quadro economico aggiornato a seguito dell’affidamento del contratto, è erogato dal Responsabile del procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione attestante gli stati di avanzamento lavori contrattualmente definiti e idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese, presentando copia delle relative fatture quietanzate e dei documenti attestanti il pagamento delle stesse;
d. saldo entro 30 giorni dalla trasmissione via PEC della documentazione relativa alla comunicazione attestante l’avvenuto collaudo delle opere, corredata dal Quadro Economico finale, nonché dalla necessaria documentazione tecnica ed economica comprovante la spesa sostenuta e relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. La trasmissione via PEC della documentazione relativa alla comunicazione attestante l’avvenuto collaudo delle opere deve necessariamente avvenire entro 15 giorni dal completamento dei lavori e collaudo tecnico amministrativo.
Art. 7 – Controversie
1. Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine agli adempimenti del presente Accordo, le Parti si riservano la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, foro di Milano.
Art. 8 – Modalità di stipulazione
1. Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Milano, lì
Per Regione Lombardia XXXXXXX XXXXXXXXX
Per l’Agenzia per il TPL del bacino di Sondrio XXXXXXX XX XXXXXXX